COMPRAVENDITA IMMOBILIARE, LOCAZIONE E ZONA EXTRA-TERRITORIALE

Questo articolo offre una soluzione al problema del pagamento del prezzo o del canone nel caso in cui l’immobile venduto o locato sia diventato zona extra-territoriale.

 

IL PROBLEMA

Molte nazioni del mondo hanno diverse ambasciate in Italia[1].

In base al diritto internazionale pubblico, un’ambasciata, un consolato o una sede diplomatica di un’organizzazione internazionale sono zone extra-territoriali e dunque sono sottratte alla sovranità dello Stato circostante e di tutte le sue autorità.

Supponiamo che Tizio voglia vendere il suo immobile sito in Roma, Italia, a Caio, ambasciatore del Paese X, sapendo che quest’ultimo lo destinerà a essere l’ambasciata del suo Paese presso la Repubblica italiana.

Tizio teme che Caio, dopo avere stipulato la compravendita, si rifiuterà di pagare il prezzo pattuito.

Cosa può fare Tizio per evitare questo rischio ?

Per rispondere a questa domanda è necessario prima esaminare i due diversi sistemi in vigore in Italia per la pubblicità immobiliare[2].

 

IL SISTEMA TAVOLARE

Nel sistema tavolare vige il principio dell’iscrizione.

La proprietà del bene immobile compravenduto passa dal venditore all’acquirente solo al momento dell’iscrizione della compravendita nel Libro fondiario del Comune nel quale il bene immobile si trova.

La pubblicità immobiliare nel sistema tavolare ha efficacia costitutiva.

Se la compravendita non viene iscritta nel Libro fondiario, la proprietà del bene immobile non passa dal venditore all’acquirente[3].

Nel sistema tavolare, il rischio del quale stiamo parlando in questo articolo non si può verificare.

Di solito, infatti, il venditore si reca a iscrivere l’avvenuta compravendita quando il compratore gli ha pagato il prezzo.

L’operazione di iscrizione della compravendita nel Libro fondiario è detta “intavolazione”.

Se il venditore non provvede, l’acquirente può recarsi dal Giudice tavolare[4], esibire il contratto di compravendita e la prova dell’avvenuto pagamento e chiedere al Giudice di ordinare al Conservatore del libro fondiario di iscrivere la compravendita in esame.

In Italia, il sistema tavolare è in vigore solo in alcune zone[5].

 

IL SISTEMA CONSENSUALE

Nel resto d’Italia è in vigore il sistema consensuale.

Nel sistema consensuale vige il principio consensualistico.

La proprietà del bene immobile compravenduto passa dal venditore all’acquirente nel momento in cui il consenso tra le parti viene legittimamente manifestato con la stipula del contratto di compravendita.

La pubblicità immobiliare nel sistema consensuale ha solo efficacia dichiarativa.

L’annotazione della compravendita nella Conservatoria dei registri immobiliari si limita unicamente a dichiarare un passaggio di proprietà che è già avvenuto al momento della stipula del contratto[6], anche nel caso in cui, successivamente ad essa, l’acquirente non paghi il prezzo pattuito.

L’ipotesi nella quale l’acquirente Caio effettui il pagamento al momento della stipula del contratto di compravendita è quella più auspicabile.

Nel caso in cui essa non si verifichi, ecco qui di seguito le possibili soluzioni perché Tizio possa ottenere il pagamento del prezzo pattuito.

 

1^ SOLUZIONE: LA VIA LEGALE

Tizio può scegliere di stipulare il contratto di compravendita e in seguito adire le vie legali per ottenere il pagamento del prezzo.

Le norme applicabili saranno quelle in vigore nello Stato o nell’organizzazione internazionale alla quale apparterrà il territorio su cui insiste l’immobile venduto.

Le probabilità di successo di questa alternativa dipendono dal grado di certezza del diritto che la normativa che viene azionata offre ai suoi utenti[7].

 

2^ SOLUZIONE: LA VIA DIPLOMATICA

Tizio può scegliere di stipulare il contratto di compravendita e in seguito seguire la via diplomatica.

Essa si articola nelle seguenti fasi:

  • Tizio porta il suo problema all’attenzione del Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana;
  • il Ministro in parola si interessa al problema di Tizio e porta la questione all’attenzione del Ministro degli affari esteri del Paese X;
  • quest’ultimo si interessa al problema di Tizio e chiede all’ambasciatore Caio di pagare il prezzo pattuito per la compravendita;
  • se l’ambasciatore Caio paga il prezzo, il problema è risolto;
  • ma se Caio risponde, ad esempio, di non avere i soldi per pagare, è necessario che il Ministro degli affari esteri del Paese X trovi i fondi necessari, li trasferisca a Caio e quest’ultimo paghi il prezzo.

Le probabilità di successo di questa alternativa dipendono da vari fattori: dalla capacità di Tizio di convincere il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana a interessarsi al suo caso, alla disponibilità di risorse da parte del Ministro degli affari esteri del Paese X.

È possibile che il Paese X sia una nazione in via di sviluppo con gravi problemi economici, oppure che si inceppi qualcosa nella procedura diplomatica che abbiamo ora descritto.

In breve, se Tizio sceglie la via diplomatica ora descritta, ci sono molte probabilità che non riceva il pagamento del prezzo pattuito.

 

3^ SOLUZIONE: LA COMPRAVENDITA CONDIZIONATA

Tizio e Caio possono scegliere di stipulare una compravendita condizionata nella quale viene inserita una clausola sospensiva dell’efficacia del contratto.

Questa clausola prevede che il trasferimento del diritto di proprietà relativo al bene immobile compravenduto si produrrà al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro e incerto costituito dall’integrale versamento del prezzo pattuito[8].

Anche in questo caso, tuttavia, Tizio ha il problema di come rientrare in possesso del bene immobile da lui venduto, nel caso in cui Caio interrompa il pagamento delle rate del prezzo pattuito dopo avere dichiarato che l’immobile è diventato zona extra-territoriale.

 

4^ SOLUZIONE: IL DOPPIO MANDATO AL NOTAIO

Ciascuno dei due soggetti, Tizio e Caio, conferisce un mandato al notaio.

I due mandati conferiscono al notaio il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per procedere, rispettivamente, alla vendita e all’acquisto del medesimo bene immobile[9] secondo la seguente procedura descritta in ciascuno di essi:

  • Caio versa al notaio una somma di denaro che comprende: l’integrale pagamento del prezzo dell’immobile, le spese e le imposte previste dalla legge per la compravendita dell’immobile e infine la parcella del notaio;
  • il notaio versa a Tizio la somma corrispondente al prezzo dell’immobile;
  • nel futuro rogito di compravendita vi sarà la dichiarazione di Tizio di avere già ricevuto l’integrale pagamento del prezzo;
  • successivamente alla stipula del rogito, il notaio effettuerà il pagamento delle spese e delle imposte previste dalla legge per la compravendita dell’immobile e tratterrà per sé la somma corrispondente alla sua parcella.

In questo modo si ottiene un grado di certezza della compravendita immobiliare pari a quello offerto dal sistema tavolare.

 

LA LOCAZIONE

Anche l’immobile locato diviene zona extra-territoriale, se è destinato a essere un’ambasciata, un consolato o una sede diplomatica di un’organizzazione internazionale.

Come può Tizio ottenere il pagamento del canone ?

In questo caso, Tizio non può stipulare una locazione nella quale il trasferimento della proprietà è condizionato al pagamento del canone, perché, nella locazione, la proprietà del bene immobile rimane in capo all’attuale proprietario.

Parimenti, è quasi impossibile che Tizio trovi qualcuno disposto a pagare il canone dovuto per l’intera durata della locazione al momento della stipula del contratto.

Inoltre, anche se l’ambasciatore Caio fosse disposto a effettuare questo pagamento integrale, resterebbe comunque il problema di come eseguire lo sfratto all’interno dell’ambasciata al termine della durata della locazione.

Ricordiamo che le autorità dello Stato circostante non hanno giurisdizione all’interno di una zona extra-territoriale.

Non è praticabile l’ipotesi di inserire nel contratto una clausola contenente l’impegno del locatario di non destinare l’immobile a un uso che ne comporti l’extra-territorialità.

Infatti, in caso di violazione della clausola in parola, Tizio non potrebbe agire in giudizio in Italia contro Caio perché, come ambasciatore, Caio gode dell’immunità diplomatica dalla giurisdizione dello Stato ospitante.

La via legale – consistente nell’azionare la normativa in vigore nello Stato o nell’organizzazione internazionale alla quale appartiene il territorio su cui insiste l’immobile locato e divenuto zona extra-territoriale – presenta il rischio del grado di certezza del diritto che la normativa che viene azionata offre ai suoi utenti[10].

La via diplomatica – della quale abbiamo parlato a proposito della compravendita – è resa ancora più difficile dal fatto che il pagamento del canone di locazione è una prestazione periodica.

Supponendo che il canone vada pagato ogni mese, è difficile che Tizio possa recarsi ogni mese dal Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ed è improbabile che gli impegni istituzionali di quest’ultimo gli consentano di contattare ogni mese il suo omologo del Paese X per ottenere il pagamento del canone.

Suscitare una polemica pubblica sulla morosità dell’ambasciatore Caio è una forma di pressione legittima alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero, ma richiede prudenza per evitare che degeneri in un incidente diplomatico.

Per tutte queste ragioni, è meglio non procedere alla stipula di una locazione quando si sappia o si sospetti che l’immobile verrà destinato a un uso che ne comporti l’extra-territorialità.

 

Spero di esservi stato utile.

Vi ringrazio per il vostro tempo.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Presso la Repubblica italiana, presso lo Stato Città del Vaticano, presso le organizzazioni internazionali come la FAO, l’IFAD, il WFP/PAM, etc.

[2] La pubblicità immobiliare è la messa a disposizione del pubblico delle notizie riguardanti lo stato giuridico di un immobile con la menzione delle variazioni di fatto e di diritto che lo riguardano e che si sono verificate da quando l’immobile è venuto a esistenza fino al presente.

[3] Articolo 2 del Regio Decreto 28 marzo 1929, numero 499, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 18 aprile 1929, numero 91:

  1. A modificazione di quanto è disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobiliari non si acquistano per atto tra vivi se non con l’iscrizione del diritto nel libro fondiario.
  2. Parimenti non hanno effetto la modificazione o l’estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.
  3. I diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati.”.

[4] Articolo 75 del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al Regio Decreto 28 marzo 1929, numero 499, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 18 aprile 1929, numero 91, come modificato dall’articolo 163 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, numero 51, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 1998, numero 66, Supplemento ordinario numero 48:

  1. Presso ogni   tribunale   e         sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare,   incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.
  2. Ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.
  3. Salve le       eccezioni stabilite dalla       legge, le domande per le iscrizioni tavolari       sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare.
  4. È data facoltà al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture.

[5] Comune di Cortina d’Ampezzo, Province di Trieste e di Gorizia, Regione Trentino-Alto Adige.

[6] L’articolo 1376 del codice civile della Repubblica italiana “Contratto con effetti reali” recita:

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.”.

[7] Vi sono Paesi e organizzazioni internazionali al cui interno è difficile ottenere una sentenza civile di condanna nei confronti di un alto funzionario come, ad esempio, un ambasciatore.

[8] La legge, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’articolo 1376 del codice civile della Repubblica italiana “Contratto con effetti reali” sia una norma derogabile.

Vi sono, infatti, delle fattispecie nelle quali la legge prevede che l’effetto reale della compravendita si verifichi in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto.

Ricordiamo la vendita di cosa generica (art. 1378 c.c.), la vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.), la vendita alternativa (art. 1285 c.c.), la vendita con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.).

In quest’ultima, l’effetto reale della compravendita è sottoposto alla condizione sospensiva dell’integrale pagamento del prezzo.

Autorevole dottrina dal canto suo afferma che “Per quanto riguarda i contratti con effetti reali, è importante tener presente la regola che, in mancanza di accordo delle parti, fissa il momento in cui ha luogo il passaggio della proprietà, per tutte le conseguenze che ne derivano, tra cui la più importante è quella relativa al rischio per il perimento fortuito della cosa (interitus rei).” (Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, XVII ed., Milano, 2004, pagina 507; il grassetto è mio).

Anche la Suprema Corte di Cassazione della Repubblica italiana si è pronunciata sull’argomento oggetto di esame in questa nota.

Essa ha affermato che “L’apposizione di una condizione sospensiva ad un contratto di compravendita è pienamente valida, avendo il solo effetto di rendere il contratto, normalmente ad effetti reali, obbligatorio, in quanto gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro ed incerto previsto come condizione.” Cass. sentenza 20.01.1983, numero 573; il grassetto è mio.

[9] L’immobile è identificato in ciascuno dei due mandati secondo i dati catastali che lo contraddistinguono.

[10] Si veda la nota numero 7.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

UNA PROPOSTA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI IN UCRAINA

Sono rimasto favorevolmente impressionato dall’articolo di Pierre de Charentenay, s.j., “Ucraina: possibili soluzioni del conflitto[1].

Le vicende storiche, la cultura, la lingua e la visione politica delle due parti – occidentale e orientale – dell’Ucraina, come descritte nell’articolo che ho appena citato, non appaiono conciliabili.

L’articolo in parola mette chiaramente in luce che non si tratta di diverse sfumature culturali all’interno di un medesimo popolo, ma di due popoli con caratteristiche diverse.

La dissoluzione della Cecoslovacchia e la successiva costituzione, dal 01 gennaio 1993, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca mi insegnano che è meglio lasciarsi da buoni amici, piuttosto che addivenire a una guerra.

Di conseguenza, ritengo preferibile creare due Repubbliche indipendenti: una a est e l’altra a ovest del fiume Dniepr.

Ciascuna delle due nuove realtà potrebbe finalmente perseguire in pace la propria visione del futuro.

In particolare:

  • la realtà a ovest potrebbe iniziare il procedimento di graduale adeguamento della sua struttura economica per poter giungere al traguardo dell’ingresso nell’Unione Europea;
  • la realtà a est potrebbe riflettere sul ruolo economico che intende assumere in un contesto di libero scambio con i propri partner commerciali orientali (Russia e Repubbliche ex-sovietiche).

 

Posso ipotizzare un gesto di distensione da parte della Russia la quale, in considerazione di quanto ho ora descritto, formalizzi, con un atto di diritto internazionale pubblico, la cessione della penisola della Crimea alla neonata realtà a est del fiume Dniepr.

La Russia è il Paese più esteso del mondo e ha in abbondanza ogni tipo di risorsa del sottosuolo.

La cessione della Crimea non comporterebbe per un Paese ricco e potente come la Russia un tracollo finanziario.

Al contrario, con questo atto la Russia acquisterebbe prestigio in campo internazionale e nuove opportunità d’affari in campo commerciale.

Infatti, da un lato, porrebbe fine a tutte le polemiche sorte a proposito delle ultime vicende riguardanti la Crimea e darebbe una prova inoppugnabile di rifiutare ogni logica espansionistica.

Dall’altro lato, acquisterebbe la possibilità di stipulare tutti i contratti di fornitura di beni e di servizi necessari alla neonata realtà a est del fiume Dniepr e di acquistare da essa i prodotti agricoli e dell’industria meccanica che quest’ultima è in grado di offrire.

 

Non è necessario che io mi dilunghi a spiegare i benefici umanitari e sociali che deriverebbero dalla cessazione del conflitto in corso nelle province orientali dell’Ucraina, perché il valore incommensurabile del bene della pace è noto a chiunque.

 

Anche la realtà a ovest del fiume Dniepr avrebbe cospicui vantaggi da questa soluzione.

Tra essi, posso ipotizzare:

  • gli investimenti stranieri nel proprio tessuto economico;
  • la creazione delle infrastrutture necessarie e dei nuovi posti di lavoro che esse genereranno;
  • un maggiore gettito fiscale.

Tutto questo a patto di tenere sempre presente che la strada da percorrere è quella di assorbire il meglio che il mondo occidentale può offrire per la crescita della qualità della vita di un Paese e non certo quella di essere una colonia culturale e commerciale dell’Occidente.

Ci sarà senz’altro una fase iniziale nella quale le nuove realtà economiche, sorte nell’area a ovest del fiume Dniepr, saranno caratterizzate da un costo del lavoro più basso rispetto al resto dell’Europa, ma i proventi che esse genereranno andranno tassati nel luogo in cui essi vengono prodotti.

In altre parole, non si deve cedere alla tentazione di attirare gli investimenti stranieri con la promessa di non tassare direttamente sul posto gli utili che da essi deriveranno.

La critica di chi afferma che, in questo modo, investire nella neonata realtà a ovest del fiume Dniepr non sarà vantaggioso può essere superata deliberando un piano di investimenti pubblici in infrastrutture perennemente produttive[2].

Infatti, il gettito fiscale che deriverà dalle nuove realtà commerciali impiantate nella realtà a ovest del fiume Dniepr dovrà essere impiegato dallo Stato per edificare le infrastrutture pubbliche necessarie al raggiungimento del traguardo dell’ingresso in Europa.

Voglio essere molto chiaro su questo punto.

La tentazione di rimanere per sempre un’area di produzione a basso costo per l’Occidente o peggio ancora di diventare un paradiso fiscale per i capitali dell’Occidente non produrrà un benessere diffuso tra la popolazione, ma un benessere concentrato nelle mani di pochi.

Le conseguenze di questa scelta saranno: squilibri economici, tensioni sociali e, da ultimo, la tentazione di tornare al passato.

 

Io non sono un diplomatico di carriera.

Per questa ragione, quanto ho scritto non è impegnativo per alcuna istituzione.

Questo contributo è una mia opinione personale che vi offro alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero[3] [4] [5].

 

Auguro all’Ucraina di oggi e di domani un futuro ricco, sereno e felice.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

AGGIORNAMENTI

Il 24 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha dato avvio a una operazione militare speciale in Ucraina finalizzata a proteggere il Donbass e smilitarizzare il Paese senza occuparlo.[6]

 

Il 19 maggio 2022, è stata data la notizia di un piano di pace per l’Ucraina elaborato dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale della Repubblica italiana.[7]

 

In estrema sintesi, il piano in parola è articolato in quattro fasi:

  • il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina,
  • una conferenza di pace sul futuro status internazionale dell’Ucraina,
  • un accordo bilaterale tra Russia e Ucraina sulle questioni territoriali oggetto di contesa,
  • un accordo multilaterale avente a oggetto un nuovo assetto tra Russia e Stati europei.

 

Nell’attesa che i vertici delle Nazioni interessate si pronuncino sul piano qui sopra tratteggiato, la prima impressione che ho avuto leggendo l’articolo citato in nota 7 è che il piano in esame descriva una procedura da seguire, ma non offra delle soluzioni concrete alle questioni controverse.

 

Il testo dell’articolo, infatti, non contiene alcun accenno di risposta alle seguenti domande:

  • a chi appartiene la Crimea, alla Russia o all’Ucraina?, e per quali ragioni?,
  • a chi appartiene il Donbass, alla Russia o all’Ucraina?, e per quali ragioni?,
  • a quale realtà deve aderire l’Ucraina, alla Comunità degli Stati Indipendenti[8] o all’Unione Europea[9]?, e per quali ragioni?,
  • l’Ucraina deve entrare a far parte della Nato[10] oppure no?, e per quali ragioni?

 

Nel momento in cui scrivo questo aggiornamento (23 maggio 2022) le ostilità sono ancora in corso.[11]

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] La Civiltà Cattolica, quaderno numero 3938 del 19 luglio 2014, pagine 146-157, anno 2014, volume III.

L’articolo è stato pubblicato anche su internet all’indirizzo

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/ucraina-possibili-soluzioni-del-conflitto/

dove è disponibile altresì il file audio per poterlo ascoltare.

 

Chi vuole espandere la sua conoscenza della storia dell’Ucraina a partire all’incirca dall’anno 1000 dopo Cristo, può leggere l’articolo di Jérôme Gautheret, Des princes de Kiev à l’indépendence, mille ans d’identité ukrainienne, Le Monde, 26 febbraio 2014, pubblicato su internet all’indirizzo:

https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/26/ukraine-la-memoire-eclatee_4373502_3214.html

 

[2] Con l’espressione “infrastrutture perennemente produttive” intendo le seguenti:

  • scuola efficiente;
  • collegamento scuola – università;
  • università efficiente;
  • collegamento università – mondo del lavoro;
  • mercato del lavoro efficiente;
  • ricerca scientifica;
  • innovazione tecnologica;
  • brevetti;
  • settori di punta;
  • pubblica amministrazione digitale;
  • infrastrutture (porti, aeroporti, strade, scuole, ospedali, reti telematiche, etc.).

 

[3]Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” articolo 21, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, numero 298, ed entrata in vigore il 01 gennaio 1948, in:

http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti , nella riga “Denominazione Atto” cliccare sulla freccia in basso e poi su “COSTITUZIONE”.

 

[4]Freedom of expression 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.” article 10, European Convention on Human Rights, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 04 agosto 1955, numero 848, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 settembre 1955, numero 221.

Il testo qui citato è disponibile in: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf .

La legge italiana con l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione è disponibile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice indicando il numero e l’anno dell’atto desiderato nelle apposite caselle.

 

[5]Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il testo qui citato è disponibile sul sito internet dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn .

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.” articolo 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

 

[6] “Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass.

Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale.”

 

Cito da Cristoforo Spinella, Ucraina, Putin annuncia l’operazione militare e chiede la resa delle forze di Kiev nel Donbass, 24 febbraio 2022, in:

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/02/23/ucraina-putin-biden-sanzioni-donbass_48f3ad4a-18d1-45ba-899b-5a2389ef8e3b.html

 

[7] “Dunque, questi i dettagli della proposta diplomatica consegnata ieri dal ministro [Luigi Di Maio, Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale della Repubblica italiana] a Guterres [António Guterres, Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite] durante la missione al Palazzo di Vetro e anticipata a grandi linee ai diplomatici dei ministeri degli Esteri del G7 e del Quint (Usa, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia) dai tecnici che seguono il dossier, in particolare il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, e il direttore degli affari politici, Pasquale Ferrara.”

 

Cito da Tommaso Ciriaco, La pace in 4 tappe. Sul tavolo dell’Onu arriva il piano del governo italiano, 19 maggio 2022, in:

https://www.repubblica.it/politica/2022/05/19/news/piano_pace_governo_italiano_4_tappe-350167027/

 

[8] “La Comunità degli Stati Indipendenti (in russo Содружество Независимых Государств, СНГ?, traslitterato Sodružestvo Nezavisimych Gosudarstv) o CSI è un’organizzazione internazionale composta da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche, cui si aggiunge il Turkmenistan come membro associato.[1][2]

 

La sede della CSI è a Minsk, capitale della Bielorussia.

La Comunità degli Stati Indipendenti nacque formalmente l’8 dicembre 1991 con la firma dell’Accordo di Belaveža, sottoscritto dai Capi di Stato di Bielorussia, Russia e Ucraina in una dacia nella foresta di Białowieża (circa 50 chilometri a nord di Brėst). L’accordo entrò formalmente in vigore il 12 dicembre successivo, in seguito alla ratifica dei tre Stati. L’annuncio dell’accordo, a cui furono invitati anche le altre repubbliche nate dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, sancì di fatto la fine stessa dell’URSS.

Nel 2014, in seguito alla crisi della Crimea ed al conflitto nell’Ucraina orientale, il Parlamento ucraino ha discusso vari disegni di legge per il ritiro dalla CSI, senza mai però formalizzare il ritiro completo. Nel 2015 è stato annunciato il ritiro del rappresentante permanente dell’Ucraina, ma è stato confermato che la partecipazione sarebbe stata decisa di volta in volta, «in base all’argomento»[5][6]. Il ritiro ufficiale dell’Ucraina è infine giunto il 19 maggio 2018[7][8][9].

 

Al contrario, in Asia centrale i cinque ex Stati sovietici (Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) dove Mosca tradizionalmente gode di grande influenza politica ed economica, erano rimasti nell’orbita del Cremlino; eppure, «quando, il 2 e il 24 marzo, l’Assemblea generale dell’Onu ha messo ai voti le risoluzioni che condannavano l’“operazione militare speciale” russa, nessuno dei cinque si è schierato con Mosca: hanno votato per astenersi o non hanno votato affatto»[10].”

 

NOTE del testo ora citato

 

  1. “^ (RU) Государства – участники СНГ, su cis.minsk.by. URL consultato il 13 ottobre 2017 (archiviato dall’url originale l’8 maggio 2014).

  1. ^ (EN) Ukraine to analyze expediency of taking part in CIS projects, su unian.info, 19 agosto 2008. URL consultato il 13 ottobre 2017.

  1. ^ Unian info, Poroshenko signs decree on final termination of Ukraine’s participation in CIS statutory bodies
  2. ^ Kyiv Post, Ukraine withdraws all envoys from CIS bodies
  3. ^ Agenzia Nova, Ucraina: presidente Poroshenko firma decreto per cessazione partecipazione a organismi coordinamento Csi
  4. ^ Rosalba Castelletti, La rivolta degli “Stan”: i Paesi satellite di Mosca si schierano con Kiev, La Repubblica, 22 aprile 2022.”

 

Cito da Comunità degli Stati Indipendenti, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_degli_Stati_Indipendenti

 

[9] “L’Unione europea,[13] abbreviata in UE o, erroneamente, Ue (pronuncia /ˈue/),[14] è un’unione politica ed economica[15] a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri.”

 

NOTE del testo ora citato

   “13. ^ Unione europea, su europa.eu, 2 settembre 2019.

  1. ^ Luciano Canepari, UE, in Il DiPI – Dizionario di pronuncia italiana, Zanichelli, 2009, ISBN 978-88-08-10511-0.
  2. ^ L’UE in sintesi, su europa.eu.”

 

Cito da Unione europea, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea

 

[10] “L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (in inglese: North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO, in francese: Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, in sigla OTAN) è un’organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa.

 

Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno. Attualmente, fanno parte della NATO 30 Stati del mondo. Ha sede a Bruxelles: il nuovo quartier generale è stato inaugurato nel 2017, mentre il trasloco dalla vecchia sede è stato completato nel 2018.”

 

Cito da NATO, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/NATO

 

[11] Cfr. Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 89, 23 maggio 2022, in:

https://www.rainews.it/maratona/2022/05/live-guerra-in-ucraina-la-cronaca-minuto-per-minuto-giorno-89-e00e6e2d-2bc3-4125-a728-9bc555c090f3.html

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com 

LA REDDITIVITÀ DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO

 

 

La formula che trovate qui sotto serve a calcolare la redditività di uno strumento finanziario.

È una formula semplice che può essere agevolmente usata anche da parte di chi non è un esperto di finanza.

 

Per l’effettuazione di un investimento in strumenti finanziari, io mi attengo alla seguente regola:

R.L. – t.t.b. = R.N. + i

Ecco la spiegazione:

  • “R.L.” significa rendimento lordo e si riferisce allo strumento finanziario preso in esame;
  • “t.t.b.” significa tasse, tributi e balzelli; “tasse e tributi” indicano la tassazione applicabile allo strumento finanziario preso in esame, mentre nei “balzelli” sono comprese tutte le spese collegate alla detenzione a qualsiasi titolo dello strumento finanziario;
  • “=” in questo caso si legge: “deve essere uguale al”;
  • “R.N.” significa rendimento netto e si riferisce allo strumento finanziario preso in esame;
  • “i” si riferisce al tasso di inflazione reale annua riferito agli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data in cui sto decidendo quale scelta compiere.

 

Prima di concludere, sono necessarie due aggiunte.

Innanzitutto, bisogna ricordare che i profili relativi al rischio legato al soggetto che emette lo strumento finanziario, al rischio legato allo strumento finanziario oggetto di esame e la compatibilità dell’investimento o disinvestimento ipotizzato con il proprio profilo finanziario e la propria propensione al rischio è opportuno che siano valutati con l’ausilio di un consulente finanziario.

In secondo luogo, preciso che io non sono un promotore o un consulente per gli investimenti in strumenti finanziari.

Per questa ragione, quanto ho scritto non costituisce né intende costituire un consiglio per l’investimento e/o per il disinvestimento in strumenti finanziari.

Questo contributo è una mia opinione personale che vi offro alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero[1] [2] [3].

Spero di esservi stato utile.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” articolo 21, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, numero 298, ed entrata in vigore il 01 gennaio 1948, in:

http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti , nella riga “Denominazione Atto” cliccare sulla freccia in basso e poi su “COSTITUZIONE”.

[2]Freedom of expression 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.” article 10, European Convention on Human Rights, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 04 agosto 1955, numero 848, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 settembre 1955, numero 221.

Il testo qui citato è disponibile in: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf .

La legge italiana con l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione è disponibile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice indicando il numero e l’anno dell’atto desiderato nelle apposite caselle.

[3]Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il testo qui citato è disponibile sul sito internet dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn .

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.” articolo 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .