La cessazione della prescrizione

 

Nel diritto penale, il decorso del tempo della prescrizione inibisce l’esercizio del diritto dello Stato a punire i colpevoli dei reati[1].

In un mio articolo precedente[2], ho parlato dell’art. 158 c.p.[3] che disciplina l’inizio del decorso del tempo della prescrizione.

 

PROBLEMA

Se l’avvenuto decorso del tempo della prescrizione inibisce l’esercizio un diritto, non vi è dubbio che la prescrizione non ha più motivo di esistere quando il diritto al quale essa si riferisce è stato esercitato.

Di questo però il codice penale non fa parola.

Infatti:

  • l’articolo 157 c.p. tratta del tempo necessario per il compimento della prescrizione[4];
  • l’articolo 158 c.p., come abbiamo detto poc’anzi, disciplina il momento in cui inizia il decorso del tempo della prescrizione[5];
  • l’articolo 159 c.p. disciplina la sospensione del decorso del tempo della prescrizione[6];
  • l’articolo 160 c.p. disciplina l’interruzione del corso del tempo della prescrizione[7];
  • l’articolo 161 c.p., infine, disciplina gli effetti della sospensione e della interruzione del decorso del tempo della prescrizione[8].

Prevedere espressamente che il decorso del tempo della prescrizione cessa definitivamente quando il diritto al quale essa si riferisce è stato esercitato è necessario per ribadire qual’è l’unico e solo scopo della prescrizione: inibire l’esercizio di un diritto dopo che esso non è stato esercitato per un lasso di tempo previsto dalla legge.

Troppo spesso infatti si sente dire che la prescrizione nel diritto penale servirebbe al raggiungimento di scopi senza dubbio nobili e importanti, ma che nulla hanno a che vedere con essa[9].

 

SOLUZIONE

Se la prescrizione non ha più motivo di esistere quando il diritto al quale essa si riferisce è stato esercitato e se – nel diritto penale – il diritto al quale essa si riferisce è il diritto dello Stato a punire i colpevoli dei reati, dobbiamo chiederci: qual’è il momento nel quale questo diritto viene esercitato nel procedimento penale?

La risposta è: quando il pubblico ministero deposita la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice (articolo 416 codice di procedura penale[10]).

In quel momento lo Stato, tramite il pubblico ministero, esercita il diritto al quale la prescrizione si riferisce.

Di conseguenza, da quel momento il decorso del tempo della prescrizione deve cessare definitivamente perché – lo ripetiamo – il diritto al quale essa si riferisce è stato esercitato.

 

È opportuno prevedere altresì che una richiesta di rinvio a giudizio nulla (articolo 416 codice di procedura penale[11]) possa essere sanata una sola volta, entro tre giorni dal suo deposito durante i quali il decorso del tempo della prescrizione sia sospeso.

Questo al fine di consentire di sanare la nullità, evitare l’impossibilità di esercitare l’azione penale[12] e impedire eventuali abusi[13].

 

PROPOSTA

Per questi motivi, propongo di inserire nel codice penale l’art. 158-bis c.p. “Cessazione della prescrizione” con il seguente testo:

“Il decorso del tempo della prescrizione cessa definitivamente quando la richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio può essere sanata entro tre giorni dal suo deposito durante i quali il decorso del tempo della prescrizione è sospeso.

La mancata sanatoria della richiesta di rinvio a giudizio entro tre giorni dal suo deposito e il successivo deposito di una richiesta di rinvio a giudizio nulla sono entrambe cause di nullità insanabile.”.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Negli ordinamenti di common law

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti la prescrizione dei reati penali non esiste: se ci sono sufficienti evidenze di prova, il reato può essere sempre perseguito. I tempi della giustizia civile e penale sono resi ragionevoli e cogenti da altre norme, senza la prescrizione dei reati.

Negli ordinamenti di civil law

In Francia, Spagna e Germania la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto giudiziario, tipo l’avviso di fine indagini. In Germania per i reati commessi dai parlamentari la prescrizione viene conteggiata non dal momento in cui è avvenuto il reato ma da quando inizia il processo.”

Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione

 

[2] https://giorgiocannella.com/index.php/2019/03/23/modifica-art-158-cp/

L’articolo è pubblicato anche sul portale www.maurovaglio.it al seguente indirizzo:

http://www.maurovaglio.it/UltimeNotizie.asp?IDarticolo=170812#

 

[3] Codice penale della Repubblica italiana Regio Decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.

 

[4] Articolo 157 c.p. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

 

  1. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
  2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
  3. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
  4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
  5. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
  6. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater.
  7. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
  8. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

 

[5] Articolo 158 c.p. Decorrenza del termine della prescrizione

 

  1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
  2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
  3. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

 

[6] Articolo 159 c.p. Sospensione del corso della prescrizione

 

  1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

            1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;

            2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

            3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

            3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;

            3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

  1. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.
  5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  6. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.

 

[7] Articolo 160 c.p. Interruzione del corso della prescrizione

 

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
  2. Interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
  3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

 

[8] Articolo 161 c.p. Effetti della sospensione e della interruzione

 

  1. L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
  2. Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

 

[9] Ad esempio, la ragionevole durata del procedimento penale.

 

[10] Articolo 416 codice di procedura penale Presentazione della richiesta del pubblico ministero

 

  1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso, previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3.
  2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

  2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del

            codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata

            entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

 

[11] Si veda la nota 10.

 

[12] Evento che si verificherebbe se la prescrizione fosse decaduta e al contempo la richiesta di rinvio a giudizio fosse affetta da nullità insanabile.

 

[13] Costituiti dall’eventuale decisione del pubblico ministero di depositare più volte una richiesta di rinvio a giudizio nulla per ottenere ogni volta la sospensione del tempo della prescrizione e avere più giorni per completare le indagini.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Modifica dell’art. 158 c.p.

Nel diritto penale, il decorso del tempo della prescrizione inibisce l’esercizio del diritto dello Stato a punire i colpevoli dei reati[1].

L’art. 158 c.p.[2] disciplina l’inizio del decorso del tempo della prescrizione[3].

 

PROBLEMA

Non vi è alcuna certezza che lo Stato venga sempre a conoscenza di un reato nel momento stesso in cui esso viene compiuto.

Prevedere che la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso significa impedire allo Stato di esercitare il suo diritto a punire i colpevoli tutte le volte in cui è venuto a conoscenza di un reato in prossimità o dopo il compiersi della prescrizione.

 

SOLUZIONE

Un aiuto per la soluzione di questo problema può essere trovato nell’art. 2935 c.c.[4] che recita: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”.

Lo Stato, infatti, è in grado di punire i colpevoli dei reati dal momento in cui la notizia del fatto costituente reato (da qui in poi per brevità, notitia criminis) è comunicata al pubblico ministero o ad altra autorità che a quest’ultimo abbia l’obbligo legale di riferire.

Prevedere che la prescrizione in diritto penale inizi a decorrere dalla notitia criminis avrebbe numerosi vantaggi:

  • darebbe allo Stato la possibilità di punire i colpevoli dei reati entro un lasso di tempo che non risentirebbe più del processo di elaborazione interiore necessario alla vittima di un reato prima di rivolgersi alle forze dell’ordine[5];
  • darebbe ai pubblici ministeri e alla polizia giudiziaria la possibilità di lavorare con una maggiore serenità, senza più bisogno di affrettare il loro lavoro a causa del fatto che gran parte della prescrizione è stata consumata da una querela sporta molto tempo dopo la commissione del reato;
  • concorrerebbe all’attuazione del principio costituzionale del giusto processo, perché consentirebbe a ogni procedimento penale di svolgersi entro una durata legalmente prefissata che decorre dalla notitia criminis. In altre parole, non vi sarebbero più dei procedimenti penali nei quali è possibile svolgere le varie fasi processuali con serenità perché la notitia criminis è giunta immediatamente dopo il fatto costituente reato e altri procedimenti penali nei quali bisogna con rammarico “gettare la spugna” in partenza perché la prescrizione è stata in gran parte consumata da una notitia criminis tardiva;
  • infine, accrescerebbe la sicurezza percepita dai cittadini, perché consentirebbe di giungere più frequentemente alla conclusione del procedimento penale e dunque all’assoluzione degli innocenti e alla punizione dei colpevoli dei reati.

 

PROPOSTA

Per questi motivi, propongo di modificare l’art. 158 c.p. nel modo seguente:

“La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la notizia del reato è giunta al pubblico ministero o ad altra autorità che a quest’ultimo abbia l’obbligo legale di riferire.”.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Negli ordinamenti di common law

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti la prescrizione dei reati penali non esiste: se ci sono sufficienti evidenze di prova, il reato può essere sempre perseguito. I tempi della giustizia civile e penale sono resi ragionevoli e cogenti da altre norme, senza la prescrizione dei reati.

Negli ordinamenti di civil law

In Francia, Spagna e Germania la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto giudiziario, tipo l’avviso di fine indagini. In Germania per i reati commessi dai parlamentari la prescrizione viene conteggiata non dal momento in cui è avvenuto il reato ma da quando inizia il processo.”

Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione

 

[2] Codice penale della Repubblica italiana Regio Decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.

 

[3] A decorrere dal 1 gennaio 2020, il testo dell’art. 158 c.p. sarà il seguente:

  1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
  2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
  3. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

 

[4] Codice civile della Repubblica italiana Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 262.

 

[5] Si pensi ai minori vittime di pedofilia e al tempo a essi necessario per elaborare il grave trauma subito e trovare la forza per sporgere querela.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com