La certezza dei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale

L’articolo 36, comma 1, della Costituzione italiana afferma che:

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”.[1]

La parola “lavoratore” dell’articolo 36, comma 1 ora citato non comprende solo gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti, ma anche i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti.[2]

 

Proposta

Al fine di dare attuazione all’articolo 36 comma 1 della Costituzione italiana nei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale, nella legge 21 aprile 2023 n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” è aggiunto l’articolo 12-bis con il seguente testo.

 

Articolo 12-bis La certezza dei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale

1 – Questo articolo si applica a tutti i rapporti professionali, senza alcuna eccezione, aventi a oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile.

2 – Il prestatore d’opera intellettuale può presentare in banca il documento di avvenuto conferimento dell’incarico da parte del suo cliente e la banca è tenuta a trasferire sul conto corrente del prestatore d’opera intellettuale una somma di denaro pari al parametro medio tra minimo e massimo previsto dalla tariffa professionale per l’incarico conferito.

3 – Nel caso in cui il conto corrente del cliente sia attivo presso una banca diversa dalla banca del prestatore d’opera intellettuale, la somma di denaro dovuta dal cliente va portata nella camera di compensazione delle operazioni tra banche.

4 – Se il cliente del prestatore d’opera intellettuale non ha un conto corrente oppure se il conto corrente del cliente è incapiente, il conferimento dell’incarico è titolo idoneo per iniziare l’esecuzione forzata mobiliare e/o immobiliare nei confronti del cliente.

5 – Il cliente può contestare la debenza o l’ammontare del pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione a lui inviata dalla sua banca. A tal fine la banca può utilizzare sms e/o e-mail.

6 – La contestazione del cliente importa l’automatico assoggettamento della somma – maggiorata del cinquanta per cento – al sequestro di cui all’articolo 687 “Casi speciali di sequestro” del codice di procedura civile presso la banca dove il conto del cliente è attivo.

7 – La violazione dell’obbligo di custodia della somma importa la responsabilità della banca per l’intero ammontare della somma sottoposta a sequestro.

8 – Al momento della definizione della controversia tra cliente e prestatore d’opera intellettuale, il sequestro decade automaticamente e la somma viene trasferita in base a quanto risulta nel provvedimento che definisce la controversia.

9 – Se il provvedimento che definisce la controversia non si pronuncia sulla debenza della somma per mancata attività delle parti secondo gli articoli 309 e 181 del codice di procedura civile e/o per altra causa, la somma viene automaticamente e interamente trasferita sul conto corrente del prestatore d’opera intellettuale.

10 – Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, la frode commessa nella presentazione alla banca del documento di avvenuto conferimento dell’incarico di cui al comma 3 o la frode commessa nell’avvio dell’esecuzione forzata di cui al comma 4 comporta in ogni caso la sanzione disciplinare della radiazione dell’autore della frode e di tutti coloro che vi hanno consapevolmente concorso dall’albo professionale. Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, i casi di frode di cui al periodo precedente possono essere segnalati al Prefetto da parte di qualsiasi interessato o conosciuti dal Prefetto d’ufficio e comportano la comminazione da parte del Prefetto della sanzione amministrativa non pecuniaria della interdizione perpetua dell’autore della frode e di tutti coloro che vi hanno consapevolmente concorso dalla professione oggetto dell’incarico.

11 – Considerato che questo articolo 12-bis è attuazione dell’articolo 36 comma 1 della Costituzione, considerato che l’articolo 36 della Costituzione è in vigore dal 1° gennaio 1948, considerato che nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale l’articolo 36 comma 1 della Costituzione non è facoltativo,

  • per gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale di cui al testo dell’articolo 2 “Ambito di applicazione” della legge 21 aprile 2023 n. 49, questo articolo 12-bis si applica agli incarichi di prestazione d’opera intellettuale conferiti a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce l’articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49;
  • per tutti gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale diversi da quelli di cui all’alinea precedente, questo articolo 12-bis si applica a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce l’articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49 agli incarichi di prestazione d’opera intellettuale entro il termine di prescrizione triennale di cui agli articoli 2956 e 2957 del codice civile.

12 – A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce questo articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49, gli articoli 1 e 2, dal 4 al 7 e gli articoli 10 e 11 della legge 21 aprile 2023 n. 49 sono abrogati.

13 – La legge che introduce questo articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49 entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Si veda https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art36#:~:text=Art.,lavorativa%20e’%20stabilita%20dalla%20legge.

 

[2] Il “lavoro consiste nell’esplicazione di energie fisiche o intellettuali che una persona (prestatore di lavoro, lavoratore, locatore di opere) pone a servizio di un’altra persona (imprenditore o altro datore di lavoro, conduttore di opere). L’uno e l’altro lavoro, quello fisico e quello intellettuale, sono riguardati e tutelati dal diritto del lavoro.

In ogni caso il lavoro consiste in un’attività, non mai in una limitazione dell’attività della persona, come può sembrare nei casi in cui il lavoro consiste nella semplice attesa o nella custodia, poiché è sempre necessario un impiego di energie, che è in sé utile alla persona per cui viene compiuto (faciendi necessitas).”

 

Francesco Santoro-Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, trentacinquesima edizione, Napoli, 1995, paragrafo 29 Nozione del lavoro in senso stretto.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com