IL REFERENDUM COSTITUZIONALE ITALIANO DEL 4 DICEMBRE 2016

 

 

Pubblico un video del Comitato per il NO al referendum costituzionale italiano del 4 dicembre 2016.

A prescindere dalle opinioni di ciascuno sul voto da esprimere – e senza intenzione di fare polemica – vi offro qui di seguito alcune precisazioni di diritto.

 

1 – IL PREMIO DI MAGGIORANZA

Nel filmato[1] si parla del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale n. 52 del 2015 (detta Italicum)[2] in occasione dell’elezione dei componenti della Camera dei Deputati.

L’Italicum e le sue previsioni NON sono oggetto del referendum costituzionale italiano del 4 dicembre 2016.

 

2 – LA MODALITÀ DI ELEZIONE DEL FUTURO SENATO ITALIANO

Nel filmato[3] si afferma che il futuro Senato verrà eletto “in un modo incredibile che non ha riscontro in nessuna altra parte del mondo”.

In seguito[4] si precisa che “io non ho mai visto una cosa simile di un gruppetto piccolo che si eleggono tra loro”.

A tale riguardo, ho effettuato una ricerca dalla quale è emerso che le affermazioni ora citate non sono corrette.

Infatti:

  • il Senato tedesco, “il Bundesrat (“consiglio federale”), è composto dai rappresentanti dei sedici Länder tedeschi. I membri del Bundesrat (tre per i Länder più piccoli, sette per i più grandi) non vengono eletti, ma nominati da ciascun governo regionale.[5];
  • il Senato inglese, invece, “la House of Lords del parlamento britannico è composta di 26 Lord spiritual, membri di diritto per gli incarichi che ricoprono nella Chiesa anglicana, e di oltre 700 Lord temporal, in massima parte nominati a vita dalla regina su suggerimento del governo.[6];
  • nel Senato francese “I senatori sono eletti a suffragio indiretto: possono votare circa 150.000 grandi elettori, per la maggior parte costituiti da amministratori locali (sindaci, consiglieri municipali, consiglieri dipartimentali e consiglieri regionali), oltre ai deputati dell’Assemblea Nazionale; …Questo sistema elettorale provoca uno sbilanciamento politico nella composizione dei senatori, poiché privilegia le zone rurali della Francia, storicamente più a destra delle zone urbane.[7].

 

La legge costituzionale italiana che sarà oggetto del referendum del 4 dicembre 2016 prevede che:

  • L’elezione dei senatori, come già detto, avviene con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali e delle province autonome [di Trento e Bolzano, n.d.a.] tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio. Si ricorda che la Costituzione vigente non individua il tipo di sistema elettorale da adottare né per l’elezione della Camera né per quella del Senato, rimettendo la relativa scelta alla discrezionalità del legislatore ordinario, mentre il nuovo articolo 57 Cost. indica, per l’elezione del Senato, il metodo proporzionale.[8].

 

Rispetto alle realtà tedesca e inglese, la legge costituzionale italiana sottoposta a referendum appare preferibile perché non prevede la nomina dei futuri senatori da parte di un singolo, ma da parte di un’assemblea e, inoltre, l’assemblea in questione non è quella della Giunta regionale – composta unicamente dai rappresentanti della maggioranza di governo – ma è quella del Consiglio regionale nel quale sono presenti, sia i rappresentanti della maggioranza, sia quelli dell’opposizione.

Il confronto con la realtà francese conduce a ipotizzare un maggiore equilibrio presente nella legge costituzionale italiana sottoposta a referendum, in quanto, la base elettorale dei futuri senatori italiani non dovrebbe risentire del citato squilibrio numerico presente in Francia tra gli amministratori dei Comuni rurali e quelli dei Comuni metropolitani.

Inoltre, il fatto che il futuro articolo 57 della Costituzione italiana affermi che i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi da senatore debbano tenere conto dei voti espressi e della composizione del Consiglio regionale avvalora ancora di più la conclusione che i senatori eletti non saranno solo quelli graditi a un singolo o all’organo di governo della Regione, ma comprenderanno persone di vari schieramenti.

In tal modo potrà essere assicurata, all’interno del futuro Senato italiano, la presenza degli “interessi in conflitto” dei quali parla il filmato[9].

 

3 – L’INCENSURATEZZA E LE IMMUNITÀ PARLAMENTARI DEI FUTURI SENATORI

Nel filmato[10] si esprime preoccupazione riguardo al fatto che i futuri senatori italiani verranno eletti tra i consiglieri regionali perché “in questi anni si è visto che nei Consigli regionali ci sono molti consiglieri corrotti, indagati, inquisiti”.

Lascio il merito di questa affermazione nelle mani della magistratura inquirente e di quella giudicante.

Ferma restando la presunzione di innocenza, mi limito a ricordare con profonda tristezza il fatto che identici rilievi penali sono stati mossi più volte anche nei confronti di vari parlamentari nazionali.

Poco più oltre nel filmato[11] si afferma che “questa stessa riforma estende a questi senatori fasulli l’immunità parlamentare”.

A questo proposito mi limito a notare che i senatori, al pari dei deputati, le immunità parlamentari le hanno già e che l’articolo 68 della Costituzione, che disciplina le immunità parlamentari, NON è stato modificato dalla legge costituzionale oggetto del referendum del 4 dicembre 2016.

 

4 – LA NOMINA DI DUE GIUDICI COSTITUZIONALI

L’analisi esposta nel filmato[12] sulle competenze del futuro Senato italiano prosegue con la seguente affermazione: “Gravissimo, invece – sempre funzioni di livello costituzionale – è il fatto che viene attribuito a loro l’elezione di due dei giudici della Corte costituzionale.”.

Il motivo è dato dal fatto che “Questo Senato, così come è stato composto, da persone francamente nel complesso screditate, di nessun, di nessuno spessore, ha la possibilità di incidere sulla Corte costituzionale con due voti.[13].

Per quanto concerne lo spessore dei futuri consiglieri regionali, questo verrà valutato dagli elettori chiamati alle urne.

In questa sede io esamino l’incidenza della nomina di due giudici da parte del futuro Senato sul totale dei giudici della Corte costituzionale italiana.

I giudici della Corte costituzionale italiana sono quindici, la legge costituzionale di riforma non ne cambia il numero.

Anche in questo caso ho effettuato una ricerca per sapere se, negli altri Paesi europei, il Senato elegga alcuni dei giudici della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda la Corte costituzionale federale tedesca, il Bundesrat – il Senato tedesco – designa otto giudici su un totale di sedici[14].

Per quanto riguarda il Consiglio costituzionale francese, il Presidente del Senato francese nomina tre giudici su un totale di nove[15].

Per quanto riguarda il Tribunale costituzionale spagnolo, infine, il Senato spagnolo nomina quattro giudici su un totale di dodici[16].

Dal confronto con le realtà che ho citato emerge che la legge costituzionale italiana che sarà oggetto del referendum del 4 dicembre 2016 non si discosta da analoghe previsioni di altri Paesi europei.

Al contrario, la legge in parola assegna su questo punto al Senato italiano un’incidenza più ridotta rispetto a quella che hanno le omologhe assemblee dei Paesi citati.

 

Le domande che questo articolo ha suscitato vengono affrontate nella sua seconda parte [17].

Mi auguro che questo contributo vi sia stato utile e vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] (da -8:47 a -6:00).

[2] Legge 06 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati”, consultabile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=DmcH5RxpwzCwGgGCOrTtpQ__.na1-prd-norm .

[3] (da -4:58 a -4:54).

[4] (da -4:07 a -4:05).

[5] Cito da: http://www.europaquotidiano.it/2014/01/22/riforma-del-senato-come-funziona-in-europa/ .

[6] Idem.

[7] Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_(Francia)#Elezione .

[8] Cito da: Servizio Studi della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, La riforma costituzionale. Testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Schede di lettura, n.216/12, parte prima, maggio 2016, pagine 36 e seguenti, in: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500p.pdf .

[9] (da -5:48 a -5:33).

[10] (da -4:20 a -4:10).

[11] (da -4:03 a -3:54).

[12] (da –2:18 a –2:06).

[13] (da –1:40 a –1:22).

[14]La nomina dei 16 giudici compete per metà al Bundestag (il parlamento federale) e per metà al Bundesrat (la camera che rappresenta iLänder). Il Bundestag designa i giudici di propria competenza attraverso un comitato di 12 grandi elettori, di cui fanno parte parlamentari eletti dalla medesima camera con metodo proporzionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti. Il Bundesrat designa i giudici di propria competenza, su proposta di una apposita commissione, attraverso il voto pubblico e diretto dell’intero consesso espresso con una maggioranza di due terzi.”. Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Costituzionale_Federale_tedesca#Giudici:_nomina_e_posizione .

[15]Nove membri vengono nominati: tre dal Presidente della Repubblica (che ne sceglie anche il presidente, il cui voto prevale in caso di parità), tre dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e tre dal Presidente del Senato. … La composizione dell’organo è quindi totalmente politica, cosa che rende il conseil peculiare rispetto agli omologhi di altri sistemi di giustizia costituzionale (ad esempio quelloitaliano). La natura politica dell’organo costituisce un’eredità della diffidenza nei confronti dei giudici e della convinzione che questi non possano controllare il Legislatore che prende origine già dalla rivoluzione francese del 1789.” Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_costituzionale_(Francia) .

[16]Il Tribunale costituzionale è composto da 12 giudici scelti, nominati dal re per un mandato di nove anni non rinnovabili. Quattro di loro sono scelti dal Congresso dei Deputati con la maggioranza di 3/5 dei membri della camera, quattro dal Senato con la maggioranza di 3/5 dei membri della camera, due dal Governo e due dal Consiglio generale del potere giudiziario.” Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_costituzionale_della_Spagna .

[17] La seconda parte è pubblicata in: http://giorgiocannella.com/index.php/2016/10/29/referendum-4-dicembre-2016-parte-seconda/ .

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .