UNA PROPOSTA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI IN UCRAINA

Sono rimasto favorevolmente impressionato dall’articolo di Pierre de Charentenay, s.j., “Ucraina: possibili soluzioni del conflitto[1].

Le vicende storiche, la cultura, la lingua e la visione politica delle due parti – occidentale e orientale – dell’Ucraina, come descritte nell’articolo che ho appena citato, non appaiono conciliabili.

L’articolo in parola mette chiaramente in luce che non si tratta di diverse sfumature culturali all’interno di un medesimo popolo, ma di due popoli con caratteristiche diverse.

La dissoluzione della Cecoslovacchia e la successiva costituzione, dal 01 gennaio 1993, della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca mi insegnano che è meglio lasciarsi da buoni amici, piuttosto che addivenire a una guerra.

Di conseguenza, ritengo preferibile creare due Repubbliche indipendenti: una a est e l’altra a ovest del fiume Dniepr.

Ciascuna delle due nuove realtà potrebbe finalmente perseguire in pace la propria visione del futuro.

In particolare:

  • la realtà a ovest potrebbe iniziare il procedimento di graduale adeguamento della sua struttura economica per poter giungere al traguardo dell’ingresso nell’Unione Europea;
  • la realtà a est potrebbe riflettere sul ruolo economico che intende assumere in un contesto di libero scambio con i propri partner commerciali orientali (Russia e Repubbliche ex-sovietiche).

 

Posso ipotizzare un gesto di distensione da parte della Russia la quale, in considerazione di quanto ho ora descritto, formalizzi, con un atto di diritto internazionale pubblico, la cessione della penisola della Crimea alla neonata realtà a est del fiume Dniepr.

La Russia è il Paese più esteso del mondo e ha in abbondanza ogni tipo di risorsa del sottosuolo.

La cessione della Crimea non comporterebbe per un Paese ricco e potente come la Russia un tracollo finanziario.

Al contrario, con questo atto la Russia acquisterebbe prestigio in campo internazionale e nuove opportunità d’affari in campo commerciale.

Infatti, da un lato, porrebbe fine a tutte le polemiche sorte a proposito delle ultime vicende riguardanti la Crimea e darebbe una prova inoppugnabile di rifiutare ogni logica espansionistica.

Dall’altro lato, acquisterebbe la possibilità di stipulare tutti i contratti di fornitura di beni e di servizi necessari alla neonata realtà a est del fiume Dniepr e di acquistare da essa i prodotti agricoli e dell’industria meccanica che quest’ultima è in grado di offrire.

 

Non è necessario che io mi dilunghi a spiegare i benefici umanitari e sociali che deriverebbero dalla cessazione del conflitto in corso nelle province orientali dell’Ucraina, perché il valore incommensurabile del bene della pace è noto a chiunque.

 

Anche la realtà a ovest del fiume Dniepr avrebbe cospicui vantaggi da questa soluzione.

Tra essi, posso ipotizzare:

  • gli investimenti stranieri nel proprio tessuto economico;
  • la creazione delle infrastrutture necessarie e dei nuovi posti di lavoro che esse genereranno;
  • un maggiore gettito fiscale.

Tutto questo a patto di tenere sempre presente che la strada da percorrere è quella di assorbire il meglio che il mondo occidentale può offrire per la crescita della qualità della vita di un Paese e non certo quella di essere una colonia culturale e commerciale dell’Occidente.

Ci sarà senz’altro una fase iniziale nella quale le nuove realtà economiche, sorte nell’area a ovest del fiume Dniepr, saranno caratterizzate da un costo del lavoro più basso rispetto al resto dell’Europa, ma i proventi che esse genereranno andranno tassati nel luogo in cui essi vengono prodotti.

In altre parole, non si deve cedere alla tentazione di attirare gli investimenti stranieri con la promessa di non tassare direttamente sul posto gli utili che da essi deriveranno.

La critica di chi afferma che, in questo modo, investire nella neonata realtà a ovest del fiume Dniepr non sarà vantaggioso può essere superata deliberando un piano di investimenti pubblici in infrastrutture perennemente produttive[2].

Infatti, il gettito fiscale che deriverà dalle nuove realtà commerciali impiantate nella realtà a ovest del fiume Dniepr dovrà essere impiegato dallo Stato per edificare le infrastrutture pubbliche necessarie al raggiungimento del traguardo dell’ingresso in Europa.

Voglio essere molto chiaro su questo punto.

La tentazione di rimanere per sempre un’area di produzione a basso costo per l’Occidente o peggio ancora di diventare un paradiso fiscale per i capitali dell’Occidente non produrrà un benessere diffuso tra la popolazione, ma un benessere concentrato nelle mani di pochi.

Le conseguenze di questa scelta saranno: squilibri economici, tensioni sociali e, da ultimo, la tentazione di tornare al passato.

 

Io non sono un diplomatico di carriera.

Per questa ragione, quanto ho scritto non è impegnativo per alcuna istituzione.

Questo contributo è una mia opinione personale che vi offro alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero[3] [4] [5].

 

Auguro all’Ucraina di oggi e di domani un futuro ricco, sereno e felice.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

AGGIORNAMENTI

Il 24 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha dato avvio a una operazione militare speciale in Ucraina finalizzata a proteggere il Donbass e smilitarizzare il Paese senza occuparlo.[6]

 

Il 19 maggio 2022, è stata data la notizia di un piano di pace per l’Ucraina elaborato dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale della Repubblica italiana.[7]

 

In estrema sintesi, il piano in parola è articolato in quattro fasi:

  • il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina,
  • una conferenza di pace sul futuro status internazionale dell’Ucraina,
  • un accordo bilaterale tra Russia e Ucraina sulle questioni territoriali oggetto di contesa,
  • un accordo multilaterale avente a oggetto un nuovo assetto tra Russia e Stati europei.

 

Nell’attesa che i vertici delle Nazioni interessate si pronuncino sul piano qui sopra tratteggiato, la prima impressione che ho avuto leggendo l’articolo citato in nota 7 è che il piano in esame descriva una procedura da seguire, ma non offra delle soluzioni concrete alle questioni controverse.

 

Il testo dell’articolo, infatti, non contiene alcun accenno di risposta alle seguenti domande:

  • a chi appartiene la Crimea, alla Russia o all’Ucraina?, e per quali ragioni?,
  • a chi appartiene il Donbass, alla Russia o all’Ucraina?, e per quali ragioni?,
  • a quale realtà deve aderire l’Ucraina, alla Comunità degli Stati Indipendenti[8] o all’Unione Europea[9]?, e per quali ragioni?,
  • l’Ucraina deve entrare a far parte della Nato[10] oppure no?, e per quali ragioni?

 

Nel momento in cui scrivo questo aggiornamento (23 maggio 2022) le ostilità sono ancora in corso.[11]

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] La Civiltà Cattolica, quaderno numero 3938 del 19 luglio 2014, pagine 146-157, anno 2014, volume III.

L’articolo è stato pubblicato anche su internet all’indirizzo

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/ucraina-possibili-soluzioni-del-conflitto/

dove è disponibile altresì il file audio per poterlo ascoltare.

 

Chi vuole espandere la sua conoscenza della storia dell’Ucraina a partire all’incirca dall’anno 1000 dopo Cristo, può leggere l’articolo di Jérôme Gautheret, Des princes de Kiev à l’indépendence, mille ans d’identité ukrainienne, Le Monde, 26 febbraio 2014, pubblicato su internet all’indirizzo:

https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/02/26/ukraine-la-memoire-eclatee_4373502_3214.html

 

[2] Con l’espressione “infrastrutture perennemente produttive” intendo le seguenti:

  • scuola efficiente;
  • collegamento scuola – università;
  • università efficiente;
  • collegamento università – mondo del lavoro;
  • mercato del lavoro efficiente;
  • ricerca scientifica;
  • innovazione tecnologica;
  • brevetti;
  • settori di punta;
  • pubblica amministrazione digitale;
  • infrastrutture (porti, aeroporti, strade, scuole, ospedali, reti telematiche, etc.).

 

[3]Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” articolo 21, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, numero 298, ed entrata in vigore il 01 gennaio 1948, in:

http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti , nella riga “Denominazione Atto” cliccare sulla freccia in basso e poi su “COSTITUZIONE”.

 

[4]Freedom of expression 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.” article 10, European Convention on Human Rights, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 04 agosto 1955, numero 848, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 settembre 1955, numero 221.

Il testo qui citato è disponibile in: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf .

La legge italiana con l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione è disponibile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice indicando il numero e l’anno dell’atto desiderato nelle apposite caselle.

 

[5]Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il testo qui citato è disponibile sul sito internet dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn .

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.” articolo 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

 

[6] “Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina, affermando di dover proteggere il Donbass.

Il presidente della Russia ha esortato le forze di Kiev a consegnare le armi e “andare a casa”, assicurando che i piani di Mosca non includono l’occupazione dell’Ucraina ma smilitalizzare il Paese con una operazione speciale.”

 

Cito da Cristoforo Spinella, Ucraina, Putin annuncia l’operazione militare e chiede la resa delle forze di Kiev nel Donbass, 24 febbraio 2022, in:

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/02/23/ucraina-putin-biden-sanzioni-donbass_48f3ad4a-18d1-45ba-899b-5a2389ef8e3b.html

 

[7] “Dunque, questi i dettagli della proposta diplomatica consegnata ieri dal ministro [Luigi Di Maio, Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale della Repubblica italiana] a Guterres [António Guterres, Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite] durante la missione al Palazzo di Vetro e anticipata a grandi linee ai diplomatici dei ministeri degli Esteri del G7 e del Quint (Usa, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia) dai tecnici che seguono il dossier, in particolare il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, e il direttore degli affari politici, Pasquale Ferrara.”

 

Cito da Tommaso Ciriaco, La pace in 4 tappe. Sul tavolo dell’Onu arriva il piano del governo italiano, 19 maggio 2022, in:

https://www.repubblica.it/politica/2022/05/19/news/piano_pace_governo_italiano_4_tappe-350167027/

 

[8] “La Comunità degli Stati Indipendenti (in russo Содружество Независимых Государств, СНГ?, traslitterato Sodružestvo Nezavisimych Gosudarstv) o CSI è un’organizzazione internazionale composta da nove delle quindici ex repubbliche sovietiche, cui si aggiunge il Turkmenistan come membro associato.[1][2]

 

La sede della CSI è a Minsk, capitale della Bielorussia.

La Comunità degli Stati Indipendenti nacque formalmente l’8 dicembre 1991 con la firma dell’Accordo di Belaveža, sottoscritto dai Capi di Stato di Bielorussia, Russia e Ucraina in una dacia nella foresta di Białowieża (circa 50 chilometri a nord di Brėst). L’accordo entrò formalmente in vigore il 12 dicembre successivo, in seguito alla ratifica dei tre Stati. L’annuncio dell’accordo, a cui furono invitati anche le altre repubbliche nate dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, sancì di fatto la fine stessa dell’URSS.

Nel 2014, in seguito alla crisi della Crimea ed al conflitto nell’Ucraina orientale, il Parlamento ucraino ha discusso vari disegni di legge per il ritiro dalla CSI, senza mai però formalizzare il ritiro completo. Nel 2015 è stato annunciato il ritiro del rappresentante permanente dell’Ucraina, ma è stato confermato che la partecipazione sarebbe stata decisa di volta in volta, «in base all’argomento»[5][6]. Il ritiro ufficiale dell’Ucraina è infine giunto il 19 maggio 2018[7][8][9].

 

Al contrario, in Asia centrale i cinque ex Stati sovietici (Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) dove Mosca tradizionalmente gode di grande influenza politica ed economica, erano rimasti nell’orbita del Cremlino; eppure, «quando, il 2 e il 24 marzo, l’Assemblea generale dell’Onu ha messo ai voti le risoluzioni che condannavano l’“operazione militare speciale” russa, nessuno dei cinque si è schierato con Mosca: hanno votato per astenersi o non hanno votato affatto»[10].”

 

NOTE del testo ora citato

 

  1. “^ (RU) Государства – участники СНГ, su cis.minsk.by. URL consultato il 13 ottobre 2017 (archiviato dall’url originale l’8 maggio 2014).

  1. ^ (EN) Ukraine to analyze expediency of taking part in CIS projects, su unian.info, 19 agosto 2008. URL consultato il 13 ottobre 2017.

  1. ^ Unian info, Poroshenko signs decree on final termination of Ukraine’s participation in CIS statutory bodies
  2. ^ Kyiv Post, Ukraine withdraws all envoys from CIS bodies
  3. ^ Agenzia Nova, Ucraina: presidente Poroshenko firma decreto per cessazione partecipazione a organismi coordinamento Csi
  4. ^ Rosalba Castelletti, La rivolta degli “Stan”: i Paesi satellite di Mosca si schierano con Kiev, La Repubblica, 22 aprile 2022.”

 

Cito da Comunità degli Stati Indipendenti, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_degli_Stati_Indipendenti

 

[9] “L’Unione europea,[13] abbreviata in UE o, erroneamente, Ue (pronuncia /ˈue/),[14] è un’unione politica ed economica[15] a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri.”

 

NOTE del testo ora citato

   “13. ^ Unione europea, su europa.eu, 2 settembre 2019.

  1. ^ Luciano Canepari, UE, in Il DiPI – Dizionario di pronuncia italiana, Zanichelli, 2009, ISBN 978-88-08-10511-0.
  2. ^ L’UE in sintesi, su europa.eu.”

 

Cito da Unione europea, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea

 

[10] “L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (in inglese: North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO, in francese: Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, in sigla OTAN) è un’organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa.

 

Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno. Attualmente, fanno parte della NATO 30 Stati del mondo. Ha sede a Bruxelles: il nuovo quartier generale è stato inaugurato nel 2017, mentre il trasloco dalla vecchia sede è stato completato nel 2018.”

 

Cito da NATO, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/NATO

 

[11] Cfr. Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 89, 23 maggio 2022, in:

https://www.rainews.it/maratona/2022/05/live-guerra-in-ucraina-la-cronaca-minuto-per-minuto-giorno-89-e00e6e2d-2bc3-4125-a728-9bc555c090f3.html

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com 

LA REDDITIVITÀ DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO

 

 

La formula che trovate qui sotto serve a calcolare la redditività di uno strumento finanziario.

È una formula semplice che può essere agevolmente usata anche da parte di chi non è un esperto di finanza.

 

Per l’effettuazione di un investimento in strumenti finanziari, io mi attengo alla seguente regola:

R.L. – t.t.b. = R.N. + i

Ecco la spiegazione:

  • “R.L.” significa rendimento lordo e si riferisce allo strumento finanziario preso in esame;
  • “t.t.b.” significa tasse, tributi e balzelli; “tasse e tributi” indicano la tassazione applicabile allo strumento finanziario preso in esame, mentre nei “balzelli” sono comprese tutte le spese collegate alla detenzione a qualsiasi titolo dello strumento finanziario;
  • “=” in questo caso si legge: “deve essere uguale al”;
  • “R.N.” significa rendimento netto e si riferisce allo strumento finanziario preso in esame;
  • “i” si riferisce al tasso di inflazione reale annua riferito agli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data in cui sto decidendo quale scelta compiere.

 

Prima di concludere, sono necessarie due aggiunte.

Innanzitutto, bisogna ricordare che i profili relativi al rischio legato al soggetto che emette lo strumento finanziario, al rischio legato allo strumento finanziario oggetto di esame e la compatibilità dell’investimento o disinvestimento ipotizzato con il proprio profilo finanziario e la propria propensione al rischio è opportuno che siano valutati con l’ausilio di un consulente finanziario.

In secondo luogo, preciso che io non sono un promotore o un consulente per gli investimenti in strumenti finanziari.

Per questa ragione, quanto ho scritto non costituisce né intende costituire un consiglio per l’investimento e/o per il disinvestimento in strumenti finanziari.

Questo contributo è una mia opinione personale che vi offro alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero[1] [2] [3].

Spero di esservi stato utile.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” articolo 21, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, numero 298, ed entrata in vigore il 01 gennaio 1948, in:

http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti , nella riga “Denominazione Atto” cliccare sulla freccia in basso e poi su “COSTITUZIONE”.

[2]Freedom of expression 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.” article 10, European Convention on Human Rights, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 04 agosto 1955, numero 848, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 settembre 1955, numero 221.

Il testo qui citato è disponibile in: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf .

La legge italiana con l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione è disponibile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice indicando il numero e l’anno dell’atto desiderato nelle apposite caselle.

[3]Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il testo qui citato è disponibile sul sito internet dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn .

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.” articolo 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI

Presento qui di seguito un parere che ho scritto per soddisfare una richiesta in occasione di un colloquio professionale. Ho scelto di parlare delle pari opportunità tra donne e uomini in materia elettorale e nell’accesso al mondo del lavoro.

 

La mia scelta è dovuta a più fattori, come, ad esempio,

  • il fatto che le pari opportunità siano previste a più livelli normativi (Costituzione, legge statale, statuti di alcune Regioni italiane);
  • il dibattito che tale questione suscita ogni volta che se ne parla;
  • la constatazione che vi sono ambiti nei quali, per attuare le pari opportunità, è necessario far rispettare prima altre norme le quali, solo all’apparenza, non sono collegate con il discorso in esame.

 

Nella prima parte del parere esamino la messa in opera delle pari opportunità in occasione delle consultazioni elettorali e della successiva formazione degli organi di governo delle istituzioni democratiche dello Stato italiano. Nella seconda parte esprimo il mio parere sulla migliore attuazione delle pari opportunità per quanto riguarda l’accesso al mondo del lavoro.

 

Come sempre, sarei felice di avere le vostre opinioni al riguardo per un confronto costruttivo.

 

 

LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI

IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

E NELL’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Parte Prima

 

Sintetizzo gli aspetti salienti dell’istituto in parola in occasione delle consultazioni elettorali.

 

1) – Gli articoli 3 comma 1; 51 comma 1; e 117 comma 7; della Costituzione italiana affermano, rispettivamente, che:

  • Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”;
  • Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.[1];
  • Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.[2].

 

2) – Per quanto attiene, in particolare, alla materia elettorale, la Corte Costituzionale italiana ha affermato che:

  • l’istituto delle pari opportunità tra donne e uomini non ha la finalità di far conseguire alle donne la certezza della vittoria in una consultazione elettorale[3];
  • successivamente alla modifica dell’articolo 117 della Costituzione[4], l’applicazione dell’istituto delle pari opportunità tra donne e uomini non vincola in alcun modo la libera scelta dell’elettore su chi votare[5];
  • successivamente alla citata modifica dell’articolo 51 della Costituzione, la norma di uno Statuto regionale, la quale, nel caso in cui l’elettore esprima due preferenze sulla scheda elettorale, prevede che esse debbano andare a candidati di sesso diverso, non ha natura coattiva, ma solo il fine di promuovere un maggiore equilibrio tra donne e uomini nella composizione del Consiglio regionale[6].

 

3) – Nelle controversie giudiziarie relative alla impugnazione degli atti di nomina dei membri degli organi di governo delle istituzioni democratiche dello Stato italiano, il Consiglio di Stato in successive decisioni ha affermato che:

  • l’atto di nomina di un assessore regionale non è un atto politico, ma un atto di alta amministrazione ed in quanto tale è soggetto al controllo giurisdizionale del Giudice amministrativo[7];
  • le norme programmatiche sono anch’esse norme immediatamente precettive[8];
  • la norma dello Statuto regionale della Campania che prevede una equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta regionale[9] non è una norma programmatica e contiene un vincolo ad un potere del Presidente della Giunta regionale[10];
  • la discrezionalità politica trova un limite nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento[11];
  • in assenza di una previsione statutaria che preveda l’esatta consistenza della quota di riserva da attribuire ai membri del sesso meno rappresentato, la nomina anche di un solo membro di sesso femminile rispetta il principio delle pari opportunità tra donne e uomini all’interno di una Giunta provinciale[12].

 

 

Parte Seconda

 

Passo ora alla parte del mio parere che esamina il problema se una previsione normativa contenente le così dette “quote rosa” sarebbe idonea ad attuare le pari opportunità tra donne e uomini per quanto riguarda l’accesso al mondo del lavoro.

 

A tal fine, prendo in esame la previsione di una quota rosa pari al 50% e preciso subito che non posso adottare una percentuale diversa.

Infatti, una percentuale minore del 50% rappresenterebbe una discriminazione contro le donne, mentre una percentuale superiore al 50% rappresenterebbe una discriminazione contro gli uomini.

Proseguo il mio ragionamento e prendo ad esempio un settore professionale nel quale le donne preparate e meritevoli siano il 10% della forza lavoro[13].

In tal caso, per rispettare la quota rosa del 50%, si dovrebbe procedere alla immissione, nel settore in esame, di un 40% di donne incapaci ed immeritevoli, con una conseguente discriminazione contro gli uomini.

Al contrario, nel caso di un settore professionale nel quale le donne preparate e meritevoli siano, ad esempio, il 90% della forza lavoro[14], la previsione di una quota rosa pari al 50% obbligherebbe a lasciare a casa il rimanente 40% di donne preparate e meritevoli per assumere una identica percentuale di uomini incapaci ed immeritevoli.

La discriminazione, in questo caso, sarebbe contro le donne.

Di conseguenza, una quota rosa pari al 50% attua le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al mondo del lavoro solo e soltanto nel caso in cui vi sia la certezza matematica che, all’interno del settore professionale preso in esame, le donne preparate e meritevoli siano esattamente il 50% della forza lavoro[15], non una di più, non una di meno !

Quindi, all’infuori dei casi nei quali vi sia la certezza della quale ho appena parlato, una quota rosa pari al 50% si traduce inevitabilmente, o in una discriminazione contro gli uomini, o in una discriminazione contro le donne.

 

A questo punto si pone la domanda: se non con le quote rosa, in quale altro modo realizzare le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al mondo del lavoro ?

La risposta è semplice: applicando la legge già in vigore.

In particolare, le norme sui reati di abuso d’ufficio[16], corruzione[17] e concussione[18]: le tre strade attraverso le quali persone incapaci ed immeritevoli entrano nel mondo del lavoro e tolgono opportunità alle donne ed agli uomini preparati e meritevoli.

Quanto più vengono espunte dal mondo del lavoro persone incapaci ed immeritevoli, tanto più vi sarà posto per donne e uomini preparati e meritevoli, attuando in tal modo “le pari opportunità tra donne e uomini” delle quali parlano gli articoli della Costituzione italiana che ho citato all’inizio di questo mio parere.

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

[2] Il comma citato è stato aggiunto dall’articolo 3, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sul significato della locuzione “promuovono”, segnalo Consiglio di Stato, sentenza 18 giugno 2015, n. 3115, narrativa del fatto e considerazioni di diritto, paragrafo V.1.2, secondo il quale “la locuzione «promuovono» deve essere intesa nel senso che – nel rispetto del principio di legalità – vi siano disposizioni che tendano alla rimozione degli ostacoli limitanti la parità di genere, eliminando posizioni di privilegio agli appartenenti ad uno di essi, e non nel senso che tendano alla assoluta parità di rappresentanza dei due sessi nelle liste elettorali.”.

[3] Corte Costituzionale, sentenza 12 settembre 1995, n. 422, considerazioni di diritto, paragrafo 6, contrastano con l’articolo 3, comma 2, della Costituzione le norme che “non si propongono di “rimuovere” gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi”.

[4] Ma prima della modifica dell’articolo 51 dello stesso testo.

[5] Corte Costituzionale, sentenza 13 febbraio 2003, n. 49, considerazioni di diritto, paragrafo 5, a proposito del vincolo contenuto nelle Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta per il quale le liste elettorali devono comprendere “candidati di entrambi i sessi” si legge che “il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva”.

[6] Corte Costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, considerazioni di diritto, paragrafo 3.3, “la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva.”. La Corte si riferisce all’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Campania n. 4 del 27 marzo 2009 (legge elettorale) il quale dispone: “L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”.

[7] Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, considerazioni di diritto, paragrafo 2, a proposito del decreto di nomina di un assessore regionale da parte del Presidente della Giunta regionale della Campania “L’atto di nomina di un assessore regionale, da un lato, non è libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del Presidente della Regione nell’amministrazione della Regione stessa, e dall’altro è sottoposto a criteri strettamente giuridici come quello citato dell’art. 46, comma 3, dello Statuto campano. Di conseguenza, deve ritenersene ammissibile l’impugnativa davanti al giudice amministrativo, in quanto posto in essere da un’autorità amministrativa e nell’esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale.”. Per un approfondimento della relativa motivazione, rinvio alla pregevole disamina sulle differenze tra atto politico ed atto di alta amministrazione svolta dal Consiglio di Stato nella sentenza ora citata.

[8] Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, considerazioni di diritto, paragrafo 3, “Benché, come già argomentato, tutte le norme sono, per definizione, immediatamente precettive, la differenza tra quelle che si dicono propriamente programmatiche e le altre consiste soltanto nella speciale natura del precetto contenuto nelle prime, e quindi negli speciali effetti che ne derivano. Esse, infatti, non disciplinano direttamente quelle date materie, cui tuttavia si riferiscono, ma disciplinano con efficacia immediata comportamenti statali, destinati a loro volta a incidere su dette materie, con gli scopi, nei modi e nel senso voluti dalla norma programmatica.”.

[9] Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, narrativa del fatto, “l’art. 46, comma 3, dello Statuto campano che stabilisce che “il Presidente della Giunta regionale nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta”.”.

[10] Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, considerazioni di diritto, paragrafo 3, il testo qui di seguito è la prosecuzione di quello citato tra virgolette nella nota 8 “Non è certo questa la natura della norma controversa contenuta nello Statuto campano. Tale norma si riferisce esplicitamente ed inequivocabilmente all’atto della nomina degli assessori e pone, dunque, un vincolo, sia pur elastico, ad un determinato potere spettante al Presidente della Regione. Tale potere. si esprime con un atto che, come già detto, è di alta amministrazione: nell’enunciato normativo nessun elemento testuale autorizza a ritenere che la norma stessa costituisca un programma promozionale da attuare successivamente ad opera di organi regionali.”.

[11] Consiglio di Stato, sentenza 21 giugno 2012, n. 3670, considerazioni di diritto, a proposito della previsione normativa delle così dette “quote rosa”, “Il principio, come è noto, è stato autorevolmente confermato dalla stessa Corte costituzionale con sentenza 5 aprile 2012, n. 81, la quale ha stabilito che gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la “composizione” politica degli interessi deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate.”. Nel merito, il Consiglio di Stato si è richiamato in toto alla sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, poc’anzi citata più volte, ed ha annullato i decreti con i quali il Presidente della Regione Lombardia, in seguito alle elezioni amministrative, aveva nominato quindici componenti della Giunta regionale di sesso maschile ed uno solo di sesso femminile.

[12] Consiglio di Stato, parere 16 marzo 2012, n. 1306, “Nella specie la giunta ha nel suo seno un componente di sesso femminile e in assenza di norme nello statuto della provincia di Caserta che prevedano una quota di riserva deve ritenersi che la nomina di una donna renda impossibile ravvisare gli estremi della violazione della disposizione costituzionale e o di quella del testo unico sugli enti locali.”. Conforme, Consiglio di Stato, sentenza 05 dicembre 2012, n. 6228. Conforme, Consiglio di Stato, sentenza 23 giugno 2014, n. 3144, secondo il quale, in questi casi, è necessario impugnare lo Statuto nei modi e nei termini di legge.

[13] Considerata nel suo complesso. Dunque, sia quella attualmente già impiegata, sia quella potenzialmente impiegabile.

[14] Idem.

[15] Idem.

[16] Articolo 323 del codice penale italiano.

[17] Articoli 318-322bis del codice penale italiano.

[18] Articolo 317 del codice penale italiano.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .