In Italia esiste un archivio della ricerca scientifica e tecnologica.
È l’Anagrafe nazionale delle ricerche.[1]
Fu istituita nel 1980.[2]
A essa devono iscriversi tutti coloro che desiderano ricevere finanziamenti pubblici per effettuare ricerca scientifica o tecnologica.
I soggetti pubblici che erogano finanziamenti per la ricerca sono tenuti a darne notizia alla medesima Anagrafe.
I profili critici
Pochissimi fra i soggetti finanziati danno pubblica notizia, attraverso l’Anagrafe in parola, degli usi che essi hanno fatto e dei risultati che essi hanno ottenuto con i finanziamenti ricevuti.
Più volte si è sottolineato che la ricerca scientifica e tecnologica in Italia è sotto tono rispetto alle sue potenzialità e che renderla più efficiente contribuirebbe a dare avvio alla tanto desiderata ripresa economica italiana.
Tra i molti contributi in tal senso, posso citare lo scritto di due funzionari della Banca d’Italia del cui lavoro riporto qui sotto in nota gli estremi e il sommario che si trova all’inizio del loro testo.[3]
Molteplici, inoltre, le inchieste giornalistiche dei cui risultati è stato dato conto in televisione.
A prescindere dagli sviluppi giudiziari che da esse sono scaturiti e dei quali si occupano le Autorità competenti, in questo articolo ne cito alcune qui sotto in nota.[4]
Posso citare, infine, due libri nei quali gli autori fanno luce sulle problematiche della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e offrono delle possibili soluzioni.[5]
La possibile soluzione e i suoi benefici
Se fosse obbligatorio rendere noti al pubblico via internet i risultati di ogni ricerca scientifica e tecnologica finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici, pena la impossibilità di ricevere altri finanziamenti pubblici, vi sarebbero molteplici benefici.
Infatti, per dare conto dei risultati della ricerca, è necessario pubblicare uno o più elaborati a carattere scientifico.
Per pubblicare questi elaborati, è necessario usare i finanziamenti ricevuti per fare della ricerca.
Per fare della ricerca, è necessario assumere e pagare bene dei ricercatori capaci.
Per avere dei ricercatori capaci da assumere, è necessario formarli con dei corsi di laurea ben strutturati, a meno che si desideri farli venire esclusivamente dall’estero già formati.
I benefici di questo modo di procedere non sono limitati ai settori della contabilità e finanza pubbliche, ma si estendono all’economia.
Infatti, le scoperte scientifiche e tecniche vanno messe a frutto tramite la creazione di nuove realtà sociali e imprenditoriali (spin off e start up).
Queste realtà applicano le scoperte scientifiche e tecniche alla produzione di nuovi beni e alla commercializzazione di nuovi servizi.
Per la produzione e commercializzazione in parola c’è bisogno di nuovi posti di lavoro.
Quale imprenditore non desidera accrescere il suo fatturato con la creazione di nuove linee di prodotti e servizi?
Quale sindacalista o quale addetto al collocamento non desidera che ai lavoratori vengano offerte nuove opportunità di lavoro?
Quale politico non desidera dire ai suoi elettori di avere ridotto la disoccupazione?
Quale addetto alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria non desidera ridurre il numero dei soggetti percettori di integrazione salariale tramite il loro reinserimento nel mondo del lavoro?
Quale addetto a un ente previdenziale non desidera che i soggetti oggi percettori di contributi per disoccupazione temporanea possano tornare a lavorare e divenire nuovamente contribuenti della previdenza?
Quale membro dell’Esecutivo non desidera dire all’Unione Europea che il debito pubblico italiano è in via di riduzione grazie alle conseguenze dell’aumento del prodotto interno lordo?
Quale contribuente non desidera vedere ridotta la pressione fiscale a seguito dell’aumento del gettito provocato dalla creazione di nuove attività economiche?
Quale momento più propizio di questo – in cui il nostro Paese deve rialzarsi dalle conseguenze umane e materiali di una pandemia[6] – per risolvere i profili critici prima evidenziati e generare i risultati poc’anzi elencati?
Non può dubitarsi dunque dell’utilità e della necessità di rendere accessibili via internet al pubblico tutte le informazioni dell’Anagrafe nazionale delle ricerche e di rendere obbligatoria, nel medesimo modo, la rendicontazione pubblica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica ottenuti da tutti coloro che hanno percepito fondi pubblici.
La modifica di legge in parola si rende necessaria anche in considerazione del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, come delineato dal legislatore italiano nel 2009, tra l’altro, con riferimento al:
“monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della
finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento
della qualita’ della spesa, con particolare riferimento
all’individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi di bilancio”.[7]
La proposta di modifica di legge
Come ho detto all’inizio, l’Anagrafe nazionale delle ricerche è stata istituita nel 1980 (articoli 63 e 64 del D.P.R. 11 luglio 1980, numero 382).
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto, tra l’altro, che l’articolo 64 è abrogato a partire dalla data di entrata in vigore di un decreto ministeriale che ridefinisca finalità e organizzazione dell’Anagrafe in parola.[8]
Ho cercato questo decreto ministeriale su internet, ma non sono riuscito a trovarlo.
Sul sito internet dell’Anagrafe nazionale delle ricerche[9], la cartella “Normativa” contiene delle leggi pertinenti[10], ma non questo decreto ministeriale.
Infine, ho scritto un’e-mail[11] alla persona responsabile dell’Anagrafe nazionale delle ricerche chiedendole di segnalarmi gli estremi di questo decreto ministeriale.
Alla data di pubblicazione di questo articolo sul mio sito internet[12], non ho ottenuto risposta.
Chiedo pertanto a ogni lettore che ne sia a conoscenza di comunicarmi gli estremi del decreto ministeriale in parola.
Nell’attesa di questa comunicazione e per tutte le ragioni che ho fin ora esposto, vi offro la mia proposta di modifica dell’articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, (le modifiche sono in neretto):
1 – All’Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato e/o di bilanci di enti pubblici, anche economici, e/o di soggetti partecipati in tutto o in parte dallo Stato e/o da enti pubblici, anche economici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.
2 – Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell’anagrafe nazionale delle ricerche.
3 – Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all’Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l’attività di ricerca.
4 – L’accesso alla totalità delle informazioni pubblicate sull’Anagrafe nazionale delle ricerche è consentito a chiunque, gratuitamente, via internet.
4 bis – Tutti coloro le cui ricerche sono finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato e/o di bilanci di enti pubblici, anche economici, e/o di bilanci di soggetti partecipati in tutto o in parte dallo Stato e/o da enti pubblici, anche economici, sono tenuti a pubblicare sull’Anagrafe nazionale delle ricerche le seguenti informazioni:
- a) quanti soldi hanno ricevuto;
- b) che uso ne hanno fatto;
- c) perché ne hanno fatto quell’uso;
- d) quali risultati hanno ottenuto.
4 ter – L’onere di cui alla lettera d del comma 4 bis che precede è adempiuto con una o più pubblicazioni a carattere scientifico reperibili o ottenibili via internet oppure ottenibili in formato cartaceo nel tempo ordinariamente necessario a presentare una richiesta via internet e ricevere la pubblicazione per posta cartacea.
4 quater – Fino all’integrale adempimento dell’onere di pubblicazione di cui al comma 4 bis che precede, i soggetti di cui al medesimo comma non possono ricevere altri finanziamenti pubblici.
5 – All’Anagrafe sovrintende [testo abrogato]
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;
[testo abrogato]
6 – [comma abrogato]
7 – Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.
Propongo di abrogare il comma 5 (comitato che sovrintende all’Anagrafe nazionale delle ricerche) e il comma 6 (segretario del comitato in parola).
Al loro posto propongo che all’Anagrafe nazionale delle ricerche sovrintenda il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Infatti, se c’è l’obbligo di rendere noti al pubblico via internet i risultati di ogni ricerca scientifica e tecnologica finanziata in tutto o in parte con fondi pubblici, pena la impossibilità di ricevere altri finanziamenti pubblici, non è più necessario un comitato di undici persone che sovrintende all’Anagrafe nazionale delle ricerche.
Dalle modifiche che ho proposto non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.
NOTE A PIE’ DI PAGINA
[1] Cito da: https://anagrafenazionalericerche.cineca.it/arianna/contentpages/default.aspx
“Tutte le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti allo schedario dell’Anagrafe.
Le Amministrazioni e gli Enti erogatori sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Nazionale le notizie riguardanti i finanziamenti concessi per le attività di ricerca.
Lo scopo istituzionale dell’Anagrafe è raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello stato o di bilanci di enti pubblici.”
[2] Cfr. www.normattiva.it
Articoli 63 e 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 31 luglio 1980, numero 209.
Articolo 63 Ricerca scientifica nelle Università
L’Università è sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d’intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti
pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l’Anagrafe nazionale delle ricerche.
Articolo 64 Comitato per l’Anagrafe nazionale delle ricerche
All’Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.
Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell’anagrafe nazionale delle ricerche.
Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all’Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l’attività di ricerca.
Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell’Anagrafe nazionale delle
ricerche.
All’Anagrafe sovrintende un comitato così composto:
1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;
3) un rappresentante del Ministro della sanità;
4) un rappresentante del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
5) un rappresentante del Ministro dell’agricoltura;
6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;
7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università;
10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;
11) il dirigente generale dell’istruzione universitaria o un suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale. (25)
——————-
AGGIORNAMENTO (25)
Il D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto (con l’art. 7 comma 7) che è abrogato l’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4 del D. Lgs. 204/1980.
[Si veda la norma citata qui appresso]
Articolo 2, comma 1, lettera g, della legge 9 maggio 1989, numero 168, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 11 maggio 1989, numero 108.
Art. 2. (Funzioni)
- Il Ministro [dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica]:
…
- g) coordina le funzioni relative all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell’ambito di attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie;
Articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 199, numero 297, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 1999, numero 201.
Articolo 6 Modalità di attuazione,
comma 5:
- Il MURST [Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica] iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell’Anagrafe nazionale della ricerca.
[3] Pasqualino Montanaro, Roberto Torrini, Il sistema della ricerca pubblica in Italia, in:
“Nel settore della ricerca pubblica l’Italia investe meno della media europea. Se rapportato alle risorse impegnate e ai ricercatori, l’output risulta però elevato e la qualità media della ricerca, in larga parte condotta nelle università, non è molto lontana rispetto a paesi prossimi come la Francia, anche se con difficoltà di affermazione nelle punte più avanzate. Il sistema italiano, assai articolato e frammentato nei soggetti che vi operano e nelle fonti di finanziamento, risente di una scarsa attitudine all’applicazione dei risultati e alla collaborazione con le imprese, che a loro volta investono poco e incontrano difficoltà a collegare la propria attività di ricerca con gli input provenienti dai centri di ricerca pubblica. Il sistema sconta inoltre la mancanza di una chiara strategia che stabilisca gli obiettivi da raggiungere, disegni missioni e modelli organizzativi delle strutture di ricerca coerenti con gli obiettivi individuati e definisca le risorse necessarie al loro raggiungimento. La pressante necessità di un rilancio della capacità innovativa del Paese, infatti, non può prescindere da un sistema della ricerca pubblica adeguatamente finanziato ed efficientemente governato.”
[4] Canale TV: Rai 3
Trasmissione televisiva: Report
Puntata del 27 marzo 2017 “Ricercatori e ricercati” e successivi aggiornamenti
Disponibile su internet alla pagina:
“Il Consiglio Nazionale delle Ricerche gestisce un budget di circa un miliardo e duecento milioni di euro. Ma come lo fa? Una parte dei soldi della ricerca sono stati spesi in gonfiabili, ortaggi, vino, tappeti orientali. Dalle carte di un audit interno del Cnr di cui Report è venuto in possesso, emergono convegni contabilizzati più volte, richiesta di finanziamenti con firme false e progetti di ricerca inesistenti.”
Canale TV: Rai 3
Trasmissione televisiva: PresaDiretta
Stagione: 2016/2017, puntata “La ricerca tradita”
Disponibile su internet alla pagina:
“La puntata è dedicata al mondo della scienza italiana “La ricerca tradita”, un viaggio affascinante e doloroso nello stesso tempo. Quando capiremo che non si può uscire dalla crisi se non si sostiene la scienza con investimenti pubblici? E poi “Liste d’attesa”, si torna a parlare di Sanità, a cominciare dalle lunghissime liste d’attesa che costringono i cittadini a rivolgersi al privato, a rinunciare alle cure o addirittura a subire fenomeni di corruzione.”
In particolare la parte della puntata da ultimo citata nella quale si parla di finanziamenti pubblici alla ricerca scientifica in Italia:
https://www.raiplay.it/video/2016/09/La-ricerca-tradita-5dafab78-f580-45d4-bceb-9f4c3543f134.html
“Perché di anno in anno, di governo in governo, i finanziamenti pubblici per la Ricerca non fanno che ridursi? A PresaDiretta un affascinante e doloroso viaggio di Riccardo Iacona, Sabrina Carreras e Massimiliano Torchia in compagnia dei giovani ricercatori italiani e dei più importanti scienziati del nostro paese.”
[5] Tommaso Maccacaro (a cura di), La ricerca tradita Analisi di una crisi e prospettive di rilancio, Milano, 2007.
Andrea Piccaluga, La valorizzazione della ricerca scientifica Come cambia la ricerca pubblica e quella industriale, Milano, 2001.
[6] World Health Organization, Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19), disponibile alla pagina :
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
“Public Health Emergency of International Concern declared
30 January 2020
WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus declared the 2019-nCoV outbreak a Public Health Emergency of International Concern, following a second meeting of the Emergency Committee convened under the International Health Regulations.
Acknowledging that cases have been reported in five WHO regions in one month, the Committee noted that early detection, isolating and treating cases, contact tracing and social distancing measures – in line with the level of risk – can all work to interrupt virus spread.”
“Novel coronavirus disease named COVID-19
11 February 2020
Guidelines mandated that the name of the disease could not refer to a geographical location, an animal, an individual or group of people. It also needed to relate to the disease and be pronounceable. This choice will help guard against the use of other names that might be inaccurate or stigmatizing.”
[7] Articolo 4, comma 2, lettera a, della legge 31 dicembre 2009, numero 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2009, numero 303, supplemento ordinario numero 245, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2010
[8] Si veda la nota 2.
[9] https://anagrafenazionalericerche.cineca.it/arianna/contentpages/default.aspx
[10] D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
Decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297
[11] In data 18 aprile 2021.
[12] In data 24 aprile 2021.
Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito https://giorgiocannella.com/
Caro Giorgio, ho letto con estremo interesse la tua proposta. Penso che questa sia ancora più importante in quanto, proprio in questi giorni, si sta decidendo il futuro della ricerca in Italia a seguito dei finanziamenti comunitari. Mi sembra di fondamentale importanza favorire un sistema basato sulla trasparenza nei confronti dei cittadini e che comunque possa servire da stimolo per tutto il sistema collegato alla ricerca scientifica. Pertanto non posso che approvare la tua proposta augurandomi che possa essere approvata al più presto.
Buona sera Andrea.
Grazie per il tuo commento.
I dubbi sulla mancanza di pubblicità circa i risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici sono molteplici. Ne cito due: molte ricerche non sono suffragate da basi scientifiche oneste e i relativi fondi si perdono per la via… molte ricerche, se veramente valide, vengono poi sottoposte al miglior offerente (non necessariamente nazionale). Come spesso accade nel nostro paese, le leggi nascondono piccole lacune che lasciano grandi spazi per manovre di ogni genere.
Buona sera Cecilia.
Grazie per il tuo commento.
La questione sollevata è interessante, in effetti non sembra esserci un obbligo di pubblicità sui risultati ottenuti nella ricerca scintifica con i finanziamenti pubblici, mentre in altri campi esempio i finanziamenti destinati alle associazioni ambientali, fondazioni ed onlus un obbligo di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche sussiste, vedi da ultimo l’art.35 del decreto -legge n.34 del 2019 c.d.decreto legge, poi convertito in legge n.124 del 2017 agli artt.125-129.
Per le associazioni ecc si impone difatti una pubblicità sui siti internet o comunque portale digitale.
Ritengo tuttavia che la mancanza di pubblicità possa essere legata allo sfruttamento economico dei risultati, al fine della tutela intellettuale del lavoro.
Ritengo comunque che le università ecc che ricevano finanziamenti pubblici per la ricerca debbano comunque apprestare una forma di pubblicità, quanto meno con la pubblicazione di una nota sul bilancio, destinata esclusivamente ai fondi pubblici per la ricerca scientifica, qualora questa nota al bilancio ad oggi non sia prevista!
Buona sera Paola.
Grazie per il tuo commento.
Penso che lo “sfruttamento economico dei risultati” non verrebbe leso dall’inserimento dell’obbligo di rendicontare l’uso che è stato fatto dei finanziamenti per la ricerca.
Infatti, la norma oggetto della proposta di modifica già prevede che “Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.”.
Un cordiale saluto.