Individui e soggettività di diritto internazionale pubblico: facciamo chiarezza.

[1]  Il fatto che la Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce diritti e obblighi in capo a individui, popoli e organizzazioni della società civile (organizzazioni non governative, associazioni, sindacati, etc.) può forse comportare che essi abbiano la soggettività di diritto internazionale pubblico?

 

Questa affermazione riguarda il tema se l’individuo e i gruppi di cui esso faccia parte possano essere considerati titolari della soggettività di diritto internazionale pubblico.

Assieme alla dottrina quasi unanime, anche io rispondo no.

Ecco qui appresso i motivi.

 

In estrema sintesi, la soggettività di diritto internazionale pubblico discende dal possesso di quattro requisiti:

  • un territorio,
  • un popolo,
  • la sovranità,
  • il riconoscimento.

Gli individui – da soli o nelle associazioni alle quali partecipano – non possono avere la soggettività di diritto internazionale pubblico perché, proprio in quanto individui, non hanno i primi tre requisiti ora esposti, e dunque non possono ottenere il quarto requisito: il riconoscimento.

 

A oggi, gli individui, da soli o nelle associazioni alle quali partecipano:

  • sono oggetto di tutela da parte di alcune norme di diritto internazionale pubblico (i diritti umani individuali e quelli collettivi);
  • sono legittimati da alcuni atti di diritto internazionale pubblico ad avere la legittimazione processuale attiva e passiva in alcuni Tribunali internazionali;
  • hanno uno spazio a essi dedicato in alcuni consessi internazionali per poter esercitare il diritto alla libera manifestazione del pensiero, quasi sempre a nome di un gruppo di individui.

 

Riguardo quest’ultimo punto, si pensi al famoso intervento tenuto da Greta Thunberg alla Conferenza internazionale sul clima svoltasi a Katowice in Polonia nel dicembre del 2018.

 

Il fatto che la signorina Thunberg abbia avuto la possibilità di esercitare il diritto alla libera manifestazione del pensiero in un consesso internazionale non le attribuisce la soggettività di diritto internazionale pubblico come sopra specificata.

Questo perché il territorio, il popolo e la sovranità su Katowice appartengono alla Repubblica polacca e non a Greta Thunberg.

 

Faccio un ultimo esempio in materia di diritti umani.

 

Io e la Repubblica italiana abbiamo entrambi la facoltà di presentare un ricorso alla Corte europea per i diritti dell’uomo (articoli 46 e 47 dello Statuto della Corte citata).

Questo però non significa che io abbia la soggettività di diritto internazionale pubblico.

Infatti, a differenza della Repubblica italiana, io non ho un territorio, un popolo e una sovranità.

 

In conclusione, nel diritto internazionale pubblico, l’essere titolari di diritti e obblighi non coincide necessariamente con il possesso della soggettività di diritto internazionale pubblico.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista on-line Vaglio Magazine n. 2 del 27 novembre 2019. L’articolo è visionabile al seguente collegamento:

https://www.vagliomagazine.it/individui-e-soggettivita-di-diritto-internazionale-pubblico-facciamo-chiarezza/

L’articolo in formato .pdf è disponibile a questo indirizzo internet:    

https://vagliomagazine.it/pdf/vagliomagazine_02_cannella.pdf

 

Le note sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com 

LA REDDITIVITÀ DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO

 

 

La formula che trovate qui sotto serve a calcolare la redditività di uno strumento finanziario.

È una formula semplice che può essere agevolmente usata anche da parte di chi non è un esperto di finanza.

 

Per l’effettuazione di un investimento in strumenti finanziari, io mi attengo alla seguente regola:

R.L. – t.t.b. = R.N. + i

Ecco la spiegazione:

  • “R.L.” significa rendimento lordo e si riferisce allo strumento finanziario preso in esame;
  • “t.t.b.” significa tasse, tributi e balzelli; “tasse e tributi” indicano la tassazione applicabile allo strumento finanziario preso in esame, mentre nei “balzelli” sono comprese tutte le spese collegate alla detenzione a qualsiasi titolo dello strumento finanziario;
  • “=” in questo caso si legge: “deve essere uguale al”;
  • “R.N.” significa rendimento netto e si riferisce allo strumento finanziario preso in esame;
  • “i” si riferisce al tasso di inflazione reale annua riferito agli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data in cui sto decidendo quale scelta compiere.

 

Prima di concludere, sono necessarie due aggiunte.

Innanzitutto, bisogna ricordare che i profili relativi al rischio legato al soggetto che emette lo strumento finanziario, al rischio legato allo strumento finanziario oggetto di esame e la compatibilità dell’investimento o disinvestimento ipotizzato con il proprio profilo finanziario e la propria propensione al rischio è opportuno che siano valutati con l’ausilio di un consulente finanziario.

In secondo luogo, preciso che io non sono un promotore o un consulente per gli investimenti in strumenti finanziari.

Per questa ragione, quanto ho scritto non costituisce né intende costituire un consiglio per l’investimento e/o per il disinvestimento in strumenti finanziari.

Questo contributo è una mia opinione personale che vi offro alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero[1] [2] [3].

Spero di esservi stato utile.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” articolo 21, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, numero 298, ed entrata in vigore il 01 gennaio 1948, in:

http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti , nella riga “Denominazione Atto” cliccare sulla freccia in basso e poi su “COSTITUZIONE”.

[2]Freedom of expression 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.” article 10, European Convention on Human Rights, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 04 agosto 1955, numero 848, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 settembre 1955, numero 221.

Il testo qui citato è disponibile in: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf .

La legge italiana con l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione è disponibile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice indicando il numero e l’anno dell’atto desiderato nelle apposite caselle.

[3]Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il testo qui citato è disponibile sul sito internet dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn .

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.” articolo 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .