Modifiche al processo di esecuzione

[1]Ecco la mia proposta di modifiche da apportare al processo di esecuzione.[2]

L’obiettivo è quello di assicurare la certezza delle transazioni economiche di qualsiasi genere (del commercio, del lavoro, della finanza, et cetera) tramite una procedura amica dell’utente (user friendly).

 

 

L’esecuzione forzata inizia in forza di un titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è solo quello al quale la legge dello Stato attribuisce questa qualifica.

Chi aziona il titolo esecutivo sottopone a pignoramento i beni del debitore.

Il pignoramento impone un vincolo di indisponibilità sui beni da esso staggiti.

Il pignoramento viene eseguito dall’ufficiale giudiziario fino al raggiungimento del credito azionato aumentato della metà.

Dell’eseguito pignoramento viene data notizia al debitore e agli eventuali terzi nei cui confronti il debitore ha dei crediti o che sono in possesso di cose del debitore o che vantano diritti su uno o più dei beni pignorati tramite posta elettronica ordinaria e tramite sms ai recapiti che ogni soggetto, persona fisica o giuridica riconosciuta o meno, ha comunicato al database a tal fine tenuto dal Ministero della Giustizia.

La mancata comunicazione o la non correttezza di uno o di entrambi i recapiti di cui al periodo precedente non impedisce il prosieguo dell’esecuzione forzata.

La comunicazione dell’eseguito pignoramento contiene:

  • l’allegazione integrale del titolo esecutivo in copia autenticata dal difensore del creditore o da un pubblico ufficiale;
  • in alternativa all’allegazione integrale del titolo esecutivo, è possibile scrivere il collegamento internet al quale il titolo esecutivo è integralmente disponibile e scaricabile;
  • la descrizione dei beni e/o dei diritti sottoposti a pignoramento;
  • la possibilità offerta al debitore di indicare specificamente altri beni perché vengano sottoposti a pignoramento in sostituzione totale o parziale dei beni già staggiti;
  • la possibilità offerta al debitore di chiedere il sequestro ex art. 687 c.p.c. “Casi speciali di sequestro”[3] dei beni sottoposti a

Le possibilità di cui al periodo precedente vanno esercitate entro il termine perentorio di tre giorni dalla data dell’ultima comunicazione al debitore della notizia dell’eseguito pignoramento.

In caso di mancata comunicazione o di non correttezza di entrambi i recapiti per la comunicazione al debitore dell’eseguito pignoramento, i tre giorni di cui al periodo precedente decorrono dalla data in cui il pignoramento è stato eseguito.

Fino al passaggio in archivio del fascicolo del processo dell’esecuzione forzata, il creditore, direttamente o per interposta persona, non può acquistare diritti, obblighi, situazioni di fatto sui beni sottoposti a pignoramento. Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni del periodo precedente è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

La scelta da parte del debitore di chiedere l’immediato sequestro ex art. 687 c.p.c. “Casi speciali di sequestro” dei beni sottoposti a pignoramento implica l’inizio dell’opposizione all’esecuzione. L’opposizione di cui al periodo precedente si svolge in via esclusiva secondo il rito ordinario di cognizione descritto nell’articolo “Un nuovo rito ordinario di cognizione”.[4]

Il rito ordinario di cognizione di cui al periodo precedente si applica in via esclusiva anche per l’opposizione a uno o più atti dell’esecuzione, per le opposizioni in materia di lavoro di previdenza e di assistenza, per le opposizioni di terzi.

Non è ammesso un rito diverso per l’opposizione all’esecuzione e per qualsiasi altra opposizione.

Ferma restando l’applicazione della normativa vigente, l’avere agito con dolo da parte di uno qualsiasi dei soggetti dell’esecuzione forzata implica l’automatica interdizione di ogni autore del fatto doloso da ogni professione, industria, arte, commercio, mestiere per la durata di tre anni e la nullità insanabile di qualsiasi obbligazione contratta dall’autore del fatto durante il medesimo arco di tempo.

Ai fini di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa e di svolgimento del processo di esecuzione secondo il termine di durata ragionevole, un atto compiuto e/o depositato oltre il termine perentorio è inesistente.

L’istituto della spedizione in forma esecutiva è abrogato e sostituito dall’attestazione da parte del difensore del creditore di mancata impugnazione del titolo esecutivo.

L’istituto del precetto è abrogato.

Nel processo di esecuzione forzata, il domicilio legale del creditore, del debitore, dei creditori iscritti, dei creditori intervenuti, dell’opponente e di ogni altro soggetto della procedura è costituito dai recapiti che ogni soggetto, persona fisica o giuridica riconosciuta o meno, ha comunicato al database a tal fine tenuto dal Ministero della Giustizia.

Le parole “ad un sesto” di cui all’art. 495, c. 2, c.p.c. sono sostituite dalle parole “alla metà”.

Le parole “quarantotto mesi” di cui all’art. 495, c. 4, c.p.c. sono sostituite dalle parole “dodici mesi”.

L’istituto del termine dilatorio del pignoramento è abrogato.

All’art. 545 c.p.c. sono aggiunti altri tre commi con il seguente testo[5]:

  • I crediti verso i terzi a qualsiasi titolo vantati dalle imprese e dai liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali o comunque muniti di partita i.v.a. non possono essere sottoposti a vincolo di indisponibilità per una misura eccedente il quinto per il pagamento di qualsiasi tipo di tributi, imposte e tasse.
  • Il vincolo di indisponibilità eseguito sulle somme di cui al comma precedente in violazione del limite previsto dallo stesso è inefficace per l’importo eccedente il quinto. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
  • Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

L’istituto dell’istanza di vendita è abrogato.

Il deposito del pignoramento in Tribunale ha il valore di istanza di vendita dei beni pignorati rivolta al Giudice dell’esecuzione.

Le norme di legge e di regolamento configgenti con le disposizioni di questa legge sono abrogate.

Le disposizioni di questa legge si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata incardinati a partire dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Questa legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista on-line Vaglio Magazine n. 5 del dicembre 2020. L’articolo è visionabile al seguente collegamento:

https://www.vagliomagazine.it/modifiche-al-processo-di-esecuzione/

L’articolo in formato .pdf è disponibile a questo indirizzo internet: 

https://vagliomagazine.it/pdf/vagliomagazine_05_cannella.pdf   

 

[2] Regio Decreto 28 ottobre 1940, numero 1443, “Codice di procedura civile” e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, numero 253 del 28 ottobre 1940, da qui in poi c.p.c.

Libro III – Del processo di esecuzione

Articoli 474 -632 c.p.c.

 

[3] L’art. 687 c.p.c. afferma:

“Art. 687. (Casi speciali di sequestro).

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.”

 

[4] https://giorgiocannella.com/index.php/2018/12/09/nuovo-rito-ordinario-di-cognizione/

 

[5] https://giorgiocannella.com/index.php/2019/03/22/modifica-articolo-545-cpc/

 

Le note sono state verificate il 27 novembre 2020: data di invio di questo articolo alla redazione della rivista on-line Vaglio Magazine.

Modifica dell’articolo 545 c.p.c.

Nella procedura di espropriazione presso terzi, l’articolo 545 c.p.c.[1] “Crediti impignorabili”, nei suoi commi 7, 8 e 9, prevede il limite del quinto per la pignorabilità degli stipendi e delle pensioni.

I commi in parola sono stati aggiunti nel 2015[2].

La norma prevede anche la parziale inefficacia del pignoramento eventualmente eseguito oltre i limiti previsti.

 

I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 545 c.p.c. bilanciano due interessi contrapposti:

  • l’interesse del creditore a essere pagato
  • e l’interesse dello stipendiato o del pensionato ad avere una somma di denaro sufficiente al sostentamento proprio e delle persone eventualmente a suo carico.

 

In un periodo di crisi economica come quello attuale, questo discorso si arricchisce di ulteriori considerazioni in tema di tutela delle fasce sociali più deboli.

 

Tuttavia, un identico bilanciamento di interessi non è ancora previsto per le imprese e i liberi professionisti.

Questo vuoto normativo comporta due problemi.

 

1° PROBLEMA

Innanzitutto, l’assenza del limite del quinto – nel pignoramento dei crediti che le imprese e liberi professionisti vantano verso i terzi – implica che l’agente delegato alla riscossione dei tributi possa pignorare anche il 100% dei crediti in parola.

La conseguenza è che l’impresa o il libero professionista si trovano a non avere più la liquidità necessaria per pagare le loro utenze (luce, gas, telefono) e gli stipendi dei lavoratori che con essi collaborano.

L’esito finale è la cessazione dell’attività commerciale e professionale con la conseguente creazione di nuovi disoccupati.

Sono certo che questo non è nell’interesse del nostro Paese, ancor più in un momento di crisi economica come questo !

 

Inoltre, sono frequenti i casi nei quali il denaro e i beni dell’impresa fallita non sono sufficienti a soddisfare l’intero credito vantato dall’agente delegato alla riscossione dei tributi, men che meno i crediti vantati dai creditori chirografari.

Al contrario, il limite del quinto nella pignorabilità dei crediti verso i terzi consentirebbe alle imprese e ai liberi professionisti di evitare il fallimento per “asfissia creditizia” e di proseguire la loro attività.

 

In questo modo, la Pubblica Amministrazione:

  • eviterebbe i costi economici e sociali conseguenza della creazione di nuovi disoccupati,
  • potrebbe anche contare su un ulteriore gettito fiscale
  • e su una maggiore probabilità di vedere soddisfatti i suoi crediti fiscali.

 

Il prosieguo dell’attività economica, infatti, consentirebbe alle imprese e ai liberi professionisti di generare altro fatturato.

Da esso deriverebbero un nuovo gettito fiscale e dei nuovi crediti verso i terzi che l’agente delegato alla riscossione dei tributi potrebbe pignorare.

 

2° PROBLEMA

In secondo luogo, l’assenza del limite del quinto – nella pignorabilità dei crediti che le imprese e i liberi professionisti vantano verso i terzi – comporta la diffusione di una cultura di autentica avversione nei confronti della legge e delle istituzioni.

 

Agli occhi di imprenditori, lavoratori e liberi professionisti, infatti, la legge, l’Agenzia delle Entrate e l’agente delegato alla riscossione dei tributi sono dei nemici che cercano di condurre l’impresa o lo studio professionale alla chiusura.

Nulla di meglio per accrescere la cultura dell’evasione fiscale intesa come rimedio legittimo contro una Pubblica Amministrazione vista come una nemica !

Le ristrettezze che contraddistinguono l’attuale crisi economica, poi, fanno il resto.

 

Sono convinto che le tasse non siano facoltative e che la legge non sia un consiglio amichevole.

Tuttavia, non penso che la cultura della legalità e della giustizia fiscale nel nostro Paese possano essere incrementate – mi si passi il termine un po’ forte – “strangolando” il contribuente.

 

PROPOSTA

In conclusione, sulla scia della modifica intervenuta nel 2015, è necessario aggiungere all’art. 545 c.p.c. altri tre commi con il seguente contenuto:

 

“I crediti verso i terzi a qualsiasi titolo vantati dalle imprese e dai liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali o comunque muniti di partita i.v.a. non possono essere pignorati per una misura eccedente il quinto per il pagamento di qualsiasi tipo di tributi, imposte e tasse.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al comma precedente in violazione del limite previsto dallo stesso è inefficace per l’importo eccedente il quinto. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.”.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Codice di procedura civile della Repubblica italiana Regio Decreto 28 ottobre 1940, numero 1443.

[2] Dall’articolo 13 del decreto legge 27 giugno 2015, numero 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, numero 132.

 

Le citazioni sono state verificate alla data della pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com