Considerazioni giuridiche sull’approvazione del vaccino della Pfizer

Premessa

Le argomentazioni esposte in questo articolo sono unicamente di carattere giuridico e non debbono essere intese come un parere scientifico riguardo l’efficacia e la sicurezza dei farmaci che mirano a contrastare le infezioni epidemiche o come una valutazione del rapporto rischio/beneficio riguardo la loro distribuzione  

Le argomentazioni giuridiche qui di seguito esposte sono state elaborate sulla base dei documenti resi noti al pubblico via internet da parte della statunitense Food and Drug Administration.

Aggiungo che ho già ricevuto la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 Coronavirus e che ho discuso con il mio medico di fiducia la scelta del vaccino.

 

Introduzione

Ha destato grande interesse nei mezzi di informazione il provvedimento, datato 23 agosto 2021, con il quale la statunitense Food and Drug Administration ha approvato il vaccino prodotto dalla Pfizer contro il Covid-19 Coronavirus. [1]

In realtà, i provvedimenti sono due:

  • un’approvazione del vaccino in parola per i soggetti dai sedici anni di età in su[2]
  • e un’autorizzazione per l’uso di emergenza del medesimo vaccino per i soggetti dai dodici ai quindici anni di età o per la somministrazione della terza dose a soggetti a partire dai dodici anni di età che hanno una immuno-deficienza equivalente a quella di pazienti che hanno subito un trapianto.[3]

Prima dell’approvazione in parola, il vaccino della Pfizer era autorizzato per l’uso di emergenza per i soggetti dai sedici anni di età in su.[4] [5]

 

Il Problema

L’approvazione del vaccino della Pfizer è stata accompagnata da una Press Release, anch’essa datata 23 agosto 2021, nella quale la Food and Drug Administration afferma che:

“Non sono ancora disponibili informazioni sui potenziali effetti a lungo termine sulla salute”.[6]

In realtà, questa informazione era già nota.[7]

Infatti, i vaccini con tecnologia genetica (Pfizer, Moderna) sono stati somministrati al pubblico per la prima volta su scala mondiale in occasione dell’attuale pandemia di Covid-19 Coronavirus.

È quindi comprensibile che non siano ancora disponibili degli studi scientifici sui potenziali effetti a lungo termine di questa nuova tecnologia sulla salute umana.

Tuttavia, è ragionevole ritenere che, in stato di emergenza, il rischio per i loro potenziali effetti a breve e lungo termine sulla salute umana fosse largamente inferiore rispetto al beneficio di prevenire il contagio da Covid-19 Coronavirus e, potenzialmente, ridurre le possibilità di ulteriori mutazioni del virus.

Al contrario, nel momento in cui la Food and Drug Administration fa fare un salto di qualità al regime giuridico della immissione in commercio di uno di essi (il vaccino della Pfizer) – dall’autorizzazione all’uso di emergenza all’approvazione – la mancanza degli studi scientifici sopra detti potrebbe provocare delle gravi conseguenze giuridiche.

 

Le conseguenze

Descrivo qui di seguito alcune di queste conseguenze.

In primo luogo vi sono delle conseguenze di diritto amministrativo.

L’atto amministrativo di approvazione del vaccino della Pfizer contro il Covid-19 Coronavirus emanato in assenza di studi scientifici sui suoi potenziali effetti a lungo termine sulla salute umana è viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Questo vizio potrebbe condurre alla declaratoria di annullamento dell’atto da parte di un Administrative Law Judge.[8]

Inoltre, la presenza di questo vizio è resa ancor più rilevante dal fatto che la Food and Drug Administration sottolinea con fermezza il suo impegno affinché i vaccini che essa approva siano sicuri.[9]

In secondo luogo vi potrebbero essere delle conseguenze di diritto civile.

Ipotizziamo che, da qui a qualche anno, si venga a conoscenza di potenziali effetti sulla salute umana a oggi non noti.

In considerazione del fatto che l’approvazione del vaccino in parola è viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria, i soggetti danneggiati potrebbero associarsi in una class action per chiedere il risarcimento dei danni alla Food and Drug Administration.

In terzo luogo vi potrebbero essere delle gravi conseguenze politiche.

Ipotizziamo che, sulla base dell’approvazione rilasciata dalla Food and Drug Administration, alcuni Stati degli Stati Uniti d’America votino una legge che renda obbligatorio vaccinarsi con il vaccino della Pfizer.[10]

Il fatto che questa legge sia stata votata sulla base di un atto amministrativo viziato per eccesso di potere per carenza di istruttoria potrebbe condurre alla impugnazione della legge davanti alla Suprema Corte Statale in qualità di giudice delle leggi?[11]

Sicuramente, la maggioranza parlamentare che avesse approvato quella legge andrebbe incontro a un grave tracollo elettorale.

In quarto luogo, vi potrebbero essere delle gravi conseguenze di diritto penale militare.

Ipotizziamo che il Presidente degli Stati Uniti d’America, in qualità di comandante in capo delle forze armate della Nazione, in considerazione dell’approvazione rilasciata dalla Food and Drug Administration, ordini a tutti gli appartenenti alle forze armate di vaccinarsi con il vaccino della Pfizer.[12]

Mentre i militari che, obbedendo, ne avessero un danno alla salute potrebbero chiedere un risarcimento dei danni, quelli che rifiutassero di obbedire all’ordine andrebbero sotto processo per insubordinazione.

Alle accuse mosse dal Procuratore militare, la difesa potrebbe eccepire che l’ordine dato dal Presidente è illegittimo perché si basa su un atto amministrativo – l’approvazione rilasciata dalla Food and Drug Administration – viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Qualunque sia l’esito del giudizio, la sua eco sarebbe enorme.

 

Le soluzioni

Ritengo che sia prudente che la Food and Drug Administration agisca in fretta per risolvere le problematiche giuridiche che ho cercato di evidenziare.

Innanzitutto essa, nell’esercizio del suo potere di auto-tutela amministrativa, potrebbe correggere quanto prima il provvedimento di approvazione del vaccino della Pfizer contro il Covid-19 Coronavirus e confermare il suo precedente provvedimento di autorizzazione all’uso di emergenza del medesimo vaccino.

In alternativa, essa potrebbe quanto meno chiarire al pubblico in che modo l’assenza di informazioni sui potenziali effetti a lungo termine sulla salute umana sia stata valutata nel considerare il rapporto rischio/beneficio durante l’iter amministrativo che ha condotto all’approvazione del vaccino della Pfizer.

Per le ragioni che ho esposto fin ora, ritengo che nessun’altra approvazione di vaccini con tecnologia genetica dovrebbe essere rilasciata fino a quando non saranno disponibili informazioni certe e scientificamente supportate riguardo ai loro potenziali effetti a lungo termine sulla salute umana.

Maggiore attenzione dovrebbe essere data all’esame dei vaccini con tecnologia classica visto che, per questa tecnologia, potrebbero essere disponibili informazioni riguardo i loro effetti a lungo termine sulla salute umana.

Infine, non posso tacere il fatto che i profili critici esposti in questo articolo avrebbero dovuto essere sollevati con vigore da uno o più avvocati della Food and Drug Administration.

Su internet non ho trovato alcun contributo in tal senso.

Ad ogni modo, nello studiare i documenti pubblicati su internet riguardo questa approvazione, l’interrogativo che rimane è perché, in mancanza di informazioni certe e scientificamente documentate, si sia proceduto all’approvazione di un vaccino quando la sua fruizione da parte del pubblico era già garantita da un’autorizzazione di emergenza?

C’è forse da pensare che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 Coronavirus stia finalmente finendo?

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

AGGIORNAMENTI

1)

Il 1 settembre 2021, il sito internet della nota rete televisiva statunitense CNN pubblica la seguente notizia:

“The retirements of Dr. Marion Gruber, director of the Office of Vaccines Research and Review at FDA’s Center for Biologics Evaluation and Research, and Dr. Philip Krause, deputy director of the office, were announced in an internal agency email sent on Tuesday and shared with CNN by the FDA.”

https://www.cnn.com/2021/08/31/health/fda-vaccine-officials-step-down/index.html

 

“Le dimissioni della dott.ssa Marion Gruber, direttrice dell’Office of Vaccines Research and Review presso il Center for Biologics Evaluation and Research della FDA [Food and Drug Administration], e del dott. Philip Krause, vicedirettore dell’ufficio, sono state annunciate in un’e-mail interna dell’agenzia inviata martedì e condivisa con la CNN dalla FDA [Food and Drug Administration].” (la traduzione è mia)

 

2)

Alcune interessanti considerazioni giuridiche sulla efficacia e sulla sicurezza dei vaccini contro il Covid-19 coronavirus sono contenute nel documento dell’avvocato Renate Holzeisen datato 21 gennaio 2022 e presente agli atti della 1^ Commissione permanete (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica italiana in occasione delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2488 (conversione in legge del decreto legge 221 del 2021 proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19) e sul disegno di legge n. 2489 (conversione in legge del decreto legge 229 del 2022 – certificazioni verdi Covid-19 e sorveglianza sanitaria).

L’elenco dei documenti presentati nelle audizioni in parola è consultabile qui:

https://www.senato.it/3572

Il documento redatto dall’avvocato Renate Holzeisen è consultabile qui:

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/335/Avv._DDr._Renate_Holzeisen.pdf

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] “Covid, per il vaccino Pfizer arriva l’autorizzazione definitiva della Fda”, la Repubblica, 23 agosto 2021, in:

https://www.repubblica.it/salute/2021/08/23/news/vaccino_pfizer_autorizzazione_fda-315022922/

 

Laura Cuppini, “Pfizer, ok definitivo di Fda dai 16 anni in su. Il vaccino non è più emergenziale: cosa significa”, Corriere della Sera, 23 agosto 2011, in:

https://www.corriere.it/salute/21_agosto_23/pfizer-ok-definitivo-fda-16-anni-su-vaccino-non-piu-solo-emergenziale-cosa-significa-74f959a0-0437-11ec-aac8-7fb5454b9ae0.shtml

 

 

[2] Approval Letter, datata 23 agosto 2021, in:

https://www.fda.gov/media/151710/download

 

 

[3] Letter of Authorization (Reissued), datata 23 agosto 2021, in:

https://www.fda.gov/media/150386/download

 

 

[4] “On December 11, 2020, the Food and Drug Administration (FDA) issued an Emergency Use Authorization (EUA) for emergency use of Pfizer-BioNTech COVID‐19 Vaccine for the prevention of COVID-19 for individuals 16 years of age and older”

Letter of Authorization (Reissued) datata 23 agosto 2021, già citata nella nota numero 3, pagina 1.

 

 

[5] L’elenco dei provvedimenti emanati dalla Food and Drug Administration riguardo il vaccino della Pfizer contro il Covid-19 Coronavirus è disponibile in internet.

“Comirnaty and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, in:

https://www.fda.gov/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccine

 

 

[6] “Information is not yet available about potential long-term health outcomes.”

FDA NEWS RELEASE, “FDA Approves First COVID-19 Vaccine Approval Signifies Key Achievement for Public Health”, in:

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

 

La mia citazione è presa dal paragrafo “FDA Evaluation of Safety and Effectiveness Data for Approval for 16 Years of Age and Older”

 

 

[7] “Further research is needed to determine how different animal species respond to mRNA vaccine components and inflammatory signals and which pathways of immune signalling are most effective in humans.”

 

Pardi, N., Hogan, M., Porter, F. et al. mRNA vaccines — a new era in vaccinology. Nat Rev Drug Discov 17, 261–279 (2018). https://doi.org/10.1038/nrd.2017.243

 

La mia citazione è presa dal paragrafo “Conclusions and future directions”.

 

 

[8] https://www.justia.com/administrative-law/administrative-law-judges/

 

https://ballotpedia.org/Administrative_law_judge

 

 

[9] Food and Drug Administration, “Vaccines”, in:

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines

 

 

[10] “States have long had the constitutional authority to mandate vaccinations, which the Supreme Court has upheld twice, first in 1905 and then in 1922. The federal government, however, has limited power to mandate vaccines. It can only require them to prevent transmission of a dangerous infectious disease across state lines or international borders.”

Lawrence O. Gostin, August 5th, 2021, in:

https://www.scientificamerican.com/article/vaccine-mandates-are-lawful-effective-and-based-on-rock-solid-science/

 

 

[11] “In the United States, a state supreme court (known by other names in some states) is the highest court in the state judiciary of a U.S. state. On matters of state law, the judgment of a state supreme court is considered final and binding in both state and federal courts.”

https://en.wikipedia.org/wiki/State_supreme_court

 

 

[12] “President Joe Biden also ordered the military to move toward compulsory vaccinations.”

Lawrence O. Gostin, August 5th, 2021, in:

https://www.scientificamerican.com/article/vaccine-mandates-are-lawful-effective-and-based-on-rock-solid-science/

 

 

“President Joe Biden on Thursday said he has ordered the military to start taking steps toward making the COVID-19 vaccine mandatory for uniformed service members.

 

In comments at the White House, Biden stopped short of imposing a vaccine mandate right away. But he said he has asked the Defense Department to look into how, and when, the military will add vaccines to protect against COVID-19 to the list of other vaccinations service members must receive.

 

COVID vaccines are now available on an emergency use basis. Until the Food and Drug Administration issues full approval for the vaccines, the military has said it will not make them mandatory for service members.”

Stephen Losey, July 29th, 2021, in:

https://www.military.com/daily-news/2021/07/29/biden-orders-military-move-toward-mandatory-covid-vaccine.html

 


Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito
https://giorgiocannella.com/

 

LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI

Presento qui di seguito un parere che ho scritto per soddisfare una richiesta in occasione di un colloquio professionale. Ho scelto di parlare delle pari opportunità tra donne e uomini in materia elettorale e nell’accesso al mondo del lavoro.

 

La mia scelta è dovuta a più fattori, come, ad esempio,

  • il fatto che le pari opportunità siano previste a più livelli normativi (Costituzione, legge statale, statuti di alcune Regioni italiane);
  • il dibattito che tale questione suscita ogni volta che se ne parla;
  • la constatazione che vi sono ambiti nei quali, per attuare le pari opportunità, è necessario far rispettare prima altre norme le quali, solo all’apparenza, non sono collegate con il discorso in esame.

 

Nella prima parte del parere esamino la messa in opera delle pari opportunità in occasione delle consultazioni elettorali e della successiva formazione degli organi di governo delle istituzioni democratiche dello Stato italiano. Nella seconda parte esprimo il mio parere sulla migliore attuazione delle pari opportunità per quanto riguarda l’accesso al mondo del lavoro.

 

Come sempre, sarei felice di avere le vostre opinioni al riguardo per un confronto costruttivo.

 

 

LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI

IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

E NELL’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Parte Prima

 

Sintetizzo gli aspetti salienti dell’istituto in parola in occasione delle consultazioni elettorali.

 

1) – Gli articoli 3 comma 1; 51 comma 1; e 117 comma 7; della Costituzione italiana affermano, rispettivamente, che:

  • Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”;
  • Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.[1];
  • Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.[2].

 

2) – Per quanto attiene, in particolare, alla materia elettorale, la Corte Costituzionale italiana ha affermato che:

  • l’istituto delle pari opportunità tra donne e uomini non ha la finalità di far conseguire alle donne la certezza della vittoria in una consultazione elettorale[3];
  • successivamente alla modifica dell’articolo 117 della Costituzione[4], l’applicazione dell’istituto delle pari opportunità tra donne e uomini non vincola in alcun modo la libera scelta dell’elettore su chi votare[5];
  • successivamente alla citata modifica dell’articolo 51 della Costituzione, la norma di uno Statuto regionale, la quale, nel caso in cui l’elettore esprima due preferenze sulla scheda elettorale, prevede che esse debbano andare a candidati di sesso diverso, non ha natura coattiva, ma solo il fine di promuovere un maggiore equilibrio tra donne e uomini nella composizione del Consiglio regionale[6].

 

3) – Nelle controversie giudiziarie relative alla impugnazione degli atti di nomina dei membri degli organi di governo delle istituzioni democratiche dello Stato italiano, il Consiglio di Stato in successive decisioni ha affermato che:

  • l’atto di nomina di un assessore regionale non è un atto politico, ma un atto di alta amministrazione ed in quanto tale è soggetto al controllo giurisdizionale del Giudice amministrativo[7];
  • le norme programmatiche sono anch’esse norme immediatamente precettive[8];
  • la norma dello Statuto regionale della Campania che prevede una equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta regionale[9] non è una norma programmatica e contiene un vincolo ad un potere del Presidente della Giunta regionale[10];
  • la discrezionalità politica trova un limite nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento[11];
  • in assenza di una previsione statutaria che preveda l’esatta consistenza della quota di riserva da attribuire ai membri del sesso meno rappresentato, la nomina anche di un solo membro di sesso femminile rispetta il principio delle pari opportunità tra donne e uomini all’interno di una Giunta provinciale[12].

 

 

Parte Seconda

 

Passo ora alla parte del mio parere che esamina il problema se una previsione normativa contenente le così dette “quote rosa” sarebbe idonea ad attuare le pari opportunità tra donne e uomini per quanto riguarda l’accesso al mondo del lavoro.

 

A tal fine, prendo in esame la previsione di una quota rosa pari al 50% e preciso subito che non posso adottare una percentuale diversa.

Infatti, una percentuale minore del 50% rappresenterebbe una discriminazione contro le donne, mentre una percentuale superiore al 50% rappresenterebbe una discriminazione contro gli uomini.

Proseguo il mio ragionamento e prendo ad esempio un settore professionale nel quale le donne preparate e meritevoli siano il 10% della forza lavoro[13].

In tal caso, per rispettare la quota rosa del 50%, si dovrebbe procedere alla immissione, nel settore in esame, di un 40% di donne incapaci ed immeritevoli, con una conseguente discriminazione contro gli uomini.

Al contrario, nel caso di un settore professionale nel quale le donne preparate e meritevoli siano, ad esempio, il 90% della forza lavoro[14], la previsione di una quota rosa pari al 50% obbligherebbe a lasciare a casa il rimanente 40% di donne preparate e meritevoli per assumere una identica percentuale di uomini incapaci ed immeritevoli.

La discriminazione, in questo caso, sarebbe contro le donne.

Di conseguenza, una quota rosa pari al 50% attua le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al mondo del lavoro solo e soltanto nel caso in cui vi sia la certezza matematica che, all’interno del settore professionale preso in esame, le donne preparate e meritevoli siano esattamente il 50% della forza lavoro[15], non una di più, non una di meno !

Quindi, all’infuori dei casi nei quali vi sia la certezza della quale ho appena parlato, una quota rosa pari al 50% si traduce inevitabilmente, o in una discriminazione contro gli uomini, o in una discriminazione contro le donne.

 

A questo punto si pone la domanda: se non con le quote rosa, in quale altro modo realizzare le pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso al mondo del lavoro ?

La risposta è semplice: applicando la legge già in vigore.

In particolare, le norme sui reati di abuso d’ufficio[16], corruzione[17] e concussione[18]: le tre strade attraverso le quali persone incapaci ed immeritevoli entrano nel mondo del lavoro e tolgono opportunità alle donne ed agli uomini preparati e meritevoli.

Quanto più vengono espunte dal mondo del lavoro persone incapaci ed immeritevoli, tanto più vi sarà posto per donne e uomini preparati e meritevoli, attuando in tal modo “le pari opportunità tra donne e uomini” delle quali parlano gli articoli della Costituzione italiana che ho citato all’inizio di questo mio parere.

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

[2] Il comma citato è stato aggiunto dall’articolo 3, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sul significato della locuzione “promuovono”, segnalo Consiglio di Stato, sentenza 18 giugno 2015, n. 3115, narrativa del fatto e considerazioni di diritto, paragrafo V.1.2, secondo il quale “la locuzione «promuovono» deve essere intesa nel senso che – nel rispetto del principio di legalità – vi siano disposizioni che tendano alla rimozione degli ostacoli limitanti la parità di genere, eliminando posizioni di privilegio agli appartenenti ad uno di essi, e non nel senso che tendano alla assoluta parità di rappresentanza dei due sessi nelle liste elettorali.”.

[3] Corte Costituzionale, sentenza 12 settembre 1995, n. 422, considerazioni di diritto, paragrafo 6, contrastano con l’articolo 3, comma 2, della Costituzione le norme che “non si propongono di “rimuovere” gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi”.

[4] Ma prima della modifica dell’articolo 51 dello stesso testo.

[5] Corte Costituzionale, sentenza 13 febbraio 2003, n. 49, considerazioni di diritto, paragrafo 5, a proposito del vincolo contenuto nelle Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta per il quale le liste elettorali devono comprendere “candidati di entrambi i sessi” si legge che “il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste, e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva”.

[6] Corte Costituzionale, sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, considerazioni di diritto, paragrafo 3.3, “la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva.”. La Corte si riferisce all’articolo 4, comma 3, della legge della Regione Campania n. 4 del 27 marzo 2009 (legge elettorale) il quale dispone: “L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”.

[7] Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, considerazioni di diritto, paragrafo 2, a proposito del decreto di nomina di un assessore regionale da parte del Presidente della Giunta regionale della Campania “L’atto di nomina di un assessore regionale, da un lato, non è libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del Presidente della Regione nell’amministrazione della Regione stessa, e dall’altro è sottoposto a criteri strettamente giuridici come quello citato dell’art. 46, comma 3, dello Statuto campano. Di conseguenza, deve ritenersene ammissibile l’impugnativa davanti al giudice amministrativo, in quanto posto in essere da un’autorità amministrativa e nell’esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale.”. Per un approfondimento della relativa motivazione, rinvio alla pregevole disamina sulle differenze tra atto politico ed atto di alta amministrazione svolta dal Consiglio di Stato nella sentenza ora citata.

[8] Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, considerazioni di diritto, paragrafo 3, “Benché, come già argomentato, tutte le norme sono, per definizione, immediatamente precettive, la differenza tra quelle che si dicono propriamente programmatiche e le altre consiste soltanto nella speciale natura del precetto contenuto nelle prime, e quindi negli speciali effetti che ne derivano. Esse, infatti, non disciplinano direttamente quelle date materie, cui tuttavia si riferiscono, ma disciplinano con efficacia immediata comportamenti statali, destinati a loro volta a incidere su dette materie, con gli scopi, nei modi e nel senso voluti dalla norma programmatica.”.

[9] Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, narrativa del fatto, “l’art. 46, comma 3, dello Statuto campano che stabilisce che “il Presidente della Giunta regionale nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta”.”.

[10] Consiglio di Stato, sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, considerazioni di diritto, paragrafo 3, il testo qui di seguito è la prosecuzione di quello citato tra virgolette nella nota 8 “Non è certo questa la natura della norma controversa contenuta nello Statuto campano. Tale norma si riferisce esplicitamente ed inequivocabilmente all’atto della nomina degli assessori e pone, dunque, un vincolo, sia pur elastico, ad un determinato potere spettante al Presidente della Regione. Tale potere. si esprime con un atto che, come già detto, è di alta amministrazione: nell’enunciato normativo nessun elemento testuale autorizza a ritenere che la norma stessa costituisca un programma promozionale da attuare successivamente ad opera di organi regionali.”.

[11] Consiglio di Stato, sentenza 21 giugno 2012, n. 3670, considerazioni di diritto, a proposito della previsione normativa delle così dette “quote rosa”, “Il principio, come è noto, è stato autorevolmente confermato dalla stessa Corte costituzionale con sentenza 5 aprile 2012, n. 81, la quale ha stabilito che gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la “composizione” politica degli interessi deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate.”. Nel merito, il Consiglio di Stato si è richiamato in toto alla sentenza 27 luglio 2011, n. 4502, poc’anzi citata più volte, ed ha annullato i decreti con i quali il Presidente della Regione Lombardia, in seguito alle elezioni amministrative, aveva nominato quindici componenti della Giunta regionale di sesso maschile ed uno solo di sesso femminile.

[12] Consiglio di Stato, parere 16 marzo 2012, n. 1306, “Nella specie la giunta ha nel suo seno un componente di sesso femminile e in assenza di norme nello statuto della provincia di Caserta che prevedano una quota di riserva deve ritenersi che la nomina di una donna renda impossibile ravvisare gli estremi della violazione della disposizione costituzionale e o di quella del testo unico sugli enti locali.”. Conforme, Consiglio di Stato, sentenza 05 dicembre 2012, n. 6228. Conforme, Consiglio di Stato, sentenza 23 giugno 2014, n. 3144, secondo il quale, in questi casi, è necessario impugnare lo Statuto nei modi e nei termini di legge.

[13] Considerata nel suo complesso. Dunque, sia quella attualmente già impiegata, sia quella potenzialmente impiegabile.

[14] Idem.

[15] Idem.

[16] Articolo 323 del codice penale italiano.

[17] Articoli 318-322bis del codice penale italiano.

[18] Articolo 317 del codice penale italiano.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .