Modifica dell’art. 158 c.p.

Nel diritto penale, il decorso del tempo della prescrizione inibisce l’esercizio del diritto dello Stato a punire i colpevoli dei reati[1].

L’art. 158 c.p.[2] disciplina l’inizio del decorso del tempo della prescrizione[3].

 

PROBLEMA

Non vi è alcuna certezza che lo Stato venga sempre a conoscenza di un reato nel momento stesso in cui esso viene compiuto.

Prevedere che la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso significa impedire allo Stato di esercitare il suo diritto a punire i colpevoli tutte le volte in cui è venuto a conoscenza di un reato in prossimità o dopo il compiersi della prescrizione.

 

SOLUZIONE

Un aiuto per la soluzione di questo problema può essere trovato nell’art. 2935 c.c.[4] che recita: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”.

Lo Stato, infatti, è in grado di punire i colpevoli dei reati dal momento in cui la notizia del fatto costituente reato (da qui in poi per brevità, notitia criminis) è comunicata al pubblico ministero o ad altra autorità che a quest’ultimo abbia l’obbligo legale di riferire.

Prevedere che la prescrizione in diritto penale inizi a decorrere dalla notitia criminis avrebbe numerosi vantaggi:

  • darebbe allo Stato la possibilità di punire i colpevoli dei reati entro un lasso di tempo che non risentirebbe più del processo di elaborazione interiore necessario alla vittima di un reato prima di rivolgersi alle forze dell’ordine[5];
  • darebbe ai pubblici ministeri e alla polizia giudiziaria la possibilità di lavorare con una maggiore serenità, senza più bisogno di affrettare il loro lavoro a causa del fatto che gran parte della prescrizione è stata consumata da una querela sporta molto tempo dopo la commissione del reato;
  • concorrerebbe all’attuazione del principio costituzionale del giusto processo, perché consentirebbe a ogni procedimento penale di svolgersi entro una durata legalmente prefissata che decorre dalla notitia criminis. In altre parole, non vi sarebbero più dei procedimenti penali nei quali è possibile svolgere le varie fasi processuali con serenità perché la notitia criminis è giunta immediatamente dopo il fatto costituente reato e altri procedimenti penali nei quali bisogna con rammarico “gettare la spugna” in partenza perché la prescrizione è stata in gran parte consumata da una notitia criminis tardiva;
  • infine, accrescerebbe la sicurezza percepita dai cittadini, perché consentirebbe di giungere più frequentemente alla conclusione del procedimento penale e dunque all’assoluzione degli innocenti e alla punizione dei colpevoli dei reati.

 

PROPOSTA

Per questi motivi, propongo di modificare l’art. 158 c.p. nel modo seguente:

“La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la notizia del reato è giunta al pubblico ministero o ad altra autorità che a quest’ultimo abbia l’obbligo legale di riferire.”.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Negli ordinamenti di common law

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti la prescrizione dei reati penali non esiste: se ci sono sufficienti evidenze di prova, il reato può essere sempre perseguito. I tempi della giustizia civile e penale sono resi ragionevoli e cogenti da altre norme, senza la prescrizione dei reati.

Negli ordinamenti di civil law

In Francia, Spagna e Germania la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto giudiziario, tipo l’avviso di fine indagini. In Germania per i reati commessi dai parlamentari la prescrizione viene conteggiata non dal momento in cui è avvenuto il reato ma da quando inizia il processo.”

Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione

 

[2] Codice penale della Repubblica italiana Regio Decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.

 

[3] A decorrere dal 1 gennaio 2020, il testo dell’art. 158 c.p. sarà il seguente:

  1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
  2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
  3. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

 

[4] Codice civile della Repubblica italiana Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 262.

 

[5] Si pensi ai minori vittime di pedofilia e al tempo a essi necessario per elaborare il grave trauma subito e trovare la forza per sporgere querela.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com