L’articolo 36, comma 1, della Costituzione italiana afferma che:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”.[1]
La parola “lavoratore” dell’articolo 36, comma 1 ora citato non comprende solo gli operai, gli impiegati, i quadri e i dirigenti, ma anche i liberi professionisti, gli artigiani e i commercianti.[2]
Proposta
Al fine di dare attuazione all’articolo 36 comma 1 della Costituzione italiana nei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale, nella legge 21 aprile 2023 n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” è aggiunto l’articolo 12-bis con il seguente testo.
Articolo 12-bis La certezza dei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale
1 – Questo articolo si applica a tutti i rapporti professionali, senza alcuna eccezione, aventi a oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile.
2 – Il prestatore d’opera intellettuale può presentare in banca il documento di avvenuto conferimento dell’incarico da parte del suo cliente e la banca è tenuta a trasferire sul conto corrente del prestatore d’opera intellettuale una somma di denaro pari al parametro medio tra minimo e massimo previsto dalla tariffa professionale per l’incarico conferito.
3 – Nel caso in cui il conto corrente del cliente sia attivo presso una banca diversa dalla banca del prestatore d’opera intellettuale, la somma di denaro dovuta dal cliente va portata nella camera di compensazione delle operazioni tra banche.
4 – Se il cliente del prestatore d’opera intellettuale non ha un conto corrente oppure se il conto corrente del cliente è incapiente, il conferimento dell’incarico è titolo idoneo per iniziare l’esecuzione forzata mobiliare e/o immobiliare nei confronti del cliente.
5 – Il cliente può contestare la debenza o l’ammontare del pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione a lui inviata dalla sua banca. A tal fine la banca può utilizzare sms e/o e-mail.
6 – La contestazione del cliente importa l’automatico assoggettamento della somma – maggiorata del cinquanta per cento – al sequestro di cui all’articolo 687 “Casi speciali di sequestro” del codice di procedura civile presso la banca dove il conto del cliente è attivo.
7 – La violazione dell’obbligo di custodia della somma importa la responsabilità della banca per l’intero ammontare della somma sottoposta a sequestro.
8 – Al momento della definizione della controversia tra cliente e prestatore d’opera intellettuale, il sequestro decade automaticamente e la somma viene trasferita in base a quanto risulta nel provvedimento che definisce la controversia.
9 – Se il provvedimento che definisce la controversia non si pronuncia sulla debenza della somma per mancata attività delle parti secondo gli articoli 309 e 181 del codice di procedura civile e/o per altra causa, la somma viene automaticamente e interamente trasferita sul conto corrente del prestatore d’opera intellettuale.
10 – Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, la frode commessa nella presentazione alla banca del documento di avvenuto conferimento dell’incarico di cui al comma 3 o la frode commessa nell’avvio dell’esecuzione forzata di cui al comma 4 comporta in ogni caso la sanzione disciplinare della radiazione dell’autore della frode e di tutti coloro che vi hanno consapevolmente concorso dall’albo professionale. Salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, i casi di frode di cui al periodo precedente possono essere segnalati al Prefetto da parte di qualsiasi interessato o conosciuti dal Prefetto d’ufficio e comportano la comminazione da parte del Prefetto della sanzione amministrativa non pecuniaria della interdizione perpetua dell’autore della frode e di tutti coloro che vi hanno consapevolmente concorso dalla professione oggetto dell’incarico.
11 – Considerato che questo articolo 12-bis è attuazione dell’articolo 36 comma 1 della Costituzione, considerato che l’articolo 36 della Costituzione è in vigore dal 1° gennaio 1948, considerato che nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale l’articolo 36 comma 1 della Costituzione non è facoltativo,
- per gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale di cui al testo dell’articolo 2 “Ambito di applicazione” della legge 21 aprile 2023 n. 49, questo articolo 12-bis si applica agli incarichi di prestazione d’opera intellettuale conferiti a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce l’articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49;
- per tutti gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale diversi da quelli di cui all’alinea precedente, questo articolo 12-bis si applica a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce l’articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49 agli incarichi di prestazione d’opera intellettuale entro il termine di prescrizione triennale di cui agli articoli 2956 e 2957 del codice civile.
12 – A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della legge che introduce questo articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49, gli articoli 1 e 2, dal 4 al 7 e gli articoli 10 e 11 della legge 21 aprile 2023 n. 49 sono abrogati.
13 – La legge che introduce questo articolo 12-bis nella legge 21 aprile 2023 n. 49 entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
NOTE A PIE’ DI PAGINA
[1] Si veda https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art36#:~:text=Art.,lavorativa%20e’%20stabilita%20dalla%20legge.
[2] Il “lavoro consiste nell’esplicazione di energie fisiche o intellettuali che una persona (prestatore di lavoro, lavoratore, locatore di opere) pone a servizio di un’altra persona (imprenditore o altro datore di lavoro, conduttore di opere). L’uno e l’altro lavoro, quello fisico e quello intellettuale, sono riguardati e tutelati dal diritto del lavoro.
…
In ogni caso il lavoro consiste in un’attività, non mai in una limitazione dell’attività della persona, come può sembrare nei casi in cui il lavoro consiste nella semplice attesa o nella custodia, poiché è sempre necessario un impiego di energie, che è in sé utile alla persona per cui viene compiuto (faciendi necessitas).”
Francesco Santoro-Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, trentacinquesima edizione, Napoli, 1995, paragrafo 29 Nozione del lavoro in senso stretto.
Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com
Sempre chiaro ed esaustivo anche e soprattutto per noi..che non sappiamo nulla di legge
Mi domando perché la legge scritta è perfetta e la messa in pratica è un’altra cosa. Quandò il cliente ritarda i pagamenti(e ci sono tanti modi!)
chi difende il prestatore d’opera?
.
Buon giorno Mariella,
grazie per il tuo commento.
“Mi domando perché la legge scritta è perfetta e la messa in pratica è un’altra cosa.”
La legge scritta non è perfetta.
Se lo fosse, non servirebbero le modifiche della legge come quella contenuta nell’articolo che stiamo commentando.
“Quandò il cliente ritarda i pagamenti(e ci sono tanti modi!) chi difende il prestatore d’opera?”
A oggi, la legge fornisce diversi rimedi per il caso in cui il cliente non paghi il prestatore d’opera intellettuale.
Tutti questi rimedi, però, non sono efficaci.
Essi consistono in procedimenti extra-giudiziali e giudiziali il cui scopo è fare in modo che il prestatore d’opera intellettuale ottenga un titolo esecutivo per il credito da lui vantato nei confronti del suo cliente.
Questo significa obbligare il prestatore d’opera intellettuale – che non è stato pagato – a investire tempo e denaro per iniziare, portare avanti e concludere i procedimenti ora menzionati.
Inoltre, è altamente probabile che questi procedimenti si concludano con un nulla di fatto.
La loro durata, infatti, dà al cliente tutto il tempo per spogliarsi dei suoi beni e intestarli a dei prestanome: parenti e amici.
Questo obbliga il professionista – che continua a non essere stato pagato – a iniziare una ulteriore azione giudiziale: l’azione revocatoria per fare in modo che i beni dei quali il cliente si è spogliato rientrino nel patrimonio di quest’ultimo,
Al termine dell’azione revocatoria, il prestatore d’opera intellettuale dovrà iniziare, portare avanti e concludere una terza azione legale: l’esecuzione forzata.
I rischi e le incertezze che possono vanificare l’esecuzione forzata in Italia sono molti e non è il caso di parlarne in questa risposta.
Ad ogni modo, sfido chiunque a dimostrarmi che tutto questo attua l’articolo 36, comma 1, della Costituzione che afferma:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”.
Per evitare le complicazioni ora accennate, il prestatore d’opera intellettuale ha quattro possibili scelte:
1. accettare il mancato pagamento o un pagamento parziale e sperare che i pagamenti degli altri clienti siano sufficienti a portare avanti la sua attività professionale, mantenere se stesso e la sua famiglia.
Questa scelta consiste in una disapplicazione di fatto dell’articolo 36 comma 1 della Costituzione;
2. farsi pagare tutto il compenso in anticipo con il rischio che il cliente non accetti di pagare, vada via e cerchi un altro prestatore d’opera intellettuale meno esigente.
Questa scelta dà avvio al mercato al ribasso dei compensi dovuti ai prestatori d’opera intellettuale fino a farli diventare irrisori e umilianti.
Inoltre, anche in questo caso, si verifica una disapplicazione di fatto dell’articolo 36 comma 1 della Costituzione;
3. mettere il mancato pagamento nelle mani della criminalità perché sia quest’ultima a farsi pagare del cliente, in cambio di una percentuale del pagamento ottenuto.
Oltre alla disapplicazione di fatto dell’articolo 36 comma 1 della Costituzione, questa scelta
pone nel nulla lo Stato, il diritto, la giustizia e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche,
consegna la certezza dei pagamenti dovuti ai prestatori d’opera intellettuale nelle mani della criminalità,
fa acquisire alla criminalità una nuova fonte di finanziamento;
4. agire in modo deciso e inflessibile perché la proposta di legge contenuta nell’articolo che stiamo commentando venga approvata dal Parlamento e divenga diritto vigente.
Quale di queste quattro scelte dà attuazione all’articolo 36 comma 1 della Costituzione che ho poc’anzi citato?
Io sono convinto che sia la quarta.
E tu?