La Costituzione dell’Unione Europea

 

Gli Stati europei si trovano oggi di fronte all’alternativa che si presentò alle repubbliche marinare italiane dopo la scoperta del continente americano.

Se faranno la scelta sbagliata, si avvieranno verso lo stesso futuro: essere inglobati nella sfera di influenza di altri Stati.

 

Facciamo un passo indietro.

A partire dal Medioevo, alcune città portuali italiane aumentarono il loro volume di scambi fino al punto di ottenere autonomia politica e forte prosperità economica.

Le quattro di esse più conosciute sono: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.[1]

Questo articolo non è un saggio di storia e pertanto verrà presa in considerazione una macro-tendenza piuttosto che il lungo elenco di episodi della storia di ciascuna di esse.

 

A partire dalla scoperta del continente americano, il mar Mediterraneo perse importanza come centro dei commerci a favore dell’oceano atlantico.

Le repubbliche marinare italiane non si unirono per formare un centro di interessi e di potere in grado di competere con gli Stati europei attivi nella colonizzazione delle Americhe.[2]

Finirono per perdere la loro indipendenza e, come abbiamo detto, entrarono a far parte del territorio di altri Stati.

 

Oggi gli Stati europei non sono in grado di competere da soli con il complesso dei fattori economici, militari e politici che caratterizzano le nazioni più importanti sulla scena mondiale.

Per rendercene conto, poniamoci delle domande.

Che cosa è l’Italia da sola in confronto all’India?

Che cosa è la Spagna da sola in confronto al Brasile?

Che cosa è la Francia da sola in confronto agli Stati Uniti d’America?

Che cosa è la Gran Bretagna da sola in confronto al Giappone?

Che cosa è la Germania da sola in confronto alla Cina?

Che cosa sono gli Stati dell’Europa orientale singolarmente considerati in confronto alla Russia?

 

La realtà dei fatti va guardata in faccia, anche quando è amara.

L’amore e il patriottismo che ciascun cittadino degli Stati europei può provare per il suo Paese non cambia il pesante squilibrio a favore delle altre nazioni che ho ora nominato.

 

Stando così le cose, gli Stati europei devono scegliere:

  • o si estinguono come soggetti di diritto internazionale pubblico per devolvere la loro sovranità all’Unione Europea costituita come Strato federale e democrazia rappresentativa;
  • oppure entrano a far parte della sfera di influenza economica e politica di altri Stati più forti, esattamente come è successo alle repubbliche marinare italiane.

 

Io non prevedo il futuro, ma è sufficiente raffrontare la posizione geografica le risorse economiche dei Paesi europei con gli interessi economico e politico di alcune delle nazioni oggi più dinamiche per ipotizzare una ripartizione dei primi secondo le seguenti sfere di influenza:

  • il Brasile e l’America Latina che desiderano la penisola iberica come approdo logistico per il trasporto delle loro merci e come luogo di trasformazione delle loro materie prime in prodotti finiti da commerciare sul mercato europeo;[3]
  • la Cina che ambisce all’Italia, alla Grecia, ai Balcani occidentali e alle Nazioni insulari del Mediterraneo per lo sbocco dei propri prodotti in Europa;
  • la Russia che offre ai Paesi dei Balcani orientali, dell’Europa orientale e della penisola scandinava un interessante sbocco dei loro prodotti nell’Unione economica euroasiatica in cambio dell’adesione alle sue linee di politica estera;
  • gli Stati Uniti d’America che vogliono una diretta influenza sulla Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo e la Germania per non perdere ascendente sull’Europa e sul suo mercato, nonché per confrontarsi con una sorgente Cina e una risorgente Russia.

 

Pensate che questa sia fanta-politica estera?

Poniamoci delle domande riguardo al passato.

La repubblica marinara di Amalfi vi avrebbe creduto se, all’apice della sua potenza, le aveste detto che sarebbe diventata parte del Regno delle due Sicilie?

La repubblica marinara di Pisa vi avrebbe mai dato ascolto se, all’apice della sua potenza, le aveste detto che sarebbe diventata parte del Gran Ducato di Toscana?

La repubblica marinara di Genova vi avrebbe mai preso sul serio se, all’apice della sua potenza, le aveste detto che sarebbe diventata parte del Regno di Sardegna?

La repubblica marinara di Venezia vi avrebbe mai considerato attendibili se, all’apice della sua potenza, le aveste detto che sarebbe diventata parte dell’impero austro-ungarico?

 

 

In conclusione, se pensate che quanto ho scritto sulla ripartizione dell’Europa in sfere di influenza non possa realizzarsi, non avete bisogno di proseguire nella lettura di questo articolo.

Se al contrario pensate che quanto ho scritto è uno scenario possibile, è necessario che i Paesi europei si uniscano per formare una nuova entità in grado di confrontarsi costantemente alla pari con i Paesi che ho citato.

Per fare questo è necessaria un’Unione Europea che sia uno Stato federale con, tra le altre, la competenza esclusiva in materia di politica estera.

L’Unione Europea che esiste oggi non è in grado di esprimere questa capacità perché i suoi Stati membri sono tutti Stati sovrani, Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali.

Per decidere di rinunciare alla soggettività di diritto internazionale pubblico è necessario che ciascuno Stato europeo comprenda che l’Unione Europea costituita come Stato federale è l’unica possibilità di realizzare i suoi interessi nazionali.

 

Il primo atto di questa nuova Unione Europea è la sua Costituzione.

 

Qui sotto allego il testo con la mia proposta di Costituzione dell’Unione Europea e vi chiedo di adoperarvi perché venga discussa e approvata.

 

Ringrazio tutti coloro che, con i loro suggerimenti, mi hanno permesso di migliorarne il testo.

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Per uno sguardo di assieme sulla storia delle repubbliche marinare si veda:

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_marinare

 

[2] Per un riassunto della colonizzazione europea delle Americhe si veda:

https://it.wikipedia.org/wiki/Colonizzazione_europea_delle_Americhe

 

[3] A questo proposito non ho in mente il recente accordo Unione Europea – Mercosur concluso dopo venti anni di trattative.

 

 

COSTITUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA                                                            

 

PREAMBOLO

 

I Paesi membri dell’Unione Europea decidono di stare insieme sulla base di questa Costituzione per sviluppare una coesione tra le loro culture e i loro stili di vita.

La coesione di cui al paragrafo precedente dovrà consistere in una pluralità di stili di vita, pensieri, parole e culture tutti ordinati al bene comune, al progresso della conoscenza, allo stabilimento di relazioni pacifiche con le altre Nazioni e culture e al miglioramento della qualità della vita nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Quando la descritta coesione tra i Paesi membri dell’Unione Europea verrà raggiunta, essi si adopereranno per l’entrata in vigore di una nuova Costituzione.

Quest’ultima riguarderà tutte le nazioni e le culture presenti sul pianeta Terra e mirerà al raggiungimento, su scala mondiale, dei medesimi risultati che nel frattempo avranno raggiunto i Paesi membri dell’Unione Europea.

 

L’Unione Europea non può in alcun caso avere un solo soggetto al comando e/o in grado di paralizzare il funzionamento dell’Unione Europea.

L’unica eccezione è la dittatura concepita come l’omonima magistratura dell’antica Roma repubblicana.

La dittatura è un ufficio di diritto pubblico, attribuito a un solo soggetto, per la durata di tre mesi non prorogabili, durante i quali quello che l’incaricato decide viene fatto.

La dittatura viene attribuita con deliberazione del Parlamento dell’Unione Europea assunta con il voto favorevole di non meno dei sette decimi dei suoi membri.

L’ufficio di diritto pubblico della dittatura non può essere rinnovato alla sua scadenza.

Nessuno può essere dittatore a vita.

Allo scadere dell’incarico o dopo le dimissioni anticipate da parte dell’incaricato, l’operato di quest’ultimo è sottoposto al giudizio del Parlamento dell’Unione Europea.

 

Questa Costituzione struttura l’Unione Europea come un’organizzazione che funziona.

L’espressione “un’organizzazione che funziona” fa riferimento alla teoria della musica.

Come la teoria della musica impone delle regole per chi vuole comporre e/o suonare della musica, così questa Costituzione impone delle regole per il funzionamento dell’Unione Europea.

 

Questo preambolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

ORGANIZZAZIONE

 

Forma di governo

 

Articolo 1

1 – L’Unione Europea è uno Stato federale.

2 – La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti di questa Costituzione.

3 – Gli Stati membri dell’Unione Europea non sono soggetti di diritto internazionale pubblico.

4 – Per fare parte dell’Unione Europea, uno Stato deve estinguersi come soggetto di diritto internazionale pubblico e deve devolvere la soggettività in parola all’Unione Europea.

5 – L’Unione Europea esercita tutte le competenze che fanno capo ai suoi Stati membri a eccezione di quelle che gli Stati membri dell’Unione Europea, unanimemente fra loro, decidono di trattenere presso di sé.

 

Articolo 2

1 – La forma di governo dell’Unione Europea è la democrazia rappresentativa.

2 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 3

1 – Tutte le cariche, le funzioni, gli impieghi e gli incarichi a favore dell’Unione Europea sono servizi da rendere per il bene comune.

2 – Il bene comune è l’insieme delle condizioni materiali e non materiali necessarie o utili perché ogni individuo possa sviluppare se stesso.

 

Competenze

 

Articolo 7

1 – L’Unione Europea ha la competenza esclusiva nelle seguenti materie:

  • politica estera;
  • difesa e partecipazione alle missioni internazionali;
  • politica monetaria;
  • politica economica;
  • banche;
  • mercati finanziari;
  • unione doganale;
  • unione fiscale;
  • concorrenza necessaria al funzionamento del mercato interno;
  • politica commerciale nei confronti di soggetti diversi dagli Stati membri.

2 – Gli organi e gli istituti predisposti o integrati da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea per i compiti previsti in questo articolo vengono rimodellati, riorganizzati e, se necessario, ridotti di numero e/o di personale da parte della Commissione dell’Unione Europea al fine di creare le strutture che l’Unione Europea dedica ai suoi compiti.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 8

L’Unione Europea esercita tutte le sue competenze con giustizia, equilibrio e una buona regolamentazione.

 

Articolo 9

1 – Tutte le funzioni amministrative relative alle materie sulle quali il Parlamento dell’Unione Europea legifera sono attribuite a soggetti diversi da quelli ai quali sono assegnate le funzioni amministrative relative alle competenze degli Stati membri dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Il potere legislativo

 

Articolo 13

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea è eletto a suffragio universale, diretto, personale, uguale, libero e segreto dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

2 – Per poter votare ci si deve registrare.

3 – Sono salve le limitazioni all’elettorato attivo e/o passivo previste dalla legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

 

Articolo 14

Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea elegge un numero di membri del Parlamento dell’Unione Europea in proporzione al numero di cittadini che lo Stato membro ha sul totale dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Articolo 15

1 – Nessuno può essere membro a vita del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 16

Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce le modalità di esercizio del voto e della candidatura per l’elezione dei membri del Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 17

1 – Le elezioni del nuovo Parlamento dell’Unione Europea hanno luogo entro settanta giorni dalla scadenza del mandato elettorale del precedente Parlamento dell’Unione Europea.

2 – La prima riunione del nuovo Parlamento dell’Unione Europea ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni dalle quali esso ha avuto il suo mandato elettorale.

3 – Il precedente Parlamento dell’Unione Europea rimane in carica finché non sia riunito il nuovo Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 18

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea esercita il potere legislativo in tutte le materie relative alle competenze dell’Unione Europea.

2 – L’iniziativa di legge compete a ciascun membro del Parlamento dell’Unione Europea, alla Commissione dell’Unione Europea, al Governo nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

3 – I cittadini dell’Unione Europea esercitano l’iniziativa di legge mediante la proposta, da parte di almeno cinquecentomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

4 – Il Parlamento dell’Unione Europea esercita altresì le funzioni attribuitegli da questa Costituzione.

 

Articolo 19

1 – La competenza legislativa concorrente è vietata.

2 – La competenza regolamentare esercitata da un soggetto diverso da quello che ha emanato l’atto al quale il regolamento si riferisce è vietata.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 20

1 – Non può essere sottoposta al voto finale di approvazione da parte del Parlamento dell’Unione Europea, e in ogni caso non può entrare in vigore, una legge priva di tutti i regolamenti attuativi che la riguardano in versione completa.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

3 – Questo articolo si applica anche agli organi dotati del potere legislativo negli Stati membri dell’Unione Europea.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 21

1 – Può essere membro del Parlamento dell’Unione Europea solo una persona fisica con la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea è composto da quattrocentonovantanove membri.

3 – I commi 1 e 2 di questo articolo si applicano anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

4 – Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea può scegliere di avere un numero di membri del Parlamento nazionale inferiore a quattrocentonovantanove.

5 – Il comma 1 di questo articolo si applica anche ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

6 – I membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea non possono essere più di ottanta.

7 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

NOTA

In data 30 giugno 2022 ho sostituito le parole “Il comma 1 di questo articolo si applica” nel comma 3 dell’articolo 21 con le parole “I commi 1 e 2 di questo articolo si applicano”.

Questa modifica è dovuta alla necessità di colmare una lacuna: senza la previsione di un tetto massimo al numero dei membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, non ha senso la disposizione del comma 4.

 

Articolo 22

1 – Il mandato elettorale di ciascun membro del Parlamento dell’Unione Europea dura cinque anni.

2 – Nessuno può essere membro del Parlamento dell’Unione Europea per più di due mandati elettorali consecutivi.

3 – Alla scadenza del mandato elettorale e, in caso di rielezione, alla scadenza del secondo mandato elettorale consecutivo, il mandato elettorale non è rinnovabile prima del decorso di un periodo di tempo pari a quello del mandato elettorale esercitato.

4 – Alla scadenza della legislatura decadono i mandati elettorali di tutti i membri del Parlamento dell’Unione Europea, a prescindere dalla durata di esercizio effettivo delle loro funzioni parlamentari durante la legislatura.

5 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 23

1 – I membri del Parlamento dell’Unione Europea hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

2 – Nel caso in cui un membro del Parlamento dell’Unione Europea non si trovi nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, esso ha la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale ha la cittadinanza.

3 – Nel caso in cui un membro del Parlamento dell’Unione Europea sia cittadino di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

4 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 24

Il Parlamento dell’Unione Europea adotta ogni decisione con una votazione.

 

Articolo 25

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea rende noto al pubblico gratuitamente per via telematica l’esito di ogni votazione per non meno di cinque anni dalla data della stessa, con l’indicazione del membro del Parlamento dell’Unione Europea e del voto espresso, compresa l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

2 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 26

1 – Ciascun Paese membro dell’Unione Europea stabilisce l’ammontare del compenso unico e onnicomprensivo che spetta a ciascun membro del Parlamento dell’Unione Europea che viene eletto nel suo territorio.

2 – Il comma 1 di questo articolo si attua attraverso un referendum popolare di tipo confermativo.

3 – Il referendum di cui al comma 2 di questo articolo è necessario anche per modificare il compenso di cui al comma 1 di questo articolo.

4 – I membri del Parlamento dell’Unione Europea ricevono il compenso disciplinato in questo articolo solo durante il loro mandato elettorale.

5 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 27

1 – I membri del Parlamento dell’Unione Europea contribuiscono al e beneficiano del regime generale della previdenza sociale del Paese membro dell’Unione Europea nel cui territorio sono stati eletti al pari dei comuni cittadini del medesimo Paese.

2 – I membri del Parlamento dell’Unione Europea contribuiscono al e beneficiano del sistema di assistenza sociale del Paese membro dell’Unione Europea nel cui territorio sono stati eletti al pari dei comuni cittadini del medesimo Paese.

3 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 28

1 – Ogni omessa partecipazione a una votazione da parte di un membro del Parlamento dell’Unione Europea comporta automaticamente la decurtazione del compenso di cui all’articolo 26, comma 1, pari all’uno per cento dello stesso.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica in caso di assenza o di impedimento che siano riconosciuti validi e certificati dal presidente del Parlamento dell’Unione Europea e anche resi noti come prevede l’articolo 25.

3 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 29

Il Parlamento dell’Unione Europea stabilisce con regolamento interno: la propria unica sede; le norme per l’esercizio delle proprie funzioni; il codice etico di comportamento dei membri e dei dipendenti del Parlamento dell’Unione Europea con le relative sanzioni e il procedimento per applicarle; le commissioni parlamentari e gli uffici parlamentari, le loro funzioni, i loro poteri, la loro composizione e gli stipendi dei loro membri che non siano membri del Parlamento dell’Unione Europea; il periodo di tempo nel quale il Parlamento dell’Unione Europea non tiene seduta per consentire a ogni parlamentare di occuparsi del proprio collegio elettorale.

 

Articolo 30

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

2 – A tele scopo nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi presenti in Parlamento.

3 – La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria del Paese membro dell’Unione Europea nel quale il Parlamento dell’Unione Europea si trova.

4 – Al fine di garantire l’efficacia dell’azione del Parlamento e di evitare qualsiasi occultamento di informazioni, al termine del suo lavoro la commissione di inchiesta trasmette alla magistratura tutti i fatti e i documenti dei quali è venuta in possesso e/o a conoscenza.

5 – La commissione di inchiesta trasmette senza indugio alla magistratura le notizie di reato attinenti a reati in corso di esecuzione o di prossima esecuzione.

 

Articolo 31

Il Parlamento dell’Unione Europea autorizza con legge la ratifica degli atti di diritto internazionale pubblico pattizio che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

 

Il potere esecutivo

 

Articolo 35

La Commissione dell’Unione Europea esercita il potere esecutivo in tutte le materie nelle quali il Parlamento dell’Unione Europea legifera.

 

Articolo 36

1 – Può essere membro della Commissione dell’Unione Europea solo una persona fisica con la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea elegge il presidente della Commissione dell’Unione Europea.

3 – La Commissione dell’Unione Europea dura in carica cinque anni ed è composta da un numero di commissari scelti e revocabili dal presidente della Commissione dell’Unione Europea.

4 – Il presidente della Commissione dell’Unione Europea può scegliere come commissario solo chi ha una competenza dimostrata nel settore al quale viene assegnato.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni dei commi 1 e 4 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 37

1 – I membri della Commissione dell’Unione Europea hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

2 – Nel caso in cui un membro della Commissione dell’Unione Europea non si trovi nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, esso ha la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale ha la cittadinanza.

3 – Nel caso in cui un membro della Commissione dell’Unione Europea sia cittadino di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 38

Il presidente della Commissione dell’Unione Europea e ogni commissario, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di fronte al Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 39

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea può votare la sfiducia a uno o più membri della Commissione dell’Unione Europea o all’intera Commissione dell’Unione Europea.

2 – L’approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1 di questo articolo implica la decadenza automatica da tutte le funzioni svolte nella Commissione dell’Unione Europea.

 

Articolo 40

La Commissione dell’Unione Europea adotta ogni decisione tramite una votazione.

 

Articolo 41

La Commissione dell’Unione Europea rende noto al pubblico gratuitamente per via telematica l’esito di ogni sua votazione per la durata di non meno di cinque anni dalla data della stessa, con l’indicazione, per ogni membro della Commissione dell’Unione Europea, del voto espresso, nonché l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

 

Articolo 42

Il compenso unico e onnicomprensivo spettante a ciascun membro della Commissione dell’Unione Europea è determinato, in base all’articolo 26, dal Paese membro dell’Unione Europea del quale il membro della Commissione stessa è cittadino.

 

Articolo 43

1 – Ogni omessa partecipazione a una votazione da parte di un membro della Commissione dell’Unione Europea comporta automaticamente la decurtazione del compenso di cui all’articolo 42, pari all’uno per cento dello stesso.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica in caso di assenza o di impedimento che siano riconosciuti validi e certificati dal presidente della Commissione dell’Unione Europea e anche resi noti come prevede l’articolo 41.

 

Articolo 44

La Commissione dell’Unione Europea stabilisce con regolamento interno: la propria unica sede; le norme per l’esercizio delle proprie funzioni; il codice etico di comportamento dei membri e dei dipendenti della Commissione dell’Unione Europea con le relative sanzioni e il procedimento per applicarle; gli uffici della Commissione dell’Unione Europea, le loro funzioni, i loro poteri, la loro composizione e gli stipendi dei loro membri che non siano membri della Commissione dell’Unione Europea.

 

Il potere giudiziario

 

Articolo 48

1 – La Corte di giustizia dell’Unione Europea esercita il potere giudiziario nelle seguenti materie:

  1. giudica le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dell’Unione Europea;
  2. giudica le impugnazioni di cui all’articolo 62;
  3. risolve i conflitti di attribuzione tra le istituzioni dell’Unione Europea;
  4. risolve i conflitti di attribuzione tra le istituzioni dell’Unione Europea e i Parlamenti nazionali.
  5. risolve i conflitti di attribuzione tra le istituzioni dell’Unione Europea e i soggetti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative relative alle materie attribuite ai Parlamenti nazionali.

2 – La Corte di giustizia dell’Unione Europea esercita altresì le funzioni attribuitegli da questa Costituzione.

 

Articolo 49

1 – Può essere membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea solo una persona fisica con la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

2 – I membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea sono eletti a suffragio universale secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16.

 

Articolo 50

1 – Il mandato elettorale della Corte di giustizia dell’Unione Europea dura cinque anni.

2 – Nessuno può essere membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea per più di due mandati elettorali consecutivi.

3 – Alla scadenza del mandato elettorale e, in caso di rielezione, alla scadenza del secondo mandato elettorale consecutivo, il mandato elettorale non è rinnovabile prima del decorso di un periodo di tempo pari a quello del mandato elettorale esercitato.

 

Articolo 51

1 – I membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

2 – Nel caso in cui un membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea non si trovi nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, esso ha la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale ha la cittadinanza.

3 – Nel caso in cui un membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea sia cittadino di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 52

1 – I membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea possono svolgere, o le funzioni di giudice, o le funzioni di pubblico ministero rappresentante degli interessi della legge.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione del comma 1 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 53

Il Parlamento dell’Unione Europea stabilisce con legge le norme processuali alle quali la Corte di giustizia dell’Unione Europea si attiene per adottare le proprie decisioni.

 

Articolo 54

La Corte di giustizia dell’Unione Europea adotta ogni decisione tramite una votazione.

 

Articolo 55

La Corte di giustizia dell’Unione Europea rende noto al pubblico gratuitamente per via telematica il risultato di ogni sua votazione per la durata di non meno di cinque anni dalla data della stessa, senza l’indicazione del voto espresso dal singolo membro della Corte, ma con l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

 

Articolo 56

Il compenso unico e onnicomprensivo spettante a ciascun membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea è determinato, in base all’articolo 26, dal Paese membro dell’Unione Europea del quale il membro della Corte stessa è cittadino.

 

Articolo 57

1 – Ogni omessa partecipazione a una votazione da parte di un membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea comporta automaticamente la decurtazione del compenso di cui all’articolo 56, pari all’uno per cento dello stesso.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica in caso di assenza o di impedimento che siano riconosciuti validi e certificati dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione Europea e anche resi noti come prevede l’articolo 55.

 

Articolo 58

La Corte di giustizia dell’Unione Europea stabilisce con regolamento interno: la propria unica sede; le norme per l’esercizio delle proprie funzioni; il codice etico di comportamento dei membri e dei dipendenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea con le relative sanzioni e il procedimento per applicarle; gli uffici della Corte di giustizia dell’Unione Europea, le loro funzioni, i loro poteri, la loro composizione e gli stipendi dei loro componenti che non siano membri della Corte stessa.

 

Impugnazione di atti

 

Articolo 62

1 – Tutti possono agire in giudizio contro uno o più atti di qualsiasi istituzione dell’Unione Europea e contro gli atti presupposti, conseguenziali e collegati all’atto o agli atti oggetto della impugnazione, anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

2 – Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 di questo articolo gli atti politici, per essi intendendo i provvedimenti che, per la loro causa obiettiva, attengono a superiori esigenze di ordine generale, si riferiscono alla direzione suprema dell’Unione Europea nella sua unità e hanno lo scopo di tutelare, in situazioni contingenti, gli interessi della collettività e le istituzioni fondamentali dell’Unione Europea.

 

Articolo 63

1 – L’azione giudiziale di cui all’articolo 62 comma 1 può esplicarsi sulla legittimità e/o sul merito dell’atto o degli atti oggetto della impugnazione.

2 – L’impugnazione di legittimità di cui al comma 1 di questo articolo consta di tre possibili motivi: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere.

3 – L’impugnazione di merito di cui al comma 1 di questo articolo consta di due possibili motivi: opportunità, convenienza.

4 – A pena di inammissibilità, l’azione giudiziale di cui all’articolo 62 comma 1 richiede la dimostrazione che l’atto o gli atti impugnati siano idonei a ledere o abbiano leso una o più situazioni giuridiche di chi agisce in giudizio.

5 – La dimostrazione di cui al comma 4 di questo articolo non è necessaria per agire in giudizio contro tutti gli atti che questa Costituzione sanziona con la nullità insanabile e nei casi in cui la decurtazione automatica del compenso o dello stipendio, prevista da questa Costituzione e/o dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea, non sia stata concretamente applicata in tutto o in parte.

 

Articolo 64

Le leggi dell’Unione Europea possono essere sindacate solo per quanto riguarda la loro legittimità costituzionale.

 

Articolo 65

Gli atti della Corte di giustizia dell’Unione Europea si impugnano secondo le norme processuali di cui all’articolo 53.

 

Istituzioni

 

Articolo 69

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea può istituire e disciplinare il servizio di Capo dello Stato dell’Unione Europea qualora ravvisi gravi e fondati interessi pubblici ai quali le istituzioni esistenti dell’Unione Europea non sono in grado di fare fronte.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea dà conto di quanto sancito nel comma 1 di questo articolo nella legge con la quale istituisce e disciplina il servizio di Capo dello Stato dell’Unione Europea.

3 – Quando i gravi e fondati interessi pubblici di cui al comma 1 di questo articolo cessano, il Parlamento dell’Unione Europea abroga ogni disposizione con la quale ha istituito e disciplinato il servizio di Capo dello Stato dell’Unione Europea.

 

Articolo 70

Le istituzioni dell’Unione Europea, comunque denominate, sono solo e soltanto quelle istituite e disciplinate da questa Costituzione e/o dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 71

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea può creare, modificare o abolire altre istituzioni dell’Unione Europea diverse da quelle fin ora menzionate.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea crea o modifica altre istituzioni dell’Unione Europea secondo quanto previsto dagli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77.

 

Articolo 72

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea identifica le funzioni amministrative dell’istituzione e nomina i membri dell’organo di vertice dell’istituzione.

2 – I membri dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo non possono essere più di cinque e durano in carica cinque anni.

3 – Nessuno può essere membro dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo per più di due incarichi consecutivi.

4 – Alla scadenza dell’incarico e, in caso di nuova nomina, alla scadenza del secondo incarico consecutivo, l’incarico non è rinnovabile prima del decorso di un periodo di tempo pari a quello dell’incarico o degli incarichi ricevuti.

5 – I membri dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

6 – Nel caso in cui un membro dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo non si trovi nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, esso ha la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale ha la cittadinanza.

7 – Nel caso in cui un membro dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo sia cittadino di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

8 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 73

1 – L’organo di vertice dell’istituzione adotta ogni decisione tramite una votazione.

2 – Il quorum costitutivo per ogni decisione prevista dal comma 1 di questo articolo è pari a tre membri.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 74

L’organo di vertice dell’istituzione rende noto al pubblico gratuitamente per via telematica il risultato di ogni sua votazione per la durata di non meno di cinque anni dalla data della stessa, con l’indicazione, per ogni membro dell’organo di vertice, del voto espresso, nonché l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

 

Articolo 75

Il compenso unico e onnicomprensivo spettante a ciascun membro dell’organo di vertice dell’istituzione è determinato, in base all’articolo 26, dal Paese membro dell’Unione Europea del quale il membro dell’organo di vertice è cittadino.

 

Articolo 76

1 – Ogni omessa partecipazione a una votazione da parte di un membro dell’organo di vertice dell’istituzione comporta automaticamente la decurtazione del compenso di cui all’articolo 75, pari all’uno per cento dello stesso.

2 – Il comma precedente non si applica in caso di assenza o di impedimento che siano riconosciuti validi e certificati dal presidente dell’istituzione e anche resi noti come prevede l’articolo 74.

 

Articolo 77

L’organo di vertice dell’istituzione stabilisce con regolamento interno: la propria unica sede; le norme per l’esercizio delle proprie funzioni; il codice etico di comportamento dei membri dell’organo di vertice e dei dipendenti dell’istituzione con le relative sanzioni e il procedimento per applicarle; gli uffici dell’istituzione, le loro funzioni, i loro poteri, la loro composizione e gli stipendi dei loro membri che non siano membri dell’organo di vertice dell’istituzione.

 

Articolo 78

Qualsiasi atto compiuto da una o più istituzioni dell’Unione Europea le quali non siano state istituite e disciplinate da questa Costituzione e/o dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 79

1 – Nessuno può svolgere contemporaneamente più di un incarico – comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia – all’interno delle istituzioni dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di quanto stabilito da una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

 

PRINCIPI E VALORI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Uguaglianza

 

Articolo 84

1 – Tutti hanno pari dignità nei confronti della legge.

2 – Fermo restando il rispetto della legge, il principio di uguaglianza si attua nel trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse.

3 – Fermo restando il rispetto della legge, non si può avere la parità dei diritti e delle facoltà se, nella situazione presa in esame, non si ha anche la parità degli obblighi e dei doveri.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 85

L’Unione Europea e i suoi Stati membri rimuovono gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri.

 

Libertà

 

Articolo 89

1 – La libertà personale è inviolabile.

2 – Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

3 – In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

4 – È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

5 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea stabilisce i limiti massimi della custodia cautelare.

 

Articolo 90

1 – Libertà non significa abuso. Per questo nell’Unione Europea la libertà di ciascuno finisce dove comincia la libertà degli altri.

2 – Libertà non significa arbitrio. Per questo nell’Unione Europea è consentito fare tutto ciò che la legge non proibisce.

 

Domicilio

 

Articolo 94

1 – Il domicilio è inviolabile.

2 – Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni, sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

3 – Nei casi in cui la legge prevede l’arresto in flagranza, l’autorità di pubblica sicurezza può eseguire ispezioni, perquisizioni, sequestri in via provvisoria nel domicilio che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

4 – Il fine della raccolta di informazioni necessarie alla prevenzione e repressione dei reati autorizza i servizi di informazione alla non osservanza di questo articolo.

5 – Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica, a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

 

Comunicazione

 

Articolo 98

1 – La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

2 – La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

3 – Nei casi in cui la legge prevede l’arresto in flagranza, l’autorità di pubblica sicurezza può eseguire ispezioni, perquisizioni, sequestri in via provvisoria della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

4 – Il fine della raccolta di informazioni necessarie alla prevenzione e repressione dei reati autorizza i servizi di informazione alla non osservanza di questo articolo.

 

Circolazione

 

Articolo 102

1 – Ogni cittadino dell’Unione Europea può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio dell’Unione Europea, salvo le limitazioni che la legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce in via generale per motivi di sanità e/o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

2 – Ogni cittadino dell’Unione Europea è libero di uscire dal territorio dell’Unione Europea e di rientrarvi, salvo gli obblighi che la legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

3 – Lo straniero può entrare, soggiornare, circolare e uscire dall’Unione Europea nel rispetto delle disposizioni di legge dell’Unione Europea, salvo le limitazioni che la legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce in via generale per motivi di sanità e/o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

 

Riunione

 

Articolo 106

1 – I cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

2 – Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto alcun preavviso.

3 – Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato il preavviso alle autorità competenti di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea le quali possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza, di salute pubblica, di incolumità pubblica.

 

Associazione

 

Articolo 110

1 – I cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, i loro scopi mediante organizzazioni di carattere militare.

 

Fede

 

Articolo 114

1 – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari all’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o al buon costume di cui all’articolo 224.

2 – Dell’esercizio di un culto in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità locali che possono disporne il rinvio a un altro giorno e/o a un’altra ora del giorno al fine di conciliarlo con la quiete pubblica e con le attività lavorative.

3 – Le autorità locali possono vietare l’esercizio di un culto in qualsiasi luogo si svolga soltanto per comprovati motivi di sicurezza, di salute pubblica, di incolumità pubblica.

 

Articolo 115

Il principio di non contraddizione non si applica alle verità di fede.

 

Articolo 116

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività, fermo restando il rispetto dell’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o del buon costume di cui all’articolo 224.

 

Pensiero

 

Articolo 120

1 – Tutti possono manifestare liberamente il loro pensiero con la parola, con lo scritto, con qualsiasi altro mezzo di diffusione.

2 – La libera manifestazione del pensiero di cui al comma 1 di questo articolo si svolge nel rispetto delle norme che disciplinano i reati di ingiuria, minaccia, diffamazione, calunnia, apologia di reato, vilipendio, istigazione a delinquere, istigazione all’odio.

Stampa

 

Articolo 124

1 – La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

2 – Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge penale del Parlamento dell’Unione Europea espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

3 – In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito dalla polizia giudiziaria, che deve immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

4 – In occasione della pubblicazione del primo numero di ogni anno, ogni organo della stampa periodica deve rendere noti gratuitamente al pubblico i suoi mezzi di finanziamento.

5 – Fintanto che perdura la violazione del comma 4 di questo articolo, l’organo della stampa periodica non può eseguire pubblicazioni.

5 – Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume di cui all’articolo 224. La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni di questo comma.

 

Diritti e obblighi

 

Articolo 128

1 – L’Unione Europea riconosce e garantisce i diritti e gli obblighi umani, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

2 – Ciascun cittadino dell’Unione Europea ha i diritti e gli obblighi umani affermati dagli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge e/o disciplinati dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 129

1 – Tranne che durante l’ufficio di diritto pubblico della dittatura di cui al preambolo di questa Costituzione, l’Unione Europea e i suoi Stati membri sono articolati secondo la separazione dei poteri, il principio di legalità secondo il quale è consentito fare tutto ciò che la legge non proibisce, la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, il riconoscimento e la garanzia dei diritti e degli obblighi umani.

2 – L’attribuzione di fondi da parte dell’Unione Europea a uno o più dei suoi Stati membri e/o a uno o più altri Stati è subordinata a una relazione biennale positiva da parte della Commissione dell’Unione Europea su quanto sancito dal comma 1 di questo articolo.

3 – La relazione di cui al comma 2 di questo articolo può essere impugnata da uno o più degli Stati di cui al medesimo comma innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per i motivi di legittimità di cui all’articolo 63 comma 2.

4 – Il Parlamento dell’Unione Europea può prevedere con legge ulteriori misure per i casi di violazione di quanto disposto dal comma 1 di questo articolo.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 130

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

 

Articolo 131

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge dell’Unione Europea e/o di uno o più dei suoi Stati membri.

 

Articolo 132

1 – Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

2 – La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

 

Articolo 133

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

 

Articolo 134

1 – Se non si hanno una o più prove, non si può pretendere di avere ragione.

2 – Il metro di giudizio per accertare se una opinione è corretta e/o un fatto è vero è la dimostrazione, tramite una o più prove, che il suo contenuto è vero, vale a dire conforme alla realtà oggettiva, e il suo modo di ragionare è corretto.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni previste da questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 135

1 – Indipendenza non significa autoreferenzialità.

2 – Al di fuori dei casi previsti negli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati a condizione di reciprocità dal Parlamento dell’Unione Europea con legge e nel rispetto delle ipotesi di segreto disciplinate dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea, ogni persona fisica e/o giuridica è soggetta al controllo delle proprie azioni e/o omissioni secondo quanto la legge prevede per i comuni cittadini.

3 – Se l’applicazione del comma 2 di questo articolo fa emergere un illecito, esso comporta in ogni caso l’obbligo di ridurre le persone e i luoghi danneggiati al loro pristino stato e di risarcire l’eventuale ulteriore danno.

4 – Se la riduzione in pristino di cui al comma 3 di questo articolo fosse impossibile in tutto o in parte, all’obbligo di riduzione in pristino si ottempera con il risarcimento del danno, rispettivamente, in tutto o in parte.

5 – Se il risarcimento del danno di cui ai commi 3 e 4 di questo articolo fosse impossibile in tutto o in parte, all’obbligo di risarcimento del danno si ottempera con la compensazione per equivalente, rispettivamente, in tutto o in parte.

6 – Il denaro e/o altra utilità a qualsiasi titolo percepito o dato in violazione di quanto previsto da questo articolo viene attribuito a chi ha subito l’illecito secondo quanto dispongono i commi 3, 4 e 5 di questo articolo.

7 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 136

1 – La volontà e/o i desideri di una persona fisica non corrispondono automaticamente alle sue attitudini fisiche e/o psicologiche e/o alla sua capacità giuridica e/o di agire.

 

Articolo 137

1 – La reputazione di una persona fisica o giuridica non è quella che la persona in esame ritiene essere tale, ma quella che risulta da una o più prove.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di quanto previsto da questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 138

1 – Il riconoscimento legale dello stato matrimoniale, della qualifica di adottante, dello stato di ministro di un culto, dello stato di religioso, religiosa, monaco, monaca non può essere effettuato senza il superamento di un test della personalità che accerti l’idoneità del soggetto esaminato all’acquisizione dello stato e/o qualifica elencati in questo comma.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 139

1 – La riduzione in schiavitù, il lavoro schiavistico, il commercio in qualsiasi forma di uno o più individui umani, il commercio in qualsiasi forma di parti di uno o più corpi di individui senzienti, l’esclusione di uno dei due sessi dall’istruzione scolastica e/o post scolastica, la subordinazione legale e/o religiosa di uno dei due sessi nei confronti dell’altro, il matrimonio prima dell’età fissata dalla legge per contrarlo, la mutilazione di una o più parti del corpo umano che non abbia una giustificazione medica, la poligamia non possono avere alcun riconoscimento legale, nemmeno in presenza del consenso degli interessati. 

2 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

3 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea stabilisce le sanzioni per le condotte di cui al comma 1 di questo articolo.

 

Articolo 140

L’accertamento definitivo della evasione fiscale totale comporta l’automatica e irrimediabile perdita della cittadinanza dell’Unione Europea.

 

Articolo 141

1 – I cittadini dell’Unione Europea non acquistano la capacità di agire tutta intera in un determinato momento, ma per gradi.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i casi e i modi con i quali ogni cittadino dell’Unione Europea e ogni persona giuridica:

  • acquista la capacità giuridica;
  • acquista la capacità di agire per gradi;
  • subisce una diminuzione o perde del tutto la capacita di agire.

3 – La perdita della capacità di agire implica l’automatica perdita dell’elettorato attivo e passivo.

4 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina altresì la rimodulazione della capacità di agire di tutti i cittadini e di tutte le persone giuridiche che già la possiedono alla data di entrata in vigore di questa Costituzione.

5 – Per attuare i commi 2 e 4 di questo articolo, il Parlamento dell’Unione Europea si ispira a quanto avveniva nell’antica Roma con il cursus honorum, rispetta il principio di uguaglianza di cui all’articolo 84, il principio generale dell’ordinamento giuridico “dare a ciascuno il suo”, il criterio “chi dà di più alla società deve avere di più”.

 

Articolo 142

1 – L’elettorato attivo e passivo di qualsiasi individuo è automaticamente sospeso nel momento in cui non è più impugnabile in via ordinaria il provvedimento che commina una condanna a una pena detentiva.

2 – La sospensione automatica di cui al comma 1 di questo articolo ha una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.

3 – Questo articolo si applica anche negli Stati membri dell’Unione Europea.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 143

1 – Le relazioni individuali e sociali si svolgono nel rispetto dei seguenti principi generali dell’ordinamento giuridico: vivere onestamente, non nuocere ad alcuno, dare a ciascuno il suo.

2 – Le decisioni le prende chi si assume la responsabilità in caso di fallimento della decisione presa.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 144

1 – I cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di petizione nei confronti di tutti gli organi dei quali sono elettori.

2 – Il comma 1 di questo articolo si applica sia agli organi monocratici sia agli organi collegiali, sia dell’Unione Europea sia degli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Articolo 145

1 – I membri e i dipendenti di tutte le istituzioni dell’Unione Europea hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

2 – Nel caso in cui la sede e/o l’ufficio nel quale i membri e/o i dipendenti di cui al comma 1 di questo articolo prestano servizio non si trovano nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, essi hanno la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale hanno la cittadinanza.

3 – Nel caso in cui i membri e/o i dipendenti di cui al comma 1 di questo articolo siano cittadini di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

 

Lavoro

 

Articolo 149

1 – Affinché la possibilità di trovare un lavoro sia concreta per il maggior numero possibile di persone, l’Unione Europea e i suoi Stati membri si adoperano costantemente perché le infrastrutture mantengano sempre un alto livello di efficienza, l’azione amministrativa si svolga sempre con elevati standard di efficacia, il tasso di criminalità sia sempre al di sotto della media dei venti Paesi con il tasso di criminalità più basso al mondo.

2 – Ogni istituzione dell’Unione Europea e ogni istituzione di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea pubblica ogni anno gratuitamente sul proprio sito internet per la durata di cinque anni un resoconto con le azioni intraprese e i risultati ottenuti per l’attuazione del comma 1 di questo articolo.

 

Articolo 150

Ogni Stato membro dell’Unione Europea adotta lo standard di trattamento minimo inderogabile nel mondo del lavoro fino al punto in cui esso erode la rendita del monopsonio strutturale nel mercato del lavoro.

 

Articolo 151

1 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea riconosce a tutti i cittadini dell’Unione Europea la possibilità di lavorare e promuove le condizioni che rendano effettiva questa possibilità.

2 – Al fine di attuare il comma 1 di questo articolo e di combattere il monopsonio dinamico nel mercato del lavoro, ogni Stato membro dell’Unione Europea promuove la più ampia pluralità di imprese in concorrenza tra loro sul lato della domanda e della offerta di lavoro e assicura ai lavoratori le necessarie informazione, formazione efficace e mobilità in relazione alla domanda di lavoro.

3 – La formazione efficace di cui al comma 2 questo articolo è quella mirata agli sbocchi effettivi nel mercato del lavoro e della quale sia conoscibile il tasso di coerenza tra la formazione impartita e gli sbocchi occupazionali effettivamente ottenuti.

4 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea realizza la coerenza di cui al comma 3 di questo articolo con le seguenti azioni: l’anagrafe della formazione professionale, l’incrocio dei dati sulla formazione professionale con le comunicazioni obbligatorie alle autorità pubbliche competenti in materia di lavoro previdenza e assistenza, la pubblicazione del dato relativo agli effettivi sbocchi di lavoro ottenuti da ciascun corso di formazione professionale e da ciascun contratto di formazione professionale.

5 – La distribuzione dei finanziamenti pubblici per le politiche attive di lavoro avviene prediligendo i soggetti con il più alto tasso di coerenza di cui al comma 3 di questo articolo.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 152

1 – È vietato il monopolio nel servizio di collocamento al lavoro.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 153

1 – Le tutele spettanti al lavoratore possono essere graduate unicamente con un contratto di lavoro a tutele crescenti.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 154

1 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea può stabilire delle protezioni contro il licenziamento nei rapporti di lavoro subordinato.

2 – Le protezioni di cui al comma 1 di questo articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione continuativa svolta in via prevalente o esclusiva per un unico committente.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 155

Ogni cittadino dell’Unione Europea ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

 

Articolo 156

1 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

2 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina la formazione e l’elevazione personale dei lavoratori.

3 – L’Unione Europea promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

4 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea tutela il lavoro dei propri cittadini all’estero.

5 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea riconosce la libertà di emigrazione salvi gli obblighi stabiliti nell’interesse generale dalla legge nazionale e/o dalla legge dell’Unione Europea.

 

Articolo 157

1 – Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

2 – La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali.

3 – Il lavoratore non può rinunciare al riposo settimanale e/o alle ferie annuali.

4 – Il riposo settimanale e le ferie del lavoratore non sono retribuiti perché durante questi periodi il lavoratore non lavora.

5 – La tredicesima mensilità di stipendio e ogni altra forma di retribuzione del lavoratore per periodi di tempo fittizi sono vietati perché costituiscono dei pagamenti senza causa e accrescono il costo del lavoro.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 158

1 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di mansioni svolte, la stessa retribuzione che spetta all’uomo lavoratore.

2 – La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea prevede le modalità con le quali vengono conciliati il lavoro e la famiglia.

3 – La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea stabilisce il limite minimo di età per il lavoro per il quale è dato un compenso.

4 – La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea tutela il lavoro dei minorenni con norme speciali e garantisce ad essi, a parità di mansioni svolte, la stessa retribuzione che spetta ai lavoratori maggiorenni.

 

Articolo 159

1 – Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea disciplina i modi e i limiti del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

2 – I lavoratori, al fine di crearsi un’alternativa occupazionale e di salvaguardare il know how acquisito, possono riunirsi in cooperativa per prendere in affitto o acquistare l’azienda dal datore di lavoro, dal liquidatore o dal curatore fallimentare. La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea disciplina i modi di attuazione di questo comma.

 

Articolo 160

1 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

2 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

 

Previdenza e assistenza

 

Articolo 164

1 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina le forme di mantenimento e di assistenza sociale a beneficio dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

2 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3 – Per quanto concerne la disoccupazione involontaria, ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina altresì le azioni che il soggetto deve compiere per poter tornare ad avere un lavoro e subordina l’attribuzione di ogni forma di sussidio al compimento delle azioni in parola.

4 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina l’educazione e l’avviamento professionale per gli inabili e i soggetti portatori di handicap.

 

Sindacati

 

Articolo 168

1 – L’organizzazione sindacale è libera.

2 – Perché un sindacato possa rappresentare i lavoratori e/o partecipi alla determinazione delle condizioni del lavoro è necessario che esso abbia uno statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 169

1 – L’attività sindacale che si svolge e/o che in qualsiasi modo ha effetto nel territorio dell’Unione Europea ha come fine la difesa del lavoratore e non la difesa del posto di lavoro.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 170

Lo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea che lo regolano.

 

Economia

 

Articolo 174

1 – L’iniziativa economica privata è libera.

2 – Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

3 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 175

1 – La proprietà è pubblica o privata.

2 – I beni economici appartengono all’Unione Europea, a uno o più Stati membri dell’Unione europea, a uno o più enti, a uno o più privati.

3 – La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

4 – La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea, e salvo indennizzo pari al valore medio di mercato degli ultimi cinque anni, espropriata per motivi d’interesse generale.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 176

1 – È vietato il salvataggio condotto in tutto o in parte con denaro pubblico di aziende e/o imprese operanti nell’Unione Europea.

2 – È possibile l’investimento condotto in tutto o in parte con denaro pubblico a beneficio di aziende e/o imprese operanti nell’Unione Europea al fine di ristrutturare l’azienda e/o l’impresa e ricollocarla sul mercato entro un tempo massimo di cinque anni.

3 – La differenza tra l’investimento di cui al secondo comma di questo articolo e il salvataggio di cui al primo comma di questo articolo è costituita dal fatto che nell’investimento il ricollocamento sul mercato dell’azienda e/o dell’impresa avviene a un prezzo più alto rispetto a quello pagato.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 177

La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e della successione testamentaria e i diritti del medesimo Stato membro sulle eredità.

 

Articolo 178

A fini di utilità generale, la legge del Parlamento dell’Unione Europea può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo pari al valore medio di mercato degli ultimi cinque anni, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale.

 

Articolo 179

1 – Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge del Parlamento dell’Unione Europea impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e la media proprietà.

2 – Il prelievo fiscale per i casi di riuso del suolo già edificato da almeno dieci anni è pari alla metà di quello previsto per l’edificazione su suolo non edificato. Questo comma si applica per i primi cinque anni di riuso del suolo.

 

Articolo 180

1 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

2 – I provvedimenti di cui al comma 1 di questo articolo non possono consistere in erogazioni a fondo perduto.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 181

1 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea prevede la disciplina, il coordinamento e il controllo dell’esercizio del credito.

3 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi presenti nell’Unione Europea.

 

Autonomie e minoranze

 

Articolo 185

1 – L’Unione Europea, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali dei suoi Stati membri.

2 – I servizi che dipendono dall’Unione Europea sono attuati secondo il decentramento amministrativo attuato in via telematica, l’efficienza e l’efficacia.

3 – L’Unione Europea adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze delle autonomie locali dei suoi Stati membri e del decentramento amministrativo dei propri servizi attuato in via telematica.

 

NOTA

In data 27 ottobre 2020 ho aggiunto le parole “attuato in via telematica” nei commi 2 e 3 dell’articolo 185.

Questa aggiunta serve a evitare la creazione di un numero molto alto di uffici sul territorio con le relative spese di gestione e le spese per il personale.

 

Articolo 186

1 – In ogni Stato membro dell’Unione Europea vi può essere un solo soggetto pubblico intermedio tra lo Stato e il Comune, comunque localmente denominato.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di quanto stabilito da una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 187

La tutela delle minoranze linguistiche è di competenza degli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Cultura

 

Articolo 191

1 – Lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico sono di competenza degli Stati membri dell’Unione Europea.

2 – Un abuso edilizio non abbattuto o non del tutto regolarizzato impedisce di percepire sgravi e agevolazioni fiscali comunque denominati e di qualsiasi tipo siano.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di cui al comma 2 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 192

1 – In ognuna delle Regioni dell’Unione Europea non si procede a nuovi scavi archeologici fino a quando non è stato messo in sicurezza e musealizzato tutto quanto è già stato scoperto e rinvenuto in scavi già effettuati.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile e impedisce alla Regione di ricevere fondi pubblici, comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano, fino alla completa attuazione di quanto sancito in questo articolo.

 

Articolo 193

1 – In tutta l’Unione Europea, l’ingresso nei luoghi di interesse storico, artistico, architettonico è gratuito.

2 – Ogni luogo di interesse di cui al comma 1 di questo articolo non è fine a se stesso, ma rappresenta un polo d’attrazione che permette il sorgere e lo sviluppo di molteplici attività economiche a esso collegate.

3 – In ogni luogo di interesse di cui al comma 1 di questo articolo viene creato un complesso di percorsi sensoriali e di attività economiche che si indirizzano a persone di tutte le età al fine di conferire al luogo un’immagine meno accademica e renderlo attraente, non solamente per gli appassionati di cultura, ma per un pubblico più vasto.

4 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo impedisce al luogo di interesse e a chi lo gestisce di ricevere fondi pubblici comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano e di percepire sgravi e agevolazioni fiscali comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano.

 

Articolo 194

In tutta l’Unione Europea, se il soggetto competente per il restauro di un’opera d’interesse storico, artistico, architettonico non ha i fondi necessari per procedere al restauro, si procede come segue:

  • il soggetto titolare del diritto di committenza relativo all’opera di volta in volta presa in esame organizza un’asta pubblica per l’aggiudicazione della sponsorizzazione del restauro dell’opera;
  • al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile all’asta, sia per rendere quest’ultima più trasparente, l’asta si svolge unicamente con modalità telematiche;
  • l’intervento sull’opera è svolto unicamente dal personale della competente Soprintendenza per i beni storici, artistici, architettonici;
  • il soggetto che si aggiudica l’asta ottiene il diritto di avere il proprio nome o ragione sociale scritto sulla struttura che verrà allestita attorno all’opera durante l’intervento sulla stessa in modo che esso sia chiaramente leggibile da parte di tutti;
  • nel caso in cui gli aggiudicatari siano più di uno, la grandezza del carattere con il quale il nome di ognuno è scritto è proporzionale alla somma di denaro da costui concretamente versata;
  • l’aggiudicatario, inoltre, ottiene il diritto allo sfruttamento economico dell’immagine dell’opera per i due anni successivi all’apertura al pubblico della stessa a conclusione del restauro;
  • al termine dei due anni ora descritti, il diritto allo sfruttamento economico dell’immagine dell’opera restaurata torna al precedente titolare.

 

Famiglia

 

Articolo 198

1 – La famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna che sono nati tali.

2 – Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

3 – In applicazione del principio generale dell’ordinamento giuridico “dare a ciascuno il suo” e considerato che chi dà di più alla società deve avere di più, la convivenza, comunque denominata e di qualsiasi tipo essa sia, non può essere equiparata al matrimonio.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 199

1 – In materia di matrimonio e/o filiazione e/o adozione non è consentita l’equiparazione di un dato affettivo con un dato naturale, e viceversa.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 200

1 – La gravidanza surrogata non è consentita e il suo frutto non può essere dato in affidamento e/o in adozione a colui, a colei, a coloro che, in qualsiasi modo, hanno chiesto e/o ottenuto la gravidanza surrogata e/o il suo frutto. 

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 201

1 – La disciplina delle adozioni ha di mira unicamente l’inserimento dell’adottando in una famiglia che possegga tutti e tre i seguenti connotati: un clima familiare sereno, relazioni familiari stabili, la condivisione dei principi e dei valori di questa Costituzione.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 202

1 – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

2 – Nei casi di incapacità dei genitori, la legge dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale si svolge in via continuativa la vita della famiglia provvede a che siano assolti i loro compiti.

3 – La legge dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale si svolge in via continuativa la vita della famiglia assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

4 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

 

Articolo 203

1 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

2 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

 

Salute

 

Articolo 207

1 – L’Unione Europea e i suoi Stati membri considerano la salute come un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

2 – Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea garantisce cure gratuite agli indigenti.

3 – Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge di uno Stato membro dell’Unione Europea.

4 – La legge di cui al comma 3 di questo articolo non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

Articolo 208

1 – Nell’Unione Europea, il conflitto tra il diritto alla salute umana e alla salubrità dell’ambiente, da una parte, e il diritto alla libera iniziativa economica, dall’altra parte, viene risolto a favore del diritto alla salute umana e alla salubrità dell’ambiente.

2 – Nell’Unione Europea, il conflitto tra il diritto alla salute umana e alla salubrità dell’ambiente, da una parte, e le esigenze di ordine e sicurezza pubbliche, dall’altra parte, può essere risolto a favore delle esigenze di ordine e sicurezza pubbliche solo in esecuzione di una previsione di legge del Parlamento dell’Unione Europea, per un periodo di tempo determinato, con l’obbligo di compensare per equivalente il danno alla salute umana e alla salubrità dell’ambiente eventualmente causato e con l’obbligo di ridurre le persone e i luoghi eventualmente danneggiati al loro pristino stato.

3 – Se la riduzione in pristino di cui al comma 2 di questo articolo fosse impossibile in tutto o in parte, all’obbligo di riduzione in pristino si ottempera con il risarcimento del danno, rispettivamente, in tutto o in parte.

4 – Se il risarcimento del danno di cui al comma 3 di questo articolo fosse impossibile in tutto o in parte, all’obbligo di risarcimento del danno si ottempera con la compensazione per equivalente, rispettivamente, in tutto o in parte.

5 – Il denaro e/o altra utilità a qualsiasi titolo percepito o dato in violazione di quanto previsto da questo articolo viene attribuito a chi ha subito l’illecito secondo quanto dispongono i commi 2, 3 e 4 di questo articolo.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 209

1 – Le sostanze stupefacenti, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, nuocciono alla salute umana; tutte le azioni a esse collegate sono proibite e sanzionate dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina la somministrazione di sostanze stupefacenti unicamente per la terapia anti-dolorifica e per la terapia di disintossicazione.

3 – Nelle terapie di cui al comma 2 di questo articolo, le droghe sono somministrate unicamente dietro prescrizione medica valida per una singola somministrazione.

4 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina il consumo di bevande alcoliche e ne sanziona l’abuso.

 

Sussidiarietà

 

Articolo 213

1 – Quello che i singoli, da soli o associati fra loro, possono fare da sé con i propri mezzi non deve essere loro tolto e avocato alle istituzioni dell’Unione Europea o di uno Stato membro dell’Unione Europea.

 

Semplificazione

 

Articolo 217

1 – Al fine di evitare il formarsi di una burocrazia elefantiaca, costosa e opprimente, in tutta l’Unione Europea non vige il principio secondo il quale ogni attività dei pubblici poteri deve trovare fondamento in una legge, ma vige il principio secondo il quale è lecito tutto ciò che non è vietato dalla legge.

2 – La legge di cui al comma 1 di questo articolo consiste nel diritto internazionale pubblico consuetudinario, negli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge, nelle norme di questa Costituzione e nelle leggi del Parlamento dell’Unione Europea.

3 – Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli Stati membri dell’Unione Europea con l’aggiunta all’elenco delle fonti normative di cui al comma 2 di questo articolo della Costituzione nazionale e della legge del Parlamento dello Stato membro dell’Unione Europea.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 218

1 – Il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi è un requisito per la emanazione unicamente degli atti che prevedono una spesa di denaro pubblico.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

3 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Solidarietà, ordine pubblico, buon costume

 

Articolo 222

1 – La solidarietà risponde a un principio etico superiore di fraternità verso chi si trova in condizioni di povertà.

2 – L’Unione Europea esercita la sua competenza in materia di unione fiscale in modo che la solidarietà di cui al comma 1 di questo articolo sia conveniente per il funzionamento complessivo della società.

3 – L’Unione Europea esercita la sua competenza in materia di politica estera in modo che l’interdipendenza che scaturisce dalla globalizzazione combatta l’esclusione con la solidarietà, l’emarginazione con la giustizia, la conflittualità con la pace.

 

Articolo 223

1 – Ai fini di questa Costituzione e per ogni fine di legge e/o di regolamento, le definizioni di ordine pubblico sono le seguenti:

  1. l’ordine pubblico internazionale è composto dai principi che si ricavano dallo statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
  2. l’ordine pubblico interno costituzionale è lo stato generale della società nel quale le istituzioni, le strutture democratiche e i diritti costituzionali dei cittadini sono garantiti da ogni attentato tendente a modificarli o a renderli inoperanti mediante l’uso o la minaccia illegale della forza;
  3. l’ordine pubblico interno ai fini del diritto internazionale privato è il complesso dei principi, compresi quelli desumibili da questa Costituzione e dalla Costituzione dello Stato membro dell’Unione Europea il cui ordinamento si accinge ad applicare il diritto internazionale privato, i quali formano il cardine della struttura economico sociale dell’Unione Europea e della comunità dello Stato membro dell’Unione Europea in un determinato momento storico, nonché le regole inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici del medesimo Stato;
  4. l’ordine pubblico interno nei rapporti tra privati è l’insieme delle diposizioni che non possono essere derogate dai privati;
  5. l’ordine pubblico interno processuale è composto dai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche dalle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole vicende giudiziarie.

2 – A titolo meramente esemplificativo non esaustivo, i principi dell’ordine pubblico internazionale di cui al comma 1 di questo articolo sono: il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali salvo il caso di legittima difesa e salvo il caso di uso della forza deliberato in base alla Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il divieto di genocidio, il divieto di schiavitù, il divieto di sterminio, il divieto di apartheid, il divieto di porre in essere trattamenti disumani o degradanti, il principio di non discriminazione razziale, il diritto all’autodeterminazione dei popoli, l’obbligo di non adottare comportamenti che possano pregiudicare l’economia di altri Stati.

3 – L’Unione Europea riconosce la validità e la cogenza dei principi dell’ordine pubblico internazionale di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo.

4 – In aggiunta ai principi dell’ordine pubblico internazionale di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, l’Unione Europea riconosce la validità e la cogenza del principio della sovranità permanente degli Stati sulle loro risorse naturali e del principio della protezione dell’ambiente da fenomeni di aggressione e/o di inquinamento.

 

Articolo 224

Ai fini di questa Costituzione e per ogni fine di legge e/o di regolamento, la definizione di buon costume è la seguente: i principi etici che costituiscono la morale sociale, in quanto a essi uniforma il suo comportamento la generalità delle persone oneste, corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato ambiente e in una determinata epoca.

 

Materia penale

 

Articolo 228

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea, la materia penale è devoluta alla riserva assoluta di legge del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – La legge di cui al comma 1 di questo articolo può delegare la definizione di dati tecnici e/o scientifici a uno o più soggetti diversi dal Parlamento dell’Unione Europea, solo se essa ha previsto: il soggetto che li deve emanare, il dato tecnico e/o scientifico da definire.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 229

1 – Nel disciplinare il diritto penale sostanziale, il Parlamento dell’Unione Europea si attiene ai seguenti principi.

2 – Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, né per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa espressamente stabilite.

3 – Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso e fuori dai casi dalla legge stessa espressamente previsti.

4 – Le leggi penali e quelle che fanno eccezione ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

5 – Nessun soggetto, persona fisica e/o giuridica, è ritenuto colpevole di un reato prima che divenga definitivo il provvedimento che accerta la sua colpevolezza per quel reato.

6 – Ogni reato deve offendere un bene giuridico.

7 – La legge prevede i casi di reato tentato.

8 – Ogni reato deve consistere in un’azione e/o in un’omissione.

9 – L’interpretazione analogica è vietata.

10 – L’interpretazione estensiva è consentita fintanto che non amplia il contenuto della norma, ma è diretta a impedire che fattispecie a essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per la mancanza di espressioni letterali.

11 – La legge penale obbliga ogni persona fisica e/o giuridica che si trova nel territorio dell’Unione Europea, salve le eccezioni stabilite dagli atti di diritto pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge.

12 – La legge penale obbliga ogni persona fisica e/o giuridica che si trova al di fuori del territorio dell’Unione Europea limitatamente ai casi stabiliti dalla legge e/o dagli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge.

13 – Per uno stesso fatto una persona non può essere chiamata a rispondere di titoli diversi di reato.

14 – Il fatto imputato perché sia punibile deve includere almeno la colpa dell’agente persona fisica e/o giuridica.

15 – Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

16 – La pena per il reato commesso può consistere anche in forme di riparazione del male compiuto o verso le persone offese o verso gruppi lesi dal reato, con azioni positive di servizio gratuito in favore di ideali simili agli ideali che il reato ha violato.

17 – La pena detentiva è l’estremo rimedio temporaneo ma necessario per sanzionare colui che calpesta il valore sacro della vita e/o il senso della convivenza sociale.

18 – Non è ammessa la sospensione condizionale della pena detentiva.

19 – La pena di morte non è ammessa.

20 – La pena di morte eventualmente comminata è automaticamente convertita nella pena detentiva massima prevista dalla legge.

21 – L’amnistia e l’indulto sono vietati.

 

Articolo 230

1 – In tutte le branche del diritto, l’avvenuto decorso del tempo della prescrizione non consente di esercitare un diritto, il tempo della prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere e cessa definitivamente quando il diritto è stato esercitato.

2 – Nella materia penale, il decorso del tempo della prescrizione inizia quando la notizia di un fatto costituente reato è comunicata al pubblico ministero o ad altro organo che a questo abbia l’obbligo di riferire e cessa definitivamente quando il pubblico ministero ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio.

 

Articolo 231

1 – L’estradizione del cittadino dell’Unione Europea può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dagli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge.

2 – L’estradizione di cui al comma 1 di questo articolo non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

3 – Il comma 2 di questo articolo non si applica ai delitti di genocidio.

 

Articolo 232

1 – Nel disciplinare il diritto penale processuale, il Parlamento dell’Unione Europea si attiene ai seguenti principi.

2 – Il processo penale è la parte del procedimento penale che inizia con l’esercizio dell’azione penale e termina con il deposito del provvedimento che definisce un grado di giudizio.

3 – Il processo penale è disciplinato secondo il sistema accusatorio e il principio della separazione delle funzioni e delle carriere dell’avvocato, del pubblico ministero, del giudice.

4 – Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

5 – Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

6 – La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

7 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

8 – La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento penale.

9 – Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

10 – Nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge.

11 – L’imputato è considerato non colpevole fino al passaggio in giudicato del provvedimento di condanna.

12 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i casi e i modi di applicazione delle misure cautelari e delle misure di prevenzione, della convalida dell’arresto e del fermo, della autorizzazione alle intercettazioni.

13 – Nel processo penale, la dichiarazione a viva voce deve precedere ma non escludere la lettura di una o più dichiarazioni scritte, purché sia stata chiesta o disposta d’ufficio dal giudice la deposizione del testimone o sia stato ammesso o disposto d’ufficio dal giudice l’esame della parte.

14 – Nel processo penale, qualora l’organo giudicante sia collegiale, a parità di voti prevale la soluzione più favorevole all’imputato.

15 – Le prove utilizzate in un procedimento penale contro un imputato possono essere usate nel medesimo procedimento penale contro uno o più altri imputati e/o contro il medesimo imputato per fatti storici diversi.

16 – Salvi i casi di revocazione, la sentenza passata in giudicato di un giudice, anche non penale, può essere usata come prova della verità legale e storica del fatto in essa accertato.

 

Articolo 233

1 – Per conciliare la segretezza delle indagini sui reati con l’informazione da rendere al pubblico, la pubblicazione di notizie, atti, fatti attinenti a un procedimento penale non può avvenire prima che l’atto che li contiene sia stato depositato nei modi di legge.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica ai fatti accaduti durante un’udienza penale che non sia celebrata a porte chiuse.

3 – La violazione di quanto disposto nel comma 1 di questo articolo comporta la sospensione della licenza della pubblicazione su qualsiasi mezzo di comunicazione per la durata di una settimana e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dei ricavi generati con la violazione.

 

Articolo 234

1 – Una persona fisica e/o giuridica prosciolta o condannata con provvedimento definitivo non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale per lo stesso fatto.

2 – Il provvedimento definitivo non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’indagato o dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.

3 – Il provvedimento definitivo con il quale è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere, non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.

4 – Il comma 3 di questo articolo si applica anche quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle in esso indicate, nonché quando, dopo che è stato pronunciato il provvedimento di non luogo a procedere o di non doversi procedere, lo stato di incapacità dell’imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.

 

Giustizia

 

Articolo 238

La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i casi e i modi con i quali i non abbienti possono agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

 

Articolo 239

Nell’applicare la legge di qualsiasi branca del diritto non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Fermo restando il divieto di analogia di cui all’articolo 229 comma 9, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decida secondo i principi generali dell’ordinamento applicabile alla controversia.

 

Articolo 240

Le norme processuali, a qualsiasi branca del diritto appartengono, sono rette dal principio tempus regit actum, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

Articolo 241

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea, non è possibile incardinare al ruolo un procedimento giudiziario se il soggetto al quale esso viene assegnato ha più di trecento procedimenti sul suo ruolo.

2 – La norma di cui al comma 1 di questo articolo si applica anche al soggetto che concretamente istruisce il procedimento e/o al soggetto che decide la controversia oggetto del procedimento.

3 – A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione, le disposizioni di questo articolo sono direttamente applicabili anche nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea in tutti i procedimenti giudiziari pendenti e in tutti quelli che verranno incardinati.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Responsabilità

 

Articolo 245

La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i casi e i modi per la riparazione dell’errore giudiziario e la responsabilità per dolo o colpa grave di chi lo ha commesso.

 

Articolo 246

1 – Tutti i dipendenti dell’Unione europea, di uno Stato membro dell’Unione Europea, degli enti pubblici di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili, amministrative degli atti compiuti in violazione di legge.

2 – Nei casi di cui al comma 1 di questo articolo, la responsabilità civile si estende al datore di lavoro pubblico solo dopo che il responsabile sia stato escusso per l’intero ammontare.

3 – I dipendenti di cui al comma 1 di questo articolo sono al servizio esclusivo del loro datore di lavoro pubblico. A beneficio di altri soggetti possono esercitare solo volontariato.

4 – Qualora i dipendenti di cui al comma 1 di questo articolo divengano membri del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice di qualsiasi istituzione dell’Unione Europea, del Parlamento di uno Stato membro dell’Unione Europea, del Governo nazionale di uno Stato membro dell’Unione Europea, dell’organo legislativo o dell’organo esecutivo di qualsiasi ente locale territoriale di uno Stato membro dell’Unione Europea, dell’organo di vertice di qualsiasi istituzione o ente di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un suo ente locale territoriale, sono collocati in aspettativa a stipendio zero nel loro lavoro dipendente.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

6 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Arte e scienza

 

Articolo 250

1 – L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

2 – Il progresso della scienza e/o della tecnica non può essere disgiunto dalla riflessione etica di natura filosofica condotta secondo la logica formale simbolica di Bokensky.

3 – Qualsiasi espressione del progresso della scienza e/o della tecnica che violi la disposizione del comma 2 di questo articolo non può in qualsiasi modo essere iniziata, proseguita, utilizzata.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 251

1 – Il dibattito su questioni scientifiche non viene risolto con l’applicazione del principio della maggioranza, ma con l’esibizione di una o più prove.

2 – Il metodo scientifico è il metodo sperimentale e si articola in tre fasi: ipotesi, esperimento, tesi.

3 – Le ipotesi possono essere formulate da chiunque.

4 – Tutte le ipotesi sono destinate a rimanere tali fino a quando la ricerca scientifica non giunge a confermarle o a smentirle.

 

Bandiera

 

Articolo 255

1 – La bandiera dell’Unione Europea è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu.

2 – Il numero delle stelle non dipende dal numero dei Paesi membri dell’Unione Europea.

 

FUNZIONAMENTO

 

Commissione

 

Articolo 259

1 – La Commissione dell’Unione Europea può negoziare ogni accordo attinente alle proprie competenze.

2 – Ogni accordo di cui al comma 1 di questo articolo, per entrare in vigore, deve prima essere ratificato dal Parlamento dell’Unione Europea con legge.

 

Lingua

 

Articolo 263

1 – Ciascuno ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione Europea nella sua lingua.

2 – La lingua di lavoro delle istituzioni dell’Unione Europea è una sola: l’inglese.

3 – Tutti gli atti delle istituzioni dell’Unione Europea devono essere pubblicati mediante il loro deposito in lingua inglese nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea, altrimenti sono nulli – vale a dire privi di effetto fin dalla loro origine – in modo insanabile.

 

Prelievo fiscale

 

Articolo 267

1 – Qualsiasi persona fisica e/o giuridica che nell’Unione Europea svolge un’attività dalla quale scaturisce un profitto, dopo aver pagato le spese e gli stipendi, destina la somma che residua dei ricavi nel modo seguente: un terzo per il prelievo fiscale, un terzo per il soggetto che ha generato i ricavi, un terzo per il progresso materiale e/o non materiale della società.

2 – Il denaro e/o altra utilità a qualsiasi titolo percepito o dato in violazione di quanto previsto da questo articolo viene attribuito a chi ha subito il mancato impiego delle somme stabilito dal comma 1 di questo articolo.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di quanto previsto da questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 268

In applicazione del principio generale dell’ordinamento giuridico “dare a ciascuno il suo”, l’Unione Europea esercita la sua competenza in materia di unione fiscale in modo che il quaranta per cento del prelievo fiscale netto rimanga nello Stato membro dal quale esso è esatto.

 

Articolo 269

1 – Ciascun reddito prodotto nell’Unione Europea è soggetto all’imposizione fiscale in vigore nel luogo nel quale quel reddito è stato prodotto.

2 – Nella prestazione di servizi di qualsiasi tipo, il luogo nel quale il reddito è stato prodotto è il luogo di residenza del soggetto che fruisce del servizio.

3 – L’imposizione fiscale è improntata al criterio di progressività.

4 – Nessun accordo tra contribuente e fisco può decurtare l’ammontare dovuto, al netto delle sanzioni, di più del quaranta per cento.

5 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 270

1 – L’ammontare dello stipendio minimo degli operai e l’ammontare dello stipendio minimo degli impiegati non sono soggetti a imposizione fiscale.

2 – Qualsiasi compenso pagato con denaro pubblico non può essere più alto dello stipendio minimo degli impiegati moltiplicato per quindici.

3 – Questo articolo si applica anche ai Paesi membri dell’Unione Europea.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Finanziamento

 

Articolo 274

1 – Qualsiasi soggetto che eroga un finanziamento pubblico rende nota l’avvenuta erogazione per la durata di non meno di cinque anni dalla data della erogazione stessa, con l’indicazione, per ciascuno di coloro che l’hanno deliberata, del voto espresso, nonché l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

2 – La comunicazione al pubblico di cui al comma 1 di questo articolo avviene tramite iscrizione della stessa in un database unico per tutta l’Unione Europea e accessibile a chiunque per via telematica.

3 – Fino a quando l’erogazione non è stata pubblicata ai sensi dei commi 1 e 2 di questo articolo, il soggetto che ha erogato il finanziamento non può erogare altri finanziamenti.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 275

1 – Chiunque riceve un finanziamento pubblico per la ricerca deve redigere un rendiconto nel quale autocertifica: le proprie generalità, il proprio codice fiscale e la partita i.v.a. oppure uno solo di questi ultimi due dati se non li possiede entrambi, quanti soldi ha ricevuto, che uso ne ha fatto, perché ne ha fatto quell’uso, che risultato ha ottenuto dall’uso che ha fatto del finanziamento ricevuto.

2 – Il risultato ottenuto di cui al comma 1 di questo articolo deve essere spiegato e dimostrato con una o più prove in una pubblicazione di carattere scientifico il cui riferimento bibliografico o telematico deve essere citato nel rendiconto di cui al comma 1 di questo articolo.

3 – La mancata trasmissione del rendiconto di cui al comma 1 di questo articolo al soggetto che ha erogato il finanziamento pubblico è rilevabile da chiunque e preclude al soggetto finanziato di ricevere altri finanziamenti pubblici.

4 – Il soggetto che ha erogato il finanziamento allega il rendiconto di cui al comma 1 di questo articolo alla pubblicazione della avvenuta erogazione del finanziamento di cui al comma 1 dell’articolo 91.

5 – L’inesistenza della pubblicazione di carattere scientifico di cui al comma 2 di questo articolo è rilevabile da chiunque e preclude al soggetto finanziato la possibilità di ricevere altri finanziamenti pubblici.

6 – Le preclusioni di cui ai commi 3 e 5 di questo articolo cessano al momento della pubblicazione, rispettivamente, del rendiconto e della pubblicazione di carattere scientifico di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo.

7 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Denaro

 

Articolo 279

1 – L’inveramento della moneta dell’Unione Europea deve avvenire per grandezze finanziarie corrispondenti al valore di mercato dei beni e dei servizi realmente prodotti ogni anno nei Paesi membri dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 280

1 – Nella obbligazione pecuniaria, sugli interessi scaduti non maturano interessi.

2 – Nella obbligazione pecuniaria, l’interesse è costituito da qualsiasi somma pagata a qualsiasi titolo per il capitale incluse le commissioni, le remunerazioni, le spese, il prelievo fiscale di qualsiasi tipo.

3 – Nella obbligazione pecuniaria, si ha usura al superamento del tasso medio europeo per la categoria di operazioni di riferimento.

4 – Il tasso di cui al comma 3 di questo articolo è rilevato ogni trimestre dalla Banca centrale europea per ciascuna categoria di operazioni ed è da essa pubblicato gratuitamente via internet per almeno venti anni.

5 – Nella obbligazione pecuniaria, la presenza dell’usura comporta la non debenza degli interessi, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea e dalla legge di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea.

6 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 281

1 – Il denaro pubblico può essere investito in soggetti commerciali privati solo per:

  • creare un soggetto commerciale privato destinato a operare con le regole di mercato;
  • acquistare una partecipazione azionaria di un soggetto commerciale privato in crisi al fine di rimetterlo in buone condizioni economiche e vendere la partecipazione azionaria acquisita entro tre anni dall’acquisto realizzando una plusvalenza;
  • sostenere l’attività economica di uno o più soggetti commerciali danneggiati da una o più calamità pubbliche per il tempo necessario a superare le calamità in parola.

2 – Per salvaguardare la concorrenza, i soggetti che operano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 di questo articolo non possono operare nell’Unione Europea in qualsiasi modo.

3 – Per salvaguardare la concorrenza, i beni, i servizi, i lavori che sono prodotti, realizzati, acquistati, venduti, effettuati in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 di questo articolo non possono avere ingresso e/o circolare nell’Unione Europea.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Banca

 

Articolo 285

1 – Qualsiasi persona fisica e/o giuridica non può svolgere contemporaneamente l’attività di banca commerciale e l’attività di banca d’affari.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Coperture

 

Articolo 289

1 – Qualsiasi atto, di una o più istituzioni dell’Unione Europea, che comporti una spesa deve contenere l’indicazione della copertura finanziaria integrale e non a debito con la quale farvi fronte.

2 – La disposizione di cui al comma 1 di questo articolo si applica anche alle istituzioni pubbliche e agli enti pubblici degli Stati membri dell’Unione Europea.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Prodotti

 

Articolo 293

1 – Qualsiasi prodotto che non sia completamente biodegradabile o reso chimicamente neutro in fase di produzione non può essere prodotto, introdotto, circolare, essere detenuto nel territorio dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 294

1 – Tutti i prodotti destinati all’alimentazione umana, all’alimentazione animale, alla coltivazione delle piante prodotti, introdotti, commercializzati o detenuti a qualsiasi titolo nel territorio dell’Unione Europea non possono contenere sostanze che nuocciono alla salute pubblica e/o danneggiano l’ambiente.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

Articolo 295

1 – Tutti i prodotti destinati all’alimentazione umana e/o animale prodotti, introdotti, commercializzati o detenuti a qualsiasi titolo nel territorio dell’Unione Europea devono avere sull’etichetta apposta sul prodotto l’indicazione dell’origine di tutte le sostanze impiegate per la fabbricazione del prodotto e la percentuale di ciascuna sostanza sul totale della massa del prodotto finito.

2 – Le informazioni di cui al comma 1 di questo articolo devono essere scritte in modo chiaro e comprensibile per il consumatore di media diligenza ed esperienza.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Istruzione

 

Articolo 299

1 – Il titolo di studio, comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia, non ha valore legale.

2 – La scelta dell’istituto di istruzione scolastica e dell’istituto di istruzione universitaria da frequentare è libera.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 300

1 – In ogni istituto di istruzione scolastica, comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia, il direttore dell’istituto sceglie autonomamente il progetto educativo, il programma didattico, il metodo didattico e infine i docenti tra quelli abilitati a norma di legge.

2 – Il progetto educativo, il programma didattico e il metodo didattico di cui al comma 1 di questo articolo non possono essere contrari all’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o al buon costume di cui all’articolo 224.

3 – In ogni caso, il metodo didattico di cui al comma 1 di questo articolo deve contenere i seguenti requisiti minimi:

  1. contenere lo studio della teoria generale del diritto e dell’educazione civica perché ogni studente sappia cosa sono e come si usano le libertà e le situazioni giuridiche;
  2. ogni argomento che viene affrontato viene studiato dagli studenti prima della lezione;
  3. durante la lezione in classe, gli studenti, guidati dal docente, individuano i punti fondamentali della vita, delle azioni e omissioni e infine del contesto vitale che riguardano l’argomento oggetto di studio per poi discutere tra loro e con il docente, secondo la modalità che quest’ultimo riterrà più opportuna, della valenza che i punti fondamentali così individuati hanno oggi per gli studenti;
  4. l’attività compiuta da ogni studente nell’espletamento di quanto previsto dai numeri 2 e 3 di questo comma è oggetto di valutazione da parte del docente.

4 – Fin dal primo giorno di istruzione scolastica, ogni studente deve imparare a integrare i contenuti didattici con le competenze che da essi derivano.

5 – Al termine di ogni anno di studio, ogni studente deve avere appreso le nozioni di pensiero critico, capacità creativa, capacità di risolvere i problemi, capacità di prendere delle decisioni, capacità di collegare quello che ha appreso alla vita e a situazioni nuove.

6 – Quanto previsto dal comma 5 di questo articolo è oggetto di un apposito esame al termine di ogni anno di studio necessario per il superamento dell’anno scolastico.

7 – L’esame di cui al comma 6 di questo articolo viene predisposto, per tutti gli istituti di istruzione scolastica che si trovano nel territorio dell’Unione Europea, da un’unica istituzione individuata con decreto del presidente della Commissione dell’Unione Europea.

8 – L’esame di cui al comma 6 di questo articolo mira a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 di questo articolo da parte di un individuo di età pari a quella degli studenti cui l’esame è indirizzato.

9 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle diposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 301

1 – Gli Stati membri dell’Unione Europea dettano le norme sull’istruzione di ogni ordine e grado nel rispetto di quanto affermato in questa Costituzione.

2 – L’istruzione obbligatoria è vietata.

3 – Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea può prevedere un livello di istruzione minima.

4 – Gli Stati membri dell’Unione Europea, gli enti e i privati possono istituire scuole per tutti gli ordini e i gradi.

5 – La scuola è aperta a tutti.

6 – Le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

 

Articolo 302

1 – Lo studente iscritto in un’università ubicata in un Paese membro dell’Unione Europea può chiedere di svolgere una parte del suo piano di studi presso un’università ubicata in un altro Paese membro dell’Unione Europea.

2 – Il Consiglio di Facoltà può dichiarare l’equivalenza del piano di studi di cui al comma 1 di questo articolo, ma essa diventerà effettiva solo dopo che lo studente avrà prodotto la documentazione degli esami superati.

3 – Possono essere previste analoghe forme di mobilità nell’ambito del mondo della produzione, del lavoro, dell’istruzione scolastica e dello sport.

4 – Le forme di mobilità di cui ai commi 1 e 3 di questo articolo possono essere estese anche a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea.

5 – Il Parlamento dell’Unione Europea e la Commissione dell’Unione Europea, nell’ambito delle rispettive competenze, varano i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni di questo articolo sul piano normativo, amministrativo e finanziario.

 

Articolo 303

1 – In tutto il territorio dell’UE, non possono essere oggetto di riconoscimento i titoli di studio rilasciati dalle Facoltà di teologia, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, che non siano esclusivamente Facoltà statali.

2 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 304

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea non viene riconosciuto in alcun modo il diritto allo studio inteso come diritto a superare l’anno scolastico e/o diritto a superare un esame e/o diritto a ottenere un titolo di studio.

2 – In tutto il territorio dell’Unione Europea viene riconosciuto il diritto a studiare.

3 – In tutto il territorio dell’Unione Europea chiunque vuole avvalersi del diritto a studiare è obbligato a contribuire al pagamento della retta prevista per il servizio di istruzione.

4 – La retta di cui al comma 3 di questo articolo è determinata dal direttore di ciascun istituto in base agli scaglioni del reddito complessivo del nucleo familiare al quale appartiene chi vuole avvalersi del diritto a studiare.

5 – I capaci e i meritevoli, se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tal fine ogni Stato membro dell’Unione Europea rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

Libera professione

 

Articolo 308

1 – In ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, l’accesso a una libera professione si ottiene con l’esibizione alle autorità designate da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea della documentazione che attesti tre anni di pratica della libera professione alla quale si chiede di accedere.

2 – Per poter esercitare una libera professione in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello nel quale si è ottenuto l’accesso a essa, si può scegliere tra il superamento di un esame abilitativo disciplinato da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea o l’esibizione alle autorità designate da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea della documentazione che attesti tre anni di pratica della libera professione nello Stato nel quale si chiede il nuovo accesso.

 

Articolo 309

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea non è ammesso lo svolgimento di una o più libere professioni in forma associativa con la presenza di uno o più soci di capitale.

2 – In tutto il territorio dell’Unione Europea non sono derogabili i parametri professionali minimi stabiliti con una contrattazione collettiva nazionale svolta in ciascuno Stato membro dell’Unione Europea tra i rappresentanti di una categoria di liberi professionisti e la pubblica amministrazione nazionale di riferimento per la loro professione.

3 – I parametri professionali di cui al comma 2 di questo articolo sono automaticamente aggiornati ogni anno ai tre quarti dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato all’interno dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale i parametri da aggiornare sono in vigore.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Lavoro

 

Articolo 313

1 – Nelle istituzioni dell’Unione Europea, tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione, sono nulli – vale a dire privi di effetto fin dalla loro origine – in modo insanabile.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione del comma 1 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 314

1 – Nelle istituzioni dell’Unione Europea, tutti i rapporti di lavoro, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore di questa Costituzione, sono automaticamente risolti.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione del comma 1 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 315

1 – Qualsiasi rapporto di lavoro, comunque denominato nel Parlamento dell’Unione Europea, nella Commissione dell’Unione Europea, nella Corte di giustizia dell’Unione Europea, in un’istituzione dell’Unione Europea diversa dalle prime tre può sussistere solo se è incardinato in un membro, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea.

2 – L’incardinazione di cui al comma 1 di questo articolo non può essere fatta allo stesso tempo in più di un membro, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea.

3 – Ai fini di questo articolo, la procedura concorsuale, comunque denominata e di qualsiasi tipo essa sia, è vietata.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 316

1 – Qualsiasi rapporto di lavoro, comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia, nel Parlamento dell’Unione Europea, nella Commissione dell’Unione Europea, nella Corte di giustizia dell’Unione Europea, in un’istituzione dell’Unione Europea diversa dalle prime tre viene stipulato per chiamata diretta da parte del membro, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea nel quale il rapporto di lavoro è incardinato.

2 – Ciascun membro del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea può avere al massimo tre collaboratori.

3 – Ai fini di questo articolo, la procedura concorsuale, comunque denominata e di qualsiasi tipo essa sia, è vietata.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 317

1 – Tutti i rapporti di lavoro incardinati in un membro del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice di un’istituzione dell’Unione Europea diversa dalle prime tre si risolvono automaticamente, sia alla data della scadenza del mandato, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea, sia alla data dello scioglimento anticipato del Parlamento dell’Unione Europea, sia alla data della morte o della decadenza dall’ufficio per qualsiasi causa del membro, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Bilancio

 

Articolo 321

1 – Il bilancio redatto dalle istituzioni dell’Unione Europea è uno solo: il bilancio federale dell’Unione Europea.

2 – I soggetti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative relative alle materie attribuite ai Parlamenti nazionali non possono redigere il bilancio federale dell’Unione Europea.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 322

1 – Il bilancio federale dell’Unione Europea nel suo complesso, le sue voci e tutti gli atti delle procedure di spesa che lo riguardano sono sempre accessibili a chiunque, in tempo reale, per via telematica, a opera della Commissione dell’Unione Europea, per non meno di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione di ogni singolo bilancio, voce, atto.

2 – Fintanto che perdura la violazione di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, è privo di effetti ogni bilancio, voce, atto, di cui al comma 1 ora citato, dell’istituzione dell’Unione Europea che viola il comma 1 in parola.

 

Articolo 323

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea approva il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Commissione dell’Unione Europea.

2 – L’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge del Parlamento dell’Unione Europea per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi.

3 – Ogni legge del Parlamento dell’Unione Europea che importi delle spese deve indicare le coperture integrali e non a debito con le quali farvi fronte.

4 – Il comma 3 di questo articolo si applica anche a tutti gli organi dotati del potere legislativo negli Stati membri dell’Unione Europea.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Giustizia

 

Articolo 327

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea il potere giudiziario, in qualsiasi ordine e grado, è esercitato esclusivamente da parte di persone fisiche.

2 – Le persone fisiche di cui al comma 1 di questo articolo sono elette a suffragio universale secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 16.

3 – Il mandato elettorale di cui al comma 2 di questo articolo dura dieci anni, non è prorogabile e non è rinnovabile per un tempo pari a quello del mandato elettorale esercitato.

4 – Le persone fisiche di cui al comma 1 di questo articolo hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

5 – Nel caso in cui la sede e/o l’ufficio nel quale le persone fisiche di cui al comma 1 di questo articolo prestano servizio non si trovano nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, essi hanno la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale hanno la cittadinanza.

6 – Nel caso in cui le persone fisiche di cui al comma 1 di questo articolo siano cittadini di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

7 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

8 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

NOTA

In data 30 giugno 2022 ho sostituito “4 e 8” nel comma 2 dell’articolo 327 con “13 e 16”.

Questa modifica è dovuta al fatto che, nella versione definitiva di questa Costituzione, le norme di riferimento per la previsione di cui al comma 2 ora citato non sono più gli articoli 4 e 8, ma gli articoli 13 e 16.

 

Articolo 328

1 – Le elezioni di cui al comma 2 dell’articolo 327 si tengono a partire dal giorno seguente a quello di entrata in vigore di questa Costituzione.

2 – Tutti coloro che, in qualsiasi modo e/o con qualsiasi configurazione giuridica, sono titolari del potere giudiziario all’interno dell’Unione Europea alla data di entrata in vigore di questa Costituzione decadono automaticamente da tutte le funzioni giudiziarie un anno dopo l’entrata in vigore di questa Costituzione.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 329

1 – Qualsiasi controversia di diritto civile che debba essere decisa secondo il diritto dell’Unione Europea e/o secondo il diritto di uno o più dei suoi Stati membri può essere compromessa in arbitri.

2 – La dichiarazione di voler deferire la controversia agli arbitri comporta la automatica devoluzione della controversia agli arbitri.

3 – La dichiarazione di cui al comma 2 di questo articolo deve essere fatta entro la prima udienza e può essere resa anche da una sola delle parti in causa.

4 – L’eventuale contrasto tra le dichiarazioni di cui al comma 3 di questo articolo è risolto con la devoluzione della controversia a un arbitrato amministrato che si svolge nel Comune di residenza del consumatore e che viene condotto da parte di un organismo iscritto a un apposito albo nazionale.  

5 – La violenza e il dolo sono ciascuno un motivo di nullità insanabile della dichiarazione di cui al comma 3 di questo articolo.

6 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 330

1 – Tutti gli arbitrati, comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano, che si svolgono nel territorio dell’Unione Europea e/o secondo il diritto dell’Unione Europea e/o secondo il diritto di uno o più dei suoi Stati membri vengono decisi da professionisti del diritto.

2 – I dipendenti pubblici, comunque denominati e di qualsiasi tipo siano, non possono essere arbitri negli arbitrati di cui al comma 1 di questo articolo, né emanare il lodo arbitrale.

3 – Il termine per la decisione, la rilevanza del decorso del termine, le norme per la deliberazione, i requisiti del lodo, il numero degli originali e delle copie del lodo sono disciplinati nella clausola compromissoria o dal regolamento dell’arbitrato amministrato scelto ai sensi dell’articolo 329, comma 3.

4 – Il lodo arbitrale reso negli arbitrati di cui al comma 1 di questo articolo ha l’efficacia della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria nazionale.

5 – Il regolamento dell’arbitrato amministrato, la clausola compromissoria, il lodo arbitrale possono essere impugnati solo per contrarietà all’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o al buon costume di cui all’articolo 224.

6 – L’impugnazione di cui al comma 5 di questo articolo e la procedura di correzione del lodo avvengono in un unico grado di giudizio, tramite reclamo, da decidere in camera di consiglio.

7 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina la procedura di impugnazione di cui al comma 5 di questo articolo, la procedura per fare eseguire il lodo, i casi e la procedura di correzione del lodo.

8 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 331

1 – I magistrati, i militari in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari non possono essere iscritti a partiti politici e/o a movimenti politici.

2 – La violazione del comma 1 di questo articolo comporta l’automatica decadenza dalle mansioni esercitate dal trasgressore.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 332

1 – Per avviare qualsiasi procedimento giudiziario che si svolga in tutto o in parte nel territorio dell’Unione Europea è necessario pagare una somma di denaro unica e onnicomprensiva. 

2 – Non è ammesso alcun pagamento ulteriore – che abbia attinenza al medesimo procedimento e/o a uno o più dei suoi atti – effettuato direttamente o indirettamente.

3 – La somma di denaro di cui al comma 1 di questo articolo è pari all’uno per cento del valore del procedimento giudiziario che viene avviato.

4 – Per il procedimento giudiziario di valore indeterminabile, la somma di denaro di cui al comma 1 di questo articolo è pari alla metà del salario medio mensile di un impiegato nel territorio dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il procedimento giudiziario si svolge.

5 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

6 – Le disposizioni di questo articolo sono direttamente applicabili anche nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea in tutti i procedimenti giudiziari che verranno incardinati a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione.

7 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 333

1 – In qualsiasi procedimento giudiziario che si svolga in tutto o in parte nel territorio dell’Unione Europea, il diritto processuale prevede che in ogni grado di giudizio vi può essere una sola udienza. 

2 – L’unica udienza di cui al comma 1 di questo articolo ha luogo solamente per l’assunzione dei mezzi istruttori, deve iniziare e concludersi nel tempo massimo di 10 ore e non può essere rinviata e/o sospesa per alcun motivo, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 di questo articolo.

3 – La proposizione della querela di falso nei confronti di uno o più dei documenti depositati nel procedimento, la necessità di decidere una controversia dalla cui decisione dipende la decisione da assumersi nel procedimento, la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una o più delle parti e/o di uno o più dei loro rappresentanti e/o di uno o più dei loro difensori muniti di procura, la morte o la radiazione o la sospensione di uno o più dei difensori delle parti muniti di procura comportano la sospensione dell’unica udienza di cui al comma 1 di questo articolo se una o più delle cause di sospensione elencate in questo comma si verificano nel lasso di tempo che inizia dalla costituzione in Cancelleria della parte alla quale la causa di sospensione si riferisce fino alla conclusione dell’unica udienza di cui al comma 2 di questo articolo.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

5 – Le disposizioni di questo articolo sono direttamente applicabili anche nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea in tutti i procedimenti giudiziari che verranno incardinati a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione.

6 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 334

1 – In tutti i procedimenti giudiziari che si svolgono in tutto o in parte nel territorio dell’Unione Europea non può svolgere la funzione giudicante e/o la funzione inquirente – comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano – chi, oltre al corso di laurea in giurisprudenza, non ha superato tutti gli esami di un corso di laurea di durata almeno triennale in psicologia.

2 – In tutti i procedimenti giudiziari che si svolgono nel territorio dell’Unione Europea non può svolgere la funzione giudicante e/o la funzione inquirente – comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano – chi non ha superato un test della personalità che attesti l’idoneità alla funzione concretamente svolta, giudicante e/o inquirente che sia.

3 – Il test della personalità di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo è disciplinato con un decreto del presidente della Commissione dell’Unione Europea.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Energia

 

Articolo 338

1 – Le fonti di energia rinnovabile sono soggette a un’imposizione fiscale pari alla metà di quella in vigore per le fonti di energia non rinnovabili.

2 – Il petrolio, il gas, il carbone, in qualsiasi stato e/o forma siano o vengano trasformati, e la fissione nucleare sono fonti di energia non rinnovabile.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 339

1 – Entro dieci anni dall’entrata in vigore di questa Costituzione, tutti i Paesi membri dell’Unione Europea non producono e non usano energia ottenuta dal carbone. 

2 – Fintanto che perdura la violazione del comma 1 di questo articolo, il Paese membro trasgressore e tutte le imprese aventi un ufficio e/o uno stabilimento all’interno dei suoi confini non possono percepire fondi europei comunque denominati e da chiunque erogati.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Fede

 

Articolo 343

1 – Il diritto ecclesiastico è la branca del diritto che disciplina i rapporti tra l’Unione Europea e le confessioni religiose.

2 – Le norme del diritto ecclesiastico sono emanate solo dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

3 – L’Unione Europea può stipulare intese con le rappresentanze delle confessioni religiose.

 

Articolo 344

Le attività con fine di lucro gestite o in qualunque modo riconducibili a uno o più ministri di un culto, laici consacrati, laiche consacrate, religiosi, religiose, monaci, monache sono soggette all’imposizione fiscale prevista per i soggetti appartenenti alla categoria professionale, commerciale, imprenditoriale di riferimento.

 

Articolo 345

1 – Le scelte in materia di fede religiosa non devono essere motivo di violenza, minaccia o frode, commesse o subite.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea disciplina con legge la prevenzione e la repressione delle violazioni di quanto stabilito dal comma 1 di questo articolo.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 346

1 – L’Unione Europea è uno Stato laico che offre pari opportunità alle confessioni religiose.

2 – I culti, i dogmi e il modo di vivere di una confessione religiosa sono stabiliti dalle autorità competenti della fede religiosa che esprime quei dogmi, quei culti e quel modo di vivere.

3 – I culti, i dogmi e il modo di vivere di cui al comma 2 di questo articolo non possono essere contrari all’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o al buon costume di cui all’articolo 224.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 347

1 – La riflessione teologica non è dogma di fede.

2 – La riflessione teologica è libera.

3 – La riflessione teologica si svolge nel rispetto delle norme che disciplinano i reati di ingiuria, minaccia, diffamazione, calunnia, apologia di reato, vilipendio, istigazione a delinquere, istigazione all’odio.

4 – I reati di cui al comma 3 di questo articolo non possono essere usati per difendere un interesse politico e/o economico e/o religioso di una fede religiosa.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 348

1 – Il dialogo inter-religioso si svolge senza verità di fede valide a priori.

2 – La dottrina e la morale sono oggetto del dialogo inter-religioso solo dopo avere terminato il dialogo sulla mistica e sulla spiritualità.

3 – Il dialogo inter-religioso sulla mistica e sulla spiritualità di cui al comma 2 di questo articolo è svolto esclusivamente dai monaci.

4 – Può partecipare al dialogo inter-religioso sulla dottrina e sulla morale di cui al comma 2 di questo articolo solo chi fornisce la dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ciascun testo sacro e/o profano al quale fa riferimento è integrale e originale oppure è conforme al testo originale e integrale.

Articolo 349

1 – Fermo restando l’articolo 346, al fine di evitare che la scelta di ciascuno in materia fede conduca a episodi di violenza fatta o subita, la fede:

  • può fare delle affermazioni contro la realtà della natura;
  • può fare delle affermazioni oltre la ragione;
  • non può fare delle affermazioni consistenti in un racconto di un’azione che deve essere interpretata diversamente dal suo significato letterale, perché questa è l’allegoria;
  • non può fare delle affermazioni consistenti in qualsiasi fatto, manifestazione, fenomeno da cui si possono trarre indizi, deduzioni, conoscenze, perché questo è il segno;
  • può fare delle affermazioni consistenti in qualsiasi cosa – segno, gesto, oggetto, animale, persona – la cui percezione susciti un’idea diversa dal suo immediato aspetto sensibile, perché questo è il simbolo.

2 – La fede può usare l’allegoria e il segno per spiegare le sue affermazioni.

3 – La violazione del disposto di questo articolo influisce negativamente sull’assegnazione di fondi pubblici alla fede religiosa la cui autorità competente ha fatto e/o non ha rimediato alla violazione in parola.

 

Vita

 

Articolo 353

1 – La vita umana inizia a partire dall’avvenuta fusione del patrimonio genetico della cellula maschile con quello della cellula femminile, poiché a partire da questo momento si ha un patrimonio genetico nuovo e diverso da quello di ciascuno dei due genitori.

2 – L’interruzione di gravidanza, comunque denominata e in qualsiasi modo essa avvenga, è vietata a partire dall’avvenuta fusione del patrimonio genetico della cellula maschile con quello della cellula femminile.

3 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 354

1 – La vita umana termina al momento della morte.

2 – La morte di cui al comma 1 di questo articolo è la permanente cessazione di tutte le funzioni vitali dell’individuo umano.

3 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Gravidanza

 

Articolo 358

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea, il problema della gravidanza inattesa si risolve nel modo seguente: si prende in considerazione il giorno di picco della fertilità, si aggiungono cinque giorni prima e cinque giorni dopo e ci si astiene dall’avere rapporti sessuali all’interno dell’interno arco temporale risultante dalla somma ora descritta.

2 – In tutto il territorio dell’Unione Europea, il problema della gravidanza indesiderata si risolve nel modo seguente: la persona che ha partorito può dichiarare di non riconoscere il frutto del parto, il mancato riconoscimento in parola avvia la procedura di adozione.

3 – Il Parlamento dell’Unione Europea disciplina con legge il mancato riconoscimento e la procedura di adozione di cui al comma 2 di questo articolo.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Obiezione di coscienza

 

Articolo 362

1 – Il diritto all’obiezione di coscienza passiva è riconosciuto fino a quando non mette a rischio la salute pubblica e/o la vita umana.

2 – Qualora l’esercizio del diritto di cui al comma 1 di questo articolo comporti l’impossibilità di svolgere le proprie mansioni, si procede all’assegnazione a delle mansioni equivalenti che non presentino per l’individuo in esame un problema di coscienza, oppure, se questa assegnazione non sia possibile, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Spazio

 

Articolo 366

1 – I viaggi nello spazio, a qualsiasi fine essi sono svolti, si svolgono senza l’abbandono di oggetti che non siano in grado di tornare autonomamente sulla Terra, oppure che non siano recuperati prima della fine del viaggio.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica alle strutture permanenti o semi permanenti destinate a rimanere nello spazio, a patto che sia organizzato fin dall’inizio il loro smaltimento non inquinante al termine del loro impiego.

3 – Il comma 1 di questo articolo si applica a tutti i viaggi nello spazio che partano dal territorio dell’Unione Europea e/o a quelli ai quali prendano parte una o più persone, fisiche e/o giuridiche, che siano soggette al diritto dell’Unione Europea e/o di uno dei suoi Stati membri.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile, preclude al soggetto finanziato di ricevere qualsiasi finanziamento pubblico fino a quando avrà ottemperato al recupero di cui al comma 1 e/o allo smaltimento di cui al comma 2 di questo articolo e infine di effettuare altri viaggi nello spazio, se non quelli necessari al recupero di cui al comma 1 e/o allo smaltimento di cui al comma 2 di questo articolo.

 

Immobili

 

Articolo 370

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea ogni costruzione iniziata e/o completata a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione deve essere antisismica, ecologica, a risparmio energetico.

2 – Il requisito della anti-sismicità è escluso per le costruzioni che si trovano in aree definite “non a rischio sismico” da un organismo unico per tutto il territorio dell’Unione Europea designato dal presidente della Commissione dell’Unione Europea.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile, preclude al soggetto finanziato di ricevere i finanziamenti pubblici fino a quando avrà ottemperato a quanto previsto dal comma 1 e infine di iniziare e/o portare avanti e/o completare delle costruzioni, se non i lavori necessari all’attuazione di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo.

 

Organismo geneticamente modificato

 

Articolo 374

1 – Qualsiasi organismo geneticamente modificato, comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia, non può essere prodotto, introdotto, circolare, essere detenuto in tutto il territorio dell’Unione Europea se non possiede congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • la dimostrazione scientifica che non nuoce alla salute umana;
  • la dimostrazione scientifica che non danneggia l’ambiente.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile e preclude al soggetto finanziato di ricevere qualsiasi finanziamento pubblico fino a quando avrà ottemperato a quanto previsto dal comma 1 di questo articolo.

 

Servizio pubblico

 

Articolo 378

1 – Nessun soggetto, persona fisica e/o giuridica, può esercitare contemporaneamente l’attività di gestione di una rete di un servizio pubblico e l’attività di erogazione del servizio pubblico in tutto o in parte attraverso la medesima rete. 

2 – Il comma 1 di questo articolo si applica anche ai servizi di pubblica utilità.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Articolo 379

1 – I servizi pubblici e i servizi di pubblica utilità sono gestiti con un’organizzazione aziendale.

2 – Al fine di garantire l’omogeneità delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo sul territorio nazionale, ogni Stato membro dell’Unione Europea stabilisce standard di qualità consistenti in tempi certi e livelli di costi, efficienza ed efficacia predeterminati.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con l’impossibilità per lo Stato membro inadempiente di percepire qualsiasi finanziamento pubblico da parte dell’Unione Europea.

4 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Finanza

 

Articolo 383

1 – L’economia e la finanza hanno il loro limite intrinseco nell’essere essenzialmente relative alla persona umana e nell’avere quest’ultima come soggetto, fondamento e fine.

2 – La politica è sovraordinata all’economia e alla finanza.

3 – L’Unione Europea esercita la politica in modo da concretizzare le strutture istituzionali necessarie all’attuazione del comma 1 di questo articolo.  

 

Articolo 384

1 – Nessun soggetto, persona fisica e/o giuridica, operante nell’Unione Europea e/o operante nei confronti di persone fisiche e/o giuridiche che sono residenti o domiciliate nell’Unione Europea, può avere un’esposizione debitoria in strumenti finanziari superiore a un terzo del suo patrimonio.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica agli strumenti finanziari interamente garantiti da uno o più Stati.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Mercato

 

Articolo 388

1 – Un mercato senza regole conduce al vuoto di valori umani, diventa un fine in se stesso e compromette l’equilibrio ecologico.

2 – L’Unione Europea si adopera perché quanto descritto nel comma 1 di questo articolo non accada.

 

Difesa

 

Articolo 392

1 – In applicazione del principio generale dell’ordinamento giuridico “vivere onestamente”, l’Unione Europea esercita la sua competenza in materia di politica estera, difesa e partecipazione alle missioni internazionali per dare attuazione ai principi dell’ordine pubblico internazionale di cui all’articolo 223 con gli strumenti della diplomazia, dei servizi di informazione, della cooperazione, dell’economia e, se necessario, anche con l’uso della forza nei casi di legittima difesa e nei casi in cui l’uso della forza è stato deliberato in base alla Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2 – Ciascun Paese membro dell’Unione Europea contribuisce alla competenza in materia di difesa e partecipazione alle missioni internazionali dell’Unione Europea secondo il criterio: tutti sono necessari, nessuno è indispensabile.

 

Articolo 393

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea delibera lo stato di guerra e conferisce alla Commissione dell’Unione Europea i poteri necessari.

 

Articolo 394

1 – La difesa dell’Unione Europea è espletata da militari di carriera.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea può deliberare la coscrizione militare obbligatoria nei casi in cui questo è necessario per la difesa dell’Unione Europea.

 

Articolo 395

L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico dell’Unione Europea.

 

Articolo 396

1 – Al fine di evitare che l’opinione pubblica sia impreparata ad affrontare gli eventi, all’inizio di ogni missione internazionale l’Unione Europea dà ai suoi cittadini informazioni sulle ragioni e sui rischi dell’intervento.

2 – Al fine di evitare la discussione e l’approvazione di ogni singola missione internazionale come un caso a se stante, l’Unione Europea inquadra sia le missioni internazionali in una strategia complessiva di perseguimento dei suoi interessi, sia la componente militare in una logica globale di intervento.

 

Organizzazioni internazionali

 

Articolo 400

1 – L’Unione Europea promuove e favorisce le organizzazioni internazionali aventi per scopo l’edificazione della pace, dello sviluppo e della giustizia tra le Nazioni.

2 – L’Unione Europea attua quanto previsto nel comma 2 di questo articolo evitando duplicazioni e sprechi nel suo agire e secondo i criteri di efficienza ed efficacia del suo agire in rapporto agli obiettivi programmati da ciascuna organizzazione internazionale alla quale partecipa o comunque contribuisce.

3 – La Commissione dell’Unione Europea pubblica ogni anno un chiaro resoconto dell’attività dell’Unione Europea presso le organizzazioni internazionali di cui al comma 3 di questo articolo.

4 – Il resoconto di cui al comma 3 di questo articolo è reso integralmente e gratuitamente disponibile al pubblico via internet per la durata di almeno cinque anni dalla data della sua pubblicazione integrale su internet.

 

Dato personale

 

Articolo 404

1 – Qualsiasi dato personale inerente a un cittadino dell’Unione Europea deve essere contenuto esclusivamente in strutture ubicate nel territorio dell’Unione Europea.

2 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo comporta altresì l’interdizione perpetua in tutto il territorio dell’Unione Europea dall’esercizio di qualsiasi professione, arte, industria, commercio, mestiere per ciascuna persona fisica e/o giuridica autrice della violazione e per tutti coloro che vi hanno dolosamente concorso in qualunque modo.

 

Articolo 405

1 – La catena del trattamento di ogni dato personale di un soggetto persona fisica e/o giuridica ubicato nel territorio dell’Unione Europea deve essere trasparente e monitorabile dal titolare del dato trattato dalla estrazione di esso al suo uso finale.

2 – Il titolare del dato personale deve poter negare il consenso al flusso del suo dato e al suo trattamento in qualsiasi momento.

3 – Le previsioni di questo articolo non si applicano quando il trattamento di uno o più dati di uno o più soggetti persone fisiche e/o giuridiche è necessario ai fini dell’ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica e/o della salute pubblica e i dati siano trattati esclusivamente da soggetti di diritto pubblico.

4 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 406

1 – Il software che consente l’attuazione di una o più funzioni amministrative di qualsiasi pubblica amministrazione è gestito unicamente da un soggetto di diritto pubblico.

2 – È prevista una ricompensa in contanti dell’ammontare pari a quindici volte lo stipendio mensile minimo di un impiegato per chiunque riesca a violare il software di cui al comma 1 di questo articolo e dopo spieghi come ci è riuscito perché in questo modo contribuisce al miglioramento della sicurezza del software.

 

Immigrazione

 

Articolo 410

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea disciplina con legge l’ingresso nel territorio dell’Unione Europea da parte di chi non è cittadino dell’Unione Europea e la sua condizione giuridica.

2 – Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione dell’Unione Europea, può avere asilo nel territorio dell’Unione Europea secondo le condizioni stabilite dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

3 – Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

4 – Il comma 3 di questo articolo non si applica ai delitti di genocidio.

5 – La legge di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo prevede altresì le sanzioni per i casi di violazione delle sue previsioni.

 

Idoneità al servizio e auto-valutazione

 

Articolo 414

1- Tutti coloro che maneggiano armi, tutti gli addetti ai settori della salute, della sicurezza, delle emergenze e della giustizia – comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano – non possono assumere le loro funzioni se non hanno superato un test della personalità che attesti l’idoneità alla funzione concretamente svolta.

2- Tutti coloro che maneggiano armi, tutti gli addetti ai settori della salute, della sicurezza, delle emergenze e della giustizia – comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano – non possono proseguire l’esercizio delle loro funzioni se non hanno superato un test della personalità che attesti l’idoneità alla funzione concretamente svolta ogni cinque anni a decorrere dalla originaria assunzione delle loro mansioni.

3- Il test della personalità di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo è disciplinato con un decreto del presidente della Commissione dell’Unione Europea.

4- Ogni atto compiuto in conseguenza della violazione di una o più delle diposizioni dei commi 1 e 2 di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 415

1 – Chiunque dirige un ufficio di un’amministrazione pubblica dell’Unione Europea o di un Paese membro dell’Unione Europea deve redigere un’auto-valutazione di merito dell’operato del suo ufficio e l’analisi costi-benefici dell’attività del suo ufficio.

2 – L’auto-valutazione e l’analisi di cui al comma 1 di questo articolo:

  • riguardano il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; 
  • sono redatte ogni anno in modo da essere chiare e comprensibili per una persona di media diligenza ed esperienza; 
  • sono redatte in base a non più di cinque parametri, tre dei quali sono predisposti dall’opposizione e due dalla maggioranza presenti, rispettivamente, nel Parlamento dell’Unione Europea o nel Parlamento del Paese membro;
  • sono resi integralmente e gratuitamente disponibili al pubblico su internet entro il 31 gennaio di ogni anno e per la durata di almeno 5 anni dalla data della loro pubblicazione integrale su internet.

3 – La mancata pubblicazione integrale di un’auto-valutazione di merito e/o di un rendiconto economico di cui al comma 1 di questo articolo entro il 31 gennaio di ogni anno comporta l’impossibilità per l’ufficio di ricevere qualsiasi finanziamento pubblico e l’automatico azzeramento di ogni emolumento spettante a chi dirige l’ufficio la cui auto-valutazione di merito e/o l’analisi costi-benefici non siano state pubblicate fino al momento della loro avvenuta pubblicazione.

4 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina le modalità di attuazione di questo articolo per coloro che appartengono alle forze armate, alle forze dell’ordine e ai servizi di informazione.

5 – Ogni atto compiuto in conseguenza della violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Tecnica normativa

 

Articolo 419

1 – Ogni norma di legge e/o di regolamento dell’Unione Europea è scritta in modo da essere chiara e comprensibile per una persona di media diligenza ed esperienza.

2 – Ogni norma di legge e/o di regolamento dell’Unione Europea individua chiaramente i limiti della posizione giuridica disciplinata e i suoi destinatari senza alcuna deroga, surroga, proroga comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano.

3 – Ogni atto compiuto in conseguenza della violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Servizi d’informazione

 

Articolo 423

1 – I servizi di informazione di ciascun Paese membro dell’Unione Europea sono diretti da due persone che si ripartiscono i compiti all’inizio del loro incarico.

2 – Ogni tre anni, i membri in servizio effettivo di ciascun servizio di informazioni eleggono i due direttori del loro servizio.

3 – Uno dei due direttori deve avere la cittadinanza di un Paese membro dell’Unione Europea diverso da quello del servizio di informazioni che dirige e tiene i rapporti tra il servizio che dirige e le istituzioni dell’Unione Europea.

4 – Il servizio di proposta e coordinamento tra i servizi di informazione dell’Unione Europea è svolto da una persona eletta dai direttori aventi la cittadinanza del Paese membro al quale appartiene ciascun servizio.

 

Separazione delle funzioni

 

Articolo 427

1 – Tranne l’ufficio di diritto pubblico della dittatura di cui al preambolo di questa Costituzione, nessuno può esercitare più di un potere tra quelli legislativo, esecutivo, giudiziario.

2 – Le cariche di membro del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento e/o del Governo di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’organo parlamentare e/o dell’organo di governo di qualsiasi ente locale territoriale degli Stati membri dell’Unione Europea non sono cumulabili tra loro.

3 – Le cariche di cui al comma 2 di questo articolo sono incompatibili con qualsiasi salario e/o retribuzione ulteriore e/o diverso rispetto all’indennità dovuta per la carica.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Materia penale

 

Articolo 431

1 – A partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione, nel territorio dell’Unione Europea, le disposizioni – comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano – sul reperimento e sulla raccolta delle prove nel procedimento penale sono abrogate e sostituite dalla seguente disposizione: l’uso della violenza alla persona, la fabbricazione di uno o più elementi di prova falsi, l’alterazione di elementi di prova veri rendono la prova raccolta inutilizzabile.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea può stabilire dei limiti di tempo all’attività di reperimento e di raccolta delle prove nel procedimento penale.

3 – Le disposizioni di questo articolo non possono essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 432

1 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i reati di associazione per delinquere, sia in forma semplice sia in forma aggravata, in particolare per questa seconda forma quando c’è il metodo mafioso, la matrice terroristica, la riduzione in schiavitù e/o la tratta di schiavi, la pedofilia, la pedo-pornografia, la corruzione e/o la concussione in qualsiasi forma, l’investimento di denaro o altra utilità in qualsiasi realtà economica, l’infiltrazione in qualsiasi ente pubblico.

2 – La pena per ciascun reato fine dell’associazione per delinquere è aumentata della metà rispetto alla pena base prevista per il medesimo reato se commesso al di fuori dell’associazione per delinquere.

3 – Se la pena da comminare ai sensi dei commi 1 e 2 di questo articolo supera il limite massimo di pena detentiva previsto dalla legge:

  • il giudice commina la pena detentiva oltre il limite di legge;
  • il computo della pena detentiva da espiare inizia dal limite massimo di pena previsto dalla legge;
  • il computo ai fini dell’ottenimento dei benefici di pena inizia dall’ammontare della pena detentiva comminata dal giudice.

4 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina:

  • la sterilizzazione del diritto di voto, del diritto agli utili e l’annullamento di tutti gli strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente dall’associazione per delinquere e/o da uno o più dei suoi membri, nonché quelli nei quali l’associazione per delinquere e/o uno o più dei suoi membri hanno investito denaro e/o altra utilità;
  • il sequestro e la confisca di ogni prezzo, prodotto, profitto del reato e di ogni mezzo e/o strumento usato per commettere o tentare di commettere qualsiasi reato;
  • le misure di prevenzione personali e patrimoniali da applicare, sia in generale per il contrasto alla criminalità, sia in particolare per le associazioni per delinquere;
  • la detenzione cha sia idonea a interrompere ogni legame con la realtà criminosa per gli appartenenti alle associazioni per delinquere aggravate di cui al comma 1 di questo articolo.

5 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina la Procura dell’Unione Europea per il contrasto alle associazioni per delinquere aggravate di cui al comma 1 di questo articolo e ai reati di grave allarme sociale con funzione di coordinamento delle indagini svolte in questo tipo di reati da più di una Procura nell’Unione Europea.

6 – A decorrere dalla data di entrata in servizio della Procura dell’Unione Europea di cui al comma 5 di questo articolo sono abrogate le Procure nazionali che hanno le sue stesse funzioni.

 

Solidarietà

 

Articolo 433

1 – Al fine di rendere concreto il dovere di solidarietà sociale con le persone che vivono nel Paese di provenienza, le persone che provengono da un Paese in via di sviluppo e che lavorano nell’Unione Europea non hanno il diritto a percepire il salario nell’Unione Europea per quattro mesi consecutivi all’anno.

2 – Quanto previsto dal comma 1 di questo articolo ha il fine di indurre a recarsi in un qualsiasi Paese in via di sviluppo per svolgere lì un servizio retribuito o volontario.

 

Economia

 

Articolo 437

1 – L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile.

2 – Le attività dell’economia circolare sono soggette a un’imposizione fiscale pari alla metà di quella in vigore per le medesime attività svolte al di fuori all’economia circolare.

 

Azione collettiva

 

Articolo 441

1 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina l’azione collettiva di natura inibitoria e/o risarcitoria secondo i seguenti principi:

  • alla parte ricorrente deve essere offerta la possibilità di intentare un’azione per ottenere la cessazione di un comportamento illecito (azione collettiva di natura inibitoria) e/o ottenere il risarcimento del danno (azione collettiva di natura risarcitoria) nel caso in cui almeno cinquanta persone siano danneggiate dal medesimo comportamento illecito;
  • tra i comportamenti illeciti che consentono di intentare l’azione collettiva devono essere compresi anche quelli dei reati contro l’ambiente e quello in cui chiunque al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità;
  • la possibilità di intentare un’azione collettiva non esclude l’applicabilità delle altre norme di legge e/o di regolamento;
  • le procedure dell’azione collettiva devono essere giuste, eque, celeri e non eccessivamente costose;
  • i sistemi dell’azione collettiva devono essere basati sul principio dell’auto-esclusione volontaria (opt out). Secondo questo principio, i potenziali ricorrenti che non hanno espresso direttamente il proprio rifiuto sono compresi nei membri del gruppo e quindi possono beneficiare direttamente di una risoluzione favorevole dei procedimenti di azione collettiva;
  • devono esistere meccanismi per fare in modo che l’azione collettiva costituisca un rimedio agli abusi del capitalismo, tra i quali:
    • la possibilità di esigere danni e interessi punitivi;
    • le organizzazioni rappresentative dei ricorrenti possono avere scopo di lucro;
    • gli avvocati non possono ricevere onorari calcolati in percentuale sulle somme accordate nella causa, ma possono concludere accordi con i loro clienti per ricevere un onorario per l’attività legale e un secondo onorario per l’eventuale vittoria in giudizio che non sia commisurato alla cosa controversa;
  • la parte soccombente rimborsa le spese legali sostenute dalla parte vittoriosa;
  • il giudice gestisce efficacemente l’azione collettiva e vigila contro ogni possibile abuso;
  • i ricorrenti possono risolvere la controversia per mezzo di meccanismi di soluzione consensuale e collettiva delle controversie in cui le parti raggiungono l’accordo su una soluzione.

2 – Fino all’entrata in vigore della legge del Parlamento dell’Unione Europea di cui al comma 1 di questo articolo, questo articolo è auto applicativo.

3 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Diritti e obblighi

 

Articolo 445 

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea le immunità e i privilegi – qualsiasi sia il loro nome e il loro tipo – non sono riconosciuti.

2 – Fanno eccezione al comma 1 di questo articolo le immunità e i privilegi che abbiano entrambe le seguenti caratteristiche: 

  • siano necessari all’espletamento di un incarico disciplinato da un atto di diritto internazionale pubblico pattizio ratificato dal Parlamento dell’Unione Europea con legge e a condizione di reciprocità;
  • non siano usati per violare il diritto internazionale pubblico consuetudinario e/o pattizio, la Costituzione dell’Unione Europea, la Costituzione di uno o più dei Paesi membri dell’Unione Europea, la legge penale dell’Unione Europea.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni del commi 1 e 2 di questo articolo comporta la revoca automatica della immunità e/o del privilegio, la sottoposizione a giudizio immediato per il trasgressore secondo la giurisdizione del luogo dove la violazione è stata commessa, la trascrizione della sentenza di condanna del casellario giudiziale dell’Unione Europea, l’espulsione del trasgressore dal territorio del Paese membro dell’Unione Europea nel quale è stata commessa la violazione e la sua estradizione verso il Paese che gli ha accordato il privilegio e/o l’immunità.

4 – Questo articolo è anche una norma di diritto internazionale pubblico pattizio alla quale, a decorrere dalla entrata in vigore di questa Costruzione, i Paesi membri dell’Unione Europea si conformano in deroga a qualsiasi altra disposizione antecedente, contemporanea o successiva all’entrata in vigore di questo articolo e/o che contrasti con esso.

 

Articolo 446

1 – Tutti coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi di qualsiasi tipo devono obbligatoriamente essere iscritti in un registro unico che la Commissione dell’Unione Europea tiene e rende disponibile al pubblico integralmente e gratuitamente tramite internet.

2 – Tutti coloro che sono iscritti nel registro di cui al comma 1 di questo articolo depositano ogni settimana con modalità telematiche una dichiarazione che contiene i seguenti dati:

  • i nominativi delle persone che hanno incontrato;
  • le mansioni svolte dalle persone di cui all’alinea precedente;
  • di quali argomenti hanno parlato con le persone di cui al primo alinea;
  • cosa hanno dato alle persone di cui al primo alinea;
  • cosa hanno ricevuto dalle persone di cui al primo alinea;
  • il denaro e le altre utilità che essi gestiscono, direttamente o per interposta persona, al fine di portare avanti l’attività di rappresentanza di interessi di cui al comma 1 di questo articolo;
  • tutte le persone fisiche e/o giuridiche che essi hanno finanziato con l’indicazione del tipo e dell’ammontare del finanziamento.

3 – L’obbligo di dichiarazione di cui al comma precedente riguarda i contatti, dovunque e in qualsiasi modo effettuati nell’esercizio dell’attività di rappresentanza di interessi, avuti con:

  • uno o più membri del Parlamento dell’Unione Europea,
  • uno o più membri della Commissione dell’Unione Europea,
  • uno o più membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea;
  • uno o più membri dell’organo di vertice di tutte le altre istituzioni dell’Unione Europea, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano;
  • uno o più membri che svolgono mansioni dirigenziali, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, all’interno delle realtà elencate in questo comma.

4 – L’obbligo di dichiarazione di cui al comma 2 di questo articolo si applica anche a tutti i soggetti elencati nel comma 3 di questo articolo.

5 – I soggetti di cui ai commi 1 e 3 di questo articolo possono depositare una dichiarazione congiunta con modalità telematiche secondo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo.

6 – Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 5 di questo articolo restano depositate nel registro di cui al comma 1 di questo articolo per almeno cinque anni decorrenti dalla data del loro deposito.

7 – Salva l’applicazione di altre sanzioni disciplinari e/o legali, ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con:

  • l’automatica decurtazione di una mensilità dell’attuale stipendio per ciascun soggetto di cui al comma 3 di questo articolo coinvolto nella omessa dichiarazione;
  • l’impossibilità di esercitare l’attività di rappresentanza di interessi per un mese per ciascun soggetto di cui al comma 1 di questo articolo coinvolto nella omessa dichiarazione;
  • la pubblicazione del fatto che la dichiarazione è stata omessa sul registro di cui al comma 1 di questo articolo.

 

Articolo 447

1 – L’articolo 446 si applica altresì ai Paesi membri dell’Unione Europea con i seguenti adattamenti.

2 – Il registro di cui al comma 1 dell’articolo 446 è tenuto dal Governo nazionale.

3 – L’obbligo di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 446 si applica ai contati avuti con:

  • uno o più membri del Parlamento nazionale;
  • uno o più membri del Governo nazionale;
  • uno o più membri della magistratura;
  • uno o più membri dell’organo di vertice dei soggetti nazionali finanziati in tutto o in parte con denaro pubblico;
  • uno o più membri che svolgono mansioni dirigenziali, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, all’interno delle realtà elencate in questo comma.

 

Articolo 448

1 – L’articolo 446 si applica altresì agli enti pubblici, sia territoriali sia non territoriali, dei Paesi membri dell’Unione Europea con i seguenti adattamenti.

2 – Il registro di cui al comma 1 dell’articolo 446 è tenuto dall’organo di governo dell’ente locale territoriale.

3 – L’obbligo di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 446 si applica ai contati avuti con:

  • uno o più membri del Parlamento dell’ente locale, sia territoriale sia non territoriale;
  • uno o più membri dell’organo di governo dell’ente pubblico, sia territoriale sia non territoriale;
  • uno o più membri dell’organo di vertice dei soggetti finanziati in tutto o in parte con denaro pubblico di uno o più enti pubblici, sia territoriali sia non territoriali;
  • uno o più membri che svolgono mansioni dirigenziali, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, all’interno delle realtà elencate in questo comma.

 

Locazione

 

Articolo 452

1 – Il contratto di locazione è efficace tra le parti contraenti e i loro aventi causa solo e soltanto a partire dalla data della sua registrazione.

2 – Il canone di locazione della prima casa di abitazione è deducibile ai fini fiscali nella misura di un terzo di quanto pagato.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Natura

 

Articolo 456

1 – I Paesi membri dell’Unione Europea destinano a riserva naturale non meno del dieci per cento del loro territorio prediligendo le aree che svolgono un ruolo più rilevante per l’equilibrio ambientale locale, nazionale, globale.

2 – Le riserve naturali di cui al comma 1 di questo articolo sono affidate alla gestione da parte di soggetti privati con una concessione di durata quinquennale non prorogabile aggiudicata tramite una procedura di evidenza pubblica svolta via internet in lingua inglese.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Previdenza e assistenza

 

Articolo 460

1 – Tutti i trattamenti pensionistici in essere o futuri sono erogati in base al sistema contributivo senza ulteriori benefici o emolumenti.

2 – Il comma 1 di questo articolo si applica anche ai trattamenti pensionistici in essere o futuri erogati da soggetti pubblici degli Stati membri dell’Unione Europea.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 461

1 – I privati possono offrire servizi di previdenza e/o di assistenza a condizione che il loro patrimonio sia investito unicamente secondo un profilo di rischio moderato.

2 – La violazione di quanto disposto dal comma 1 di questo articolo comporta il congelamento automatico dell’investimento per trenta giorni a decorrere dalla data della scoperta della violazione.

3 – Se, nel termine dei trenta giorni di cui al comma 2 di questo articolo, la Commissione dell’Unione Europea non ha espresso il suo consenso all’investimento, esso è collocato sul mercato per essere venduto.

4 – Il congelamento dell’investimento cessa con l’integrale pagamento del prezzo di vendita da parte dell’acquirente.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Finanza

 

Articolo 465

1 – È vietata la negoziazione di strumenti finanziari eseguita in automatico.

2 – È vietato inserire ordini di negoziazione di strumenti finanziari che vengono cancellati prima di essere eseguiti allo scopo di ingannare gli investitori.

3 – Le disposizioni di questo articolo si applicano su tutto il territorio dell’Unione Europea nonché a tutti gli strumenti finanziari emessi da soggetti stabiliti nell’Unione Europea.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 466

1 – Tutte le operazioni nei mercati regolamentati hanno a oggetto unicamente la negoziazione di strumenti finanziari che incorporano solo valori dell’economia reale.

2 – Tutte le operazioni diverse da quelle descritte nel comma 1 di questo articolo avvengono unicamente nei mercati non regolamentati (over the counter) e senza alcun collegamento con l’economia reale.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Revocabilità

 

Articolo 470

Tutte le cariche pubbliche sono automaticamente revocate quando l’incaricato ha perso l’elettorato passivo a seguito di un provvedimento definitivo, oppure quando la metà più uno dei componenti del corpo elettorale di riferimento per la carica presa in esame voti la revoca di quest’ultima.

 

ENTRATA IN VIGORE, MUTAMENTO, ABROGAZIONE

 

Articolo 474

Questa Costituzione entra in vigore a partire dal giorno seguente a quello in cui viene proclamato l’esito positivo del referendum previsto dall’articolo 82 che si è svolto nel sesto Paese membro della vecchia Unione Europea – quella non disciplinata da questa Costituzione – e, comunque, non prima di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato proclamato il risultato positivo del referendum previsto dall’articolo 477 che si è svolto nel primo Paese membro della vecchia Unione Europea.

 

Articolo 475

I Paesi membri della vecchia Unione Europea che vorranno diventare Paesi membri della nuova Unione Europea – quella disciplinata da questa Costituzione – dovranno adottare questa Costituzione nel loro ordinamento giuridico secondo le modalità descritte negli articoli 477, 478, 479, 480 e 481.

 

Articolo 476

Oltre a quanto previsto dall’articolo 475, i Paesi che non sono membri della vecchia Unione Europea potranno diventare Paesi membri della nuova Unione Europea solo dopo che sarà entrata in vigore questa Costituzione ai sensi dell’articolo 474 e con il voto favorevole e unanime dei Paesi che nel frattempo sono già divenuti membri della nuova Unione Europea.

 

Articolo 477

Questa Costituzione è adottata tramite referendum un popolare di tipo propositivo.

 

Articolo 478

Questa Costituzione ha efficacia di legge costituzionale del Paese membro dell’Unione Europea che la adotta.

 

Articolo 479

1 – Le norme di questa Costituzione prevalgono sulle norme delle Costituzioni degli Stati membri dell’Unione Europea.

2 – Le norme di questa Costituzione prevalgono su tutte le norme con essa contrastanti, comprese quelle che appartengono al diritto interno di uno o più Paesi membri dell’Unione Europea e quelle che appartengono al diritto dell’Unione Europea.

 

Articolo 480

La mancata adozione di questa Costituzione ai sensi dell’articolo 477 comporta l’impossibilità di divenire Paese membro della nuova Unione Europea.

 

Articolo 481

1 – Il rigetto – totale o parziale, esplicito o implicito – di questa Costituzione dopo la sua adozione ai sensi dell’articolo 477 comporta la decadenza dallo status di Paese membro della nuova Unione Europea.

2 – La decadenza di cui al comma 1 di questo articolo deve essere dichiarata dal Parlamento dell’Unione Europea e dallo stesso resa nota ai sensi dell’articolo 25.

3 – La decadenza di cui al comma 2 di questo articolo diviene effettiva a partire dal giorno seguente a quello nel quale essa è stata dichiarata.

 

Articolo 482

1 – La revisione o l’abrogazione di questa Costituzione sono decise con una legge del Parlamento dell’Unione Europea adottata a maggioranza dei due terzi di tutti i membri del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione europea di cui al comma 1 di questo articolo può essere sottoposta a un referendum popolare di tipo confermativo qualora, entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione, lo chiedano i Governi e/o i Parlamenti dei Paesi membri dell’Unione Europea che rappresentino la metà più uno di tutti i cittadini dell’Unione Europea.

3 – Il referendum confermativo di questo articolo si svolge in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea entro un anno dalla richiesta di cui al comma 2 di questo articolo.

4 – Il referendum confermativo di questo articolo ha esito positivo quando la legge del Parlamento dell’Unione Europea di cui al comma 1 di questo articolo è approvata dalla metà più uno di tutti gli elettori di cui all’articolo 4.

5 – La mancata effettuazione del referendum confermativo previsto da questo articolo equivale a un esito negativo del referendum nel Paese o nei Paesi membri dell’Unione Europea nei quali il referendum non si è svolto.

6 – L’efficacia della legge del Parlamento dell’Unione Europea di cui al comma 1 di questo articolo è sospesa fino al termine delle operazioni descritte in questo articolo.

 

Individui e soggettività di diritto internazionale pubblico: facciamo chiarezza.

[1]  Il fatto che la Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce diritti e obblighi in capo a individui, popoli e organizzazioni della società civile (organizzazioni non governative, associazioni, sindacati, etc.) può forse comportare che essi abbiano la soggettività di diritto internazionale pubblico?

 

Questa affermazione riguarda il tema se l’individuo e i gruppi di cui esso faccia parte possano essere considerati titolari della soggettività di diritto internazionale pubblico.

Assieme alla dottrina quasi unanime, anche io rispondo no.

Ecco qui appresso i motivi.

 

In estrema sintesi, la soggettività di diritto internazionale pubblico discende dal possesso di quattro requisiti:

  • un territorio,
  • un popolo,
  • la sovranità,
  • il riconoscimento.

Gli individui – da soli o nelle associazioni alle quali partecipano – non possono avere la soggettività di diritto internazionale pubblico perché, proprio in quanto individui, non hanno i primi tre requisiti ora esposti, e dunque non possono ottenere il quarto requisito: il riconoscimento.

 

A oggi, gli individui, da soli o nelle associazioni alle quali partecipano:

  • sono oggetto di tutela da parte di alcune norme di diritto internazionale pubblico (i diritti umani individuali e quelli collettivi);
  • sono legittimati da alcuni atti di diritto internazionale pubblico ad avere la legittimazione processuale attiva e passiva in alcuni Tribunali internazionali;
  • hanno uno spazio a essi dedicato in alcuni consessi internazionali per poter esercitare il diritto alla libera manifestazione del pensiero, quasi sempre a nome di un gruppo di individui.

 

Riguardo quest’ultimo punto, si pensi al famoso intervento tenuto da Greta Thunberg alla Conferenza internazionale sul clima svoltasi a Katowice in Polonia nel dicembre del 2018.

 

Il fatto che la signorina Thunberg abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto alla libera manifestazione del pensiero in un consesso internazionale non le attribuisce la soggettività di diritto internazionale pubblico come sopra specificata.

Questo perché il territorio, il popolo e la sovranità su Katowice appartengono alla Repubblica polacca e non a Greta Thunberg.

 

Faccio un ultimo esempio in materia di diritti umani.

 

Io e la Repubblica italiana abbiamo entrambi la facoltà di presentare un ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo (articoli 46 e 47 dello Statuto della Corte citata).

Questo però non significa che io abbia la soggettività di diritto internazionale pubblico.

Infatti, a differenza della Repubblica italiana, io non ho un territorio, un popolo e una sovranità.

 

In conclusione, nel diritto internazionale pubblico, l’essere titolari di diritti e obblighi non coincide necessariamente con il possesso della soggettività di diritto internazionale pubblico.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista on-line Vaglio Magazine n. 2 del 27 novembre 2019. L’articolo è visionabile al seguente collegamento:

https://www.vagliomagazine.it/individui-e-soggettivita-di-diritto-internazionale-pubblico-facciamo-chiarezza/

L’articolo in formato .pdf è disponibile a questo indirizzo internet:    

https://vagliomagazine.it/pdf/vagliomagazine_02_cannella.pdf

 

Le note sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com 

L’UNIONE EUROPEA E LA TESI DELLA “DELEGA DI SOVRANITÀ”

Più volte ho ascoltato la tesi secondo la quale l’Unione Europea beneficerebbe di una “delega di sovranità” da parte dei suoi Stati membri.

Questa affermazione non può essere condivisa !

 

I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

I soggetti di diritto internazionale pubblico sono di due tipi: gli Stati e le organizzazioni internazionali alle quali le parti contraenti – munite della personalità giuridica di diritto internazionale pubblico – hanno attribuito quest’ultima all’organizzazione che hanno costituito[1].

Per l’esistenza di uno Stato sono necessari i seguenti requisiti: un territorio, un popolo, la sovranità territoriale.

Solo dopo il possesso di tutti e tre i citati requisiti sarà possibile il riconoscimento del nuovo Stato da parte di altri Stati già riconosciuti[2].

 

LA DIFFERENZA TRA GLI STATI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Va sottolineato che le organizzazioni internazionali hanno sì la personalità giuridica di diritto internazionale pubblico – al pari degli Stati – ma, a differenza di questi ultimi, hanno una capacità di agire più limitata[3].

Infatti, poiché non possiedono un territorio e un popolo, non possono avere neanche la sovranità territoriale e, dunque, non sono destinatarie di tutte le norme relative all’esercizio di quest’ultima.

In sintesi, le organizzazioni internazionali possono:

  • concludere trattati internazionali,
  • godere del diritto di legazione attivo e passivo,
  • avere l’immunità dalla giurisdizione dello Stato territoriale ospitante,
  • chiedere la riparazione agli Stati per i danni causati al patrimonio e/o al personale dell’organizzazione,

inoltre, i loro funzionari possono beneficiare delle immunità diplomatiche.

 

LA SOVRANITÀ TERRITORIALE

La sovranità territoriale è “il diritto di esercitare in maniera esclusiva il potere di governo sulla propria comunità territoriale, cioè sugli individui e sui beni ad essi appartenenti che si trovano sul suo territorio.[4] [5] [6].

La sovranità territoriale, quindi, non è un concetto frazionabile.

Uno Stato, per essere tale, deve avere la sovranità territoriale: tutta la sovranità territoriale, non una parte della sovranità territoriale !

Se uno Stato fosse parzialmente sovrano sul proprio territorio, questo significherebbe che la rimanente parte di sovranità territoriale sarebbe esercitata da uno o più soggetti ulteriori e diversi dallo Stato.

In altre parole, lo Stato non sarebbe pienamente sovrano sul suo territorio e dunque non potrebbe essere riconosciuto come Stato per la mancanza di uno dei requisiti a tal fine necessari: per l’appunto, la sovranità territoriale.

 

L’IPOTESI DELLA DELEGA DI SOVRANITÀ TERRITORIALE

Proprio perché la sovranità territoriale non è un concetto frazionabile, la delega della stessa a un altro soggetto comporta l’estinzione dello Stato delegante a beneficio, o dello Stato delegato, o dell’organizzazione internazionale delegata la quale, per tale via, acquisirebbe un territorio, un popolo e la sovranità territoriale e potrebbe quindi essere riconosciuta come Stato.

Anche nell’eventualità da ultimo descritta[7], tuttavia, la delega di sovranità territoriale non potrebbe essere parziale, ma solo totale.

Ribadisco ancora una volta che uno Stato, per essere tale, deve possedere integralmente la sovranità sul suo territorio.

 

LE DELEGHE DELLE QUALI AD OGGI BENEFICIA L’UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea potrebbe beneficiare di una delega di sovranità territoriale solo e soltanto se gli organi competenti dello Stato delegante, o degli Stati deleganti, deliberassero la delega della loro sovranità territoriale – tutta intera – a beneficio dell’Unione Europea e la conseguente estinzione dello Stato o degli Stati in esame.

Un esempio in tal senso si è avuto il 23 agosto 1990 quando la Volkskammer[8] ha deliberato l’incorporazione della Repubblica Democratica Tedesca[9] nella Repubblica Federale Tedesca[10] a decorrere dal successivo 03 ottobre 1990 e l’estinzione della Repubblica Democratica Tedesca come soggetto di diritto internazionale pubblico.

Alla data in cui scrivo questo contributo[11], non mi risulta che gli organi competenti di uno o più degli Stati membri dell’Unione Europea abbiano effettuato questa deliberazione a favore dell’Unione Europea.

Di conseguenza, alla stessa data, l’Unione Europea non possiede alcuna “delega di sovranità” da parte dei suoi Stati membri, ma beneficia di alcune deleghe di esercizio di determinate competenze le quali sono e rimangono prerogative degli Stati sovrani suoi membri.

 

L’UNIONE EUROPEA NON È UNO STATO

Da quanto ho esposto fin ora deriva che, alla data in cui scrivo questo contributo[12], l’Unione Europea non è uno Stato.

Essa, infatti, non ha un territorio, un popolo e una sovranità territoriale propri, perché essi appartengono agli Stati sovrani suoi membri i quali, lo ripeto, non mi risulta che abbiano deliberato la loro estinzione come soggetti di diritto internazionale pubblico, al pari di quanto fece la ex Germania Est nel 1990.

 

LA SOGGEZIONE DELL’UNIONE EUROPEA AL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

Il fatto che l’Unione Europea benefici di alcune deleghe di esercizio di competenze che sono e rimangono prerogative degli Stati sovrani suoi membri fa sì che essa sia soggetta al diritto internazionale pubblico.

Se l’esercizio di una determinata competenza statale è soggetto al rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico quando la competenza in esame viene esercitata in prima persona dallo Stato sovrano che ne è titolare, non si vede perché l’esercizio della stessa competenza dovrebbe essere svincolato dal rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico quando l’esercizio della competenza è delegato all’Unione Europea da parte dello Stato sovrano che ne rimane titolare.

Se l’Unione Europea potesse esercitare delle competenze statali al di fuori del rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico, questo diverrebbe uno stratagemma per violare il diritto in parola e, dunque, per mettere a rischio la pacifica convivenza internazionale.

In altre parole, l’Unione Europea – o un suo Stato membro attraverso di essa – potrebbe esercitare una competenza statale violando impunemente il diritto internazionale pubblico.

In questa evenienza, l’applicazione del diritto internazionale pubblico sarebbe assai problematica.

Infatti, a fronte dell’eccezione dello Stato delegante che potrebbe affermare che la competenza statale è stata esercitata dall’Unione Europea, farebbe eco l’obiezione di quest’ultima di non essere soggetta al diritto internazionale pubblico e, dunque, non punibile in base ad esso.

Nell’esercizio di competenze delle quali gli Stati deleganti sono e rimangono titolari, l’Unione Europea non può essere esentata dal rispetto del diritto internazionale pubblico, perché essa non può essere un soggetto legibus solutus – sciolto dalle leggi.

La tutela della pacifica convivenza internazionale, infatti, non può ammettere l’esistenza di un soggetto il quale, nell’esercizio di alcune competenze statali, sia abilitato a violare il diritto internazionale pubblico.

Alla medesima conclusione della soggezione dell’Unione Europea al diritto internazionale pubblico si deve giungere anche nell’ipotesi in cui uno o più Stati decidessero di delegare la loro sovranità territoriale – tutta intera – a beneficio dell’Unione Europea e di estinguersi come soggetti di diritto internazionale pubblico.

Anche in questo caso, l’Unione Europea, divenuta titolare in prima persona di competenze statali, dovrebbe esercitare le stesse nel rispetto del diritto internazionale pubblico al fine di garantire la pacifica convivenza internazionale.

 

Definire con precisione l’attuale capacità di agire dell’Unione Europea è indispensabile per comprendere il ruolo degli Stati membri al suo interno e, di conseguenza, per programmare qualsiasi intervento di riforma della stessa Unione Europea.

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Per la personalità di diritto internazionale pubblico delle organizzazioni internazionali si vedano:

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’11 aprile 1949, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, così detto “caso Bernadotte”, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=41&case=4&code=isun&p3=4 dove si legge che la Carta istitutiva dell’O.N.U. “non si è limitata a fare dell’ONU semplicemente un centro dove si indirizzano gli sforzi delle Nazioni per un fine comune che essa ha definito. La Carta infatti ha dato all’organizzazione degli organi ai quali ha assegnato dei fini propri. Ha definito la posizione degli Stati membri nei confronti dell’organizzazione stessa, vincolandoli a dare piena assistenza a tutte le azioni intraprese dall’organizzazione (…), concedendo alla stessa una capacità giuridica, privilegi e immunità sul territorio di ciascuno degli Stati membri, prevedendo la facoltà per l’organizzazione di concludere accordi con gli Stati stessi”. Cito il testo in italiano da: Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 66;

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo del 20 dicembre 1980, Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=6c&case=65&code=whomes&p3=4 .

[2] Ritengo ammissibile il riconoscimento in parola anche da parte delle organizzazioni internazionali che siano munite della personalità giuridica di diritto internazionale pubblico e il cui statuto preveda la possibilità di effettuare questo tipo di riconoscimento.

[3] Per l’affermazione secondo la quale la personalità di diritto internazionale pubblico delle organizzazioni internazionali è più limitata rispetto a   quella di cui godono gli Stati, si veda:

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’11 aprile 1949, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, così detto caso Bernadotte, citato nella nota 1, la quale afferma che:

in un sistema giuridico i soggetti non sono necessariamente identici quanto alla loro natura e all’estensione dei loro diritti”. Cito il testo in italiano da Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 67;

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’08 luglio 1996, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=e1&case=95&code=unan&p3=4 dove si legge:

le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionale che non godono di competenze generali alla maniera degli Stati. Le organizzazioni internazionali sono rette dal “principio di specialità”, sono cioè state dotate dagli Stati che le creano di competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni la cui promozione rappresenta la missione affidata dagli Stati stessi alla singola organizzazione”. Cito il testo in italiano da: Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 67.

[4] Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 35; il sottolineato è mio.

[5] BENEDETTO CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2002, pagina 191, definisce la sovranità territoriale come il “diritto ad esercitare in modo esclusivo ed indisturbato il potere di governo”. Il sottolineato è mio.

[6] L’Enciclopedia Treccani, alla voce “sovranità”, in: http://www.treccani.it/enciclopedia/sovranita/ afferma che:

“… Inoltre, il termine s. viene in rilievo nell’espressione s. territoriale, con la quale si intende indicare la competenza esclusiva dello Stato in rapporto al proprio territorio e alle risorse naturali ivi contenute (cosiddetto principio della s. permanente dello Stato sulle proprie risorse naturali, uno dei cardini del nuovo ordine economico internazionale propugnato dai paesi in via di sviluppo a partire dagli anni 1970), nonché il potere di imperio dello Stato su tutte le persone fisiche e giuridiche che si trovino in tale ambito territoriale; si parla invece di s. personale per indicare il potere di imperio dello Stato sugli individui che gli appartengono per cittadinanza ovunque essi siano, anche all’estero o su spazi sottratti alla giurisdizione statale (un esempio di s. personale è quella esercitata dallo Stato sull’equipaggio di una nave in alto mare).

La s. dello Stato, entrando in contatto con ordinamenti più vasti (quale in primo luogo quello internazionale), incontra dei limiti al proprio esclusivo esercizio (si pensi, per es., alle norme consuetudinarie relative al trattamento degli stranieri e degli agenti diplomatici stranieri, o ai principi in materia di divieto di inquinamento transfrontaliero). Lo Stato può inoltre acconsentire a delle limitazioni della propria s. per effetto dell’adesione a organizzazioni internazionali dotate di poteri e funzioni tali da configurare una interferenza esterna, talora assai penetrante, nella potestà dello Stato stesso. A questo riguardo, occorre sottolineare che, nella Costituzione italiana, tale ipotesi è espressamente contemplata nella norma dell’art. 11: «L’Italia … consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di s. necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». …”. Il sottolineato è mio.

[7] Vale a dire: la delega della sovranità territoriale di uno Stato a beneficio di un’organizzazione internazionale, con conseguente estinzione dello Stato delegante.

[8] La Camera del Popolo: il legislatore unicamerale della Repubblica Democratica Tedesca dal 1958 al 1990.

[9] La ex Germania Est.

[10] Chiamata Germania Ovest fino al 1990 per distinguerla dalla ex Germania Est.

[11] 22 maggio 2016.

[12] 22 maggio 2016.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .