La Costituzione dell’Unione Europea

 

Gli Stati europei si trovano oggi di fronte all’alternativa che si presentò alle repubbliche marinare italiane dopo la scoperta del continente americano.

Se faranno la scelta sbagliata, si avvieranno verso lo stesso futuro: essere inglobati nella sfera di influenza di altri Stati.

 

Facciamo un passo indietro.

A partire dal Medioevo, alcune città portuali italiane aumentarono il loro volume di scambi fino al punto di ottenere autonomia politica e forte prosperità economica.

Le quattro di esse più conosciute sono: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.[1]

Questo articolo non è un saggio di storia e pertanto verrà presa in considerazione una macro-tendenza piuttosto che il lungo elenco di episodi della storia di ciascuna di esse.

 

A partire dalla scoperta del continente americano, il mar Mediterraneo perse importanza come centro dei commerci a favore dell’oceano atlantico.

Le repubbliche marinare italiane non si unirono per formare un centro di interessi e di potere in grado di competere con gli Stati europei attivi nella colonizzazione delle Americhe.[2]

Finirono per perdere la loro indipendenza e, come abbiamo detto, entrarono a far parte del territorio di altri Stati.

 

Oggi gli Stati europei non sono in grado di competere da soli con il complesso dei fattori economici, militari e politici che caratterizzano le nazioni più importanti sulla scena mondiale.

Per rendercene conto, poniamoci delle domande.

Che cosa è l’Italia da sola in confronto all’India?

Che cosa è la Spagna da sola in confronto al Brasile?

Che cosa è la Francia da sola in confronto agli Stati Uniti d’America?

Che cosa è la Gran Bretagna da sola in confronto al Giappone?

Che cosa è la Germania da sola in confronto alla Cina?

Che cosa sono gli Stati dell’Europa orientale singolarmente considerati in confronto alla Russia?

 

La realtà dei fatti va guardata in faccia, anche quando è amara.

L’amore e il patriottismo che ciascun cittadino degli Stati europei può provare per il suo Paese non cambia il pesante squilibrio a favore delle altre nazioni che ho ora nominato.

 

Stando così le cose, gli Stati europei devono scegliere:

  • o si estinguono come soggetti di diritto internazionale pubblico per devolvere la loro sovranità all’Unione Europea costituita come Strato federale e democrazia rappresentativa;
  • oppure entrano a far parte della sfera di influenza economica e politica di altri Stati più forti, esattamente come è successo alle repubbliche marinare italiane.

 

Io non prevedo il futuro, ma è sufficiente raffrontare la posizione geografica le risorse economiche dei Paesi europei con gli interessi economico e politico di alcune delle nazioni oggi più dinamiche per ipotizzare una ripartizione dei primi secondo le seguenti sfere di influenza:

  • il Brasile e l’America Latina che desiderano la penisola iberica come approdo logistico per il trasporto delle loro merci e come luogo di trasformazione delle loro materie prime in prodotti finiti da commerciare sul mercato europeo;[3]
  • la Cina che ambisce all’Italia, alla Grecia, ai Balcani occidentali e alle Nazioni insulari del Mediterraneo per lo sbocco dei propri prodotti in Europa;
  • la Russia che offre ai Paesi dei Balcani orientali, dell’Europa orientale e della penisola scandinava un interessante sbocco dei loro prodotti nell’Unione economica euroasiatica in cambio dell’adesione alle sue linee di politica estera;
  • gli Stati Uniti d’America che vogliono una diretta influenza sulla Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo e la Germania per non perdere ascendente sull’Europa e sul suo mercato, nonché per confrontarsi con una sorgente Cina e una risorgente Russia.

 

Pensate che questa sia fanta-politica estera?

Poniamoci delle domande riguardo al passato.

La repubblica marinara di Amalfi vi avrebbe creduto se, all’apice della sua potenza, le aveste detto che sarebbe diventata parte del Regno delle due Sicilie?

La repubblica marinara di Pisa vi avrebbe mai dato ascolto se, all’apice della sua potenza, le aveste detto che sarebbe diventata parte del Gran Ducato di Toscana?

La repubblica marinara di Genova vi avrebbe mai preso sul serio se, all’apice della sua potenza, le aveste detto che sarebbe diventata parte del Regno di Sardegna?

La repubblica marinara di Venezia vi avrebbe mai considerato attendibili se, all’apice della sua potenza, le aveste detto che sarebbe diventata parte dell’impero austro-ungarico?

 

 

In conclusione, se pensate che quanto ho scritto sulla ripartizione dell’Europa in sfere di influenza non possa realizzarsi, non avete bisogno di proseguire nella lettura di questo articolo.

Se al contrario pensate che quanto ho scritto è uno scenario possibile, è necessario che i Paesi europei si uniscano per formare una nuova entità in grado di confrontarsi costantemente alla pari con i Paesi che ho citato.

Per fare questo è necessaria un’Unione Europea che sia uno Stato federale con, tra le altre, la competenza esclusiva in materia di politica estera.

L’Unione Europea che esiste oggi non è in grado di esprimere questa capacità perché i suoi Stati membri sono tutti Stati sovrani, Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali.

Per decidere di rinunciare alla soggettività di diritto internazionale pubblico è necessario che ciascuno Stato europeo comprenda che l’Unione Europea costituita come Stato federale è l’unica possibilità di realizzare i suoi interessi nazionali.

 

Il primo atto di questa nuova Unione Europea è la sua Costituzione.

 

Qui sotto allego il testo con la mia proposta di Costituzione dell’Unione Europea e vi chiedo di adoperarvi perché venga discussa e approvata.

 

Ringrazio tutti coloro che, con i loro suggerimenti, mi hanno permesso di migliorarne il testo.

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Per uno sguardo di assieme sulla storia delle repubbliche marinare si veda:

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_marinare

 

[2] Per un riassunto della colonizzazione europea delle Americhe si veda:

https://it.wikipedia.org/wiki/Colonizzazione_europea_delle_Americhe

 

[3] A questo proposito non ho in mente il recente accordo Unione Europea – Mercosur concluso dopo venti anni di trattative.

 

 

COSTITUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA                                                            

 

PREAMBOLO

 

I Paesi membri dell’Unione Europea decidono di stare insieme sulla base di questa Costituzione per sviluppare una coesione tra le loro culture e i loro stili di vita.

La coesione di cui al paragrafo precedente dovrà consistere in una pluralità di stili di vita, pensieri, parole e culture tutti ordinati al bene comune, al progresso della conoscenza, allo stabilimento di relazioni pacifiche con le altre Nazioni e culture e al miglioramento della qualità della vita nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Quando la descritta coesione tra i Paesi membri dell’Unione Europea verrà raggiunta, essi si adopereranno per l’entrata in vigore di una nuova Costituzione.

Quest’ultima riguarderà tutte le nazioni e le culture presenti sul pianeta Terra e mirerà al raggiungimento, su scala mondiale, dei medesimi risultati che nel frattempo avranno raggiunto i Paesi membri dell’Unione Europea.

 

L’Unione Europea non può in alcun caso avere un solo soggetto al comando e/o in grado di paralizzare il funzionamento dell’Unione Europea.

L’unica eccezione è la dittatura concepita come l’omonima magistratura dell’antica Roma repubblicana.

La dittatura è un ufficio di diritto pubblico, attribuito a un solo soggetto, per la durata di tre mesi non prorogabili, durante i quali quello che l’incaricato decide viene fatto.

La dittatura viene attribuita con deliberazione del Parlamento dell’Unione Europea assunta con il voto favorevole di non meno dei sette decimi dei suoi membri.

L’ufficio di diritto pubblico della dittatura non può essere rinnovato alla sua scadenza.

Nessuno può essere dittatore a vita.

Allo scadere dell’incarico o dopo le dimissioni anticipate da parte dell’incaricato, l’operato di quest’ultimo è sottoposto al giudizio del Parlamento dell’Unione Europea.

 

Questa Costituzione struttura l’Unione Europea come un’organizzazione che funziona.

L’espressione “un’organizzazione che funziona” fa riferimento alla teoria della musica.

Come la teoria della musica impone delle regole per chi vuole comporre e/o suonare della musica, così questa Costituzione impone delle regole per il funzionamento dell’Unione Europea.

 

Questo preambolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

ORGANIZZAZIONE

 

Forma di governo

 

Articolo 1

1 – L’Unione Europea è uno Stato federale.

2 – La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti di questa Costituzione.

3 – Gli Stati membri dell’Unione Europea non sono soggetti di diritto internazionale pubblico.

4 – Per fare parte dell’Unione Europea, uno Stato deve estinguersi come soggetto di diritto internazionale pubblico e deve devolvere la soggettività in parola all’Unione Europea.

5 – L’Unione Europea esercita tutte le competenze che fanno capo ai suoi Stati membri a eccezione di quelle che gli Stati membri dell’Unione Europea, unanimemente fra loro, decidono di trattenere presso di sé.

 

Articolo 2

1 – La forma di governo dell’Unione Europea è la democrazia rappresentativa.

2 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 3

1 – Tutte le cariche, le funzioni, gli impieghi e gli incarichi a favore dell’Unione Europea sono servizi da rendere per il bene comune.

2 – Il bene comune è l’insieme delle condizioni materiali e non materiali necessarie o utili perché ogni individuo possa sviluppare se stesso.

 

Competenze

 

Articolo 7

1 – L’Unione Europea ha la competenza esclusiva nelle seguenti materie:

  • politica estera;
  • difesa e partecipazione alle missioni internazionali;
  • politica monetaria;
  • politica economica;
  • banche;
  • mercati finanziari;
  • unione doganale;
  • unione fiscale;
  • concorrenza necessaria al funzionamento del mercato interno;
  • politica commerciale nei confronti di soggetti diversi dagli Stati membri.

2 – Gli organi e gli istituti predisposti o integrati da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea per i compiti previsti in questo articolo vengono rimodellati, riorganizzati e, se necessario, ridotti di numero e/o di personale da parte della Commissione dell’Unione Europea al fine di creare le strutture che l’Unione Europea dedica ai suoi compiti.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 8

L’Unione Europea esercita tutte le sue competenze con giustizia, equilibrio e una buona regolamentazione.

 

Articolo 9

1 – Tutte le funzioni amministrative relative alle materie sulle quali il Parlamento dell’Unione Europea legifera sono attribuite a soggetti diversi da quelli ai quali sono assegnate le funzioni amministrative relative alle competenze degli Stati membri dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Il potere legislativo

 

Articolo 13

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea è eletto a suffragio universale, diretto, personale, uguale, libero e segreto dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

2 – Per poter votare ci si deve registrare.

3 – Sono salve le limitazioni all’elettorato attivo e/o passivo previste dalla legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

 

Articolo 14

Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea elegge un numero di membri del Parlamento dell’Unione Europea in proporzione al numero di cittadini che lo Stato membro ha sul totale dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Articolo 15

1 – Nessuno può essere membro a vita del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 16

Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce le modalità di esercizio del voto e della candidatura per l’elezione dei membri del Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 17

1 – Le elezioni del nuovo Parlamento dell’Unione Europea hanno luogo entro settanta giorni dalla scadenza del mandato elettorale del precedente Parlamento dell’Unione Europea.

2 – La prima riunione del nuovo Parlamento dell’Unione Europea ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni dalle quali esso ha avuto il suo mandato elettorale.

3 – Il precedente Parlamento dell’Unione Europea rimane in carica finché non sia riunito il nuovo Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 18

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea esercita il potere legislativo in tutte le materie relative alle competenze dell’Unione Europea.

2 – L’iniziativa di legge compete a ciascun membro del Parlamento dell’Unione Europea, alla Commissione dell’Unione Europea, al Governo nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

3 – I cittadini dell’Unione Europea esercitano l’iniziativa di legge mediante la proposta, da parte di almeno cinquecentomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

4 – Il Parlamento dell’Unione Europea esercita altresì le funzioni attribuitegli da questa Costituzione.

 

Articolo 19

1 – La competenza legislativa concorrente è vietata.

2 – La competenza regolamentare esercitata da un soggetto diverso da quello che ha emanato l’atto al quale il regolamento si riferisce è vietata.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 20

1 – Non può essere sottoposta al voto finale di approvazione da parte del Parlamento dell’Unione Europea, e in ogni caso non può entrare in vigore, una legge priva di tutti i regolamenti attuativi che la riguardano in versione completa.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

3 – Questo articolo si applica anche agli organi dotati del potere legislativo negli Stati membri dell’Unione Europea.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 21

1 – Può essere membro del Parlamento dell’Unione Europea solo una persona fisica con la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea è composto da quattrocentonovantanove membri.

3 – I commi 1 e 2 di questo articolo si applicano anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

4 – Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea può scegliere di avere un numero di membri del Parlamento nazionale inferiore a quattrocentonovantanove.

5 – Il comma 1 di questo articolo si applica anche ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

6 – I membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea non possono essere più di ottanta.

7 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

NOTA

In data 30 giugno 2022 ho sostituito le parole “Il comma 1 di questo articolo si applica” nel comma 3 dell’articolo 21 con le parole “I commi 1 e 2 di questo articolo si applicano”.

Questa modifica è dovuta alla necessità di colmare una lacuna: senza la previsione di un tetto massimo al numero dei membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, non ha senso la disposizione del comma 4.

 

Articolo 22

1 – Il mandato elettorale di ciascun membro del Parlamento dell’Unione Europea dura cinque anni.

2 – Nessuno può essere membro del Parlamento dell’Unione Europea per più di due mandati elettorali consecutivi.

3 – Alla scadenza del mandato elettorale e, in caso di rielezione, alla scadenza del secondo mandato elettorale consecutivo, il mandato elettorale non è rinnovabile prima del decorso di un periodo di tempo pari a quello del mandato elettorale esercitato.

4 – Alla scadenza della legislatura decadono i mandati elettorali di tutti i membri del Parlamento dell’Unione Europea, a prescindere dalla durata di esercizio effettivo delle loro funzioni parlamentari durante la legislatura.

5 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 23

1 – I membri del Parlamento dell’Unione Europea hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

2 – Nel caso in cui un membro del Parlamento dell’Unione Europea non si trovi nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, esso ha la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale ha la cittadinanza.

3 – Nel caso in cui un membro del Parlamento dell’Unione Europea sia cittadino di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

4 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 24

Il Parlamento dell’Unione Europea adotta ogni decisione con una votazione.

 

Articolo 25

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea rende noto al pubblico gratuitamente per via telematica l’esito di ogni votazione per non meno di cinque anni dalla data della stessa, con l’indicazione del membro del Parlamento dell’Unione Europea e del voto espresso, compresa l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

2 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 26

1 – Ciascun Paese membro dell’Unione Europea stabilisce l’ammontare del compenso unico e onnicomprensivo che spetta a ciascun membro del Parlamento dell’Unione Europea che viene eletto nel suo territorio.

2 – Il comma 1 di questo articolo si attua attraverso un referendum popolare di tipo confermativo.

3 – Il referendum di cui al comma 2 di questo articolo è necessario anche per modificare il compenso di cui al comma 1 di questo articolo.

4 – I membri del Parlamento dell’Unione Europea ricevono il compenso disciplinato in questo articolo solo durante il loro mandato elettorale.

5 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 27

1 – I membri del Parlamento dell’Unione Europea contribuiscono al e beneficiano del regime generale della previdenza sociale del Paese membro dell’Unione Europea nel cui territorio sono stati eletti al pari dei comuni cittadini del medesimo Paese.

2 – I membri del Parlamento dell’Unione Europea contribuiscono al e beneficiano del sistema di assistenza sociale del Paese membro dell’Unione Europea nel cui territorio sono stati eletti al pari dei comuni cittadini del medesimo Paese.

3 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 28

1 – Ogni omessa partecipazione a una votazione da parte di un membro del Parlamento dell’Unione Europea comporta automaticamente la decurtazione del compenso di cui all’articolo 26, comma 1, pari all’uno per cento dello stesso.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica in caso di assenza o di impedimento che siano riconosciuti validi e certificati dal presidente del Parlamento dell’Unione Europea e anche resi noti come prevede l’articolo 25.

3 – Questo articolo si applica anche ai membri del Parlamento nazionale di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea e ai membri dei Parlamenti degli enti locali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 29

Il Parlamento dell’Unione Europea stabilisce con regolamento interno: la propria unica sede; le norme per l’esercizio delle proprie funzioni; il codice etico di comportamento dei membri e dei dipendenti del Parlamento dell’Unione Europea con le relative sanzioni e il procedimento per applicarle; le commissioni parlamentari e gli uffici parlamentari, le loro funzioni, i loro poteri, la loro composizione e gli stipendi dei loro membri che non siano membri del Parlamento dell’Unione Europea; il periodo di tempo nel quale il Parlamento dell’Unione Europea non tiene seduta per consentire a ogni parlamentare di occuparsi del proprio collegio elettorale.

 

Articolo 30

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

2 – A tele scopo nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi presenti in Parlamento.

3 – La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria del Paese membro dell’Unione Europea nel quale il Parlamento dell’Unione Europea si trova.

4 – Al fine di garantire l’efficacia dell’azione del Parlamento e di evitare qualsiasi occultamento di informazioni, al termine del suo lavoro la commissione di inchiesta trasmette alla magistratura tutti i fatti e i documenti dei quali è venuta in possesso e/o a conoscenza.

5 – La commissione di inchiesta trasmette senza indugio alla magistratura le notizie di reato attinenti a reati in corso di esecuzione o di prossima esecuzione.

 

Articolo 31

Il Parlamento dell’Unione Europea autorizza con legge la ratifica degli atti di diritto internazionale pubblico pattizio che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

 

Il potere esecutivo

 

Articolo 35

La Commissione dell’Unione Europea esercita il potere esecutivo in tutte le materie nelle quali il Parlamento dell’Unione Europea legifera.

 

Articolo 36

1 – Può essere membro della Commissione dell’Unione Europea solo una persona fisica con la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea elegge il presidente della Commissione dell’Unione Europea.

3 – La Commissione dell’Unione Europea dura in carica cinque anni ed è composta da un numero di commissari scelti e revocabili dal presidente della Commissione dell’Unione Europea.

4 – Il presidente della Commissione dell’Unione Europea può scegliere come commissario solo chi ha una competenza dimostrata nel settore al quale viene assegnato.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni dei commi 1 e 4 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 37

1 – I membri della Commissione dell’Unione Europea hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

2 – Nel caso in cui un membro della Commissione dell’Unione Europea non si trovi nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, esso ha la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale ha la cittadinanza.

3 – Nel caso in cui un membro della Commissione dell’Unione Europea sia cittadino di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 38

Il presidente della Commissione dell’Unione Europea e ogni commissario, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di fronte al Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 39

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea può votare la sfiducia a uno o più membri della Commissione dell’Unione Europea o all’intera Commissione dell’Unione Europea.

2 – L’approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 1 di questo articolo implica la decadenza automatica da tutte le funzioni svolte nella Commissione dell’Unione Europea.

 

Articolo 40

La Commissione dell’Unione Europea adotta ogni decisione tramite una votazione.

 

Articolo 41

La Commissione dell’Unione Europea rende noto al pubblico gratuitamente per via telematica l’esito di ogni sua votazione per la durata di non meno di cinque anni dalla data della stessa, con l’indicazione, per ogni membro della Commissione dell’Unione Europea, del voto espresso, nonché l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

 

Articolo 42

Il compenso unico e onnicomprensivo spettante a ciascun membro della Commissione dell’Unione Europea è determinato, in base all’articolo 26, dal Paese membro dell’Unione Europea del quale il membro della Commissione stessa è cittadino.

 

Articolo 43

1 – Ogni omessa partecipazione a una votazione da parte di un membro della Commissione dell’Unione Europea comporta automaticamente la decurtazione del compenso di cui all’articolo 42, pari all’uno per cento dello stesso.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica in caso di assenza o di impedimento che siano riconosciuti validi e certificati dal presidente della Commissione dell’Unione Europea e anche resi noti come prevede l’articolo 41.

 

Articolo 44

La Commissione dell’Unione Europea stabilisce con regolamento interno: la propria unica sede; le norme per l’esercizio delle proprie funzioni; il codice etico di comportamento dei membri e dei dipendenti della Commissione dell’Unione Europea con le relative sanzioni e il procedimento per applicarle; gli uffici della Commissione dell’Unione Europea, le loro funzioni, i loro poteri, la loro composizione e gli stipendi dei loro membri che non siano membri della Commissione dell’Unione Europea.

 

Il potere giudiziario

 

Articolo 48

1 – La Corte di giustizia dell’Unione Europea esercita il potere giudiziario nelle seguenti materie:

  1. giudica le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dell’Unione Europea;
  2. giudica le impugnazioni di cui all’articolo 62;
  3. risolve i conflitti di attribuzione tra le istituzioni dell’Unione Europea;
  4. risolve i conflitti di attribuzione tra le istituzioni dell’Unione Europea e i Parlamenti nazionali.
  5. risolve i conflitti di attribuzione tra le istituzioni dell’Unione Europea e i soggetti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative relative alle materie attribuite ai Parlamenti nazionali.

2 – La Corte di giustizia dell’Unione Europea esercita altresì le funzioni attribuitegli da questa Costituzione.

 

Articolo 49

1 – Può essere membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea solo una persona fisica con la cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.

2 – I membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea sono eletti a suffragio universale secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16.

 

Articolo 50

1 – Il mandato elettorale della Corte di giustizia dell’Unione Europea dura cinque anni.

2 – Nessuno può essere membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea per più di due mandati elettorali consecutivi.

3 – Alla scadenza del mandato elettorale e, in caso di rielezione, alla scadenza del secondo mandato elettorale consecutivo, il mandato elettorale non è rinnovabile prima del decorso di un periodo di tempo pari a quello del mandato elettorale esercitato.

 

Articolo 51

1 – I membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

2 – Nel caso in cui un membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea non si trovi nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, esso ha la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale ha la cittadinanza.

3 – Nel caso in cui un membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea sia cittadino di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 52

1 – I membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea possono svolgere, o le funzioni di giudice, o le funzioni di pubblico ministero rappresentante degli interessi della legge.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione del comma 1 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 53

Il Parlamento dell’Unione Europea stabilisce con legge le norme processuali alle quali la Corte di giustizia dell’Unione Europea si attiene per adottare le proprie decisioni.

 

Articolo 54

La Corte di giustizia dell’Unione Europea adotta ogni decisione tramite una votazione.

 

Articolo 55

La Corte di giustizia dell’Unione Europea rende noto al pubblico gratuitamente per via telematica il risultato di ogni sua votazione per la durata di non meno di cinque anni dalla data della stessa, senza l’indicazione del voto espresso dal singolo membro della Corte, ma con l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

 

Articolo 56

Il compenso unico e onnicomprensivo spettante a ciascun membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea è determinato, in base all’articolo 26, dal Paese membro dell’Unione Europea del quale il membro della Corte stessa è cittadino.

 

Articolo 57

1 – Ogni omessa partecipazione a una votazione da parte di un membro della Corte di giustizia dell’Unione Europea comporta automaticamente la decurtazione del compenso di cui all’articolo 56, pari all’uno per cento dello stesso.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica in caso di assenza o di impedimento che siano riconosciuti validi e certificati dal presidente della Corte di giustizia dell’Unione Europea e anche resi noti come prevede l’articolo 55.

 

Articolo 58

La Corte di giustizia dell’Unione Europea stabilisce con regolamento interno: la propria unica sede; le norme per l’esercizio delle proprie funzioni; il codice etico di comportamento dei membri e dei dipendenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea con le relative sanzioni e il procedimento per applicarle; gli uffici della Corte di giustizia dell’Unione Europea, le loro funzioni, i loro poteri, la loro composizione e gli stipendi dei loro componenti che non siano membri della Corte stessa.

 

Impugnazione di atti

 

Articolo 62

1 – Tutti possono agire in giudizio contro uno o più atti di qualsiasi istituzione dell’Unione Europea e contro gli atti presupposti, conseguenziali e collegati all’atto o agli atti oggetto della impugnazione, anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

2 – Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 di questo articolo gli atti politici, per essi intendendo i provvedimenti che, per la loro causa obiettiva, attengono a superiori esigenze di ordine generale, si riferiscono alla direzione suprema dell’Unione Europea nella sua unità e hanno lo scopo di tutelare, in situazioni contingenti, gli interessi della collettività e le istituzioni fondamentali dell’Unione Europea.

 

Articolo 63

1 – L’azione giudiziale di cui all’articolo 62 comma 1 può esplicarsi sulla legittimità e/o sul merito dell’atto o degli atti oggetto della impugnazione.

2 – L’impugnazione di legittimità di cui al comma 1 di questo articolo consta di tre possibili motivi: violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere.

3 – L’impugnazione di merito di cui al comma 1 di questo articolo consta di due possibili motivi: opportunità, convenienza.

4 – A pena di inammissibilità, l’azione giudiziale di cui all’articolo 62 comma 1 richiede la dimostrazione che l’atto o gli atti impugnati siano idonei a ledere o abbiano leso una o più situazioni giuridiche di chi agisce in giudizio.

5 – La dimostrazione di cui al comma 4 di questo articolo non è necessaria per agire in giudizio contro tutti gli atti che questa Costituzione sanziona con la nullità insanabile e nei casi in cui la decurtazione automatica del compenso o dello stipendio, prevista da questa Costituzione e/o dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea, non sia stata concretamente applicata in tutto o in parte.

 

Articolo 64

Le leggi dell’Unione Europea possono essere sindacate solo per quanto riguarda la loro legittimità costituzionale.

 

Articolo 65

Gli atti della Corte di giustizia dell’Unione Europea si impugnano secondo le norme processuali di cui all’articolo 53.

 

Istituzioni

 

Articolo 69

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea può istituire e disciplinare il servizio di Capo dello Stato dell’Unione Europea qualora ravvisi gravi e fondati interessi pubblici ai quali le istituzioni esistenti dell’Unione Europea non sono in grado di fare fronte.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea dà conto di quanto sancito nel comma 1 di questo articolo nella legge con la quale istituisce e disciplina il servizio di Capo dello Stato dell’Unione Europea.

3 – Quando i gravi e fondati interessi pubblici di cui al comma 1 di questo articolo cessano, il Parlamento dell’Unione Europea abroga ogni disposizione con la quale ha istituito e disciplinato il servizio di Capo dello Stato dell’Unione Europea.

 

Articolo 70

Le istituzioni dell’Unione Europea, comunque denominate, sono solo e soltanto quelle istituite e disciplinate da questa Costituzione e/o dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 71

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea può creare, modificare o abolire altre istituzioni dell’Unione Europea diverse da quelle fin ora menzionate.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea crea o modifica altre istituzioni dell’Unione Europea secondo quanto previsto dagli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77.

 

Articolo 72

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea identifica le funzioni amministrative dell’istituzione e nomina i membri dell’organo di vertice dell’istituzione.

2 – I membri dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo non possono essere più di cinque e durano in carica cinque anni.

3 – Nessuno può essere membro dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo per più di due incarichi consecutivi.

4 – Alla scadenza dell’incarico e, in caso di nuova nomina, alla scadenza del secondo incarico consecutivo, l’incarico non è rinnovabile prima del decorso di un periodo di tempo pari a quello dell’incarico o degli incarichi ricevuti.

5 – I membri dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

6 – Nel caso in cui un membro dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo non si trovi nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, esso ha la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale ha la cittadinanza.

7 – Nel caso in cui un membro dell’organo di vertice di cui al comma 1 di questo articolo sia cittadino di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

8 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 73

1 – L’organo di vertice dell’istituzione adotta ogni decisione tramite una votazione.

2 – Il quorum costitutivo per ogni decisione prevista dal comma 1 di questo articolo è pari a tre membri.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 74

L’organo di vertice dell’istituzione rende noto al pubblico gratuitamente per via telematica il risultato di ogni sua votazione per la durata di non meno di cinque anni dalla data della stessa, con l’indicazione, per ogni membro dell’organo di vertice, del voto espresso, nonché l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

 

Articolo 75

Il compenso unico e onnicomprensivo spettante a ciascun membro dell’organo di vertice dell’istituzione è determinato, in base all’articolo 26, dal Paese membro dell’Unione Europea del quale il membro dell’organo di vertice è cittadino.

 

Articolo 76

1 – Ogni omessa partecipazione a una votazione da parte di un membro dell’organo di vertice dell’istituzione comporta automaticamente la decurtazione del compenso di cui all’articolo 75, pari all’uno per cento dello stesso.

2 – Il comma precedente non si applica in caso di assenza o di impedimento che siano riconosciuti validi e certificati dal presidente dell’istituzione e anche resi noti come prevede l’articolo 74.

 

Articolo 77

L’organo di vertice dell’istituzione stabilisce con regolamento interno: la propria unica sede; le norme per l’esercizio delle proprie funzioni; il codice etico di comportamento dei membri dell’organo di vertice e dei dipendenti dell’istituzione con le relative sanzioni e il procedimento per applicarle; gli uffici dell’istituzione, le loro funzioni, i loro poteri, la loro composizione e gli stipendi dei loro membri che non siano membri dell’organo di vertice dell’istituzione.

 

Articolo 78

Qualsiasi atto compiuto da una o più istituzioni dell’Unione Europea le quali non siano state istituite e disciplinate da questa Costituzione e/o dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 79

1 – Nessuno può svolgere contemporaneamente più di un incarico – comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia – all’interno delle istituzioni dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di quanto stabilito da una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

 

PRINCIPI E VALORI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Uguaglianza

 

Articolo 84

1 – Tutti hanno pari dignità nei confronti della legge.

2 – Fermo restando il rispetto della legge, il principio di uguaglianza si attua nel trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni diverse.

3 – Fermo restando il rispetto della legge, non si può avere la parità dei diritti e delle facoltà se, nella situazione presa in esame, non si ha anche la parità degli obblighi e dei doveri.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 85

L’Unione Europea e i suoi Stati membri rimuovono gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri.

 

Libertà

 

Articolo 89

1 – La libertà personale è inviolabile.

2 – Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

3 – In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

4 – È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

5 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea stabilisce i limiti massimi della custodia cautelare.

 

Articolo 90

1 – Libertà non significa abuso. Per questo nell’Unione Europea la libertà di ciascuno finisce dove comincia la libertà degli altri.

2 – Libertà non significa arbitrio. Per questo nell’Unione Europea è consentito fare tutto ciò che la legge non proibisce.

 

Domicilio

 

Articolo 94

1 – Il domicilio è inviolabile.

2 – Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni, sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

3 – Nei casi in cui la legge prevede l’arresto in flagranza, l’autorità di pubblica sicurezza può eseguire ispezioni, perquisizioni, sequestri in via provvisoria nel domicilio che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

4 – Il fine della raccolta di informazioni necessarie alla prevenzione e repressione dei reati autorizza i servizi di informazione alla non osservanza di questo articolo.

5 – Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica, a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

 

Comunicazione

 

Articolo 98

1 – La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

2 – La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

3 – Nei casi in cui la legge prevede l’arresto in flagranza, l’autorità di pubblica sicurezza può eseguire ispezioni, perquisizioni, sequestri in via provvisoria della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

4 – Il fine della raccolta di informazioni necessarie alla prevenzione e repressione dei reati autorizza i servizi di informazione alla non osservanza di questo articolo.

 

Circolazione

 

Articolo 102

1 – Ogni cittadino dell’Unione Europea può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio dell’Unione Europea, salvo le limitazioni che la legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce in via generale per motivi di sanità e/o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

2 – Ogni cittadino dell’Unione Europea è libero di uscire dal territorio dell’Unione Europea e di rientrarvi, salvo gli obblighi che la legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

3 – Lo straniero può entrare, soggiornare, circolare e uscire dall’Unione Europea nel rispetto delle disposizioni di legge dell’Unione Europea, salvo le limitazioni che la legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce in via generale per motivi di sanità e/o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

 

Riunione

 

Articolo 106

1 – I cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

2 – Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto alcun preavviso.

3 – Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato il preavviso alle autorità competenti di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea le quali possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza, di salute pubblica, di incolumità pubblica.

 

Associazione

 

Articolo 110

1 – I cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, i loro scopi mediante organizzazioni di carattere militare.

 

Fede

 

Articolo 114

1 – Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari all’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o al buon costume di cui all’articolo 224.

2 – Dell’esercizio di un culto in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità locali che possono disporne il rinvio a un altro giorno e/o a un’altra ora del giorno al fine di conciliarlo con la quiete pubblica e con le attività lavorative.

3 – Le autorità locali possono vietare l’esercizio di un culto in qualsiasi luogo si svolga soltanto per comprovati motivi di sicurezza, di salute pubblica, di incolumità pubblica.

 

Articolo 115

Il principio di non contraddizione non si applica alle verità di fede.

 

Articolo 116

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività, fermo restando il rispetto dell’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o del buon costume di cui all’articolo 224.

 

Pensiero

 

Articolo 120

1 – Tutti possono manifestare liberamente il loro pensiero con la parola, con lo scritto, con qualsiasi altro mezzo di diffusione.

2 – La libera manifestazione del pensiero di cui al comma 1 di questo articolo si svolge nel rispetto delle norme che disciplinano i reati di ingiuria, minaccia, diffamazione, calunnia, apologia di reato, vilipendio, istigazione a delinquere, istigazione all’odio.

Stampa

 

Articolo 124

1 – La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

2 – Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge penale del Parlamento dell’Unione Europea espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

3 – In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito dalla polizia giudiziaria, che deve immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

4 – In occasione della pubblicazione del primo numero di ogni anno, ogni organo della stampa periodica deve rendere noti gratuitamente al pubblico i suoi mezzi di finanziamento.

5 – Fintanto che perdura la violazione del comma 4 di questo articolo, l’organo della stampa periodica non può eseguire pubblicazioni.

5 – Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume di cui all’articolo 224. La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni di questo comma.

 

Diritti e obblighi

 

Articolo 128

1 – L’Unione Europea riconosce e garantisce i diritti e gli obblighi umani, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

2 – Ciascun cittadino dell’Unione Europea ha i diritti e gli obblighi umani affermati dagli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge e/o disciplinati dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

 

Articolo 129

1 – Tranne che durante l’ufficio di diritto pubblico della dittatura di cui al preambolo di questa Costituzione, l’Unione Europea e i suoi Stati membri sono articolati secondo la separazione dei poteri, il principio di legalità secondo il quale è consentito fare tutto ciò che la legge non proibisce, la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa, il riconoscimento e la garanzia dei diritti e degli obblighi umani.

2 – L’attribuzione di fondi da parte dell’Unione Europea a uno o più dei suoi Stati membri e/o a uno o più altri Stati è subordinata a una relazione biennale positiva da parte della Commissione dell’Unione Europea su quanto sancito dal comma 1 di questo articolo.

3 – La relazione di cui al comma 2 di questo articolo può essere impugnata da uno o più degli Stati di cui al medesimo comma innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per i motivi di legittimità di cui all’articolo 63 comma 2.

4 – Il Parlamento dell’Unione Europea può prevedere con legge ulteriori misure per i casi di violazione di quanto disposto dal comma 1 di questo articolo.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 130

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

 

Articolo 131

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge dell’Unione Europea e/o di uno o più dei suoi Stati membri.

 

Articolo 132

1 – Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

2 – La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

 

Articolo 133

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

 

Articolo 134

1 – Se non si hanno una o più prove, non si può pretendere di avere ragione.

2 – Il metro di giudizio per accertare se una opinione è corretta e/o un fatto è vero è la dimostrazione, tramite una o più prove, che il suo contenuto è vero, vale a dire conforme alla realtà oggettiva, e il suo modo di ragionare è corretto.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni previste da questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 135

1 – Indipendenza non significa autoreferenzialità.

2 – Al di fuori dei casi previsti negli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati a condizione di reciprocità dal Parlamento dell’Unione Europea con legge e nel rispetto delle ipotesi di segreto disciplinate dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea, ogni persona fisica e/o giuridica è soggetta al controllo delle proprie azioni e/o omissioni secondo quanto la legge prevede per i comuni cittadini.

3 – Se l’applicazione del comma 2 di questo articolo fa emergere un illecito, esso comporta in ogni caso l’obbligo di ridurre le persone e i luoghi danneggiati al loro pristino stato e di risarcire l’eventuale ulteriore danno.

4 – Se la riduzione in pristino di cui al comma 3 di questo articolo fosse impossibile in tutto o in parte, all’obbligo di riduzione in pristino si ottempera con il risarcimento del danno, rispettivamente, in tutto o in parte.

5 – Se il risarcimento del danno di cui ai commi 3 e 4 di questo articolo fosse impossibile in tutto o in parte, all’obbligo di risarcimento del danno si ottempera con la compensazione per equivalente, rispettivamente, in tutto o in parte.

6 – Il denaro e/o altra utilità a qualsiasi titolo percepito o dato in violazione di quanto previsto da questo articolo viene attribuito a chi ha subito l’illecito secondo quanto dispongono i commi 3, 4 e 5 di questo articolo.

7 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 136

1 – La volontà e/o i desideri di una persona fisica non corrispondono automaticamente alle sue attitudini fisiche e/o psicologiche e/o alla sua capacità giuridica e/o di agire.

 

Articolo 137

1 – La reputazione di una persona fisica o giuridica non è quella che la persona in esame ritiene essere tale, ma quella che risulta da una o più prove.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di quanto previsto da questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 138

1 – Il riconoscimento legale dello stato matrimoniale, della qualifica di adottante, dello stato di ministro di un culto, dello stato di religioso, religiosa, monaco, monaca non può essere effettuato senza il superamento di un test della personalità che accerti l’idoneità del soggetto esaminato all’acquisizione dello stato e/o qualifica elencati in questo comma.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 139

1 – La riduzione in schiavitù, il lavoro schiavistico, il commercio in qualsiasi forma di uno o più individui umani, il commercio in qualsiasi forma di parti di uno o più corpi di individui senzienti, l’esclusione di uno dei due sessi dall’istruzione scolastica e/o post scolastica, la subordinazione legale e/o religiosa di uno dei due sessi nei confronti dell’altro, il matrimonio prima dell’età fissata dalla legge per contrarlo, la mutilazione di una o più parti del corpo umano che non abbia una giustificazione medica, la poligamia non possono avere alcun riconoscimento legale, nemmeno in presenza del consenso degli interessati. 

2 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

3 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea stabilisce le sanzioni per le condotte di cui al comma 1 di questo articolo.

 

Articolo 140

L’accertamento definitivo della evasione fiscale totale comporta l’automatica e irrimediabile perdita della cittadinanza dell’Unione Europea.

 

Articolo 141

1 – I cittadini dell’Unione Europea non acquistano la capacità di agire tutta intera in un determinato momento, ma per gradi.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i casi e i modi con i quali ogni cittadino dell’Unione Europea e ogni persona giuridica:

  • acquista la capacità giuridica;
  • acquista la capacità di agire per gradi;
  • subisce una diminuzione o perde del tutto la capacita di agire.

3 – La perdita della capacità di agire implica l’automatica perdita dell’elettorato attivo e passivo.

4 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina altresì la rimodulazione della capacità di agire di tutti i cittadini e di tutte le persone giuridiche che già la possiedono alla data di entrata in vigore di questa Costituzione.

5 – Per attuare i commi 2 e 4 di questo articolo, il Parlamento dell’Unione Europea si ispira a quanto avveniva nell’antica Roma con il cursus honorum, rispetta il principio di uguaglianza di cui all’articolo 84, il principio generale dell’ordinamento giuridico “dare a ciascuno il suo”, il criterio “chi dà di più alla società deve avere di più”.

 

Articolo 142

1 – L’elettorato attivo e passivo di qualsiasi individuo è automaticamente sospeso nel momento in cui non è più impugnabile in via ordinaria il provvedimento che commina una condanna a una pena detentiva.

2 – La sospensione automatica di cui al comma 1 di questo articolo ha una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.

3 – Questo articolo si applica anche negli Stati membri dell’Unione Europea.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 143

1 – Le relazioni individuali e sociali si svolgono nel rispetto dei seguenti principi generali dell’ordinamento giuridico: vivere onestamente, non nuocere ad alcuno, dare a ciascuno il suo.

2 – Le decisioni le prende chi si assume la responsabilità in caso di fallimento della decisione presa.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 144

1 – I cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di petizione nei confronti di tutti gli organi dei quali sono elettori.

2 – Il comma 1 di questo articolo si applica sia agli organi monocratici sia agli organi collegiali, sia dell’Unione Europea sia degli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Articolo 145

1 – I membri e i dipendenti di tutte le istituzioni dell’Unione Europea hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

2 – Nel caso in cui la sede e/o l’ufficio nel quale i membri e/o i dipendenti di cui al comma 1 di questo articolo prestano servizio non si trovano nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, essi hanno la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale hanno la cittadinanza.

3 – Nel caso in cui i membri e/o i dipendenti di cui al comma 1 di questo articolo siano cittadini di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

 

Lavoro

 

Articolo 149

1 – Affinché la possibilità di trovare un lavoro sia concreta per il maggior numero possibile di persone, l’Unione Europea e i suoi Stati membri si adoperano costantemente perché le infrastrutture mantengano sempre un alto livello di efficienza, l’azione amministrativa si svolga sempre con elevati standard di efficacia, il tasso di criminalità sia sempre al di sotto della media dei venti Paesi con il tasso di criminalità più basso al mondo.

2 – Ogni istituzione dell’Unione Europea e ogni istituzione di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea pubblica ogni anno gratuitamente sul proprio sito internet per la durata di cinque anni un resoconto con le azioni intraprese e i risultati ottenuti per l’attuazione del comma 1 di questo articolo.

 

Articolo 150

Ogni Stato membro dell’Unione Europea adotta lo standard di trattamento minimo inderogabile nel mondo del lavoro fino al punto in cui esso erode la rendita del monopsonio strutturale nel mercato del lavoro.

 

Articolo 151

1 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea riconosce a tutti i cittadini dell’Unione Europea la possibilità di lavorare e promuove le condizioni che rendano effettiva questa possibilità.

2 – Al fine di attuare il comma 1 di questo articolo e di combattere il monopsonio dinamico nel mercato del lavoro, ogni Stato membro dell’Unione Europea promuove la più ampia pluralità di imprese in concorrenza tra loro sul lato della domanda e della offerta di lavoro e assicura ai lavoratori le necessarie informazione, formazione efficace e mobilità in relazione alla domanda di lavoro.

3 – La formazione efficace di cui al comma 2 questo articolo è quella mirata agli sbocchi effettivi nel mercato del lavoro e della quale sia conoscibile il tasso di coerenza tra la formazione impartita e gli sbocchi occupazionali effettivamente ottenuti.

4 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea realizza la coerenza di cui al comma 3 di questo articolo con le seguenti azioni: l’anagrafe della formazione professionale, l’incrocio dei dati sulla formazione professionale con le comunicazioni obbligatorie alle autorità pubbliche competenti in materia di lavoro previdenza e assistenza, la pubblicazione del dato relativo agli effettivi sbocchi di lavoro ottenuti da ciascun corso di formazione professionale e da ciascun contratto di formazione professionale.

5 – La distribuzione dei finanziamenti pubblici per le politiche attive di lavoro avviene prediligendo i soggetti con il più alto tasso di coerenza di cui al comma 3 di questo articolo.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 152

1 – È vietato il monopolio nel servizio di collocamento al lavoro.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 153

1 – Le tutele spettanti al lavoratore possono essere graduate unicamente con un contratto di lavoro a tutele crescenti.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 154

1 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea può stabilire delle protezioni contro il licenziamento nei rapporti di lavoro subordinato.

2 – Le protezioni di cui al comma 1 di questo articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione continuativa svolta in via prevalente o esclusiva per un unico committente.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 155

Ogni cittadino dell’Unione Europea ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

 

Articolo 156

1 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

2 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina la formazione e l’elevazione personale dei lavoratori.

3 – L’Unione Europea promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

4 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea tutela il lavoro dei propri cittadini all’estero.

5 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea riconosce la libertà di emigrazione salvi gli obblighi stabiliti nell’interesse generale dalla legge nazionale e/o dalla legge dell’Unione Europea.

 

Articolo 157

1 – Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

2 – La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina il diritto del lavoratore al riposo settimanale e alle ferie annuali.

3 – Il lavoratore non può rinunciare al riposo settimanale e/o alle ferie annuali.

4 – Il riposo settimanale e le ferie del lavoratore non sono retribuiti perché durante questi periodi il lavoratore non lavora.

5 – La tredicesima mensilità di stipendio e ogni altra forma di retribuzione del lavoratore per periodi di tempo fittizi sono vietati perché costituiscono dei pagamenti senza causa e accrescono il costo del lavoro.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 158

1 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di mansioni svolte, la stessa retribuzione che spetta all’uomo lavoratore.

2 – La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea prevede le modalità con le quali vengono conciliati il lavoro e la famiglia.

3 – La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea stabilisce il limite minimo di età per il lavoro per il quale è dato un compenso.

4 – La legge di ogni Stato membro dell’Unione Europea tutela il lavoro dei minorenni con norme speciali e garantisce ad essi, a parità di mansioni svolte, la stessa retribuzione che spetta ai lavoratori maggiorenni.

 

Articolo 159

1 – Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea disciplina i modi e i limiti del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

2 – I lavoratori, al fine di crearsi un’alternativa occupazionale e di salvaguardare il know how acquisito, possono riunirsi in cooperativa per prendere in affitto o acquistare l’azienda dal datore di lavoro, dal liquidatore o dal curatore fallimentare. La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea disciplina i modi di attuazione di questo comma.

 

Articolo 160

1 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

2 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

 

Previdenza e assistenza

 

Articolo 164

1 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina le forme di mantenimento e di assistenza sociale a beneficio dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

2 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3 – Per quanto concerne la disoccupazione involontaria, ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina altresì le azioni che il soggetto deve compiere per poter tornare ad avere un lavoro e subordina l’attribuzione di ogni forma di sussidio al compimento delle azioni in parola.

4 – Ogni Stato membro dell’Unione Europea disciplina l’educazione e l’avviamento professionale per gli inabili e i soggetti portatori di handicap.

 

Sindacati

 

Articolo 168

1 – L’organizzazione sindacale è libera.

2 – Perché un sindacato possa rappresentare i lavoratori e/o partecipi alla determinazione delle condizioni del lavoro è necessario che esso abbia uno statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 169

1 – L’attività sindacale che si svolge e/o che in qualsiasi modo ha effetto nel territorio dell’Unione Europea ha come fine la difesa del lavoratore e non la difesa del posto di lavoro.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 170

Lo sciopero si esercita nell’ambito delle leggi di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea che lo regolano.

 

Economia

 

Articolo 174

1 – L’iniziativa economica privata è libera.

2 – Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

3 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 175

1 – La proprietà è pubblica o privata.

2 – I beni economici appartengono all’Unione Europea, a uno o più Stati membri dell’Unione europea, a uno o più enti, a uno o più privati.

3 – La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

4 – La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea, e salvo indennizzo pari al valore medio di mercato degli ultimi cinque anni, espropriata per motivi d’interesse generale.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 176

1 – È vietato il salvataggio condotto in tutto o in parte con denaro pubblico di aziende e/o imprese operanti nell’Unione Europea.

2 – È possibile l’investimento condotto in tutto o in parte con denaro pubblico a beneficio di aziende e/o imprese operanti nell’Unione Europea al fine di ristrutturare l’azienda e/o l’impresa e ricollocarla sul mercato entro un tempo massimo di cinque anni.

3 – La differenza tra l’investimento di cui al secondo comma di questo articolo e il salvataggio di cui al primo comma di questo articolo è costituita dal fatto che nell’investimento il ricollocamento sul mercato dell’azienda e/o dell’impresa avviene a un prezzo più alto rispetto a quello pagato.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 177

La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e della successione testamentaria e i diritti del medesimo Stato membro sulle eredità.

 

Articolo 178

A fini di utilità generale, la legge del Parlamento dell’Unione Europea può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo pari al valore medio di mercato degli ultimi cinque anni, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale.

 

Articolo 179

1 – Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge del Parlamento dell’Unione Europea impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e la media proprietà.

2 – Il prelievo fiscale per i casi di riuso del suolo già edificato da almeno dieci anni è pari alla metà di quello previsto per l’edificazione su suolo non edificato. Questo comma si applica per i primi cinque anni di riuso del suolo.

 

Articolo 180

1 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

2 – I provvedimenti di cui al comma 1 di questo articolo non possono consistere in erogazioni a fondo perduto.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 181

1 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea prevede la disciplina, il coordinamento e il controllo dell’esercizio del credito.

3 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi presenti nell’Unione Europea.

 

Autonomie e minoranze

 

Articolo 185

1 – L’Unione Europea, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali dei suoi Stati membri.

2 – I servizi che dipendono dall’Unione Europea sono attuati secondo il decentramento amministrativo attuato in via telematica, l’efficienza e l’efficacia.

3 – L’Unione Europea adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze delle autonomie locali dei suoi Stati membri e del decentramento amministrativo dei propri servizi attuato in via telematica.

 

NOTA

In data 27 ottobre 2020 ho aggiunto le parole “attuato in via telematica” nei commi 2 e 3 dell’articolo 185.

Questa aggiunta serve a evitare la creazione di un numero molto alto di uffici sul territorio con le relative spese di gestione e le spese per il personale.

 

Articolo 186

1 – In ogni Stato membro dell’Unione Europea vi può essere un solo soggetto pubblico intermedio tra lo Stato e il Comune, comunque localmente denominato.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di quanto stabilito da una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 187

La tutela delle minoranze linguistiche è di competenza degli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Cultura

 

Articolo 191

1 – Lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico sono di competenza degli Stati membri dell’Unione Europea.

2 – Un abuso edilizio non abbattuto o non del tutto regolarizzato impedisce di percepire sgravi e agevolazioni fiscali comunque denominati e di qualsiasi tipo siano.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di cui al comma 2 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 192

1 – In ognuna delle Regioni dell’Unione Europea non si procede a nuovi scavi archeologici fino a quando non è stato messo in sicurezza e musealizzato tutto quanto è già stato scoperto e rinvenuto in scavi già effettuati.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile e impedisce alla Regione di ricevere fondi pubblici, comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano, fino alla completa attuazione di quanto sancito in questo articolo.

 

Articolo 193

1 – In tutta l’Unione Europea, l’ingresso nei luoghi di interesse storico, artistico, architettonico è gratuito.

2 – Ogni luogo di interesse di cui al comma 1 di questo articolo non è fine a se stesso, ma rappresenta un polo d’attrazione che permette il sorgere e lo sviluppo di molteplici attività economiche a esso collegate.

3 – In ogni luogo di interesse di cui al comma 1 di questo articolo viene creato un complesso di percorsi sensoriali e di attività economiche che si indirizzano a persone di tutte le età al fine di conferire al luogo un’immagine meno accademica e renderlo attraente, non solamente per gli appassionati di cultura, ma per un pubblico più vasto.

4 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo impedisce al luogo di interesse e a chi lo gestisce di ricevere fondi pubblici comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano e di percepire sgravi e agevolazioni fiscali comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano.

 

Articolo 194

In tutta l’Unione Europea, se il soggetto competente per il restauro di un’opera d’interesse storico, artistico, architettonico non ha i fondi necessari per procedere al restauro, si procede come segue:

  • il soggetto titolare del diritto di committenza relativo all’opera di volta in volta presa in esame organizza un’asta pubblica per l’aggiudicazione della sponsorizzazione del restauro dell’opera;
  • al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile all’asta, sia per rendere quest’ultima più trasparente, l’asta si svolge unicamente con modalità telematiche;
  • l’intervento sull’opera è svolto unicamente dal personale della competente Soprintendenza per i beni storici, artistici, architettonici;
  • il soggetto che si aggiudica l’asta ottiene il diritto di avere il proprio nome o ragione sociale scritto sulla struttura che verrà allestita attorno all’opera durante l’intervento sulla stessa in modo che esso sia chiaramente leggibile da parte di tutti;
  • nel caso in cui gli aggiudicatari siano più di uno, la grandezza del carattere con il quale il nome di ognuno è scritto è proporzionale alla somma di denaro da costui concretamente versata;
  • l’aggiudicatario, inoltre, ottiene il diritto allo sfruttamento economico dell’immagine dell’opera per i due anni successivi all’apertura al pubblico della stessa a conclusione del restauro;
  • al termine dei due anni ora descritti, il diritto allo sfruttamento economico dell’immagine dell’opera restaurata torna al precedente titolare.

 

Famiglia

 

Articolo 198

1 – La famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna che sono nati tali.

2 – Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

3 – In applicazione del principio generale dell’ordinamento giuridico “dare a ciascuno il suo” e considerato che chi dà di più alla società deve avere di più, la convivenza, comunque denominata e di qualsiasi tipo essa sia, non può essere equiparata al matrimonio.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 199

1 – In materia di matrimonio e/o filiazione e/o adozione non è consentita l’equiparazione di un dato affettivo con un dato naturale, e viceversa.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 200

1 – La gravidanza surrogata non è consentita e il suo frutto non può essere dato in affidamento e/o in adozione a colui, a colei, a coloro che, in qualsiasi modo, hanno chiesto e/o ottenuto la gravidanza surrogata e/o il suo frutto. 

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 201

1 – La disciplina delle adozioni ha di mira unicamente l’inserimento dell’adottando in una famiglia che possegga tutti e tre i seguenti connotati: un clima familiare sereno, relazioni familiari stabili, la condivisione dei principi e dei valori di questa Costituzione.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 202

1 – È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

2 – Nei casi di incapacità dei genitori, la legge dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale si svolge in via continuativa la vita della famiglia provvede a che siano assolti i loro compiti.

3 – La legge dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale si svolge in via continuativa la vita della famiglia assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

4 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

 

Articolo 203

1 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

2 – La legge di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

 

Salute

 

Articolo 207

1 – L’Unione Europea e i suoi Stati membri considerano la salute come un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

2 – Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea garantisce cure gratuite agli indigenti.

3 – Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge di uno Stato membro dell’Unione Europea.

4 – La legge di cui al comma 3 di questo articolo non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

Articolo 208

1 – Nell’Unione Europea, il conflitto tra il diritto alla salute umana e alla salubrità dell’ambiente, da una parte, e il diritto alla libera iniziativa economica, dall’altra parte, viene risolto a favore del diritto alla salute umana e alla salubrità dell’ambiente.

2 – Nell’Unione Europea, il conflitto tra il diritto alla salute umana e alla salubrità dell’ambiente, da una parte, e le esigenze di ordine e sicurezza pubbliche, dall’altra parte, può essere risolto a favore delle esigenze di ordine e sicurezza pubbliche solo in esecuzione di una previsione di legge del Parlamento dell’Unione Europea, per un periodo di tempo determinato, con l’obbligo di compensare per equivalente il danno alla salute umana e alla salubrità dell’ambiente eventualmente causato e con l’obbligo di ridurre le persone e i luoghi eventualmente danneggiati al loro pristino stato.

3 – Se la riduzione in pristino di cui al comma 2 di questo articolo fosse impossibile in tutto o in parte, all’obbligo di riduzione in pristino si ottempera con il risarcimento del danno, rispettivamente, in tutto o in parte.

4 – Se il risarcimento del danno di cui al comma 3 di questo articolo fosse impossibile in tutto o in parte, all’obbligo di risarcimento del danno si ottempera con la compensazione per equivalente, rispettivamente, in tutto o in parte.

5 – Il denaro e/o altra utilità a qualsiasi titolo percepito o dato in violazione di quanto previsto da questo articolo viene attribuito a chi ha subito l’illecito secondo quanto dispongono i commi 2, 3 e 4 di questo articolo.

6 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 209

1 – Le sostanze stupefacenti, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, nuocciono alla salute umana; tutte le azioni a esse collegate sono proibite e sanzionate dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina la somministrazione di sostanze stupefacenti unicamente per la terapia anti-dolorifica e per la terapia di disintossicazione.

3 – Nelle terapie di cui al comma 2 di questo articolo, le droghe sono somministrate unicamente dietro prescrizione medica valida per una singola somministrazione.

4 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina il consumo di bevande alcoliche e ne sanziona l’abuso.

 

Sussidiarietà

 

Articolo 213

1 – Quello che i singoli, da soli o associati fra loro, possono fare da sé con i propri mezzi non deve essere loro tolto e avocato alle istituzioni dell’Unione Europea o di uno Stato membro dell’Unione Europea.

 

Semplificazione

 

Articolo 217

1 – Al fine di evitare il formarsi di una burocrazia elefantiaca, costosa e opprimente, in tutta l’Unione Europea non vige il principio secondo il quale ogni attività dei pubblici poteri deve trovare fondamento in una legge, ma vige il principio secondo il quale è lecito tutto ciò che non è vietato dalla legge.

2 – La legge di cui al comma 1 di questo articolo consiste nel diritto internazionale pubblico consuetudinario, negli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge, nelle norme di questa Costituzione e nelle leggi del Parlamento dell’Unione Europea.

3 – Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli Stati membri dell’Unione Europea con l’aggiunta all’elenco delle fonti normative di cui al comma 2 di questo articolo della Costituzione nazionale e della legge del Parlamento dello Stato membro dell’Unione Europea.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 218

1 – Il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi è un requisito per la emanazione unicamente degli atti che prevedono una spesa di denaro pubblico.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

3 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Solidarietà, ordine pubblico, buon costume

 

Articolo 222

1 – La solidarietà risponde a un principio etico superiore di fraternità verso chi si trova in condizioni di povertà.

2 – L’Unione Europea esercita la sua competenza in materia di unione fiscale in modo che la solidarietà di cui al comma 1 di questo articolo sia conveniente per il funzionamento complessivo della società.

3 – L’Unione Europea esercita la sua competenza in materia di politica estera in modo che l’interdipendenza che scaturisce dalla globalizzazione combatta l’esclusione con la solidarietà, l’emarginazione con la giustizia, la conflittualità con la pace.

 

Articolo 223

1 – Ai fini di questa Costituzione e per ogni fine di legge e/o di regolamento, le definizioni di ordine pubblico sono le seguenti:

  1. l’ordine pubblico internazionale è composto dai principi che si ricavano dallo statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
  2. l’ordine pubblico interno costituzionale è lo stato generale della società nel quale le istituzioni, le strutture democratiche e i diritti costituzionali dei cittadini sono garantiti da ogni attentato tendente a modificarli o a renderli inoperanti mediante l’uso o la minaccia illegale della forza;
  3. l’ordine pubblico interno ai fini del diritto internazionale privato è il complesso dei principi, compresi quelli desumibili da questa Costituzione e dalla Costituzione dello Stato membro dell’Unione Europea il cui ordinamento si accinge ad applicare il diritto internazionale privato, i quali formano il cardine della struttura economico sociale dell’Unione Europea e della comunità dello Stato membro dell’Unione Europea in un determinato momento storico, nonché le regole inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici del medesimo Stato;
  4. l’ordine pubblico interno nei rapporti tra privati è l’insieme delle diposizioni che non possono essere derogate dai privati;
  5. l’ordine pubblico interno processuale è composto dai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche dalle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole vicende giudiziarie.

2 – A titolo meramente esemplificativo non esaustivo, i principi dell’ordine pubblico internazionale di cui al comma 1 di questo articolo sono: il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali salvo il caso di legittima difesa e salvo il caso di uso della forza deliberato in base alla Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il divieto di genocidio, il divieto di schiavitù, il divieto di sterminio, il divieto di apartheid, il divieto di porre in essere trattamenti disumani o degradanti, il principio di non discriminazione razziale, il diritto all’autodeterminazione dei popoli, l’obbligo di non adottare comportamenti che possano pregiudicare l’economia di altri Stati.

3 – L’Unione Europea riconosce la validità e la cogenza dei principi dell’ordine pubblico internazionale di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo.

4 – In aggiunta ai principi dell’ordine pubblico internazionale di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, l’Unione Europea riconosce la validità e la cogenza del principio della sovranità permanente degli Stati sulle loro risorse naturali e del principio della protezione dell’ambiente da fenomeni di aggressione e/o di inquinamento.

 

Articolo 224

Ai fini di questa Costituzione e per ogni fine di legge e/o di regolamento, la definizione di buon costume è la seguente: i principi etici che costituiscono la morale sociale, in quanto a essi uniforma il suo comportamento la generalità delle persone oneste, corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato ambiente e in una determinata epoca.

 

Materia penale

 

Articolo 228

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea, la materia penale è devoluta alla riserva assoluta di legge del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – La legge di cui al comma 1 di questo articolo può delegare la definizione di dati tecnici e/o scientifici a uno o più soggetti diversi dal Parlamento dell’Unione Europea, solo se essa ha previsto: il soggetto che li deve emanare, il dato tecnico e/o scientifico da definire.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 229

1 – Nel disciplinare il diritto penale sostanziale, il Parlamento dell’Unione Europea si attiene ai seguenti principi.

2 – Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, né per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa espressamente stabilite.

3 – Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso e fuori dai casi dalla legge stessa espressamente previsti.

4 – Le leggi penali e quelle che fanno eccezione ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

5 – Nessun soggetto, persona fisica e/o giuridica, è ritenuto colpevole di un reato prima che divenga definitivo il provvedimento che accerta la sua colpevolezza per quel reato.

6 – Ogni reato deve offendere un bene giuridico.

7 – La legge prevede i casi di reato tentato.

8 – Ogni reato deve consistere in un’azione e/o in un’omissione.

9 – L’interpretazione analogica è vietata.

10 – L’interpretazione estensiva è consentita fintanto che non amplia il contenuto della norma, ma è diretta a impedire che fattispecie a essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per la mancanza di espressioni letterali.

11 – La legge penale obbliga ogni persona fisica e/o giuridica che si trova nel territorio dell’Unione Europea, salve le eccezioni stabilite dagli atti di diritto pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge.

12 – La legge penale obbliga ogni persona fisica e/o giuridica che si trova al di fuori del territorio dell’Unione Europea limitatamente ai casi stabiliti dalla legge e/o dagli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge.

13 – Per uno stesso fatto una persona non può essere chiamata a rispondere di titoli diversi di reato.

14 – Il fatto imputato perché sia punibile deve includere almeno la colpa dell’agente persona fisica e/o giuridica.

15 – Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

16 – La pena per il reato commesso può consistere anche in forme di riparazione del male compiuto o verso le persone offese o verso gruppi lesi dal reato, con azioni positive di servizio gratuito in favore di ideali simili agli ideali che il reato ha violato.

17 – La pena detentiva è l’estremo rimedio temporaneo ma necessario per sanzionare colui che calpesta il valore sacro della vita e/o il senso della convivenza sociale.

18 – Non è ammessa la sospensione condizionale della pena detentiva.

19 – La pena di morte non è ammessa.

20 – La pena di morte eventualmente comminata è automaticamente convertita nella pena detentiva massima prevista dalla legge.

21 – L’amnistia e l’indulto sono vietati.

 

Articolo 230

1 – In tutte le branche del diritto, l’avvenuto decorso del tempo della prescrizione non consente di esercitare un diritto, il tempo della prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere e cessa definitivamente quando il diritto è stato esercitato.

2 – Nella materia penale, il decorso del tempo della prescrizione inizia quando la notizia di un fatto costituente reato è comunicata al pubblico ministero o ad altro organo che a questo abbia l’obbligo di riferire e cessa definitivamente quando il pubblico ministero ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio.

 

Articolo 231

1 – L’estradizione del cittadino dell’Unione Europea può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dagli atti di diritto internazionale pubblico pattizio ratificati dal Parlamento dell’Unione Europea con legge.

2 – L’estradizione di cui al comma 1 di questo articolo non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

3 – Il comma 2 di questo articolo non si applica ai delitti di genocidio.

 

Articolo 232

1 – Nel disciplinare il diritto penale processuale, il Parlamento dell’Unione Europea si attiene ai seguenti principi.

2 – Il processo penale è la parte del procedimento penale che inizia con l’esercizio dell’azione penale e termina con il deposito del provvedimento che definisce un grado di giudizio.

3 – Il processo penale è disciplinato secondo il sistema accusatorio e il principio della separazione delle funzioni e delle carriere dell’avvocato, del pubblico ministero, del giudice.

4 – Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

5 – Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.

6 – La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

7 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

8 – La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento penale.

9 – Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

10 – Nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge.

11 – L’imputato è considerato non colpevole fino al passaggio in giudicato del provvedimento di condanna.

12 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i casi e i modi di applicazione delle misure cautelari e delle misure di prevenzione, della convalida dell’arresto e del fermo, della autorizzazione alle intercettazioni.

13 – Nel processo penale, la dichiarazione a viva voce deve precedere ma non escludere la lettura di una o più dichiarazioni scritte, purché sia stata chiesta o disposta d’ufficio dal giudice la deposizione del testimone o sia stato ammesso o disposto d’ufficio dal giudice l’esame della parte.

14 – Nel processo penale, qualora l’organo giudicante sia collegiale, a parità di voti prevale la soluzione più favorevole all’imputato.

15 – Le prove utilizzate in un procedimento penale contro un imputato possono essere usate nel medesimo procedimento penale contro uno o più altri imputati e/o contro il medesimo imputato per fatti storici diversi.

16 – Salvi i casi di revocazione, la sentenza passata in giudicato di un giudice, anche non penale, può essere usata come prova della verità legale e storica del fatto in essa accertato.

 

Articolo 233

1 – Per conciliare la segretezza delle indagini sui reati con l’informazione da rendere al pubblico, la pubblicazione di notizie, atti, fatti attinenti a un procedimento penale non può avvenire prima che l’atto che li contiene sia stato depositato nei modi di legge.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica ai fatti accaduti durante un’udienza penale che non sia celebrata a porte chiuse.

3 – La violazione di quanto disposto nel comma 1 di questo articolo comporta la sospensione della licenza della pubblicazione su qualsiasi mezzo di comunicazione per la durata di una settimana e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dei ricavi generati con la violazione.

 

Articolo 234

1 – Una persona fisica e/o giuridica prosciolta o condannata con provvedimento definitivo non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale per lo stesso fatto.

2 – Il provvedimento definitivo non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’indagato o dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.

3 – Il provvedimento definitivo con il quale è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere, non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.

4 – Il comma 3 di questo articolo si applica anche quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle in esso indicate, nonché quando, dopo che è stato pronunciato il provvedimento di non luogo a procedere o di non doversi procedere, lo stato di incapacità dell’imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.

 

Giustizia

 

Articolo 238

La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i casi e i modi con i quali i non abbienti possono agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione.

 

Articolo 239

Nell’applicare la legge di qualsiasi branca del diritto non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Fermo restando il divieto di analogia di cui all’articolo 229 comma 9, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decida secondo i principi generali dell’ordinamento applicabile alla controversia.

 

Articolo 240

Le norme processuali, a qualsiasi branca del diritto appartengono, sono rette dal principio tempus regit actum, salvo che la legge disponga altrimenti.

 

Articolo 241

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea, non è possibile incardinare al ruolo un procedimento giudiziario se il soggetto al quale esso viene assegnato ha più di trecento procedimenti sul suo ruolo.

2 – La norma di cui al comma 1 di questo articolo si applica anche al soggetto che concretamente istruisce il procedimento e/o al soggetto che decide la controversia oggetto del procedimento.

3 – A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione, le disposizioni di questo articolo sono direttamente applicabili anche nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea in tutti i procedimenti giudiziari pendenti e in tutti quelli che verranno incardinati.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Responsabilità

 

Articolo 245

La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i casi e i modi per la riparazione dell’errore giudiziario e la responsabilità per dolo o colpa grave di chi lo ha commesso.

 

Articolo 246

1 – Tutti i dipendenti dell’Unione europea, di uno Stato membro dell’Unione Europea, degli enti pubblici di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili, amministrative degli atti compiuti in violazione di legge.

2 – Nei casi di cui al comma 1 di questo articolo, la responsabilità civile si estende al datore di lavoro pubblico solo dopo che il responsabile sia stato escusso per l’intero ammontare.

3 – I dipendenti di cui al comma 1 di questo articolo sono al servizio esclusivo del loro datore di lavoro pubblico. A beneficio di altri soggetti possono esercitare solo volontariato.

4 – Qualora i dipendenti di cui al comma 1 di questo articolo divengano membri del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice di qualsiasi istituzione dell’Unione Europea, del Parlamento di uno Stato membro dell’Unione Europea, del Governo nazionale di uno Stato membro dell’Unione Europea, dell’organo legislativo o dell’organo esecutivo di qualsiasi ente locale territoriale di uno Stato membro dell’Unione Europea, dell’organo di vertice di qualsiasi istituzione o ente di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un suo ente locale territoriale, sono collocati in aspettativa a stipendio zero nel loro lavoro dipendente.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

6 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Arte e scienza

 

Articolo 250

1 – L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

2 – Il progresso della scienza e/o della tecnica non può essere disgiunto dalla riflessione etica di natura filosofica condotta secondo la logica formale simbolica di Bokensky.

3 – Qualsiasi espressione del progresso della scienza e/o della tecnica che violi la disposizione del comma 2 di questo articolo non può in qualsiasi modo essere iniziata, proseguita, utilizzata.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 251

1 – Il dibattito su questioni scientifiche non viene risolto con l’applicazione del principio della maggioranza, ma con l’esibizione di una o più prove.

2 – Il metodo scientifico è il metodo sperimentale e si articola in tre fasi: ipotesi, esperimento, tesi.

3 – Le ipotesi possono essere formulate da chiunque.

4 – Tutte le ipotesi sono destinate a rimanere tali fino a quando la ricerca scientifica non giunge a confermarle o a smentirle.

 

Bandiera

 

Articolo 255

1 – La bandiera dell’Unione Europea è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu.

2 – Il numero delle stelle non dipende dal numero dei Paesi membri dell’Unione Europea.

 

FUNZIONAMENTO

 

Commissione

 

Articolo 259

1 – La Commissione dell’Unione Europea può negoziare ogni accordo attinente alle proprie competenze.

2 – Ogni accordo di cui al comma 1 di questo articolo, per entrare in vigore, deve prima essere ratificato dal Parlamento dell’Unione Europea con legge.

 

Lingua

 

Articolo 263

1 – Ciascuno ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione Europea nella sua lingua.

2 – La lingua di lavoro delle istituzioni dell’Unione Europea è una sola: l’inglese.

3 – Tutti gli atti delle istituzioni dell’Unione Europea devono essere pubblicati mediante il loro deposito in lingua inglese nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea, altrimenti sono nulli – vale a dire privi di effetto fin dalla loro origine – in modo insanabile.

 

Prelievo fiscale

 

Articolo 267

1 – Qualsiasi persona fisica e/o giuridica che nell’Unione Europea svolge un’attività dalla quale scaturisce un profitto, dopo aver pagato le spese e gli stipendi, destina la somma che residua dei ricavi nel modo seguente: un terzo per il prelievo fiscale, un terzo per il soggetto che ha generato i ricavi, un terzo per il progresso materiale e/o non materiale della società.

2 – Il denaro e/o altra utilità a qualsiasi titolo percepito o dato in violazione di quanto previsto da questo articolo viene attribuito a chi ha subito il mancato impiego delle somme stabilito dal comma 1 di questo articolo.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di quanto previsto da questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 268

In applicazione del principio generale dell’ordinamento giuridico “dare a ciascuno il suo”, l’Unione Europea esercita la sua competenza in materia di unione fiscale in modo che il quaranta per cento del prelievo fiscale netto rimanga nello Stato membro dal quale esso è esatto.

 

Articolo 269

1 – Ciascun reddito prodotto nell’Unione Europea è soggetto all’imposizione fiscale in vigore nel luogo nel quale quel reddito è stato prodotto.

2 – Nella prestazione di servizi di qualsiasi tipo, il luogo nel quale il reddito è stato prodotto è il luogo di residenza del soggetto che fruisce del servizio.

3 – L’imposizione fiscale è improntata al criterio di progressività.

4 – Nessun accordo tra contribuente e fisco può decurtare l’ammontare dovuto, al netto delle sanzioni, di più del quaranta per cento.

5 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 270

1 – L’ammontare dello stipendio minimo degli operai e l’ammontare dello stipendio minimo degli impiegati non sono soggetti a imposizione fiscale.

2 – Qualsiasi compenso pagato con denaro pubblico non può essere più alto dello stipendio minimo degli impiegati moltiplicato per quindici.

3 – Questo articolo si applica anche ai Paesi membri dell’Unione Europea.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Finanziamento

 

Articolo 274

1 – Qualsiasi soggetto che eroga un finanziamento pubblico rende nota l’avvenuta erogazione per la durata di non meno di cinque anni dalla data della erogazione stessa, con l’indicazione, per ciascuno di coloro che l’hanno deliberata, del voto espresso, nonché l’indicazione di ogni membro assente e/o astenuto.

2 – La comunicazione al pubblico di cui al comma 1 di questo articolo avviene tramite iscrizione della stessa in un database unico per tutta l’Unione Europea e accessibile a chiunque per via telematica.

3 – Fino a quando l’erogazione non è stata pubblicata ai sensi dei commi 1 e 2 di questo articolo, il soggetto che ha erogato il finanziamento non può erogare altri finanziamenti.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 275

1 – Chiunque riceve un finanziamento pubblico per la ricerca deve redigere un rendiconto nel quale autocertifica: le proprie generalità, il proprio codice fiscale e la partita i.v.a. oppure uno solo di questi ultimi due dati se non li possiede entrambi, quanti soldi ha ricevuto, che uso ne ha fatto, perché ne ha fatto quell’uso, che risultato ha ottenuto dall’uso che ha fatto del finanziamento ricevuto.

2 – Il risultato ottenuto di cui al comma 1 di questo articolo deve essere spiegato e dimostrato con una o più prove in una pubblicazione di carattere scientifico il cui riferimento bibliografico o telematico deve essere citato nel rendiconto di cui al comma 1 di questo articolo.

3 – La mancata trasmissione del rendiconto di cui al comma 1 di questo articolo al soggetto che ha erogato il finanziamento pubblico è rilevabile da chiunque e preclude al soggetto finanziato di ricevere altri finanziamenti pubblici.

4 – Il soggetto che ha erogato il finanziamento allega il rendiconto di cui al comma 1 di questo articolo alla pubblicazione della avvenuta erogazione del finanziamento di cui al comma 1 dell’articolo 91.

5 – L’inesistenza della pubblicazione di carattere scientifico di cui al comma 2 di questo articolo è rilevabile da chiunque e preclude al soggetto finanziato la possibilità di ricevere altri finanziamenti pubblici.

6 – Le preclusioni di cui ai commi 3 e 5 di questo articolo cessano al momento della pubblicazione, rispettivamente, del rendiconto e della pubblicazione di carattere scientifico di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo.

7 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Denaro

 

Articolo 279

1 – L’inveramento della moneta dell’Unione Europea deve avvenire per grandezze finanziarie corrispondenti al valore di mercato dei beni e dei servizi realmente prodotti ogni anno nei Paesi membri dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 280

1 – Nella obbligazione pecuniaria, sugli interessi scaduti non maturano interessi.

2 – Nella obbligazione pecuniaria, l’interesse è costituito da qualsiasi somma pagata a qualsiasi titolo per il capitale incluse le commissioni, le remunerazioni, le spese, il prelievo fiscale di qualsiasi tipo.

3 – Nella obbligazione pecuniaria, si ha usura al superamento del tasso medio europeo per la categoria di operazioni di riferimento.

4 – Il tasso di cui al comma 3 di questo articolo è rilevato ogni trimestre dalla Banca centrale europea per ciascuna categoria di operazioni ed è da essa pubblicato gratuitamente via internet per almeno venti anni.

5 – Nella obbligazione pecuniaria, la presenza dell’usura comporta la non debenza degli interessi, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea e dalla legge di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea.

6 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 281

1 – Il denaro pubblico può essere investito in soggetti commerciali privati solo per:

  • creare un soggetto commerciale privato destinato a operare con le regole di mercato;
  • acquistare una partecipazione azionaria di un soggetto commerciale privato in crisi al fine di rimetterlo in buone condizioni economiche e vendere la partecipazione azionaria acquisita entro tre anni dall’acquisto realizzando una plusvalenza;
  • sostenere l’attività economica di uno o più soggetti commerciali danneggiati da una o più calamità pubbliche per il tempo necessario a superare le calamità in parola.

2 – Per salvaguardare la concorrenza, i soggetti che operano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 di questo articolo non possono operare nell’Unione Europea in qualsiasi modo.

3 – Per salvaguardare la concorrenza, i beni, i servizi, i lavori che sono prodotti, realizzati, acquistati, venduti, effettuati in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 di questo articolo non possono avere ingresso e/o circolare nell’Unione Europea.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Banca

 

Articolo 285

1 – Qualsiasi persona fisica e/o giuridica non può svolgere contemporaneamente l’attività di banca commerciale e l’attività di banca d’affari.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Coperture

 

Articolo 289

1 – Qualsiasi atto, di una o più istituzioni dell’Unione Europea, che comporti una spesa deve contenere l’indicazione della copertura finanziaria integrale e non a debito con la quale farvi fronte.

2 – La disposizione di cui al comma 1 di questo articolo si applica anche alle istituzioni pubbliche e agli enti pubblici degli Stati membri dell’Unione Europea.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Prodotti

 

Articolo 293

1 – Qualsiasi prodotto che non sia completamente biodegradabile o reso chimicamente neutro in fase di produzione non può essere prodotto, introdotto, circolare, essere detenuto nel territorio dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 294

1 – Tutti i prodotti destinati all’alimentazione umana, all’alimentazione animale, alla coltivazione delle piante prodotti, introdotti, commercializzati o detenuti a qualsiasi titolo nel territorio dell’Unione Europea non possono contenere sostanze che nuocciono alla salute pubblica e/o danneggiano l’ambiente.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

Articolo 295

1 – Tutti i prodotti destinati all’alimentazione umana e/o animale prodotti, introdotti, commercializzati o detenuti a qualsiasi titolo nel territorio dell’Unione Europea devono avere sull’etichetta apposta sul prodotto l’indicazione dell’origine di tutte le sostanze impiegate per la fabbricazione del prodotto e la percentuale di ciascuna sostanza sul totale della massa del prodotto finito.

2 – Le informazioni di cui al comma 1 di questo articolo devono essere scritte in modo chiaro e comprensibile per il consumatore di media diligenza ed esperienza.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Istruzione

 

Articolo 299

1 – Il titolo di studio, comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia, non ha valore legale.

2 – La scelta dell’istituto di istruzione scolastica e dell’istituto di istruzione universitaria da frequentare è libera.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 300

1 – In ogni istituto di istruzione scolastica, comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia, il direttore dell’istituto sceglie autonomamente il progetto educativo, il programma didattico, il metodo didattico e infine i docenti tra quelli abilitati a norma di legge.

2 – Il progetto educativo, il programma didattico e il metodo didattico di cui al comma 1 di questo articolo non possono essere contrari all’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o al buon costume di cui all’articolo 224.

3 – In ogni caso, il metodo didattico di cui al comma 1 di questo articolo deve contenere i seguenti requisiti minimi:

  1. contenere lo studio della teoria generale del diritto e dell’educazione civica perché ogni studente sappia cosa sono e come si usano le libertà e le situazioni giuridiche;
  2. ogni argomento che viene affrontato viene studiato dagli studenti prima della lezione;
  3. durante la lezione in classe, gli studenti, guidati dal docente, individuano i punti fondamentali della vita, delle azioni e omissioni e infine del contesto vitale che riguardano l’argomento oggetto di studio per poi discutere tra loro e con il docente, secondo la modalità che quest’ultimo riterrà più opportuna, della valenza che i punti fondamentali così individuati hanno oggi per gli studenti;
  4. l’attività compiuta da ogni studente nell’espletamento di quanto previsto dai numeri 2 e 3 di questo comma è oggetto di valutazione da parte del docente.

4 – Fin dal primo giorno di istruzione scolastica, ogni studente deve imparare a integrare i contenuti didattici con le competenze che da essi derivano.

5 – Al termine di ogni anno di studio, ogni studente deve avere appreso le nozioni di pensiero critico, capacità creativa, capacità di risolvere i problemi, capacità di prendere delle decisioni, capacità di collegare quello che ha appreso alla vita e a situazioni nuove.

6 – Quanto previsto dal comma 5 di questo articolo è oggetto di un apposito esame al termine di ogni anno di studio necessario per il superamento dell’anno scolastico.

7 – L’esame di cui al comma 6 di questo articolo viene predisposto, per tutti gli istituti di istruzione scolastica che si trovano nel territorio dell’Unione Europea, da un’unica istituzione individuata con decreto del presidente della Commissione dell’Unione Europea.

8 – L’esame di cui al comma 6 di questo articolo mira a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 di questo articolo da parte di un individuo di età pari a quella degli studenti cui l’esame è indirizzato.

9 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle diposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 301

1 – Gli Stati membri dell’Unione Europea dettano le norme sull’istruzione di ogni ordine e grado nel rispetto di quanto affermato in questa Costituzione.

2 – L’istruzione obbligatoria è vietata.

3 – Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea può prevedere un livello di istruzione minima.

4 – Gli Stati membri dell’Unione Europea, gli enti e i privati possono istituire scuole per tutti gli ordini e i gradi.

5 – La scuola è aperta a tutti.

6 – Le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

 

Articolo 302

1 – Lo studente iscritto in un’università ubicata in un Paese membro dell’Unione Europea può chiedere di svolgere una parte del suo piano di studi presso un’università ubicata in un altro Paese membro dell’Unione Europea.

2 – Il Consiglio di Facoltà può dichiarare l’equivalenza del piano di studi di cui al comma 1 di questo articolo, ma essa diventerà effettiva solo dopo che lo studente avrà prodotto la documentazione degli esami superati.

3 – Possono essere previste analoghe forme di mobilità nell’ambito del mondo della produzione, del lavoro, dell’istruzione scolastica e dello sport.

4 – Le forme di mobilità di cui ai commi 1 e 3 di questo articolo possono essere estese anche a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea.

5 – Il Parlamento dell’Unione Europea e la Commissione dell’Unione Europea, nell’ambito delle rispettive competenze, varano i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni di questo articolo sul piano normativo, amministrativo e finanziario.

 

Articolo 303

1 – In tutto il territorio dell’UE, non possono essere oggetto di riconoscimento i titoli di studio rilasciati dalle Facoltà di teologia, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, che non siano esclusivamente Facoltà statali.

2 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 304

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea non viene riconosciuto in alcun modo il diritto allo studio inteso come diritto a superare l’anno scolastico e/o diritto a superare un esame e/o diritto a ottenere un titolo di studio.

2 – In tutto il territorio dell’Unione Europea viene riconosciuto il diritto a studiare.

3 – In tutto il territorio dell’Unione Europea chiunque vuole avvalersi del diritto a studiare è obbligato a contribuire al pagamento della retta prevista per il servizio di istruzione.

4 – La retta di cui al comma 3 di questo articolo è determinata dal direttore di ciascun istituto in base agli scaglioni del reddito complessivo del nucleo familiare al quale appartiene chi vuole avvalersi del diritto a studiare.

5 – I capaci e i meritevoli, se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tal fine ogni Stato membro dell’Unione Europea rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

Libera professione

 

Articolo 308

1 – In ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, l’accesso a una libera professione si ottiene con l’esibizione alle autorità designate da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea della documentazione che attesti tre anni di pratica della libera professione alla quale si chiede di accedere.

2 – Per poter esercitare una libera professione in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello nel quale si è ottenuto l’accesso a essa, si può scegliere tra il superamento di un esame abilitativo disciplinato da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea o l’esibizione alle autorità designate da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea della documentazione che attesti tre anni di pratica della libera professione nello Stato nel quale si chiede il nuovo accesso.

 

Articolo 309

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea non è ammesso lo svolgimento di una o più libere professioni in forma associativa con la presenza di uno o più soci di capitale.

2 – In tutto il territorio dell’Unione Europea non sono derogabili i parametri professionali minimi stabiliti con una contrattazione collettiva nazionale svolta in ciascuno Stato membro dell’Unione Europea tra i rappresentanti di una categoria di liberi professionisti e la pubblica amministrazione nazionale di riferimento per la loro professione.

3 – I parametri professionali di cui al comma 2 di questo articolo sono automaticamente aggiornati ogni anno ai tre quarti dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato all’interno dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale i parametri da aggiornare sono in vigore.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Lavoro

 

Articolo 313

1 – Nelle istituzioni dell’Unione Europea, tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione, sono nulli – vale a dire privi di effetto fin dalla loro origine – in modo insanabile.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione del comma 1 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 314

1 – Nelle istituzioni dell’Unione Europea, tutti i rapporti di lavoro, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore di questa Costituzione, sono automaticamente risolti.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione del comma 1 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 315

1 – Qualsiasi rapporto di lavoro, comunque denominato nel Parlamento dell’Unione Europea, nella Commissione dell’Unione Europea, nella Corte di giustizia dell’Unione Europea, in un’istituzione dell’Unione Europea diversa dalle prime tre può sussistere solo se è incardinato in un membro, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea.

2 – L’incardinazione di cui al comma 1 di questo articolo non può essere fatta allo stesso tempo in più di un membro, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea.

3 – Ai fini di questo articolo, la procedura concorsuale, comunque denominata e di qualsiasi tipo essa sia, è vietata.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 316

1 – Qualsiasi rapporto di lavoro, comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia, nel Parlamento dell’Unione Europea, nella Commissione dell’Unione Europea, nella Corte di giustizia dell’Unione Europea, in un’istituzione dell’Unione Europea diversa dalle prime tre viene stipulato per chiamata diretta da parte del membro, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea nel quale il rapporto di lavoro è incardinato.

2 – Ciascun membro del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea può avere al massimo tre collaboratori.

3 – Ai fini di questo articolo, la procedura concorsuale, comunque denominata e di qualsiasi tipo essa sia, è vietata.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 317

1 – Tutti i rapporti di lavoro incardinati in un membro del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice di un’istituzione dell’Unione Europea diversa dalle prime tre si risolvono automaticamente, sia alla data della scadenza del mandato, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea, sia alla data dello scioglimento anticipato del Parlamento dell’Unione Europea, sia alla data della morte o della decadenza dall’ufficio per qualsiasi causa del membro, rispettivamente, del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, dell’organo di vertice dell’istituzione dell’Unione Europea.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Bilancio

 

Articolo 321

1 – Il bilancio redatto dalle istituzioni dell’Unione Europea è uno solo: il bilancio federale dell’Unione Europea.

2 – I soggetti ai quali sono assegnate le funzioni amministrative relative alle materie attribuite ai Parlamenti nazionali non possono redigere il bilancio federale dell’Unione Europea.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 322

1 – Il bilancio federale dell’Unione Europea nel suo complesso, le sue voci e tutti gli atti delle procedure di spesa che lo riguardano sono sempre accessibili a chiunque, in tempo reale, per via telematica, a opera della Commissione dell’Unione Europea, per non meno di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione di ogni singolo bilancio, voce, atto.

2 – Fintanto che perdura la violazione di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, è privo di effetti ogni bilancio, voce, atto, di cui al comma 1 ora citato, dell’istituzione dell’Unione Europea che viola il comma 1 in parola.

 

Articolo 323

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea approva il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Commissione dell’Unione Europea.

2 – L’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge del Parlamento dell’Unione Europea per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi.

3 – Ogni legge del Parlamento dell’Unione Europea che importi delle spese deve indicare le coperture integrali e non a debito con le quali farvi fronte.

4 – Il comma 3 di questo articolo si applica anche a tutti gli organi dotati del potere legislativo negli Stati membri dell’Unione Europea.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Giustizia

 

Articolo 327

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea il potere giudiziario, in qualsiasi ordine e grado, è esercitato esclusivamente da parte di persone fisiche.

2 – Le persone fisiche di cui al comma 1 di questo articolo sono elette a suffragio universale secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 16.

3 – Il mandato elettorale di cui al comma 2 di questo articolo dura dieci anni, non è prorogabile e non è rinnovabile per un tempo pari a quello del mandato elettorale esercitato.

4 – Le persone fisiche di cui al comma 1 di questo articolo hanno la stessa posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea nel quale si trovano.

5 – Nel caso in cui la sede e/o l’ufficio nel quale le persone fisiche di cui al comma 1 di questo articolo prestano servizio non si trovano nel territorio di un Paese membro dell’Unione Europea, essi hanno la posizione giuridica soggettiva dei comuni cittadini del Paese membro dell’Unione Europea del quale hanno la cittadinanza.

6 – Nel caso in cui le persone fisiche di cui al comma 1 di questo articolo siano cittadini di più di un Paese membro dell’Unione Europea, si prende in considerazione solo la cittadinanza che, in ordine di tempo, è stata acquisita per prima.

7 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

8 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

NOTA

In data 30 giugno 2022 ho sostituito “4 e 8” nel comma 2 dell’articolo 327 con “13 e 16”.

Questa modifica è dovuta al fatto che, nella versione definitiva di questa Costituzione, le norme di riferimento per la previsione di cui al comma 2 ora citato non sono più gli articoli 4 e 8, ma gli articoli 13 e 16.

 

Articolo 328

1 – Le elezioni di cui al comma 2 dell’articolo 327 si tengono a partire dal giorno seguente a quello di entrata in vigore di questa Costituzione.

2 – Tutti coloro che, in qualsiasi modo e/o con qualsiasi configurazione giuridica, sono titolari del potere giudiziario all’interno dell’Unione Europea alla data di entrata in vigore di questa Costituzione decadono automaticamente da tutte le funzioni giudiziarie un anno dopo l’entrata in vigore di questa Costituzione.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 329

1 – Qualsiasi controversia di diritto civile che debba essere decisa secondo il diritto dell’Unione Europea e/o secondo il diritto di uno o più dei suoi Stati membri può essere compromessa in arbitri.

2 – La dichiarazione di voler deferire la controversia agli arbitri comporta la automatica devoluzione della controversia agli arbitri.

3 – La dichiarazione di cui al comma 2 di questo articolo deve essere fatta entro la prima udienza e può essere resa anche da una sola delle parti in causa.

4 – L’eventuale contrasto tra le dichiarazioni di cui al comma 3 di questo articolo è risolto con la devoluzione della controversia a un arbitrato amministrato che si svolge nel Comune di residenza del consumatore e che viene condotto da parte di un organismo iscritto a un apposito albo nazionale.  

5 – La violenza e il dolo sono ciascuno un motivo di nullità insanabile della dichiarazione di cui al comma 3 di questo articolo.

6 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 330

1 – Tutti gli arbitrati, comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano, che si svolgono nel territorio dell’Unione Europea e/o secondo il diritto dell’Unione Europea e/o secondo il diritto di uno o più dei suoi Stati membri vengono decisi da professionisti del diritto.

2 – I dipendenti pubblici, comunque denominati e di qualsiasi tipo siano, non possono essere arbitri negli arbitrati di cui al comma 1 di questo articolo, né emanare il lodo arbitrale.

3 – Il termine per la decisione, la rilevanza del decorso del termine, le norme per la deliberazione, i requisiti del lodo, il numero degli originali e delle copie del lodo sono disciplinati nella clausola compromissoria o dal regolamento dell’arbitrato amministrato scelto ai sensi dell’articolo 329, comma 3.

4 – Il lodo arbitrale reso negli arbitrati di cui al comma 1 di questo articolo ha l’efficacia della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria nazionale.

5 – Il regolamento dell’arbitrato amministrato, la clausola compromissoria, il lodo arbitrale possono essere impugnati solo per contrarietà all’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o al buon costume di cui all’articolo 224.

6 – L’impugnazione di cui al comma 5 di questo articolo e la procedura di correzione del lodo avvengono in un unico grado di giudizio, tramite reclamo, da decidere in camera di consiglio.

7 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina la procedura di impugnazione di cui al comma 5 di questo articolo, la procedura per fare eseguire il lodo, i casi e la procedura di correzione del lodo.

8 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 331

1 – I magistrati, i militari in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari non possono essere iscritti a partiti politici e/o a movimenti politici.

2 – La violazione del comma 1 di questo articolo comporta l’automatica decadenza dalle mansioni esercitate dal trasgressore.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 332

1 – Per avviare qualsiasi procedimento giudiziario che si svolga in tutto o in parte nel territorio dell’Unione Europea è necessario pagare una somma di denaro unica e onnicomprensiva. 

2 – Non è ammesso alcun pagamento ulteriore – che abbia attinenza al medesimo procedimento e/o a uno o più dei suoi atti – effettuato direttamente o indirettamente.

3 – La somma di denaro di cui al comma 1 di questo articolo è pari all’uno per cento del valore del procedimento giudiziario che viene avviato.

4 – Per il procedimento giudiziario di valore indeterminabile, la somma di denaro di cui al comma 1 di questo articolo è pari alla metà del salario medio mensile di un impiegato nel territorio dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il procedimento giudiziario si svolge.

5 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

6 – Le disposizioni di questo articolo sono direttamente applicabili anche nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea in tutti i procedimenti giudiziari che verranno incardinati a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione.

7 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 333

1 – In qualsiasi procedimento giudiziario che si svolga in tutto o in parte nel territorio dell’Unione Europea, il diritto processuale prevede che in ogni grado di giudizio vi può essere una sola udienza. 

2 – L’unica udienza di cui al comma 1 di questo articolo ha luogo solamente per l’assunzione dei mezzi istruttori, deve iniziare e concludersi nel tempo massimo di 10 ore e non può essere rinviata e/o sospesa per alcun motivo, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 di questo articolo.

3 – La proposizione della querela di falso nei confronti di uno o più dei documenti depositati nel procedimento, la necessità di decidere una controversia dalla cui decisione dipende la decisione da assumersi nel procedimento, la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una o più delle parti e/o di uno o più dei loro rappresentanti e/o di uno o più dei loro difensori muniti di procura, la morte o la radiazione o la sospensione di uno o più dei difensori delle parti muniti di procura comportano la sospensione dell’unica udienza di cui al comma 1 di questo articolo se una o più delle cause di sospensione elencate in questo comma si verificano nel lasso di tempo che inizia dalla costituzione in Cancelleria della parte alla quale la causa di sospensione si riferisce fino alla conclusione dell’unica udienza di cui al comma 2 di questo articolo.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

5 – Le disposizioni di questo articolo sono direttamente applicabili anche nell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea in tutti i procedimenti giudiziari che verranno incardinati a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione.

6 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 334

1 – In tutti i procedimenti giudiziari che si svolgono in tutto o in parte nel territorio dell’Unione Europea non può svolgere la funzione giudicante e/o la funzione inquirente – comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano – chi, oltre al corso di laurea in giurisprudenza, non ha superato tutti gli esami di un corso di laurea di durata almeno triennale in psicologia.

2 – In tutti i procedimenti giudiziari che si svolgono nel territorio dell’Unione Europea non può svolgere la funzione giudicante e/o la funzione inquirente – comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano – chi non ha superato un test della personalità che attesti l’idoneità alla funzione concretamente svolta, giudicante e/o inquirente che sia.

3 – Il test della personalità di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo è disciplinato con un decreto del presidente della Commissione dell’Unione Europea.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Energia

 

Articolo 338

1 – Le fonti di energia rinnovabile sono soggette a un’imposizione fiscale pari alla metà di quella in vigore per le fonti di energia non rinnovabili.

2 – Il petrolio, il gas, il carbone, in qualsiasi stato e/o forma siano o vengano trasformati, e la fissione nucleare sono fonti di energia non rinnovabile.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 339

1 – Entro dieci anni dall’entrata in vigore di questa Costituzione, tutti i Paesi membri dell’Unione Europea non producono e non usano energia ottenuta dal carbone. 

2 – Fintanto che perdura la violazione del comma 1 di questo articolo, il Paese membro trasgressore e tutte le imprese aventi un ufficio e/o uno stabilimento all’interno dei suoi confini non possono percepire fondi europei comunque denominati e da chiunque erogati.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Fede

 

Articolo 343

1 – Il diritto ecclesiastico è la branca del diritto che disciplina i rapporti tra l’Unione Europea e le confessioni religiose.

2 – Le norme del diritto ecclesiastico sono emanate solo dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

3 – L’Unione Europea può stipulare intese con le rappresentanze delle confessioni religiose.

 

Articolo 344

Le attività con fine di lucro gestite o in qualunque modo riconducibili a uno o più ministri di un culto, laici consacrati, laiche consacrate, religiosi, religiose, monaci, monache sono soggette all’imposizione fiscale prevista per i soggetti appartenenti alla categoria professionale, commerciale, imprenditoriale di riferimento.

 

Articolo 345

1 – Le scelte in materia di fede religiosa non devono essere motivo di violenza, minaccia o frode, commesse o subite.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea disciplina con legge la prevenzione e la repressione delle violazioni di quanto stabilito dal comma 1 di questo articolo.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 346

1 – L’Unione Europea è uno Stato laico che offre pari opportunità alle confessioni religiose.

2 – I culti, i dogmi e il modo di vivere di una confessione religiosa sono stabiliti dalle autorità competenti della fede religiosa che esprime quei dogmi, quei culti e quel modo di vivere.

3 – I culti, i dogmi e il modo di vivere di cui al comma 2 di questo articolo non possono essere contrari all’ordine pubblico – in tutte le sue definizioni di cui all’articolo 223 – e/o al buon costume di cui all’articolo 224.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 347

1 – La riflessione teologica non è dogma di fede.

2 – La riflessione teologica è libera.

3 – La riflessione teologica si svolge nel rispetto delle norme che disciplinano i reati di ingiuria, minaccia, diffamazione, calunnia, apologia di reato, vilipendio, istigazione a delinquere, istigazione all’odio.

4 – I reati di cui al comma 3 di questo articolo non possono essere usati per difendere un interesse politico e/o economico e/o religioso di una fede religiosa.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Articolo 348

1 – Il dialogo inter-religioso si svolge senza verità di fede valide a priori.

2 – La dottrina e la morale sono oggetto del dialogo inter-religioso solo dopo avere terminato il dialogo sulla mistica e sulla spiritualità.

3 – Il dialogo inter-religioso sulla mistica e sulla spiritualità di cui al comma 2 di questo articolo è svolto esclusivamente dai monaci.

4 – Può partecipare al dialogo inter-religioso sulla dottrina e sulla morale di cui al comma 2 di questo articolo solo chi fornisce la dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che ciascun testo sacro e/o profano al quale fa riferimento è integrale e originale oppure è conforme al testo originale e integrale.

Articolo 349

1 – Fermo restando l’articolo 346, al fine di evitare che la scelta di ciascuno in materia fede conduca a episodi di violenza fatta o subita, la fede:

  • può fare delle affermazioni contro la realtà della natura;
  • può fare delle affermazioni oltre la ragione;
  • non può fare delle affermazioni consistenti in un racconto di un’azione che deve essere interpretata diversamente dal suo significato letterale, perché questa è l’allegoria;
  • non può fare delle affermazioni consistenti in qualsiasi fatto, manifestazione, fenomeno da cui si possono trarre indizi, deduzioni, conoscenze, perché questo è il segno;
  • può fare delle affermazioni consistenti in qualsiasi cosa – segno, gesto, oggetto, animale, persona – la cui percezione susciti un’idea diversa dal suo immediato aspetto sensibile, perché questo è il simbolo.

2 – La fede può usare l’allegoria e il segno per spiegare le sue affermazioni.

3 – La violazione del disposto di questo articolo influisce negativamente sull’assegnazione di fondi pubblici alla fede religiosa la cui autorità competente ha fatto e/o non ha rimediato alla violazione in parola.

 

Vita

 

Articolo 353

1 – La vita umana inizia a partire dall’avvenuta fusione del patrimonio genetico della cellula maschile con quello della cellula femminile, poiché a partire da questo momento si ha un patrimonio genetico nuovo e diverso da quello di ciascuno dei due genitori.

2 – L’interruzione di gravidanza, comunque denominata e in qualsiasi modo essa avvenga, è vietata a partire dall’avvenuta fusione del patrimonio genetico della cellula maschile con quello della cellula femminile.

3 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 354

1 – La vita umana termina al momento della morte.

2 – La morte di cui al comma 1 di questo articolo è la permanente cessazione di tutte le funzioni vitali dell’individuo umano.

3 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Gravidanza

 

Articolo 358

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea, il problema della gravidanza inattesa si risolve nel modo seguente: si prende in considerazione il giorno di picco della fertilità, si aggiungono cinque giorni prima e cinque giorni dopo e ci si astiene dall’avere rapporti sessuali all’interno dell’interno arco temporale risultante dalla somma ora descritta.

2 – In tutto il territorio dell’Unione Europea, il problema della gravidanza indesiderata si risolve nel modo seguente: la persona che ha partorito può dichiarare di non riconoscere il frutto del parto, il mancato riconoscimento in parola avvia la procedura di adozione.

3 – Il Parlamento dell’Unione Europea disciplina con legge il mancato riconoscimento e la procedura di adozione di cui al comma 2 di questo articolo.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Obiezione di coscienza

 

Articolo 362

1 – Il diritto all’obiezione di coscienza passiva è riconosciuto fino a quando non mette a rischio la salute pubblica e/o la vita umana.

2 – Qualora l’esercizio del diritto di cui al comma 1 di questo articolo comporti l’impossibilità di svolgere le proprie mansioni, si procede all’assegnazione a delle mansioni equivalenti che non presentino per l’individuo in esame un problema di coscienza, oppure, se questa assegnazione non sia possibile, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Spazio

 

Articolo 366

1 – I viaggi nello spazio, a qualsiasi fine essi sono svolti, si svolgono senza l’abbandono di oggetti che non siano in grado di tornare autonomamente sulla Terra, oppure che non siano recuperati prima della fine del viaggio.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica alle strutture permanenti o semi permanenti destinate a rimanere nello spazio, a patto che sia organizzato fin dall’inizio il loro smaltimento non inquinante al termine del loro impiego.

3 – Il comma 1 di questo articolo si applica a tutti i viaggi nello spazio che partano dal territorio dell’Unione Europea e/o a quelli ai quali prendano parte una o più persone, fisiche e/o giuridiche, che siano soggette al diritto dell’Unione Europea e/o di uno dei suoi Stati membri.

4 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile, preclude al soggetto finanziato di ricevere qualsiasi finanziamento pubblico fino a quando avrà ottemperato al recupero di cui al comma 1 e/o allo smaltimento di cui al comma 2 di questo articolo e infine di effettuare altri viaggi nello spazio, se non quelli necessari al recupero di cui al comma 1 e/o allo smaltimento di cui al comma 2 di questo articolo.

 

Immobili

 

Articolo 370

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea ogni costruzione iniziata e/o completata a partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione deve essere antisismica, ecologica, a risparmio energetico.

2 – Il requisito della anti-sismicità è escluso per le costruzioni che si trovano in aree definite “non a rischio sismico” da un organismo unico per tutto il territorio dell’Unione Europea designato dal presidente della Commissione dell’Unione Europea.

3 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile, preclude al soggetto finanziato di ricevere i finanziamenti pubblici fino a quando avrà ottemperato a quanto previsto dal comma 1 e infine di iniziare e/o portare avanti e/o completare delle costruzioni, se non i lavori necessari all’attuazione di quanto previsto dal comma 1 di questo articolo.

 

Organismo geneticamente modificato

 

Articolo 374

1 – Qualsiasi organismo geneticamente modificato, comunque denominato e di qualsiasi tipo esso sia, non può essere prodotto, introdotto, circolare, essere detenuto in tutto il territorio dell’Unione Europea se non possiede congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • la dimostrazione scientifica che non nuoce alla salute umana;
  • la dimostrazione scientifica che non danneggia l’ambiente.

2 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile e preclude al soggetto finanziato di ricevere qualsiasi finanziamento pubblico fino a quando avrà ottemperato a quanto previsto dal comma 1 di questo articolo.

 

Servizio pubblico

 

Articolo 378

1 – Nessun soggetto, persona fisica e/o giuridica, può esercitare contemporaneamente l’attività di gestione di una rete di un servizio pubblico e l’attività di erogazione del servizio pubblico in tutto o in parte attraverso la medesima rete. 

2 – Il comma 1 di questo articolo si applica anche ai servizi di pubblica utilità.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Articolo 379

1 – I servizi pubblici e i servizi di pubblica utilità sono gestiti con un’organizzazione aziendale.

2 – Al fine di garantire l’omogeneità delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo sul territorio nazionale, ogni Stato membro dell’Unione Europea stabilisce standard di qualità consistenti in tempi certi e livelli di costi, efficienza ed efficacia predeterminati.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con l’impossibilità per lo Stato membro inadempiente di percepire qualsiasi finanziamento pubblico da parte dell’Unione Europea.

4 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

 

Finanza

 

Articolo 383

1 – L’economia e la finanza hanno il loro limite intrinseco nell’essere essenzialmente relative alla persona umana e nell’avere quest’ultima come soggetto, fondamento e fine.

2 – La politica è sovraordinata all’economia e alla finanza.

3 – L’Unione Europea esercita la politica in modo da concretizzare le strutture istituzionali necessarie all’attuazione del comma 1 di questo articolo.  

 

Articolo 384

1 – Nessun soggetto, persona fisica e/o giuridica, operante nell’Unione Europea e/o operante nei confronti di persone fisiche e/o giuridiche che sono residenti o domiciliate nell’Unione Europea, può avere un’esposizione debitoria in strumenti finanziari superiore a un terzo del suo patrimonio.

2 – Il comma 1 di questo articolo non si applica agli strumenti finanziari interamente garantiti da uno o più Stati.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Mercato

 

Articolo 388

1 – Un mercato senza regole conduce al vuoto di valori umani, diventa un fine in se stesso e compromette l’equilibrio ecologico.

2 – L’Unione Europea si adopera perché quanto descritto nel comma 1 di questo articolo non accada.

 

Difesa

 

Articolo 392

1 – In applicazione del principio generale dell’ordinamento giuridico “vivere onestamente”, l’Unione Europea esercita la sua competenza in materia di politica estera, difesa e partecipazione alle missioni internazionali per dare attuazione ai principi dell’ordine pubblico internazionale di cui all’articolo 223 con gli strumenti della diplomazia, dei servizi di informazione, della cooperazione, dell’economia e, se necessario, anche con l’uso della forza nei casi di legittima difesa e nei casi in cui l’uso della forza è stato deliberato in base alla Carta istitutiva dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2 – Ciascun Paese membro dell’Unione Europea contribuisce alla competenza in materia di difesa e partecipazione alle missioni internazionali dell’Unione Europea secondo il criterio: tutti sono necessari, nessuno è indispensabile.

 

Articolo 393

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea delibera lo stato di guerra e conferisce alla Commissione dell’Unione Europea i poteri necessari.

 

Articolo 394

1 – La difesa dell’Unione Europea è espletata da militari di carriera.

2 – Il Parlamento dell’Unione Europea può deliberare la coscrizione militare obbligatoria nei casi in cui questo è necessario per la difesa dell’Unione Europea.

 

Articolo 395

L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico dell’Unione Europea.

 

Articolo 396

1 – Al fine di evitare che l’opinione pubblica sia impreparata ad affrontare gli eventi, all’inizio di ogni missione internazionale l’Unione Europea dà ai suoi cittadini informazioni sulle ragioni e sui rischi dell’intervento.

2 – Al fine di evitare la discussione e l’approvazione di ogni singola missione internazionale come un caso a se stante, l’Unione Europea inquadra sia le missioni internazionali in una strategia complessiva di perseguimento dei suoi interessi, sia la componente militare in una logica globale di intervento.

 

Organizzazioni internazionali

 

Articolo 400

1 – L’Unione Europea promuove e favorisce le organizzazioni internazionali aventi per scopo l’edificazione della pace, dello sviluppo e della giustizia tra le Nazioni.

2 – L’Unione Europea attua quanto previsto nel comma 2 di questo articolo evitando duplicazioni e sprechi nel suo agire e secondo i criteri di efficienza ed efficacia del suo agire in rapporto agli obiettivi programmati da ciascuna organizzazione internazionale alla quale partecipa o comunque contribuisce.

3 – La Commissione dell’Unione Europea pubblica ogni anno un chiaro resoconto dell’attività dell’Unione Europea presso le organizzazioni internazionali di cui al comma 3 di questo articolo.

4 – Il resoconto di cui al comma 3 di questo articolo è reso integralmente e gratuitamente disponibile al pubblico via internet per la durata di almeno cinque anni dalla data della sua pubblicazione integrale su internet.

 

Dato personale

 

Articolo 404

1 – Qualsiasi dato personale inerente a un cittadino dell’Unione Europea deve essere contenuto esclusivamente in strutture ubicate nel territorio dell’Unione Europea.

2 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo comporta altresì l’interdizione perpetua in tutto il territorio dell’Unione Europea dall’esercizio di qualsiasi professione, arte, industria, commercio, mestiere per ciascuna persona fisica e/o giuridica autrice della violazione e per tutti coloro che vi hanno dolosamente concorso in qualunque modo.

 

Articolo 405

1 – La catena del trattamento di ogni dato personale di un soggetto persona fisica e/o giuridica ubicato nel territorio dell’Unione Europea deve essere trasparente e monitorabile dal titolare del dato trattato dalla estrazione di esso al suo uso finale.

2 – Il titolare del dato personale deve poter negare il consenso al flusso del suo dato e al suo trattamento in qualsiasi momento.

3 – Le previsioni di questo articolo non si applicano quando il trattamento di uno o più dati di uno o più soggetti persone fisiche e/o giuridiche è necessario ai fini dell’ordine pubblico e/o della sicurezza pubblica e/o della salute pubblica e i dati siano trattati esclusivamente da soggetti di diritto pubblico.

4 – La violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionata con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 406

1 – Il software che consente l’attuazione di una o più funzioni amministrative di qualsiasi pubblica amministrazione è gestito unicamente da un soggetto di diritto pubblico.

2 – È prevista una ricompensa in contanti dell’ammontare pari a quindici volte lo stipendio mensile minimo di un impiegato per chiunque riesca a violare il software di cui al comma 1 di questo articolo e dopo spieghi come ci è riuscito perché in questo modo contribuisce al miglioramento della sicurezza del software.

 

Immigrazione

 

Articolo 410

1 – Il Parlamento dell’Unione Europea disciplina con legge l’ingresso nel territorio dell’Unione Europea da parte di chi non è cittadino dell’Unione Europea e la sua condizione giuridica.

2 – Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione dell’Unione Europea, può avere asilo nel territorio dell’Unione Europea secondo le condizioni stabilite dalla legge del Parlamento dell’Unione Europea.

3 – Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

4 – Il comma 3 di questo articolo non si applica ai delitti di genocidio.

5 – La legge di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo prevede altresì le sanzioni per i casi di violazione delle sue previsioni.

 

Idoneità al servizio e auto-valutazione

 

Articolo 414

1- Tutti coloro che maneggiano armi, tutti gli addetti ai settori della salute, della sicurezza, delle emergenze e della giustizia – comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano – non possono assumere le loro funzioni se non hanno superato un test della personalità che attesti l’idoneità alla funzione concretamente svolta.

2- Tutti coloro che maneggiano armi, tutti gli addetti ai settori della salute, della sicurezza, delle emergenze e della giustizia – comunque denominati e di qualsiasi tipo essi siano – non possono proseguire l’esercizio delle loro funzioni se non hanno superato un test della personalità che attesti l’idoneità alla funzione concretamente svolta ogni cinque anni a decorrere dalla originaria assunzione delle loro mansioni.

3- Il test della personalità di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo è disciplinato con un decreto del presidente della Commissione dell’Unione Europea.

4- Ogni atto compiuto in conseguenza della violazione di una o più delle diposizioni dei commi 1 e 2 di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 415

1 – Chiunque dirige un ufficio di un’amministrazione pubblica dell’Unione Europea o di un Paese membro dell’Unione Europea deve redigere un’auto-valutazione di merito dell’operato del suo ufficio e l’analisi costi-benefici dell’attività del suo ufficio.

2 – L’auto-valutazione e l’analisi di cui al comma 1 di questo articolo:

  • riguardano il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; 
  • sono redatte ogni anno in modo da essere chiare e comprensibili per una persona di media diligenza ed esperienza; 
  • sono redatte in base a non più di cinque parametri, tre dei quali sono predisposti dall’opposizione e due dalla maggioranza presenti, rispettivamente, nel Parlamento dell’Unione Europea o nel Parlamento del Paese membro;
  • sono resi integralmente e gratuitamente disponibili al pubblico su internet entro il 31 gennaio di ogni anno e per la durata di almeno 5 anni dalla data della loro pubblicazione integrale su internet.

3 – La mancata pubblicazione integrale di un’auto-valutazione di merito e/o di un rendiconto economico di cui al comma 1 di questo articolo entro il 31 gennaio di ogni anno comporta l’impossibilità per l’ufficio di ricevere qualsiasi finanziamento pubblico e l’automatico azzeramento di ogni emolumento spettante a chi dirige l’ufficio la cui auto-valutazione di merito e/o l’analisi costi-benefici non siano state pubblicate fino al momento della loro avvenuta pubblicazione.

4 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina le modalità di attuazione di questo articolo per coloro che appartengono alle forze armate, alle forze dell’ordine e ai servizi di informazione.

5 – Ogni atto compiuto in conseguenza della violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Tecnica normativa

 

Articolo 419

1 – Ogni norma di legge e/o di regolamento dell’Unione Europea è scritta in modo da essere chiara e comprensibile per una persona di media diligenza ed esperienza.

2 – Ogni norma di legge e/o di regolamento dell’Unione Europea individua chiaramente i limiti della posizione giuridica disciplinata e i suoi destinatari senza alcuna deroga, surroga, proroga comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano.

3 – Ogni atto compiuto in conseguenza della violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

4 – Questo articolo si applica anche agli Stati membri dell’Unione Europea.

5 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Servizi d’informazione

 

Articolo 423

1 – I servizi di informazione di ciascun Paese membro dell’Unione Europea sono diretti da due persone che si ripartiscono i compiti all’inizio del loro incarico.

2 – Ogni tre anni, i membri in servizio effettivo di ciascun servizio di informazioni eleggono i due direttori del loro servizio.

3 – Uno dei due direttori deve avere la cittadinanza di un Paese membro dell’Unione Europea diverso da quello del servizio di informazioni che dirige e tiene i rapporti tra il servizio che dirige e le istituzioni dell’Unione Europea.

4 – Il servizio di proposta e coordinamento tra i servizi di informazione dell’Unione Europea è svolto da una persona eletta dai direttori aventi la cittadinanza del Paese membro al quale appartiene ciascun servizio.

 

Separazione delle funzioni

 

Articolo 427

1 – Tranne l’ufficio di diritto pubblico della dittatura di cui al preambolo di questa Costituzione, nessuno può esercitare più di un potere tra quelli legislativo, esecutivo, giudiziario.

2 – Le cariche di membro del Parlamento dell’Unione Europea, della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento e/o del Governo di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, dell’organo parlamentare e/o dell’organo di governo di qualsiasi ente locale territoriale degli Stati membri dell’Unione Europea non sono cumulabili tra loro.

3 – Le cariche di cui al comma 2 di questo articolo sono incompatibili con qualsiasi salario e/o retribuzione ulteriore e/o diverso rispetto all’indennità dovuta per la carica.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Materia penale

 

Articolo 431

1 – A partire dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione, nel territorio dell’Unione Europea, le disposizioni – comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano – sul reperimento e sulla raccolta delle prove nel procedimento penale sono abrogate e sostituite dalla seguente disposizione: l’uso della violenza alla persona, la fabbricazione di uno o più elementi di prova falsi, l’alterazione di elementi di prova veri rendono la prova raccolta inutilizzabile.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea può stabilire dei limiti di tempo all’attività di reperimento e di raccolta delle prove nel procedimento penale.

3 – Le disposizioni di questo articolo non possono essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Articolo 432

1 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina i reati di associazione per delinquere, sia in forma semplice sia in forma aggravata, in particolare per questa seconda forma quando c’è il metodo mafioso, la matrice terroristica, la riduzione in schiavitù e/o la tratta di schiavi, la pedofilia, la pedo-pornografia, la corruzione e/o la concussione in qualsiasi forma, l’investimento di denaro o altra utilità in qualsiasi realtà economica, l’infiltrazione in qualsiasi ente pubblico.

2 – La pena per ciascun reato fine dell’associazione per delinquere è aumentata della metà rispetto alla pena base prevista per il medesimo reato se commesso al di fuori dell’associazione per delinquere.

3 – Se la pena da comminare ai sensi dei commi 1 e 2 di questo articolo supera il limite massimo di pena detentiva previsto dalla legge:

  • il giudice commina la pena detentiva oltre il limite di legge;
  • il computo della pena detentiva da espiare inizia dal limite massimo di pena previsto dalla legge;
  • il computo ai fini dell’ottenimento dei benefici di pena inizia dall’ammontare della pena detentiva comminata dal giudice.

4 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina:

  • la sterilizzazione del diritto di voto, del diritto agli utili e l’annullamento di tutti gli strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente dall’associazione per delinquere e/o da uno o più dei suoi membri, nonché quelli nei quali l’associazione per delinquere e/o uno o più dei suoi membri hanno investito denaro e/o altra utilità;
  • il sequestro e la confisca di ogni prezzo, prodotto, profitto del reato e di ogni mezzo e/o strumento usato per commettere o tentare di commettere qualsiasi reato;
  • le misure di prevenzione personali e patrimoniali da applicare, sia in generale per il contrasto alla criminalità, sia in particolare per le associazioni per delinquere;
  • la detenzione cha sia idonea a interrompere ogni legame con la realtà criminosa per gli appartenenti alle associazioni per delinquere aggravate di cui al comma 1 di questo articolo.

5 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina la Procura dell’Unione Europea per il contrasto alle associazioni per delinquere aggravate di cui al comma 1 di questo articolo e ai reati di grave allarme sociale con funzione di coordinamento delle indagini svolte in questo tipo di reati da più di una Procura nell’Unione Europea.

6 – A decorrere dalla data di entrata in servizio della Procura dell’Unione Europea di cui al comma 5 di questo articolo sono abrogate le Procure nazionali che hanno le sue stesse funzioni.

 

Solidarietà

 

Articolo 433

1 – Al fine di rendere concreto il dovere di solidarietà sociale con le persone che vivono nel Paese di provenienza, le persone che provengono da un Paese in via di sviluppo e che lavorano nell’Unione Europea non hanno il diritto a percepire il salario nell’Unione Europea per quattro mesi consecutivi all’anno.

2 – Quanto previsto dal comma 1 di questo articolo ha il fine di indurre a recarsi in un qualsiasi Paese in via di sviluppo per svolgere lì un servizio retribuito o volontario.

 

Economia

 

Articolo 437

1 – L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile.

2 – Le attività dell’economia circolare sono soggette a un’imposizione fiscale pari alla metà di quella in vigore per le medesime attività svolte al di fuori all’economia circolare.

 

Azione collettiva

 

Articolo 441

1 – La legge del Parlamento dell’Unione Europea disciplina l’azione collettiva di natura inibitoria e/o risarcitoria secondo i seguenti principi:

  • alla parte ricorrente deve essere offerta la possibilità di intentare un’azione per ottenere la cessazione di un comportamento illecito (azione collettiva di natura inibitoria) e/o ottenere il risarcimento del danno (azione collettiva di natura risarcitoria) nel caso in cui almeno cinquanta persone siano danneggiate dal medesimo comportamento illecito;
  • tra i comportamenti illeciti che consentono di intentare l’azione collettiva devono essere compresi anche quelli dei reati contro l’ambiente e quello in cui chiunque al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità;
  • la possibilità di intentare un’azione collettiva non esclude l’applicabilità delle altre norme di legge e/o di regolamento;
  • le procedure dell’azione collettiva devono essere giuste, eque, celeri e non eccessivamente costose;
  • i sistemi dell’azione collettiva devono essere basati sul principio dell’auto-esclusione volontaria (opt out). Secondo questo principio, i potenziali ricorrenti che non hanno espresso direttamente il proprio rifiuto sono compresi nei membri del gruppo e quindi possono beneficiare direttamente di una risoluzione favorevole dei procedimenti di azione collettiva;
  • devono esistere meccanismi per fare in modo che l’azione collettiva costituisca un rimedio agli abusi del capitalismo, tra i quali:
    • la possibilità di esigere danni e interessi punitivi;
    • le organizzazioni rappresentative dei ricorrenti possono avere scopo di lucro;
    • gli avvocati non possono ricevere onorari calcolati in percentuale sulle somme accordate nella causa, ma possono concludere accordi con i loro clienti per ricevere un onorario per l’attività legale e un secondo onorario per l’eventuale vittoria in giudizio che non sia commisurato alla cosa controversa;
  • la parte soccombente rimborsa le spese legali sostenute dalla parte vittoriosa;
  • il giudice gestisce efficacemente l’azione collettiva e vigila contro ogni possibile abuso;
  • i ricorrenti possono risolvere la controversia per mezzo di meccanismi di soluzione consensuale e collettiva delle controversie in cui le parti raggiungono l’accordo su una soluzione.

2 – Fino all’entrata in vigore della legge del Parlamento dell’Unione Europea di cui al comma 1 di questo articolo, questo articolo è auto applicativo.

3 – Questo articolo non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Diritti e obblighi

 

Articolo 445 

1 – In tutto il territorio dell’Unione Europea le immunità e i privilegi – qualsiasi sia il loro nome e il loro tipo – non sono riconosciuti.

2 – Fanno eccezione al comma 1 di questo articolo le immunità e i privilegi che abbiano entrambe le seguenti caratteristiche: 

  • siano necessari all’espletamento di un incarico disciplinato da un atto di diritto internazionale pubblico pattizio ratificato dal Parlamento dell’Unione Europea con legge e a condizione di reciprocità;
  • non siano usati per violare il diritto internazionale pubblico consuetudinario e/o pattizio, la Costituzione dell’Unione Europea, la Costituzione di uno o più dei Paesi membri dell’Unione Europea, la legge penale dell’Unione Europea.

3 – La violazione di una o più delle disposizioni del commi 1 e 2 di questo articolo comporta la revoca automatica della immunità e/o del privilegio, la sottoposizione a giudizio immediato per il trasgressore secondo la giurisdizione del luogo dove la violazione è stata commessa, la trascrizione della sentenza di condanna del casellario giudiziale dell’Unione Europea, l’espulsione del trasgressore dal territorio del Paese membro dell’Unione Europea nel quale è stata commessa la violazione e la sua estradizione verso il Paese che gli ha accordato il privilegio e/o l’immunità.

4 – Questo articolo è anche una norma di diritto internazionale pubblico pattizio alla quale, a decorrere dalla entrata in vigore di questa Costruzione, i Paesi membri dell’Unione Europea si conformano in deroga a qualsiasi altra disposizione antecedente, contemporanea o successiva all’entrata in vigore di questo articolo e/o che contrasti con esso.

 

Articolo 446

1 – Tutti coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi di qualsiasi tipo devono obbligatoriamente essere iscritti in un registro unico che la Commissione dell’Unione Europea tiene e rende disponibile al pubblico integralmente e gratuitamente tramite internet.

2 – Tutti coloro che sono iscritti nel registro di cui al comma 1 di questo articolo depositano ogni settimana con modalità telematiche una dichiarazione che contiene i seguenti dati:

  • i nominativi delle persone che hanno incontrato;
  • le mansioni svolte dalle persone di cui all’alinea precedente;
  • di quali argomenti hanno parlato con le persone di cui al primo alinea;
  • cosa hanno dato alle persone di cui al primo alinea;
  • cosa hanno ricevuto dalle persone di cui al primo alinea;
  • il denaro e le altre utilità che essi gestiscono, direttamente o per interposta persona, al fine di portare avanti l’attività di rappresentanza di interessi di cui al comma 1 di questo articolo;
  • tutte le persone fisiche e/o giuridiche che essi hanno finanziato con l’indicazione del tipo e dell’ammontare del finanziamento.

3 – L’obbligo di dichiarazione di cui al comma precedente riguarda i contatti, dovunque e in qualsiasi modo effettuati nell’esercizio dell’attività di rappresentanza di interessi, avuti con:

  • uno o più membri del Parlamento dell’Unione Europea,
  • uno o più membri della Commissione dell’Unione Europea,
  • uno o più membri della Corte di giustizia dell’Unione Europea;
  • uno o più membri dell’organo di vertice di tutte le altre istituzioni dell’Unione Europea, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano;
  • uno o più membri che svolgono mansioni dirigenziali, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, all’interno delle realtà elencate in questo comma.

4 – L’obbligo di dichiarazione di cui al comma 2 di questo articolo si applica anche a tutti i soggetti elencati nel comma 3 di questo articolo.

5 – I soggetti di cui ai commi 1 e 3 di questo articolo possono depositare una dichiarazione congiunta con modalità telematiche secondo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo.

6 – Le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 5 di questo articolo restano depositate nel registro di cui al comma 1 di questo articolo per almeno cinque anni decorrenti dalla data del loro deposito.

7 – Salva l’applicazione di altre sanzioni disciplinari e/o legali, ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con:

  • l’automatica decurtazione di una mensilità dell’attuale stipendio per ciascun soggetto di cui al comma 3 di questo articolo coinvolto nella omessa dichiarazione;
  • l’impossibilità di esercitare l’attività di rappresentanza di interessi per un mese per ciascun soggetto di cui al comma 1 di questo articolo coinvolto nella omessa dichiarazione;
  • la pubblicazione del fatto che la dichiarazione è stata omessa sul registro di cui al comma 1 di questo articolo.

 

Articolo 447

1 – L’articolo 446 si applica altresì ai Paesi membri dell’Unione Europea con i seguenti adattamenti.

2 – Il registro di cui al comma 1 dell’articolo 446 è tenuto dal Governo nazionale.

3 – L’obbligo di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 446 si applica ai contati avuti con:

  • uno o più membri del Parlamento nazionale;
  • uno o più membri del Governo nazionale;
  • uno o più membri della magistratura;
  • uno o più membri dell’organo di vertice dei soggetti nazionali finanziati in tutto o in parte con denaro pubblico;
  • uno o più membri che svolgono mansioni dirigenziali, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, all’interno delle realtà elencate in questo comma.

 

Articolo 448

1 – L’articolo 446 si applica altresì agli enti pubblici, sia territoriali sia non territoriali, dei Paesi membri dell’Unione Europea con i seguenti adattamenti.

2 – Il registro di cui al comma 1 dell’articolo 446 è tenuto dall’organo di governo dell’ente locale territoriale.

3 – L’obbligo di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 446 si applica ai contati avuti con:

  • uno o più membri del Parlamento dell’ente locale, sia territoriale sia non territoriale;
  • uno o più membri dell’organo di governo dell’ente pubblico, sia territoriale sia non territoriale;
  • uno o più membri dell’organo di vertice dei soggetti finanziati in tutto o in parte con denaro pubblico di uno o più enti pubblici, sia territoriali sia non territoriali;
  • uno o più membri che svolgono mansioni dirigenziali, comunque denominate e di qualsiasi tipo esse siano, all’interno delle realtà elencate in questo comma.

 

Locazione

 

Articolo 452

1 – Il contratto di locazione è efficace tra le parti contraenti e i loro aventi causa solo e soltanto a partire dalla data della sua registrazione.

2 – Il canone di locazione della prima casa di abitazione è deducibile ai fini fiscali nella misura di un terzo di quanto pagato.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Natura

 

Articolo 456

1 – I Paesi membri dell’Unione Europea destinano a riserva naturale non meno del dieci per cento del loro territorio prediligendo le aree che svolgono un ruolo più rilevante per l’equilibrio ambientale locale, nazionale, globale.

2 – Le riserve naturali di cui al comma 1 di questo articolo sono affidate alla gestione da parte di soggetti privati con una concessione di durata quinquennale non prorogabile aggiudicata tramite una procedura di evidenza pubblica svolta via internet in lingua inglese.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Previdenza e assistenza

 

Articolo 460

1 – Tutti i trattamenti pensionistici in essere o futuri sono erogati in base al sistema contributivo senza ulteriori benefici o emolumenti.

2 – Il comma 1 di questo articolo si applica anche ai trattamenti pensionistici in essere o futuri erogati da soggetti pubblici degli Stati membri dell’Unione Europea.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 461

1 – I privati possono offrire servizi di previdenza e/o di assistenza a condizione che il loro patrimonio sia investito unicamente secondo un profilo di rischio moderato.

2 – La violazione di quanto disposto dal comma 1 di questo articolo comporta il congelamento automatico dell’investimento per trenta giorni a decorrere dalla data della scoperta della violazione.

3 – Se, nel termine dei trenta giorni di cui al comma 2 di questo articolo, la Commissione dell’Unione Europea non ha espresso il suo consenso all’investimento, esso è collocato sul mercato per essere venduto.

4 – Il congelamento dell’investimento cessa con l’integrale pagamento del prezzo di vendita da parte dell’acquirente.

5 – Qualsiasi atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è nullo – vale a dire privo di effetti fin dalla sua origine – in modo insanabile.

 

Finanza

 

Articolo 465

1 – È vietata la negoziazione di strumenti finanziari eseguita in automatico.

2 – È vietato inserire ordini di negoziazione di strumenti finanziari che vengono cancellati prima di essere eseguiti allo scopo di ingannare gli investitori.

3 – Le disposizioni di questo articolo si applicano su tutto il territorio dell’Unione Europea nonché a tutti gli strumenti finanziari emessi da soggetti stabiliti nell’Unione Europea.

4 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Articolo 466

1 – Tutte le operazioni nei mercati regolamentati hanno a oggetto unicamente la negoziazione di strumenti finanziari che incorporano solo valori dell’economia reale.

2 – Tutte le operazioni diverse da quelle descritte nel comma 1 di questo articolo avvengono unicamente nei mercati non regolamentati (over the counter) e senza alcun collegamento con l’economia reale.

3 – Ogni atto compiuto in violazione di una o più delle disposizioni di questo articolo è sanzionato con la nullità – vale a dire la mancanza di effetti fin dall’origine – in modo insanabile.

 

Revocabilità

 

Articolo 470

Tutte le cariche pubbliche sono automaticamente revocate quando l’incaricato ha perso l’elettorato passivo a seguito di un provvedimento definitivo, oppure quando la metà più uno dei componenti del corpo elettorale di riferimento per la carica presa in esame voti la revoca di quest’ultima.

 

ENTRATA IN VIGORE, MUTAMENTO, ABROGAZIONE

 

Articolo 474

Questa Costituzione entra in vigore a partire dal giorno seguente a quello in cui viene proclamato l’esito positivo del referendum previsto dall’articolo 82 che si è svolto nel sesto Paese membro della vecchia Unione Europea – quella non disciplinata da questa Costituzione – e, comunque, non prima di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato proclamato il risultato positivo del referendum previsto dall’articolo 477 che si è svolto nel primo Paese membro della vecchia Unione Europea.

 

Articolo 475

I Paesi membri della vecchia Unione Europea che vorranno diventare Paesi membri della nuova Unione Europea – quella disciplinata da questa Costituzione – dovranno adottare questa Costituzione nel loro ordinamento giuridico secondo le modalità descritte negli articoli 477, 478, 479, 480 e 481.

 

Articolo 476

Oltre a quanto previsto dall’articolo 475, i Paesi che non sono membri della vecchia Unione Europea potranno diventare Paesi membri della nuova Unione Europea solo dopo che sarà entrata in vigore questa Costituzione ai sensi dell’articolo 474 e con il voto favorevole e unanime dei Paesi che nel frattempo sono già divenuti membri della nuova Unione Europea.

 

Articolo 477

Questa Costituzione è adottata tramite referendum un popolare di tipo propositivo.

 

Articolo 478

Questa Costituzione ha efficacia di legge costituzionale del Paese membro dell’Unione Europea che la adotta.

 

Articolo 479

1 – Le norme di questa Costituzione prevalgono sulle norme delle Costituzioni degli Stati membri dell’Unione Europea.

2 – Le norme di questa Costituzione prevalgono su tutte le norme con essa contrastanti, comprese quelle che appartengono al diritto interno di uno o più Paesi membri dell’Unione Europea e quelle che appartengono al diritto dell’Unione Europea.

 

Articolo 480

La mancata adozione di questa Costituzione ai sensi dell’articolo 477 comporta l’impossibilità di divenire Paese membro della nuova Unione Europea.

 

Articolo 481

1 – Il rigetto – totale o parziale, esplicito o implicito – di questa Costituzione dopo la sua adozione ai sensi dell’articolo 477 comporta la decadenza dallo status di Paese membro della nuova Unione Europea.

2 – La decadenza di cui al comma 1 di questo articolo deve essere dichiarata dal Parlamento dell’Unione Europea e dallo stesso resa nota ai sensi dell’articolo 25.

3 – La decadenza di cui al comma 2 di questo articolo diviene effettiva a partire dal giorno seguente a quello nel quale essa è stata dichiarata.

 

Articolo 482

1 – La revisione o l’abrogazione di questa Costituzione sono decise con una legge del Parlamento dell’Unione Europea adottata a maggioranza dei due terzi di tutti i membri del Parlamento dell’Unione Europea.

2 – La legge del Parlamento dell’Unione europea di cui al comma 1 di questo articolo può essere sottoposta a un referendum popolare di tipo confermativo qualora, entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione, lo chiedano i Governi e/o i Parlamenti dei Paesi membri dell’Unione Europea che rappresentino la metà più uno di tutti i cittadini dell’Unione Europea.

3 – Il referendum confermativo di questo articolo si svolge in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea entro un anno dalla richiesta di cui al comma 2 di questo articolo.

4 – Il referendum confermativo di questo articolo ha esito positivo quando la legge del Parlamento dell’Unione Europea di cui al comma 1 di questo articolo è approvata dalla metà più uno di tutti gli elettori di cui all’articolo 4.

5 – La mancata effettuazione del referendum confermativo previsto da questo articolo equivale a un esito negativo del referendum nel Paese o nei Paesi membri dell’Unione Europea nei quali il referendum non si è svolto.

6 – L’efficacia della legge del Parlamento dell’Unione Europea di cui al comma 1 di questo articolo è sospesa fino al termine delle operazioni descritte in questo articolo.

 

Riflessioni sui consigli evangelici

Il diritto canonico afferma in più punti che i consigli evangelici sono la castità, la povertà e l’obbedienza.[1]

Lo scopo di questo articolo è verificare se nel Nuovo Testamento vi siano realmente i consigli in parola.

Se la ricerca darà esito negativo, sarà necessario modificare il diritto canonico al fine di renderlo conforme a quanto si legge nella Bibbia.

Come è noto, infatti, il diritto canonico si fonda sulla Scrittura della quale costituisce attuazione dettando regole per disciplinare la vita dei fedeli.

 

LA CASTITÀ

Nell’articolo “Riflessioni sul celibato”[2] ho citato i passi biblici in base ai quali l’obbligo della castità, del celibato, del nubilato, della verginità consacrata non è imposto alle persone che hanno il sacerdozio ministeriale e nemmeno alle altre categorie di fedeli.

Al contrario, la Scrittura esige che chi ha il sacerdozio ministeriale sia sposato una sola volta, abbia figli e sappia governare bene la sua famiglia e che il candidato al presbiterato sia sposato una sola volta con figli credenti.

Per quanto riguarda coloro che fanno vita laicale consacrata, la Scrittura lascia la condizione relazionale di queste persone alla scelta che Dio fa di chiamarle prima o dopo che si siano sposate e abbiano avuto dei figli.

Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sulla castità come consiglio evangelico non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).[3]

 

LA POVERTÀ

In passato si è molto discusso se Gesù Cristo fosse povero e se la Chiesa debba essere povera.

Per rispondere a queste domande, è sufficiente leggere cosa dice la Scrittura in proposito.

 

Per quanto riguarda Gesù, tutti e quattro i vangeli affermano che, dopo averlo crocifisso, i soldati divisero le sue vesti in parti tirando a sorte quale parte doveva toccare a ciascuno di essi.[4]

Ricordo molto bene che per molti anni in chiesa, ogni volta che si leggeva la passione di Gesù Cristo secondo Giovanni, il testo aveva alcune parole in più rispetto a quelle che si leggono oggi.

Dopo le parole “Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo” vi erano anche le parole “di grande valore”.

A prescindere dal fatto che le parole “di grande valore” siano nel testo del vangelo secondo Giovanni oppure no, resta il dato di fatto che i soldati non avrebbero avuto alcun interesse a fare in parti le vesti di Gesù e tirare a sorte tra loro per assegnarsele se queste vesti fossero state in condizioni deprecabili o senza alcun valore.

 

Inoltre, il vangelo secondo Giovanni afferma che Gesù e i dodici apostoli avevano una cassa comune.[5]

Il testo afferma anche che il cassiere era Giuda Iscariota e che si metteva in tasca i soldi della comunità, ma questo non cambia il dato di fatto: nella comunità di Gesù e degli apostoli c’era detenzione e maneggio di denaro.

Né avrebbe potuto essere altrimenti per fare fronte alle necessità di una comunità di più persone.

 

Infine, il vangelo secondo Luca dice che, con Gesù e i dodici apostoli, vi erano anche molte donne “che li assistevano con i loro beni”.[6]

 

In conclusione, i vangeli affermano chiaramente che Gesù Cristo non era povero e che non gli mancava alcunché.

 

A questa conclusione, non è utile opporre le parole di Gesù “il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo” per argomentare che Gesù fosse povero.[7]

Gesù Cristo non aveva un posto dove posare il capo non perché fosse senza casa[8], ma perché era un predicatore itinerante e dimorava di volta in volta in luoghi diversi.

Ne parlano gli stessi passi dei due vangeli dai quali sono tratte le parole che abbiamo citato poc’anzi nella nota 6: nel vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetto 18, si legge “ordinò di passare all’altra riva” e nel vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetto 56, si legge “mentre andavano per la strada”.

Ne parlano molti altri passi di tutti e quattro i vangeli.[9]

Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sulla povertà come consiglio evangelico non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).[10]

 

Per quanto riguarda il comportamento che un fedele deve avere con il denaro e con le ricchezze è sufficiente leggere la Scrittura.

Nell’Antico Testamento, nel salmo 62 leggiamo: “alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore”.[11]

Nel Nuovo Testamento, Gesù stesso riprende questo insegnamento nella parabola del ricco stolto.[12]

In essa, Gesù porta a compimento la Legge e i profeti[13] e, all’insegnamento sul distacco del cuore dalla ricchezza, aggiunge quello di accumulare tesori davanti a Dio.

Sono queste le coordinate che ogni credente deve assumere nel suo rapporto con il denaro e con i beni.

Queste stesse coordinate il diritto canonico dovrà sancire per la vita di tutti i credenti cristiani.

 

L’OBBEDIENZA

Nel Nuovo Testamento molti passi affermano che Gesù Cristo era obbediente alla volontà di Dio Padre.

Il passo più conosciuto è quello della Lettera ai filippesi nel quale si afferma che Gesù “umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce”.[14]

Numerosi altri passi affermano lo stesso.[15]

L’obbedienza alla volontà di Dio Padre è quindi un dato inconfutabile della vita di Gesù Cristo.

 

GLI ALTRI CONSIGLI EVANGELICI

Ci domandiamo ora se l’obbedienza sia l’unico consiglio evangelico.

La risposta è no.

Non si può prendere a modello Gesù Cristo per la vita dei credenti solo per uno o alcuni profili della sua vita e non per tutti gli altri.

In altre parole, non si può fare la scelta selettiva – quella che in inglese si chiama “cherry-picking” – con i profili della vita di Cristo.

È necessario individuare il complesso dei profili della vita da Gesù Cristo.

 

Partiamo dal testo dalla Lettera ai filippesi, capitolo 2, versetti 5-8.[16]

Il testo inizia dicendo “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”.

Da questo abbiamo la conferma che il diritto canonico deve disciplinare la vita dei credenti in aderenza al complesso della vita di Gesù Cristo e non solo ad alcuni profili di essa.

I versetti 6, 7 e 8 del passo in esame descrivono in modo preciso la scelta di servizio compiuta da Gesù Cristo con cinque verbi in successione: “assumendo…divenendo…apparso…umiliò…facendosi”.

Ciascuno di questi verbi descrive un profilo della vita di Gesù Cristo che il diritto canonico dovrà sancire per la disciplina della vita di tutti i credenti.

Primo: “assumendo la condizione di servo”.

Gesù Cristo è servo perché svolge il servizio che Dio padre gli ha assegnato.

Secondo: “e divenendo simile agli uomini”.

Gesù Cristo svolge il suo servizio assimilandosi all’intera umanità.

Terzo: “apparso in forma umana”.

Gesù Cristo svolge il suo servizio vivendo la vita umana.

Quarto: “umiliò se stesso”.

Gesù Cristo svolge il suo servizio anche con l’umiliazione.

Quinto: “facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce”.

Il servizio di Gesù Cristo giunge alla morte infamante dei malfattori.

 

Queste stesse scelte il diritto canonico deve affermare come consigli evangelici per la vita di tutti i credenti cristiani: ogni credente deve svolgere il servizio che Dio gli assegna, assimilandosi all’intera umanità, vivendo la vita umana, anche attraverso la negazione di se stesso e la negazione infamante della sua vita.

A completamento di tutto questo, vanno aggiunte le parole di Gesù “Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero”.[17]

Questo serve a ricordare al credente non solo che il peso della coerenza ai consigli evangelici può essere portato solo con l’aiuto della grazia di Dio, ma altresì che quest’ultima rende leggero il peso in parola.

 

LE NORME DA MODIFICARE

I passi della Bibbia citati e le argomentazioni esposte in questo articolo conducono alla necessità di modificare alcuni canoni del diritto canonico al fine di renderli conformi alla Scrittura.

 

 

Sui doveri dei fedeli

Il canone 211 del codice di diritto canonico[18] e il canone 14 del codice dei canoni delle chiese orientali[19]

Il canone 211 del codice di diritto canonico e il canone 14 del codice delle chiese orientali vanno modificati nel modo seguente:

§1. Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto e il dovere di impegnarsi perché il messaggio divino della salvezza giunga sempre più a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutto il mondo.

§2. Al tal fine ogni fedele cristiano testimonia la sua adesione a Gesù Cristo risorto seguendo i consigli evangelici, vale a dire: svolgendo il servizio che Dio gli assegna sull’esempio di Gesù obbediente alla volontà del Padre[20], assimilandosi all’intera umanità, vivendo la vita umana, anche attraverso la negazione di se stesso e la negazione infamante della sua vita[21].

§3. Nel vivere i consigli evangelici ogni credente ricorda le parole di Gesù Cristo “Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero”[22] per essere consapevole che il peso della coerenza ai consigli evangelici può essere portato solo con l’aiuto della grazia di Dio e che quest’ultima rende leggero il peso in parola.

§4. Ogni fedele vive il suo rapporto con il denaro e con i beni secondo l’insegnamento della Scrittura che afferma “alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore”[23] e prescrive di accumulare tesori davanti a Dio[24].

§5. Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sulla povertà e/o sulla castità come consigli evangelici non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Tutti i passi dei testi citati in questo articolo sono presi dalle pagine internet indicate.

 

Se non altrimenti specificato, il sottolineato è mio.

 

Tutte le citazioni della Bibbia in questo articolo sono prese da “La Sacra Bibbia” edizione Conferenza episcopale italiana, in: http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice di diritto canonico in questo articolo sono prese da “Codex iuris canonici” in: http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice dei canoni delle chiese orientali presenti in questo articolo sono prese da “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” in latino in:

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e in italiano in:

https://www.iuscangreg.it/cceo_multilingue.php

 

Tutte le citazioni del Catechismo della chiesa cattolica presenti in questo articolo sono prese da:

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm

 

 

 

[2] https://giorgiocannella.com/index.php/2020/06/01/riflessioni-sul-celibato/

 

 

 

[3] Il testo di questo articolo pubblicato il 2 giugno 2020 conteneva le parole: “In conclusione, la castità non è un consiglio evangelico.”.

Il 29 settembre 2021 ho corretto questa frase nel modo seguente: “Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sulla castità come consiglio evangelico non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).”

La contrarietà di qualsiasi affermazione alla parola di Dio, infatti, non necessita di un atto di abrogazione, ma rende l’affermazione stessa inesistente.

Questo perché – lo ripeto ancora una volta – Dio non è un teologo particolarmente versato al quale possono contrapporsi le affermazioni di altri teologi ugualmente capaci.

Se il Nuovo Testamento afferma più volte e inequivocabilmente che chi ha il sacerdozio ministeriale sia sposato una sola volta, abbia figli e sappia governare bene la sua famiglia, che il candidato al presbiterato sia sposato una sola volta, con figli credenti e infine che la condizione relazionale di ogni persona chiamata alla vita laicale consacrata è lasciata alla scelta che Dio fa di chiamarla prima o dopo che questa si sia sposata e abbia avuto dei figli, qualsiasi tesi contraria non può soppiantare il dato inequivocabile della Scrittura.

Nessuna affermazione umana, infatti, può stare alla pari, superare o contraddire la parola di Dio.

 

 

 

[4] Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetti 22-24:

 

“[22] Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del cranio,

[23] e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese.

[24] Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere.”

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 27, versetti 33-36:

 

“[33] Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio,

[34] gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere.

[35] Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte.

[36] E sedutisi, gli facevano la guardia.”

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetti 33-34:

 

“[33] Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra.

[34] Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”.
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte.”

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, versetti 23-24:

 

“[23] I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo.

[24] Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura:
Si son divise tra loro le mie vesti
e sulla mia tunica han gettato la sorte.
E i soldati fecero proprio così.”

 

 

 

[5] Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, versetti 1-8:

 

“[1] Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti.

[2] Equi gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali.

[3] Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento.

[4] Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse:

[5] “Perché quest’olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?“.

[6] Questo egli disse non perché gl’importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro.

[7] Gesù allora disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura.

[8] I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me”.”

 

 

 

[6] Vangelo secondo Luca, capitolo 8, versetti 1-3:

 

“[1] In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio.

[2] C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni,

[3] Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li assistevano con i loro beni.”

 

 

 

[7] Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetti 18-23:

 

“[18] Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all’altra riva.

[19] Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: “Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai”.

[20] Gli rispose Gesù: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo“.

[21] E un altro dei discepoli gli disse: “Signore, permettimi di andar prima a seppellire mio padre”.

[22] Ma Gesù gli rispose: “Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti”.

[23] Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono.”

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 57-62:

 

“[57] Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: “Ti seguirò dovunque tu vada”.

[58] Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo“.

[59] A un altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre”.

[60] Gesù replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu và e annunzia il regno di Dio”.

[61] Un altro disse: “Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa”.

[62] Ma Gesù gli rispose: “Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio”.”

 

 

 

[8] L’ABITAZIONE DI GESÙ CRISTO

Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, versetti 12-13:

 

“[12] Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea

[13] e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali,”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetti 35-39:

 

“[35] Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli

[36] e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”.

[37] E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.

[38] Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che cercate?”. Gli risposero: “Rabbì (che significa maestro), dove abiti?”.

[39] Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio.”

 

 

 

[9] GESÙ CRISTO PREDICATORE ITINERANTE

Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetto 45:

 

“[45] Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.”

 

 

 

Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetto 56:

 

“[56] E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guarivano.”

 

 

 

Vangelo secondo Marco, capitolo 11, versetti 15-21:

 

“[15] Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe

[16] e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio.

[17] Ed insegnava loro dicendo: “Non sta forse scritto:
La mia casa sarà chiamata
casa di preghiera per tutte le genti?
Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri!”.

[18] L’udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento.

[19] Quando venne la sera uscirono dalla città.

[20] La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici.

[21] Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: “Maestro, guarda: il fico che hai maledetto si è seccato”.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 1-2:

 

“[1] Salito su una barca, Gesù passò all’altra riva e giunse nella sua città.

[2] Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: “Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati”.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 35-38:

 

“[35] Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità.

[36] Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore.

[37] Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi!

[38] Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 20-24:

 

“[20] Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite:

[21] “Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsàida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere.

[22] Ebbene io ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra.

[23] E tu, Cafarnao,
sarai forse innalzata fino al cielo?
Fino agli inferi precipiterai!
Perché, se in Sòdoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe!

[24] Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua!”.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, versetti 10-22:

 

“[10] Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: “Chi è costui?”.

[11] E la folla rispondeva: “Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea”.

[12] Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe

[13] e disse loro: “La Scrittura dice:
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera
