L’UNIONE EUROPEA E LA TESI DELLA “DELEGA DI SOVRANITÀ”

Più volte ho ascoltato la tesi secondo la quale l’Unione Europea beneficerebbe di una “delega di sovranità” da parte dei suoi Stati membri.

Questa affermazione non può essere condivisa !

 

I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

I soggetti di diritto internazionale pubblico sono di due tipi: gli Stati e le organizzazioni internazionali alle quali le parti contraenti – munite della personalità giuridica di diritto internazionale pubblico – hanno attribuito quest’ultima all’organizzazione che hanno costituito[1].

Per l’esistenza di uno Stato sono necessari i seguenti requisiti: un territorio, un popolo, la sovranità territoriale.

Solo dopo il possesso di tutti e tre i citati requisiti sarà possibile il riconoscimento del nuovo Stato da parte di altri Stati già riconosciuti[2].

 

LA DIFFERENZA TRA GLI STATI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Va sottolineato che le organizzazioni internazionali hanno sì la personalità giuridica di diritto internazionale pubblico – al pari degli Stati – ma, a differenza di questi ultimi, hanno una capacità di agire più limitata[3].

Infatti, poiché non possiedono un territorio e un popolo, non possono avere neanche la sovranità territoriale e, dunque, non sono destinatarie di tutte le norme relative all’esercizio di quest’ultima.

In sintesi, le organizzazioni internazionali possono:

  • concludere trattati internazionali,
  • godere del diritto di legazione attivo e passivo,
  • avere l’immunità dalla giurisdizione dello Stato territoriale ospitante,
  • chiedere la riparazione agli Stati per i danni causati al patrimonio e/o al personale dell’organizzazione,

inoltre, i loro funzionari possono beneficiare delle immunità diplomatiche.

 

LA SOVRANITÀ TERRITORIALE

La sovranità territoriale è “il diritto di esercitare in maniera esclusiva il potere di governo sulla propria comunità territoriale, cioè sugli individui e sui beni ad essi appartenenti che si trovano sul suo territorio.[4] [5] [6].

La sovranità territoriale, quindi, non è un concetto frazionabile.

Uno Stato, per essere tale, deve avere la sovranità territoriale: tutta la sovranità territoriale, non una parte della sovranità territoriale !

Se uno Stato fosse parzialmente sovrano sul proprio territorio, questo significherebbe che la rimanente parte di sovranità territoriale sarebbe esercitata da uno o più soggetti ulteriori e diversi dallo Stato.

In altre parole, lo Stato non sarebbe pienamente sovrano sul suo territorio e dunque non potrebbe essere riconosciuto come Stato per la mancanza di uno dei requisiti a tal fine necessari: per l’appunto, la sovranità territoriale.

 

L’IPOTESI DELLA DELEGA DI SOVRANITÀ TERRITORIALE

Proprio perché la sovranità territoriale non è un concetto frazionabile, la delega della stessa a un altro soggetto comporta l’estinzione dello Stato delegante a beneficio, o dello Stato delegato, o dell’organizzazione internazionale delegata la quale, per tale via, acquisirebbe un territorio, un popolo e la sovranità territoriale e potrebbe quindi essere riconosciuta come Stato.

Anche nell’eventualità da ultimo descritta[7], tuttavia, la delega di sovranità territoriale non potrebbe essere parziale, ma solo totale.

Ribadisco ancora una volta che uno Stato, per essere tale, deve possedere integralmente la sovranità sul suo territorio.

 

LE DELEGHE DELLE QUALI AD OGGI BENEFICIA L’UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea potrebbe beneficiare di una delega di sovranità territoriale solo e soltanto se gli organi competenti dello Stato delegante, o degli Stati deleganti, deliberassero la delega della loro sovranità territoriale – tutta intera – a beneficio dell’Unione Europea e la conseguente estinzione dello Stato o degli Stati in esame.

Un esempio in tal senso si è avuto il 23 agosto 1990 quando la Volkskammer[8] ha deliberato l’incorporazione della Repubblica Democratica Tedesca[9] nella Repubblica Federale Tedesca[10] a decorrere dal successivo 03 ottobre 1990 e l’estinzione della Repubblica Democratica Tedesca come soggetto di diritto internazionale pubblico.

