IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 – PARTE SECONDA

Qui di seguito rispondo alle richieste di chiarimenti che mi sono pervenute dopo la pubblicazione del mio primo articolo sul referendum costituzionale italiano del 4 dicembre 2016[1].

 

1 – Sulla nuova legge elettorale numero 52 del 2015, il così detto Italicum.

 

È stato sottolineato che, sebbene la nuova legge elettorale numero 52 del 2015 non sia oggetto del prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, essa è parte di un progetto unitario di riforme concepito dal Governo.

Per questa ragione, gli elettori italiani, quando si recheranno a votare il 4 dicembre 2016, dovrebbero esprimere il loro giudizio volgendo la mente anche alla nuova legge elettorale.

 

Non mi meraviglia che un Governo nel quale vi è un Ministero per le riforme costituzionali pensi di proporre al Parlamento un vasto programma di riforme che comprenda, sia la legge elettorale, sia la modifica di alcune parti della Costituzione.

Tuttavia, gli elettori italiani valuteranno la nuova legge elettorale se e quando si svolgerà la consultazione referendaria per la sua abrogazione.

Infatti, il 4 dicembre 2016 gli elettori italiani non saranno chiamati a valutare l’Italicum, né l’intero programma di riforme che il Governo ha concepito, ma solo il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016.

In parole semplici, andare a votare il 4 dicembre 2016 con la mente rivolta all’Italicum sarebbe come se ci venisse chiesto:

«Vi piace la pasta ?»,

e noi rispondessimo:

«La carne è dura !».

 

2 – Sull’articolo 78 della Costituzione.

 

Si è obiettato che il nuovo testo dell’articolo 78 della Costituzione mostrerebbe il legame tra la nuova legge elettorale numero 52 del 2015 e il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016.

Questo perché, in base al nuovo testo dell’articolo in parola, lo stato di guerra verrebbe deliberato dalla sola Camera dei deputati nella quale – in base alla nuova legge elettorale – vi sarà una maggioranza di 340 seggi su 630[2], pari a circa il 54% dei seggi[3].

 

Le modifiche apportate all’articolo 78 rendono più difficile la deliberazione dello stato di guerra, e non più facile.

Infatti, mentre il vecchio testo di questa norma affermava:

  • – “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.”,

il nuovo testo afferma:

  • – “La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.”.

 

Nel vecchio testo, bastava una deliberazione a maggioranza dei presenti in aula al momento della votazione – tanti o pochi che fossero – purché pari almeno al numero legale per poter votare.

Nel nuovo testo, al contrario, è necessaria una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Inoltre, la preoccupazione dovuta al fatto che – in base alla nuova legge elettorale – alla Camera sarà presente una maggioranza pari a 340 deputati su 630, è un problema solo apparente.

Dal 1 gennaio 1948 – data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana – i Governi della Repubblica italiana sono entrati in carica e hanno potuto lavorare grazie alla maggioranza assoluta dei parlamentari che li sosteneva[4].

 

3 – Sull’articolo 64 della Costituzione.

 

Un’altra norma che mostrerebbe il legame tra la nuova legge elettorale numero 52 del 2015 e il disegno di legge di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016 sarebbe l’articolo 64 della Costituzione.

Questo perché il nuovo articolo 64, comma 2, della Costituzione prevede che, nel regolamento della Camera dei deputati, dovranno essere inseriti i diritti delle minoranze parlamentari e lo statuto delle opposizioni e questa modifica avverrà quando alla Camera – in base alla nuova legge elettorale – ci sarà una maggioranza di 340 seggi su 630.

 

Anche per l’articolo 64 in esame vale quanto ho scritto poc’anzi a proposito dell’articolo 74 della Costituzione: la preoccupazione dovuta al fatto che, in base alla nuova legge elettorale, alla Camera sarà presente una maggioranza pari a 340 deputati su 630, è un problema solo apparente.

Gli attuali regolamenti della Camera e del Senato contengono la disciplina di istituti che riguardano tanto la maggioranza quanto l’opposizione, come ad esempio: i gruppi parlamentari, l’organizzazione dei lavori, le sedute dell’assemblea, la discussione, etc.

Questi regolamenti sono stati votati e approvati quando in entrambe le istituzioni in parola vi era una maggioranza di Governo e un’opposizione.

Anche la modifica del regolamento della Camera secondo il nuovo testo dell’articolo 64, comma 2, della Costituzione avverrà quando in essa vi sarà una maggioranza di Governo e un’opposizione.

 

4 – Sulla mancanza del vincolo di mandato in capo ai futuri senatori.

 

Ci si è meravigliati del fatto che i futuri senatori potranno operare senza vincolo di mandato ed è stato citato il Senato tedesco come realtà nella quale questo vincolo esiste.

 

L’assenza del vincolo di mandato in capo ai deputati e ai senatori è prevista dall’articolo 67 della Costituzione fin dall’entrata in vigore di quest’ultima il 01 gennaio 1948.

La prevedeva, per i soli deputati, anche lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848 nel suo articolo 41 che affermava:

  • – “I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole province in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.”.

 

Il motivo per il quale lo Statuto Albertino non prevedeva l’assenza del vincolo di mandato anche per i senatori è dato dal fatto che essi erano nominati dal Re e non dagli elettori:

  • – “Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti: … .” (articolo 33, comma 1, dello Statuto Albertino).

 

In questo modo, il Re – oltre ad essere l’unico titolare del potere esecutivo, Capo dello Stato e delle Forze armate, dichiarare la guerra, fare i trattati, fare i decreti e i regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, nominare tutte le cariche dello Stato, nominare e revocare i suoi Ministri e i magistrati (articoli 5, 6, 65 e 68 dello Statuto in parola) – poteva controllare anche il potere legislativo:

  • – “Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.” (articolo 3 dello Statuto in parola).

 

Capiamo bene, ora, perché la Costituzione repubblicana ha esteso il divieto del vincolo di mandato anche ai senatori.

Per quanto riguarda il Senato tedesco – il Bundesrat – esso è l’unica eccezione ad un divieto – quello del vincolo di mandato – che rappresenta una caratteristica uniforme nel diritto costituzionale comparato[5].

 

5 – Sulle immunità parlamentari.

 

Un altro tema di discussione, preso atto che i futuri senatori continueranno ad avere le immunità parlamentari, afferma che questo privilegio dovrebbe spettare a chi è eletto e rappresenta la nazione.

 

A questo proposito è bene sottolineare due profili.

Innanzitutto, l’istituto delle immunità parlamentari – come afferma la stessa espressione – riguarda i parlamentari, a prescindere dal modo in cui acquisiscano la carica – per nomina o per elezione – e a prescindere dal fatto che sia previsto dalla legge fondamentale dello Stato che essi rappresentino o no la nazione.

Faccio due esempi, uno di ieri e uno di oggi.

Come ho detto poc’anzi, lo Statuto Albertino prevedeva che i senatori fossero nominati dal Re e non eletti dal popolo.

Inoltre, al contrario dei deputati, lo Statuto Albertino non diceva che essi rappresentavano la nazione, eppure anche per loro erano previste le immunità parlamentari:

  • – “Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.” (articolo 37);
  • – “I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.” (articolo 51).

 

Per quanto riguarda l’esempio di oggi, posso citare il caso dei senatori a vita.

Essi non sono eletti dal popolo, ma nominati dal Presidente della Repubblica in base all’articolo 59, comma 2, della Costituzione, eppure anche per loro valgono le immunità parlamentari di cui all’articolo 68 della Costituzione.

In secondo luogo, non va dimenticato che l’originario disegno di legge del Governo (A.S. 1429) prevedeva una pesante riduzione delle immunità parlamentari dei futuri senatori riducendole alla sola insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni prevista dall’articolo 68, comma 1, della Costituzione ed eliminando tutte le garanzie processuali previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

È stato proprio il Senato ad eliminare questa proposta di modifica e a lasciare le cose così come sono[6].

 

6 – Sui giudici della Corte costituzionale.

 

Alcuni fanno notare che vi sarebbe una sproporzione evidente perché 100 senatori eleggeranno due giudici della Corte costituzionale mentre 630 deputati ne eleggeranno solo tre.

 

Onestamente, non vedo come una soluzione diversa avrebbe potuto essere preferibile.

Fare eleggere dal Senato un solo giudice costituzionale, sui cinque che nomina il Parlamento[7], sarebbe stata una proposta che lo avrebbe mortificato, mentre fargli eleggere tre giudici su cinque sarebbe stato poco comprensibile in considerazione della consistenza numerica delle due future Camere.

Infine, dobbiamo ricordare che, mentre la Camera dei deputati aveva disposto di proseguire nella nomina dei giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta congiunta, sono state proprio le modifiche apportate dal Senato in prima e in terza lettura a stabilire che la nomina dei giudici costituzionali da parte del Parlamento spetti nella misura di tre alla Camera e due al Senato[8].

 

Mi auguro che questo contributo vi sia stato utile e vi ringrazio per il vostro tempo.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Il primo articolo è pubblicato su: http://giorgiocannella.com/index.php/2016/06/03/referendum-costituzionale-italiano-ottobre-2016/ .

[2] Articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 6 maggio 2015, numero 52, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 08 maggio 2015, numero 105.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, articolo 83, comma 1, numeri 6 e 7, comma 2 e comma 5, come modificati dall’articolo 2, comma 25, della legge 52 del 2015 ora citata.

[3] Il 54% di 630 è 340,2.

[4] L’ipotesi del Governo di maggioranza relativa (cd. Governo di minoranza) è stata di difficile realizzazione in Italia perché il Governo, per entrare in carica, deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, commi 1 e 3, della Costituzione); di conseguenza i sì devono prevalere sui no.

Inoltre, secondo il regolamento del Senato, coloro che si astengono dal voto vengono conteggiati assieme ai no (articolo 107, comma 1).

In pratica, la maggioranza relativa avrebbe dovuto trovare un accordo con le forze politiche che non sostenevano il Governo perché queste ultime, al Senato, non entrassero in aula al momento del voto.

[5] Servizio Studi della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, La riforma costituzionale. Testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Schede di lettura, n.216/12, parte prima, maggio 2016, pagina 59, in: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500p.pdf .

[6] Idem, pagina 60.

[7] In base all’articolo 135, comma 1, della Costituzione.

[8] Servizio Studi della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, La riforma costituzionale. Testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Schede di lettura, n.216/12, parte prima, maggio 2016, pagina 250, in: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500p.pdf .

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE ITALIANO DEL 4 DICEMBRE 2016

 

 

Pubblico un video del Comitato per il NO al referendum costituzionale italiano del 4 dicembre 2016.

A prescindere dalle opinioni di ciascuno sul voto da esprimere – e senza intenzione di fare polemica – vi offro qui di seguito alcune precisazioni di diritto.

 

1 – IL PREMIO DI MAGGIORANZA

Nel filmato[1] si parla del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale n. 52 del 2015 (detta Italicum)[2] in occasione dell’elezione dei componenti della Camera dei Deputati.

L’Italicum e le sue previsioni NON sono oggetto del referendum costituzionale italiano del 4 dicembre 2016.

 

2 – LA MODALITÀ DI ELEZIONE DEL FUTURO SENATO ITALIANO

Nel filmato[3] si afferma che il futuro Senato verrà eletto “in un modo incredibile che non ha riscontro in nessuna altra parte del mondo”.

In seguito[4] si precisa che “io non ho mai visto una cosa simile di un gruppetto piccolo che si eleggono tra loro”.

A tale riguardo, ho effettuato una ricerca dalla quale è emerso che le affermazioni ora citate non sono corrette.

Infatti:

  • il Senato tedesco, “il Bundesrat (“consiglio federale”), è composto dai rappresentanti dei sedici Länder tedeschi. I membri del Bundesrat (tre per i Länder più piccoli, sette per i più grandi) non vengono eletti, ma nominati da ciascun governo regionale.[5];
  • il Senato inglese, invece, “la House of Lords del parlamento britannico è composta di 26 Lord spiritual, membri di diritto per gli incarichi che ricoprono nella Chiesa anglicana, e di oltre 700 Lord temporal, in massima parte nominati a vita dalla regina su suggerimento del governo.[6];
  • nel Senato francese “I senatori sono eletti a suffragio indiretto: possono votare circa 150.000 grandi elettori, per la maggior parte costituiti da amministratori locali (sindaci, consiglieri municipali, consiglieri dipartimentali e consiglieri regionali), oltre ai deputati dell’Assemblea Nazionale; …Questo sistema elettorale provoca uno sbilanciamento politico nella composizione dei senatori, poiché privilegia le zone rurali della Francia, storicamente più a destra delle zone urbane.[7].

 

La legge costituzionale italiana che sarà oggetto del referendum del 4 dicembre 2016 prevede che:

  • L’elezione dei senatori, come già detto, avviene con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali e delle province autonome [di Trento e Bolzano, n.d.a.] tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio. Si ricorda che la Costituzione vigente non individua il tipo di sistema elettorale da adottare né per l’elezione della Camera né per quella del Senato, rimettendo la relativa scelta alla discrezionalità del legislatore ordinario, mentre il nuovo articolo 57 Cost. indica, per l’elezione del Senato, il metodo proporzionale.[8].

 

Rispetto alle realtà tedesca e inglese, la legge costituzionale italiana sottoposta a referendum appare preferibile perché non prevede la nomina dei futuri senatori da parte di un singolo, ma da parte di un’assemblea e, inoltre, l’assemblea in questione non è quella della Giunta regionale – composta unicamente dai rappresentanti della maggioranza di governo – ma è quella del Consiglio regionale nel quale sono presenti, sia i rappresentanti della maggioranza, sia quelli dell’opposizione.

Il confronto con la realtà francese conduce a ipotizzare un maggiore equilibrio presente nella legge costituzionale italiana sottoposta a referendum, in quanto, la base elettorale dei futuri senatori italiani non dovrebbe risentire del citato squilibrio numerico presente in Francia tra gli amministratori dei Comuni rurali e quelli dei Comuni metropolitani.

Inoltre, il fatto che il futuro articolo 57 della Costituzione italiana affermi che i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi da senatore debbano tenere conto dei voti espressi e della composizione del Consiglio regionale avvalora ancora di più la conclusione che i senatori eletti non saranno solo quelli graditi a un singolo o all’organo di governo della Regione, ma comprenderanno persone di vari schieramenti.

In tal modo potrà essere assicurata, all’interno del futuro Senato italiano, la presenza degli “interessi in conflitto” dei quali parla il filmato[9].

 

3 – L’INCENSURATEZZA E LE IMMUNITÀ PARLAMENTARI DEI FUTURI SENATORI

Nel filmato[10] si esprime preoccupazione riguardo al fatto che i futuri senatori italiani verranno eletti tra i consiglieri regionali perché “in questi anni si è visto che nei Consigli regionali ci sono molti consiglieri corrotti, indagati, inquisiti”.

Lascio il merito di questa affermazione nelle mani della magistratura inquirente e di quella giudicante.

Ferma restando la presunzione di innocenza, mi limito a ricordare con profonda tristezza il fatto che identici rilievi penali sono stati mossi più volte anche nei confronti di vari parlamentari nazionali.

Poco più oltre nel filmato[11] si afferma che “questa stessa riforma estende a questi senatori fasulli l’immunità parlamentare”.

A questo proposito mi limito a notare che i senatori, al pari dei deputati, le immunità parlamentari le hanno già e che l’articolo 68 della Costituzione, che disciplina le immunità parlamentari, NON è stato modificato dalla legge costituzionale oggetto del referendum del 4 dicembre 2016.

 

4 – LA NOMINA DI DUE GIUDICI COSTITUZIONALI

L’analisi esposta nel filmato[12] sulle competenze del futuro Senato italiano prosegue con la seguente affermazione: “Gravissimo, invece – sempre funzioni di livello costituzionale – è il fatto che viene attribuito a loro l’elezione di due dei giudici della Corte costituzionale.”.

Il motivo è dato dal fatto che “Questo Senato, così come è stato composto, da persone francamente nel complesso screditate, di nessun, di nessuno spessore, ha la possibilità di incidere sulla Corte costituzionale con due voti.[13].

Per quanto concerne lo spessore dei futuri consiglieri regionali, questo verrà valutato dagli elettori chiamati alle urne.

In questa sede io esamino l’incidenza della nomina di due giudici da parte del futuro Senato sul totale dei giudici della Corte costituzionale italiana.

I giudici della Corte costituzionale italiana sono quindici, la legge costituzionale di riforma non ne cambia il numero.

Anche in questo caso ho effettuato una ricerca per sapere se, negli altri Paesi europei, il Senato elegga alcuni dei giudici della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda la Corte costituzionale federale tedesca, il Bundesrat – il Senato tedesco – designa otto giudici su un totale di sedici[14].

Per quanto riguarda il Consiglio costituzionale francese, il Presidente del Senato francese nomina tre giudici su un totale di nove[15].

Per quanto riguarda il Tribunale costituzionale spagnolo, infine, il Senato spagnolo nomina quattro giudici su un totale di dodici[16].

Dal confronto con le realtà che ho citato emerge che la legge costituzionale italiana che sarà oggetto del referendum del 4 dicembre 2016 non si discosta da analoghe previsioni di altri Paesi europei.

Al contrario, la legge in parola assegna su questo punto al Senato italiano un’incidenza più ridotta rispetto a quella che hanno le omologhe assemblee dei Paesi citati.

 

Le domande che questo articolo ha suscitato vengono affrontate nella sua seconda parte [17].

Mi auguro che questo contributo vi sia stato utile e vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] (da -8:47 a -6:00).

[2] Legge 06 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati”, consultabile in:

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=DmcH5RxpwzCwGgGCOrTtpQ__.na1-prd-norm .

[3] (da -4:58 a -4:54).

[4] (da -4:07 a -4:05).

[5] Cito da: http://www.europaquotidiano.it/2014/01/22/riforma-del-senato-come-funziona-in-europa/ .

[6] Idem.

[7] Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_(Francia)#Elezione .

[8] Cito da: Servizio Studi della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, La riforma costituzionale. Testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Schede di lettura, n.216/12, parte prima, maggio 2016, pagine 36 e seguenti, in: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500p.pdf .

[9] (da -5:48 a -5:33).

[10] (da -4:20 a -4:10).

[11] (da -4:03 a -3:54).

[12] (da –2:18 a –2:06).

[13] (da –1:40 a –1:22).

[14]La nomina dei 16 giudici compete per metà al Bundestag (il parlamento federale) e per metà al Bundesrat (la camera che rappresenta iLänder). Il Bundestag designa i giudici di propria competenza attraverso un comitato di 12 grandi elettori, di cui fanno parte parlamentari eletti dalla medesima camera con metodo proporzionale, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti. Il Bundesrat designa i giudici di propria competenza, su proposta di una apposita commissione, attraverso il voto pubblico e diretto dell’intero consesso espresso con una maggioranza di due terzi.”. Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Costituzionale_Federale_tedesca#Giudici:_nomina_e_posizione .

[15]Nove membri vengono nominati: tre dal Presidente della Repubblica (che ne sceglie anche il presidente, il cui voto prevale in caso di parità), tre dal Presidente dell’Assemblea Nazionale e tre dal Presidente del Senato. … La composizione dell’organo è quindi totalmente politica, cosa che rende il conseil peculiare rispetto agli omologhi di altri sistemi di giustizia costituzionale (ad esempio quelloitaliano). La natura politica dell’organo costituisce un’eredità della diffidenza nei confronti dei giudici e della convinzione che questi non possano controllare il Legislatore che prende origine già dalla rivoluzione francese del 1789.” Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_costituzionale_(Francia) .

[16]Il Tribunale costituzionale è composto da 12 giudici scelti, nominati dal re per un mandato di nove anni non rinnovabili. Quattro di loro sono scelti dal Congresso dei Deputati con la maggioranza di 3/5 dei membri della camera, quattro dal Senato con la maggioranza di 3/5 dei membri della camera, due dal Governo e due dal Consiglio generale del potere giudiziario.” Cito da:

https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_costituzionale_della_Spagna .

[17] La seconda parte è pubblicata in: http://giorgiocannella.com/index.php/2016/10/29/referendum-4-dicembre-2016-parte-seconda/ .

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .