Nella procedura di espropriazione presso terzi, l’articolo 545 c.p.c.[1] “Crediti impignorabili”, nei suoi commi 7, 8 e 9, prevede il limite del quinto per la pignorabilità degli stipendi e delle pensioni.
I commi in parola sono stati aggiunti nel 2015[2].
La norma prevede anche la parziale inefficacia del pignoramento eventualmente eseguito oltre i limiti previsti.
I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 545 c.p.c. bilanciano due interessi contrapposti:
- l’interesse del creditore a essere pagato
- e l’interesse dello stipendiato o del pensionato ad avere una somma di denaro sufficiente al sostentamento proprio e delle persone eventualmente a suo carico.
In un periodo di crisi economica come quello attuale, questo discorso si arricchisce di ulteriori considerazioni in tema di tutela delle fasce sociali più deboli.
Tuttavia, un identico bilanciamento di interessi non è ancora previsto per le imprese e i liberi professionisti.
Questo vuoto normativo comporta due problemi.
1° PROBLEMA
Innanzitutto, l’assenza del limite del quinto – nel pignoramento dei crediti che le imprese e liberi professionisti vantano verso i terzi – implica che l’agente delegato alla riscossione dei tributi possa pignorare anche il 100% dei crediti in parola.
La conseguenza è che l’impresa o il libero professionista si trovano a non avere più la liquidità necessaria per pagare le loro utenze (luce, gas, telefono) e gli stipendi dei lavoratori che con essi collaborano.
L’esito finale è la cessazione dell’attività commerciale e professionale con la conseguente creazione di nuovi disoccupati.
Sono certo che questo non è nell’interesse del nostro Paese, ancor più in un momento di crisi economica come questo !
Inoltre, sono frequenti i casi nei quali il denaro e i beni dell’impresa fallita non sono sufficienti a soddisfare l’intero credito vantato dall’agente delegato alla riscossione dei tributi, men che meno i crediti vantati dai creditori chirografari.
Al contrario, il limite del quinto nella pignorabilità dei crediti verso i terzi consentirebbe alle imprese e ai liberi professionisti di evitare il fallimento per “asfissia creditizia” e di proseguire la loro attività.
In questo modo, la Pubblica Amministrazione:
- eviterebbe i costi economici e sociali conseguenza della creazione di nuovi disoccupati,
- potrebbe anche contare su un ulteriore gettito fiscale
- e su una maggiore probabilità di vedere soddisfatti i suoi crediti fiscali.
Il prosieguo dell’attività economica, infatti, consentirebbe alle imprese e ai liberi professionisti di generare altro fatturato.
Da esso deriverebbero un nuovo gettito fiscale e dei nuovi crediti verso i terzi che l’agente delegato alla riscossione dei tributi potrebbe pignorare.
2° PROBLEMA
In secondo luogo, l’assenza del limite del quinto – nella pignorabilità dei crediti che le imprese e i liberi professionisti vantano verso i terzi – comporta la diffusione di una cultura di autentica avversione nei confronti della legge e delle istituzioni.
Agli occhi di imprenditori, lavoratori e liberi professionisti, infatti, la legge, l’Agenzia delle Entrate e l’agente delegato alla riscossione dei tributi sono dei nemici che cercano di condurre l’impresa o lo studio professionale alla chiusura.
Nulla di meglio per accrescere la cultura dell’evasione fiscale intesa come rimedio legittimo contro una Pubblica Amministrazione vista come una nemica !
Le ristrettezze che contraddistinguono l’attuale crisi economica, poi, fanno il resto.
Sono convinto che le tasse non siano facoltative e che la legge non sia un consiglio amichevole.
Tuttavia, non penso che la cultura della legalità e della giustizia fiscale nel nostro Paese possano essere incrementate – mi si passi il termine un po’ forte – “strangolando” il contribuente.
PROPOSTA
In conclusione, sulla scia della modifica intervenuta nel 2015, è necessario aggiungere all’art. 545 c.p.c. altri tre commi con il seguente contenuto:
“I crediti verso i terzi a qualsiasi titolo vantati dalle imprese e dai liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali o comunque muniti di partita i.v.a. non possono essere pignorati per una misura eccedente il quinto per il pagamento di qualsiasi tipo di tributi, imposte e tasse.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al comma precedente in violazione del limite previsto dallo stesso è inefficace per l’importo eccedente il quinto. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.”.
Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.
NOTE A PIE’ DI PAGINA
[1] Codice di procedura civile della Repubblica italiana Regio Decreto 28 ottobre 1940, numero 1443.
[2] Dall’articolo 13 del decreto legge 27 giugno 2015, numero 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, numero 132.
Le citazioni sono state verificate alla data della pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com