LA FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI STRANIERE IN ITALIA

Per quanto riguarda la fornitura di beni e/o servizi alle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia[1], consiglio al fornitore di chiedere il pagamento anticipato in un’unica soluzione oppure in più rate da esigere di pari passo con la fornitura parziale del bene o del servizio pattuiti.

Questo mio consiglio si fonda sul fatto che la legge italiana dichiara che i conti correnti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia non possono essere pignorati[2].

Di conseguenza, in caso di mancato pagamento del bene e/o del servizio pattuiti, il fornitore potrà ricorrere solo alla procedura diplomatica[3].

Spero di esservi stato utile.

Vi ringrazio per il vostro tempo.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] L’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge 14 gennaio 2013, numero 5, “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno.”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 29 gennaio 2013, numero 24, recita:

Art. 21 Categorie specifiche di beni

  1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell’articolo 19 lettera c):
  2. a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell’esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
  3. b) ”.

[2] L’articolo 19-bis “Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere” del decreto legge 12 settembre 2014, numero 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito in legge con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, numero 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 10 novembre 2014, numero 261, supplemento ordinario numero 84, recita:

Art. 19-bis. – (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere).

  1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell’organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all’espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
  2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme sono vincolate.
  3. Il pignoramento non determina a carico dell’impresa depositaria l’obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al comma 1 mantengono la piena disponibilità delle stesse.”.

[3] Essa si articola nelle seguenti fasi:

– Tizio porta il suo problema all’attenzione del Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana;

il Ministro in parola si interessa al problema di Tizio e porta la questione all’attenzione del Ministro degli affari esteri del Paese X;

– quest’ultimo si interessa al problema di Tizio e chiede all’ambasciatore Caio di pagare il prezzo per il bene e/o il servizio pattuiti;

– se l’ambasciatore Caio paga il prezzo, il problema è risolto;

– ma se Caio risponde, ad esempio, di non avere i soldi per pagare, è necessario che il Ministro degli affari esteri del Paese X trovi i fondi necessari, li trasferisca a Caio e quest’ultimo paghi il prezzo.

Le probabilità di successo di questa alternativa dipendono da vari fattori.

Dalla capacità di Tizio di convincere il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ad interessarsi al suo caso, alla disponibilità di risorse da parte del Ministro degli affari esteri del Paese X.

È possibile che il Paese X sia una nazione in via di sviluppo con gravi problemi economici, oppure che si inceppi qualcosa nella procedura diplomatica che abbiamo ora descritto.

In breve, se Tizio sceglie la via diplomatica ora descritta, ci sono molte probabilità che non riceva il pagamento del prezzo pattuito.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .