Autorità – Autorevolezza – Autoritarismo

Questo articolo affronta la distinzione tra autorità, autorevolezza e autoritarismo al fine di migliorare la convivenza sociale.

Questo è ancor più utile nei momenti nei quali problematiche non consuete esigono la piena consapevolezza da parte di tutti dei concetti ora citati per poter far fronte comune contro le difficoltà.[1]

 

L’autorità è il fondamento del potere.[2]

L’autorevolezza è il tratto personale frutto dell’esercizio corretto del potere.[3]

L’autoritarismo è la degenerazione dell’esercizio del potere.[4]

 

Se non si hanno ben chiari questi tre concetti, si commettono degli errori come, ad esempio, quello di pensare che l’esercizio del potere da parte di chi detiene l’autorità sia autoritarismo.

Questo errore implica che, per divincolarsi da un autoritarismo in realtà inesistente, gli individui si convincano che la legge sia un consiglio e che la libertà consista nel poter fare ciò che si desidera.

In un contesto siffatto, ciascuno massimizza unicamente la propria utilità personale e la convivenza sociale degrada a coesistenza di individui nella quale ciascuno fa agli altri ciò che non vuole sia fatto a se stesso.

Un contesto sociale così costruito fa perdere a tutti opportunità, tempo e denaro e ostacola le scelte di chi vuole edificare e accrescere il bene comune.

 

Come abbiamo detto poc’anzi, l’esercizio del potere da parte di chi detiene l’autorità non è per ciò solo autoritarismo.

L’autoritarismo non si ha quando il potere pone in essere azioni o omissioni diverse da quelle ritenute opportune e convenienti, né quando il potere applica delle sanzioni e nemmeno quando il potere fa uso della forza.

 

L’esercizio del potere, infatti, richiede di compiere delle scelte che siano finalizzate al bene comune anche quando i destinatari di quelle scelte non le condividano.

Facciamo due esempi.

Pensiamo al caso di un bambino che non voglia bere lo sciroppo amaro necessario per guarire dalla tosse.

Se i suoi genitori tenessero in considerazione il rifiuto del bambino e scegliessero di non dargli lo sciroppo, il bambino non guarirebbe.

Pensiamo a un consenso popolare maggioritario a favore della guerra di annessione e di conquista, oppure favorevole alla discriminazione di persone in base alla loro etnia o al loro popolo di appartenenza.

Se chi detiene l’autorità realizzasse queste azioni, commetterebbe degli illeciti previsti e puniti dal diritto internazionale pubblico e a nulla varrebbe la giustificazione che quelle azioni sono state poste in essere sul fondamento del consenso della maggioranza dei cittadini.

 

L’esercizio del potere, poi, richiede l’applicazione di sanzioni certe e con efficacia deterrente perché le norme in vigore siano osservate.

Come è noto, il rispetto delle norme è necessario per la tutela degli individui, singoli o associati, e dei beni.

 

L’esercizio del potere, infine, esige di esercitare anche la forza, se ciò è necessario per vincere le azioni o le omissioni contrarie alla legge.

Vi sono casi nei quali l’esercizio di questa forza non può evitare di sopprimere delle vite umane.

Si pensi alla legittima difesa contro l’ingiusto aggressore della quale ha scritto San Tommaso d’Aquino.[5]

 

Ciò detto, possiamo domandarci cosa distingue il corretto esercizio del potere da parte dell’autorità dalla degenerazione dell’esercizio del potere che integra l’autoritarismo.[6]

L’esercizio del potere da parte di qualsiasi autorità ha come fine il miglioramento della qualità della vita della generalità delle persone oppure, nei casi nei quali vanno affrontate delle problematiche non consuete, la realizzazione di una nuova qualità della vita comune.[7]

Un esempio di questa seconda evenienza possiamo trovarlo nella situazione dell’Italia al termine della seconda guerra mondiale con il Paese da ricostruire e la società da rifondare su delle nuove basi repubblicane e democratiche.

L’esercizio del potere è degenerato quando l’unico fine dell’agire dell’autorità è il potere.

 

Fin dai tempi di Aristotele sappiamo che la politica è quella forma dell’agire umano che ha come fine il bene comune.[8]

Quest’ultimo è il complesso delle situazioni di fatto e di diritto che consentono a ciascuno di realizzarsi secondo le proprie capacità e attitudini.[9]

L’esercizio del potere è degenerato quando ha come fine la realizzazione di un individuo o di un gruppo di individui, ma non della generalità degli individui.

 

Avere l’intenzione di realizzare il bene comune non significa essere in grado di realizzarlo.

Per questo, l’esercizio del potere da parte dell’autorità deve competere a chi ha la competenza scientifica, la capacità tecnica e l’esperienza professionale per attuare il bene comune nel settore di volta in volta preso in esame.[10]

L’esercizio del potere è degenerato quando l’autorità compete a persone che non hanno la competenza, la capacità e l’esperienza ora citate.

 

Per attuare il bene comune, l’esercizio del potere da parte dell’autorità deve orientare il fine dell’economia e della finanza alla persona umana nella sua crescita integrale e attenta alle necessità di tutti.[11]

L’esercizio del potere è degenerato quando l’autorità lascia che l’economia e la finanza pongano in secondo piano il fine della persona umana ora specificato.

 

Queste coordinate ci permettono di comprendere come deve essere esercitato il potere e dunque ci fanno capire che i provvedimenti dati dall’autorità – in particolare nei momenti di difficoltà fuori dall’ordinario – possono essere criticati e impugnati nei modi di legge, ma non devono essere disattesi perché il loro contenuto non ci è gradito.

È la consapevolezza del corretto esercizio del potere il dato che deve orientare il nostro agire in comune per fare fronte alle difficoltà, non il fatto che un atto emanato dall’autorità abbia un contenuto a noi gradito.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Nel momento in cui scrivo questo articolo è in corso la pandemia globale di Covid-19 Coronavirus dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020.

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020

 

Il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già dichiarato il focolaio internazionale da Covid-19 Coronavirus un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC).

https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

 

 

[2] Confronta Vocabolario on line Treccani, autorità

in: https://www.treccani.it/vocabolario/autorita

autorità s. f. [dal lat. auctorĭtas –atis, der. di auctor –oris «autore»; propr. «legittimità»]. – 1. a. Nell’ambito giuridico e politico, la posizione di chi è investito di poteri e funzioni di comando, e la cui forza è basata da un lato sulla sintesi del volere con la legge, dall’altro sul riconoscimento ufficiale della forza stessa: l’adello statodel governodei ministridel tribunaledi un funzionarioprincipio di a., l’affermazione della necessità di un potere sovrano (per un’altra accezione di questa locuz., v. il n. 3 b); fig., l’adelle leggi.” 

 

Confronta Dizionario on line Hoepli, autorità

in: https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/A/autorita.aspx?query=autorit%c3%a0

autorità
[au-to-ri-tà]
s.f. inv.

1 Potere legittimo di emanare disposizioni vincolanti per i destinatari; diritto di decidere, di agire, di dettare norme e leggi: l’a. dello Stato, della leggel’a. di un magistrato
‖ Agire d’autorità, in virtù dell’autorità di cui si dispone”

 

 

[3] Confronta Vocabolario on line Treccani, autorevolezza

In: https://www.treccani.it/vocabolario/autorevolezza

autorevolézza s. f. [der. di autorevole]. – L’essere autorevole, qualità di persona o cosa autorevole: l’a. dei suoi insegnamenti.”

 

Confronta Vocabolario on line Treccani, autorevole

in: https://www.treccani.it/vocabolario/autorevole

autorévole agg. [der. di autore]. – Che ha autorità, per la carica che riveste, per la funzione che esercita, per il prestigio, il credito, la stima di cui gode: un personaggio assai a.; seguire l’uso degli scrittori più autorevoli. Di cosa, che rivela o ha in sé autorità, che proviene da persona tenuta in gran conto: aspetto a.; consigliotestimonianza a.; parlare con tono autorevole. ◆ Avv. autorevolménte, con autorevolezza e prestigio: avanzareproporresostenere autorevolmente una teoria.”

 

Confronta Dizionario on line Hoepli, autorevolezza

in: https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/A/autorevolezza.aspx?query=autorevolezza

autorevolezza
[au-to-re-vo-léz-za]
s.f.
Carattere di chi, di ciò che è autorevole: persona di molta a.l’a. di una testimonianza
‖ SIN. prestigio, autorità, credibilità

 

Confronta Dizionario on line Hoepli, autorevole

in: https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/A/autorevole.aspx?query=autorevole

autorevole
[au-to-ré-vo-le]
agg. (pl. -li)

1 Che ha autorità, per la stima o il favore di cui gode

2 Che mostra autorità: aspetto a.
‖ Che merita fiducia perché proveniente da una persona autorevole: consiglio, giudizio a.

 

 

[4] Confronta Vocabolario on line Treccani, autoritarismo

in: https://www.treccani.it/vocabolario/autoritarismo

autoritarismo s. m. [der. di autoritario, sull’esempio del fr. autoritarisme]. – Forma esasperata di abuso dell’autorità, che in quanto tale può essere riferita a persone, istituzioni e ideologie. Più correntemente, atteggiamento o comportamento autoritario, soprattutto se associato all’esercizio di fatto o di diritto di un potere all’interno di una istituzione (famiglia, scuola, stato).”

 

Confronta Dizionario on line Hoepli, autoritarismo

in: https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/A/autoritarismo.aspx?query=autoritarismo

autoritarismo
[au-to-ri-ta-rì-ʃmo]
s.m.
Carattere, sistema autoritario; dispotismo
‖ estens., fig. autoritarismo paterno”

 

Confronta Dizionario di psicologia, Clitt, 2012, autoritarismo

in: http://www.clitt.it/contents/scienze_umane-files/Dizionario_Psicologia.pdf

“autoritarismo: atteggiamento che si manifesta con la tendenza ad imporre agli altri le proprie idee, esigendo un’obbedienza assoluta e non accettando l’espressione di punti di vista differenti, né deviazioni dalle norme sociali condivise”

 

 

[5] Confronta Catechismo della Chiesa cattolica, numeri 2263, 2264, 2265, in:

https://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a5_it.htm

 

2263 La legittima difesa delle persone e delle società non costituisce un’eccezione alla proibizione di uccidere l’innocente, uccisione in cui consiste l’omicidio volontario. « Dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita; mentre l’altro è l’uccisione dell’attentatore ». 174 « Nulla impedisce che vi siano due effetti di uno stesso atto, dei quali uno sia intenzionale e l’altro preterintenzionale ». 175

 

2264 L’amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. È quindi legittimo far rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale:

« Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita […]. E non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui ». 176

 

2265 La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell’autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità.”

 

Note a pie’ di pagina del testo ora citato:

 

“(174) San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.

(175) San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.

(176) San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.”

 

 

[6] La bibliografia su questo tema è vasta.

Qui appresso cito dei contributi che mi sono stati utili nella stesura del testo.

 

 

[7] Confronta Etica e politica, intervista a Giovanni Bachelet apparsa su La scuola e l’uomo, rivista dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti, http://www.uciim.it/rivistauciim/11122013/#/2/

in: http://www.giovannibachelet.it/pag1vekkia/UCIIM_Bachelet_definitiva_080114.pdf

 

 

[8] Confronta Aristotele, Etica Nicomachea 1094 a, 25 – 1094 b, 11

in: https://www.filosofico.net/eticaanicomaco1.htm

 

“Tale è, manifestamente, la politica. Infatti, è questa che stabilisce quali scienze è necessario coltivare nelle città, [1094b] e quali ciascuna classe di cittadini deve apprendere, e fino a che punto; e vediamo che anche le più apprezzate capacità, come, per esempio, la strategia, l’economia, la retorica, sono subordinate ad essa. E poiché è essa che si serve di tutte le altre scienze e che stabilisce, [5] inoltre, per legge che cosa si deve fare, e da quali azioni ci si deve astenere, il suo fine abbraccerà i fini delle altre, cosicché sarà questo il bene per l’uomo. Infatti, se anche il bene è il medesimo per il singolo e per la città, è manifestamente qualcosa di più grande e di più perfetto perseguire e salvaguardare quello della città: infatti, ci si può, sì, contentare anche del bene di un solo individuo, [10] ma è più bello e più divino il bene di un popolo, cioè di intere città. La nostra ricerca mira appunto a questo, dal momento che è una ricerca “politica”.”

 

 

[9] Confronta Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, terza edizione, 2004

in:

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html

 

“PARTE PRIMA

CAPITOLO QUARTO

I PRINCIPI DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

  1. IL PRINCIPIO DEL BENE COMUNE
  2. a) Significato e principali implicazioni

 

164 Dalla dignità, unità e uguaglianza di tutte le persone deriva innanzi tutto il principio del bene comune, al quale ogni aspetto della vita sociale deve riferirsi per trovare pienezza di senso. Secondo una prima e vasta accezione, per bene comune s’intende « l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente ».346

Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo socialeEssendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. Come l’agire morale del singolo si realizza nel compiere il bene, così l’agire sociale giunge a pienezza realizzando il bene comune. Il bene comune, infatti, può essere inteso come la dimensione sociale e comunitaria del bene morale.”

 

Nota a pie’ di pagina del testo ora citato:

 

346Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046; cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1905- 1912; Giovanni XXIII, Lett. enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 417-421; Id., Lett. enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 272-273; Paolo VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 46: AAS 63 (1971) 433-435.”

 

 

[10] Confronta Papa Giovanni XXIII, lettera enciclica Pacem in terris, 11 aprile 1963

in: http://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html

 

V

RICHIAMI PASTORALI

Dovere di partecipare alla vita pubblica

  1. Ancora una volta ci permettiamo di richiamare i nostri figli al dovere che hanno di partecipare attivamente alla vita pubblica e di contribuire all’attuazione del bene comune della famiglia umana e della propria comunità politica; e di adoprarsi quindi, nella luce della fede e con la forza dell’amore, perché le istituzioni a finalità economiche, sociali, culturali e politiche, siano tali da non creare ostacoli, ma piuttosto facilitare o rendere meno arduo alle persone il loro perfezionamento: tanto nell’ordine naturale che in quello soprannaturale.

 

Competenza scientifica, capacità tecnica, esperienza professionale

  1. Non basta essere illuminati dalla fede ed accesi dal desiderio del bene per penetrare di sani principi una civiltà e vivificarla nello spirito del Vangelo. A tale scopo è necessario inserirsi nelle sue istituzioni e operare validamente dal di dentro delle medesime. Però la nostra civiltà si contraddistingue soprattutto per i suoi contenuti scientifico-tecnici.

Per cui non ci si inserisce nelle sue istituzioni e non si opera con efficacia dal di dentro delle medesime se non si è scientificamente competenti, tecnicamente capaci, professionalmente esperti.

 

L’azione come sintesi di elementi scientifico-tecnico professionali e di valori spirituali

  1. Amiamo pure richiamare all’attenzione che la competenza scientifica, la capacità tecnica, l’esperienza professionale, se sono necessarie, non sono però sufficienti per ricomporre i rapporti della convivenza in un ordine genuinamente umano; e cioè in un ordine, il cui fondamento è la verità, misura e obiettivo la giustizia, forza propulsiva l’amore, metodo di attuazione la libertà.

A tale scopo si richiede certamente che gli esseri umani svolgano le proprie attività a contenuto temporale, obbedendo alle leggi che sono ad esse immanenti, e seguendo metodi rispondenti alla loro natura; ma si richiede pure, nello stesso tempo, che svolgano quelle attività nell’ambito dell’ordine morale; e quindi come esercizio o rivendicazione di un diritto, come adempimento di un dovere e prestazione di un servizio; come risposta positiva al disegno provvidenziale di Dio mirante alla nostra salvezza; si richiede cioè che gli esseri umani, nell’interiorità di se stessi, vivano il loro operare a contenuto temporale come una sintesi di elementi scientifico-tecnico-professionali e di valori spirituali.”

 

 

[11] Confronta Un nuovo ethos, in: Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Milano, 1999, pagine 68-69.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito https://giorgiocannella.com/

 

Coronavirus e libertà di circolazione

Nell’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 Coronavirus, alcune persone si domandano quale norma prevede che l’auto-dichiarazione dei motivi dello spostamento debba essere consegnata o compilata.

 

Ecco qui di seguito le norme rilevanti.

 

 

1) Quale norma prevede che la legge possa porre dei limiti alla libertà di circolazione?

 

Risposta

L’articolo 16 della Costituzione italiana che afferma:

  • “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche”.

 

 

2) Quali norme prevedono l’emanazione di atti che hanno forza di legge da parte del Governo?

 

Risposta

Gli articoli 76 e 77 della Costituzione italiana.

Articolo 76: decreto legislativo.[1]

Articolo 77: comma 1 decreto legislativo, commi 2 e 3 decreto legge.[2]

 

 

3) Quale decreto legge prevede la limitazione della libertà di circolazione?

 

Risposta

Il decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a.[3]

 

 

4) Quale disposizione di legge autorizza il Primo Ministro italiano a emanare misure di attuazione attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri?

 

Risposta

Il decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, articolo 2, comma 1.[4]

 

 

5) Quale norma prevede che l’auto-dichiarazione dei motivi della circolazione debba essere consegnata o compilata?

 

Risposta

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), articolo 47, comma 3, che afferma:

  • “Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.[5]

 

 

 

 

A questo punto alcuni si domandano perché le misure di attuazione della limitazione alla libertà di circolazione sono contenute in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non in un atto avente forza di legge.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può contenere le misure di attuazione della limitazione alla libertà di circolazione non perché sia un atto avente forza di legge – non lo è, è un atto amministrativo a contenuto normativo -, ma perché c’è una norma di legge che prevede questo.

 

La norma di legge in parola è l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19 che abbiamo poc’anzi citato:

  • “Art. 2 Attuazione delle misure di contenimento
  1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri…”.

 

Infine, la legge può fare questa affermazione perché questo è previsto nell’articolo 16 della Costituzione dove, come abbiamo detto, si legge:

  • “…salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale…”.

 

 

Riassumendo, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanano le disposizioni di attuazione di una limitazione – quella alla libertà di circolazione – che la legge, come afferma la Costituzione, sancisce in via generale.

 

 

Immaginiamo il podio per la premiazione degli atleti alle Olimpiadi.

Al primo posto c’è la Costituzione.

Al secondo posto c’è la legge che prevede in generale la limitazione alla libertà di circolazione.

Al terzo posto ci sono uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevedono le misure di attuazione di questa limitazione.

 

 

Spero di essere stato chiaro.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

AGGIORNAMENTO

La Corte europea per i diritti dell’uomo ha dichiarato che il confinamento domiciliare durante lo stato di emergenza dichiarato per contestare la pandemia di covid-19 coronavirus non contrasta con la libertà di circolazione sancita dall’articolo 5, comma 1, della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (Terheş contro Romania, richiesta numero 49933 del 2020, decisione del 13 aprile 2021).

Per maggiori informazioni si vedano:

la decisione in francese

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2249933/20%22],%22documentcollectionid2%22:[%22ADMISSIBILITY%22],%22itemid%22:[%22001-210026%22]}

il legal summary in francese

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22appno%22:[%2249933/20%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CLIN%22],%22itemid%22:[%22002-13248%22]}

il legal summary in inglese

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2249933/20%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CLIN%22],%22itemid%22:[%22002-13269%22]}

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Articolo 76 della Costituzione italiana:

 

“L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”

 

 

[2] Articolo 77 della Costituzione italiana:

 

“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

 

 

[3] Decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera a:

 

“Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
  2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:                a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;”

 

 

[4] Decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, articolo 2, comma 1:

 

“1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.”

 

 

[5] Per completezza di informazione, riporto qui di seguito anche il testo dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445:

 

“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

  1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;                                       

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com