Superare la centralità del carcere nell’ambito penale

In questo articolo propongo delle modifiche al codice penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario al fine di superare la centralità del carcere nell’ambito penale.

 

Premessa

Nel libro “Sulla giustizia”, l’ex cardinale arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini così si esprimeva sulla detenzione in carcere:

  • “La carcerazione deve essere un intervento funzionale e di emergenza, quale estremo rimedio temporale ma necessario per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana, per fermare colui che, afferrato da un istinto egoistico e distruttivo, ha perso il controllo di se stesso, calpesta i valori sacri della vita e delle persone, e il senso della convivenza sociale.”.[1]

L’autore proseguiva attribuendo alla detenzione in carcere il seguente ruolo:

  • “il cristiano…non potrà mai giustificare il carcere se non come momento di arresto di una grande violenza.”.[2]

In considerazione di tutto ciò, il cardinale Martini auspicava il superamento della centralità del carcere nell’ambito penale in questi termini:

  • “I modelli sanzionatori non devono ritenere scontate le modalità di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione, sulla pena fine a se stessa, sull’emarginazione.

È il tema del superamento della centralità del carcere nell’ambito penale.

Bisogna fare di tutto perché il carcere sia luogo di forte e austera risocializzazione, con programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

Appare oggi più evidente l’inadeguatezza di misure repressive o punitive che un tempo la società non poneva in questione. È quindi necessario ripensare la stessa situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità proprio a partire dalle attuali contraddizioni.”.[3]

 

Le alternative al carcere

Il diritto penale e l’ordinamento penitenziario italiani già offrono delle valide alternative al carcere: la colonia agricola e la casa di lavoro.

Tuttavia, esse possono essere applicate solo come misure di sicurezza personali di tipo detentivo e non come modalità di detenzione complementarie al carcere.

Mi spiego meglio.

 

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato o, nei casi previsti dalla legge penale, alle persone socialmente pericolose per un fatto non preveduto dalla legge come reato (articolo 202 del codice penale italiano).

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente [l’articolo 202 citato qui sopra], quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133 [4] del codice penale (articolo 203 del codice penale italiano).

Premesso questo, ricordiamo che le misure di sicurezza sono personali[5] o patrimoniali[6].

L’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è una misura di sicurezza personale di tipo detentivo.[7] [8] [9]

 

Il problema

Alla data in cui scrivo questo articolo, non conosco una norma di legge in base alla quale l’assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro possa essere disposta anche come modalità di espiazione della pena detentiva complementare al carcere.

 

La soluzione e i suoi benefici

Se vi fosse una norma di legge in base alla quale la pena detentiva può essere espiata in parte in carcere e in parte in una colonia agricola o in una casa di lavoro, vi sarebbero i seguenti benefici.

1)

Il carcere verrebbe configurato come un istituto nel quale si espia una parte della pena detentiva con il fine di condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione.

In questo modo, al carcere verrebbe attribuito il ruolo che esso può svolgere: momento di arresto di una grande violenza da ottenere con programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

2)

La colonia agricola e la casa di lavoro verrebbero delineati come istituti nei quali si espia la rimanente parte della pena detentiva tramite il lavoro agricolo, artigianale, industriale, attuato in funzione della rieducazione del condannato.

Così facendo, la colonia agricola e la casa di lavoro avrebbero un ruolo differente da quello assegnato al carcere: rieducare il condannato tramite il lavoro.

3)

Questo assetto darebbe più compiuta attuazione all’articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana che afferma “Le pene …devono tendere alla rieducazione del condannato.”

4)

Verrebbe superata la centralità del carcere nel diritto penale.

Il carcere, infatti, non sarebbe più l’unico istituto al quale è demandata l’attuazione di tutti i fini della pena detentiva con le conseguenti critiche in caso di insuccesso.

5)

Si darebbe attuazione alla certezza della pena nei termini nei quali ne parlava Cesare Beccaria: efficace deterrente contro la commissione di reati.[10]

La pena detentiva comminata, infatti, non verrebbe più ridotta in sede di esecuzione, come avviene oggi, al punto di non avere più alcuna efficacia deterrente contro la commissione di reati, ma verrebbe interamente espiata in due fasi, in carcere prima e nella colonia agricola o nella casa di lavoro poi.

6)

L’efficacia deterrente della pena così ottenuta aumenta il livello di sicurezza sociale percepito dalla gente.

7)

Gli obiettivi della spesa pubblica per le carceri verrebbero razionalizzati e resi più efficaci.

L’attribuzione di fondi pubblici al carcere verrebbe finalizzata unicamente a realizzare l’obiettivo che esso può conseguire: arrestare una grande violenza e condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione.

Avere un obiettivo chiaro orienta tutte le energie al suo raggiungimento.

Dunque, la spesa pubblica per il carcere avrebbe un più alto tasso di efficacia.

8)

La vita carceraria sarebbe migliore.

Il detenuto vivrebbe il carcere non più nell’ansiosa attesa della fine della pena o della sua liberazione anticipata, ma come un luogo dove impegnarsi per giungere alla sua risocializzazione con la consapevolezza che da quest’ultima dipende la sua uscita dal carcere e l’inizio del lavoro in funzione della sua rieducazione.

9)

La percentuale di detenuti che riescono a reinserirsi nella società aumenterebbe.

La ripartizione dei compiti tra istituti di pena differenti (carcere, colonia agricola, casa di lavoro), ciascuno dei quali finanziato perché consegua il suo scopo più autentico, sono fattori che conducono all’aumento del livello di risocializzazione e di rieducazione dei condannati in vista del loro reinserimento nella società.

10)

Il lavoro nella colonia agricola o nella casa di lavoro permetterebbe al detenuto di migliorare una competenza che già aveva oppure di acquisirla se prima non esercitava quelle mansioni.

11)

Il lavoro espletato nella colonia agricola o nella casa di lavoro può essere orientato alla produzione di beni o all’offerta di servizi utili all’economia nazionale.[11]

 

Per tutte le ragioni che ho fin ora esposto, vi offro la mia proposta di modifica del codice penale e della legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (le modifiche sono in grassetto).

 

Modifiche al codice penale

Libro I Dei reati in generale

Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo II Della esecuzione della pena

Articolo 141 “Esecuzione delle pene detentive”

1. La pena detentiva comminata per un reato viene interamente espiata in due fasi, in carcere prima e nella colonia agricola o nella casa di lavoro poi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, la pena detentiva dell’ergastolo viene espiata nella colonia agricola o nella casa di lavoro non prima di avere espiato venticinque anni in carcere.

3. Le pene detentive comminate per reati commessi senza l’uso della violenza e della minaccia sono espiate interamente nella colonia agricola o nella casa di lavoro.

 

Articolo 142 “Finalità del carcere”

Il carcere è l’istituto nel quale si espia la prima parte della pena detentiva con i fini di arrestare la violenza e di condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione tramite programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

 

Articolo 143 “Finalità della colonia agricola e della casa di lavoro”

La colonia agricola e la casa di lavoro sono gli istituti nei quali si espia la rimanente parte della pena detentiva tramite il lavoro agricolo, artigianale, industriale, attuato in funzione della rieducazione del condannato e del suo reinserimento sociale.

 

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Titolo II Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria

Capo I Istituti penitenziari

Articolo 61 Istituti per l’esecuzione delle pene

Gli istituti per l’esecuzione delle pene si distinguono in:

    1) case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto.

  Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

    2) case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

    3) colonie agricole e case di lavoro, per l’esecuzione delle pene detentive secondo quanto previsto dall’articolo 141 del codice penale. Le colonie agricole e le case di lavoro di questo numero non possono essere istituite presso le case di arresto, le case di reclusione, le case di custodia mandamentali o circondariali.

Per l’espiazione della prima parte della pena detentiva ai sensi dell’articolo 142 del codice penale, per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell’arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

 

Articolo 61-bis “Il lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive”

1. Le persone detenute nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive hanno l’obbligo di lavorare.

2. Il lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive è remunerato secondo quanto previsto dall’articolo 145 del codice penale.

3. Il mancato adempimento dell’obbligo di lavorare di cui al comma uno di questo articolo comporta il trasferimento in una casa di arresto o in una casa di reclusione o in una casa di custodia.

4. Il comma tre di questo articolo si applica anche alle persone la cui pena detentiva è stata comminata ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice penale.

5. Il trasferimento in una casa di arresto o in una casa di reclusione o in una casa di custodia si applica anche nel caso di evasione consumata o tentata, procurata evasione consumata o tentata da parte di una o più persone assegnate alla colonia agricola o alla casa di lavoro per l’espiazione di tutta o di una parte della pena detentiva comminata.

6. Il trasferimento di cui ai commi 3, 4 e 5 di questo articolo è disposto per l’espiazione di tutta la rimanete parte della pena detentiva comminata.

7. Nei casi di cui al comma 5 di questo articolo, la pena detentiva comminata per i reati consumati o tentati posti in essere viene espiata interamente in carcere.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagina 39.

Il corsivo è del testo citato.

 

[2] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagina 40.

Il corsivo è del testo citato.

 

[3] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagine 40-41.

Il corsivo è del testo citato.

 

[4] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

articolo 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena:

 

“Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [articolo 132 Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

 

  1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

 

  2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

 

  3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

 

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

 

  1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

 

  2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

 

  3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

 

  4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.”

 

 

[5] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo I Delle misure di sicurezza personali,

Sezione II Disposizioni speciali,

articolo 215 Specie:

 

“Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

 

Sono misure di sicurezza detentive:

 

  1° l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

 

  2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

 

  3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

 

  4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

 

  Sono misure di sicurezza non detentive:

 

  1° la libertà vigilata;

 

  2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

 

  3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

 

  4° l’espulsione dello straniero dallo Stato.

 

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.”

 

 

[6] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo II Delle misure di sicurezza patrimoniali,

articolo 236 Specie: regole generali,

comma 1:

 

“Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

 

  1° la cauzione di buona condotta;

 

  2° la confisca.”

 

 

[7] Si veda l’articolo 215 del codice penale citato nella nota 5.

 

[8] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo I Delle misure di sicurezza personali,

Sezione II Disposizioni speciali,

articolo 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

 

“Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

 

  1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

 

  2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;

 

  3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.”

 

 

[9] Si veda anche “La casa di lavoro e la colonia agricola”, in “Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione” in:

https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/la-casa-di-lavoro-e-la-colonia-agricola/

 

[10] “Il fine [delle pene] dunque non è altro, che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali.”

Dei delitti e delle pene, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, catalogazione 1115 1, anno 1764, pagina 31, titolo a margine Fine delle pene.

Il libro è disponibile on line su Google Libri all’indirizzo:

https://www.google.it/books/edition/Dei_delitti_e_delle_pene/Qc2w2id9DXIC?hl=it&gbpv=1&dq=dei+delitti+e+delle+pene&printsec=frontcover

 

[11] Si pensi al caso di una colonia agricola nella quale si coltivano cereali antichi, o al caso di una casa di lavoro nella quale si recuperano i materiali contenuti in oggetti dismessi.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito http://www.giorgiocannella.com

La cessazione della prescrizione

 

Nel diritto penale, il decorso del tempo della prescrizione inibisce l’esercizio del diritto dello Stato a punire i colpevoli dei reati[1].

In un mio articolo precedente[2], ho parlato dell’art. 158 c.p.[3] che disciplina l’inizio del decorso del tempo della prescrizione.

 

PROBLEMA

Se l’avvenuto decorso del tempo della prescrizione inibisce l’esercizio un diritto, non vi è dubbio che la prescrizione non ha più motivo di esistere quando il diritto al quale essa si riferisce è stato esercitato.

Di questo però il codice penale non fa parola.

Infatti:

  • l’articolo 157 c.p. tratta del tempo necessario per il compimento della prescrizione[4];
  • l’articolo 158 c.p., come abbiamo detto poc’anzi, disciplina il momento in cui inizia il decorso del tempo della prescrizione[5];
  • l’articolo 159 c.p. disciplina la sospensione del decorso del tempo della prescrizione[6];
  • l’articolo 160 c.p. disciplina l’interruzione del corso del tempo della prescrizione[7];
  • l’articolo 161 c.p., infine, disciplina gli effetti della sospensione e della interruzione del decorso del tempo della prescrizione[8].

Prevedere espressamente che il decorso del tempo della prescrizione cessa definitivamente quando il diritto al quale essa si riferisce è stato esercitato è necessario per ribadire qual’è l’unico e solo scopo della prescrizione: inibire l’esercizio di un diritto dopo che esso non è stato esercitato per un lasso di tempo previsto dalla legge.

Troppo spesso infatti si sente dire che la prescrizione nel diritto penale servirebbe al raggiungimento di scopi senza dubbio nobili e importanti, ma che nulla hanno a che vedere con essa[9].

 

SOLUZIONE

Se la prescrizione non ha più motivo di esistere quando il diritto al quale essa si riferisce è stato esercitato e se – nel diritto penale – il diritto al quale essa si riferisce è il diritto dello Stato a punire i colpevoli dei reati, dobbiamo chiederci: qual’è il momento nel quale questo diritto viene esercitato nel procedimento penale?

La risposta è: quando il pubblico ministero deposita la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice (articolo 416 codice di procedura penale[10]).

In quel momento lo Stato, tramite il pubblico ministero, esercita il diritto al quale la prescrizione si riferisce.

Di conseguenza, da quel momento il decorso del tempo della prescrizione deve cessare definitivamente perché – lo ripetiamo – il diritto al quale essa si riferisce è stato esercitato.

 

È opportuno prevedere altresì che una richiesta di rinvio a giudizio nulla (articolo 416 codice di procedura penale[11]) possa essere sanata una sola volta, entro tre giorni dal suo deposito durante i quali il decorso del tempo della prescrizione sia sospeso.

Questo al fine di consentire di sanare la nullità, evitare l’impossibilità di esercitare l’azione penale[12] e impedire eventuali abusi[13].

 

PROPOSTA

Per questi motivi, propongo di inserire nel codice penale l’art. 158-bis c.p. “Cessazione della prescrizione” con il seguente testo:

“Il decorso del tempo della prescrizione cessa definitivamente quando la richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio può essere sanata entro tre giorni dal suo deposito durante i quali il decorso del tempo della prescrizione è sospeso.

La mancata sanatoria della richiesta di rinvio a giudizio entro tre giorni dal suo deposito e il successivo deposito di una richiesta di rinvio a giudizio nulla sono entrambe cause di nullità insanabile.”.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Negli ordinamenti di common law

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti la prescrizione dei reati penali non esiste: se ci sono sufficienti evidenze di prova, il reato può essere sempre perseguito. I tempi della giustizia civile e penale sono resi ragionevoli e cogenti da altre norme, senza la prescrizione dei reati.

Negli ordinamenti di civil law

In Francia, Spagna e Germania la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto giudiziario, tipo l’avviso di fine indagini. In Germania per i reati commessi dai parlamentari la prescrizione viene conteggiata non dal momento in cui è avvenuto il reato ma da quando inizia il processo.”

Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione

 

[2] https://giorgiocannella.com/index.php/2019/03/23/modifica-art-158-cp/

L’articolo è pubblicato anche sul portale www.maurovaglio.it al seguente indirizzo:

http://www.maurovaglio.it/UltimeNotizie.asp?IDarticolo=170812#

 

[3] Codice penale della Repubblica italiana Regio Decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.

 

[4] Articolo 157 c.p. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

 

  1. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
  2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
  3. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
  4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
  5. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
  6. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater.
  7. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
  8. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.

 

[5] Articolo 158 c.p. Decorrenza del termine della prescrizione

 

  1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
  2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
  3. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

 

[6] Articolo 159 c.p. Sospensione del corso della prescrizione

 

  1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

            1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;

            2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

            3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

            3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;

            3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

  1. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.
  5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
  6. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.

 

[7] Articolo 160 c.p. Interruzione del corso della prescrizione

 

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
  2. Interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
  3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

 

[8] Articolo 161 c.p. Effetti della sospensione e della interruzione

 

  1. L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
  2. Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

 

[9] Ad esempio, la ragionevole durata del procedimento penale.

 

[10] Articolo 416 codice di procedura penale Presentazione della richiesta del pubblico ministero

 

  1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso, previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma 3.
  2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

  2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del

            codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata

            entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

 

[11] Si veda la nota 10.

 

[12] Evento che si verificherebbe se la prescrizione fosse decaduta e al contempo la richiesta di rinvio a giudizio fosse affetta da nullità insanabile.

 

[13] Costituiti dall’eventuale decisione del pubblico ministero di depositare più volte una richiesta di rinvio a giudizio nulla per ottenere ogni volta la sospensione del tempo della prescrizione e avere più giorni per completare le indagini.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Modifica dell’art. 158 c.p.

Nel diritto penale, il decorso del tempo della prescrizione inibisce l’esercizio del diritto dello Stato a punire i colpevoli dei reati[1].

L’art. 158 c.p.[2] disciplina l’inizio del decorso del tempo della prescrizione[3].

 

PROBLEMA

Non vi è alcuna certezza che lo Stato venga sempre a conoscenza di un reato nel momento stesso in cui esso viene compiuto.

Prevedere che la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso significa impedire allo Stato di esercitare il suo diritto a punire i colpevoli tutte le volte in cui è venuto a conoscenza di un reato in prossimità o dopo il compiersi della prescrizione.

 

SOLUZIONE

Un aiuto per la soluzione di questo problema può essere trovato nell’art. 2935 c.c.[4] che recita: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”.

Lo Stato, infatti, è in grado di punire i colpevoli dei reati dal momento in cui la notizia del fatto costituente reato (da qui in poi per brevità, notitia criminis) è comunicata al pubblico ministero o ad altra autorità che a quest’ultimo abbia l’obbligo legale di riferire.

Prevedere che la prescrizione in diritto penale inizi a decorrere dalla notitia criminis avrebbe numerosi vantaggi:

  • darebbe allo Stato la possibilità di punire i colpevoli dei reati entro un lasso di tempo che non risentirebbe più del processo di elaborazione interiore necessario alla vittima di un reato prima di rivolgersi alle forze dell’ordine[5];
  • darebbe ai pubblici ministeri e alla polizia giudiziaria la possibilità di lavorare con una maggiore serenità, senza più bisogno di affrettare il loro lavoro a causa del fatto che gran parte della prescrizione è stata consumata da una querela sporta molto tempo dopo la commissione del reato;
  • concorrerebbe all’attuazione del principio costituzionale del giusto processo, perché consentirebbe a ogni procedimento penale di svolgersi entro una durata legalmente prefissata che decorre dalla notitia criminis. In altre parole, non vi sarebbero più dei procedimenti penali nei quali è possibile svolgere le varie fasi processuali con serenità perché la notitia criminis è giunta immediatamente dopo il fatto costituente reato e altri procedimenti penali nei quali bisogna con rammarico “gettare la spugna” in partenza perché la prescrizione è stata in gran parte consumata da una notitia criminis tardiva;
  • infine, accrescerebbe la sicurezza percepita dai cittadini, perché consentirebbe di giungere più frequentemente alla conclusione del procedimento penale e dunque all’assoluzione degli innocenti e alla punizione dei colpevoli dei reati.

 

PROPOSTA

Per questi motivi, propongo di modificare l’art. 158 c.p. nel modo seguente:

“La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la notizia del reato è giunta al pubblico ministero o ad altra autorità che a quest’ultimo abbia l’obbligo legale di riferire.”.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Negli ordinamenti di common law

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti la prescrizione dei reati penali non esiste: se ci sono sufficienti evidenze di prova, il reato può essere sempre perseguito. I tempi della giustizia civile e penale sono resi ragionevoli e cogenti da altre norme, senza la prescrizione dei reati.

Negli ordinamenti di civil law

In Francia, Spagna e Germania la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto giudiziario, tipo l’avviso di fine indagini. In Germania per i reati commessi dai parlamentari la prescrizione viene conteggiata non dal momento in cui è avvenuto il reato ma da quando inizia il processo.”

Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione

 

[2] Codice penale della Repubblica italiana Regio Decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.

 

[3] A decorrere dal 1 gennaio 2020, il testo dell’art. 158 c.p. sarà il seguente:

  1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
  2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
  3. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

 

[4] Codice civile della Repubblica italiana Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 262.

 

[5] Si pensi ai minori vittime di pedofilia e al tempo a essi necessario per elaborare il grave trauma subito e trovare la forza per sporgere querela.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com