Una proposta per la soluzione delle controversie tra Grecia e Turchia

In questo articolo propongo delle soluzioni per risolvere la disputa nel Mare Egeo tra Grecia e Turchia e per delimitare le zone economiche esclusive greca e turca nel Mare Mediterraneo.

 

Gli ultimi fatti accaduti

Il 1° giugno 2022 è stata data la notizia che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’interruzione dei negoziati tra la Turchia e la Grecia.[1]

I colloqui erano ripresi dopo cinque anni di stallo e avevano a oggetto, tra l’altro, le opposte rivendicazioni nel Mare Egeo e la delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive nel Mare Mediterraneo.

Il 3 settembre 2022 è stata resa nota la dichiarazione del presidente turco Erdogan che ha accusato la Grecia di “occupare le isole nel Mare Egeo che hanno uno status demilitarizzato”.[2]

 

I fattori critici

La tensione in corso ha raggiunto livelli idonei a destare preoccupazione.

Il 7 settembre 2022 è stata diffusa la dichiarazione di Catherine Colonna, ministra francese degli Affari Esteri, la quale ha espresso la sua vicinanza alla Grecia e a Cipro anche in caso di attacchi alla sovranità.[3]

Il 10 settembre 2022 le pagine Facebook Greek Gateway e Greek Reporter hanno dato risalto a una dichiarazione resa nel maggio del 2018 dall’allora principe di Galles, oggi sovrano britannico con il nome di re Carlo III, durante una visita ufficiale in Grecia.[4]

Egli, memore della nascita in Grecia di suo nonno il principe Andrea e di suo padre il principe Filippo, in quella occasione ebbe a dichiarare: “La Grecia è nel mio sangue”.

Quello che un orecchio non esperto potrebbe qualificare come un ricordo di famiglia in occasione di una visita ufficiale, ha ben altra importanza per coloro che conoscono il peso degli eventi personali nelle scelte che orientano la storia.

Infine, non va trascurato che la Francia e la Gran Bretagna hanno delle basi militari nella zona geografica potenzialmente interessata da un, da chi scrive, malaugurato e non voluto confronto militare tra Grecia e Turchia.[5]  [6]

 

Quanto sin qui esposto lascia presagire la concreta e attuale eventualità di un conflitto tra Grecia e Turchia che coinvolga anche altri Paesi.

 

Il contesto regionale

Il mondo, oggi, è una realtà interconnessa di cose e persone.

Pertanto, gli effetti provocati da una tensione regionale non si esplicano unicamente all’interno del territorio dei Paesi in conflitto.[7]

Al momento in cui scrivo, la regione del Mediterraneo orientale è gravemente destabilizzata.

Infatti, sul Mare Mediterraneo si affacciano già due guerre civili: quella in Libia e quella in Siria.[8]

Ciascuna di esse vede l’intervento militarmente attivo di altri Paesi, confinanti e non con quelli che sono il teatro dello scontro.

Il Libano versa in una situazione di grave debolezza economica e sociale.[9]

Dal 24 febbraio 2022, è in corso il conflitto tra Ucraina e Russia.[10]

Pochi giorni fa, nella regione del Caucaso, sono riprese ostilità tra Armenia e Azerbaigian alle quali ha fatto rapidamente seguito una tregua.[11]  

Le situazioni ora descritte vanno inquadrate in uno scenario caratterizzato da una pandemia globale di covid-19 coronavirus dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 2020, e tuttora in corso[12], e dalle conseguenze economiche del conflitto in Ucraina, tra le quali menziono l’inflazione in forte aumento, la cospicua diminuzione delle forniture di gas naturale dalla Russia, l’aumento dei prezzi dell’energia.[13]

In breve, la Turchia risulta attorniata da conflitti: a nord quello in Ucraina, a est quello tra Armenia e Azerbaigian, a sud quello in Siria, oltre alla grave situazione in Libano e alla guerra in Libia.

Si comprende bene, dunque, l’estrema gravità di un eventuale ulteriore conflitto nella medesima regione che coinvolga la Turchia contro la Grecia e Cipro, anche in questo caso con il probabile intervento di altri Stati.

Questo conflitto avrebbe luogo al centro dei conflitti già esistenti e ai quali ho accennato e contribuirebbe ad aggravare le criticità che li caratterizzano, sia a danno dei Paesi in essi già coinvolti, sia a danno dei Paesi vicini.

È urgente, quindi, mettere in campo una proposta che risolva le cause della tensione tra Grecia e Turchia tramite un assetto che soddisfi entrambe le parti.

 

Le opposte affermazioni.

Le opposte affermazioni della Grecia e della Turchia nel Mare Egeo e nel Mare Mediterraneo coinvolgono istituti diversi del diritto del mare.[14]

Non annoierò il lettore elencandole tutte perché esse sono oggetto del paragrafo “Le soluzioni proposte” qui appresso.

In estrema sintesi:

  • la Grecia desidera estendere la sua sovranità nel Mare Egeo dalle attuali 6 miglia marine attorno alle sue isole a 12 miglia marine, ma la Turchia si oppone affermando che questo trasformerebbe il Mare Egeo in un lago interno della Grecia;
  • la Turchia desidera ampliare la sua zona economica esclusiva nel Mare Mediterraneo annettendo una parte della zona economica esclusiva della Grecia e una parte della zona economica esclusiva cipriota, desiderio che non trova d’accordo i Paesi interessati.

 

Le soluzioni proposte

1 – La delimitazione del Mare Egeo

Se si desidera comporre i dissidi tra la Grecia e la Turchia nel Mare Egeo, è necessario innanzitutto delimitare chiaramente il Mare Egeo.

A tale scopo, si inizia tracciando una linea che parte dal punto più meridionale di Capo Malea nel territorio della Grecia continentale fino al punto più settentrionale della penisola di Korykos nel territorio isolano di Creta.

Si prosegue tracciando una linea da Capo Sidéros nel territorio isolano di Creta, si toccano il punto più meridionale dell’isola di Caso e il punto più meridionale dell’isola di Scarpanto e si arriva al punto più meridionale dell’isola di Rodi.

Si finisce tracciando una linea che parte dal punto più settentrionale dell’isola di Rodi fino al punto più meridionale della penisola di Bozburun nel territorio della Turchia continentale.

La parte di mare compresa tra queste linee e la linea di costa della Grecia continentale e della Turchia continentale è il mare Egeo.

 

2 – Acque territoriali, spazio aereo, isolette e scogli

Stabilita l’estensione del Mare Egeo, si può procedere alla soluzione della disputa su di esso nel modo seguente:

  • la Grecia e la Turchia conservano nel Mare Egeo le isole che già hanno;
  • le acque territoriali della Grecia nel Mare Egeo si estendono per 6 (sei) miglia marine dalla linea di costa della Grecia continentale e dalla linea di costa delle isole greche nel Mare Egeo;
  • lo spazio aereo greco nel Mare Egeo è quello sovrastante le acque territoriali della Grecia e il territorio delle isole greche;
  • le acque territoriali della Turchia nel Mare Egeo si estendono per 6 (sei) miglia marine dalla linea di costa della Turchia continentale e dalla linea di costa delle isole turche nel Mare Egeo;
  • lo spazio aereo turco nel Mare Egeo è quello sovrastante le acque territoriali della Turchia e il territorio delle isole turche;
  • nei punti in cui le dette porzioni di mare territoriale e/o di spazio aereo si sovrappongono si procede a fare arretrare i rispettivi confini fino al punto in cui essi combaciano;
  • in deroga a ogni altra norma vigente, le isolette e gli scogli nel Mare Egeo sono assegnati alla sovranità della Turchia solo se sono interamente compresi entro le acque territoriali turche delimitate ai sensi delle affermazioni precedenti.

 

3 – La piattaforma continentale e la zona economica esclusiva nel Mare Egeo

La piattaforma continentale e la zona economica esclusiva greche nel Mare Egeo hanno un’ampiezza di 200 (duecento) miglia marine calcolate, secondo la richiesta della Grecia, tenendo conto non solo della linea di costa della Grecia continentale ma anche della linea di costa delle isole greche nel Mare Egeo.

 

4 – La piattaforma continentale e la zona economica esclusiva nel Mare Mediterraneo

La Grecia:

  • rinuncia alla sua sovranità sull’isola di Kastellorizo e la cede alla Turchia;
  • riconosce le acque territoriali turche e lo spazio aereo turco per una estensione di 6 (sei) miglia marine attorno all’isola di Kastellorizo;
  • cede alla Turchia la parte di zona economica esclusiva greca che si trova a oriente della linea che congiunge il punto più meridionale della zona economica esclusiva attualmente turca ubicata tra Rodi e Kastellorizo e il punto identificato con la lettera D. Entrambi i punti sono visibili nella cartina geografica qui sotto.

 

Conflicting claims to the continental shelf and EEZ areas in the eastern Mediterranean. Blue: areas claimed by Greece and Cyprus; red: areas claimed by Turkey. Section labelled “A-B”: Claimed delimitation between Turkey and Libya as per November 2019 agreement. Section labelled “C-D”: Delimitation agreed between Greece and Egypt as per August 2020 agreement.
Credits image: https://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_dispute

 

La Grecia e la Turchia riconoscono reciprocamente la sovranità di ciascuno dei loro Stati articolata nel modo appena detto e rinunciano a qualsiasi pretesa in contrasto con quanto appena detto.

 

5 – Installazioni militari

In deroga a ogni altra norma vigente, la Grecia e la Turchia si riconoscono reciprocamente la possibilità di realizzare installazioni militari in modo che, considerata una installazione militare greca e una installazione militare turca, esse abbiano la stessa distanza dal più vicino tra i seguenti: il confine di Stato, il limite delle acque territoriali.

 

6 – Diritto di passaggio inoffensivo e diritto di passaggio in transito

La Grecia e la Turchia si danno reciproca garanzia:

  • del diritto di passaggio inoffensivo per tutte le navi – compresi i sottomarini e ciò che si muove in tutto o in parte sotto l’acqua -, militari e non militari, di ciascuno dei due Paesi nelle acque territoriali dell’Altro. Al fine di dare un’applicazione senza incertezze a quanto ora detto, il contenuto del diritto di passaggio inoffensivo è quello di cui al testo in lingua inglese degli articoli dal 17 al 32 compresi e dell’articolo 45 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata il 10 dicembre 1982 in vigore al momento della firma dell’accordo tra Grecia e Turchia;
  • del diritto di passaggio in transito per tutte le navi – compresi i sottomarini e ciò che si muove in tutto o in parte sotto l’acqua -, militari e non militari, e per tutti gli aerei, militari e non militari, di ciascuno dei due Paesi nella zona economica esclusiva e nello spazio aereo a essa sovrastante dell’Altro. Al fine di dare un’applicazione senza incertezze a quanto ora detto, il contenuto del diritto di passaggio in transito è quello di cui al testo in lingua inglese degli articoli dal 37 al 44 compresi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata il 10 dicembre 1982 in vigore al momento della firma dell’accordo tra Grecia e Turchia.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Turkey’s Erdogan halts talks with Greece as tensions flare again, June 1, 2022, on:

https://www.reuters.com/world/middle-east/erdogan-says-turkey-will-no-longer-hold-bilateral-talks-with-greece-2022-06-01/

 

Ludovica Longo, Erdogan contro Atene: fine dei colloqui tra Turchia e Grecia, 1° giugno 2022, in:

https://it.euronews.com/2022/06/01/erdogan-contro-atene-fine-dei-colloqui-tra-turchia-e-grecia

 

 

[2] Erdogan accuses Greece of ‘occupying’ demilitarised islands, September 3, 2022, on:

https://www.reuters.com/world/europe/erdogan-accuses-greece-occupying-demilitarised-islands-2022-09-03/

 

Toni accesi tra Grecia e Turchia sulle isole dell’Egeo, diplomazie in campo, 7 settembre 2022, in:

https://it.euronews.com/2022/09/07/toni-accesi-tra-grecia-e-turchia-sulle-isole-dellegeo-diplomazie-in-campo

 

 

[3] Toni accesi tra Grecia e Turchia sulle isole dell’Egeo, diplomazie in campo, 7 settembre 2022, in:

https://it.euronews.com/2022/09/07/toni-accesi-tra-grecia-e-turchia-sulle-isole-dellegeo-diplomazie-in-campo

 

 

 

[4] Philip Chrysopoulos, ‘Greece is in my Blood’, says Prince Charles Ahead of Official Visit, May 8, 2018, on:

https://greekreporter.com/2018/05/08/greece-is-in-my-blood-says-prince-charles-ahead-of-official-visit/

 

Facebook, Greek Gateway, 10 settembre 2022

https://m.facebook.com/GreekGateway/photos/5839040612807148/

 

Facebook, Greek Reporter 10 settembre 2022

https://www.facebook.com/GreekReporter/videos/how-greek-is-king-charles/496977238430129/

 

 

[5] Per le basi militari della Francia a Cipro si vedano i seguenti.

 

Per la base navale di Mari, ora base navale Evangelos Florakis:

 

Minister: Cyprus working with France to expand naval base, May 16, 2019, in:

https://apnews.com/article/3d9374baacfa4fcd9beba5269bbba804

 

Naval News Staff, Cyprus Plans Mari Naval Base Expansion To Host French Navy Ships, May 23, 2019, on:

https://www.navalnews.com/naval-news/2019/05/cyprus-plans-mari-naval-base-expansion-to-host-french-navy-ships/

 

George Psyllides, Expansion of base for use of French navy a priority says minister, May 22, 2019, on:

https://cyprus-mail.com/2019/05/22/expansion-of-naval-base-for-french-navy-a-priority-says-minister/

 

Tom Kington, Rome, Lucy Fisher, Cyprus seeks French military help in snub to ‘distracted’ UK, May 17, 2019, on:

https://www.thetimes.co.uk/article/cyprus-seeks-french-military-help-in-snub-to-distracted-uk-xsfhx795q

 

Cyprus, France reportedly agree on use of naval base, May 16, 2019, on:

https://www.ekathimerini.com/news/240536/cyprus-france-reportedly-agree-on-use-of-naval-base/

   

Evangelos Florakis Naval Base, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelos_Florakis_Naval_Base

 

 

Per la base aerea di Paphos si vedano:

 

French, Greek fighter jets land in Paphos, August 25, 2020, on:

https://www.financialmirror.com/2020/08/25/french-greek-fighter-jets-land-in-paphos/

 

Apostolis Tomaras, France testing Paphos National Guard air base, August 11, 2020, on:

https://knews.kathimerini.com.cy/en/comment/opinion/france-testing-paphos-national-guard-air-base

 

 

[6] Per le basi militari della Gran Bretagna a Cipro si vedano:

 

Andreas Stergiou (2015) The Exceptional Case of the British Military Bases on Cyprus, Middle Eastern Studies, 51:2, 285-300, DOI: http://10.1080/00263206.2014.947283

 

Akrotiri and Dhekelia, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Akrotiri_and_Dhekelia

 

British Forces Cyprus, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Forces_Cyprus

 

 

[7] Adele Ferrari, Le tre crisi infiammate dalla guerra in Ucraina, 15 maggio 2022, in:

https://it.insideover.com/guerra/le-tre-crisi-infiammate-dalla-guerra-in-ucraina.html

 

 

[8] Prima guerra civile in Libia, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_civile_in_Libia

 

Seconda guerra civile in Libia, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_civile_in_Libia

 

Guerra civile siriana, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_civile_siriana

 

 

[9] Timour Azhari, Maya Gebeily, Analysis: Political and banking deadlock may plunge Lebanon deeper into crisis, June 30, 2022, on:

https://www.reuters.com/world/middle-east/political-banking-deadlock-may-plunge-lebanon-deeper-into-crisis-2022-06-30/

 

Andrea Barolini, Libano, le banche al centro di una delle peggiori crisi al mondo, 16 agosto 2022, in:

https://valori.it/libano-banche-crisi/

 

Carmen Geha, Un altro anno da incubo per il Libano, 11 marzo 2022, in:

https://www.affarinternazionali.it/anno-incubo-libano/

 

 

[10] Crisi russo-ucraina, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_russo-ucraina

 

 

[11] Avet Demourian, Cease-fire holds between Armenia and Azerbaijan, September 15, 2022, on:

https://apnews.com/article/russia-ukraine-azerbaijan-baku-armenia-aad40c240d888645d8129deb4a550a4b

 

EXPLAINER: What’s behind the new Armenia-Azerbaijan fighting, September 14, 2022, on:

https://apnews.com/article/russia-ukraine-azerbaijan-armenia-government-and-politics-cd9d3093885a3e1e26a2a9e43dbcc8d6

 

Gabrielle Tétrault-Farber, Analysis: Why are Armenia and Azerbaijan fighting again, and why does it matter?, September 13, 2022, on:

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/why-are-armenia-azerbaijan-fighting-again-why-does-it-matter-2022-09-13/

 

Armenia-Azerbaigian: escalation pericolosa, 13 settembre 2022, in:

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/armenia-azerbaigian-escalation-pericolosa-36135

 

 

[12] Pandemia di COVID-19, in:

https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19

 

 

[13] Prospettive economiche dell’OCSE, Rapporto intermedio, marzo 2022: La guerra in Ucraina: conseguenze economiche e sociali e implicazioni per le politiche pubbliche, in:

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a148fedd-it/index.html?itemId=/content/publication/a148fedd-it

 

Jamey Keaten, WTO: War in Ukraine to curb trade, economic growth this year, April 12, 2022, on:

https://apnews.com/article/russia-ukraine-covid-business-health-economy-7c642406faad9bc903744623588900fc

 

Mario Barbati, Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, 6 maggio 2022, in:

https://www.micromega.net/conseguenze-guerra-ucraina/

 

 

[14] IILSS – International Institute for Law of the Sea Studies, maritime boundaries between Greece and Turkey, May 25, 2021, on:

http://iilss.net/maritime-boundaries-between-greece-and-turkey/

 

Si veda anche Aegean dispute, on:

https://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_dispute

 

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito http://www.giorgiocannella.com

Superare la centralità del carcere nell’ambito penale

In questo articolo propongo delle modifiche al codice penale e alla legge sull’ordinamento penitenziario al fine di superare la centralità del carcere nell’ambito penale.

 

Premessa

Nel libro “Sulla giustizia”, l’ex cardinale arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini così si esprimeva sulla detenzione in carcere:

  • “La carcerazione deve essere un intervento funzionale e di emergenza, quale estremo rimedio temporale ma necessario per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana, per fermare colui che, afferrato da un istinto egoistico e distruttivo, ha perso il controllo di se stesso, calpesta i valori sacri della vita e delle persone, e il senso della convivenza sociale.”.[1]

L’autore proseguiva attribuendo alla detenzione in carcere il seguente ruolo:

  • “il cristiano…non potrà mai giustificare il carcere se non come momento di arresto di una grande violenza.”.[2]

In considerazione di tutto ciò, il cardinale Martini auspicava il superamento della centralità del carcere nell’ambito penale in questi termini:

  • “I modelli sanzionatori non devono ritenere scontate le modalità di risposta al reato fondate semplicemente sulla ritorsione, sulla pena fine a se stessa, sull’emarginazione.

È il tema del superamento della centralità del carcere nell’ambito penale.

Bisogna fare di tutto perché il carcere sia luogo di forte e austera risocializzazione, con programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

Appare oggi più evidente l’inadeguatezza di misure repressive o punitive che un tempo la società non poneva in questione. È quindi necessario ripensare la stessa situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità proprio a partire dalle attuali contraddizioni.”.[3]

 

Le alternative al carcere

Il diritto penale e l’ordinamento penitenziario italiani già offrono delle valide alternative al carcere: la colonia agricola e la casa di lavoro.

Tuttavia, esse possono essere applicate solo come misure di sicurezza personali di tipo detentivo e non come modalità di detenzione complementarie al carcere.

Mi spiego meglio.

 

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato o, nei casi previsti dalla legge penale, alle persone socialmente pericolose per un fatto non preveduto dalla legge come reato (articolo 202 del codice penale italiano).

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente [l’articolo 202 citato qui sopra], quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133 [4] del codice penale (articolo 203 del codice penale italiano).

Premesso questo, ricordiamo che le misure di sicurezza sono personali[5] o patrimoniali[6].

L’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è una misura di sicurezza personale di tipo detentivo.[7] [8] [9]

 

Il problema

Alla data in cui scrivo questo articolo, non conosco una norma di legge in base alla quale l’assegnazione alla colonia agricola o alla casa di lavoro possa essere disposta anche come modalità di espiazione della pena detentiva complementare al carcere.

 

La soluzione e i suoi benefici

Se vi fosse una norma di legge in base alla quale la pena detentiva può essere espiata in parte in carcere e in parte in una colonia agricola o in una casa di lavoro, vi sarebbero i seguenti benefici.

1)

Il carcere verrebbe configurato come un istituto nel quale si espia una parte della pena detentiva con il fine di condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione.

In questo modo, al carcere verrebbe attribuito il ruolo che esso può svolgere: momento di arresto di una grande violenza da ottenere con programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

2)

La colonia agricola e la casa di lavoro verrebbero delineati come istituti nei quali si espia la rimanente parte della pena detentiva tramite il lavoro agricolo, artigianale, industriale, attuato in funzione della rieducazione del condannato.

Così facendo, la colonia agricola e la casa di lavoro avrebbero un ruolo differente da quello assegnato al carcere: rieducare il condannato tramite il lavoro.

3)

Questo assetto darebbe più compiuta attuazione all’articolo 27, comma 3, della Costituzione italiana che afferma “Le pene …devono tendere alla rieducazione del condannato.”

4)

Verrebbe superata la centralità del carcere nel diritto penale.

Il carcere, infatti, non sarebbe più l’unico istituto al quale è demandata l’attuazione di tutti i fini della pena detentiva con le conseguenti critiche in caso di insuccesso.

5)

Si darebbe attuazione alla certezza della pena nei termini nei quali ne parlava Cesare Beccaria: efficace deterrente contro la commissione di reati.[10]

La pena detentiva comminata, infatti, non verrebbe più ridotta in sede di esecuzione, come avviene oggi, al punto di non avere più alcuna efficacia deterrente contro la commissione di reati, ma verrebbe interamente espiata in due fasi, in carcere prima e nella colonia agricola o nella casa di lavoro poi.

6)

L’efficacia deterrente della pena così ottenuta aumenta il livello di sicurezza sociale percepito dalla gente.

7)

Gli obiettivi della spesa pubblica per le carceri verrebbero razionalizzati e resi più efficaci.

L’attribuzione di fondi pubblici al carcere verrebbe finalizzata unicamente a realizzare l’obiettivo che esso può conseguire: arrestare una grande violenza e condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione.

Avere un obiettivo chiaro orienta tutte le energie al suo raggiungimento.

Dunque, la spesa pubblica per il carcere avrebbe un più alto tasso di efficacia.

8)

La vita carceraria sarebbe migliore.

Il detenuto vivrebbe il carcere non più nell’ansiosa attesa della fine della pena o della sua liberazione anticipata, ma come un luogo dove impegnarsi per giungere alla sua risocializzazione con la consapevolezza che da quest’ultima dipende la sua uscita dal carcere e l’inizio del lavoro in funzione della sua rieducazione.

9)

La percentuale di detenuti che riescono a reinserirsi nella società aumenterebbe.

La ripartizione dei compiti tra istituti di pena differenti (carcere, colonia agricola, casa di lavoro), ciascuno dei quali finanziato perché consegua il suo scopo più autentico, sono fattori che conducono all’aumento del livello di risocializzazione e di rieducazione dei condannati in vista del loro reinserimento nella società.

10)

Il lavoro nella colonia agricola o nella casa di lavoro permetterebbe al detenuto di migliorare una competenza che già aveva oppure di acquisirla se prima non esercitava quelle mansioni.

11)

Il lavoro espletato nella colonia agricola o nella casa di lavoro può essere orientato alla produzione di beni o all’offerta di servizi utili all’economia nazionale.[11]

 

Per tutte le ragioni che ho fin ora esposto, vi offro la mia proposta di modifica del codice penale e della legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (le modifiche sono in grassetto).

 

Modifiche al codice penale

Libro I Dei reati in generale

Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

Capo II Della esecuzione della pena

Articolo 141 “Esecuzione delle pene detentive”

1. La pena detentiva comminata per un reato viene interamente espiata in due fasi, in carcere prima e nella colonia agricola o nella casa di lavoro poi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, la pena detentiva dell’ergastolo viene espiata nella colonia agricola o nella casa di lavoro non prima di avere espiato venticinque anni in carcere.

3. Le pene detentive comminate per reati commessi senza l’uso della violenza e della minaccia sono espiate interamente nella colonia agricola o nella casa di lavoro.

 

Articolo 142 “Finalità del carcere”

Il carcere è l’istituto nel quale si espia la prima parte della pena detentiva con i fini di arrestare la violenza e di condurre il detenuto a una forte e austera risocializzazione tramite programmi chiari e controllati, con l’impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi.

 

Articolo 143 “Finalità della colonia agricola e della casa di lavoro”

La colonia agricola e la casa di lavoro sono gli istituti nei quali si espia la rimanente parte della pena detentiva tramite il lavoro agricolo, artigianale, industriale, attuato in funzione della rieducazione del condannato e del suo reinserimento sociale.

 

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Titolo II Disposizioni relative alla organizzazione penitenziaria

Capo I Istituti penitenziari

Articolo 61 Istituti per l’esecuzione delle pene

Gli istituti per l’esecuzione delle pene si distinguono in:

    1) case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto.

  Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

    2) case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

    3) colonie agricole e case di lavoro, per l’esecuzione delle pene detentive secondo quanto previsto dall’articolo 141 del codice penale. Le colonie agricole e le case di lavoro di questo numero non possono essere istituite presso le case di arresto, le case di reclusione, le case di custodia mandamentali o circondariali.

Per l’espiazione della prima parte della pena detentiva ai sensi dell’articolo 142 del codice penale, per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell’arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

 

Articolo 61-bis “Il lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive”

1. Le persone detenute nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive hanno l’obbligo di lavorare.

2. Il lavoro nelle colonie agricole e nelle case di lavoro per l’espiazione delle pene detentive è remunerato secondo quanto previsto dall’articolo 145 del codice penale.

3. Il mancato adempimento dell’obbligo di lavorare di cui al comma uno di questo articolo comporta il trasferimento in una casa di arresto o in una casa di reclusione o in una casa di custodia.

4. Il comma tre di questo articolo si applica anche alle persone la cui pena detentiva è stata comminata ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice penale.

5. Il trasferimento in una casa di arresto o in una casa di reclusione o in una casa di custodia si applica anche nel caso di evasione consumata o tentata, procurata evasione consumata o tentata da parte di una o più persone assegnate alla colonia agricola o alla casa di lavoro per l’espiazione di tutta o di una parte della pena detentiva comminata.

6. Il trasferimento di cui ai commi 3, 4 e 5 di questo articolo è disposto per l’espiazione di tutta la rimanete parte della pena detentiva comminata.

7. Nei casi di cui al comma 5 di questo articolo, la pena detentiva comminata per i reati consumati o tentati posti in essere viene espiata interamente in carcere.

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagina 39.

Il corsivo è del testo citato.

 

[2] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagina 40.

Il corsivo è del testo citato.

 

[3] Carlo Maria Martini, Sulla giustizia, Mondadori, prima edizione ottobre 1999, pagine 40-41.

Il corsivo è del testo citato.

 

[4] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

articolo 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena:

 

“Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente [articolo 132 Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

 

  1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

 

  2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

 

  3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

 

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

 

  1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

 

  2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

 

  3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

 

  4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.”

 

 

[5] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo I Delle misure di sicurezza personali,

Sezione II Disposizioni speciali,

articolo 215 Specie:

 

“Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

 

Sono misure di sicurezza detentive:

 

  1° l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

 

  2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

 

  3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

 

  4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

 

  Sono misure di sicurezza non detentive:

 

  1° la libertà vigilata;

 

  2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

 

  3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

 

  4° l’espulsione dello straniero dallo Stato.

 

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.”

 

 

[6] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo II Delle misure di sicurezza patrimoniali,

articolo 236 Specie: regole generali,

comma 1:

 

“Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

 

  1° la cauzione di buona condotta;

 

  2° la confisca.”

 

 

[7] Si veda l’articolo 215 del codice penale citato nella nota 5.

 

[8] Codice penale della Repubblica italiana, Regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398,

Titolo Ottavo Delle misure amministrative di sicurezza,

Capo I Delle misure di sicurezza personali,

Sezione II Disposizioni speciali,

articolo 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

 

“Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

 

  1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

 

  2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;

 

  3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.”

 

 

[9] Si veda anche “La casa di lavoro e la colonia agricola”, in “Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione” in:

https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/la-casa-di-lavoro-e-la-colonia-agricola/

 

[10] “Il fine [delle pene] dunque non è altro, che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali.”

Dei delitti e delle pene, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, catalogazione 1115 1, anno 1764, pagina 31, titolo a margine Fine delle pene.

Il libro è disponibile on line su Google Libri all’indirizzo:

https://www.google.it/books/edition/Dei_delitti_e_delle_pene/Qc2w2id9DXIC?hl=it&gbpv=1&dq=dei+delitti+e+delle+pene&printsec=frontcover

 

[11] Si pensi al caso di una colonia agricola nella quale si coltivano cereali antichi, o al caso di una casa di lavoro nella quale si recuperano i materiali contenuti in oggetti dismessi.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito http://www.giorgiocannella.com