L’anti sistema e gli ultra-sessantacinquenni

 

A proposito del prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, mi ha colpito una riflessione che vede nel Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi l’autentico anti sistema e incita gli ultra-sessantacinquenni a non astenersi dal voto.

 

L’ANTI SISTEMA

“E se fosse Renzi il nostro anti sistema?”.

Così cominciava la riflessione che ho ascoltato.

In tutto il mondo occidentale vengono considerati come nuovi eroi i personaggi così detti anti sistema.

Anche le ultime vicende internazionali ci fanno capire che i personaggi sono diversi, ma hanno tutti un comune denominatore: avere contro di sé tutto il così detto sistema (politica, finanza, mezzi di comunicazione, le elite nazionali, etc.).

La riflessione che qui riporto affermava che, in questo panorama, l’attuale situazione italiana ha un’anomalia.

In essa, infatti, il sistema sarebbe incarnato dall’attuale Presidente del Consiglio dei ministri e dai suoi collaboratori.

Al contrario, il blocco anti sistema sarebbe composto da forze politiche tra loro antitetiche: i partiti politici Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Nord, Movimento 5 stelle e l’opposizione all’interno del Partito democratico che è l’attuale partito di governo, ad essi vanno aggiunti i quotidiani, gran parte delle opinioni espresse sui social network, gran parte della magistratura, i sindacati e l’Associazione nazionale partigiani d’Italia per espressa affermazione dell’onorevole del Partito democratico Pier Luigi Bersani e infine l’ex Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti.

Tutti i soggetti delle realtà ora citate affermano che, nella loro diversità, sono uniti dal desiderio di proteggere il bene dell’Italia da una riforma costituzionale[1] da essi ritenuta dannosa.

La riflessione che ho ascoltato non si soffermava su chi avesse ragione e chi avesse torto.

Tuttavia, faceva notare che due eminenti costituzionalisti come gli ex Presidenti della Corte costituzionale italiana Gustavo Zagrebelsky e Valerio Onida hanno avuto – come argomenti forti contro il disegno di legge di riforma costituzionale – rispettivamente, il profilo critico della modifica del sistema di elezione del futuro Presidente della Repubblica italiana e l’eterogeneità del quesito referendario del prossimo 4 dicembre 2016.

L’esponente rimarcava che, se vi fossero stati dei difetti macroscopici nel disegno di legge in parola, due costituzionalisti di fama come quelli ora citati li avrebbero sicuramente rilevati.

A questo punto, la riflessione proseguiva chiedendosi se non fosse l’attuale Presidente del Consiglio dei ministri l’anti sistema in Italia perché è intenzionato a infrangere un muro compatto che, o non vuole cambiare alcunché (citava ad esempio, il rifiuto di attuare in un modo nuovo i medesimi diritti acquisiti e valori che abbiamo oggi in Italia), oppure formula delle proposte inattuabili (citava come esempi la proposta di rimandare gli immigrati in massa nei loro Paesi d’origine appena giunti in Italia, la proposta di usare la Marina militare come deterrente contro le partenze dei migranti o, infine, la proposta di alcune forme di Stato sociale le cui coperture finanziarie richiederebbero la riformulazione dei diritti acquisiti).

 

GLI ULTRA-SESSANTACINQUENNI

Giunta a questo punto, la riflessione della quale do conto in questo articolo si soffermava sugli ultra-sessantacinquenni dicendo “e se fossimo proprio noi quelli che possono fare la differenza?”.

L’esponente in questo caso partiva dalla riflessione di un noto politico italiano che ha parlato degli ultra-sessantacinquenni come di persone molto anziane e non in grado di informarsi adeguatamente.

Preciso che l’autore della riflessione aveva più di sessantacinque anni e ricordava che le persone della sua età sono nate poco prima o immediatamente dopo l’entrata in vigore della Costituzione italiana il 1° gennaio 1948.

Si soffermava in particolare sul fatto che tutti loro erano presenti quando è iniziata la storia dell’Italia repubblicana: gli ideali e i valori degli inizi e i compromessi che si sono verificati in seguito, le contestazioni del 1968, il terrorismo politico, la scuola e il lavoro come erano e come sono ora, l’evoluzione dei concetti di famiglia e di religione.

A proposito di tutti gli eventi che ho ora ricordato, l’esponente diceva “noi c’eravamo” e di seguito rimarcava che gli ultra-sessantacinquenni sanno bene che nei percorsi politici è necessario compiere la scelta giusta al momento giusto.

Affermava anche che la storia finora ha insegnato loro che non bisogna soffermarsi sull’empatia di una persona o sui sogni che i politici dovrebbero realizzare per i cittadini.

I sogni sono materia dei singoli uomini, ai politici va chiesto il possibile.

L’esponente concludeva la sua riflessione, invitando gli ultra-sessantacinquenni a mostrare che l’età porta saggezza e a tenere a mente che i governanti si possono cambiare con le regole democratiche.

Di conseguenza, invitava i suoi pari età a non scegliere l’astensionismo al prossimo referendum del 4 dicembre 2016.

A tale riguardo, citava due esempi nei quali l’astensionismo si è rivelato controproducente per chi l’ha attuato.

I giovani della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d’America hanno scelto di non recarsi a votare, rispettivamente, in occasione del referendum sulla Brexit e delle recenti elezioni del Presidente U.S.A.

Il risultato che hanno ottenuto, però, è stato quello di trovare il proprio Paese nella situazione che non volevano.

Anche alla luce di questa ragione l’esponente proponeva agli altri ultra-sessantacinquenni di andare compatti a votare sì al prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 perché lo ritiene l’unico modo per dare una scossa a un’Italia immobile da molto tempo e perché il disegno di legge di riforma costituzionale, in sé, “non è il migliore che si può avere, ma è la scelta giusta al momento giusto”.

 

Non ho trovato una riflessione come questa sui quotidiani italiani.

Sarei felice di leggere le vostre considerazioni in fondo al testo del mio articolo.

 

Spero di esservi stato utile e vi ringrazio per il vostro tempo.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Da qui in poi, l’espressione in esame fa riferimento al disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 88 del 15 aprile 2016.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

 

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE ITALIANO DEL 4 DICEMBRE 2016

 

 

Pubblico un video del Comitato per il NO al referendum costituzionale italiano del 4 dicembre 2016.

A prescindere dalle opinioni di ciascuno sul voto da esprimere – e senza intenzione di fare polemica – vi offro qui di seguito alcune precisazioni di diritto.

 

1 – IL PREMIO DI MAGGIORANZA

Nel filmato[1] si parla del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale n. 52 del 2015 (detta Italicum)[2] in occasione dell’elezione dei componenti della Camera dei Deputati.

L’Italicum e le sue previsioni NON sono oggetto del referendum costituzionale italiano del 4 dicembre 2016.

 

2 – LA MODALITÀ DI ELEZIONE DEL FUTURO SENATO ITALIANO

Nel filmato[3] si afferma che il futuro Senato verrà eletto “in un modo incredibile che non ha riscontro in nessuna altra parte del mondo”.

In seguito[4] si precisa che “io non ho mai visto una cosa simile di un gruppetto piccolo che si eleggono tra loro”.

A tale riguardo, ho effettuato una ricerca dalla quale è emerso che le affermazioni ora citate non sono corrette.

Infatti:

  • il Senato tedesco, “il Bundesrat (“consiglio federale”), è composto dai rappresentanti dei sedici Länder tedeschi. I membri del Bundesrat (tre per i Länder più piccoli, sette per i più grandi) non vengono eletti, ma nominati da ciascun governo regionale.[5];
  • il Senato inglese, invece, “la House of Lords del parlamento britannico è composta di 26 Lord spiritual, membri di diritto per gli incarichi che ricoprono nella Chiesa anglicana, e di oltre 700 Lord temporal, in massima parte nominati a vita dalla regina su suggerimento del governo.[6];
  • nel Senato francese “I senatori sono eletti a suffragio indiretto: possono votare circa 150.000 grandi elettori, per la maggior parte costituiti da amministratori locali (sindaci, consiglieri municipali, consiglieri dipartimentali e consiglieri regionali), oltre ai deputati dell’Assemblea Nazionale; …Questo sistema elettorale provoca uno sbilanciamento politico nella composizione dei senatori, poiché privilegia le zone rurali della Francia, storicamente più a destra delle zone urbane.[7].

 

La legge costituzionale italiana che sarà oggetto del referendum del 4 dicembre 2016 prevede che:

  • L’elezione dei senatori, come già detto, avviene con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali e delle province autonome [di Trento e Bolzano, n.d.a.] tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio. Si ricorda che la Costituzione vigente non individua il tipo di sistema elettorale da adottare né per l’elezione della Camera né per quella del Senato, rimettendo la relativa scelta alla discrezionalità del legislatore ordinario, mentre il nuovo articolo 57 Cost. indica, per l’elezione del Senato, il metodo proporzionale.[8].

 

Rispetto alle realtà tedesca e inglese, la legge costituzionale italiana sottoposta a referendum appare preferibile perché non prevede la nomina dei futuri senatori da parte di un singolo, ma da parte di un’assemblea e, inoltre, l’assemblea in questione non è quella della Giunta regionale – composta unicamente dai rappresentanti della maggioranza di governo – ma è quella del Consiglio regionale nel quale sono presenti, sia i rappresentanti della maggioranza, sia quelli dell’opposizione.

Il confronto con la realtà francese conduce a ipotizzare un maggiore equilibrio presente nella legge costituzionale italiana sottoposta a referendum, in quanto, la base elettorale dei futuri senatori italiani non dovrebbe risentire del citato squilibrio numerico presente in Francia tra gli amministratori dei Comuni rurali e quelli dei Comuni metropolitani.

Inoltre, il fatto che il futuro articolo 57 della Costituzione italiana affermi che i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi da senatore debbano tenere conto dei voti espressi e della composizione del Consiglio regionale avvalora ancora di più la conclusione che i senatori eletti non saranno solo quelli graditi a un singolo o all’organo di governo della Regione, ma comprenderanno persone di vari schieramenti.

In tal modo potrà essere assicurata, all’interno del futuro Senato italiano, la presenza degli “interessi in conflitto” dei quali parla il filmato[9].

 

3 – L’INCENSURATEZZA E LE IMMUNITÀ PARLAMENTARI DEI FUTURI SENATORI

Nel filmato[10] si esprime preoccupazione riguardo al fatto che i futuri senatori italiani verranno eletti tra i consiglieri regionali perché “in questi anni si è visto che nei Consigli regionali ci sono molti consiglieri corrotti, indagati, inquisiti”.

Lascio il merito di questa affermazione nelle mani della magistratura inquirente e di quella giudicante.

Ferma restando la presunzione di innocenza, mi limito a ricordare con profonda tristezza il fatto che identici rilievi penali sono stati mossi più volte anche nei confronti di vari parlamentari nazionali.

Poco più oltre nel filmato[11] si afferma che “questa stessa riforma estende a questi senatori fasulli l’immunità parlamentare”.

A questo proposito mi limito a notare che i senatori, al pari dei deputati, le immunità parlamentari le hanno già e che l’articolo 68 della Costituzione, che disciplina le immunità parlamentari, NON è stato modificato dalla legge costituzionale oggetto del referendum del 4 dicembre 2016.

 

4 – LA NOMINA DI DUE GIUDICI COSTITUZIONALI

L’analisi esposta nel filmato[12] sulle competenze del futuro Senato italiano prosegue con la seguente affermazione: “Gravissimo, invece – sempre funzioni di livello costituzionale – è il fatto che viene attribuito a loro l’elezione di due dei giudici della Corte costituzionale.”.

Il motivo è dato dal fatto che “Questo Senato, così come è stato composto, da persone francamente nel complesso screditate, di nessun, di nessuno spessore, ha la possibilità di incidere sulla Corte costituzionale con due voti.[13].

Per quanto concerne lo spessore dei futuri consiglieri regionali, questo verrà valutato dagli elettori chiamati alle urne.

In questa sede io esamino l’incidenza della nomina di due giudici da parte del futuro Senato sul totale dei giudici della Corte costituzionale italiana.

I giudici della Corte costituzionale italiana sono quindici, la legge costituzionale di riforma non ne cambia il numero.

Anche in questo caso ho effettuato una ricerca per sapere se, negli altri Paesi europei, il Senato elegga alcuni dei giudici della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda la Corte costituzionale federale tedesca, il Bundesrat – il Senato tedesco – designa otto giudici su un totale di sedici[14].

Per quanto riguarda il Consiglio costituzionale francese, il Presidente del Senato francese nomina tre giudici su un totale di nove[15].

Per quanto riguarda il Tribunale costituzionale spagnolo, infine, il Senato spagnolo nomina quattro giudici su un totale di dodici[16].

Dal confronto con le realtà che ho citato emerge che la legge costituzionale italiana che sarà oggetto del referendum del 4 dicembre 2016 non si discosta da analoghe previsioni di altri Paesi europei.

Al contrario, la legge in parola assegna su questo punto al Senato italiano un’incidenza più ridotta rispetto a quella che hanno le omologhe assemblee dei Paesi citati.

 

Le domande che questo articolo ha suscitato vengono affrontate nella sua seconda parte [17].

Mi auguro che questo contributo vi sia stato utile e vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] (da -8:47 a -6:00).

[2] Legge 06 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati”, consultabile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=DmcH5RxpwzCwGgGCOrTtpQ__.na1-prd-norm .

[3] (da -4:58 a -4:54).

[4] (da -4:07 a -4:05).

[5] Cito da: http://www.europaquotidiano.it/2014/01/22/riforma-del-senato-come-funziona-in-europa/ .

[6] Idem.

[7] Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_(Francia)#Elezione .

[8] Cito da: Servizio Studi della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, La riforma costituzionale. Testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Schede di lettura, n.216/12, parte prima, maggio 2016, pagine 36 e seguenti, in: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500p.pdf .

[9] (da -5:48 a -5:33).

[10] (da -4:20 a -4:10).

[11] (da -4:03 a -3:54).

[12] (da –2:18 a –2:06).

[13] (da –1:40 a –1:22).

[14]La nomina dei 16 giudici compete per metà al Bundestag (il parlamento federale) e per metà al Bundesrat (la camera che rappresenta iLänder). Il Bundestag designa i giudici di propria competenza attraverso un comitato di 12 grandi elettori, di cui fanno parte parlamentari eletti dalla medesima camera con metodo proporzionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti. Il Bundesrat designa i giudici di propria competenza, su proposta di una apposita commissione, attraverso il voto pubblico e diretto dell’intero consesso espresso con una maggioranza di due terzi.”. Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Costituzionale_Federale_tedesca#Giudici:_nomina_e_posizione .

[15]Nove membri vengono nominati: tre dal Presidente della Repubblica (che ne sceglie anche il presidente, il cui voto prevale in caso di parità), tre dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e tre dal Presidente del Senato. … La composizione dell’organo è quindi totalmente politica, cosa che rende il conseil peculiare rispetto agli omologhi di altri sistemi di giustizia costituzionale (ad esempio quelloitaliano). La natura politica dell’organo costituisce un’eredità della diffidenza nei confronti dei giudici e della convinzione che questi non possano controllare il Legislatore che prende origine già dalla rivoluzione francese del 1789.” Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_costituzionale_(Francia) .

[16]Il Tribunale costituzionale è composto da 12 giudici scelti, nominati dal re per un mandato di nove anni non rinnovabili. Quattro di loro sono scelti dal Congresso dei Deputati con la maggioranza di 3/5 dei membri della camera, quattro dal Senato con la maggioranza di 3/5 dei membri della camera, due dal Governo e due dal Consiglio generale del potere giudiziario.” Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_costituzionale_della_Spagna .

[17] La seconda parte è pubblicata in: http://giorgiocannella.com/index.php/2016/10/29/referendum-4-dicembre-2016-parte-seconda/ .

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

 

LA REDDITIVITÀ DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO

 

 

La formula che trovate qui sotto serve a calcolare la redditività di uno strumento finanziario.

È una formula semplice che può essere agevolmente usata anche da parte di chi non è un esperto di finanza.

 

Per l’effettuazione di un investimento in strumenti finanziari, io mi attengo alla seguente regola:

R.L. – t.t.b. = R.N. + i

Ecco la spiegazione:

  • “R.L.” significa rendimento lordo e si riferisce allo strumento finanziario preso in esame;
  • “t.t.b.” significa tasse, tributi e balzelli; “tasse e tributi” indicano la tassazione applicabile allo strumento finanziario preso in esame, mentre nei “balzelli” sono comprese tutte le spese collegate alla detenzione a qualsiasi titolo dello strumento finanziario;
  • “=” in questo caso si legge: “deve essere uguale al”;
  • “R.N.” significa rendimento netto e si riferisce allo strumento finanziario preso in esame;
  • “i” si riferisce al tasso di inflazione reale annua riferito agli ultimi dodici mesi a decorrere dalla data in cui sto decidendo quale scelta compiere.

 

Prima di concludere, sono necessarie due aggiunte.

Innanzitutto, bisogna ricordare che i profili relativi al rischio legato al soggetto che emette lo strumento finanziario, al rischio legato allo strumento finanziario oggetto di esame e la compatibilità dell’investimento o disinvestimento ipotizzato con il proprio profilo finanziario e la propria propensione al rischio è opportuno che siano valutati con l’ausilio di un consulente finanziario.

In secondo luogo, preciso che io non sono un promotore o un consulente per gli investimenti in strumenti finanziari.

Per questa ragione, quanto ho scritto non costituisce né intende costituire un consiglio per l’investimento e/o per il disinvestimento in strumenti finanziari.

Questo contributo è una mia opinione personale che vi offro alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero[1] [2] [3].

Spero di esservi stato utile.

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” articolo 21, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, numero 298, ed entrata in vigore il 01 gennaio 1948, in:

http://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti , nella riga “Denominazione Atto” cliccare sulla freccia in basso e poi su “COSTITUZIONE”.

[2]Freedom of expression 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.” article 10, European Convention on Human Rights, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 04 agosto 1955, numero 848, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 settembre 1955, numero 221.

Il testo qui citato è disponibile in: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf .

La legge italiana con l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione è disponibile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice indicando il numero e l’anno dell’atto desiderato nelle apposite caselle.

[3]Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.” articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il testo qui citato è disponibile sul sito internet dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn .

Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.” articolo 29, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata e proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .