Molti contributi hanno finora trattato le cause e gli eventi della contrapposizione tra Israele e Palestina.
Pochi sono quelli che hanno offerto delle soluzioni.
In questo articolo descrivo sommariamente una possibile soluzione vantaggiosa sia per le parti in causa, sia per coloro che sono a esse vicine.
Un esempio è utile per comprendere quali sono i ruoli che le parti possono assumere.
Immaginate che io sia uno dei difensori della vostra squadra di calcio preferita.
Questo articolo passa la palla ai centrocampisti perché elaborino l’azione di gioco e a loro volta passino la palla agli attaccanti.
L’obiettivo è fare goal.
I centrocampisti sono gli staff di tutte le parti, gli attanti sono i rappresentanti delle parti in causa.
L’obiettivo è firmare e ratificare un trattato con il regolamento di confini tra Israele e Palestina.
Nel gennaio del 2020 gli Stati Uniti d’America hanno presentato il piano “Peace to prosperity”.
Il governo israeliano lo ha accolto, il governo palestinese no.[1]
Il piano in parola ha il pregio di rendere visibile a tutti qual è l’ultimo ostacolo che impedisce il conseguimento dell’obiettivo: il regolamento di confini tra Israele e Palestina.
Per fare questo, è necessaria l’azione di regolamento di confini.
Questa azione è presente sia nel diritto civile[2], sia nel diritto internazionale pubblico.[3]
Sono certo che, in tanti anni di contrapposizione, non sarà mancata l’opera di chi ha raccolto le prove utili a dimostrare dove passa il confine tra Israele e Palestina.
Quando parlo di prove, mi riferisco agli strumenti processuali per mezzo dei quali il giudice forma il suo convincimento circa la verità o meno dei fatti affermati dall’una o dall’altra parte.
Per questa ragione, è escluso dalla nozione di prova tutto quello che non è dimostrabile in giudizio come, ad esempio, la bontà, la generosità, l’altruismo, la fede e i loro contrari.
Le prove esplicano la loro efficacia probatoria all’interno di un procedimento per la risoluzione pacifica delle controversie.
Per le controversie internazionali, l’articolo 33 della Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (da qui in poi O.N.U.) contiene un elenco non esaustivo dei procedimenti di risoluzione pacifica di esse.[4]
I negoziati, le inchieste, i tentativi di mediazione e di conciliazione sono in questo elenco e nel tempo hanno condotto le parti all’ultimo ostacolo da superare: il regolamento dei loro confini.
Tra i mezzi elencati dall’articolo 33 in esame c’è l’arbitrato.
L’arbitrato, al pari del regolamento giudiziale, si conclude con una soluzione vincolante.
Tuttavia, come abbiamo accennato all’inizio, la durata pluridecennale della controversia tra Israele e Palestina ha spinto molti Stati a simpatizzare per l’una o per l’altra parte.
In altre parole, sarebbe difficile trovare un soggetto terzo che entrambi possano scegliere per condurre la procedura ed emettere il lodo arbitrale.
È giunto quindi il momento di adire un regolamento giudiziale.
Esso dovrà svolgersi in un tribunale internazionale, precostituito, permanente, che segua una procedura istituzionalizzata.
L’odierna assenza di un Tribunale internazionale per il Medio Oriente con questi requisiti fa sì che, per l’azione di regolamento di confini tra Israele e Palestina, sia necessario adire la Corte internazionale di giustizia.[5]
Nel diritto internazionale pubblico, infatti, l’organismo giudiziario facente parte di un’organizzazione internazionale ha una giurisdizione definita in relazione alle funzioni che il trattato istitutivo dell’organizzazione internazionale assegna a quest’ultima.
Poiché la Carta istitutiva dell’O.N.U. configura quest’ultima come un’organizzazione politica di livello mondiale, la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia avrà un’estensione mondiale.
La tesi secondo la quale la Corte in parola sarebbe deputata a conoscere solo le controversie giuridiche e non le controversie politiche non è idonea a negare la sua giurisdizione.
Per comprenderne il motivo, seguiamo questo ragionamento.
I soggetti muniti della personalità di diritto internazionale pubblico sono unicamente gli Stati e le organizzazioni internazionali alle quali gli Stati membri hanno attribuito la personalità giuridica in parola.[6]
I soggetti del diritto internazionale pubblico esprimono la loro volontà tramite atti adottati dai loro organi rappresentativi.
Questi ultimi sono composti da individui che agiscono in base ai loro convincimenti in politica estera.
Per questo, nella realtà, ogni controversia internazionale possiede congiuntamente caratteri giuridici e politici.
Ecco perché la distinzione tra controversia giuridica e controversia politica è priva di significato pratico.
In conclusione, nel diritto internazionale pubblico tutte le controversie richiedono l’applicazione delle norme del diritto in parola e sono sottoponibili alla giurisdizione delle Corti e dei Tribunali che giudicano in base ad esso.
Un proverbio italiano dice che il diavolo è nei dettagli.
Per questo motivo, sono necessarie alcune precisazioni.
Sulla ottemperanza alla sentenza
La sentenza della Corte internazionale di giustizia è definitiva, inappellabile e vincolante per le parti della controversia.
Lo Statuto della Corte prevede i casi di disputa sul significato o sulla portata della sentenza, nonché il caso di revisione della stessa.[7]
Poiché accade che una o più parti in causa giustifichino la mancata ottemperanza alla sentenza con la presunta invalidità della stessa e questo dà luogo a una nuova controversia presso la medesima Corte, è necessario che il contenuto della sentenza sia trasfuso in un trattato di diritto internazionale pubblico.
In questo modo, il regolamento di confini disposto dalla Corte porterà alla definitiva e inconfutabile esistenza di due Stati sovrani.
Sull’intervento di uno Stato terzo in giudizio
Lo Statuto della Corte internazionale di giustizia disciplina il possibile intervento di uno Stato terzo nel giudizio.
È bene sottolineare che l’ammissibilità di questo intervento è collegata alla rigorosa dimostrazione, da parte dello Stato terzo, dell’interesse di natura legale che ha e che può essere leso dalla decisione della controversia.[8]
Sulla sorte delle persone detenute
La contrapposizione pluridecennale tra Israele e Palestina ha condotto alla detenzione di persone.
È comprensibile che sentimenti di umana vicinanza portino una o entrambe le parti a voler regolare anche questo aspetto oltre ai loro confini.
Non conosco una tensione armata tra due popoli protrattasi per quasi ottant’anni che non abbia provocato vittime.
Non ha senso, quindi, porre fine alla contrapposizione tra Israele e Palestina continuando a detenere le persone di entrambi i popoli che si sono adoperate per l’una o per l’altra parte.
Per questi motivi, il regolamento dei confini deve accompagnarsi alla concomitante e vicendevole restituzione di tutte le persone che si sono adoperate per l’una o per l’altra parte.
Auguro a Israele e alla Palestina un futuro in cui questo articolo verrà letto solo per ricordare il loro passato.
Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.
NOTE A PIE’ DI PAGINA
[1] Il contributo di Inside Over: https://it.insideover.com/schede/politica/che-cose-il-piano-di-pace-di-trump-e-che-cosa-prevede.html
Il contributo di Le Monde diplomatique: https://www.monde-diplomatique.fr/2020/03/GRESH/61539
[2] Codice civile della Repubblica italiana, Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 262.
Art. 950. (Azione di regolamento di confini).
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
[3] Statuto della Corte internazionale di giustizia,
Capitolo II Competenza della Corte,
Articolo 36,
testo autentico in lingua inglese in:
https://www.icj-cij.org/en/statute#CHAPTER_II
Article 36
- The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force.
- The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:
- the interpretation of a treaty;
- any question of international law;
- the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;
- the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.
- The declarations referred to above may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain states, or for a certain time.
- Such declarations shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the parties to the Statute and to the Registrar of the Court.
- Declarations made under Article 36 of the Statute of the Permanent Court of International Justice and which are still in force shall be deemed, as between the parties to the present Statute, to be acceptances of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice for the period which they still have to run and in accordance with their terms.
- In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter shall be settled by the decision of the Court.
(il sottolineato è mio)
[4] Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
capitolo VI Soluzione pacifica delle controversie,
articolo 33,
testo autentico in lingua inglese in:
https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html
Article 33
- The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
- The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.
[5] Corte Internazionale di Giustizia sito internet ufficiale: https://www.icj-cij.org/en
[6] Sulla questione se l’individuo e i gruppi di cui esso faccia parte possano essere considerati titolari della soggettività di diritto internazionale pubblico rinvio al mio contributo “Individui e soggettività di diritto internazionale pubblico: facciamo chiarezza”.
L’articolo è pubblicato sulla rivista on-line Vaglio Magazine n. 2 del 27 novembre 2019:
e sul mio sito internet:
https://giorgiocannella.com/index.php/2019/12/05/soggettivita-di-diritto-internazionale-pubblico/
[7] Statuto della Corte internazionale di giustizia,
Capitolo III Procedura,
Articoli 59, 60 e 61,
testo autentico in lingua inglese in:
https://www.icj-cij.org/en/statute#CHAPTER_III
Article 59
The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.
Article 60
The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party.
Article 61
- An application for revision of a judgment may be made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
- The proceedings for revision shall be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognizing that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring the application admissible on this ground.
- The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings in revision.
- The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the new fact.
- No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.
[8] Statuto della Corte internazionale di giustizia,
Capitolo III Procedura,
Articolo 62,
testo autentico in lingua inglese in:
https://www.icj-cij.org/en/statute#CHAPTER_III
Article 62
- Should a state consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervene.
2 It shall be for the Court to decide upon this request.
Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com