BUONI UFFICI PER LE AUTORITÀ CINESI E IL FALUN GONG

Pochi giorni fa[1], ho visto un gruppo di persone che praticavano il Falun Gong per la strada.

Alcuni di loro distribuivano un pieghevole con alcune informazioni su questa pratica[2].

Vi era anche un cartello che auspicava la fine dei problemi giudiziari e sociali che coloro che praticano il Falun Gong hanno in Cina.

 

Con questo articolo intendo fare un regalo a decine di milioni di persone: la mia proposta per risolvere le incomprensioni esistenti tra le Autorità cinesi e i praticati del Falun Gong.

L’unico scopo di questo articolo è contribuire alla pace sociale; non vi sono altri fini al di fuori di questo.

 

Nel diritto internazionale pubblico, questo tipo di intervento viene definito “buoni uffici”[3].

Essi consistono nell’intervento di un terzo – ad esempio: uno Stato, un individuo, un’organizzazione internazionale – per ottenere l’avvio o la ripresa dei negoziati tra le parti.

I buoni uffici non sono sottoposti ad alcuna formalità, all’infuori dell’accettazione delle parti.

 

Il pieghevole del quale ho parlato all’inizio di questo articolo afferma che, fino al 1999, la pratica del Falun Gong sarebbe stata sostenuta dal Governo cinese, ma, nel luglio di quell’anno, alcuni alti esponenti del Partito comunista cinese avrebbero iniziato a osteggiarla.

La motivazione sarebbe dovuta al fatto che il Falun Gong avrebbe raggiunto i cento milioni di praticanti in Cina e questo numero così elevato verrebbe visto come un possibile problema di ordine pubblico.

In altre parole, le tensioni esistenti non sarebbero dovute ai contenuti della pratica del Falun Gong, ma alla necessità di gestire i fenomeni di massa in un paese come la Cina che ha superato il miliardo e duecento milioni di abitanti.

 

Ritengo che il problema che ho descritto si possa risolvere nel modo seguente[4].

I praticanti del Falun Gong potrebbero continuare a praticare la loro disciplina all’interno della “Sezione sport” istituita nei Municipi di ogni Comune dove essi si radunano, ad esempio: Comune di Pechino, Municipio 3, Sezione sport; Comune di Shanghai, Municipio 5, Sezione sport, et cetera.

L’attuazione pratica di questa soluzione consisterebbe in una iscrizione gratuita nell’elenco della “Sezione sport”, a richiesta della persona interessata, in qualità di “praticante il Falun Gong”.

Per l’iscrizione sarebbe necessario fornire solo le generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita.

La cancellazione dall’elenco avverrebbe con le stesse modalità.

Le autorità cinesi potrebbero partecipare – senza impedimenti, ma con discrezione – alle sessioni di Falun Gong per verificare con i loro occhi che gli esercizi di questa pratica non rappresentano un pericolo per la pacifica convivenza sociale.

I praticanti del Falun Gong, dal canto loro, non verrebbero costretti a prendere la tessera del Partito comunista cinese.

I vantaggi di questa proposta sono evidenti.

Le autorità cinesi otterrebbero la serenità di sapere che un fenomeno di massa come il Falun Gong si svolge all’interno delle strutture amministrative comunali e non rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico, mentre i praticanti del Falun Gong potrebbero effettuare i loro esercizi senza timori e senza l’obbligo di prendere la tessera di un partito politico.

Questa ritrovata concordia porterebbe alla messa in libertà di tutti i praticanti del Falun Gong affinché possano nuovamente contribuire al progresso materiale e spirituale della Cina.

 

Auguro alla Cina e al popolo cinese un futuro ricco di ogni bene.

Vi ringrazio per il vostro tempo.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Venerdì 14 ottobre 2016.

[2] Il pieghevole afferma che Falun Gong è un modo con cui viene chiamata la pratica del Falun Dafa.

[3] Si vedano, ad esempio:

[4] Non voglio appropriarmi delle buone idee degli altri e, pertanto, dichiaro che l’intuizione, dalla quale in seguito ho sviluppato questa mia proposta, mi è stata offerta dal mio istruttore di tai chi chuan.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

L’UNIONE EUROPEA E LA TESI DELLA “DELEGA DI SOVRANITÀ”

Più volte ho ascoltato la tesi secondo la quale l’Unione Europea beneficerebbe di una “delega di sovranità” da parte dei suoi Stati membri.

Questa affermazione non può essere condivisa !

 

I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

I soggetti di diritto internazionale pubblico sono di due tipi: gli Stati e le organizzazioni internazionali alle quali le parti contraenti – munite della personalità giuridica di diritto internazionale pubblico – hanno attribuito quest’ultima all’organizzazione che hanno costituito[1].

Per l’esistenza di uno Stato sono necessari i seguenti requisiti: un territorio, un popolo, la sovranità territoriale.

Solo dopo il possesso di tutti e tre i citati requisiti sarà possibile il riconoscimento del nuovo Stato da parte di altri Stati già riconosciuti[2].

 

LA DIFFERENZA TRA GLI STATI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Va sottolineato che le organizzazioni internazionali hanno sì la personalità giuridica di diritto internazionale pubblico – al pari degli Stati – ma, a differenza di questi ultimi, hanno una capacità di agire più limitata[3].

Infatti, poiché non possiedono un territorio e un popolo, non possono avere neanche la sovranità territoriale e, dunque, non sono destinatarie di tutte le norme relative all’esercizio di quest’ultima.

In sintesi, le organizzazioni internazionali possono:

  • concludere trattati internazionali,
  • godere del diritto di legazione attivo e passivo,
  • avere l’immunità dalla giurisdizione dello Stato territoriale ospitante,
  • chiedere la riparazione agli Stati per i danni causati al patrimonio e/o al personale dell’organizzazione,

inoltre, i loro funzionari possono beneficiare delle immunità diplomatiche.

 

LA SOVRANITÀ TERRITORIALE

La sovranità territoriale è “il diritto di esercitare in maniera esclusiva il potere di governo sulla propria comunità territoriale, cioè sugli individui e sui beni ad essi appartenenti che si trovano sul suo territorio.[4] [5] [6].

La sovranità territoriale, quindi, non è un concetto frazionabile.

Uno Stato, per essere tale, deve avere la sovranità territoriale: tutta la sovranità territoriale, non una parte della sovranità territoriale !

Se uno Stato fosse parzialmente sovrano sul proprio territorio, questo significherebbe che la rimanente parte di sovranità territoriale sarebbe esercitata da uno o più soggetti ulteriori e diversi dallo Stato.

In altre parole, lo Stato non sarebbe pienamente sovrano sul suo territorio e dunque non potrebbe essere riconosciuto come Stato per la mancanza di uno dei requisiti a tal fine necessari: per l’appunto, la sovranità territoriale.

 

L’IPOTESI DELLA DELEGA DI SOVRANITÀ TERRITORIALE

Proprio perché la sovranità territoriale non è un concetto frazionabile, la delega della stessa a un altro soggetto comporta l’estinzione dello Stato delegante a beneficio, o dello Stato delegato, o dell’organizzazione internazionale delegata la quale, per tale via, acquisirebbe un territorio, un popolo e la sovranità territoriale e potrebbe quindi essere riconosciuta come Stato.

Anche nell’eventualità da ultimo descritta[7], tuttavia, la delega di sovranità territoriale non potrebbe essere parziale, ma solo totale.

Ribadisco ancora una volta che uno Stato, per essere tale, deve possedere integralmente la sovranità sul suo territorio.

 

LE DELEGHE DELLE QUALI AD OGGI BENEFICIA L’UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea potrebbe beneficiare di una delega di sovranità territoriale solo e soltanto se gli organi competenti dello Stato delegante, o degli Stati deleganti, deliberassero la delega della loro sovranità territoriale – tutta intera – a beneficio dell’Unione Europea e la conseguente estinzione dello Stato o degli Stati in esame.

Un esempio in tal senso si è avuto il 23 agosto 1990 quando la Volkskammer[8] ha deliberato l’incorporazione della Repubblica Democratica Tedesca[9] nella Repubblica Federale Tedesca[10] a decorrere dal successivo 03 ottobre 1990 e l’estinzione della Repubblica Democratica Tedesca come soggetto di diritto internazionale pubblico.

Alla data in cui scrivo questo contributo[11], non mi risulta che gli organi competenti di uno o più degli Stati membri dell’Unione Europea abbiano effettuato questa deliberazione a favore dell’Unione Europea.

Di conseguenza, alla stessa data, l’Unione Europea non possiede alcuna “delega di sovranità” da parte dei suoi Stati membri, ma beneficia di alcune deleghe di esercizio di determinate competenze le quali sono e rimangono prerogative degli Stati sovrani suoi membri.

 

L’UNIONE EUROPEA NON È UNO STATO

Da quanto ho esposto fin ora deriva che, alla data in cui scrivo questo contributo[12], l’Unione Europea non è uno Stato.

Essa, infatti, non ha un territorio, un popolo e una sovranità territoriale propri, perché essi appartengono agli Stati sovrani suoi membri i quali, lo ripeto, non mi risulta che abbiano deliberato la loro estinzione come soggetti di diritto internazionale pubblico, al pari di quanto fece la ex Germania Est nel 1990.

 

LA SOGGEZIONE DELL’UNIONE EUROPEA AL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

Il fatto che l’Unione Europea benefici di alcune deleghe di esercizio di competenze che sono e rimangono prerogative degli Stati sovrani suoi membri fa sì che essa sia soggetta al diritto internazionale pubblico.

Se l’esercizio di una determinata competenza statale è soggetto al rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico quando la competenza in esame viene esercitata in prima persona dallo Stato sovrano che ne è titolare, non si vede perché l’esercizio della stessa competenza dovrebbe essere svincolato dal rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico quando l’esercizio della competenza è delegato all’Unione Europea da parte dello Stato sovrano che ne rimane titolare.

Se l’Unione Europea potesse esercitare delle competenze statali al di fuori del rispetto delle regole del diritto internazionale pubblico, questo diverrebbe uno stratagemma per violare il diritto in parola e, dunque, per mettere a rischio la pacifica convivenza internazionale.

In altre parole, l’Unione Europea – o un suo Stato membro attraverso di essa – potrebbe esercitare una competenza statale violando impunemente il diritto internazionale pubblico.

In questa evenienza, l’applicazione del diritto internazionale pubblico sarebbe assai problematica.

Infatti, a fronte dell’eccezione dello Stato delegante che potrebbe affermare che la competenza statale è stata esercitata dall’Unione Europea, farebbe eco l’obiezione di quest’ultima di non essere soggetta al diritto internazionale pubblico e, dunque, non punibile in base ad esso.

Nell’esercizio di competenze delle quali gli Stati deleganti sono e rimangono titolari, l’Unione Europea non può essere esentata dal rispetto del diritto internazionale pubblico, perché essa non può essere un soggetto legibus solutus – sciolto dalle leggi.

La tutela della pacifica convivenza internazionale, infatti, non può ammettere l’esistenza di un soggetto il quale, nell’esercizio di alcune competenze statali, sia abilitato a violare il diritto internazionale pubblico.

Alla medesima conclusione della soggezione dell’Unione Europea al diritto internazionale pubblico si deve giungere anche nell’ipotesi in cui uno o più Stati decidessero di delegare la loro sovranità territoriale – tutta intera – a beneficio dell’Unione Europea e di estinguersi come soggetti di diritto internazionale pubblico.

Anche in questo caso, l’Unione Europea, divenuta titolare in prima persona di competenze statali, dovrebbe esercitare le stesse nel rispetto del diritto internazionale pubblico al fine di garantire la pacifica convivenza internazionale.

 

Definire con precisione l’attuale capacità di agire dell’Unione Europea è indispensabile per comprendere il ruolo degli Stati membri al suo interno e, di conseguenza, per programmare qualsiasi intervento di riforma della stessa Unione Europea.

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Per la personalità di diritto internazionale pubblico delle organizzazioni internazionali si vedano:

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’11 aprile 1949, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, così detto “caso Bernadotte”, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=41&case=4&code=isun&p3=4 dove si legge che la Carta istitutiva dell’O.N.U. “non si è limitata a fare dell’ONU semplicemente un centro dove si indirizzano gli sforzi delle Nazioni per un fine comune che essa ha definito. La Carta infatti ha dato all’organizzazione degli organi ai quali ha assegnato dei fini propri. Ha definito la posizione degli Stati membri nei confronti dell’organizzazione stessa, vincolandoli a dare piena assistenza a tutte le azioni intraprese dall’organizzazione (…), concedendo alla stessa una capacità giuridica, privilegi e immunità sul territorio di ciascuno degli Stati membri, prevedendo la facoltà per l’organizzazione di concludere accordi con gli Stati stessi”. Cito il testo in italiano da: Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 66;

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo del 20 dicembre 1980, Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=6c&case=65&code=whomes&p3=4 .

[2] Ritengo ammissibile il riconoscimento in parola anche da parte delle organizzazioni internazionali che siano munite della personalità giuridica di diritto internazionale pubblico e il cui statuto preveda la possibilità di effettuare questo tipo di riconoscimento.

[3] Per l’affermazione secondo la quale la personalità di diritto internazionale pubblico delle organizzazioni internazionali è più limitata rispetto a   quella di cui godono gli Stati, si veda:

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’11 aprile 1949, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, così detto caso Bernadotte, citato nella nota 1, la quale afferma che:

in un sistema giuridico i soggetti non sono necessariamente identici quanto alla loro natura e all’estensione dei loro diritti”. Cito il testo in italiano da Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 67;

  • Corte Internazionale di Giustizia, parere consultivo dell’08 luglio 1996, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, in:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=e1&case=95&code=unan&p3=4 dove si legge:

le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionale che non godono di competenze generali alla maniera degli Stati. Le organizzazioni internazionali sono rette dal “principio di specialità”, sono cioè state dotate dagli Stati che le creano di competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni la cui promozione rappresenta la missione affidata dagli Stati stessi alla singola organizzazione”. Cito il testo in italiano da: Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 67.

[4] Diritto Internazionale Pubblico, VI edizione, 2004, pagina 35; il sottolineato è mio.

[5] BENEDETTO CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2002, pagina 191, definisce la sovranità territoriale come il “diritto ad esercitare in modo esclusivo ed indisturbato il potere di governo”. Il sottolineato è mio.

[6] L’Enciclopedia Treccani, alla voce “sovranità”, in: http://www.treccani.it/enciclopedia/sovranita/ afferma che:

“… Inoltre, il termine s. viene in rilievo nell’espressione s. territoriale, con la quale si intende indicare la competenza esclusiva dello Stato in rapporto al proprio territorio e alle risorse naturali ivi contenute (cosiddetto principio della s. permanente dello Stato sulle proprie risorse naturali, uno dei cardini del nuovo ordine economico internazionale propugnato dai paesi in via di sviluppo a partire dagli anni 1970), nonché il potere di imperio dello Stato su tutte le persone fisiche e giuridiche che si trovino in tale ambito territoriale; si parla invece di s. personale per indicare il potere di imperio dello Stato sugli individui che gli appartengono per cittadinanza ovunque essi siano, anche all’estero o su spazi sottratti alla giurisdizione statale (un esempio di s. personale è quella esercitata dallo Stato sull’equipaggio di una nave in alto mare).

La s. dello Stato, entrando in contatto con ordinamenti più vasti (quale in primo luogo quello internazionale), incontra dei limiti al proprio esclusivo esercizio (si pensi, per es., alle norme consuetudinarie relative al trattamento degli stranieri e degli agenti diplomatici stranieri, o ai principi in materia di divieto di inquinamento transfrontaliero). Lo Stato può inoltre acconsentire a delle limitazioni della propria s. per effetto dell’adesione a organizzazioni internazionali dotate di poteri e funzioni tali da configurare una interferenza esterna, talora assai penetrante, nella potestà dello Stato stesso. A questo riguardo, occorre sottolineare che, nella Costituzione italiana, tale ipotesi è espressamente contemplata nella norma dell’art. 11: «L’Italia … consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di s. necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». …”. Il sottolineato è mio.

[7] Vale a dire: la delega della sovranità territoriale di uno Stato a beneficio di un’organizzazione internazionale, con conseguente estinzione dello Stato delegante.

[8] La Camera del Popolo: il legislatore unicamerale della Repubblica Democratica Tedesca dal 1958 al 1990.

[9] La ex Germania Est.

[10] Chiamata Germania Ovest fino al 1990 per distinguerla dalla ex Germania Est.

[11] 22 maggio 2016.

[12] 22 maggio 2016.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

UNA PROPOSTA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI IN UCRAINA

Sono rimasto favorevolmente impressionato dall’articolo di Pierre de Charentenay, s.j., “Ucraina: possibili soluzioni del conflitto[1].

Le vicende storiche, la cultura, la lingua e la visione politica delle due parti – occidentale e orientale – dell’Ucraina, come descritte nell’articolo che ho appena citato, non appaiono conciliabili.

L’articolo in parola mette chiaramente in luce che non si tratta di diverse sfumature culturali all’interno di un medesimo popolo, ma di due popoli con caratteristiche diverse.

La dissoluzione della Cecoslovacchia e la successiva costituzione, dal 01 gennaio 1993, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca mi insegnano che è meglio lasciarsi da buoni amici, piuttosto che addivenire a una guerra.

Di conseguenza, ritengo preferibile creare due Repubbliche indipendenti: una a est e l’altra a ovest del fiume Dniepr.

Ciascuna delle due nuove realtà potrebbe finalmente perseguire in pace la propria visione del futuro.

In particolare:

  • la realtà a ovest potrebbe iniziare il procedimento di graduale adeguamento della sua struttura economica per poter giungere al traguardo dell’ingresso nell’Unione Europea;
  • la realtà a est potrebbe riflettere sul ruolo economico che intende assumere in un contesto di libero scambio con i propri partner commerciali orientali (Russia e Repubbliche ex-sovietiche).

 

Posso ipotizzare un gesto di distensione da parte della Russia la quale, in considerazione di quanto ho ora descritto, formalizzi, con un atto di diritto internazionale pubblico, la cessione della penisola della Crimea alla neonata realtà a est del fiume Dniepr.

La Russia è il Paese più esteso del mondo e ha in abbondanza ogni tipo di risorsa del sottosuolo.

La cessione della Crimea non comporterebbe per un Paese ricco e potente come la Russia un tracollo finanziario.

Al contrario, con questo atto la Russia acquisterebbe prestigio in campo internazionale e nuove opportunità d’affari in campo commerciale.

Infatti, da un lato, porrebbe fine a tutte le polemiche sorte a proposito delle ultime vicende riguardanti la Crimea e darebbe una prova inoppugnabile di rifiutare ogni logica espansionistica.

Dall’altro lato, acquisterebbe la possibilità di stipulare tutti i contratti di fornitura di beni e di servizi necessari alla neonata realtà a est del fiume Dniepr e di acquistare da essa i prodotti agricoli e dell’industria meccanica che quest’ultima è in grado di offrire.

 

Non è necessario che io mi dilunghi a spiegare i benefici umanitari e sociali che deriverebbero dalla cessazione del conflitto in corso nelle province orientali dell’Ucraina, perché il valore incommensurabile del bene della pace è noto a chiunque.

 

Anche la realtà a ovest del fiume Dniepr avrebbe cospicui vantaggi da questa soluzione.

Tra essi, posso ipotizzare:

  • gli investimenti stranieri nel proprio tessuto economico;
  • la creazione delle infrastrutture necessarie e dei nuovi posti di lavoro che esse genereranno;
  • un maggiore gettito fiscale.

Tutto questo a patto di tenere sempre presente che la strada da percorrere è quella di assorbire il meglio che il mondo occidentale può offrire per la crescita della qualità della vita di un Paese e non certo quella di essere una colonia culturale e commerciale dell’Occidente.

Ci sarà senz’altro una fase iniziale nella quale le nuove realtà economiche, sorte nell’area a ovest del fiume Dniepr, saranno caratterizzate da un costo del lavoro più basso rispetto al resto dell’Europa, ma i proventi che esse genereranno andranno tassati nel luogo in cui essi vengono prodotti.

In altre parole, non si deve cedere alla tentazione di attirare gli investimenti stranieri con la promessa di non tassare direttamente sul posto gli utili che da essi deriveranno.

La critica di chi afferma che, in questo modo, investire nella neonata realtà a ovest del fiume Dniepr non sarà vantaggioso può essere superata deliberando un piano di investimenti pubblici in infrastrutture perennemente produttive[2].

Infatti, il gettito fiscale che deriverà dalle nuove realtà commerciali impiantate nella realtà a ovest del fiume Dniepr dovrà essere impiegato dallo Stato per edificare le infrastrutture pubbliche necessarie al raggiungimento del traguardo dell’ingresso in Europa.

Voglio essere molto chiaro su questo punto.

La tentazione di rimanere per sempre un’area di produzione a basso costo per l’Occidente o peggio ancora di diventare un paradiso fiscale per i capitali dell’Occidente non produrrà un benessere diffuso tra la popolazione, ma un benessere concentrato nelle mani di pochi.

Le conseguenze di questa scelta saranno: squilibri economici, tensioni sociali e, da ultimo, la tentazione di tornare al passato.

 

Io non sono un diplomatico di carriera.

Per questa ragione, quanto ho scritto non è impegnativo per alcuna istituzione.

Questo contributo è una mia opinione personale che vi offro alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero[3] [4] [5].

 

Auguro all’Ucraina di oggi e di domani un futuro ricco, sereno e felice.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

AGGIORNAMENTI

Il 24 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha dato avvio a una operazione militare speciale in Ucraina finalizzata a proteggere il Donbass e smilitarizzare il Paese senza occuparlo.[6]

 

Il 19 maggio 2022, è stata data la notizia di un piano di pace per l’Ucraina elaborato dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale della Repubblica italiana.[7]

 

In estrema sintesi, il piano in parola è articolato in quattro fasi:

  • il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina,
  • una conferenza di pace sul futuro status internazionale dell’Ucraina,
  • un accordo bilaterale tra Russia e Ucraina sulle questioni territoriali oggetto di contesa,
  • un accordo multilaterale avente a oggetto un nuovo assetto tra Russia e Stati europei.

 

Nell’attesa che i vertici delle Nazioni interessate si pronuncino sul piano qui sopra tratteggiato, la prima impressione che ho avuto leggendo l’articolo citato in nota 7 è che il piano in esame descriva una procedura da seguire, ma non offra delle soluzioni concrete alle questioni controverse.

 

Il testo dell’articolo, infatti, non contiene alcun accenno di risposta alle seguenti domande:

  • a chi appartiene la Crimea, alla Russia o all’Ucraina?, e per quali ragioni?,
  • a chi appartiene il Donbass, alla Russia o all’Ucraina?, e per quali ragioni?,
  • a quale realtà deve aderire l’Ucraina, alla Comunità degli Stati Indipendenti[8] o all’Unione Europea[9]?, e per quali ragioni?,
  • l’Ucraina deve entrare a far parte della Nato[10] oppure no?, e per quali ragioni?

 

Nel momento in cui scrivo questo aggiornamento (23 maggio 2022) le ostilità sono ancora in corso.[11]

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] La Civiltà Cattolica, quaderno numero 3938 del 19 luglio 2014, pagine 146-157, anno 2014, volume III.

L’articolo è stato pubblicato anche su internet all’indirizzo

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/ucraina-possibili-soluzioni-del-conflitto/

dove è disponibile altresì il file audio per poterlo ascoltare.

 

Chi vuole espandere la sua conoscenza della storia dell’Ucraina a partire all’incirca dall’anno 1000 dopo Cristo, può leggere l’articolo di Jérôme Gautheret, Des princes de Kiev à l’indépendence, mille ans d’identité ukrainienne, Le Monde, 26 febbraio 2014, pubblicato su internet all’indirizzo:

https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/26/ukraine-la-memoire-eclatee_4373502_3214.html

 

[2] Con l’espressione “infrastrutture perennemente produttive” intendo le seguenti:

  • scuola efficiente;
  • collegamento scuola – università;
  • università efficiente;
  • collegamento università – mondo del lavoro;
  • mercato del lavoro efficiente;
  • ricerca scientifica;
  • innovazione tecnologica;
  • brevetti;
  • settori di punta;
  • pubblica amministrazione digitale;
  • infrastrutture (porti, aeroporti, strade, scuole, ospedali, reti telematiche, etc.).

 

[3]Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” articolo 21, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, numero 298, ed entrata in vigore il 01 gennaio 1948, in:

http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti , nella riga “Denominazione Atto” cliccare sulla freccia in basso e poi su “COSTITUZIONE”.

 

[4]Freedom of expression 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.” article 10, European Convention on Human Rights, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 04 agosto 1955, numero 848, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 settembre 1955, numero 221.

Il testo qui citato è disponibile in: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf .

La legge italiana con l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione è disponibile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice indicando il numero e l’anno dell’atto desiderato nelle apposite caselle.

 

[5]Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il testo qui citato è disponibile sul sito internet dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn .

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.” articolo 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

 

[6] “Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass.

Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale.”

 

Cito da Cristoforo Spinella, Ucraina, Putin annuncia l’operazione militare e chiede la resa delle forze di Kiev nel Donbass, 24 febbraio 2022, in:

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/02/23/ucraina-putin-biden-sanzioni-donbass_48f3ad4a-18d1-45ba-899b-5a2389ef8e3b.html

 

[7] “Dunque, questi i dettagli della proposta diplomatica consegnata ieri dal ministro [Luigi Di Maio, Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale della Repubblica italiana] a Guterres [António Guterres, Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite] durante la missione al Palazzo di Vetro e anticipata a grandi linee ai diplomatici dei ministeri degli Esteri del G7 e del Quint (Usa, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia) dai tecnici che seguono il dossier, in particolare il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, e il direttore degli affari politici, Pasquale Ferrara.”

 

Cito da Tommaso Ciriaco, La pace in 4 tappe. Sul tavolo dell’Onu arriva il piano del governo italiano, 19 maggio 2022, in:

https://www.repubblica.it/politica/2022/05/19/news/piano_pace_governo_italiano_4_tappe-350167027/

 

[8] “La Comunità degli Stati Indipendenti (in russo Содружество Независимых Государств, СНГ?, traslitterato Sodružestvo Nezavisimych Gosudarstv) o CSI è un’organizzazione internazionale composta da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche, cui si aggiunge il Turkmenistan come membro associato.[1][2]

 

La sede della CSI è a Minsk, capitale della Bielorussia.

La Comunità degli Stati Indipendenti nacque formalmente l’8 dicembre 1991 con la firma dell’Accordo di Belaveža, sottoscritto dai Capi di Stato di Bielorussia, Russia e Ucraina in una dacia nella foresta di Białowieża (circa 50 chilometri a nord di Brėst). L’accordo entrò formalmente in vigore il 12 dicembre successivo, in seguito alla ratifica dei tre Stati. L’annuncio dell’accordo, a cui furono invitati anche le altre repubbliche nate dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, sancì di fatto la fine stessa dell’URSS.

Nel 2014, in seguito alla crisi della Crimea ed al conflitto nell’Ucraina orientale, il Parlamento ucraino ha discusso vari disegni di legge per il ritiro dalla CSI, senza mai però formalizzare il ritiro completo. Nel 2015 è stato annunciato il ritiro del rappresentante permanente dell’Ucraina, ma è stato confermato che la partecipazione sarebbe stata decisa di volta in volta, «in base all’argomento»[5][6]. Il ritiro ufficiale dell’Ucraina è infine giunto il 19 maggio 2018[7][8][9].

 

Al contrario, in Asia centrale i cinque ex Stati sovietici (Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) dove Mosca tradizionalmente gode di grande influenza politica ed economica, erano rimasti nell’orbita del Cremlino; eppure, «quando, il 2 e il 24 marzo, l’Assemblea generale dell’Onu ha messo ai voti le risoluzioni che condannavano l’“operazione militare speciale” russa, nessuno dei cinque si è schierato con Mosca: hanno votato per astenersi o non hanno votato affatto»[10].”

 

NOTE del testo ora citato

 

  1. “^ (RU) Государства – участники СНГ, su cis.minsk.by. URL consultato il 13 ottobre 2017 (archiviato dall’url originale l’8 maggio 2014).

  1. ^ (EN) Ukraine to analyze expediency of taking part in CIS projects, su unian.info, 19 agosto 2008. URL consultato il 13 ottobre 2017.

  1. ^ Unian info, Poroshenko signs decree on final termination of Ukraine’s participation in CIS statutory bodies
  2. ^ Kyiv Post, Ukraine withdraws all envoys from CIS bodies
  3. ^ Agenzia Nova, Ucraina: presidente Poroshenko firma decreto per cessazione partecipazione a organismi coordinamento Csi
  4. ^ Rosalba Castelletti, La rivolta degli “Stan”: i Paesi satellite di Mosca si schierano con Kiev, La Repubblica, 22 aprile 2022.”

 

Cito da Comunità degli Stati Indipendenti, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_degli_Stati_Indipendenti

 

[9] “L’Unione europea,[13] abbreviata in UE o, erroneamente, Ue (pronuncia /ˈue/),[14] è un’unione politica ed economica[15] a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri.”

 

NOTE del testo ora citato

   “13. ^ Unione europea, su europa.eu, 2 settembre 2019.

  1. ^ Luciano Canepari, UE, in Il DiPI – Dizionario di pronuncia italiana, Zanichelli, 2009, ISBN 978-88-08-10511-0.
  2. ^ L’UE in sintesi, su europa.eu.”

 

Cito da Unione europea, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea

 

[10] “L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (in inglese: North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO, in francese: Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, in sigla OTAN) è un’organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa.

 

Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno. Attualmente, fanno parte della NATO 30 Stati del mondo. Ha sede a Bruxelles: il nuovo quartier generale è stato inaugurato nel 2017, mentre il trasloco dalla vecchia sede è stato completato nel 2018.”

 

Cito da NATO, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/NATO

 

[11] Cfr. Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 89, 23 maggio 2022, in:

https://www.rainews.it/maratona/2022/05/live-guerra-in-ucraina-la-cronaca-minuto-per-minuto-giorno-89-e00e6e2d-2bc3-4125-a728-9bc555c090f3.html

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com