Superare la centralità del carcere nell’ambito penale

In questo articolo propongo delle modifiche al codice penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario al fine di superare la centralità del carcere nell’ambito penale.

 

Premessa

Nel libro “Sulla giustizia”, l’ex cardinale arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini così si esprimeva sulla detenzione in carcere:

  • “La carcerazione deve essere un intervento funzionale e di emergenza, quale estremo rimedio temporale ma necessario per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana, per fermare colui che, afferrato da un istinto egoistico e distruttivo, ha perso il controllo di se stesso, calpesta i valori sacri della vita e delle persone, e il senso della convivenza sociale.”.[1]

L’autore proseguiva attribuendo alla detenzione in carcere il seguente ruolo:

  • “il cristiano…non potrà mai giustificare il carcere se non come momento di arresto di una grande violenza.”.[2]

In considerazione di tutto ciò, il cardinale Martini auspicava il superamento della centralità del carcere nell’ambito penale in questi termini:

  • “I modelli sanzionatori non devono ritenere scontate le modalità di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione, sulla pena fine a se stessa, sull’emarginazione.

È il tema del superamento della centralità del carcere nell’ambito penale.

Bisogna fare di tutto perché il carcere sia luogo di forte e austera risocializzazione, con programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

Appare oggi più evidente l’inadeguatezza di misure repressive o punitive che un tempo la società non poneva in questione. È quindi necessario ripensare la stessa situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità proprio a partire dalle attuali contraddizioni.”.[3]

 

Le alternative al carcere

Il diritto penale e l’ordinamento penitenziario italiani già offrono delle valide alternative al carcere: la colonia agricola e la casa di lavoro.

Tuttavia, esse possono essere applicate solo come misure di sicurezza personali di tipo detentivo e non come modalità di detenzione complementarie al carcere.

Mi spiego meglio.

 

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato o, nei casi previsti dalla legge penale, alle persone socialmente pericolose per un fatto non preveduto dalla legge come reato (articolo 202 del codice penale italiano).

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente [l’articolo 202 citato qui sopra], quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133 [4] del codice penale (articolo 203 del codice penale italiano).

Premesso questo, ricordiamo che le misure di sicurezza sono personali[5] o patrimoniali[6].

L’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è una misura di sicurezza personale di tipo detentivo.[7] [8] [9]

 

Il problema

Alla data in cui scrivo questo articolo, non conosco una norma di legge in base alla quale l’assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro possa essere disposta anche come modalità di espiazione della pena detentiva complementare al carcere.

 

La soluzione e i suoi benefici

Se vi fosse una norma di legge in base alla quale la pena detentiva può essere espiata in parte in carcere e in parte in una colonia agricola o in una casa di lavoro, vi sarebbero i seguenti benefici.

1)

Il carcere verrebbe configurato come un istituto nel quale si espia una parte della pena detentiva con il fine di condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione.

In questo modo, al carcere verrebbe attribuito il ruolo che esso può svolgere: momento di arresto di una grande violenza da ottenere con programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

2)

La colonia agricola e la casa di lavoro verrebbero delineati come istituti nei quali si espia la rimanente parte della pena detentiva tramite il lavoro agricolo, artigianale, industriale, attuato in funzione della rieducazione del condannato.

Così facendo, la colonia agricola e la casa di lavoro avrebbero un ruolo differente da quello assegnato al carcere: rieducare il condannato tramite il lavoro.

3)

Questo assetto darebbe più compiuta attuazione all’articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana che afferma “Le pene …devono tendere alla rieducazione del condannato.”

4)

Verrebbe superata la centralità del carcere nel diritto penale.

Il carcere, infatti, non sarebbe più l’unico istituto al quale è demandata l’attuazione di tutti i fini della pena detentiva con le conseguenti critiche in caso di insuccesso.

5)

Si darebbe attuazione alla certezza della pena nei termini nei quali ne parlava Cesare Beccaria: efficace deterrente contro la commissione di reati.[10]

La pena detentiva comminata, infatti, non verrebbe più ridotta in sede di esecuzione, come avviene oggi, al punto di non avere più alcuna efficacia deterrente contro la commissione di reati, ma verrebbe interamente espiata in due fasi, in carcere prima e nella colonia agricola o nella casa di lavoro poi.

6)

L’efficacia deterrente della pena così ottenuta aumenta il livello di sicurezza sociale percepito dalla gente.

7)

Gli obiettivi della spesa pubblica per le carceri verrebbero razionalizzati e resi più efficaci.

L’attribuzione di fondi pubblici al carcere verrebbe finalizzata unicamente a realizzare l’obiettivo che esso può conseguire: arrestare una grande violenza e condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione.

Avere un obiettivo chiaro orienta tutte le energie al suo raggiungimento.

Dunque, la spesa pubblica per il carcere avrebbe un più alto tasso di efficacia.

8)

La vita carceraria sarebbe migliore.

Il detenuto vivrebbe il carcere non più nell’ansiosa attesa della fine della pena o della sua liberazione anticipata, ma come un luogo dove impegnarsi per giungere alla sua risocializzazione con la consapevolezza che da quest’ultima dipende la sua uscita dal carcere e l’inizio del lavoro in funzione della sua rieducazione.

9)

La percentuale di detenuti che riescono a reinserirsi nella società aumenterebbe.

La ripartizione dei compiti tra istituti di pena differenti (carcere, colonia agricola, casa di lavoro), ciascuno dei quali finanziato perché consegua il suo scopo più autentico, sono fattori che conducono all’aumento del livello di risocializzazione e di rieducazione dei condannati in vista del loro reinserimento nella società.

10)

Il lavoro nella colonia agricola o nella casa di lavoro permetterebbe al detenuto di migliorare una competenza che già aveva oppure di acquisirla se prima non esercitava quelle mansioni.

11)

Il lavoro espletato nella colonia agricola o nella casa di lavoro può essere orientato alla produzione di beni o all’offerta di servizi utili all’economia nazionale.[11]

 

Per tutte le ragioni che ho fin ora esposto, vi offro la mia proposta di modifica del codice penale e della legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (le modifiche sono in grassetto).

 

Modifiche al codice penale

Libro I Dei reati in generale

Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo II Della esecuzione della pena

Articolo 141 “Esecuzione delle pene detentive”

1. La pena detentiva comminata per un reato viene interamente espiata in due fasi, in carcere prima e nella colonia agricola o nella casa di lavoro poi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, la pena detentiva dell’ergastolo viene espiata nella colonia agricola o nella casa di lavoro non prima di avere espiato venticinque anni in carcere.

3. Le pene detentive comminate per reati commessi senza l’uso della violenza e della minaccia sono espiate interamente nella colonia agricola o nella casa di lavoro.

 

Articolo 142 “Finalità del carcere”

Il carcere è l’istituto nel quale si espia la prima parte della pena detentiva con i fini di arrestare la violenza e di condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione tramite programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

 

Articolo 143 “Finalità della colonia agricola e della casa di lavoro”

La colonia agricola e la casa di lavoro sono gli istituti nei quali si espia la rimanente parte della pena detentiva tramite il lavoro agricolo, artigianale, industriale, attuato in funzione della rieducazione del condannato e del suo reinserimento sociale.

 

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Titolo II Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria

Capo I Istituti penitenziari

Articolo 61 Istituti per l’esecuzione delle pene

Gli istituti per l’esecuzione delle pene si distinguono in:

    1) case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto.

  Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

    2) case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

    3) colonie agricole e case di lavoro, per l’esecuzione delle pene detentive secondo quanto previsto dall’articolo 141 del codice penale. Le colonie agricole e le case di lavoro di questo numero non possono essere istituite presso le case di arresto, le case di reclusione, le case di custodia mandamentali o circondariali.

Per l’espiazione della prima parte della pena detentiva ai sensi dell’articolo 142 del codice penale, per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell’arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

 

Articolo 61-bis “Il lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive”

1. Le persone detenute nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive hanno l’obbligo di lavorare.

2. Il lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive è remunerato secondo quanto previsto dall’articolo 145 del codice penale.

3. Il mancato adempimento dell’obbligo di lavorare di cui al comma uno di questo articolo comporta il trasferimento in una casa di arresto o in una casa di reclusione o in una casa di custodia.

4. Il comma tre di questo articolo si applica anche alle persone la cui pena detentiva è stata comminata ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice penale.

5. Il trasferimento in una casa di arresto o in una casa di reclusione o in una casa di custodia si applica anche nel caso di evasione consumata o tentata, procurata evasione consumata o tentata da parte di una o più persone assegnate alla colonia agricola o alla casa di lavoro per l’espiazione di tutta o di una parte della pena detentiva comminata.

6. Il trasferimento di cui ai commi 3, 4 e 5 di questo articolo è disposto per l’espiazione di tutta la rimanete parte della pena detentiva comminata.

7. Nei casi di cui al comma 5 di questo articolo, la pena detentiva comminata per i reati consumati o tentati posti in essere viene espiata interamente in carcere.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagina 39.

Il corsivo è del testo citato.

 

[2] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagina 40.

Il corsivo è del testo citato.

 

[3] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagine 40-41.

Il corsivo è del testo citato.

 

[4] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

articolo 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena:

 

“Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [articolo 132 Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

 

  1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

 

  2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

 

  3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

 

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

 

  1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

 

  2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

 

  3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

 

  4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.”

 

 

[5] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo I Delle misure di sicurezza personali,

Sezione II Disposizioni speciali,

articolo 215 Specie:

 

“Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

 

Sono misure di sicurezza detentive:

 

  1° l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

 

  2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

 

  3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

 

  4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

 

  Sono misure di sicurezza non detentive:

 

  1° la libertà vigilata;

 

  2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

 

  3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

 

  4° l’espulsione dello straniero dallo Stato.

 

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.”

 

 

[6] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo II Delle misure di sicurezza patrimoniali,

articolo 236 Specie: regole generali,

comma 1:

 

“Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

 

  1° la cauzione di buona condotta;

 

  2° la confisca.”

 

 

[7] Si veda l’articolo 215 del codice penale citato nella nota 5.

 

[8] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo I Delle misure di sicurezza personali,

Sezione II Disposizioni speciali,

articolo 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

 

“Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

 

  1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

 

  2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;

 

  3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.”

 

 

[9] Si veda anche “La casa di lavoro e la colonia agricola”, in “Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione” in:

https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/la-casa-di-lavoro-e-la-colonia-agricola/

 

[10] “Il fine [delle pene] dunque non è altro, che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali.”

Dei delitti e delle pene, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, catalogazione 1115 1, anno 1764, pagina 31, titolo a margine Fine delle pene.

Il libro è disponibile on line su Google Libri all’indirizzo:

https://www.google.it/books/edition/Dei_delitti_e_delle_pene/Qc2w2id9DXIC?hl=it&gbpv=1&dq=dei+delitti+e+delle+pene&printsec=frontcover

 

[11] Si pensi al caso di una colonia agricola nella quale si coltivano cereali antichi, o al caso di una casa di lavoro nella quale si recuperano i materiali contenuti in oggetti dismessi.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito http://www.giorgiocannella.com