Come orientare l’agire della Commissione europea

Dal 6 al 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo.

In Italia, le elezioni in parola hanno avuto luogo l’8 e il 9 giugno 2024.

I risultati definitivi sono stati pubblicati.[1]

I commenti che i segretari dei partiti politici italiani hanno pronunciato lasciano trasparire una finalizzazione della citata competizione elettorale all’ottenimento di una percentuale di voti su base nazionale che sia alta abbastanza da poterla definire un successo.[2]

Le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo hanno uno scopo diverso: entrare nella coalizione parlamentare che sostiene la Commissione dell’Unione europea per orientare l’agire di quest’ultima.

I partiti che non riescono a entrare nella coalizione in parola potranno fare opposizione nel Parlamento europeo, protestare, votare contro le proposte della maggioranza parlamentare, ma non saranno in grado di orientare l’agire della Commissione europea se non nelle poche votazioni nelle quali sarà necessario un appoggio esterno alla maggioranza parlamentare.

Tutto questo prescinde dalla percentuale di voti che un partito politico ottiene a livello nazionale.

Facciamo due esempi.

 

Il partito A e il partito B ottengono entrambi una percentuale di voti a livello nazionale pari al 10 per cento.

Il partito A entra nella coalizione parlamentare che sostiene la Commissione europea, il partito B no.

Sebbene abbiano ottenuto la stessa percentuale di voti, il partito A ha vinto le elezioni, mentre il partito B le ha perse.

Infatti, per i successivi cinque anni di durata della legislazione europea, il partito B avrà un’incidenza molto bassa nell’agire della Commissione.

 

Il partito A ottiene il 25 per cento di voti a livello nazionale, il partito B raggiunge il 30 per cento.

Il partito A entra nella coalizione parlamentare che sostiene la Commissione dell’Unione europea, il partito B no.

Sebbene il partito A abbia ottenuto il 5 per cento di voti in meno rispetto al partito B, il partito A ha vinto le elezioni, mentre il partito B le ha perse.

La motivazione è la stessa che abbiamo esposto poc’anzi.

 

Vediamo quali conseguenze tutto questo ha per le istanze provenienti dall’elettorato dei singoli Paesi membri dell’Unione europea.

Facciamo ancora un esempio.

Dal paese A provengono 70 membri del Parlamento europeo, dal Paese B ne vengono 40.

La coalizione parlamentare che sostiene la Commissione europea comprende al suo interno 30 parlamentari provenienti dal Paese A e altrettanti dal Paese B.

Sebbene il numero di parlamentari che sostiene la Commissione europea sia identico per i due Paesi, l’elettorato del paese B vedrà molte delle sue istanze accolte.

Lo stesso non accadrà per il paese A.

Infatti, il Paese B sarà in grado di orientare l’agire della Commissione europea in modo che vengano prese in esame, e forse accolte, le istanze politiche che rappresentano l’orientamento di ben tre quarti del suo elettorato nazionale (30 parlamentari su 40).

Al contrario, il paese A sarà in grado di fare lo stesso per le istanze politiche che rappresentano l’orientamento di meno della metà del suo elettorato (30 parlamentari su 70).

 

Comprendere bene questi due meccanismi è essenziale per impostare correttamente la campagna elettorale per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo, per dare rilevanza ai partiti nel Parlamento europeo e alle istanze dell’elettorato nazionale nell’agire della Commissione europea.

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Risultati definitivi per quanto riguarda l’Italia

https://results.elections.europa.eu/it/risultati-nazionali/italia/2024-2029/

 

[2] “Bisogna aspettare la mezzanotte e mezza per leggere i primi commenti sui social dei leader italiani alle elezioni europee, rompe il silenzio per prima la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ringrazia il Paese per il risultato che, seppur parziale, le fa dire con sicurezza che il dato ottenuto da Fratelli d’Italia supera quello ottenuto dalle scorse politiche e consolida la tenuta del suo Governo.

E mentre da via Bellerio a Milano, sede della Lega, dove sono chiusi Matteo Salvini, con il ministro Valditara e il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ancora all’1.30 non esce una parola, il presidente di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani posta una foto davanti al simbolo di Forza Italia e dedica la vittoria a Silvio Berlusconi.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, posta una foto insieme al leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli: “Saremo l’argine all’onda nera che arriva in Europa. Non è che l’inizio!”

Cito da:

Elezioni europee, i commenti dei leader politici italiani sui social, La presidente del Consiglio Meloni ringrazia gli italiani, Tajani dedica la vittoria a Silvio Berlusconi. Per Nicola Fratoianni comincia “l’argine all’onda nera che arriva dall’Europa”, 10 giugno 2024, in:

https://www.rainews.it/articoli/2024/06/elezioni-europee-i-commenti-dei-leader-politici-italiani-sui-social-b1c6c90f-e03c-4c28-a51a-1bd6edc86e21.html

(il sottolineato è mio)

 

 

“Ore 12:25 – Tajani: “Non e’ stato facile, ora l’obiettivo è il 20% alle politiche”

“Abbiamo costruito in questi mesi un risultato straordinario, arrivare alle cifre che abbiamo raggiunto, non è stato affatto facile. Ma noi eravamo convinti che il risultato era alla nostra portata, il risultato che ci vuole protagonisti nello spazio che va da Meloni a Schlein”. Così Antonio Tajani, in conferenza stampa a Roma. “L’obiettivo è il 20% alle politiche”. “Noi dobbiamo creare una grande dimora rassicurante per gli italiani, abbiamo messo le fondamenta, il centro di gravità permanente della politica italiana”.

 

Ore 12:55 – Il Pd recupera 5 punti, Schlein: ‘Meloni, stiamo arrivando‘

La segretaria Pd, Elly Schlein è molto soddisfatta del risultato raggiunto in queste elezioni. Non può essere diversamente dopo la crescita del partito di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. “Questa è una bella giornata – dice sorridente – siamo detereminati ad andare avanti in questa direzione”.

 

Ore 12:10 – La soddisfazione di Bonelli e Fratoianni per i risultati delle elezioni

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni commentano lo straordinario risultato elettorale di Alleanza Verdi-Sinistra. Il ringraziamento ai militanti e ai volontari: “Una politica fatta nelle piazze non solo sui social”.

 

Ore 11:10 – L’amarezza di Calenda: ‘Non rimprovero nulla alla Bonino. Amen’

Carlo Calenda in conferenza stampa commenta i risultati elettorali deludenti per Azione. “La Bonino non fa partiti con nessuno e Renzi li fa per poi sfasciarli. Avevo detto a Emma che il suo elettorato era incompatibile con quello di Renzi e infatti hanno lasciato a terra il 40% dei voti che avevano prima. Mi rimprovero di aver creduto di poter costruire il Terzo Polo e vederlo smontare il giorno dopo da Renzi. L’unica cosa che non si può fare è far finta che le cose non siano successe”

 

Ore 10:20 – Meloni: ‘Risultato clamoroso, tutt’altro che scontato’

“Penso che sia un risultato clamoroso e  tutt’altro che scontato. Mi pare che quello che si vede dai risultati è che i partiti di governo, in una congiuntura così complessa sul  piano economico e internazionale, soffrono e l’Italia va totalmente in controtendenza con un risultato molto importante di Fratelli d’Italia  e con un maggioranza che cresce complessivamente.”.”

 

Cito da:

Elezioni europee, Meloni sopra il 28%, bene il Pd, M5S in calo, 10 giugno 2024, in:

https://tg.la7.it/politica/elezioni-europee-i-numeri-i-commenti-reazioni-10-06-2024-215111

(il sottolineato è mio)

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

The infringement of precautionary principle by the proposal for a Regulation on plants obtained by new genomic techniques

I refer to the European Union Commission proposal for a Regulation on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625[1] (hereinafter, proposal for a Regulation) to put in evidence the following critical profile.

 

1 – The precautionary principle and its consequence on the proposal for a Regulation

In the European Union law is in force the precautionary principle set out in article 191 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).[2]

“The precautionary principle is an approach to risk management, where, if it is possible that a given policy or action might cause harm to the public or the environment and if there is still no scientific agreement on the issue, the policy or action in question should not be carried out.”.[3]

In an interconnected system of things and people – such as the context in which we live – the spread of animal and/or plant organisms with modified genetic material entails a potential risk for human health and the environment because the consequences of the interactions of the aforementioned organisms with humans and the environment are not known.

 

Consequently, article 4 of the proposal for a Regulation must be changed as follows (changes are in bold):

“Article 4

Deliberate release of NGT plants for any other purpose than placing on the market and

placing on the market of NGT products

 

In implementation of the precautionary principle enshrined in article 191 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), no plant – whatever its type, category, legal or botanical definition – with genetic modifications will be able to leave the perimeter of the laboratory where it was created or in which it is studied until it is achieved with proven scientific evidence:

– that the plant in question does not harm human health,

– that the plant in question does not damage the environment.

Violation of what is established in the previous period entails, in addition to liability for damages and for any infringement of the law, the perpetual closure of the laboratory and the perpetual ban of those responsible for the violation from the industry, art, commerce, profession they exercise.

Without prejudice to full compliance with what is stated in the two previous sentences and without prejudice to other requirements of Union law, a NGT plant may only be deliberately

released into the environment for any other purpose than placing on the market, and a NGT

product may only be placed on the market, if:

(1) the plant is a category 1 NGT plant and

(a) has obtained a decision declaring that status in accordance with Article 6 or 7;

or

(b) is progeny of plant(s) referred to in point (a); or

(2) the plant is a category 2 NGT plant and has been authorised in accordance with

Chapter III.”

 

I thank you for your time and attention.

 

FOOTNOTES

[1] Brussels, 5.7.2023

COM(2023) 411 final

2023/0226 (COD)

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and

amending Regulation (EU) 2017/625

(Text with EEA relevance)

{SEC(2023) 411 final} – {SWD(2023) 411 final} – {SWD(2023) 412 final} –

{SWD(2023) 413 final}

 

Here you are the pdf file with the proposal for a Regulation 090166e5fe3067be

 

 

[2] The precautionary principle

 

I quote from Precautionary principle available at the following address:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aprecautionary_principle

The underlined is mine.

 

“The precautionary principle is an approach to risk management, where, if it is possible that a given policy or action might cause harm to the public or the environment and if there is still no scientific agreement on the issue, the policy or action in question should not be carried out.

However, the policy or action may be reviewed when more scientific information becomes available.

The principle is set out in Article 191 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

 

The concept of the precautionary principle was first set out in a European Commission communication adopted in February 2000, which defined the concept and envisaged how it would be applied.

The precautionary principle may only be invoked if there is a potential risk and may not be used to justify arbitrary decisions.

 

Examples of where the EU has applied the precautionary principle include its regulatory framework for chemicals (Regulation (EC) No 1907/2006 — known as REACH) and the general regulation on food law (Regulation (EC) No 178/2002).”

 

 

[3] See footnote 2.

 

Quotations and footnotes were verified on the date of publication of this article on the site www.giorgiocannella.com

Critical profiles of the E.U. Commission proposal for a Regulation on the legal tender of euro banknotes and coins

I refer to the European Union Commission proposal for a Regulation on the legal tender of euro banknotes and coins[1] (hereinafter, proposal for a Regulation) to put in evidence its critical profiles.

 

1 – The essential prerequisite of the proposal for a Regulation which it does not contain

The proposal for a Regulation defines the legal tender of the euro with the purpose to give it “an autonomous and uniform interpretation throughout the European Union”.[2]

The legal tender is the ability that the law gives to a currency to extinguish pecuniary obligations.[3]

The intention to standardize the differences that the concept of legal tender of a currency can have in the national law of the member Countries of the European Union is acceptable.

However, this has an essential prerequisite: that the euro has an effective underlying asset that gives it value.

Otherwise, the euro is a “fiat currency” – that is to say a currency backed by nothing – and its value is that of the paper, the ink and the cost of printing for banknotes, the value of the metal and the cost of minting for coins.

Such a euro cannot pay any pecuniary obligation.

Therefore, the definition of the concept of legal tender to give it “an autonomous and uniform interpretation throughout the European Union”[4] would be completely useless.

 

 

2 – The proposal for a Regulation must state which is the effective underlying asset of the euro[5]

What we have just said in paragraph 1 above leads us to talk about the underlying asset.

The underlying asset is what gives the currency its value and can be made up of any economic quantity.

For example, the underlying asset of a metallic coin made of gold is given by the value of the gold with which the coin was minted.

The underlying asset may also consist of an economic quantity that the currency does not materially incorporate into itself.

Here are some examples.

In a context in which the national government prints banknotes, the underlying asset of the banknotes issued during a year can be given by the wealth produced in that nation[6] in the year preceding the creation of the banknotes.

 

On the contrary, in a context in which a national government prints certificates of public debt and delivers them to the central bank in exchange for the banknotes that the latter prints, the underlying asset of the banknotes is constituted by the government’s promise to pay the debt represented by the certificates of the public debt that it itself issued.

This is what is called banking seigniorage and its product is “fiat currency”, as we said, a currency backed by nothing.[7]

In conclusion, depending on the monetary policy choice made by each government or other authority, the underlying asset of the currency having legal tender status in the State can be constituted:

  • by the material with which the coin is made;
  • by the wealth produced in the State in the year preceding the creation of the currency;
  • by the national government’s promise to pay the debt that it itself issued to obtain in exchange for the new currency.

 

From this brief examination it emerges that the legal tender status of a currency has a strong point and a critical profile.

A currency with legal tender has by law the power to extinguish a pecuniary obligation, but it may have a very weak underlying asset in the event that the national government – or other authority – has chosen a monetary policy identified with the name of banking seigniorage.

 

Given the economic, social and geo-political value that any legal tender currency possesses, it is essential that the proposal for a Regulation state which is the effective underlying asset for the euro.

When I talk about an effective underlying asset, I am referring to:

(1) one or more safe haven assets, such as gold for example,

(2) the wealth produced by the nation that issues the legal tender currency in the year preceding the creation of the currency,

(3) a combination of both of these elements.

 

Consequently, article 4 paragraph 1 of the proposal for a Regulation must be changed as follows (changes are in bold):

“Each euro banknote and each euro coin must have an effective underlying asset constituted by one or more safe haven assets, the wealth produced by the European Union member State that issues or for which is issued each euro in the year preceding the issue, a combination of both of these elements. The European Central Bank issues administrative acts implementing the previous sentence, addressed to all Member States, so that each Member State can choose one or more of the three options contained in the previous sentence. No euro is legal tender without full compliance with the first two sentences of this paragraph. The legal tender status of euro banknotes and coins shall entail their mandatory acceptance, at full face value, with the power to discharge from a payment obligation.”

 

 

3 –The proposal for a Regulation must establish the effectiveness of underlying asset of digital euro

Article 15 paragraph 1 of the proposal for a Regulation states that “Euro banknotes and coins and the digital euro shall be convertible into each other at par.”.

History already includes cases of illegal issuance of currency following double minting.[8]

To avoid a repetition of the resulting political-judicial scandals and the use of taxpayers’ money to cover losses, it is essential that the proposal for a Regulation states that digital euro is subject to the same norms about the effectiveness of underlying asset of euro coins and banknotes.

Consequently, article 15 paragraph 1 of the proposal for a Regulation must be changed as follows (changes are in bold):

“Digital euro is subject to the same norms about the effectiveness of underlying asset of euro coins and banknotes contained in article 4 paragraph 1. Without prejudice to compliance with what is established in the previous sentence, euro banknotes and coins and the digital euro shall be convertible into each other at par.”.

 

I thank you for your time and attention.

 

FOOTNOTES

[1] Brussels, 28.6.2023

COM(2023) 364 final

2023/0208 (COD)

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

on the legal tender of euro banknotes and coins

{SEC(2023) 257 final} – {SWD(2023) 233 final} – {SWD(2023) 234 final}

 

Here you are the pdf file with the proposal for a Regulation 090166e5fdd77dcd

 

 

[2] I quote from: Proposal for a Regulation on the legal tender of euro banknotes and coins, Explanatory memorandum, 1. Context of the proposal, Reasons for and objectives of the proposal, page 2, paragraph 3.

 

 

[3] Legal tender status in European Union law and in Italian national law

 

A) European Union law

European Union law gives legal tender status to the euro since 1998.

The legal tender status of the euro is established by article 11 of the Regulation (EC) no. 974/98 of the Council of May 3rd, 1998, relating to the introduction of the euro, published in the Official Journal of the European Communities L 139/1 of May 11th, 1998.

 

Here under I quote are some articles of Regulation (EC) no. 974/98 of the Council of May 3rd, 1998 relating to the introduction of the euro and its legal tender status (underlined is mine):

 

  • article 2 “As from 1 January 1999 the currency of the participating Member States shall be the euro. The currency unit shall be one euro. One euro shall be divided into one hundred cent.”;
  • article 3 “The euro shall be substituted for the currency of each participating Member State at the conversion rate.”;
  • article 4 “The euro shall be the unit of account of the European Central Bank (ECB) and of the central banks of the participating Member States.”;
  • article 9 “Banknotes and coins denominated in a national currency unit shall retain their status as legal tender within their territorial limits as of the day before the entry into force of this Regulation.” (article 5 “Articles 6, 7, 8 and 9 shall apply during the transitional period.”);
  • article 10 “As from 1 January 2002, the ECB and the central banks of the participating Member States shall put into circulation banknotes denominated in euro. Without prejudice to Article 15, these banknotes denominated in euro shall be the only banknotes which have the status of legal tender in all these Member States.”;
  • article 11 “As from 1 January 2002, the participating Member States shall issue coins denominated in euro or in cent and complying with the denominations and technical specifications which the Council may lay down in accordance with the second sentence of Article 105a(2) of the Treaty. Without prejudice to Article 15, these coins shall be the only coins which have the status of legal tender in all these Member States. Except for the issuing authority and for those persons specifically designated by the national legislation of the issuing Member State, no party shall be obliged to accept more than 50 coins in any single payment.”;
  • article 15, paragraph 1 “Banknotes and coins denominated in a national currency unit as referred to in Article 6(1) shall remain legal tender within their territorial limits until six months after the end of the transitional period at the latest; this period may be shortened by national law.” (article 13 “Articles 14, 15 and 16 shall apply as from the end of the transitional period.”);
  • article 17 “This Regulation shall enter into force on 1 January 1999.”.

 

Regulation (EC) no. 974/98 can be consulted at the internet address:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510680266423&uri=CELEX:31998R0974

 

 

B) Italian national law

The definition of legal tender status of a currency is contained in articles 1277 and 1278 of the Italian civil code issued in 1942 and still in force.

 

I invite everyone who wishes to write, in the comments, the norms that define the legal tender of a currency within the national law of every other member States of the European Union.

 

Here under I quote the articles now mentioned of the Italian civil code in their original text in Italian.

The text in English is at the bottom.

The translation in English and the underlined are mine.

 

“Articolo 1277 Debito di somma di denaro.

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.”

 

“Articolo 1278 Debito di somma di monete non avente corso legale.

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.”

 

“Article 1277 Debt of a sum of money.

Pecuniary debts are extinguished with money that has legal tender in the State at the time of payment and for its nominal value. If the sum due was determined in a currency which has no longer legal tender at the time of payment, this must be done in legal tender currency equal in value to the former.”

 

“Article 1278 Debt of sum of coins not having legal tender status.

If the sum due is determined in a currency that has not legal tender in the State, the debtor has the right to pay in legal tender currency, at the exchange rate on the due date and in the place established for payment.”

 

 

[4] See footnote 2.

 

 

[5] The content of this paragraph about underlying asset of a curency is taken from the article

Giorgio Cannella, Il Bitcoin e la moneta avente corso legale (Bitcoin and legal tender currency)

published in Italian on November 15th, 2017, at the internet address:

https://giorgiocannella.com/index.php/2017/11/15/il-bitcoin-e-la-moneta-avente-corso-legale/#_ftn2

 

 

[6] The gross domestic product of that nation.

 

 

[7] Banking seigniorage and its product “fiat currency” are described by many disquieting videos some of which you can view at the following internet addresses:

 

(video in Italian)

Prof. Auriti – Signoraggio Bancario: La più Grande Truffa della Storia

https://www.youtube.com/watch?v=otwSQyaPy-Y

 

(video in English)

Who Controls All of Our Money?

https://www.youtube.com/watch?v=mQUhJTxK5mA

 

(video in English)

Bank Crisis & Inflation: The Biggest Scam In The History Of Mankind – Hidden Secrets of Money Ep 4

https://www.youtube.com/watch?v=iFDe5kUUyT0

 

 

[8] In Italy, the mind goes to the Banca Romana scandal from 1892 to 1894.

 

(text in Italian)

Scandalo della Banca Romana

https://it.wikipedia.org/wiki/Scandalo_della_Banca_Romana

 

(text in English)

Banca Romana scandal

https://en.wikipedia.org/wiki/Banca_Romana_scandal

 

Quotations and footnotes were verified on the date of publication of this article on the site www.giorgiocannella.com

La certezza dei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale

L’articolo 36, comma 1, della Costituzione italiana afferma che:

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”.[1]

La parola “lavoratore” dell’articolo 36, comma 1 ora citato non comprende solo gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti, ma anche i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti.[2]

 

Proposta

Al fine di dare attuazione all’articolo 36 comma 1 della Costituzione italiana nei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale, nella legge 21 aprile 2023 n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” è aggiunto l’articolo 12-bis con il seguente testo.

 

Articolo 12-bis La certezza dei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale

1 – Questo articolo si applica a tutti i rapporti professionali, senza alcuna eccezione, aventi a oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile.

2 – Il prestatore d’opera intellettuale può presentare in banca il documento di avvenuto conferimento dell’incarico da parte del suo cliente e la banca è tenuta a trasferire sul conto corrente del prestatore d’opera intellettuale una somma di denaro pari al parametro medio tra minimo e massimo previsto dalla tariffa professionale per l’incarico conferito.

3 – Nel caso in cui il conto corrente del cliente sia attivo presso una banca diversa dalla banca del prestatore d’opera intellettuale, la somma di denaro dovuta dal cliente va portata nella camera di compensazione delle operazioni tra banche.

4 – Se il cliente del prestatore d’opera intellettuale non ha un conto corrente oppure se il conto corrente del cliente è incapiente, il conferimento dell’incarico è titolo idoneo per iniziare l’esecuzione forzata mobiliare e/o immobiliare nei confronti del cliente.

5 – Il cliente può contestare la debenza o l’ammontare del pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione a lui inviata dalla sua banca. A tal fine la banca può utilizzare sms e/o e-mail.

6 – La contestazione del cliente importa l’automatico assoggettamento della somma – maggiorata del cinquanta per cento – al sequestro di cui all’articolo 687 “Casi speciali di sequestro” del codice di procedura civile presso la banca dove il conto del cliente è attivo.

7 – La violazione dell’obbligo di custodia della somma importa la responsabilità della banca per l’intero ammontare della somma sottoposta a sequestro.

8 – Al momento della definizione della controversia tra cliente e prestatore d’opera intellettuale, il sequestro decade automaticamente e la somma viene trasferita in base a quanto risulta nel provvedimento che definisce la controversia.

9 – Se il provvedimento che definisce la controversia non si pronuncia sulla debenza della somma per mancata attività delle parti secondo gli articoli 309 e 181 del codice di procedura civile e/o per altra causa, la somma viene automaticamente e interamente trasferita sul conto corrente del prestatore d’opera intellettuale.

10 – Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, la frode commessa nella presentazione alla banca del documento di avvenuto conferimento dell’incarico di cui al comma 3 o la frode commessa nell’avvio dell’esecuzione forzata di cui al comma 4 comporta in ogni caso la sanzione disciplinare della radiazione dell’autore della frode e di tutti coloro che vi hanno consapevolmente concorso dall’albo professionale. Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, i casi di frode di cui al periodo precedente possono essere segnalati al Prefetto da parte di qualsiasi interessato o conosciuti dal Prefetto d’ufficio e comportano la comminazione da parte del Prefetto della sanzione amministrativa non pecuniaria della interdizione perpetua dell’autore della frode e di tutti coloro che vi hanno consapevolmente concorso dalla professione oggetto dell’incarico.

11 – Considerato che questo articolo 12-bis è attuazione dell’articolo 36 comma 1 della Costituzione, considerato che l’articolo 36 della Costituzione è in vigore dal 1° gennaio 1948, considerato che nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale l’articolo 36 comma 1 della Costituzione non è facoltativo,

  • per gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale di cui al testo dell’articolo 2 “Ambito di applicazione” della legge 21 aprile 2023 n. 49, questo articolo 12-bis si applica agli incarichi di prestazione d’opera intellettuale conferiti a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce l’articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49;
  • per tutti gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale diversi da quelli di cui all’alinea precedente, questo articolo 12-bis si applica a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce l’articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49 agli incarichi di prestazione d’opera intellettuale entro il termine di prescrizione triennale di cui agli articoli 2956 e 2957 del codice civile.

 

12 – A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce questo articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49, gli articoli 1 e 2, dal 4 al 7 e gli articoli 10 e 11 della legge 21 aprile 2023 n. 49 sono abrogati.

13 – La legge che introduce questo articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49 entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Si veda https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art36#:~:text=Art.,lavorativa%20e’%20stabilita%20dalla%20legge.

 

[2] Il “lavoro consiste nell’esplicazione di energie fisiche o intellettuali che una persona (prestatore di lavoro, lavoratore, locatore di opere) pone a servizio di un’altra persona (imprenditore o altro datore di lavoro, conduttore di opere). L’uno e l’altro lavoro, quello fisico e quello intellettuale, sono riguardati e tutelati dal diritto del lavoro.

…

In ogni caso il lavoro consiste in un’attività, non mai in una limitazione dell’attività della persona, come può sembrare nei casi in cui il lavoro consiste nella semplice attesa o nella custodia, poiché è sempre necessario un impiego di energie, che è in sé utile alla persona per cui viene compiuto (faciendi necessitas).”

 

Francesco Santoro-Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, trentacinquesima edizione, Napoli, 1995, paragrafo 29 Nozione del lavoro in senso stretto.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Due proposte per risolvere la questione di Cipro

In questo articolo offro due proposte per risolvere la questione di Cipro, una delle quali conduce alla riunificazione delle due comunità – greco-cipriota e turco-cipriota – presenti sull’isola e divise ormai dal 1974.

 

Premessa

 

Una delle conseguenze della guerra attualmente in corso in Ucraina è la forte diminuzione dei rifornimenti di gas da parte della Russia ai Paesi europei.[1]

Questo ha reso più appetibili i giacimenti di gas nel Mar Mediterraneo orientale, tra l’altro, attorno all’isola di Cipro.

Il pieno sfruttamento di questi giacimenti è ostacolato da rivendicazioni marittime della Turchia e da richieste di condivisione dei proventi del gas da parte dei turco-ciprioti.[2]

Queste affermazioni sono gli ultimi anelli di una catena di eventi che bisogna conoscere, almeno a grandi linee, prima di ragionare sulle possibili soluzioni.

Per questa ragione, nel paragrafo che segue offro al lettore una concisa esposizione della storia recente di Cipro.

Il lettore che già la conosce può andare al paragrafo 2 – Le tensioni nel mare attorno a Cipro.

 

 

1 – Le tensioni a Cipro sulla terra ferma – un riassunto degli eventi dal 1571 a oggi[3]

 

Durante le guerre turco – veneziane, nel 1571 Cipro divenne parte dell’impero ottomano.

La Convenzione di Cipro del 1878 attribuì alla Gran Bretagna il controllo amministrativo di Cipro in cambio del sostegno britannico agli ottomani durante il congresso di Berlino del medesimo anno.

Il 5 novembre 1914 la Gran Bretagna annetté Cipro come ritorsione contro la decisione ottomana di allearsi con gli imperi dell’Europa centrale nella prima guerra mondiale.

 

La lotta armata

All’inizio degli anni ’50 del ventesimo secolo, a Cipro si costituì l’Organizzazione Nazionale dei Combattenti Ciprioti (Ethniki Organosis Kyprion Agoniston – EOKA) e nel 1956 la sua componente politica: il Comitato politico della lotta cipriota (Politiki Epitropi Kypriakou Agona – PEKA).

Entrambe avevano l’obiettivo di indurre la Gran Bretagna a ritirarsi da Cipro per poi giungere all’unione – in greco antico ἕνωσις [hénōsis], in greco moderno ένωση [énosi] – di quest’ultima con la Grecia.

In contrapposizione all’Eoka, nel 1955 si costituì l’organizzazione Fronte del 9 settembre (in turco 9 Eylül Cephesi) e nel 1957 l’organizzazione Banda Nera (in turco Kara Çete).

Entrambe confluirono nel 1959 nel Movimento di Resistenza Turco (Türk Mukavemet Teşkilatı – TMT) – il cui obiettivo era quello di ottenere la divisione – in turco taksǐm [takˈsim] – di Cipro in due parti.

Tutte queste organizzazioni hanno usato la violenza e la minaccia come metodo di lotta politica e hanno ricevuto aiuti di vario genere dall’estero.

 

Gli Accordi di Zurigo e Londra, il Trattato di garanzia, la Costituzione di Cipro

L’11 febbraio 1959, durante la conferenza di Zurigo, i rappresentanti di Gran Bretagna, Grecia, Turchia, dei greco-ciprioti e dei turco-ciprioti firmarono tre documenti comunemente chiamati gli Accordi di Zurigo e Londra.

Si tratta di 26 punti e di un allegato nei quali viene dettagliata l’organizzazione politica e costituzionale di Cipro che poi servirono per la redazione della Costituzione cipriota.

Il 17 febbraio dello stesso anno il governo britannico espresse il suo consenso al trasferimento della sovranità su tutto il territorio cipriota al governo della Repubblica di Cipro, nel momento della futura indipendenza dell’isola, con la sola eccezione delle due basi militari di Akrotiri e Dhekelia destinate a rimanere territorio britannico con uno statuto particolare.

In attuazione di questi accordi, il 14 dicembre 1959 fu eletto l’arcivescovo Makarios III come presidente greco-cipriota della Repubblica di Cipro, il vicepresidente fu il dottor Fazıl Küçük turco-cipriota.

Il 16 agosto 1960 entrò in vigore la Costituzione di Cipro e, a Nicosia, i rappresentanti di Gran Bretagna, Grecia e Turchia firmarono il Trattato di garanzia.

Con questo documento, la Gran Bretagna ufficializzò l’indipendenza di Cipro che lo stesso giorno divenne una Repubblica presidenziale indipendente e di lì a poco anche un Paese membro del Commonwealth.

L’articolo IV del Trattato di garanzia recita:

“Articolo IV

In caso di violazione delle disposizioni del presente Trattato, la Grecia, la Turchia e il Regno Unito si impegnano a consultarsi in merito alle dichiarazioni o alle misure necessarie per garantire l’osservanza di tali disposizioni.

Qualora l’azione comune o concertata non risulti possibile, ciascuna delle tre Potenze garanti si riserva il diritto di agire al solo scopo di ristabilire lo stato di cose creato dal presente Trattato.”

 

Il fallimento del sistema bi-comunitario e l’intervento dell’ONU

Il sistema bi-comunitario istituito dalla Costituzione del 1960 esigeva una doppia maggioranza per tutte le decisioni importanti e attribuiva un diritto di veto al presidente e al vicepresidente.

Il vice presidente turco-cipriota usò frequentemente questo diritto per bloccare le decisioni della maggioranza greco-cipriota.

Il sistema si bloccò rapidamente e, nel novembre 1963, il presidente Makarios propose una modifica della Costituzione.

Il governo turco si oppose alla proposta di riforma e minacciò di esercitare il proprio diritto di intervento previsto dall’articolo IV del Trattato di garanzia del 1960.

I rappresentanti turco-ciprioti si ritirarono dal Parlamento, dall’Alta Corte e dalla Corte costituzionale.

Di conseguenza, la Costituzione di Cipro non poteva più essere applicata.

Vi furono scontri e violenze tra greco-ciprioti e turco-ciprioti.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite decise di intervenire e istituì la Forza di pace delle Nazioni Unite a Cipro (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP) con la presenza di caschi blu sull’isola.

Alla data in cui scrivo questo articolo, la missione UNFICYP è ancora in corso.

 

Gli eventi del 1963-1964

Le violenze, tuttavia, proseguirono.

Tra il 21 e il 26 dicembre 1963, il conflitto ebbe come suo baricentro l’area suburbana di Nicosia, chiamata Omorphita.

Gli appelli per la pace lanciati dal presidente Makarios e dal vice presidente Küçük rimasero inascoltati.

La Turchia era prossima a invadere Cipro quando, il 5 giugno 1964, il presidente statunitense Lyndon Johnson affermò che gli USA erano contrari e dichiarò che non avrebbe aiutato la Turchia se la programmata invasione di Cipro avesse causato un conflitto con l’Unione Sovietica.

Un mese dopo, nel quadro di un piano approntato dal Segretario di Stato americano Dean Acheson, furono avviati negoziati tra Grecia e Turchia.

 

Le enclavi

Dopo i fatti del 1963-1964, la popolazione turco-cipriota cominciò a costituire delle enclavi sostenute direttamente dalla Turchia in varie aree dell’isola.

Queste erano osteggiate dalla Guardia nazionale cipriota che ostacolava i movimenti e l’accesso ai rifornimenti basilari dei turco-ciprioti.

Nel 1967, ripresero gli scontri tra greco-ciprioti e turco-ciprioti perché questi ultimi si adoperavano per avere una maggior libertà di movimento.

Anche questa volta, la Turchia minacciò di invadere Cipro affermando che mirava a proteggere la popolazione di cultura turca dalla possibile pulizia etnica greco-cipriota.

Per evitare questo, fu raggiunto un compromesso in base al quale alcune forze greche si sarebbero ritirate da Cipro, il leader dell’Eoka Georgios Grivas avrebbe dovuto abbandonare Cipro e il governo di Nicosia avrebbe dovuto garantire libertà di movimento e possibilità di rifornimento ai turco-ciprioti.

Le fonti che ho consultato non forniscono dettagli sull’attuazione di questo compromesso.

 

Il colpo di Stato del 1974

Nel 1971 venne costituita l’EOKA B con il medesimo obiettivo politico perseguito dall’Eoka.

Nella primavera del 1974, i servizi segreti greco-ciprioti scoprirono che l’Eoka B stava progettando un colpo di Stato ai danni del presidente Makarios con la complicità della Giunta militare greca.

Il 2 luglio 1974, il presidente Makarios scrisse una lettera aperta al presidente della giunta militare greca, generale Phaedon Gizikis.

Il 15 luglio 1974, intere sezioni della Guardia nazionale cipriota, guidate da ufficiali greci, rovesciarono il legittimo governo del presidente Makarios che riuscì a fuggire a Londra.

Nikos Sampson, ultra-nazionalista greco-cipriota, fu dichiarato presidente provvisorio del nuovo governo cipriota.

Il Segretario di Stato USA Henry Kissinger inviò Joseph Sisco per cercare di mediare.

La Turchia sottopose delle richieste alla Grecia attraverso il mediatore statunitense, ma queste furono respinte come inaccettabili intromissioni turche negli affari interni ciprioti.

 

Le due invasioni turche a Cipro

La Turchia chiese alla Gran Bretagna di effettuare un intervento congiunto a Cipro in base all’articolo IV del Trattato di garanzia del 1960.

Londra respinse la richiesta e non permise che venissero usate le sue basi militari sull’isola, ma comunicò alla Turchia che non si opponeva a un’azione unilaterale da parte di quest’ultima.

Il 20 luglio 1974 la Turchia invase Cipro.

Tre giorni più tardi, quando fu raggiunto un accordo di cessate il fuoco, le truppe turche avevano il controllo di un corridoio tra la zona del loro sbarco nei pressi di Kyrenia e la capitale Nicosia, pari a circa il 3% del territorio di Cipro.

Il 23 luglio 1974 la Giunta militare greca cadde, per lo più a causa degli eventi di Cipro.

I leader politici greci che erano in esilio iniziarono a tornare in patria.

Il 24 luglio 1974 Kōnstantinos Karamanlīs ritornò da Parigi, ricevette subito l’incarico di Primo ministro e si dichiarò contrario a un coinvolgimento bellico della Grecia.

Poco dopo, Nikos Sampson dovette abbandonare la presidenza di Cipro e Glafcos Clerides divenne il nuovo presidente.

Le trattative di pace a Ginevra non ottennero risultati apprezzabili e il 14 agosto del 1974 la Turchia invase nuovamente Cipro assumendo il controllo di circa il 40% del territorio.

Dal 1974 a oggi, la linea del cessate il fuoco, chiamata anche “Linea Verde”, separa le due comunità greca e turca a Cipro ed è presidiata dai caschi blu dell’ONU della missione UNFICYP.

 

Alcuni tra i fatti più importanti accaduti a Cipro dal 1975 a oggi

Il 13 febbraio 1975 la Turchia dichiarò le aree occupate della Repubblica di Cipro uno “Stato federato turco di Cipro” (in turco Kıbrıs Türk Federe Devleti).

Il 12 marzo 1975 questa dichiarazione fu condannata dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU n. 367 del 1975.

Il 15 novembre 1983, dopo otto anni di negoziati falliti tra la comunità turco-cipriota e quella greco-cipriota, il Nord dichiarò la propria indipendenza con il nome di Repubblica Turca di Cipro del Nord (in turco Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – KKTC).

La Turchia riconobbe formalmente Cipro del Nord il giorno della dichiarazione di indipendenza.

Il 18 novembre 1983 anche questa dichiarazione fu condannata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU con la risoluzione n. 541 del 1983 che la qualificò “legalmente invalida” e ne chiese il ritiro.

Con la risoluzione n. 550 dell’11 maggio 1984, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU condannò “tutte le azioni secessioniste, compreso il presunto scambio di ambasciatori tra la Turchia e la dirigenza turco-cipriota”, le dichiarò “illegali e non valide” e ne chiese “il ritiro immediato”.

La risoluzione in parola, ribadì “l’invito a tutti gli Stati a non riconoscere il presunto Stato della Repubblica Turca di Cipro del Nord costituita con atti secessionisti” e li invitò “a non agevolare o in alcun modo assistere la sopra detta entità secessionista”.

Alla fine degli anni 1990, il Parlamento della Repubblica autonoma del Naxçıvan, un’enclave autonoma dell’Azerbaigian, approvò una risoluzione che chiedeva all’Azerbaigian di riconoscere la Repubblica Turca di Cipro Nord, a cui però non fece seguito alcun passo formale da parte del governo azero.

 

La crisi dei missili a Cipro

Il 5 gennaio 1997, il ministro degli affari esteri della Repubblica di Cipro, Alekos Michaelides, annunciò ai mezzi di informazione che il governo aveva acquisito una capacità di difesa aerea sotto forma di missili di difesa aerea S-300 di fabbricazione russa con radar associati.

L’11 gennaio 1997, i mezzi di informazione riferirono che la Turchia aveva apertamente minacciato un attacco preventivo per impedire l’arrivo dei missili o una vera guerra a Cipro in risposta all’arrivo dei missili. Inoltre, la Turchia aveva minacciato un blocco di Cipro.

Nel dicembre 1998 il presidente della Repubblica di Cipro Glafcos Clerides decise che i sistemi missilistici S-300 sarebbero stati inviati in Grecia.

Nel 2007, i missili furono finalmente e irrevocabilmente venduti alla Grecia che li posizionò a Creta in cambio di articoli militari alternativi.

 

Tramite due referendum svoltisi il 24 aprile 2004, è stato chiesto alle comunità greco-cipriota e turco-cipriota di pronunciarsi sulla proposta dell’allora Segretario generale dell’Onu Kofi Annan per la costituzione della Repubblica di Cipro Unita (il Piano Annan).

La maggioranza della comunità turco-cipriota ha accolto la proposta, mentre la maggioranza della comunità greco-cipriota l’ha respinta.

 

Cipro del Nord adotta come moneta la lira turca e con la Turchia ha in vigore un accordo sulla previdenza sociale e un trattato sulla doppia imposizione fiscale.

Nel 2015 la Turchia ha completato il progetto Acqua della pace (in turco barış suyu): una conduttura sottomarina lunga più di cento chilometri che trasporta ogni anno a Cipro del Nord milioni di metri cubi di acqua per uso umano e irriguo provenienti dalla diga di Alakopru, sul fiume Anamur, che si trova nella regione di Mersin, sulla costa mediterranea della Turchia.

 

2 – Le tensioni nel mare attorno a Cipro[4]

Al pari della terra ferma, anche il mare attorno a Cipro è stato ed è tuttora il luogo di svolgimento di tensioni importanti.

 

Nelle acque al largo di Israele furono scoperti i giacimenti di gas Tamar nel gennaio 2009 e Leviathan nel dicembre 2010 (per entrambi l’operatore è la Chevron Corporation in società con alcune imprese israeliane).

 

A seguito di prospezioni petrolifere effettuate da parte della Repubblica di Cipro nelle acque territoriali greco-cipriote a sud dell’isola, il 21 settembre 2011 la Repubblica Turca di Cipro del Nord e la Turchia firmarono un accordo sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali e sullo sfruttamento delle risorse minerarie nelle zone citate.

A questo scopo, il 23 settembre 2011 la nave turca Koka Piri Reis, di proprietà dell’Istituto di tecnologia e scienze marine dell’Università di Izmir, partì dal porto di Urla, nella provincia di Smirne, diretta verso il Mediterraneo orientale con l’incarico del governo turco di condurre un lavoro di ricerca.

Già in quei giorni, si palesava il rischio che la questione degli idrocarburi nel fondale marino attorno a Cipro avrebbe scavato un solco più profondo tra i greco-ciprioti e i turco-ciprioti e altresì tra la Turchia e l’Unione Europea.

 

Il 28 dicembre 2011 fu scoperto il giacimento di gas Afrodite al confine tra le acque economiche di Israele e quelle di Cipro, con la maggior parte del giacimento sul lato cipriota (operatore Chevron Corporation in partenariato con la anglo olandese Shell e l’israeliana NewMed Energy).

 

Il 30 agosto 2015, l’italiana Eni diede l’annuncio della scoperta di un giacimento di gas attraverso il pozzo Zohr 1X, nel blocco Shorouk, al largo delle coste mediterranee dell’Egitto.

Eni è l’operatore del blocco Shoruk con una quota del 50% in società con la russa Rosneft che ha il 30%, la britannica British Petroleum con il 10% e l’emiratina Mubadala Petroleum con il 10%.

 

L’8 febbraio 2018, l’italiana Eni diede l’annuncio della scoperta di un giacimento di gas attraverso il pozzo Calypso 1, nel blocco 6, al largo delle coste meridionali di Cipro.

Eni è l’operatore del blocco 6 con una quota del 50% in società con la francese TotalEnergies che ha il 50%.

 

Il 9 febbraio 2018, cinque unità della marina militare turca bloccarono la nave Saipem 12000 noleggiata dall’Eni e diretta verso il blocco 3 al largo delle coste orientali di Cipro per compiere attività di perforazione del fondale marino.

Quando la Saipem 12000 provò a dirigersi ugualmente verso il blocco 3, le unità della marina militare turca minacciarono di speronare la nave.

Il blocco si protrasse per circa due settimane fino a che, a causa dell’impossibilità di procedere con il proprio lavoro, la nave italiana fece rotta verso il porto cipriota di Limassol per rifornimenti e poi verso una nuova destinazione operativa.

Eni è l’operatore del blocco 3 con una quota dell’80% in società con la Korea Gas Corporation che ha il 20%.

 

Poiché Cipro del Nord rivendica la titolarità delle acque a est e a sud-est dell’isola di Cipro, la linea d’azione della Turchia è fare in modo che ogni nuova scoperta di gas nelle acque ora citate sia condivisa con la comunità turco-cipriota in attuazione della costituzione di Cipro del 1960.

A onor del vero, qualche commentatore, oltre a questa motivazione di politica estera, mette in luce altresì l’esigenza dell’economia turca di diminuire la propria dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia e la contraddizione che si rinviene tra la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Turca di Cipro del Nord nel 1983 e la richiesta di quest’ultima di condividere i proventi dei giacimenti di gas situati nelle acque a est e a sud-est dell’isola di Cipro in attuazione della costituzione del 1960.

A tale scopo, se non si vuole adire il Tribunale internazionale del diritto del mare – organo indipendente delle Nazioni Unite stabilito ad Amburgo in sede giudiziale o come amabile compositore -, è opportuno raggiungere un’intesa come di recente è avvenuto per la zona di mare contesa tra Israele e Libano.

A ogni modo, il lettore scoprirà che le due problematiche economica e di rivendicazione di sovranità qui sopra accennate trovano la loro migliore soluzione nella seconda delle due soluzioni proposte al termine di questo articolo.

 

Il 19 febbraio 2018 fu dato l’annuncio che l’israeliana Delek Drilling, oggi NewMed Energy e la statunitense Noble Energy – che nell’ottobre del 2020 fu acquistata dalla Chevron Corporation – si erano accordate con l’egiziana Dolphinus Holding per vendere a quest’ultima 64 miliardi di metri cubi di gas nell’arco di dieci anni provenienti per metà dal giacimento Tamar e per metà dal giacimento Leviathan.

Il desiderio della Turchia di essere scelta in quella occasione come acquirente, anche allo scopo di divenire un centro di smistamento del gas nel Mediterraneo, non divenne realtà.

Tra i motivi della preferenza accordata all’Egitto vi furono la presenza sulla costa mediterranea egiziana di due impianti per la liquefazione del gas naturale a Idku e a Damietta e il fatto che, dai tempi dell’incidente con la Freedom Flottilla nel maggio del 2010, i rapporti di Israele con l’Egitto erano più distesi in confronto a quelli con la Turchia.

 

Il 19 settembre 2018, il sito internet di Bloomberg diede notizia che a Nicosia fu firmato un accordo tra la Repubblica di Cipro e l’Egitto affinché la prima potesse trasportare il gas del giacimento Afrodite verso gli impianti di liquefazione situati sulla costa mediterranea egiziana.

 

Il 28 febbraio 2019, la statunitense ExxonMobil diede l’annuncio della scoperta di un giacimento di gas attraverso il pozzo Glaucus 1, nel blocco 10, al largo delle coste meridionali di Cipro.

ExxonMobil è l’operatore del blocco 10 con una quota del 60% e la qatarina Qatar Petroleum International Upstream O.P.C. è partner con il 40%.

 

Il 1° agosto 2019 fu data la notizia che il governo della Repubblica di Cipro aveva dato alla francese TotalEnergies, in società con l’italiana Eni, la licenza di esplorazione del blocco 7 a largo delle sue coste meridionali.

Ai primi di ottobre dello stesso anno la nave turca Yavuz, scortata da unità della marina militare turca, arrivò nel blocco 7 per effettuare delle perforazioni.

Solo nell’ottobre del 2020 la nave Yavuz fece ritorno al porto turco di Tasucu dopo le rimostranze di molte Nazioni, tra le quali gli Stati Uniti d’America e la Germania, e le sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Turchia.

 

Il 22 agosto 2022, l’italiana Eni diede l’annuncio della scoperta di un giacimento di gas attraverso il pozzo Cronos 1, nel blocco 6, al largo delle coste meridionali di Cipro.

Come ho già scritto, Eni è l’operatore del blocco 6 con una quota del 50% in società con la francese TotalEnergies che ha il 50%.

 

La situazione delle esplorazioni sottomarine nelle acque a largo della Repubblica di Cipro sembra essere entrata in una fase di maggiore distensione a seguito della scoperta di un quantitativo complessivo di circa 540 miliardi di metri cubi di gas nel campo di Sakarya – situato nel Mar Nero a largo delle coste turche – nell’agosto del 2020 e nel giugno del 2021.

L’esplorazione delle acque del Mar Nero ha impegnato tre navi turche da perforazione (Yavuz, Fatih e Kanuni) per circa due anni.

Il giacimento dovrebbe entrare in produzione nel primo quarto del 2023 e potrebbe soddisfare il 30% della necessità di gas della Turchia.

Forse anche a causa di questo, il 9 agosto 2022 è stata data la notizia che la quarta nave da perforazione turca (Abdulhamid Han) opera nel Mediterraneo orientale a circa 28 miglia al largo della regione di Gazipasa, nella provincia costiera meridionale turca di Antalya.

 

3 – Due proposte per risolvere la questione di Cipro

I primi due paragrafi di questo articolo fanno comprendere chiaramente che vi sono molte Nazioni coinvolte negli aspetti geopolitici (paragrafo 1) e interessate ai profili economici (paragrafo 2) che scaturiscono dalla questione di Cipro.

Dunque, abbandonare le tensioni e la contrapposizione per orientare l’impegno verso una soluzione negoziata è utile non solo per i fini etici della giustizia e della pace, ma anche per evitare le perdite umane e materiali di un conflitto al quale prenderebbero parte molte Nazioni, in via diretta o in via mediata.

Come ho già scritto in un recente articolo[5], la situazione geopolitica nel Mare Mediterraneo e nelle sue vicinanze ha raggiunto livelli tali da destare preoccupazione.

Sciogliere il nodo della questione di Cipro contribuirebbe non poco a dare stabilità a una zona che ne ha assai bisogno.

Le incoraggianti previsioni economiche derivanti dalla prossima entrata in produzione del giacimento di gas nel campo di Sakarya, unitamente alla possibilità di nuove scoperte nel fondale delle acque a largo delle coste turche nel Mar Nero creano un contesto più sereno e dunque rendono le parti interessate potenzialmente più disposte a trovare una stabile soluzione alla questione di Cipro.

Per conseguire questo risultato, espongo qui di seguito due proposte.

La prima conquisterà la volontà di coloro che auspicano il riconoscimento internazionale della indipendenza e della sovranità di Cipro del Nord, la seconda sedurrà il desiderio di coloro che esigono una condivisione dei proventi dei giacimenti di gas nelle acque attorno a Cipro.

 

Prima proposta

Le parti riconoscono e accettano l’indipendenza e la sovranità di Cipro del Nord e l’accordo del 2011 tra Cipro del Nord e la Turchia per la definizione delle rispettive porzioni di mare territoriale e di zona economica esclusiva.

Per il resto, il mare territoriale e la zona economica esclusiva di Cipro del Nord sono definiti dal Tribunale internazionale del mare assiso come amabile compositore o, in caso di mancato accordo, dal medesimo Tribunale in sede giudiziale.

Il riconoscimento e l’accettazione ora detti, con le implicazioni di diritto del mare ora descritte, impediscono a Cipro del Nord qualsiasi rivendicazione di qualsivoglia natura sulle acque e sulle risorse di altri Stati.

Nel caso di controversia sulle risorse del sottosuolo marino che si estendono nelle acque di pertinenza di Cipro del Nord e di altri Stati, si procederà a un accordo tra le parti, oppure si farà ricorso al Tribunale internazionale del mare assiso come amabile compositore o, in caso di mancato accordo, al medesimo Tribunale in sede giudiziale.

Ogni questione che non attenga al diritto del mare è devoluta alla Corte internazionale di giustizia assisa come amabile compositore o, in caso di mancato accordo, alla medesima Corte in sede giudiziale.

Le parti accettano la giurisdizione e riconoscono le pronunce del Tribunale internazionale del mare e della Corte internazionale di giustizia.

 

Seconda proposta

Le parti di chiarano nullo e privo di valore ogni e qualsiasi atto, fatto, dichiarazione, documento, accordo che affermi e/o riconosca l’indipendenza di Cipro del Nord.

Le parti riconoscono e accettano la Repubblica di Cipro Unita secondo il Piano dell’ex Segretario generale dell’Onu Kofi Annan.

Le parti riconoscono e accettano l’accordo del 2011 tra Cipro del Nord e la Turchia per la definizione delle rispettive porzioni di mare territoriale e di zona economica esclusiva.

Per il resto, il mare territoriale e la zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro Unita sono definiti dal Tribunale internazionale del mare assiso come amabile compositore o, in caso di mancato accordo, dal medesimo Tribunale in sede giudiziale.

Tutto questo comporta il ritiro delle forze armate turche dall’isola di Cipro, la partenza dei coloni turchi e dei coloni greci dall’isola di Cipro, il pagamento ai medesimi coloni di una somma di denaro stabilita dalla Corte internazionale di giustizia a carico della Repubblica di Cipro Unita, la partecipazione dei greco-ciprioti e dei turco-ciprioti ai proventi che derivano dalle risorse del sottosuolo marino della Repubblica di Cipro Unita.

Ogni questione che non attenga al diritto del mare viene devoluta alla Corte internazionale di giustizia assisa come amabile compositore o, in caso di mancato accordo, alla medesima Corte in sede giudiziale.

Le parti accettano la giurisdizione e riconoscono le pronunce del Tribunale internazionale del mare e della Corte internazionale di giustizia.

 

Auspico che questo mio contributo doni agli abitanti di Cipro la prosperità e la pace che essi desiderano.

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Prospettive economiche dell’OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2022: La guerra in Ucraina: conseguenze economiche e sociali e implicazioni per le politiche pubbliche, in:

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a148fedd-it/index.html?itemId=/content/publication/a148fedd-it

 

Jamey Keaten, WTO: War in Ukraine to curb trade, economic growth this year, April 12, 2022, on:

https://apnews.com/article/russia-ukraine-covid-business-health-economy-7c642406faad9bc903744623588900fc

 

Mario Barbati, Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, 6 maggio 2022, in:

https://www.micromega.net/conseguenze-guerra-ucraina/

 

 

[2] Juliette Portala, Tassilo Hummel, TotalEnergies, Eni announce major Cyprus gas find, August 22, 2022, on:

https://www.reuters.com/business/energy/totalenergies-eni-announce-major-cyprus-gas-find-2022-08-22/

 

Cyprus offshore appraisal confirms Exxon gas find -energy ministry, March 21, 2022, on:

https://www.reuters.com/business/energy/cyprus-offshore-appraisal-confirms-exxon-gas-find-energy-ministry-2022-03-21/

 

Claire Mérilhou, Scoperta di gas a Cipro, 23 agosto 2022, in:

https://energynews.pro/it/scoperta-di-gas-a-cipro/

 

 

[3] United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP

ESTABLISHMENT OF UNFICYP, on:

https://unficyp.unmissions.org/establishment-unficyp

THE 1967 CRISIS, on:

https://unficyp.unmissions.org/1967-crisis

EVENTS IN THE SUMMER OF 1974, on:

https://unficyp.unmissions.org/events-summer-1974

TRIPARTITE CONFERENCE & GENEVA DECLARATION, on:

https://unficyp.unmissions.org/tripartite-conference-geneva-declaration

OPERATIONS SINCE 1974, on:

https://unficyp.unmissions.org/operations-1974

SUPERVISION OF THE CEASE-FIRE, on:

https://unficyp.unmissions.org/supervision-cease-fire

 

Resolution 367, on:

http://unscr.com/en/resolutions/367

 

Resolution 541, on:

http://unscr.com/en/resolutions/541

 

 

Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, The Cyprus Issue after the establishment of the Republic of Cyprus, on:

https://www.mfa.gr/en/the-cyprus-issue/relevant-documents/deep-historical-roots.html

 

Republic of Türkiye, Ministry of Foreign Affairs, Cyprus (Historical Overview), on:

https://www.mfa.gov.tr/cyprus-_historical-overview_.en.mfa

 

 

Cyprus profile – Timeline, on:

https://www.bbc.com/news/world-europe-17219505

 

1959: Makarios elected president of Cyprus, on:

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/14/newsid_3747000/3747247.stm

 

Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative a Cipro, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzioni_del_Consiglio_di_sicurezza_delle_Nazioni_Unite_relative_a_Cipro

 

Il testo integrale del Piano Annan per Cipro

THE COMPREHENSIVE SETTLEMENT OF THE CYPRUS PROBLEM, on:

http://www.zypern.cc/extras/annan-plan-for-cyprus-2004.pdf

 

République de Chypre, sur:

https://mjp.univ-perp.fr/constit/cy.htm

 

Accords de Zurich et de Londres, sur:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_Zurich_et_de_Londres

 

Traité de garantie, sur:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_garantie

 

Trattato di Garanzia (1960), in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Garanzia_(1960)

 

Costituzione di Cipro, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_di_Cipro

 

Chypre Constitution du 16 août 1960., sur:

https://mjp.univ-perp.fr/constit/cy1960.htm

 

EOKA, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/EOKA

 

EOKA B, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/EOKA_B

 

Enōsis, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/En%C5%8Dsis

 

Referendum cipriota sull’enōsis del 1950, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_cipriota_sull%27en%C5%8Dsis_del_1950 

 

Piano Akritas, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Akritas

 

Enclavi greche cipriote, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Enclavi_greche_cipriote

 

Fronte del 9 settembre, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Fronte_del_9_settembre

 

Kara Çete, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Kara_%C3%87ete

 

Movimento di Resistenza Turco, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_di_Resistenza_Turco

 

Taksim, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Taksim

 

Taksim, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Taksim

 

Taksim (politics), on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Taksim_(politics)

 

Enclavi turche cipriote, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Enclavi_turche_cipriote

 

Invasione turca di Cipro, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Invasione_turca_di_Cipro

 

Stato federato turco di Cipro, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_federato_turco_di_Cipro

 

Cipro del Nord, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Cipro_del_Nord

 

Coloni turchi a Cipro del Nord, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Coloni_turchi_a_Cipro_del_Nord

 

Embargo contro Cipro del Nord, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Embargo_contro_Cipro_del_Nord

 

Economy of Northern Cyprus, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Northern_Cyprus

 

Turkey Individual – Foreign tax relief and tax treaties, on:

https://taxsummaries.pwc.com/turkey/individual/foreign-tax-relief-and-tax-treaties

 

Piano Annan, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Annan#:~:text=Il%20Piano%20Annan%2C%20dal%20nome,di%20un’unica%20repubblica%20federale.

 

Referendum cipriota sul Piano Annan del 2004, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_cipriota_sul_Piano_Annan_del_2004

 

Christos A. Neophytou, Barrister-At-Law,

Analysis of the UN Annan Plan Proposal For the settlement of the Cyprus question:, on:

http://unannanplan.agrino.org/

 

Crisi dei missili di Cipro, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_dei_missili_di_Cipro#cite_note-22

 

U.S. FAULTS CYPRUS DEAL FOR RUSSIAN MISSILES, January 7, 1997, on:

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1997/01/07/us-faults-cyprus-deal-for-russian-missiles/97d3c344-b608-4030-bf93-884beaf8eefe/

 

Tony Barber, Turkey hints at strike on Cypriot missiles, January 11, 1997, on:

https://www.independent.co.uk/news/world/turkey-hints-at-strike-on-cypriot-missiles-1282572.html

 

Cipro nord: ultimata conduttura acqua sottomarina da Turchia, in:

https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/economia/2015/08/10/cipro-nord-ultimata-conduttura-acqua-sottomarina-da-turchia_0b9b4a65-9907-40f8-a7be-fefde9c62426.html

 

 

[4] Le percentuali e i nomi delle società attestati nelle fonti che ho consultato potrebbero essere diversi dalla realtà a causa del progredire degli affari.

 

Tamar gas field, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tamar_gas_field

 

Leviathan gas field, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_gas_field

 

Israele a tutto gas, 3 agosto 2019, su:

https://www.geopolitica.info/israele-a-tutto-gas/

 

GAS: ATENE DEPLORA ACCORDO TURCHIA-RTCN PER RICERCHE IN MARE, 22 settembre 2011, in:

https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/cipro/2011/09/22/visualizza_new.html_700215949.html

 

RV K. Piri Reis, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/RV_K._Piri_Reis

 

Hugh Pope, Stepping on the Gas toward a Cyprus Partition, September 23, 2011, on:

https://www.crisisgroupblogs.org/stepping-on-the-gas-toward-a-cyprus-partition/

 

Federico de Renzi, Le ambizioni della Turchia fanno i conti con Cipro, 11 novembre 2011, in:

https://www.limesonline.com/rubrica/le-ambizioni-della-turchia-fanno-i-conti-con-cipro

 

Ecco chi deciderà le sorti del giacimento Afrodite, 3 maggio 2018, in:

https://energiaoltre.it/afrodite/

 

Eni scopre nell’offshore egiziano il più grande giacimento a gas mai rinvenuto nel Mar Mediterraneo, 30 agosto 2015, in:

https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2015/08/eni-scopre-nelloffshore-egiziano-il-piu-grande-giacimento-a-gas-mai-rinvenuto-nel-mar-mediterraneo.html

 

Giandomenico Serrao, Perché l’avvio della produzione del giacimento Zohr è importante per Eni e non solo, 22 dicembre 2017, in:

https://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/perch_lavvio_della_produzione_del_giacimento_zohr_importante_per_eni_e_non_solo-3304870/post/2017-12-22/

 

Zohr: il giacimento gigante nell’offshore dell’Egitto, in:

https://www.eni.com/it-IT/attivita/egitto-zohr.html#:~:text=Il%20giacimento%20%C3%A8%20considerato%20la,per%20questa%20tipologia%20di%20giacimento.

 

Eni annuncia una scoperta a Gas nell’Offshore di Cipro, 8 febbraio 2018, in:

https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2018/02/eni-annuncia-una-scoperta-a-gas-nelloffshore-di-cipro.html

 

Sissi Bellomo, Eni, scoperta «promettente» a Cipro. E oggi firma contratti in Libano, 9 febbraio 2018, in:

https://www.ilsole24ore.com/art/eni-scoperta-promettente-cipro-e-oggi-firma-contratti-libano-AEV0FwwD

 

Marco Dell’Aguzzo, Gas, cosa cambia per l’Europa dopo l’accordo Israele-Libano, 12 ottobre 2022, in:

https://www.startmag.it/energia/israele-libano-accordo-confini-marittimi-gas/

 

Sissi Bellomo, Israele sceglie l’Egitto per esportare il gas del Bacino del Levante, 20 febbraio 2018, in:

https://www.ilsole24ore.com/art/israele-sceglie-l-egitto-esportare–gas-bacino-levante-AEldgj2D

 

Incidente della Freedom Flotilla, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_della_Freedom_Flotilla

 

Georgios Georgiou, Ahmed Feteha, Cyprus Pipeline Deal With Egypt Brings Gas Step Closer to Europe, September 19, 2018, on:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/cyprus-pipeline-deal-with-egypt-brings-gas-step-closer-to-europe

 

Sissi Bellomo, Chevron compra Noble e conquista l’accesso al gas del Mediterraneo Orientale, 21 luglio 2020, su:

https://www.ilsole24ore.com/art/chevron-compra-noble-e-conquista-l-accesso-gas-mediterraneo-orientale-ADLecPf

 

Sissi Bellomo, Dopo Israele anche Cipro si prepara a vendere gas all’Egitto, 22 febbraio 2018, in:

https://www.ilsole24ore.com/art/dopo-israele-anche-cipro-si-prepara-vendere-gas-all-egitto–AEfU563D

 

Jacopo Giliberto, La Turchia blocca nave italiana Saipem sul giacimento Eni a Cipro, 12 febbraio 2018, in:

https://www.ilsole24ore.com/art/la-turchia-blocca-nave-italiana-saipem-giacimento-eni-cipro-AEnG9gyD

 

Ecco perché la Turchia ha bloccato la nave Saipem 12000 di Eni, 12 febbraio 2018, in:

https://energiaoltre.it/turchja-saipem12000-eni-gas/

 

Eni rinuncia, la nave Saipem lascia le acque di Cipro, 23 febbraio 2018, in:

https://www.ilsole24ore.com/art/eni-rinuncia-nave-saipem-lascia-acque-cipro-AEHrA05D

 

Saipem 12000, dove è diretta (e cosa farà) la nave Eni. Tutte le ultime novità, 24 febbraio 2018, in:

https://energiaoltre.it/saipem12000-eni-nave/

 

ExxonMobil makes natural gas discovery offshore Cyprus, on:

https://corporate.exxonmobil.com/news/newsroom/news-releases/2019/0228_exxonmobil-makes-natural-gas-discovery-offshore-cyprus

 

Sissi Bellomo, Maxi scoperta di gas al largo di Cipro, minacce dalla Turchia, 1 marzo 2019, in:

https://www.ilsole24ore.com/art/maxi-scoperta-gas-largo-cipro-minacce-turchia-ABRULHZB

 

Graziella Giangiulio, CIPRO. ENI in bocca alla Turchia, 1 agosto 2019, in:

https://www.agcnews.eu/cipro-eni-in-bocca-alla-turchia/

 

Cipro: Turchia invia nave trivella in area licenza Eni-Total, 4 ottobre 2019, in:

https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/cipro/2019/10/04/cipro-turchia-invia-nave-trivella-in-area-licenza-eni-total_1e81be81-b2e6-46fe-b286-d31b0500e291.html

 

Sissi Bellomo, Gas, la Turchia sfida Cipro in casa di Eni e Total, 8 ottobre 2019, in:

https://www.ilsole24ore.com/art/gas-turchia-sfida-cipro-casa-eni-e-total-ACjR5op

 

Nave da perforazione turca rientra da Cipro, 5 ottobre 2020, in:

https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2020/10/05/nave-da-perforazione-turca-rientra-da-cipro_ce1b4c75-5ac1-413c-bc70-f80dc96d8331.html

 

Eni: importante scoperta di gas al largo di Cipro, 22 agosto 2022, in:

https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2022/08/eni-importante-scoperta-gas-largo-cipro.html

 

Gas: Eni annuncia scoperta giacimento al largo di Cipro, 22 agosto 2022, in:

https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/energia/2022/08/22/gas-eni-annuncia-scoperta-giacimento-al-largo-di-cipro_811a7d6d-e494-471b-a4c6-0f1f1fe9f2ab.html

 

Sakarya Gas Field Development, Black Sea, Turkey, October 26, 2021, on:

https://www.offshore-technology.com/projects/sakarya-gas-field-development-black-sea-turkey/  

 

Sibel Morrow, Türkiye will be ready to use Black Sea natural gas next March: Energy minister, August 11, 2022, on:

https://www.aa.com.tr/en/economy/turkiye-will-be-ready-to-use-black-sea-natural-gas-next-march-energy-minister/2658953

 

Turchia: la più avanzata nave da perforazione avvia l’attività di ricerca del gas nel Mediterraneo orientale, 9 agosto 2022, su:

https://www.agenzianova.com/news/turchia-la-piu-avanzata-nave-da-perforazione-avvia-lattivita-di-ricerca-del-gas-nel-mediterraneo-orientale/

 

Abele Carruezzo, La Turchia invia una nuova nave da trivellazione nel Mediterraneo, 10 agosto 2022, su:

https://www.ilnautilus.it/trasporti/2022-08-10/la-turchia-invia-una-nuova-nave-da-trivellazione-nel-mediterraneo_101289/

 

 

[5] Giorgio Cannella, Una proposta per la soluzione delle controversie tra Grecia e Turchia, 25 settembre 2022, in:

https://giorgiocannella.com/index.php/2022/09/25/una-proposta-per-la-soluzione-delle-controversie-tra-grecia-e-turchia/

 

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito http://www.giorgiocannella.com 

Una proposta per la soluzione delle controversie tra Grecia e Turchia

In questo articolo propongo delle soluzioni per risolvere la disputa nel Mare Egeo tra Grecia e Turchia e per delimitare le zone economiche esclusive greca e turca nel Mare Mediterraneo.

 

Gli ultimi fatti accaduti

Il 1° giugno 2022 è stata data la notizia che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’interruzione dei negoziati tra la Turchia e la Grecia.[1]

I colloqui erano ripresi dopo cinque anni di stallo e avevano a oggetto, tra l’altro, le opposte rivendicazioni nel Mare Egeo e la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive nel Mare Mediterraneo.

Il 3 settembre 2022 è stata resa nota la dichiarazione del presidente turco Erdogan che ha accusato la Grecia di “occupare le isole nel Mare Egeo che hanno uno status demilitarizzato”.[2]

 

I fattori critici

La tensione in corso ha raggiunto livelli idonei a destare preoccupazione.

Il 7 settembre 2022 è stata diffusa la dichiarazione di Catherine Colonna, ministra francese degli Affari Esteri, la quale ha espresso la sua vicinanza alla Grecia e a Cipro anche in caso di attacchi alla sovranità.[3]

Il 10 settembre 2022 le pagine Facebook Greek Gateway e Greek Reporter hanno dato risalto a una dichiarazione resa nel maggio del 2018 dall’allora principe di Galles, oggi sovrano britannico con il nome di re Carlo III, durante una visita ufficiale in Grecia.[4]

Egli, memore della nascita in Grecia di suo nonno il principe Andrea e di suo padre il principe Filippo, in quella occasione ebbe a dichiarare: “La Grecia è nel mio sangue”.

Quello che un orecchio non esperto potrebbe qualificare come un ricordo di famiglia in occasione di una visita ufficiale, ha ben altra importanza per coloro che conoscono il peso degli eventi personali nelle scelte che orientano la storia.

Infine, non va trascurato che la Francia e la Gran Bretagna hanno delle basi militari nella zona geografica potenzialmente interessata da un, da chi scrive, malaugurato e non voluto confronto militare tra Grecia e Turchia.[5]  [6]

 

Quanto sin qui esposto lascia presagire la concreta e attuale eventualità di un conflitto tra Grecia e Turchia che coinvolga anche altri Paesi.

 

Il contesto regionale

Il mondo, oggi, è una realtà interconnessa di cose e persone.

Pertanto, gli effetti provocati da una tensione regionale non si esplicano unicamente all’interno del territorio dei Paesi in conflitto.[7]

Al momento in cui scrivo, la regione del Mediterraneo orientale è gravemente destabilizzata.

Infatti, sul Mare Mediterraneo si affacciano già due guerre civili: quella in Libia e quella in Siria.[8]

Ciascuna di esse vede l’intervento militarmente attivo di altri Paesi, confinanti e non con quelli che sono il teatro dello scontro.

Il Libano versa in una situazione di grave debolezza economica e sociale.[9]

Dal 24 febbraio 2022, è in corso il conflitto tra Ucraina e Russia.[10]

Pochi giorni fa, nella regione del Caucaso, sono riprese ostilità tra Armenia e Azerbaigian alle quali ha fatto rapidamente seguito una tregua.[11]  

Le situazioni ora descritte vanno inquadrate in uno scenario caratterizzato da una pandemia globale di covid-19 coronavirus dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 2020, e tuttora in corso[12], e dalle conseguenze economiche del conflitto in Ucraina, tra le quali menziono l’inflazione in forte aumento, la cospicua diminuzione delle forniture di gas naturale dalla Russia, l’aumento dei prezzi dell’energia.[13]

In breve, la Turchia risulta attorniata da conflitti: a nord quello in Ucraina, a est quello tra Armenia e Azerbaigian, a sud quello in Siria, oltre alla grave situazione in Libano e alla guerra in Libia.

Si comprende bene, dunque, l’estrema gravità di un eventuale ulteriore conflitto nella medesima regione che coinvolga la Turchia contro la Grecia e Cipro, anche in questo caso con il probabile intervento di altri Stati.

Questo conflitto avrebbe luogo al centro dei conflitti già esistenti e ai quali ho accennato e contribuirebbe ad aggravare le criticità che li caratterizzano, sia a danno dei Paesi in essi già coinvolti, sia a danno dei Paesi vicini.

È urgente, quindi, mettere in campo una proposta che risolva le cause della tensione tra Grecia e Turchia tramite un assetto che soddisfi entrambe le parti.

 

Le opposte affermazioni.

Le opposte affermazioni della Grecia e della Turchia nel Mare Egeo e nel Mare Mediterraneo coinvolgono istituti diversi del diritto del mare.[14]

Non annoierò il lettore elencandole tutte perché esse sono oggetto del paragrafo “Le soluzioni proposte” qui appresso.

In estrema sintesi:

  • la Grecia desidera estendere la sua sovranità nel Mare Egeo dalle attuali 6 miglia marine attorno alle sue isole a 12 miglia marine, ma la Turchia si oppone affermando che questo trasformerebbe il Mare Egeo in un lago interno della Grecia;
  • la Turchia desidera ampliare la sua zona economica esclusiva nel Mare Mediterraneo annettendo una parte della zona economica esclusiva della Grecia e una parte della zona economica esclusiva cipriota, desiderio che non trova d’accordo i Paesi interessati.

 

Le soluzioni proposte

1 – La delimitazione del Mare Egeo

Se si desidera comporre i dissidi tra la Grecia e la Turchia nel Mare Egeo, è necessario innanzitutto delimitare chiaramente il Mare Egeo.

A tale scopo, si inizia tracciando una linea che parte dal punto più meridionale di Capo Malea nel territorio della Grecia continentale fino al punto più settentrionale della penisola di Korykos nel territorio isolano di Creta.

Si prosegue tracciando una linea da Capo Sidéros nel territorio isolano di Creta, si toccano il punto più meridionale dell’isola di Caso e il punto più meridionale dell’isola di Scarpanto e si arriva al punto più meridionale dell’isola di Rodi.

Si finisce tracciando una linea che parte dal punto più settentrionale dell’isola di Rodi fino al punto più meridionale della penisola di Bozburun nel territorio della Turchia continentale.

La parte di mare compresa tra queste linee e la linea di costa della Grecia continentale e della Turchia continentale è il mare Egeo.

 

2 – Acque territoriali, spazio aereo, isolette e scogli

Stabilita l’estensione del Mare Egeo, si può procedere alla soluzione della disputa su di esso nel modo seguente:

  • la Grecia e la Turchia conservano nel Mare Egeo le isole che già hanno;
  • le acque territoriali della Grecia nel Mare Egeo si estendono per 6 (sei) miglia marine dalla linea di costa della Grecia continentale e dalla linea di costa delle isole greche nel Mare Egeo;
  • lo spazio aereo greco nel Mare Egeo è quello sovrastante le acque territoriali della Grecia e il territorio delle isole greche;
  • le acque territoriali della Turchia nel Mare Egeo si estendono per 6 (sei) miglia marine dalla linea di costa della Turchia continentale e dalla linea di costa delle isole turche nel Mare Egeo;
  • lo spazio aereo turco nel Mare Egeo è quello sovrastante le acque territoriali della Turchia e il territorio delle isole turche;
  • nei punti in cui le dette porzioni di mare territoriale e/o di spazio aereo si sovrappongono si procede a fare arretrare i rispettivi confini fino al punto in cui essi combaciano;
  • in deroga a ogni altra norma vigente, le isolette e gli scogli nel Mare Egeo sono assegnati alla sovranità della Turchia solo se sono interamente compresi entro le acque territoriali turche delimitate ai sensi delle affermazioni precedenti.

 

3 – La piattaforma continentale e la zona economica esclusiva nel Mare Egeo

La piattaforma continentale e la zona economica esclusiva greche nel Mare Egeo hanno un’ampiezza di 200 (duecento) miglia marine calcolate, secondo la richiesta della Grecia, tenendo conto non solo della linea di costa della Grecia continentale ma anche della linea di costa delle isole greche nel Mare Egeo.

 

4 – La piattaforma continentale e la zona economica esclusiva nel Mare Mediterraneo

La Grecia:

  • rinuncia alla sua sovranità sull’isola di Kastellorizo e la cede alla Turchia;
  • riconosce le acque territoriali turche e lo spazio aereo turco per una estensione di 6 (sei) miglia marine attorno all’isola di Kastellorizo;
  • cede alla Turchia la parte di zona economica esclusiva greca che si trova a oriente della linea che congiunge il punto più meridionale della zona economica esclusiva attualmente turca ubicata tra Rodi e Kastellorizo e il punto identificato con la lettera D. Entrambi i punti sono visibili nella cartina geografica qui sotto.

 

Conflicting claims to the continental shelf and EEZ areas in the eastern Mediterranean. Blue: areas claimed by Greece and Cyprus; red: areas claimed by Turkey. Section labelled “A-B”: Claimed delimitation between Turkey and Libya as per November 2019 agreement. Section labelled “C-D”: Delimitation agreed between Greece and Egypt as per August 2020 agreement.
Credits image: https://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_dispute

 

La Grecia e la Turchia riconoscono reciprocamente la sovranità di ciascuno dei loro Stati articolata nel modo appena detto e rinunciano a qualsiasi pretesa in contrasto con quanto appena detto.

 

5 – Installazioni militari

In deroga a ogni altra norma vigente, la Grecia e la Turchia si riconoscono reciprocamente la possibilità di realizzare installazioni militari in modo che, considerata una installazione militare greca e una installazione militare turca, esse abbiano la stessa distanza dal più vicino tra i seguenti: il confine di Stato, il limite delle acque territoriali.

 

6 – Diritto di passaggio inoffensivo e diritto di passaggio in transito

La Grecia e la Turchia si danno reciproca garanzia:

  • del diritto di passaggio inoffensivo per tutte le navi – compresi i sottomarini e ciò che si muove in tutto o in parte sotto l’acqua -, militari e non militari, di ciascuno dei due Paesi nelle acque territoriali dell’Altro. Al fine di dare un’applicazione senza incertezze a quanto ora detto, il contenuto del diritto di passaggio inoffensivo è quello di cui al testo in lingua inglese degli articoli dal 17 al 32 compresi e dell’articolo 45 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata il 10 dicembre 1982 in vigore al momento della firma dell’accordo tra Grecia e Turchia;
  • del diritto di passaggio in transito per tutte le navi – compresi i sottomarini e ciò che si muove in tutto o in parte sotto l’acqua -, militari e non militari, e per tutti gli aerei, militari e non militari, di ciascuno dei due Paesi nella zona economica esclusiva e nello spazio aereo a essa sovrastante dell’Altro. Al fine di dare un’applicazione senza incertezze a quanto ora detto, il contenuto del diritto di passaggio in transito è quello di cui al testo in lingua inglese degli articoli dal 37 al 44 compresi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata il 10 dicembre 1982 in vigore al momento della firma dell’accordo tra Grecia e Turchia.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Turkey’s Erdogan halts talks with Greece as tensions flare again, June 1, 2022, on:

https://www.reuters.com/world/middle-east/erdogan-says-turkey-will-no-longer-hold-bilateral-talks-with-greece-2022-06-01/

 

Ludovica Longo, Erdogan contro Atene: fine dei colloqui tra Turchia e Grecia, 1° giugno 2022, in:

https://it.euronews.com/2022/06/01/erdogan-contro-atene-fine-dei-colloqui-tra-turchia-e-grecia

 

 

[2] Erdogan accuses Greece of ‘occupying’ demilitarised islands, September 3, 2022, on:

https://www.reuters.com/world/europe/erdogan-accuses-greece-occupying-demilitarised-islands-2022-09-03/

 

Toni accesi tra Grecia e Turchia sulle isole dell’Egeo, diplomazie in campo, 7 settembre 2022, in:

https://it.euronews.com/2022/09/07/toni-accesi-tra-grecia-e-turchia-sulle-isole-dellegeo-diplomazie-in-campo

 

 

[3] Toni accesi tra Grecia e Turchia sulle isole dell’Egeo, diplomazie in campo, 7 settembre 2022, in:

https://it.euronews.com/2022/09/07/toni-accesi-tra-grecia-e-turchia-sulle-isole-dellegeo-diplomazie-in-campo

 

 

 

[4] Philip Chrysopoulos, ‘Greece is in my Blood’, says Prince Charles Ahead of Official Visit, May 8, 2018, on:

https://greekreporter.com/2018/05/08/greece-is-in-my-blood-says-prince-charles-ahead-of-official-visit/

 

Facebook, Greek Gateway, 10 settembre 2022

https://m.facebook.com/GreekGateway/photos/5839040612807148/

 

Facebook, Greek Reporter 10 settembre 2022

https://www.facebook.com/GreekReporter/videos/how-greek-is-king-charles/496977238430129/

 

 

[5] Per le basi militari della Francia a Cipro si vedano i seguenti.

 

Per la base navale di Mari, ora base navale Evangelos Florakis:

 

Minister: Cyprus working with France to expand naval base, May 16, 2019, in:

https://apnews.com/article/3d9374baacfa4fcd9beba5269bbba804

 

Naval News Staff, Cyprus Plans Mari Naval Base Expansion To Host French Navy Ships, May 23, 2019, on:

https://www.navalnews.com/naval-news/2019/05/cyprus-plans-mari-naval-base-expansion-to-host-french-navy-ships/

 

George Psyllides, Expansion of base for use of French navy a priority says minister, May 22, 2019, on:

https://cyprus-mail.com/2019/05/22/expansion-of-naval-base-for-french-navy-a-priority-says-minister/

 

Tom Kington, Rome, Lucy Fisher, Cyprus seeks French military help in snub to ‘distracted’ UK, May 17, 2019, on:

https://www.thetimes.co.uk/article/cyprus-seeks-french-military-help-in-snub-to-distracted-uk-xsfhx795q

 

Cyprus, France reportedly agree on use of naval base, May 16, 2019, on:

https://www.ekathimerini.com/news/240536/cyprus-france-reportedly-agree-on-use-of-naval-base/

   

Evangelos Florakis Naval Base, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelos_Florakis_Naval_Base

 

 

Per la base aerea di Paphos si vedano:

 

French, Greek fighter jets land in Paphos, August 25, 2020, on:

https://www.financialmirror.com/2020/08/25/french-greek-fighter-jets-land-in-paphos/

 

Apostolis Tomaras, France testing Paphos National Guard air base, August 11, 2020, on:

https://knews.kathimerini.com.cy/en/comment/opinion/france-testing-paphos-national-guard-air-base

 

 

[6] Per le basi militari della Gran Bretagna a Cipro si vedano:

 

Andreas Stergiou (2015) The Exceptional Case of the British Military Bases on Cyprus, Middle Eastern Studies, 51:2, 285-300, DOI: http://10.1080/00263206.2014.947283

 

Akrotiri and Dhekelia, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_and_Dhekelia

 

British Forces Cyprus, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Forces_Cyprus

 

 

[7] Adele Ferrari, Le tre crisi infiammate dalla guerra in Ucraina, 15 maggio 2022, in:

https://it.insideover.com/guerra/le-tre-crisi-infiammate-dalla-guerra-in-ucraina.html

 

 

[8] Prima guerra civile in Libia, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_civile_in_Libia

 

Seconda guerra civile in Libia, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_civile_in_Libia

 

Guerra civile siriana, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_civile_siriana

 

 

[9] Timour Azhari, Maya Gebeily, Analysis: Political and banking deadlock may plunge Lebanon deeper into crisis, June 30, 2022, on:

https://www.reuters.com/world/middle-east/political-banking-deadlock-may-plunge-lebanon-deeper-into-crisis-2022-06-30/

 

Andrea Barolini, Libano, le banche al centro di una delle peggiori crisi al mondo, 16 agosto 2022, in:

https://valori.it/libano-banche-crisi/

 

Carmen Geha, Un altro anno da incubo per il Libano, 11 marzo 2022, in:

https://www.affarinternazionali.it/anno-incubo-libano/

 

 

[10] Crisi russo-ucraina, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_russo-ucraina

 

 

[11] Avet Demourian, Cease-fire holds between Armenia and Azerbaijan, September 15, 2022, on:

https://apnews.com/article/russia-ukraine-azerbaijan-baku-armenia-aad40c240d888645d8129deb4a550a4b

 

EXPLAINER: What’s behind the new Armenia-Azerbaijan fighting, September 14, 2022, on:

https://apnews.com/article/russia-ukraine-azerbaijan-armenia-government-and-politics-cd9d3093885a3e1e26a2a9e43dbcc8d6

 

Gabrielle Tétrault-Farber, Analysis: Why are Armenia and Azerbaijan fighting again, and why does it matter?, September 13, 2022, on:

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/why-are-armenia-azerbaijan-fighting-again-why-does-it-matter-2022-09-13/

 

Armenia-Azerbaigian: escalation pericolosa, 13 settembre 2022, in:

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/armenia-azerbaigian-escalation-pericolosa-36135

 

 

[12] Pandemia di COVID-19, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19

 

 

[13] Prospettive economiche dell’OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2022: La guerra in Ucraina: conseguenze economiche e sociali e implicazioni per le politiche pubbliche, in:

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a148fedd-it/index.html?itemId=/content/publication/a148fedd-it

 

Jamey Keaten, WTO: War in Ukraine to curb trade, economic growth this year, April 12, 2022, on:

https://apnews.com/article/russia-ukraine-covid-business-health-economy-7c642406faad9bc903744623588900fc

 

Mario Barbati, Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, 6 maggio 2022, in:

https://www.micromega.net/conseguenze-guerra-ucraina/

 

 

[14] IILSS – International Institute for Law of the Sea Studies, maritime boundaries between Greece and Turkey, May 25, 2021, on:

http://iilss.net/maritime-boundaries-between-greece-and-turkey/

 

Si veda anche Aegean dispute, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_dispute

 

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito http://www.giorgiocannella.com

Superare la centralità del carcere nell’ambito penale

 

Nel libro “Sulla giustizia”, l’ex cardinale arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini così si esprimeva sulla detenzione in carcere:

  • “La carcerazione deve essere un intervento funzionale e di emergenza, quale estremo rimedio temporale ma necessario per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana, per fermare colui che, afferrato da un istinto egoistico e distruttivo, ha perso il controllo di se stesso, calpesta i valori sacri della vita e delle persone, e il senso della convivenza sociale.”.[1]

L’autore proseguiva attribuendo alla detenzione in carcere il seguente ruolo:

  • “il cristiano…non potrà mai giustificare il carcere se non come momento di arresto di una grande violenza.”.[2]

In considerazione di tutto ciò, il cardinale Martini auspicava il superamento della centralità del carcere nell’ambito penale in questi termini:

  • “I modelli sanzionatori non devono ritenere scontate le modalità di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione, sulla pena fine a se stessa, sull’emarginazione.

È il tema del superamento della centralità del carcere nell’ambito penale.

Bisogna fare di tutto perché il carcere sia luogo di forte e austera risocializzazione, con programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

Appare oggi più evidente l’inadeguatezza di misure repressive o punitive che un tempo la società non poneva in questione. È quindi necessario ripensare la stessa situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità proprio a partire dalle attuali contraddizioni.”.[3]

 

Le alternative al carcere

Il diritto penale e l’ordinamento penitenziario italiani già offrono delle valide alternative al carcere: la colonia agricola e la casa di lavoro.

Tuttavia, esse possono essere applicate solo come misure di sicurezza personali di tipo detentivo e non come modalità di detenzione complementarie al carcere.

Mi spiego meglio.

 

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato o, nei casi previsti dalla legge penale, alle persone socialmente pericolose per un fatto non preveduto dalla legge come reato (articolo 202 del codice penale italiano).

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente [l’articolo 202 citato qui sopra], quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133 [4] del codice penale (articolo 203 del codice penale italiano).

Premesso questo, ricordiamo che le misure di sicurezza sono personali[5] o patrimoniali[6].

L’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è una misura di sicurezza personale di tipo detentivo.[7] [8] [9]

 

Il problema

Alla data in cui scrivo questo articolo, non conosco una norma di legge in base alla quale l’assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro possa essere disposta anche come modalità di espiazione della pena detentiva complementare al carcere.

 

La soluzione e i suoi benefici

Se vi fosse una norma di legge in base alla quale la pena detentiva può essere espiata in parte in carcere e in parte in una colonia agricola o in una casa di lavoro, vi sarebbero i seguenti benefici.

1)

Il carcere verrebbe configurato come un istituto nel quale si espia una parte della pena detentiva con il fine di condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione.

In questo modo, al carcere verrebbe attribuito il ruolo che esso può svolgere: momento di arresto di una grande violenza da ottenere con programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

2)

La colonia agricola e la casa di lavoro verrebbero delineati come istituti nei quali si espia la rimanente parte della pena detentiva tramite il lavoro agricolo, artigianale, industriale, attuato in funzione della rieducazione del condannato.

Così facendo, la colonia agricola e la casa di lavoro avrebbero un ruolo differente da quello assegnato al carcere: rieducare il condannato tramite il lavoro.

3)

Questo assetto darebbe più compiuta attuazione all’articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana che afferma “Le pene …devono tendere alla rieducazione del condannato.”

4)

Verrebbe superata la centralità del carcere nel diritto penale.

Il carcere, infatti, non sarebbe più l’unico istituto al quale è demandata l’attuazione di tutti i fini della pena detentiva con le conseguenti critiche in caso di insuccesso.

5)

Si darebbe attuazione alla certezza della pena nei termini nei quali ne parlava Cesare Beccaria: efficace deterrente contro la commissione di reati.[10]

La pena detentiva comminata, infatti, non verrebbe più ridotta in sede di esecuzione, come avviene oggi, al punto di non avere più alcuna efficacia deterrente contro la commissione di reati, ma verrebbe interamente espiata in due fasi, in carcere prima e nella colonia agricola o nella casa di lavoro poi.

6)

L’efficacia deterrente della pena così ottenuta aumenta il livello di sicurezza sociale percepito dalla gente.

7)

Gli obiettivi della spesa pubblica per le carceri verrebbero razionalizzati e resi più efficaci.

L’attribuzione di fondi pubblici al carcere verrebbe finalizzata unicamente a realizzare l’obiettivo che esso può conseguire: arrestare una grande violenza e condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione.

Avere un obiettivo chiaro orienta tutte le energie al suo raggiungimento.

Dunque, la spesa pubblica per il carcere avrebbe un più alto tasso di efficacia.

8)

La vita carceraria sarebbe migliore.

Il detenuto vivrebbe il carcere non più nell’ansiosa attesa della fine della pena o della sua liberazione anticipata, ma come un luogo dove impegnarsi per giungere alla sua risocializzazione con la consapevolezza che da quest’ultima dipende la sua uscita dal carcere e l’inizio del lavoro in funzione della sua rieducazione.

9)

La percentuale di detenuti che riescono a reinserirsi nella società aumenterebbe.

La ripartizione dei compiti tra istituti di pena differenti (carcere, colonia agricola, casa di lavoro), ciascuno dei quali finanziato perché consegua il suo scopo più autentico, sono fattori che conducono all’aumento del livello di risocializzazione e di rieducazione dei condannati in vista del loro reinserimento nella società.

10)

Il lavoro nella colonia agricola o nella casa di lavoro permetterebbe al detenuto di migliorare una competenza che già aveva oppure di acquisirla se prima non esercitava quelle mansioni.

11)

Il lavoro espletato nella colonia agricola o nella casa di lavoro può essere orientato alla produzione di beni o all’offerta di servizi utili all’economia nazionale.[11]

 

Per tutte le ragioni che ho fin ora esposto, vi offro la mia proposta di modifica del codice penale e della legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (le modifiche sono in grassetto).

 

Modifiche al codice penale

Libro I Dei reati in generale

Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo II Della esecuzione della pena

Articolo 141 “Esecuzione delle pene detentive”

1. La pena detentiva comminata per un reato viene interamente espiata in due fasi, in carcere prima e nella colonia agricola o nella casa di lavoro poi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, la pena detentiva dell’ergastolo viene espiata nella colonia agricola o nella casa di lavoro non prima di avere espiato venticinque anni in carcere.

3. Le pene detentive comminate per reati commessi senza l’uso della violenza e della minaccia sono espiate interamente nella colonia agricola o nella casa di lavoro.

 

Articolo 142 “Finalità del carcere”

Il carcere è l’istituto nel quale si espia la prima parte della pena detentiva con i fini di arrestare la violenza e di condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione tramite programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

 

Articolo 143 “Finalità della colonia agricola e della casa di lavoro”

La colonia agricola e la casa di lavoro sono gli istituti nei quali si espia la rimanente parte della pena detentiva tramite il lavoro agricolo, artigianale, industriale, attuato in funzione della rieducazione del condannato e del suo reinserimento sociale.

 

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Titolo II Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria

Capo I Istituti penitenziari

Articolo 61 Istituti per l’esecuzione delle pene

Gli istituti per l’esecuzione delle pene si distinguono in:

    1) case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto.

  Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

    2) case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

    3) colonie agricole e case di lavoro, per l’esecuzione delle pene detentive secondo quanto previsto dall’articolo 141 del codice penale. Le colonie agricole e le case di lavoro di questo numero non possono essere istituite presso le case di arresto, le case di reclusione, le case di custodia mandamentali o circondariali.

Per l’espiazione della prima parte della pena detentiva ai sensi dell’articolo 142 del codice penale, per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell’arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

 

Articolo 61-bis “Il lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive”

1. Le persone detenute nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive hanno l’obbligo di lavorare.

2. Il lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive è remunerato secondo quanto previsto dall’articolo 145 del codice penale.

3. Il mancato adempimento dell’obbligo di lavorare di cui al comma uno di questo articolo comporta il trasferimento in una casa di arresto o in una casa di reclusione o in una casa di custodia.

4. Il comma tre di questo articolo si applica anche alle persone la cui pena detentiva è stata comminata ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice penale.

5. Il trasferimento in una casa di arresto o in una casa di reclusione o in una casa di custodia si applica anche nel caso di evasione consumata o tentata, procurata evasione consumata o tentata da parte di una o più persone assegnate alla colonia agricola o alla casa di lavoro per l’espiazione di tutta o di una parte della pena detentiva comminata.

6. Il trasferimento di cui ai commi 3, 4 e 5 di questo articolo è disposto per l’espiazione di tutta la rimanete parte della pena detentiva comminata.

7. Nei casi di cui al comma 5 di questo articolo, la pena detentiva comminata per i reati consumati o tentati posti in essere viene espiata interamente in carcere.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagina 39.

Il corsivo è del testo citato.

 

[2] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagina 40.

Il corsivo è del testo citato.

 

[3] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagine 40-41.

Il corsivo è del testo citato.

 

[4] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

articolo 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena:

 

“Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [articolo 132 Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

 

  1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

 

  2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

 

  3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

 

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

 

  1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

 

  2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

 

  3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

 

  4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.”

 

 

[5] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo I Delle misure di sicurezza personali,

Sezione II Disposizioni speciali,

articolo 215 Specie:

 

“Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

 

Sono misure di sicurezza detentive:

 

  1° l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

 

  2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

 

  3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

 

  4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

 

  Sono misure di sicurezza non detentive:

 

  1° la libertà vigilata;

 

  2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

 

  3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

 

  4° l’espulsione dello straniero dallo Stato.

 

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.”

 

 

[6] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo II Delle misure di sicurezza patrimoniali,

articolo 236 Specie: regole generali,

comma 1:

 

“Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

 

  1° la cauzione di buona condotta;

 

  2° la confisca.”

 

 

[7] Si veda l’articolo 215 del codice penale citato nella nota 5.

 

[8] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo I Delle misure di sicurezza personali,

Sezione II Disposizioni speciali,

articolo 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

 

“Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

 

  1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

 

  2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;

 

  3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.”

 

 

[9] Si veda anche “La casa di lavoro e la colonia agricola”, in “Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione” in:

https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/la-casa-di-lavoro-e-la-colonia-agricola/

 

[10] “Il fine [delle pene] dunque non è altro, che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali.”

Dei delitti e delle pene, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, catalogazione 1115 1, anno 1764, pagina 31, titolo a margine Fine delle pene.

Il libro è disponibile on line su Google Libri all’indirizzo:

https://www.google.it/books/edition/Dei_delitti_e_delle_pene/Qc2w2id9DXIC?hl=it&gbpv=1&dq=dei+delitti+e+delle+pene&printsec=frontcover

 

[11] Si pensi al caso di una colonia agricola nella quale si coltivano cereali antichi, o al caso di una casa di lavoro nella quale si recuperano i materiali contenuti in oggetti dismessi.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito http://www.giorgiocannella.com

Riflessioni sul giubileo

Da quando sono nato nel 1975, si sono svolti quattro anni santi giubilari e nei prossimi anni fino al 2034 ne sono previsti altri due.[1]

 

In questo articolo condurremo un breve esame della Scrittura per comprendere se l’anno giubilare, come viene praticato oggi, è conforme a quanto si legge nella Bibbia.

Successivamente, esamineremo la Bolla di indizione del primo giubileo svoltosi a Roma nel 1300.

Scopriremo poi che la celebrazione del giubileo in modo conforme alla Scrittura genera benefici incalcolabili.

Concluderemo proponendo le norme che è opportuno inserire nel diritto canonico per far sì che, d’ora in poi, l’anno giubilare sia vissuto in modo conforme all’insegnamento della Scrittura.

Come è noto, infatti, il diritto canonico si fonda sulla Scrittura della quale costituisce attuazione dettando regole per disciplinare la vita dei fedeli.

 

 

IL GIUBILEO NELLA SCRITTURA

Iniziamo dall’Antico testamento.

Nel libro del levitico, il capitolo 25 tratta del giubileo.[2]

Il testo in esame afferma che gli israeliti sono individui liberi perché il Signore li ha liberati dalla condizione di schiavitù in Egitto (“Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d’Egitto, per darvi il paese di Cànaan” Levitico 25, 38).

Nella terra che il Signore assegna loro (“Quando entrerete nel Paese che io vi do” Levitico 25, 2), gli israeliti sono servitori del Signore (“Poiché essi sono miei servi, che io ho fatto uscire dal paese d’Egitto” Levitico 25, 42; il concetto è ribadito in Levitico 25, 55).

Inoltre, essi si trovano in quella terra “come forestieri e inquilini” presso il Signore il quale rimane l’unico proprietario della terra che egli assegna a ciascuno di loro (“perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini” Levitico 25, 23).

Dunque, poiché la libertà, la terra e la casa sono doni che Dio fa al popolo ebraico e i doni di Dio sono irrevocabili[3], al fine di evitare che coloro ai quali li assegna perdano i suoi doni in eterno, Dio istituisce l’anno giubilare ogni cinquant’anni (“Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia” Levitico 25, 10; “In quest’anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo” Levitico 25, 13; Levitico 25, 54 “Se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne andrà libero l’anno del giubileo: lui con i suoi figli.”).

Riassumendo, il testo in esame istituisce un giubileo di natura materiale, economica, che riguarda la restituzione della libertà agli individui caduti in schiavitù e la restituzione della terra e della casa agli originari assegnatari.

 

Nel Nuovo testamento, Gesù riprende l’insegnamento vetero-testamentario sul giubileo.

Non possiamo dimenticare, infatti, che l’insegnamento di Gesù non si pone in contrapposizione con la Legge e con i profeti, ma ne costituisce il pieno compimento.[4]

Il vangelo espone che Gesù, tornato a Nazareth ed entrato di sabato in sinagoga, si alzò per leggere.

Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia e dopo avere letto il passo di Isaia capitolo 61, versetti 1-2a, disse: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi”.[5]

Sebbene il vangelo riporti il passo di Isaia letto da Gesù in una forma non identica rispetto al medesimo passo presente nel libro del profeta Isaia[6], il contenuto salvifico dei due brani biblici è lo stesso.

Gesù è colui che è stato inviato “per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore”.

 

Per capire quale lieto messaggio Gesù ha portato ai poveri, proseguiamo nella lettura del vangelo secondo Luca: è Gesù stesso che dice: “Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.”.[7]

 

Per comprendere chi siano i prigionieri che Gesù è venuto a liberare, leggiamo la lettera ai romani e ci accorgiamo che i fedeli erano prigionieri del peccato ma, con la vita nuova in Cristo risorto, sono morti al peccato “per servire nel regime nuovo dello Spirito”.[8]

 

Per sapere a quali ciechi Gesù fa riferimento, leggiamo il vangelo secondo Matteo.

Qui troviamo che, ai discepoli che gli comunicano che i farisei si sono scandalizzati nell’udire le sue parole, Gesù risponde: “Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata. Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!”.[9]

Per comprendere, poi, quale vista Gesù è venuto a proclamare ai questi ciechi, continuiamo a leggere lo stesso vangelo.

Dal versetto 13 al versetto 36 del capitolo 23, Gesù definisce ciechi per ben cinque volte gli scribi e i farisei che applicano in modo letterale la Legge ebraica, persino oltre quanto in essa è prescritto, ma senza l’adesione del loro cuore a Dio e senza compiere le opere di giustizia, di compassione e di fede.[10] 

Per quanto riguarda gli oppressi e la libertà che Gesù dona loro, leggiamo il libro del profeta Isaia.

Esso ci dice che “L’imbroglione – iniqui sono i suoi imbrogli – macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con parole menzognere, anche quando il povero può provare il suo diritto.”[11], al contrario il Messia “ prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese”.[12]

 

Per quanto riguarda infine l’espressione “e predicare un anno di grazia del Signore” (vangelo secondo Luca capitolo 4, versetto 19), i commentatori la riconducono alle parole “a promulgare l’anno di misericordia del Signore” (libro del profeta Isaia capitolo 61, versetto 2a) e affermano che in questo modo Gesù afferma chiaramente la sua natura messianica.[13]

 

Dunque, al giubileo materiale ed economico del quale parla il libro del levitico, Gesù aggiunge il giubileo della liberazione e della grazia.

Non può esservi dubbio alcuno, quindi, nell’affermare che, secondo la Scrittura, l’anno giubilare ha al contempo due valenze:

  • una valenza materiale ed economica che riguarda la restituzione della libertà agli individui caduti in schiavitù e la restituzione della terra e della casa agli originari assegnatari;
  • e una valenza di grazia e di liberazione consistente nell’annunziare ai poveri un lieto messaggio, proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore.

 

 

IL GIUBILEO COME VIENE VISSUTO OGGI

Al contrario, l’anno giubilare che viviamo oggi è un periodo di tempo durante il quale il papa concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che si recano a Roma, o nelle chiese giubilari della loro diocesi di appartenenza, e compiono delle particolari pratiche religiose.

Questo trae origine dalla tesi secondo la quale il peccato avrebbe due conseguenze: la colpa per l’azione o per l’omissione compiuta e la pena da subire per espiare agli occhi di Dio la colpa per i peccati commessi.

Con la riconciliazione-confessione verrebbe perdonata la colpa per i peccati commessi, ma rimarrebbe la pena da espiare al cospetto di Dio, in questa vita terrena o nella vita dopo la morte.

Durante l’anno giubilare, il fedele che compie le pratiche religiose prescritte otterrebbe la cancellazione della pena in parola.

La chiesa potrebbe concedere questa cancellazione della pena – chiamata indulgenza – attingendo al patrimonio dei meriti di Cristo e dei santi.

L’indulgenza sarebbe plenaria o parziale a seconda che essa copra la pena da espiare davanti a Dio per tutti i peccati commessi fino al momento della concessione della medesima indulgenza, oppure solo una parte della pena in parola.

Dispiace dover constatare che queste affermazioni non sono conformi alla Scrittura.

 

Infatti, i passi biblici che abbiamo esaminato nel paragrafo precedente non recano traccia di un anno giubilare finalizzato a condonare la pena da espiare agli occhi di Dio per i peccati commessi dopo che, tramite la riconciliazione-confessione, il fedele ha ottenuto il perdono della colpa per quei medesimi peccati.

Come abbiamo letto poc’anzi, la parola di Dio ha istituito l’anno giubilare con delle connotazioni del tutto diverse da questa.

Inoltre, dire che Dio perdona la colpa ma il penitente deve comunque espiare agli occhi di Dio la pena per i peccati commessi significa affermare che, a seguito della riconciliazione-confessione, l’atteggiamento di Dio nei confronti del penitente sarebbe questo: <<Io ti perdono, ma tu me la devi pagare lo stesso.>>.

È la Scrittura a smentire questo assunto.

Nell’Antico testamento, infatti, leggiamo che il perdono che Dio concede per i peccati non distingue tra la colpa perdonata e la pena ancora da espiare innanzi alla sua giustizia: “come dista l’oriente dall’occidente, così allontana da noi le nostre colpe.”[14] (salmo 103, versetto 12).

Nel Nuovo testamento, Gesù porta a compimento l’insegnamento vetero testamentario[15] e insegna che riconciliarsi con la persona offesa dopo il male commesso nei suoi confronti è necessario per poter continuare a rendere culto a Dio: “Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.” (vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 23-24).

 

È necessario ora soffermarsi sulla differenza che c’è tra la presunta pena da espiare al cospetto di Dio, la quale rimarrebbe anche dopo il perdono da parte sua del peccato, e la reintegrazione dell’ordine violato.

Mentre la prima non esiste (salmo 103, versetto 12), la seconda è necessaria sia per restaurare il rapporto con gli altri, che è stato leso dal male commesso con il peccato, sia per proseguire nel culto da rendere a Dio (libro del levitico capitolo 5, versetti 20-26: sacrificio di riparazione per le colpe commesse contro il prossimo; libro dei numeri, capitolo 5, versetti 5-8: risarcimento del danno per le colpe commesse contro il prossimo; vangelo secondo Matteo capitolo 5, versetti 23-24: riconciliarsi con il fratello dopo la colpa commessa contro di lui).

Chi è veramente pentito del male commesso, infatti, non vede l’ora di restaurare il rapporto con gli altri per poter rientrare nella comunione di amore con questi ultimi e con Dio.

Poiché il peccato non ha unicamente conseguenze morali, ma anche materiali, la restaurazione della comunione con gli altri esige altresì l’assunzione della responsabilità legale per il male commesso, la restituzione del mal tolto e il risarcimento dei danni causati.

Al contrario, chi non desidera restaurare il rapporto con gli altri, leso dal male commesso, non è pentito e dunque il perdono non può operare in lui il reingresso nella comunione di amore con Dio e con gli altri rimanendo quindi senza alcun effetto, anche se fosse concesso.

 

Alla luce di questo inequivocabile insegnamento della Scrittura, viene da chiedersi su che cosa si fondi la configurazione dell’anno giubilare come un periodo utile per ottenere le indulgenze.

 

 

LA BOLLA DI INDIZIONE DEL PRIMO GIUBILEO A ROMA NEL 1300

Il primo anno giubilare svoltosi a Roma fu istituito da papa Bonifacio VIII con la Bolla Antiquorum habet del febbraio del 1300.[16]

Essa afferma che “C’è adesione degna di fede da parte di vecchi che a coloro, i quali accedono all’onoranda Basilica del principe degli Apostoli di Roma, sono concesse grandi missioni ed indulgenze dei peccati.”.

Per quanto riguarda la testimonianza di persone anziane della quale parla la Bolla in esame, una ricerca su internet dà conto del fatto che:

  • “memorie del cardinale Jacopo Caetani degli Stefaneschi nel documento De centesimo sive Jubileo anno liber parlano di un vecchio di 108 anni che, interrogato da Bonifacio, asserì che 100 anni prima, il 1º gennaio 1200, all’età di soli 7 anni, assieme al padre si sarebbe recato innanzi a Innocenzo III per ricevere l’“Indulgenza dei Cent’Anni”. Nonostante la testimonianza di questo centenario esista, non abbiamo fonti coeve a Innocenzo o più antiche che testimonino di quest’usanza (per la quale Innocenzo è l’unico papa menzionato), né di altre indulgenze simili.”.[17]

 

In breve, la Bolla in parola fonda la concessione delle indulgenze – e di conseguenza l’indizione del primo anno giubilare svoltosi a Roma nel 1300 – sul ricordo di una persona ultra-centenaria di avere beneficiato delle indulgenze durante la propria infanzia.

Se consideriamo che, al contrario, la Bibbia afferma che, quando Dio perdona, egli allontana da sé le nostre colpe “come dista l’oriente dall’occidente” (salmo 103, versetto 12) – e dunque, dopo la confessione-riconciliazione, non esiste alcuna pena da rimettere tramite le indulgenze – il contenuto della Bolla Antiquorum habet appare sorprendente.

Infatti, non solo essa ritiene preferibile la testimonianza di una persona anziana rispetto all’affermazione a essa contraria contenuta nella Bibbia (salmo 103, versetto 12), ma altresì usa questa testimonianza per fondare la pratica di vivere l’anno giubilare al fine di ottenere le indulgenze e dunque per un fine diverso da quelli esposti nei passi dell’Antico e del Nuovo testamento che abbiamo esaminato nel primo paragrafo di questo articolo.

 

Chi scrive non ignora la tesi secondo la quale l’indizione dell’anno del 1300 sarebbe stata dettata da motivazioni di tipo politico – affermare il potere temporale del papa – e di tipo economico consistenti nei guadagni ottenuti a seguito del massiccio afflusso di pellegrini che si recarono a Roma per l’evento in parola.[18]

Tuttavia, se questa affermazione fosse vera, essa renderebbe la vicenda ancora più grave.

Infatti, in quest’ultimo caso, la scelta di andare contro la parola di Dio non sarebbe stata colposa, ovvero frutto di un grave errore scritturistico, ma dolosa perché volutamente preordinata a ottenere potere e denaro.

 

Per completezza, va detto che le medesime considerazioni ora esposte sulle indulgenze durante l’anno giubilare che si svolge a Roma valgono per ogni altro evento nel quale si possono ottenere le indulgenze, a prescindere dalla sua durata e dal momento in cui è stato indetto.

A titolo di esempio, posso citare l’anno giacobeo istituito da papa Callisto II nel 1122 che viene celebrato a partire dal 1126 e i molteplici eventi di Perdonanza istituiti nel corso dei secoli.

Contrariamente a quanto accade oggi, durante tutti questi eventi ogni fedele dovrebbe credere fermamente di ottenere il perdono dei peccati da Dio tramite la confessione-riconciliazione all’esito della quale – lo si ripete ancora una volta – Dio allontana da sé le nostre colpe “come dista l’oriente dall’occidente” (salmo 103, versetto 12), senza che ai suoi occhi residui alcuna pena da condonare tramite le indulgenze.

 

 

IL GIUBILEO COME DOVREBBE ESSERE CELEBRATO OGGI

Ora che abbiamo capito che, agli occhi di Dio, non esiste la pena da espiare come conseguenza della colpa per il peccato commesso ma unicamente la necessità di riconciliarsi con la persona offesa (salmo 103, versetto 12 e vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 23-24), non facciamo fatica a comprendere che non ha motivo di esistere la remissione di questa pena, vale a dire le indulgenze.

Di conseguenza, l’anno giubilare come viene celebrato oggi va abbandonato per tornare all’anno giubilare da celebrare secondo quanto afferma la parola di Dio.

Infatti, i gravi errori scritturistici e le motivazioni di essi – che, come abbiamo compreso, sono stati alla base della scelta di indire gli anni santi giubilari e gli altri eventi simili poc’anzi citati – non permettono ai credenti di vivere l’evento del giubileo come insegna la Bibbia.

 

Vivere il giubileo per ottenere le indulgenze è del tutto diverso dal vivere il giubileo per attuare le sue due valenze delle quali parla la Scrittura – materiale ed economica, da una parte, di grazia e di liberazione, dall’altra parte – delle quali abbiamo scritto nel primo paragrafo di questo articolo.

L’attuazione della valenza materiale ed economica del giubileo consiste nel compiere le scelte sociali e legali che l’Antico testamento espone nel venticinquesimo capitolo del libro del levitico.

L’attuazione della valenza di grazia e di liberazione dell’anno giubilare richiede un deciso impegno della pastorale per produrre, sia nei pastori di anime sia nel popolo di Dio, i cambiamenti dei quali parla Gesù Cristo nella sinagoga di Nazareth e che la parola di Dio esplicita nei passi che abbiamo riportato nel primo paragrafo di questo articolo.[19]

 

Se quest’ultima valenza non incontra obiezioni di fondo, più contestata appare l’attuazione della valenza materiale ed economica dell’anno giubilare perché si ritiene che essa contrasti con il diritto di proprietà e con la certezza delle transazioni commerciali.

Inoltre, va tenuto presente che il capitolo 25 del libro del levitico fonda la restituzione della terra e della casa sul fatto che Dio stesso dona questi beni al popolo ebraico quando lo fa entrare nella terra promessa.

Altri popoli hanno delle vicende costitutive diverse da questa.

Di conseguenza, il tentativo di attuare anche per questi ultimi la restituzione della terra e della casa della quale parla il libro del levitico incontrerebbe, tra gli altri, l’ostacolo del momento storico da scegliere come situazione base a partire dalla quale reintegrare la proprietà della terra e della casa a ogni anno giubilare.

 

In considerazione di queste difficoltà, è necessario pensare a delle modalità nuove attraverso le quali vivere l’insegnamento sempre attuale che ci offre la Scrittura quando parla della valenza materiale ed economica del giubileo.

 

Per vivere l’insegnamento in parola nei Paesi in via di sviluppo, penso cha sia utile dare attuazione alle proposte contenute nell’articolo “Cooperazione internazionale e geo-politica” che ho pubblicato nel 2019.[20]

In esso ho descritto un percorso chiaro con obiettivi certi per fare in modo che le persone che vivono in questi Paesi possano far crescere il proprio patrimonio di conoscenze e innovazioni, senza regalare loro del know-how sensibile per gli equilibri geo-politici.

Attuare questo percorso conduce al risultato di restituire la casa e la terra a interi popoli i quali, ancora oggi, non ne sono pienamente titolari, nemmeno all’interno del loro Paese.

Esattamente quello che l’Antico testamento afferma che va fatto, ogni cinquant’anni, all’interno del popolo ebraico.

I benefici derivanti dall’attuazione di questo percorso sono incalcolabili.

Milioni di individui che divengono titolari della loro casa e della loro terra sono non soltanto nuovi consumatori di beni e servizi, ma altresì soggetti ideatori e produttori di innovazioni e benessere per se stessi e per gli altri.

 

Il fine di restituire la casa e la terra non può essere disgiunto dall’ulteriore fine di restituire la libertà agli individui.

Questo obiettivo va attuato sia nei Paesi in via di sviluppo, sia nei Paesi sviluppati.

L’agire finalizzato a tale scopo può attingere senza esitazioni dall’insegnamento contenuto nella lettera enciclica Caritas in veritate del 29 giugno 2009.

I paragrafi dal 21 al 32, dal 42 al 51, dal 55 al 67 e dal 71 al 76 del documento in parola contengono proposte concrete necessarie a realizzare lo sviluppo umano integrale e liberante.

Ogni individuo sceglierà una di queste proposte e procederà a concretizzarla durante l’anno giubilare, da solo e/o nelle formazioni sociali dove svolge la sua esistenza.

Anche in questo caso, i benefici che deriveranno da questa scelta sono incalcolabili.

Infatti, lo sviluppo umano integrale delineato dalla Caritas in veritate non è solo più giusto, ma anche fonte di maggiore ricchezza per tutti.

 

 

Le difformità che sono state qui esposte e dimostrate tra l’insegnamento contenuto nella Scrittura e il modo odierno di celebrare l’anno giubilare devono essere corrette.

Come è noto, per i cristiani la Bibbia è la parola di Dio.

Dio non è un teologo particolarmente versato al quale possono contrapporsi le affermazioni di altri teologi ugualmente capaci.

Qualsiasi tesi contraria all’insegnamento che la Bibbia offre sull’anno giubilare non può avere alcun valore per la vita dei fedeli.

Nessuna affermazione umana, infatti, può stare alla pari, superare o contraddire la parola di Dio.

Per queste ragioni, è necessario tornare all’insegnamento della Bibbia e vivere l’anno giubilare secondo le due valenze che essa gli conferisce.

 

 

LE MODIFICHE DA APPORTARE

I passi biblici citati e le motivazioni esposte in questo articolo rendono necessario apportare le seguenti aggiunte alla normativa vigente nella Chiesa.

 

Codice di diritto canonico

Nel libro IV “La funzione di santificare della Chiesa”, parte III “I luoghi e i tempi sacri”, dopo il titolo II “I tempi sacri”, è aggiunto il titolo III “L’anno giubilare” con i seguenti canoni.

 

Codice dei canoni delle chiese orientali

Nel titolo XVI “Il culto divino e specialmente i sacramenti”, capitolo VIII “I sacramentali, i luoghi e i tempi sacri, il culto dei santi, il voto e il giuramento”, dopo l’Art. III “I giorni di festa e di penitenza”, è aggiunto l’Art. III-bis “L’anno giubilare” con i seguenti canoni.

 

Canone 1253-bis del codice di diritto canonico

Canone 883-bis del codice dei canoni delle chiese orientali

§1. Assieme alla Bibbia, la Chiesa afferma che, quando Dio perdona, egli allontana da sé le nostre colpe “come dista l’oriente dall’occidente”[21] e di conseguenza, dopo la confessione-riconciliazione, non esiste alcuna pena agli occhi di Dio da rimettere tramite le indulgenze.

§2. Queste ultime, quindi, sono in contrasto con la Scrittura e dunque ogni provvedimento, da chiunque emanato e di qualsiasi tipo esso sia, che istituisca, accordi, disciplini in qualsiasi modo indulgenze di qualunque genere e durata va considerato come se non ci fosse (“tamquam non esset”).

 

Canone 1253-ter del codice di diritto canonico

Canone 883-ter del codice dei canoni delle chiese orientali

§1. Conformemente all’insegnamento biblico, la Chiesa ribadisce la differenza che c’è tra la presunta pena da espiare al cospetto di Dio, la quale rimarrebbe anche dopo il perdono da parte sua del peccato, e la reintegrazione dell’ordine violato.

§2. Mentre la prima non esiste[22], la seconda è necessaria sia per restaurare il rapporto con gli altri, che è stato leso dal male commesso con il peccato, sia per proseguire nel culto da rendere a Dio.[23]

§3. Chi è veramente pentito del male commesso, infatti, non vede l’ora di restaurare il rapporto con gli altri per poter rientrare nella comunione di amore con questi ultimi e con Dio.

§4. Poiché il peccato non ha unicamente conseguenze morali, ma anche materiali, la restaurazione della comunione con gli altri esige altresì l’assunzione della responsabilità legale per il male commesso, la restituzione del mal tolto e il risarcimento dei danni causati.

§5. Al contrario, chi non desidera restaurare il rapporto con gli altri, leso dal male commesso, non è pentito e dunque il perdono non può operare in lui il reingresso nella comunione di amore con Dio e con gli altri rimanendo quindi senza alcun effetto, anche se fosse concesso.

 

Canone 1253-quater del codice di diritto canonico

Canone 883-quater del codice dei canoni delle chiese orientali

§1. Ammaestrata dalla parola del Signore, la Chiesa afferma che l’anno giubilare ha al contempo due valenze:

una valenza materiale ed economica che riguarda la restituzione della libertà agli individui caduti in schiavitù e la restituzione della terra e della casa agli originari assegnatari;[24]

e una valenza di grazia e di liberazione consistente nell’annunziare ai poveri un lieto messaggio, proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore.[25]

§2. Consapevole di questo insegnamento, la Chiesa universale celebra un anno giubilare ogni cinquanta anni: all’inizio di ogni secolo e al cinquantesimo anno di ogni secolo.

§3. L’attuazione della valenza di grazia e di liberazione dell’anno giubilare si realizza con un deciso impegno della pastorale per produrre, sia nei pastori di anime sia nel popolo di Dio, i cambiamenti dei quali parla Gesù Cristo nella sinagoga di Nazareth[26] e che la parola di Dio non manca di esplicitare.[27]

§4. L’attuazione della restituzione della casa e della terra durante l’anno giubilare si compie dando ai Paesi in via di sviluppo la possibilità di compiere un percorso chiaro con obiettivi certi per fare in modo che le persone che vivono in questi Paesi possano far crescere il proprio patrimonio di conoscenze e innovazioni, senza regalare loro del know-how sensibile per gli equilibri geo-politici.

§5. L’attuazione della restituzione della libertà durante l’anno giubilare si compie attingendo all’insegnamento contenuto nella lettera enciclica Caritas in veritate del 29 giugno 2009.

§6. Poiché i paragrafi dal 21 al 32, dal 42 al 51, dal 55 al 67 e dal 71 al 76 del documento in parola contengono proposte concrete necessarie a realizzare lo sviluppo umano integrale e liberante, ogni individuo scelga una di queste proposte e proceda a concretizzarla durante l’anno giubilare, da solo e/o nelle formazioni sociali dove svolge la sua esistenza.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Anni santi giubilari svoltisi dal 1975 al 2021.

Giubileo ordinario del 1975 indetto da papa Paolo VI.

Giubileo straordinario del 1983 – 1984 indetto da papa Giovanni Paolo II per il 1950º anniversario della Redenzione.

Giubileo ordinario del 2000 indetto da papa Giovanni Paolo II.

Giubileo straordinario del 2015 – 2016 indetto da papa Francesco per il 50º anniversario della conclusione del concilio Vaticano II.

 

Anni santi giubilari in programma dal 2021 al 2034

Giubileo ordinario del 2025.

Giubileo straordinario del 2033 – 2034 per il 2000º anniversario della Redenzione.

 

Si vedano:

https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo_universale_della_Chiesa_cattolica

e

https://www.giubileo-2025.it/

 

 

 

[2] Tutti i passi dei testi citati in questo articolo sono presi dalle pagine internet indicate.

 

Se non altrimenti specificato, il sottolineato è mio.

 

Tutte le citazioni della Bibbia in questo articolo sono prese da “La Sacra Bibbia” edizione Conferenza episcopale italiana, in: http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice di diritto canonico in questo articolo sono prese da “Codex iuris canonici” in: http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice dei canoni delle chiese orientali presenti in questo articolo sono prese da “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” in latino in:

http://www.vatican.va/archive/cdc/index_it.htm

e in italiano in:

https://www.iuscangreg.it/cceo_multilingue.php

 

Tutte le citazioni del Catechismo della chiesa cattolica presenti in questo articolo sono prese da:

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm

 

 

Libro del levitico, capitolo 25, versetti 1 – 55:

 

“[1] Il Signore disse ancora a Mosè sul monte Sinai:

[2] “Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese che io vi dò, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore.

[3] Per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti;

[4] ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore; non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna.

[5] Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dal seme caduto nella tua mietitura precedente e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra.

[6] Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te;

[7] anche al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese servirà di nutrimento quanto essa produrrà.

[8] Conterai anche sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni.

[9] Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba dell’acclamazione; nel giorno dell’espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese.

[10] Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia.

[11] Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate.

[12] Poiché è il giubileo; esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi.

[13] In quest’anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo.

[14] Quando vendete qualche cosa al vostro prossimo o quando acquistate qualche cosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello.

[15] Regolerai l’acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l’ultimo giubileo: egli venderà a te in base agli anni di rendita.

[16] Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterai il prezzo; quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserai il prezzo; perché egli ti vende la somma dei raccolti.

[17] Nessuno di voi danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio.
[18] Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete il paese tranquilli.

[19] La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete tranquilli.

[20] Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?,

[21] io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà frutti per tre anni.

[22] L’ottavo anno seminerete e consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete il raccolto vecchio finché venga il nuovo.

[23] Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini.

[24] Perciò, in tutto il paese che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per quanto riguarda il suolo.

[25] Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto.

[26] Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto,

[27] conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio.

[28] Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano al compratore fino all’anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l’altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.

[29] Se uno vende una casa abitabile in una città recinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell’anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero.

[30] Ma se quella casa, posta in una città recinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a uscire al giubileo.

[31] Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate e al giubileo il compratore dovrà uscire.

[32] Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di riscatto.

[33] Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli Israeliti.

[34] Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne.

[35] Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te.

[36] Non prendere da lui interessi, né utili; ma temi il tuo Dio e fà vivere il tuo fratello presso di te.

[37] Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura.

[38] Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d’Egitto, per darvi il paese di Cànaan, per essere il vostro Dio.

[39] Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo;

[40] sia presso di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà fino all’anno del giubileo;

[41] allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nella proprietà dei suoi padri.

[42] Poiché essi sono miei servi, che io ho fatto uscire dal paese d’Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi.

[43] Non lo tratterai con asprezza, ma temerai il tuo Dio.
[44] Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava.

[45] Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà.

[46] Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, ognuno nei riguardi dell’altro, non lo tratterai con asprezza.

[47] Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia,

[48] dopo che si è venduto, ha il diritto di riscatto; lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli

[49] o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei parenti dello stesso suo sangue o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé.

[50] Farà il calcolo con il suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; il prezzo da pagare sarà in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante.

[51] Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato;

[52] se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà il calcolo con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni.

[53] Resterà presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà trattarlo con asprezza sotto i suoi occhi.

[54] Se non è riscattato in alcuno di quei modi, se ne andrà libero l’anno del giubileo: lui con i suoi figli.

[55] Poiché gli Israeliti sono miei servi; miei servi, che ho fatto uscire dal paese d’Egitto. Io sono il Signore vostro Dio”.”

 

 

 

[3] Lettera ai Romani, capitolo 11, versetti 25-32:

 

“[25] Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi: l’indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti.

[26] Allora tutto Israele sarà salvato come sta scritto:
Da Sion uscirà il liberatore,
egli toglierà le empietà da Giacobbe.

[27] Sarà questa la mia alleanza con loro
quando distruggerò i loro peccati.

[28] Quanto al vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto alla elezione, sono amati, a causa dei padri,

[29] perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!

[30] Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza,

[31] così anch’essi ora sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi, perché anch’essi ottengano misericordia.

[32] Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia!”

 

 

 

[4] Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 17:

 

“[17] Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, versetti 13-15:

 

“[13] In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui.

[14] Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?”.

[15] Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia“. Allora Giovanni acconsentì.”

 

 

 

Lettera ai romani, capitolo 3, versetti 27-31:

 

“[27] Dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso! Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede.

[28] Noi riteniamo infatti che l’uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge.

[29] Forse Dio è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, anche dei pagani!

[30] Poiché non c’è che un solo Dio, il quale giustificherà per la fede i circoncisi, e per mezzo della fede anche i non circoncisi.

[31] Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Nient’affatto, anzi confermiamo la legge.”

 

 

 

[5] Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 14-21:

“[14] Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione.

[15] Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi.

[16] Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere.

[17] Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto:

[18] Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
messaggio,
per proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà gli oppressi
,

[19] e predicare un anno di grazia del Signore.

[20] Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.

[21] Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi“.”

 

 

 

[6] Confronto libro del profeta Isaia – vangelo secondo Luca

 

Libro del profeta Isaia, capitolo 61, versetti 1-2a:

“[1] Lo spirito del Signore Dio è su di me
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,

[2] a promulgare l’anno di misericordia del Signore,”

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 18-19:

 

“[18] Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
messaggio,
per proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà gli oppressi,

[19] e predicare un anno di grazia del Signore.”

 

 

 

[7] Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetti 17-20:

 

“[17] Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone,

[18] che erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi, venivano guariti.

[19] Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti.

[20] Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva:
“Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio
.”

 

 

 

[8] Lettera ai romani, capitolo 7, versetti 1-6:

 

“[1] O forse ignorate, fratelli – parlo a gente esperta di legge – che la legge ha potere sull’uomo solo per il tempo in cui egli vive?

[2] La donna sposata, infatti, è legata dalla legge al marito finché egli vive; ma se il marito muore, è libera dalla legge che la lega al marito.

[3] Essa sarà dunque chiamata adultera se, mentre vive il marito, passa a un altro uomo, ma se il marito muore, essa è libera dalla legge e non è più adultera se passa a un altro uomo.

[4] Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla legge, per appartenere ad un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio.

[5] Quando infatti eravamo nella carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte.

[6] Ora però siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri, per servire nel regime nuovo dello Spirito e non nel regime vecchio della lettera.”

 

 

 

[9] Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, versetti 1-14:

 

“[1] In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e gli dissero:

[2] “Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo!”.

[3] Ed egli rispose loro: “Perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione?

[4] Dio ha detto:
Onora il padre e la madre
e inoltre:
Chi maledice il padre e la madre sia messo a morte.

[5] Invece voi asserite: Chiunque dice al padre o alla madre: Ciò con cui ti dovrei aiutare è offerto a Dio,

[6] non è più tenuto a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione.

[7] Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo:

[8] Questo popolo mi onora con le labbra
ma il suo cuore è lontano da me.

[9] Invano essi mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.

[10] Poi riunita la folla disse: “Ascoltate e intendete!

[11] Non quello che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l’uomo!”.

[12] Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: “Sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole?”.

[13] Ed egli rispose: “Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata.

[14] Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!“.”

 

 

 

[10] Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, versetti 13-36:

 

“[13] Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci

[14] ].

[15] Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, ottenutolo, lo rendete figlio della Geenna il doppio di voi.

[16] Guai a voi, guide cieche, che dite: Se si giura per il tempio non vale, ma se si giura per l’oro del tempio si è obbligati.

[17] Stolti e ciechi: che cosa è più grande, l’oro o il tempio che rende sacro l’oro?

[18] E dite ancora: Se si giura per l’altare non vale, ma se si giura per l’offerta che vi sta sopra, si resta obbligati.

[19] Ciechi! Che cosa è più grande, l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta?

[20] Ebbene, chi giura per l’altare, giura per l’altare e per quanto vi sta sopra;

[21] e chi giura per il tempio, giura per il tempio e per Colui che l’abita.

[22] E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assiso.

[23] Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell’anèto e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere quelle.

[24] Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!

[25] Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del piatto mentre all’interno sono pieni di rapina e d’intemperanza.

[26] Fariseo cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi netto!

[27] Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all’esterno son belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume.

[28] Così anche voi apparite giusti all’esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità.

[29] Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti,

[30] e dite: Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti;

[31] e così testimoniate, contro voi stessi, di essere figli degli uccisori dei profeti.

[32] Ebbene, colmate la misura dei vostri padri!

[33] Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare dalla condanna della Geenna?

[34] Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città;
[35] perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachìa, che avete ucciso tra il santuario e l’altare.

[36] In verità vi dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione.”

 

 

 

[11] Libro del profeta Isaia, capitolo 32, versetti 1-8:

 

“[1] Ecco, un re regnerà secondo giustizia
e i principi governeranno secondo il diritto.

[2] Ognuno sarà come un riparo contro il vento
e uno schermo dall’acquazzone,
come canali d’acqua in una steppa,
come l’ombra di una grande roccia su arida terra.

[3] Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede
e gli orecchi di chi sente staranno attenti.

[4] Gli animi volubili si applicheranno a comprendere
e la lingua dei balbuzienti parlerà
spedita e con chiarezza.

[5] L’abietto non sarà chiamato più nobile
né l’imbroglione sarà detto gentiluomo,

[6] poiché l’abietto fa discorsi abietti
e il suo cuore trama iniquità,
per commettere empietà
e affermare errori intorno al Signore,
per lasciare vuoto lo stomaco dell’affamato
e far mancare la bevanda all’assetato.

[7] L’imbroglione – iniqui sono i suoi imbrogli –
macchina scelleratezze
per rovinare gli oppressi con parole menzognere,
anche quando il povero può provare il suo diritto
.

[8] Il nobile invece si propone cose nobili
e agisce sempre con nobiltà.”

 

 

 

[12] Libro del profeta Isaia, capitolo 11, versetti 1-5:

 

“[1] Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.

[2] Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.

[3] Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;

[4] ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.
La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento;
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.

[5] Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia,
cintura dei suoi fianchi la fedeltà.”

 

 

 

[13] “Luca, invece, racconta che Gesù «si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me…!»(Lc 4,16-18; Is 61,1). In modo molto significativo, l’ultima espressione isaiana letta da Gesù recita: «predicare un anno di grazia del Signore»(Lc 4,19; Is 61,2), e subito dopo, il messaggio di Gesù consiste nel dichiarare che proprio “questa Scrittura” era adempiuta in quel giorno. L’espressione di Is 61,2 tradotta “anno di grazia” si rifà chiaramente alla legislazione del Libro del Levitico sull’anno giubilare (Lev 25,10-13). Era quindi un anno giubilare che Gesù proclamava a Nazaret.

…

È chiaro quindi che l’intenzione di Luca non è stata quella di dare precisazioni cronologiche. Qual’é stata allora? È stata – i commentatori sono concordi nel riconoscerlo – quella di conferire all’episodio un valore programmatico. Gesù a Nazaret definisce la propria missione messianica e la definisce come il compimento di una profezia che annunziava la predicazione di un anno giubilare. Tutto il ministero di Gesù va quindi capito in questa prospettiva.”

 

Albert Vanhoye, L’anno giubilare nel vangelo di Luca, in:

https://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01031997_p-22_it.html

 

 

[14] La traduzione che preferisco è quella di David Maria Turoldo tratta da:

Gianfranco Ravasi, David Maria Turoldo (a cura di), “I Salmi”, Milano, 1987.

Salmo 103, versetto 12:

“Quanto dista oriente da ovest, tanto getta lontano da sé tutti i nostri misfatti e rivolte”.

 

 

 

[15] Si veda la nota numero 4.

 

 

 

[16] Papa Bonifacio VIII, Bolla Antiquorum habet

Il documento è consultabile su internet in varie lingue:

 

 

– testo latino con data 23 febbraio 1300, da Bullarium Romanum, volume 4, pagine 156-157, in: https://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/bolTau/tomo_04/03_T04_123_180.pdf

Papa Bonifacio VIII Bolla Antiquorum habet

 

– testo latino non integrale con data 22 febbraio 1300, da Denzinger, Heinrich Joseph Dominicus (et. al.) Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, in: http://patristica.net/denzinger/enchiridion-symbolorum.html paragrafo 868 467

 

“868 467 Antiquorum habet fida relatio, quod accedentibus ad honorabilem basilicam principis Apostolorum de Urbe concessae sunt magnae remissiones et indulgentiae peccatorum. Nos igitur … huiusmodi remissiones et indulgentias omnes et singulas ratas et gratas habentes, ipsas auctoritate Apostolica confirmamus et approbamus … Nos de omnipotentis Dei misericordia et eorundem Apostolorum eius meritis et auctoritate confisi, de fratrum Nostrorum consilio et Apostolicae plenitudine potestatis omnibus … ad basilicas ipsas accedentibus reverenter, vere paenitentibus et confessis . . . in huiusmodi praesenti et quolibet centesimo secuturo annis non solum plenam et largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedemus et concedimus veniam peccatorum …”

 

 

– testo in inglese non integrale con data 22 febbraio 1300, da Denzinger, Heinrich Joseph Dominicus (et. al.) Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, in: http://patristica.net/denzinger/ paragrafo 467

 

“BONIFACE VIII 1294-1303

Indulgences *

[From the jubilee Bull “Antiquorum habet” Feb. 22, 1300]

467 A faithful report of the ancients holds that to those approaching the honorable Basilica of the Prince of the Apostles are granted great remissions of sins and indulgences. We….. confirm and by apostolic authority approve all such remissions and indulgences, holding them all and individually valid and pleasing . . . .”

 

 

– testo in francese non integrale con data 22 febbraio 1300, in: http://catho.org/9.php?d=bwk#c4g numero 868

 

“868
Une relation digne de foi des anciens rapporte qu’à ceux qui se rendaient à la vénérable basilique des princes des apôtres de la Ville, étaient accordées de grandes rémissions et indulgences des péchés.
Nous donc… qui considérons toutes et chacune de ces rémissions et de ces indulgences comme légitimes et bienvenues, nous les confirmons et les approuvons en vertu de l’autorité apostolique…
Confiants en la miséricorde de Dieu tout-puissant et dans les mérites et l’autorité de ces mêmes apôtres, sur le conseil de nos frères et en vertu de la plénitude du pouvoir apostolique, à tous ceux qui… se rendent avec respect dans ces basiliques, qui ont vraiment fait pénitence et se sont confessés,… dans la présente année et dans chaque centième année qui suivra, nous concéderons et nous concédons un pardon non seulement large et plénier, mais le plus plénier, de tous leurs péchés.”

 

 

– testo in italiano con data 22 febbraio 1300, in: http://www.totustuustools.net/denzinger/b8antiqu.htm

 

“22 febbraio 1300

 

Bonifacio Vescovo, servo dei servi di Dio, per la certezza dei presenti e la memoria dei futuri.

 

C’è adesione degna di fede da parte di vecchi che a coloro, i quali accedono all’onoranda Basilica del principe degli Apostoli di Roma, sono concesse grandi missioni ed indulgenze dei peccati.

 

Noi dunque, che secondo i doveri del nostro ufficio, ricerchiamo e procuriamo con viva soddisfazione il vantaggio dei singoli, ritenendo certe e da rispettarsi tutte queste indulgenze, queste stesse con 1’autorita apostolica confermiamo, approviamo, ed anche rinnoviamo con il patrocinio di questa scrittura. E pertanto, poiché‚ i Beatissimi apostoli Pietro e Paolo più sono onorati tanto devotamente le loro Basiliche saranno affollate dai fedeli e affinché‚ gli stessi si sentano sempre più rinfrancati con un’elargizione di doni spirituali, per questo, noi accordiamo, affidandoci alla misericordia di Dio Onnipotente ed ai meriti ed alla autorità dei medesimi Apostoli, col consiglio dei nostri fratelli e nella pienezza del potere apostolico, a tutti quelli che nel presente anno mille e trecento, cominciato da poco con la festa della Natività di nostro Signore Gesù Cristo, ed in qualunque altro centesimo anno seguente accederanno alle suddette Basiliche con riverenza e veramente pentiti e confessati, ed a quelli che veramente si pentiranno in questo presente centesimo anno ed in qualunque anno centesimo avvenire, non solo pieno ed assai largo, ma anzi assai pienissimo perdono dei loro peccati.

 

Stabiliamo che coloro i quali vogliano essere fatti partecipi di simile indulgenza da Noi concessa accedano alle suddette Basiliche, se saranno romani almeno per trenta giorni continui od intercalati ed almeno una volta al giorno; se poi saranno pellegrini o forestieri facciano allo stesso modo per quindici giorni. Ciascuno tanto più meriti e tanto più efficacemente consegna 1’indulgenza se le stesse Basiliche più ampiamente e devotamente frequenterà. A nessun uomo giammai sia lecito in firmare questo pubblico atto della conferma, approvazione, innovazione, concessione e costituzione nostra, né‚ gli sia lecito con temerario ordine contraddirvi. Se poi alcun avrà avuto la presunzione di ciò, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Beati Pietro e Paolo Apostoli.

 

Dato in Roma, presso san Pietro il 22 febbraio, anno sesto del Nostro Pontificato.”

 

 

 

[17] Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Giubileo_universale_della_Chiesa_cattolica

 

 

 

[18] Paolo Farinella, Storia del Giubileo pubblicata a puntate sulla rivista Missioni Consolata da ottobre 2015 a dicembre 2016, capitolo 8 Il Giubileo snaturato, paragrafo L’invenzione del giubileo, pagine 46-47, in:

https://www.rivistamissioniconsolata.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Paolo-Farinella-Storia-del-Giubileo.pdf

 

“Il vero inventore del Giubileo nella storia della Chiesa fu Bonifacio VIII, anche se in un primo momento fu riluttante fino al punto di tentare di abolire le concessioni date dai predecessori Onorio a Francesco e Celestino V alla cattedrale di Collemaggio (L’Aquila), ma senza riuscirci. Egli si dovette rassegnare all’uso ormai invalso e, da fine politico, lo trasformò in strumento prezioso per affermare il suo potere sia sul piano interno della Chiesa, sia su quello prettamente politico internazionale.

 

Eletto il 24 dicembre 1294 e insediatosi il 23 gennaio del 1295 emanò subito una bolla pontificia con cui concesse l’indulgenza plenaria ai crociati che partivano, ai francescani che andavano in missione presso i Tartari, e a chiunque si fosse armato per combattere i Siciliani di Carlo d’Angiò e la famiglia dei Colonna che osavano mettere in discussione la legittimità della sua elezione. In cambio, si poteva commutare l’indulgenza con 300 libbre di tornesi (moneta d’argento, ufficiale nella Francia di Filippo IV il Bello e nella Sicilia dei d’Angiò).

 

Con la pubblicazione della bolla «Unam Sanctam», il papa affermò in modo solenne la superiorità del suo potere su quello di qualsiasi principe e imperatore in base al principio che lo spirituale è superiore al materiale. Uno degli strumenti usati a questo scopo, fu appunto il giubileo del 1300.

 

Avendo visto che il popolo romano, al compimento del secolo, spontaneamente si ammassava in san Pietro e nelle altre basiliche perché convinto che nell’anno «centesimo» (il 1300) vi fosse automaticamente la remissione dei peccati, Bonifacio VIII il 16 febbraio 1300 (quasi due mesi dopo l’inizio del nuovo secolo) indisse un giubileo con valore retroattivo, a partire dal 25 dicembre del 1299 ed esteso fino alla Pasqua successiva. La remissione fu concessa a tutti coloro che, pur avendone avuta l’intenzione, non erano potuti arrivare a Roma o erano morti lungo il viaggio. Per dare più importanza al documento, fece modificare la data d’indizione, portandola al 22 febbraio, ricorrenza della memoria della «Cattedra di san Pietro», sottolineando così l’autorità papale assoluta e indiscussa.

 

Per l’occasione il papa fece organizzare una processione che attraversò Roma con una fila interminabile di preti, vescovi e cardinali che lo precedevano. Il papa, assiso su un cavallo bianco, le cui briglie erano tenute da due chierici. Davanti a loro, due palafrenieri portavano su cuscino rosso, una spada e una tiara bipartita, simboli dell’unione del potere temporale e di quello spirituale. In questo modo il papa intendeva dire al mondo e specialmente a Filippo IV di Francia chi era il capo indiscusso. Il successo del Giubileo fu così grande che lo stesso Bonifacio VIII stabilì che ogni cento anni se ne celebrasse uno.

 

La questione delle indulgenze fu affrontata dal punto di vista teologico, attraverso una ricerca storica, arrivando alla conclusione che esse sono fondate sui meriti di Gesù Cristo, morto e risorto; questo tesoro prezioso, affidato all’amministrazione della Chiesa, è concesso dal papa, la massima autorità in terra. Vedremo nell’ultima puntata come papa Francesco ribalta questa concezione, non solo non parlando mai d’indulgenze nel senso tradizionale del termine, ma sempre di «indulgenza di Dio», mai di «Giubileo», ma di «Anno della Misericordia», concetti apparentemente simili, ma profondamente differenti dal punto di vista teologico.

 

Se Bonifacio VIII, quando, spinto dalla pietà popolare, si rese conto della forza del Giubileo, se ne servi come strumento politico nella geografia mondiale del potere del suo tempo, papa Francesco oggi afferma solo il primato di Dio e la sua natura di «Padre a perdere» che non si dà pace finché anche uno solo dei suoi figli resta fuori dal suo affetto e dal suo amore. Non si tratta di riscuotere «buoni» per la salvezza a buon mercato, ma favorire l’incontro con Dio attraverso l’unica via possibile che è la persona fisica di Gesù, venuto non solo a «fare l’esegeta del Padre» (Gv 1,18), ma anche a «cercare ciò che era perduto» (Lc 19,10) perché «questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno» (Gv 6,39).”

 

 

Federica D’Alfonso, Cinque curiosità storiche sul Giubileo, in:

https://www.fanpage.it/cultura/cinque-curiosita-storiche-sul-giubileo/

 

“Il primo Anno Santo fu indetto nel 1300 da Bonifacio VIII, il papa che viene inserito da Dante nel girone infernale dei simoniaci: in effetti, la tradizione storica vuole che motivazioni non del tutto spirituali, ma economiche, siano state la motivazione del primo Giubileo della storia. Nello spirito popolare del tempo l’anno 1300 venne vissuto come un’epoca di passaggio, e numerosi frati predicavano una rivoluzione spirituale che sarebbe avvenuta proprio il primo giorno dell’anno: numerosi pellegrini si riversarono così nella Basilica di San Pietro nella speranza di ottenere un’indulgenza straordinaria, e Bonifacio VIII, sfruttando lo spontaneo moto popolare, decise di stabilire l’Anno Santo, per confermare il proprio potere temporale e riaffermare l’autorità spirituale della Chiesa.”

 

 

Papa Bonifacio VIII, paragrafo 2.6 L’istituzione del Giubileo, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Bonifacio_VIII

 

“Il Giubileo ebbe un grande successo e l’afflusso di pellegrini a Roma fu enorme (il Villani parla di 300.000 pellegrini[37]). A parte la diffusa e sentita necessità di “indulgenza” in quel periodo (anche la partecipazione alle crociate offriva questo stesso beneficio), l’arrivo dei pellegrini a Roma da tutto il mondo, oltre a significare un notevole apporto di denaro, esaltava la magnificenza della Città Eterna e consolidava il primato e il prestigio del pontefice[39].

 

Secondo molti storici, il Giubileo rappresentò per il papa «una breve ma felice parentesi di pace»[40], che gli permise, tra l’altro, di rimpinguare le finanze pontificie. Il papa però non ricevette l’omaggio dei sovrani d’Europa e questo fu per lui motivo di grande delusione. Le assenze dei regnanti volevano in qualche modo significare che la sua aspirazione di riunire nelle sue mani sia il potere spirituale che quello temporale era probabilmente soltanto un’illusione.”

 

Note del testo ora citato

 

“37 C. Rendina, I papi, p. 510.

38 Claudio Rendina, La vita segreta dei Papi, Mondadori, Cap 17: “L’invenzione dell’Anno

     Santo”, p. 87.

39 Del grande afflusso di pellegrini parla anche Dante Alighieri:

     «Deh peregrini, che pensosi andate, / forse di cosa che non v’è presente, / venite voi da

     sì lontana gente, / com’a la vista voi ne dimostrate»

 

     (Dante Alighieri, Vita Nuova, XL, 24)

    

     «…/come i Roman per l’essercito molto, / l’anno del giubileo, su per lo ponte / hanno

     a passar la gente modo colto, / che dall’un lato tutti hanno la fronte / verso ‘l castello e

     vanno a Santo Pietro; / dall’altra sponda vanno verso il monte.»

 

     (DanteAlighieri, Divina commedia, Inferno, Canto XVIII, 28-33)

 

40 Vedi E. Duprè Thesèider, Bonifacio VIII, op. cit.”

 

 

[19] Si vedano i passi citati nella nota 5 e nelle note dalla 7 alla 12.

 

 

 

[20] https://giorgiocannella.com/index.php/2019/07/10/cooperazione-internazionale-geo-politica/

 

 

[21] Salmo 103, versetto 12.

 

 

[22] Salmo 103, versetto 12.

 

 

[23] Libro del levitico capitolo 5, versetti 20-26.

Libro dei numeri, capitolo 5, versetti 5-8.

Vangelo secondo Matteo capitolo 5, versetti 23-24.

 

 

[24] Libro del levitico, capitolo 25, versetti 1-55.

 

 

[25] Libro del profeta Isaia, capitolo 61, versetti 1-2a.

Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 14-21.

 

 

[26] Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 14-21.

 

 

[27] Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetto 20.

Lettera ai romani, capitolo 7, versetti 4-6.

Vangelo secondo Matteo, capitolo 15, versetti 1-14.

Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, versetti 13-36.

Libro del profeta Isaia, capitolo 32, versetto 7.

Libro del profeta Isaia, capitolo 11, versetto 4.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito https://giorgiocannella.com/

 

Energia nucleare e Green Deal europeo

L’11 dicembre 2019 la Commissione dell’Unione Europea ha presentato il Green Deal europeo.[1]

Esso consiste in una “tabella di marcia con azioni[2] per stimolare l’uso efficiente delle risorse, grazie al passaggio a un’economia circolare e pulita, arrestare i cambiamenti climatici, mettere fine alla perdita di biodiversità e ridurre l’inquinamento. Esso illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come garantire una transizione giusta e inclusiva.”.[3]

Il Green Deal europeo riguarda anche il settore dell’energia perché “La produzione e l’utilizzo di energia rappresentano oltre il 75% delle emissioni di gas a effetto serra dell’UE.”.[4]

Il terzo principio fondamentale del Green Deal europeo per la transizione verso un’energia pulita si prefigge, tra l’altro, di “sviluppare un settore energetico basato in larga misura sulle fonti rinnovabili”.[5]

Il 1° gennaio 2022, il Financial Times[6] e l’agenzia di stampa Bloomberg[7] hanno dato notizia del fatto che il giorno precedente la Commissione dell’Unione Europea avrebbe inviato ai Governi dei Paesi membri una proposta mirata a far includere:

  • la generazione di energia elettrica tramite gas fossile come fonte di transizione per giungere all’obiettivo della creazione di un settore energetico europeo basato sulle fonti rinnovabili

e

  • la generazione di energia elettrica tramite fissione nucleare come fonte di energia verde, dunque, già idonea a costituire attuazione dell’obiettivo ora citato.

 

Qui di seguito dimostro che l’inclusione dell’energia nucleare nella tassonomia verde dell’U.E. danneggia gravemente l’Unione Europea.

 

BREVE PREMESSA STORICA 

Iniziamo ricordando la storia recente.

Nella seconda metà del ventesimo secolo, i Paesi europei erano pienamente coinvolti nella guerra fredda.[8]

L’arma nucleare era parte di quel contesto geo-politico.

Ciascun Paese dell’Europa occidentale dovette decidere se dotarsene o no.

A tale riguardo, prendo brevemente in considerazione le vicende di due di essi: la Gran Bretagna e la Francia.

 

La Gran Bretagna decise di acquistare le armi atomiche dagli Stati Uniti d’America.[9]

Per il pragmatismo inglese, le armi nucleari erano uno strumento geo-politico e dunque non aveva alcuna importanza il fatto che esse fossero prodotte in patria o acquistate dall’estero.

 

Non così avvenne in Francia dove il forte sentimento di orgoglio per la propria Nazione non poteva conciliarsi con l’acquisto di armi nucleari da un altro Paese.

Per proporre questo ragionamento geo-politico all’opinione pubblica francese senza andare incontro alle forti obiezioni dei costi molto più alti che questa scelta comportava rispetto all’acquisto da un altro Paese delle armi nucleari già fabbricate, si scelse di accostare la geo-politica alla politica energetica.[10]

Non si decise di costruire solo un ristretto numero di centrali necessarie a produrre il materiale per fabbricare le armi nucleari, ma tutte quelle necessarie a impostare la politica energetica francese sull’energia atomica.

La scelta di vendere all’estero sia una parte dell’energia elettrica così prodotta[11], sia la tecnologia per la costruzione delle centrali nucleari[12], era utile per ammortizzare una parte dei costi della nuova politica energetica nazionale.

 

IL PROBLEMA

Veniamo al presente.

Le centrali nucleari francesi hanno bisogno di una decisa opera di ammodernamento il cui costo ammonta a decine di miliardi di euro.[13]

Affrontare questa spesa con i soldi del bilancio nazionale francese irriterebbe i contribuenti.

La forte spesa da affrontare e le gravissime criticità del settore nucleare civile in Francia, già pubblicamente denunciate nel 2016[14], causerebbero vibranti proteste sociali.

Una facile ricerca su internet dà conto del fatto che “Dall’inizio dei negoziati sulla tassonomia dell’UE, la Francia ha spinto per reintrodurre l’energia nucleare, con grande sgomento della Germania.”.[15]

Il medesimo strumento riporta che “Lanciato nel 2018, il piano d’azione per la finanza sostenibile della Commissione ha lo scopo di incanalare i flussi di capitale verso attività economiche sostenibili. Nell’ambito di questo processo, la Commissione ha presentato nel maggio 2018 una proposta per un quadro normativo per gli investimenti sostenibili, chiamato anche regolamento sulla tassonomia.”.[16]

Ebbene, con tutta la possibile buona fede, è difficile non vedere lo stretto collegamento tra le gravissime criticità del settore nucleare civile in Francia, pubblicamente denunciate nel 2016, e l’azione di lobby della Francia per l’inserimento dell’energia nucleare nella tassonomia verde dell’Unione Europea fin dall’inizio dei relativi negoziati nel 2018.

 

Per abbassare i costi dell’ammodernamento delle centrali nucleari e l’impatto finanziario delle criticità del settore alle quali ho accennato qui sopra, sarebbe oltremodo utile che l’Unione Europea finanziasse l’energia elettrica prodotta con la fissione nucleare.

In questo modo, infatti, verrebbe allargata la platea dei contribuenti che dovrebbero affrontare la spesa: da quelli di una sola Nazione a quelli di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Il problema di questa soluzione è la completa perdita di credibilità dell’Unione Europea.

L’energia elettrica da fissione nucleare non è verde a causa dei problemi in caso di incidente[17] e delle scorie radioattive[18] che la generazione dell’elettricità dal sole e dal vento non presentano.

La fissione nucleare per produrre energia elettrica, inoltre, non è rinnovabile a causa del fatto che la generazione dell’uranio e del plutonio – al pari del petrolio e del gas – occupa il tempo di intere ere geologiche[19], mentre la fonte solare e la fonte eolica sono generate ogni giorno.

 

Se l’Unione Europea finanziasse il gas e la fissione nucleare come fonti di transizione, rinnovabili e/o verdi, comunicherebbe a tutti che le linee di politica da essa stessa annunciate (“sviluppare un settore energetico basato in larga misura sulle fonti rinnovabili”[20]) possono essere abbandonate in considerazione degli interessi economico e geo-politico a esse contrarie espresse da qualcuno dei suoi Stati membri (ripartire fra tutti i cittadini europei il costo dell’ammodernamento delle sue centrali nucleari e le criticità del proprio settore nucleare civile).

 

Di fronte a questo stato di cose, ogni Stato membro dell’Unione Europea prenderebbe atto del fatto che non sono questi i motivi per i quali ha scelto di entrare nell’Unione Europea.

Nulla di meglio per alimentare le tesi degli euro-scettici di abbandonare l’Unione Europea e l’euro e per dividere gli Stati europei.

 

LE SOLUZIONI 

Sono convinto che nessuno, nelle istituzioni dell’Unione Europea, desidera il verificarsi di queste conseguenze.

Per queste ragioni, propongo che l’Unione Europea:

  • rigetti la proposta di inserire il gas e/o la fissione nucleare come fonti di transizione per la produzione di energia;
  • rigetti la proposta di inserire il gas e/o la fissione nucleare come fonti verdi e/o rinnovabili per la produzione di energia;
  • finanzi la ricerca e la produzione di energia solo dall’idrogeno generato senza l’impiego di combustibili fossili, dalla fusione nucleare dell’idrogeno, dal sole, dal vento, da impianti idroelettrici, dalle biomasse, dalla geotermia, dal movimento ondoso, dall’efficientamento della rete elettrica, dal risparmio energetico.

 

Propongo altresì che gli Stati membri dell’Unione Europea:

  • dimezzino il prelievo fiscale sulla produzione di energia elettrica da fissione nucleare solo per il caso di impiego di combustibile nucleare già usato con il risultato concreto di diminuire la sua radioattività a partire dalla soglia del novanta per cento[21] della radioattività che il combustibile in parola aveva al momento del suo primo impiego per la produzione di energia.

 

 

AGGIORNAMENTI

Il 22 aprile 2022, un articolo pubblicato su internet ha dato conto delle gravi sofferenze economiche e finanziarie che il settore nucleare francese causerebbe alla maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia: Électricité de France (EDF).

L’articolo in parola ha anche adombrato la possibilità di una completa nazionalizzazione della compagnia in parola, già di proprietà dello Stato francese per l’80%.[22]

 

Il 20 maggio 2022, un altro articolo ha dato conto delle consistenti pressioni che le compagnie russe attive nel settore dell’energia – Gazprom, Lukoil e Rosatom – avrebbero esercitato su vari esponenti dell’Unione Europea per fare in modo che il gas e il nucleare venissero inclusi nella tassonomia verde di quest’ultima.

Lo stesso articolo ha messo in luce la correlazione d’intenti che esiste tra le compagnie russe ora citate e il settore dell’energia in Francia e ha anche messo in guardia sulle conseguenze geopolitiche che l’azione di lobbying delle aziende russe in parola avrà sull’Unione Europea, sui suoi Paesi membri e sul conflitto in Ucraina in corso.[23]

 

Il 14 giugno 2022, in una riunione congiunta della Commissione per i problemi economici e monetari e della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, i deputati del Parlamento Europeo – con 76 voti favorevoli, 62 contrari e 4 astenuti – hanno approvato un’obiezione alla proposta della Commissione Europea di includere l’energia nucleare e il gas nell’elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale incluse nella cosiddetta tassonomia verde dell’Unione Europea.

I parlamentari europei riconoscono il ruolo del nucleare e del gas fossile nel garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la transizione verso un’economia sostenibile. Tuttavia, ritengono che gli standard di controllo tecnico proposti dalla Commissione Europea, nel suo regolamento delegato, a sostegno della loro inclusione non rispettino i criteri per le attività economiche ecosostenibili di cui all’articolo 3 del Regolamento europeo sulla tassonomia.

Inoltre, la risoluzione approvata dai parlamentari europei chiede che eventuali atti delegati nuovi o modificati siano soggetti alla consultazione pubblica e a delle valutazioni d’impatto, in quanto potrebbero avere impatti economici, ambientali e sociali significativi.[24]

 

Il 6 luglio 2022 il Parlamento dell’Unione Europea, riunito in seduta plenaria, ha respinto la risoluzione che chiedeva di eliminare gas e nucleare dalla tassonomia delle attività economiche sostenibili.[25]

 

Nel mese di febbraio 2023 è stata data la notizia che la Francia starebbe facendo pressione sulla Commissione dell’Unione Europea perché quest’ultima inserisca la fissione nucleare nella proposta di direttiva sulle energie rinnovabili denominata “Renewable Energy Directive – RED III”.

La fissione nucleare verrebbe inserita nella direttiva in parola come procedimento idoneo ad alimentare l’elettrolisi dalla quale ricavare idrogeno a basse emissioni di CO2.

A tale riguardo è agevole argomentare che i benefici (la bassa emissione di CO2 nella produzione di idrogeno) sono abbondantemente surclassati dai costi e dai danni per gli individui e per l’ambiente.

Senza pretesa di esaustività, ricordo:

  • l’uso di una fonte non rinnovabile come combustibile in piena violazione dei quattro requisiti stabiliti dall’art. 3 del Regolamento UE 2020/852 sulle attività sostenibili per l’ambiente,
  • il permanere della dipendenza energetica dell’Unione Europea dalle forniture di combustibile nucleare proveniente da paesi non U.E.,
  • il problema delle scorie radioattive che la proposta di inserire la fissione nucleare nella direttiva RED III sulle energie rinnovabili non prende in esame,
  • i costi esorbitanti e mai sotto controllo e i tempi di costruzione delle centrali a fissione nucleare totalmente incompatibili con l’azione climatica della quale il pianeta Terra ha bisogno.[26]

 

Di sommo interesse risulta la metodologia usata dalla Commissione dell’Unione Europea per aprire la strada alla proposta di inclusione della fissione nucleare nella direttiva europea RED III sulle energie rinnovabili.

Il 20 maggio 2022 la Commissione dell’Unione Europea aveva pubblicato la bozza di Regolamento delegato “che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti per autotrazione liquidi e gassosi rinnovabili di origine non biologica”.[27]

Il 10 febbraio 2023 la Commissione ha ripubblicato la medesima bozza con una aggiunta all’articolo 4, comma 2, lettera b, con la quale si includono anche i processi a bassissima emissione di CO2.[28]

Un assist perfetto per poter successivamente includere la fissione nucleare nella proposta di direttiva sulle energie rinnovabili!

Nelle note il lettore trova il testo dell’articolo 4 originale e quello successivamente modificato, nonché le due versioni integrali della bozza di Regolamento delegato entrambe in formato pdf.

 

 

Il 4 aprile 2023 Mariya Gabriel Commissario europeo per l’innovazione la ricerca la cultura l’educazione e la gioventù e i rappresentanti dell’industria nucleare europea hanno firmato a Bruxelles la Dichiarazione UE 2030 per i reattori piccoli e modulari (SMR – Small Modular Reactors).[29]

L’“Allegato Memorandum esplicativo sulla Dichiarazione” afferma che essi sono i reattori con una potenza massima di 300 Megawatt elettrici (MWe).

Per quanto concerne le altre loro caratteristiche, l’Allegato ora citato afferma:

  • “si prevede che… saranno più economici e più facili da costruire e far funzionare”
  • “Si prevede che gli SMR offrano un design modulare più semplice, più standardizzato e più sicuro”.

Queste affermazioni fanno pensare a un tipo di reattore nucleare ancora in fase progettuale.

Ciò non ostante, la Dichiarazione UE 2030 in esame contiene l’impegno dei firmatari a procedere con lo svolgimento di attività di formazione di lavoratori qualificati e divulgazione di conoscenze tramite dei seminari che verranno organizzati dalle parti interessate.[30]

Vengono stanziati 27 milioni di euro:

  • 15 milioni di euro “per sostenere la dimostrazione della sicurezza dei reattori piccoli e modulari (SMR) europei ad acqua leggera”
  • e 12 milioni di euro “di cofinanziamento a ricercatori e industria per lavorare insieme sulla sicurezza dei reattori modulari avanzati (AMR) con gli Stati membri interessati”.[31]

Inoltre, la Dichiarazione in parola afferma che i reattori piccoli e modulari (SMR) sono finalizzati a integrare “la maggiore penetrazione delle [energie] rinnovabili”[32] e a contribuire alla “decarbonizzazione di settori [nei quali le emissioni inquinanti sono] difficili da abbattere”.[33]

Sebbene quanto scritto fin ora nella Dichiarazione dia l’impressione voler stanziare dei finanziamenti europei per una tecnologia nucleare di futura costruzione, al termine dell’“Allegato Memorandum esplicativo sulla Dichiarazione” si legge che un rapporto della Presidenza francese del Consiglio dell’Unione Europea afferma che:

  • “la metà della forza lavoro UE attiva nel ciclo vitale dell’energia nucleare …raggiungerà presto l’età pensionabile”
  • e che “è urgente trasferire il know-how e le competenze alla prossima generazione di scienziati, ingegneri e tecnici”.[34]

A questi fini, vengono stanziati 16 milioni di euro:

  • Euratom ENEN2Plus – European Nuclear Competence Area from 2022 to 2025 (7 milioni di EURO)
  • ed Euratom OFFERR project – European Facility in Nuclear Research (9 milioni di EURO).[35]

 

La contraddizione di accostare un finanziamento per una tecnologia nucleare di futura costruzione (Small Modular Reactors – reattori piccoli e modulari) al finanziamento della formazione di nuovo personale addetto all’attuale ciclo della produzione di energia da fissione nucleare e l’infelice tempismo di firmare la Dichiarazione UE 2030 per i reattori piccoli e modulari mentre sono molto forti le critiche per la inclusione dell’energia prodotta dalla fissione nucleare nella tassonomia verde dell’Unione Europea sono due elementi che portano al fondato sospetto che, tra gli obiettivi della Dichiarazione UE 2030 per i reattori piccoli e modulari, vi sia quello di far pagare a tutti i contribuenti europei le spese per il ricambio generazionale del personale addetto alle centrali a fissione nucleare che sono presenti solo in alcuni Paesi membri.

Nella nota 29 il lettore trova il testo originale della Dichiarazione UE 2030 per i reattori piccoli e modulari in formato pdf.

 

 

I motivi di possibile impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’U.E.

Emergono fin da ora diversi possibili motivi di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

È utile ricordare che, per essere incluse nella tassonomia delle attività sostenibili per l’ambiente, le attività economiche devono soddisfare tutti i quattro requisiti stabiliti dall’art. 3 del Regolamento UE 2020/852.[36] 

Sia la fissione nucleare sia il gas, come fonti di produzione di energia, non soddisfano tutti e quattro questi criteri.

Inoltre, come abbiamo detto all’inizio di questo articolo, la Commissione dell’Unione Europea ha trasmesso la bozza da essa predisposta dell’atto delegato agli Stati membri il 31 dicembre 2021.

Questo è avvenuto senza avere prima consultato il Parlamento europeo.

Quest’ultimo è co-legislatore assieme alla Commissione e doveva essere previamente consultato per esprimere il suo parere e le sue osservazioni sulla bozza in parola.

Infine, come abbiamo detto poc’anzi, il 14 giugno 2022 due Commissioni del Parlamento europeo – quella per i problemi economici e monetari e quella per l’ambiente – avevano richiesto alla Commissione dell’Unione Europea di sottoporre l’atto delegato a una consultazione pubblica e di far eseguire una seria valutazione d’impatto degli effetti dell’atto stesso.

La Commissione ha ignorato tale richiesta.[37]

A questi motivi, già messi in luce dai commentatori, se ne possono aggiungere altri.

Innanzitutto, la violazione delle risoluzioni dell’Unione Europea in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESCO) e di coesione economica, sociale e territoriale tra i suoi Stati membri, le Regioni e le città.

È conforme alla PESCO la decisione di finanziare con fondi europei la dipendenza energetica dell’Unione Europea da Paesi non U.E. fornitori di gas?

È conforme alla citata politica di coesione la decisione di finanziare con fondi europei – dunque di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea – la ristrutturazione di decine di centrali nucleari di un suo importante Paese membro: la Francia?

Questa ristrutturazione a spese di tutti i Paesi membri dell’Unione Europea è conforme alla PESCO alla luce delle pressioni esercitate sulla Commissione dell’Unione europea da parte delle aziende russe del settore dell’energia – Gazprom, Lukoil e Rosatom – e delle quali la stampa e le associazioni ambientaliste hanno già dato conto?[38]

Le violazioni delle citate politiche dell’Unione Europea che le domande scritte qui sopra manifestano in modo chiaro possono forse essere ignorate in un momento storico nel quale l’Unione Europea è impegnata a far sentire in tutto il mondo la sua voce contro l’uso della forza nelle relazioni internazionali da parte della Russia nei confronti dell’Ucraina?

A prescindere da chi abbia ragione e da chi abbia torto nel conflitto in Ucraina, se domani cessassero le ostilità, le violazioni delle politiche europee qui sopra messe in luce dovrebbero essere ignorate?

Come è stato scritto in questo articolo, la risposta a queste domande incide, tra l’altro, sulla credibilità dell’Unione Europea.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] La cronologia degli eventi del Green Deal europeo è pubblicata su

“Un Green Deal europeo

Puntare a essere il primo continente a impatto climatico zero”, in:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

 

“Il Green Deal europeo: domande e risposte”, in italiano:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_19_6690

 

“The European Green Deal: Questions & Answers”, in inglese:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6690

 

 

[2] La tabella di marcia del Green Deal europeo è pubblicata su

“Allegato della comunicazione sul Green Deal europeo

Tabella di marcia – Azioni chiave”, in:

EUR-Lex – 52019DC0640 – IT – EUR-Lex (europa.eu)

 

La tabella di marcia è disponibile anche in inglese su

“Annex to the Communication on the European Green Deal

Roadmap – Key actions”, in:

EUR-Lex – 52019DC0640 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

 

 

[3] Cito da “Il Green Deal europeo illustra le strategie per fare dell’Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050, dando impulso all’economia, migliorando la salute e la qualità della vita delle persone e tutelando la natura e senza che nessuno sia escluso da questo processo”

Comunicato stampa, 11 dicembre 2019, Bruxelles, in:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_6691

 

 

[4] Cito da “L’energia e il Green Deal”, in:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_it

 

La citazione è disponibile anche in inglese su

“Energy and the Green Deal”, in:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_en

 

 

[5] “Il Green Deal europeo si concentra su 3 principi fondamentali per la transizione verso l’energia pulita, che contribuiranno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini:

 

  1. garantire un approvvigionamento energetico dell’UE sicuro e a prezzi accessibili
  2. sviluppare un mercato dell’energia pienamente integrato, interconnesso e digitalizzato
  3. dare la priorità all’efficienza energetica, migliorare il rendimento energetico dei nostri edifici e sviluppare un settore energetico basato in larga misura sulle fonti rinnovabili.”

(il sottolineato è mio)

 

Cito da “L’energia e il Green Deal”, in:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_it

 

 

“The European Green Deal focuses on 3 key principles for the clean energy transition, which will help reduce greenhouse gas emissions and enhance the quality of life of our citizens:

 

  1. ensuring a secure and affordable EU energy supply
  2. developing a fully integrated, interconnected and digitalised EU energy market
  3. prioritising energy efficiency, improving the energy performance of our buildings and developing a power sector based largely on renewable sources”

(underlined is mine)

 

Cito da “Energy and the Green Deal”, in:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_en

 

 

[6] “Brussels proposes green label for nuclear and natural gas

European Commission paves way for investments despite concerns over toxic waste and methane emissions”, in:

https://www.ft.com/content/7872a05f-9e38-4740-9b1b-4efc69ca316c

 

 

[7] “Europe Seeks Green Label for Certain Gas and Nuclear Projects

European Commission is designing sustainable investment rules

 Draft EU taxonomy proposal sparks criticism from the Greens”, in:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-01/europe-seeks-green-label-for-certain-gas-and-nuclear-projects?srnd=premium-europe

 

 

[8] “È anche, però, il periodo della guerra fredda, destinata a dividere il continente per oltre 40 anni.” Cito da “Storia dell’Unione europea 1945-1959”, in:

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59_it

 

 

“This period, however, also sees the emergence of a Cold War that divides the continent for more than 40 years.”

Cito da “History of the European Union 1945-59”, in:

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59_en

 

 

[9] “The US also supplied the Royal Air Force and British Army of the Rhine with nuclear weapons under Project E in the form of aerial bombs, missiles, depth charges and artillery shells until 1992. Nuclear-capable American aircraft have been based in the UK since 1949, but the last US nuclear weapons were withdrawn in 2006.

 

In 1982, the Polaris Sales Agreement was amended to allow the UK to purchase Trident II missiles. Since 1998, when the UK decommissioned its tactical WE.177 bombs, the Trident has been the only operational nuclear weapons system in British service. The delivery system consists of four Vanguard-class submarines based at HMNB Clyde in Scotland. Each submarine is armed with up to sixteen Trident II missiles, each carrying warheads in up to eight multiple independently targetable re-entry vehicles (MIRVs). With at least one submarine always on patrol, the Vanguards perform a strategic deterrence role and also have a sub-strategic capability.”

(il sottolineato è mio)

 

Cito da “Nuclear weapons of the United Kingdom”, in:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_of_the_United_Kingdom

 

 

[10] DATE ed EVENTI del programma nucleare MILITARE francese

 

“However, in the 1950s a civilian nuclear research program was started, a byproduct of which would be plutonium. In 1956 a secret Committee for the Military Applications of Atomic Energy was formed and a development program for delivery vehicles was started. The intervention of the United States in the Suez Crisis that year is credited with convincing France that it needed to accelerate its own nuclear weapons program to remain a global power.[16] As part their military alliance during the Suez Crisis in 1956 the French agreed to secretly build the Dimona nuclear reactor in Israel and soon after agreed to construct a reprocessing plant for the extraction of plutonium at the site. In 1957, soon after Suez and the resulting diplomatic tension with both the Soviet Union and the United States, French president René Coty decided on the creation of the C.S.E.M. in the then French Sahara, a new nuclear testing facility replacing the CIEES.[17]

 

In 1957 Euratom was created, and under cover of the peaceful use of nuclear power the French signed deals with Germany and Italy to work together on nuclear weapons development.[18] The Chancellor of Germany Konrad Adenauer told his cabinet that he “wanted to achieve, through EURATOM, as quickly as possible, the chance of producing our own nuclear weapons”.[19] The idea was short-lived. In 1958 de Gaulle became President and Germany and Italy were excluded.[citation needed]

 

With the return of Charles de Gaulle to the presidency of France in the midst of the May 1958 crisis, the final decisions to build an atomic bomb were taken, and a successful test took place in 1960 with Israeli scientists as observers at the tests and unlimited access to the scientific data.[20] Following tests de Gaulle moved quickly to distance the French program from involvement with that of Israel.[21] Since then France has developed and maintained its own nuclear deterrent, one intended to defend France even if the United States refused to risk its own cities by assisting Western Europe in a nuclear war.[22]

 

The United States began providing technical assistance to the French program in the early 1970s through the 1980s. The aid was secret, unlike the relationship with the British nuclear program. The Nixon administration, unlike previous presidencies, did not oppose its allies’ possession of atomic weapons and believed that the Soviets would find having multiple nuclear-armed Western opponents more difficult. Because the Atomic Energy Act of 1946 prohibited sharing information on nuclear weapon design, a method known as “negative guidance” or “Twenty Questions” was used; French scientists described to their U.S. counterparts their research, and were told whether they were correct. Areas in which the French received help included MIRV, radiation hardening, missile design, intelligence on Soviet anti-missile defences, and advanced computer technology. Because the French program attracted “the best brains” of the nation, the U.S. benefited from French research as well. The relationship also improved the two nations’ military ties; despite its departure from NATO’s command structure in 1966, France developed two separate nuclear targeting plans, one “national” for the Force de Frappe’s role as a solely French deterrent, and one coordinated with NATO.[22]”

(il sottolineato è mio)

 

Cito da “France and weapons of mass destruction”, in:

https://en.wikipedia.org/wiki/France_and_weapons_of_mass_destruction   

 

 

 

DATE ed EVENTI del programma nucleare CIVILE francese

 

“France’s decision to launch a large nuclear program dates back to 1973 and the events in the Middle East that they refer to as the “oil shock.” The quadrupling of the price of oil by OPEC nations was indeed a shock for France because at that time most of its electricity came from oil burning plants. France had and still has very few natural energy resources. It has no oil, no gas and her coal resources are very poor and virtually exhausted.

…

Ironically, the French nuclear program is based on American technology. After experimenting with their own gas-cooled reactors in the 1960s, the French gave up and purchased American Pressurized Water Reactors designed by Westinghouse. Sticking to just one design meant the 56 plants were much cheaper to build than in the US. Moreover, management of safety issues was much easier: the lessons from any incident at one plant could be quickly learned by managers of the other 55 plants. The “return of experience” says Mandil is much greater in a standardized system than in a free for all, with many different designs managed by many different utilities as we have in America.” (il sottolineato è mio)

 

Cito da Jon Palfreman, “Why the French Like Nuclear Energy”, in:

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/reaction/readings/french.html

 

 

[11] “Over the last decade France has exported up to 70 TWh net each year. In 2018 exports were principally to Italy, Spain, the UK, Germany, Switzerland and Luxembourg.”

 

Cito da World Nuclear Association, “Nuclear Power in France”, articolo aggiornato a gennaio 2021, in:

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx

 

 

[12] “Reactors and especially fuel products and services have been a significant export.”

 

Cito da World Nuclear Association, “Nuclear Power in France”, articolo aggiornato a gennaio 2021, in:

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx

 

 

[13] “In February 2014 EDF gave parliament a breakdown of its €55 billion grand carénage reactor life extension program, mostly to be completed by 2025. This includes spending €15 billion replacing heavy components within its fleet of 58 nuclear units, €10 billion on post-Fukushima modifications and €10 billion to boost safety against external events. It pointed out that there are only two parts of a nuclear reactor that cannot be replaced, the reactor pressure vessel and the reactor containment building. The rest of the components have a normal lifespan of 25-35 years and require renovation or replacement. ASN said it would evaluate life extensions on the basis of Generation III criteria regardless of when particular reactors were built. In 2017 EdF’s grand carénage cost estimate to 2025 was reduced to €48 billion, including both maintenance and upgrading, but in October 2020 it was increased to €49.4 billion.

 

In March 2015 the ASN said that there were no generic elements to prevent the twenty 1300 MWe units operating safely to 40 years. It considers the actions planned or already taken by EDF to assess the condition of the reactors and control ageing issues up to their fourth inspection are adequate. However, it said these assessments do not take into account any evaluations of the fitness of the units’ reactor pressure vessels for operation beyond 30 years, nor the results of tests carried out during the reactors’ third ten-yearly inspections, from April 2015 to 2024.

 

In February 2016 the Court of Audit estimated that EdF’s Grand carenage reactor life extension program to 2030, and including €25 billion operating costs, would come to about €100 billion. It said: “Despite uncertainties identified to date, estimated at approximately €13.3 billion, the effects of this program on the production cost of nuclear electricity are limited.” It also noted that the effect of France’s 2015 energy transition law requiring a reduction of nuclear output would likely be much greater, though “no economic evaluation of the potential consequences have been conducted before the publication of the law,” and this was needed.”

(il sottolineato è mio)

 

Cito da World Nuclear Association, “Nuclear Power in France”, articolo aggiornato a gennaio 2021, in:

https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx

 

 

[14] “3. The market missing from the French model

 

The sequence of events and public statements following the resignation of EDF’s Chief Financial Officer demonstrated the French government’s strong commitment to the Hinkley Point project.  To facilitate the project’s financing, French taxpayers are required to support EDF twice: the government will inject equity capital into EDF, and not take dividends for a few years.

 

This decision is aligned with the industrial policy followed by the successive French governments for nearly 400 years, which involves creating “national champions”.[12]  A fascinating example is the company “Manufacture royale de glaces de miroirs”, a precursor of Saint Gobain created by Colbert in 1655, under conditions which would now shock competition authorities: creation of a Royal monopoly accompanied by subsidies, allocation of this monopoly to a financier, the Orléans tax collector, and protection of the monopoly against competition and innovation for several decades.[13]

 

The “national champions” which have featured prominently in the politicians’ speeches since the liberation in 1945 are the more recent examples of this industrial policy.  This consistency is remarkable and deserves to be recognised.  Contrary to popular belief, French governments are very consistent.  Revolutions, wars and regime changes have not altered their determination in this matter.  Unfortunately this economic policy is counter-productive.  Since the start of the 18th century, economists have disputed its “intellectual” foundations, and history has since demonstrated its futility.[14]

 

The Areva fiasco is perhaps the most shocking failure of a “national champion”.  The merger of prosperous companies in the early 2000s to create Areva produced a nuclear giant, which political leaders were proud of for a decade.  Now they are trying to protect Areva from bankruptcy, costing the taxpayer around €10 billion.

 

What caused this fiasco?  The immediate cause was the contract to supply an EPR in Finland, which is comparable to Hinkley Point in England: the company agreed to provide megawatthours at a fixed price.  However the Hinkley Point contract is considerably more generous.

 

There is another, deeper cause: the government exercised political and not economic oversight over the company, which lead to a lack of effective control by the shareholders.

 

The French government controlled (and still controls) Areva as a political project, to portray a certain image of France, while it was an industrial company competing with foreign firms in a globalized industry.  For example, the government allowed Areva to take full responsibility for the design, development, and delivery of the EPR in Finland, when nothing in its previous experience suggested it was even remotely qualified for this challenging task.

 

This confusion between the economic and political aspects is very worrying for the taxpayer.  Our objective here is not to question the legitimacy of political decisions.  Since the first cities emerged in the Fertile Crescent, and perhaps before, humans were organised politically.  Our objective is to clearly distinguish political decisions, for example the fight against climate change, from the economic tools and methods used to reach these objectives.  In the case of Areva the tools to be used are a sound capital allocation rules, and a rigorous investment approval process.  These extremely ordinary management techniques are taught in every business school and used by thousands of industrial companies.  Non applying them Areva is costing the French taxpayer around €10 billion, and the French economy thousands of qualified jobs.  Despite the efforts of the “French Nuclear Platform“, whose mission is to develop consistent positions against major issues in the French nuclear sector, and to prepare appropriate decisions, this fiasco is a serious blow to the entire sector.[15]

 

The French government has favoured politics over economics when running its nuclear industry.  By doing so, as with the British government, it has compromised the viability of the sector.”

(il sottolineato è mio)

 

Cito da FSR – Florence School of Regulation, “Financing French nuclear power in France and overseas”, 29 luglio 2016, in:

https://fsr.eui.eu/nuclear-power-france-overseas/

 

 

[15] “Since the beginning of the negotiations on the EU’s taxonomy, France has been pushing to reintroduce nuclear power, much to Germany’s dismay.”

 

Cito da Cécile Barbière, “Paris, Berlin divided over nuclear’s recognition as green energy”, traduzione di Daniel Eck, in:

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/france-and-germany-divided-over-nuclears-inclusion-in-eus-green-investment-label/

 

 

[16] “Launched in 2018, the Commission’s sustainable finance action plan is meant to channel capital flows towards sustainable economic activities. As part of this process, the Commission issued in May 2018 a proposal for a regulatory framework for sustainable investment, also called the Taxonomy Regulation.”

(il sottolineato è mio)

 

Cito da “Green investments: EU progresses towards an EU-wide taxonomy”, 05 luglio 2019, in:

https://www.ferma.eu/green-investments-eu-progresses-towards-an-eu-wide-taxonomy/

 

 

[17] “17 October 1969   Saint-Laurent, France 50 kg of uranium in one of the reactors at the Saint-Laurent Nuclear Power Plant began to melt, an event classified at ‘level 4’ on the International Nuclear Event Scale (INES).[82] As of March 2011, this remains the most serious civil nuclear power accident in France.

…

12 September 2011    Marcoule, France       One person was killed and four injured, one seriously, in a blast at the Marcoule Nuclear Site. The explosion took place in a furnace used to melt metallic waste and did not represent a nuclear accident.” (il sottolineato è mio)

 

Cito da “Nuclear power in France”, in:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_France

 

 

“Worldwide, many nuclear accidents and serious incidents have occurred before and since the Chernobyl disaster in 1986. Two thirds of these mishaps occurred in the US.[1] The French Atomic Energy Commission (CEA) has concluded that technical innovation cannot eliminate the risk of human errors in nuclear plant operation.

…

At least 57 accidents and severe incidents have occurred since the Chernobyl disaster, and over 56 severe incidents have occurred in the USA. Relatively few accidents have involved fatalities.[6]

 

Note that not all ratings are final as Cancer and Uncounted/Hidden results may have/will occur.”

(underlined is mine)

 

Cito da “List of nuclear power accidents by country”, in:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nuclear_power_accidents_by_country

 

 

Si veda anche “Lists of nuclear disasters and radioactive incidents”, in:

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_nuclear_disasters_and_radioactive_incidents

 

 

[18] “Nuclear waste is an enormously difficult political problem which to date no country has solved. It is, in a sense, the Achilles heel of the nuclear industry. Could this issue strike down France’s uniquely successful nuclear program? France’s politicians and technocrats are in no doubt. If France is unable to solve this issue, says Mandil, then “I do not see how we can continue our nuclear program.””

(il sottolineato è mio)

 

Cito da Jon Palfreman, “Why the French Like Nuclear Energy”, in:

https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/reaction/readings/french.html

 

 

[19] “So, we know that the Earth’s uranium was produced through one or more of these processes, and that this material was inherited by the solar system of which the Earth is a part.

We can estimate how long ago this synthesis of uranium occurred, given:

The present day abundances of U-235 and U-238 in the various ‘shells’ forming our planet.

A knowledge of the half-lives of these isotopes.

The age of the Earth (ca. 4.55 billion years) – known from various radiometric ‘clocks’, including those of the uranium-to-lead decay chains.

We can calculate the abundances of U-235 and U-238 at the time the Earth was formed. Knowing further that the production ratio of U-235 to U-238 in a supernova is about 1.65, we can calculate that if all of the uranium now in the solar system were made in a single supernova, this event must have occurred some 6.5 billion years ago.

This ‘single stage’ is, however, an oversimplification. In fact, multiple supernovae from over 6 billion to about 200 million years ago were involved.

…

It is likely that the process or processes which transferred uranium from the mantle to the continental crust are complex and multi-step. However, for at least the past 2 billion years they have involved:

  • Formation of oceanic crust and lithosphere through melting of the mantle at mid-ocean ridges.
  • Migration of this oceanic lithosphere laterally to a site of plate consumption (this is marked at the surface by a deep-sea trench).
  • Production of fluids and magmas from the downgoing (subducted) lithospheric plate and overriding mantle ‘wedge’ in these subduction zones.
  • Transfer of these fluids/melts to the surface in zones of ‘island arcs’ (such as the Pacific’s Ring of Fire).
  • Production of continental crust from these island arc protoliths, through remelting, granite formation and intra-crustal recycling.

…

Since 2.5 billion years ago, ore deposits of uranium have been formed primarily where reduction of uranium-bearing fluids was achieved, for example by bacteria or through contact with graphitic shales.”

(underlined is mine)

 

Cito da World Nuclear Association, “The Cosmic Origins of Uranium”, articolo aggiornato ad aprile 2021, in:

https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/the-cosmic-origins-of-uranium.aspx

 

 

[20] Si veda il terzo principio fondamentale del Green Deal europeo citato nella nota 5.

 

 

[21] “More than 90% of its potential energy still remains in the fuel, even after five years of operation in a reactor.”

 

Cito da United States of America, Department of Energy, Office of Nuclear Energy, “5 Fast Facts about Spent Nuclear Fuel”, 30 marzo 2020, in:

https://www.energy.gov/ne/articles/5-fast-facts-about-spent-nuclear-fuel

 

 

[22] “Il parco di reattori nucleari francesi ha comunque un grosso limite: l’età media superiore a 34 anni.

…

Non deve quindi stupire come nel tempo la produzione di elettricità da questi impianti stia diminuendo sensibilmente. Se nel 2005 era pari a 429 TWh all’anno, nel 2021 non ha superato i 360 TWh e le previsioni di EDF per il 2022 attualmente oscillano attorno ai 310 TWh (-28% rispetto al massimo).

Sono infatti sempre di più i problemi tecnici che richiedono di mettere in manutenzione straordinaria gli impianti nucleari esistenti, a volte per mesi. A inizio aprile 27 reattori su 56 erano fermi.

 

…

 

La situazione di crisi ha anche numerose altre importanti conseguenze. Da una parte il regolatore del mercato elettrico francese ha chiesto a tutti i cittadini e le imprese di diminuire i consumi di energia. «Dobbiamo risparmiare gas ed elettricità fin da subito, altrimenti il prossimo inverno la situazione potrebbe essere davvero grave», ha detto Jean-François Carenco, presidente della Commission de régulation de l’énergie, organismo regolatore transalpino.

 

Dall’altra il gigante energetico Edf, appesantito dai debiti, si prepara a una colossale ristrutturazione che dovrebbe prevedere la cessione di tutte le attività nel campo delle rinnovabili per potersi concentrare solo sul nucleare e finanziare sei nuovi reattori EPR.

Ma poiché le sofferenze economiche e finanziarie vengono proprio dal nucleare, questa mossa sarà probabilmente realizzata solo dopo la completa nazionalizzazione di EDF. Al momento proprietà dello Stato per l’80% delle quote. Al momento gli interessati smentiscono, ma le Borse sono già in fibrillazione.”

(il sottolineato è mio)

 

Cito da Gianluca Ruggieri, Rinnovabili, perché la Francia è l’unico Paese ad aver mancato gli obiettivi europei   Reattori fermi, riaperture di centrali a carbone, obiettivi mancati sulle rinnovabili. La zoppicante strategia energetica della Francia, 22 aprile 2022, in:

https://valori.it/rinnovabili-francia-nucleare-carbone/

 

 

[23] “Un rapporto di Greenpeace svela in che modo i colossi russi dell’energia Gazprom, Lukoil e Rosatom siano riusciti ad esercitare enormi pressioni su Bruxelles a tale scopo.

 

L’intensa attività di lobbying ha, d’altra parte, obiettivi finanziari ma anche politici. L’introduzione di gas e nucleare nella tassonomia fa comodo, infatti, soprattutto alla Russia. E concede a Vladimir Putin un potere negoziale molto più elevato nei confronti dell’Ue. Oltre a fornire introiti che potranno essere utilizzati per proseguire la guerra in Ucraina.

 

«La tassonomia con gas e nucleare rafforzerebbe il potere di Putin»

 

«Quest’ultima pone in evidenza le conseguenze drammatiche che provocherebbe l’inclusione di gas e nucleare nella tassonomia – ha commentato Pauline Boyer, responsabile della campagna transizione energetica presso Greenpeace Francia -. Oltre a rappresentare una catastrofe per il clima e l’ecologia, e a togliere fondi necessari per accelerare la transizione, l’atto delegato della Commissione rafforzerebbe di fatto il potere geopolitico di Putin e la dipendenza europea dall’energia russa nei decenni a venire».

 

Il rapporto rivela in particolare che i rappresentanti delle tre aziende russe hanno incontrato commissari e funzionari europei sia direttamente, sia attraverso controllate estere o gruppi di pressione. E lo hanno fatto in almeno 18 occasioni, da quando la Commissione di Bruxelles ha pubblicato il suo piano d’azione sulla finanza sostenibile (nel marzo del 2018). Un incontro ogni due mesi in media.

 

I 18 incontri dei lobbisti russi con commissari e funzionari europei

 

«La Russia potrebbe guadagnare – spiega Greenpeace – 4 miliardi di euro in più all’anno con nuovi progetti legati al gas e finanziati grazie alla tassonomia europea. Di qui al 2030, il totale arriverà a 32 miliardi di euro». Inoltre, «l’inclusione dell’energia nucleare nella lista permetterà a Rosatom, società pubblica russa che presenta stretti legami commerciali con l’industria atomica europea, in particolare francese, di beneficiare di una quota importante di investimenti. Valutati in 500 miliardi di euro»

Basti pensare, d’altra parte, che la Russia fornisce attualmente il 45% del gas e il 20% dell’uranio utilizzati in Europa. E garantisce la manutenzione tecnica di 18 centrali nucleari di fabbricazione russa, oltre ad importare grandi quantità di rifiuti radioattivi sul proprio territorio.

Sarà un caso se, ad oggi, le importazioni di gas fossile, di turbine a gas, di uranio e di servizi legati al nucleare siano stati esclusi dalle sanzioni economiche che Bruxelles ha imposto alla Russia?”

(il sottolineato è mio)

 

Cito da Andrea Barolini, Che gas e nucleare per l’Ue siano sostenibili l’ha deciso la Russia?   Un rapporto di Greenpeace svela l’intensa attività di lobbying di Gazprom, Lukoil e Rosatom per far includere gas e nucleare nella tassonomia, 20 maggio 2022, in:

https://valori.it/gas-nucleare-lobby-russia-putin-tassonomia/

 

COLLEGAMENTI presenti nel testo ora citato

 

Il rapporto di Green Peace

 

Greenpeace European Unit, ‘Russian doll’ gas and nuclear lobbying threatens EU energy independence – new research, 17 maggio 2022, in:

https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/46227/russian-doll-gas-nuclear-lobbying-taxonomy-eu/

 

 

L’articolo con il commento di Pauline Boyer, responsabile della campagna transizione energetica presso Greenpeace Francia

 

RAPPORT : l’inclusion du gaz fossile et du nucléaire dans la taxonomie européenne va renforcer notre dépendance à la Russie, 17 maggio 2022, in:

https://www.greenpeace.fr/espace-presse/rapport-linclusion-du-gaz-fossile-et-du-nucleaire-dans-la-taxonomie-europeenne-va-renforcer-notre-dependance-a-la-russie/

 

 

[24] Si veda News European Parliament, Taxonomy: MEPs object to Commission’s plan to include gas and nuclear activities, 14 giugno 2022, in:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities

 

La bozza di risoluzione approvata nella riunione congiunta del 14 giugno 2022 dalla Commissione per i problemi economici e monetari e dalla Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

 

Parlamento Europeo, Draft motion for a Resolution 2022/2594(DEA), 14 giugno 2022, in:

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/RD/2022/06-14/1257367EN.pdf

 

 

[25] Si veda:

https://www.eunews.it/2022/07/06/parlamento-europeo-gas-nucleare-tassonomia/

 

 

[26] Si vedano

AGEEI Agenzia di stampa sull’energia e le infrastrutture, Ecco le nuove norme della Commissione Ue per l’idrogeno rinnovabile: per produrlo c’è anche il nucleare, 13 febbraio 2023, in:

https://ageei.eu/la-commissione-stabilisce-norme-per-lidrogeno-rinnovabile/

 

Matteo Paolini, Rinnovabili, per l’Ue l’idrogeno sarà “verde” anche con il nucleare La Commissione UE ha presentato nuovi criteri per considerare “verde” l’idrogeno, impiego di elettricità rinnovabile o con una bassissima intensità di emissioni, 15 febbraio 2023, in:

https://quifinanza.it/green/rinnovabili-per-lue-lidrogeno-sara-verde-anche-con-il-nucleare/692487/

 

Maurizio Bongioanni, Il nucleare nella nuova direttiva europea sulle rinnovabili: la proposta della Francia La Francia chiede che si riconosca il nucleare come fonte a basse emissioni di CO2, per includerlo nella direttiva sulle rinnovabili. Ecco come, 28 febbraio 2023, in:

https://valori.it/nucleare-direttiva-rinnovabili/

 

Sulla proposta di direttiva Renewable Energy Directive – RED III si veda

EEB – European Environmental Bureau, EEB Policy Brief on RED III: Taking the Paris Agreement Compatible (PAC) energy scenario to the next level, February 28th 2022, in:

https://eeb.org/library/eeb-policy-brief-on-the-renewable-energy-directive-red-iii/

 

 

[27]

Testo pdf /pdf text 

PI_COM_Ares(2022)3836651_EN_TXT

Cito da / I quote from:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=PI_COM:Ares(2022)3836651

 

“Document Ares(2022)3836651

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union methodology setting out detailed rules for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origi

Date of document: 20/05/2022

Miscellaneous information

Author: European Commission, Directorate-General for Energy

Form: Draft delegated regulation

Additional information: Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the Commission”

(bold is mine)

 

“Article 4

Rules for counting electricity taken from the grid as fully renewable

 

1.Fuel producers may count electricity taken from the grid as fully renewable if the installation producing the renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin is located in a bidding zone where the average proportion of renewable electricity exceeded 90% in the previous calendar year and the production of renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin does not exceed a maximum number of hours set in relation to the proportion of renewable electricity in the bidding zone. This maximum number of hours shall be derived by multiplying the total number of hours in each calendar year by the share of renewable electricity reported for the bidding zone where the renewable hydrogen is produced.

 

2.Fuel producers may also count electricity taken from the grid as fully renewable if they have concluded one or more renewables power purchase agreements with economic operators producing renewable electricity in one or more installations generating renewable electricity for an amount that is at least equivalent to the amount of electricity that is claimed as fully renewable and the electricity claimed is effectively produced in this or these installations, provided that the following criteria are met:

 

(a)the installation generating renewable electricity came into operation not earlier than 36 months before the installation producing the renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin.

Where an installation generating renewable electricity complied with the requirements set out in the first subparagraph under a renewables power purchase agreement with a fuel producer that has ended, it shall be considered to have come into operation at the same time as the installation producing the renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin under a new renewables power purchase agreement.

Where additional production capacity is added to an existing installation producing renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin, the added capacity shall be considered to have come into operation at the same time as the initial installation, provided that the capacity is added at the same site and the addition takes place no later than 36 months after the initial installation came into operation;

 

(b)the installation generating renewable electricity has not received support in the form of operating aid or investment aid, excluding support received by installations before the repowering referred to in Article 2(6) and support that does not constitute net support, such as support that is fully repaid;

 

(c)the renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin is produced:

 

(i) during the same one-hour period as the renewable electricity produced under the renewables power purchase agreement; or

 

(ii) from renewable electricity from a storage asset that is located behind the same network connection point as the electrolyser and that has been charged during the same one-hour period in which the electricity under the renewables power purchase agreement has been produced, or;

 

(iii) during a one-hour period where the clearing price of electricity resulting from single day-ahead market coupling in the bidding zone, as defined in Article 39 (2)(a) of Regulation (EU) 2015/1222, is lower or equal to 20€ per MWh or lower than 0,36 times the price of an allowance to emit one tonne of carbon dioxide equivalent during a specified period for the purpose of meeting the requirements of Directive 2003/87/EC.

 

(d)at least one of the following conditions as regards the location of the electrolyser is fulfilled:

 

(a)the installation generating renewable electricity under the renewables power purchase agreement is located, or was located at the time when it came into operation, in the same bidding zone as the electrolyser; or

 

(b)the installation generating renewable electricity is located in a neighbouring bidding zone and electricity prices in the relevant time period on the day-ahead market referred to in point (c) in the neighbouring bidding zone is equal or higher than in the bidding zone where the renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin is produced; or

 

(c)the installation generating renewable electricity under the renewables power purchase agreement is located in an offshore bidding zone adjacent to the bidding zone where the electrolyser is located.  

 

3.By derogation from Article 4(2), for the purpose of producing or using renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin in installations or parts of installations used for research, testing and demonstration, only the criteria under Article 4(2)(a),(c) and (d) need to be met.

 

4.Electricity taken from the grid that is used to produce renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin may also be counted as fully renewable if the fuel producer demonstrates that the electricity used to produce renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin is consumed during an imbalance settlement during which it can be demonstrated, based on evidence from the national transmission system operator, that power-generating facilities using renewable energy sources were downward redispatched as per Article 13 of Regulation (EU) 2019/943 and the electricity consumed for the production of renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin is reducing the need for redispatching by a corresponding amount.

 

5.Without prejudice to Articles 14 and 15 of Regulation (EU) 2019/943, Member States may introduce additional criteria concerning the location of electrolysers and the installation producing renewable electricity to the criteria set out in paragraph 2, point (d), in order to ensure compatibility of capacity additions with the national planning of the hydrogen and electricity grid. Any additional criteria shall have no negative impact on the functioning of the internal electricity market.”

(underlined is mine)

 

 

[28]

Testo pdf / pdf text

C_2023_1087_1_EN_ACT_part1_v8

Cito da / I quote from:

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_1087_1_EN_ACT_part1_v8.pdf

 

“Brussels, 10.2.2023

C(2023) 1087 final

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/…

of 10.2.2023

supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union methodology setting out detailed rules for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin”

(bold is mine)

 

“Article 4

General rules for counting electricity taken from the grid as fully renewable

 

1. Fuel producers may count electricity taken from the grid as fully renewable if the installation producing the renewable liquid and gaseous transport fuel of nonbiological origin is located in a bidding zone where the average proportion of renewable electricity exceeded 90% in the previous calendar year and the production of renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin does not exceed a maximum number of hours set in relation to the proportion of renewable electricity in the bidding zone. EN 8 EN This maximum number of hours shall be calculated by multiplying the total number of hours in each calendar year by the share of renewable electricity reported for the bidding zone where the renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin is produced. The average share of renewable electricity shall be determined by dividing the gross final consumption of electricity from renewable sources in the bidding zone calculated by analogy to the rules set out in Article 7(2) of Directive (EU) 2018/2001 by the gross electricity production from all energy sources as defined in Annex B to Regulation (EC) 1099/2008, except from water previously pumped uphill, plus imports minus exports of electricity to the bidding zone. Once the average share of renewable electricity exceeds 90% in a calendar year, it shall be continued to be considered to be higher than 90% for the subsequent five calendar years.

 

2. Where the conditions set out under paragraph 1 are not met, fuel producers may count electricity taken from the grid as fully renewable if the installation producing the renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin is located in a bidding zone where the emission intensity of electricity is lower than 18 gCO2eq/MJ, provided that the following criteria are met:

 

(a) the fuel producers have concluded directly, or via intermediaries, one or more renewables power purchase agreements with economic operators producing renewable electricity in one or more installations generating renewable electricity for an amount that is at least equivalent to the amount of electricity that is claimed as fully renewable and the electricity claimed is effectively produced in this or these installations;

 

(b) the conditions on temporal and geographical correlation in accordance with Articles 6 and 7 are met; The emission intensity of electricity shall be determined following the approach for calculating the average carbon intensity of grid electricity in the methodology for determining the greenhouse gas emissions savings from renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin and from recycled carbon fuels set out in the delegated act adopted pursuant to Article 28(5) of Directive (EU) 2018/2001 based on latest available data. Once the emission intensity of electricity is lower than 18 gCO2eq/MJ in a calendar year, the average emission intensity of electricity shall be continued to be considered to be lower than 18 gCO2eq/MJ for the subsequent five calendar years.

 

3. Electricity taken from the grid that is used to produce renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin may also be counted as fully renewable if the electricity used to produce renewable liquid and gaseous transport fuel of nonbiological origin is consumed during an imbalance settlement period during which the fuel producer can demonstrate, based on evidence from the national transmission system operator, that:

 

(a) power-generating installations using renewable energy sources were redispatched downwards in accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2019/943;

 

(b) the electricity consumed for the production of renewable liquid and gaseous transport fuel of non-biological origin reduced the need for redispatching by a corresponding amount.

 

4. Where the conditions in paragraphs 1, 2 and 3 are not met, fuel producers may count electricity taken from the grid as fully renewable if it complies with the conditions on EN 9 EN additionality, temporal correlation and geographic correlation in accordance with Articles 5, 6 and 7.”

(undelined is mine)

 

 

[29] Declaration on EU SMR 2030

The role of Research, Innovation, Education and Training

in the safety of Small Modular Reactors (SMRs) in the European Union

 

Testo pdf /pdf text

ec_rtd_eu-smr-declaration-2030

Cito da / I quote from:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2023-04/ec_rtd_eu-smr-declaration-2030.pdf

 

Signatories:

Firmatari:

“Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth

For nucleareurope European association of nuclear industry, Yves Desbazeille Director General

For SNETP Sustainable Nuclear Energy Technology Platform, Bernard Salha President

For ENS European Nuclear Society, Leon Cizelj President

For ENEN European Nuclear Education Network, Csilla Pesznyák President”

 

 

[30] Inglese

Declaration on EU SMR 2030, point 10:

 

“We acknowledge the possible socio-economic impact arising from the deployment of SMRs in terms of EU highly qualified jobs and high added-value companies created. We are committed to exploring new ways to address them through meaningful actions, including a series of stakeholder workshops as part of Euratom’s socio-economic actions and in line with the expected stakeholders’ views on the European SMR pre-Partnership activities.”

 

Italiano

Dichiarazione europea 2030 sui reattori Piccoli e Modulari, punto 10:

 

“Riconosciamo il possibile impatto socioeconomico derivante dall’impiego di SMR [Small Modular Reactors – reattori piccoli e modulari] in termini di creazione di posti di lavoro altamente qualificati nell’UE e di società ad alto valore aggiunto. Ci impegniamo a esplorare nuovi modi per affrontarli attraverso azioni significative, tra cui una serie di seminari delle parti interessate nell’ambito delle azioni socioeconomiche dell’Euratom e in linea con le opinioni attese delle parti interessate sulle attività pre-partenariato dell’EU SMR [progetto europeo dei reattori piccoli e modulari].

 

 

[31] Inglese

Declaration on EU SMR 2030, point 6:

 

“Building on past Euratom research programmes, the Commission is launching the first Innovation Action of EUR 15 million through the Euratom Work Programme 2023-2025 to support the demonstration of safety of European Light Water SMRs. In addition, this Work Programme will earmark EUR 12 million of co-funding to researchers and industry to work together on the safety of Advanced Modular Reactors (AMRs) with interested Member States. In collaboration with the Joint Research Centre (JRC), the Euratom community is opening-up EU research infrastructures and supporting access to unique nuclear research infrastructures in Europe.”

 

Italiano

Dichiarazione europea 2030 sui reattori Piccoli e Modulari, punto 6:

 

“Basandosi sui precedenti programmi di ricerca Euratom, la Commissione sta lanciando la prima Azione per l’innovazione di 15 milioni di EURO attraverso il programma di lavoro Euratom 2023-2025 per sostenere la dimostrazione della sicurezza degli SMR [Small Modular Reactors – reattori piccoli e modulari] europei ad acqua leggera.

Inoltre, questo programma di lavoro destinerà 12 milioni di EURO di cofinanziamento a ricercatori e industria per lavorare insieme sulla sicurezza dei reattori modulari avanzati (AMR) con gli Stati membri interessati.

In collaborazione con il Centro comune di ricerca (JRC), la comunità Euratom sta aprendo le infrastrutture di ricerca dell’UE e sostenendo l’accesso a infrastrutture di ricerca nucleare uniche in Europa.”

 

 

[32] Inglese

Declaration on EU SMR 2030, point 3:

 

“For those Member States that choose to include nuclear in their energy mix, we see the deployment of SMRs as complementing existing assets. It is also an opportunity to further improve nuclear safety (through SMRs’ inherent safety features) and increase the stability of the grid, complementing the higher penetration of renewables. SMRs could further guarantee baseload electricity production and meeting demand from the grid to better to make up for the intermittency of renewables. The EU SMR development would allow to face a strong international industrial competition in the sector (cf. USA, UK, Russia, Japan and Korea).”

 

Italiano

Dichiarazione europea 2030 sui reattori Piccoli e Modulari, punto 3:

 

“Per quegli Stati membri che scelgono di includere il nucleare nel loro mix energetico, vediamo il

dispiegamento di SMR [Small Modular Reactors – reattori piccoli e modulari] come integrazione delle risorse esistenti. È anche un’opportunità per migliorare ulteriormente la sicurezza nucleare (attraverso le caratteristiche di sicurezza intrinseche degli SMR) e aumentare la stabilità della rete, integrando la maggiore penetrazione delle rinnovabili. Gli SMR potrebbero garantire ulteriormente

la produzione di base di energia elettrica e soddisfare la domanda dalla rete per meglio compensare l’intermittenza delle rinnovabili. Lo sviluppo dell’UE SMR [progetto europeo SMR Small Modular Reactors – reattori piccoli e modulari] consentirebbe di affrontare una forte concorrenza industriale internazionale nel settore (cfr. USA, UK, Russia, Giappone e Corea).”

 

 

[33] Inglese

Declaration on EU SMR 2030, point 4:

 

“We recognise that nuclear, and particularly SMRs, can play an important role beyond electricity production in, for example, decarbonising hard-to-abate sectors. The Euratom community has committed research funding to these fields where different design solutions could offer wider application beyond electricity. This includes applications such as cogeneration for energy-intensive industries, district heating and desalination and in support of hydrogen production to decarbonise the industrial, residential and transport sectors. Several Member States and the private sector (cf. BE, DK, EE, FI, FR, IT, PL, NL, RO, SE) are committing significant funds to research, development and innovation on SMRs. The revamped SET-Plan (action 10) should optimise EU coordination on SMRs.”

 

Italiano

Dichiarazione europea 2030 sui reattori Piccoli e Modulari, punto 4:

 

“Riconosciamo che il nucleare, e in particolare gli SMR [Small Modular Reactors – reattori piccoli e modulari], possono svolgere un ruolo importante al di là della produzione di elettricità, ad esempio, nella decarbonizzazione di settori [nei quali le emissioni inquinanti sono] difficili da abbattere. La comunità Euratom ha impegnato finanziamenti per la ricerca in questi campi dove diverse soluzioni progettuali potrebbero presentare un’applicazione più ampia dell’elettricità. Ciò include applicazioni come la cogenerazione per le industrie ad alta intensità energetica, il teleriscaldamento e la desalinizzazione e il supporto della produzione di idrogeno per decarbonizzare i settori industriale, residenziale e dei trasporti. Diversi Stati membri e il settore privato (cfr. BE, DK, EE, FI, FR, IT, PL, NL, RO, SE) stanno impegnando fondi significativi per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione sugli SMR. Il rinnovato piano-SET (azione 10) dovrebbe ottimizzare il coordinamento dell’UE sugli SMR.”

 

 

[34] Inglese

ANNEX – Explanatory memorandum of the Declaration

 

“Half of the EU’s workforce involved in the lifecycle of nuclear energy (e.g. mining, design, regulation, construction, operation, decommissioning and waste management of nuclear facilities) will soon reach retirement age [nota]1. It is therefore a matter of urgency that the know-how and competences are transferred to the next generation of scientists, engineers and technicians.”

 

Footnote in the text just quoted

 

“1 Report from the French Presidency of the Council, ‘For a European dynamic in nuclear skills’, 9799/22 RECH 326 ATO 38, June 2022 – https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9799-2022-INIT/fr/pdf”

 

Italiano

ALLEGATO – Memorandum esplicativo della Dichiarazione

 

“La metà della forza lavoro dell’UE coinvolta nel ciclo di vita dell’energia nucleare (ad esempio estrazione, progettazione, regolamentazione, costruzione, gestione, disattivazione e gestione dei rifiuti degli impianti nucleari) raggiungerà presto l’età pensionabile. È quindi urgente trasferire il know-how e le competenze alla prossima generazione di scienziati, ingegneri e tecnici.”

 

Nota presente nel testo ora citato

 

“1 Relazione della Presidenza francese del Consiglio, “For a European dynamic in nuclear skills”, 9799/22 RECH 326 ATO 38, giugno 2022 – https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9799-2022-INIT/fr/pdf”

 

[35] Si vedano le note a pie’ di pagina numeri 2 e 3 nell’ ALLEGATO – Memorandum esplicativo della Dichiarazione.

 

 

[36] I quattro requisiti stabiliti dall’art. 3 del Regolamento UE 2020/852 sono i seguenti:

1) le attività economiche devono contribuire in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti all’art. 9 dello stesso Regolamento;

2) non devono arrecare danni significativi a quegli stessi obiettivi;

3) devono essere realizzate in conformità con le minime garanzie di salvaguardia ambientale stabilite all’art. 18 del Regolamento in parola;

4) devono essere conformi ai criteri tecnici di monitoraggio stabiliti dal Regolamento ora citato. 

 

[37] Si veda:

https://valori.it/tassonomia-dalla-sinistra-alla-destra-estrema-come-hanno-votato-gli-eurodeputati/

 

[38] Si veda la nota numero 23 che precede.

 

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito https://giorgiocannella.com/