Alla data in cui scrivo questo contributo[11], non mi risulta che gli organi competenti di uno o più degli Stati membri dell’Unione Europea abbiano effettuato questa deliberazione a favore dell’Unione Europea.

Di conseguenza, alla stessa data, l’Unione Europea non possiede alcuna “delega di sovranità” da parte dei suoi Stati membri, ma beneficia di alcune deleghe di esercizio di determinate competenze le quali sono e rimangono prerogative degli Stati sovrani suoi membri.

 

L’UNIONE EUROPEA NON È UNO STATO

Da quanto ho esposto fin ora deriva che, alla data in cui scrivo questo contributo[12], l’Unione Europea non è uno Stato.

Essa, infatti, non ha un territorio, un popolo e una sovranità territoriale propri, perché essi appartengono agli Stati sovrani suoi membri i quali, lo ripeto, non mi risulta che abbiano deliberato la loro estinzione come soggetti di diritto internazionale pubblico, al pari di quanto fece la ex Germania Est nel 1990.

 

LA SOGGEZIONE DELL’UNIONE EUROPEA AL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

Il fatto che l’Unione Europea benefici di alcune deleghe di esercizio di competenze che sono e rimangono prerogative degli Stati sovrani suoi membri fa sì che essa sia soggetta al diritto internazionale pubblico.

Se l’esercizio di una determinata competenza statale è soggetto al rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico quando la competenza in esame viene esercitata in prima persona dallo Stato sovrano che ne è titolare, non si vede perché l’esercizio della stessa competenza dovrebbe essere svincolato dal rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico quando l’esercizio della competenza è delegato all’Unione Europea da parte dello Stato sovrano che ne rimane titolare.

Se l’Unione Europea potesse esercitare delle competenze statali al di fuori del rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico, questo diverrebbe uno stratagemma per violare il diritto in parola e, dunque, per mettere a rischio la pacifica convivenza internazionale.

In altre parole, l’Unione Europea – o un suo Stato membro attraverso di essa – potrebbe esercitare una competenza statale violando impunemente il diritto internazionale pubblico.

In questa evenienza, l’applicazione del diritto internazionale pubblico sarebbe assai problematica.

Infatti, a fronte dell’eccezione dello Stato delegante che potrebbe affermare che la competenza statale è stata esercitata dall’Unione Europea, farebbe eco l’obiezione di quest’ultima di non essere soggetta al diritto internazionale pubblico e, dunque, non punibile in base ad esso.

Nell’esercizio di competenze delle quali gli Stati deleganti sono e rimangono titolari, l’Unione Europea non può essere esentata dal rispetto del diritto internazionale pubblico, perché essa non può essere un soggetto legibus solutus – sciolto dalle leggi.

La tutela della pacifica convivenza internazionale, infatti, non può ammettere l’esistenza di un soggetto il quale, nell’esercizio di alcune competenze statali, sia abilitato a violare il diritto internazionale pubblico.

Alla medesima conclusione della soggezione dell’Unione Europea al diritto internazionale pubblico si deve giungere anche nell’ipotesi in cui uno o più Stati decidessero di delegare la loro sovranità territoriale – tutta intera – a beneficio dell’Unione Europea e di estinguersi come soggetti di diritto internazionale pubblico.

Anche in questo caso, l’Unione Europea, divenuta titolare in prima persona di competenze statali, dovrebbe esercitare le stesse nel rispetto del diritto internazionale pubblico al fine di garantire la pacifica convivenza internazionale.

 

Definire con precisione l’attuale capacità di agire dell’Unione Europea è indispensabile per comprendere il ruolo degli Stati membri al suo interno e, di conseguenza, per programmare qualsiasi intervento di riforma della stessa Unione Europea.

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Per la personalità di diritto internazionale pubblico delle organizzazioni internazionali si vedano:

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’11 aprile 1949, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, così detto “caso Bernadotte”, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=41&case=4&code=isun&p3=4 dove si legge che la Carta istitutiva dell’O.N.U. “non si è limitata a fare dell’ONU semplicemente un centro dove si indirizzano gli sforzi delle Nazioni per un fine comune che essa ha definito. La Carta infatti ha dato all’organizzazione degli organi ai quali ha assegnato dei fini propri. Ha definito la posizione degli Stati membri nei confronti dell’organizzazione stessa, vincolandoli a dare piena assistenza a tutte le azioni intraprese dall’organizzazione (…), concedendo alla stessa una capacità giuridica, privilegi e immunità sul territorio di ciascuno degli Stati membri, prevedendo la facoltà per l’organizzazione di concludere accordi con gli Stati stessi”. Cito il testo in italiano da: Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 66;

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo del 20 dicembre 1980, Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=6c&case=65&code=whomes&p3=4 .

[2] Ritengo ammissibile il riconoscimento in parola anche da parte delle organizzazioni internazionali che siano munite della personalità giuridica di diritto internazionale pubblico e il cui statuto preveda la possibilità di effettuare questo tipo di riconoscimento.

[3] Per l’affermazione secondo la quale la personalità di diritto internazionale pubblico delle organizzazioni internazionali è più limitata rispetto a   quella di cui godono gli Stati, si veda:

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’11 aprile 1949, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, così detto caso Bernadotte, citato nella nota 1, la quale afferma che:

in un sistema giuridico i soggetti non sono necessariamente identici quanto alla loro natura e all’estensione dei loro diritti”. Cito il testo in italiano da Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 67;

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’08 luglio 1996, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=e1&case=95&code=unan&p3=4 dove si legge:

le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionale che non godono di competenze generali alla maniera degli Stati. Le organizzazioni internazionali sono rette dal “principio di specialità”, sono cioè state dotate dagli Stati che le creano di competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni la cui promozione rappresenta la missione affidata dagli Stati stessi alla singola organizzazione”. Cito il testo in italiano da: Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 67.

[4] Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 35; il sottolineato è mio.

[5] BENEDETTO CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2002, pagina 191, definisce la sovranità territoriale come il “diritto ad esercitare in modo esclusivo ed indisturbato il potere di governo”. Il sottolineato è mio.

[6] L’Enciclopedia Treccani, alla voce “sovranità”, in: http://www.treccani.it/enciclopedia/sovranita/ afferma che:

“… Inoltre, il termine s. viene in rilievo nell’espressione s. territoriale, con la quale si intende indicare la competenza esclusiva dello Stato in rapporto al proprio territorio e alle risorse naturali ivi contenute (cosiddetto principio della s. permanente dello Stato sulle proprie risorse naturali, uno dei cardini del nuovo ordine economico internazionale propugnato dai paesi in via di sviluppo a partire dagli anni 1970), nonché il potere di imperio dello Stato su tutte le persone fisiche e giuridiche che si trovino in tale ambito territoriale; si parla invece di s. personale per indicare il potere di imperio dello Stato sugli individui che gli appartengono per cittadinanza ovunque essi siano, anche all’estero o su spazi sottratti alla giurisdizione statale (un esempio di s. personale è quella esercitata dallo Stato sull’equipaggio di una nave in alto mare).

La s. dello Stato, entrando in contatto con ordinamenti più vasti (quale in primo luogo quello internazionale), incontra dei limiti al proprio esclusivo esercizio (si pensi, per es., alle norme consuetudinarie relative al trattamento degli stranieri e degli agenti diplomatici stranieri, o ai principi in materia di divieto di inquinamento transfrontaliero). Lo Stato può inoltre acconsentire a delle limitazioni della propria s. per effetto dell’adesione a organizzazioni internazionali dotate di poteri e funzioni tali da configurare una interferenza esterna, talora assai penetrante, nella potestà dello Stato stesso. A questo riguardo, occorre sottolineare che, nella Costituzione italiana, tale ipotesi è espressamente contemplata nella norma dell’art. 11: «L’Italia … consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di s. necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». …”. Il sottolineato è mio.

[7] Vale a dire: la delega della sovranità territoriale di uno Stato a beneficio di un’organizzazione internazionale, con conseguente estinzione dello Stato delegante.

[8] La Camera del Popolo: il legislatore unicamerale della Repubblica Democratica Tedesca dal 1958 al 1990.

[9] La ex Germania Est.

[10] Chiamata Germania Ovest fino al 1990 per distinguerla dalla ex Germania Est.

[11] 22 maggio 2016.

[12] 22 maggio 2016.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .