Ecco la mia proposta di legge per riformare il rito ordinario di cognizione di primo e di secondo grado del codice di procedura civile italiano[1].
Gli avvocati delle parti comunicano tra loro per iscritto per rappresentare le ragioni dei loro clienti, scambiarsi documenti e richieste, tentare di giungere a una transazione.
Il dialogo per iscritto termina quando uno degli avvocati delle parti decide di incardinare il giudizio depositando il proprio atto introduttivo.
Entro il termine perentorio di 5 giorni dal deposito dell’atto introduttivo, esso va notificato alle altre parti assieme alla prova del suo avvenuto deposito.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine per notificare l’atto introduttivo, le contro-parti depositano la propria comparsa di costituzione e risposta.
Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza del termine per depositare la comparsa di costituzione e risposta, ognuna di esse è notificata alle altre parti.
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza del termine per depositare la comparsa di costituzione e risposta, il giudice concede un termine perentorio per lo svolgimento dell’attività istruttoria chiesta dalle parti negli atti che hanno già depositato.
All’infuori del caso in cui il giudice decida di avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio, l’attività istruttoria è svolta dalle parti nel modo seguente.
Durante il termine assegnato per lo svolgimento dell’attività istruttoria, ogni parte deposita le proprie prove e replica a quelle depositate dalle altre parti.
Le eventuali prove orali sono assunte secondo l’articolo 257-bis c.p.c. “Testimonianza scritta”[2], sia per la deposizione, sia per le domande delle controparti.
Allo scadere del termine concesso per lo svolgimento dell’attività istruttoria, ogni parte ha un termine perentorio di 30 giorni per depositare la propria comparsa conclusionale e un ulteriore termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale per depositare la propria memoria di replica.
Allo scadere del termine per il deposito delle memorie di replica, il giudice ha un termine perentorio di 30 giorni per depositare la sentenza.
Ai fini di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa e di svolgimento del processo secondo il termine di durata ragionevole, un atto di parte o un provvedimento del giudice compiuto e/o depositato oltre il termine perentorio è inesistente.
Il compimento e/o il deposito di un atto oltre il termine perentorio è fonte di responsabilità civile per gli eventuali danni a chiunque causati, è fonte di responsabilità disciplinare per l’avvocato, è inserito nella scheda di valutazione della professionalità dei magistrati.
Al fine di garantire lo svolgimento del processo, il deposito e/o il compimento di un atto da parte del giudice oltre il termine perentorio comporta la sostituzione del giudice secondo l’articolo 79 delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile “Sostituzione del giudice istruttore”[3].
Per il giudice nominato nei modi di cui al comma precedente, il termine perentorio per depositare l’atto non adottato dal precedente giudice entro il termine previsto decorre dal giorno di comunicazione del provvedimento di nomina.
Lo stesso rito ora descritto si applica anche in grado di appello.
Le norme di legge e di regolamento configgenti con le disposizioni di questa legge sono abrogate.
Le disposizioni di questa legge si applicano ai procedimenti incardinati a partire dalla data di entrata in vigore di questa legge.
Questa legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.
NOTE A PIE’ DI PAGINA
[1] Regio Decreto 28 ottobre 1940, numero 1443, “Codice di procedura civile” e successive modificazioni.
Da qui in poi, c.p.c.
[2] L’articolo 257-bis c.p.c. afferma:
“Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.
Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”.
[3] Regio Decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, “Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie” e successive modificazioni.
Da qui in poi, disp. att. c.p.c.
L’art. 79 disp. att. c.p.c. afferma:
“La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell’articolo 174 del codice è disposta d’ufficio o su istanza di parte.
L’istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.
L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.”.
Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com