Individui e soggettività di diritto internazionale pubblico: facciamo chiarezza.

[1]  Il fatto che la Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce diritti e obblighi in capo a individui, popoli e organizzazioni della società civile (organizzazioni non governative, associazioni, sindacati, etc.) può forse comportare che essi abbiano la soggettività di diritto internazionale pubblico?

 

Questa affermazione riguarda il tema se l’individuo e i gruppi di cui esso faccia parte possano essere considerati titolari della soggettività di diritto internazionale pubblico.

Assieme alla dottrina quasi unanime, anche io rispondo no.

Ecco qui appresso i motivi.

 

In estrema sintesi, la soggettività di diritto internazionale pubblico discende dal possesso di quattro requisiti:

  • un territorio,
  • un popolo,
  • la sovranità,
  • il riconoscimento.

Gli individui – da soli o nelle associazioni alle quali partecipano – non possono avere la soggettività di diritto internazionale pubblico perché, proprio in quanto individui, non hanno i primi tre requisiti ora esposti, e dunque non possono ottenere il quarto requisito: il riconoscimento.

 

A oggi, gli individui, da soli o nelle associazioni alle quali partecipano:

  • sono oggetto di tutela da parte di alcune norme di diritto internazionale pubblico (i diritti umani individuali e quelli collettivi);
  • sono legittimati da alcuni atti di diritto internazionale pubblico ad avere la legittimazione processuale attiva e passiva in alcuni Tribunali internazionali;
  • hanno uno spazio a essi dedicato in alcuni consessi internazionali per poter esercitare il diritto alla libera manifestazione del pensiero, quasi sempre a nome di un gruppo di individui.

 

Riguardo quest’ultimo punto, si pensi al famoso intervento tenuto da Greta Thunberg alla Conferenza internazionale sul clima svoltasi a Katowice in Polonia nel dicembre del 2018.

 

Il fatto che la signorina Thunberg abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto alla libera manifestazione del pensiero in un consesso internazionale non le attribuisce la soggettività di diritto internazionale pubblico come sopra specificata.

Questo perché il territorio, il popolo e la sovranità su Katowice appartengono alla Repubblica polacca e non a Greta Thunberg.

 

Faccio un ultimo esempio in materia di diritti umani.

 

Io e la Repubblica italiana abbiamo entrambi la facoltà di presentare un ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo (articoli 46 e 47 dello Statuto della Corte citata).

Questo però non significa che io abbia la soggettività di diritto internazionale pubblico.

Infatti, a differenza della Repubblica italiana, io non ho un territorio, un popolo e una sovranità.

 

In conclusione, nel diritto internazionale pubblico, l’essere titolari di diritti e obblighi non coincide necessariamente con il possesso della soggettività di diritto internazionale pubblico.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista on-line Vaglio Magazine n. 2 del 27 novembre 2019. L’articolo è visionabile al seguente collegamento:

https://www.vagliomagazine.it/individui-e-soggettivita-di-diritto-internazionale-pubblico-facciamo-chiarezza/

L’articolo in formato .pdf è disponibile a questo indirizzo internet:    

https://vagliomagazine.it/pdf/vagliomagazine_02_cannella.pdf

 

Le note sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com