Coronavirus e libertà di circolazione

Nell’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 Coronavirus, alcune persone si domandano quale norma prevede che l’auto-dichiarazione dei motivi dello spostamento debba essere consegnata o compilata.

 

Ecco qui di seguito le norme rilevanti.

 

 

1) Quale norma prevede che la legge possa porre dei limiti alla libertà di circolazione?

 

Risposta

L’articolo 16 della Costituzione italiana che afferma:

  • “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.

 

 

2) Quali norme prevedono l’emanazione di atti che hanno forza di legge da parte del Governo?

 

Risposta

Gli articoli 76 e 77 della Costituzione italiana.

Articolo 76: decreto legislativo.[1]

Articolo 77: comma 1 decreto legislativo, commi 2 e 3 decreto legge.[2]

 

 

3) Quale decreto legge prevede la limitazione della libertà di circolazione?

 

Risposta

Il decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, articolo 1, comma 1 e comma 2 lettera a.[3]

 

 

4) Quale disposizione di legge autorizza il Primo Ministro italiano a emanare misure di attuazione attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri?

 

Risposta

Il decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, articolo 2, comma 1.[4]

 

 

5) Quale norma prevede che l’auto-dichiarazione dei motivi della circolazione debba essere consegnata o compilata?

 

Risposta

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), articolo 47, comma 3, che afferma:

  • “Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.[5]

 

 

 

 

A questo punto alcuni si domandano perché le misure di attuazione della limitazione alla libertà di circolazione sono contenute in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non in un atto avente forza di legge.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può contenere le misure di attuazione della limitazione alla libertà di circolazione non perché sia un atto avente forza di legge – non lo è, è un atto amministrativo a contenuto normativo -, ma perché c’è una norma di legge che prevede questo.

 

La norma di legge in parola è l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19 che abbiamo poc’anzi citato:

  • “Art. 2 Attuazione delle misure di contenimento
  1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri…”.

 

Infine, la legge può fare questa affermazione perché questo è previsto nell’articolo 16 della Costituzione dove, come abbiamo detto, si legge:

  • “…salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale…”.

 

 

Riassumendo, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanano le disposizioni di attuazione di una limitazione – quella alla libertà di circolazione – che la legge, come afferma la Costituzione, sancisce in via generale.

 

 

Immaginiamo il podio per la premiazione degli atleti alle Olimpiadi.

Al primo posto c’è la Costituzione.

Al secondo posto c’è la legge che prevede in generale la limitazione alla libertà di circolazione.

Al terzo posto ci sono uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevedono le misure di attuazione di questa limitazione.

 

 

Spero di essere stato chiaro.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

AGGIORNAMENTO

La Corte europea per i diritti dell’uomo ha dichiarato che il confinamento domiciliare durante lo stato di emergenza dichiarato per contestare la pandemia di covid-19 coronavirus non contrasta con la libertà di circolazione sancita dall’articolo 5, comma 1, della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (Terheş contro Romania, richiesta numero 49933 del 2020, decisione del 13 aprile 2021).

Per maggiori informazioni si vedano:

la decisione in francese

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2249933/20%22],%22documentcollectionid2%22:[%22ADMISSIBILITY%22],%22itemid%22:[%22001-210026%22]}

il legal summary in francese

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il legal summary in inglese

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NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Articolo 76 della Costituzione italiana:

 

“L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”

 

 

[2] Articolo 77 della Costituzione italiana:

 

“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

 

 

[3] Decreto legge 25 marzo 2020, numero 19 – convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 – articolo 1, comma 1 e comma 2 lettera a:

 

“Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
  2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:                a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;”

 

 

[4] Decreto legge 25 marzo 2020, numero 19 – convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 – articolo 2, comma 1:

 

“1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.”

 

 

[5] Per completezza di informazione, riporto qui di seguito anche il testo dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445:

 

“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

  1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;                                       

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com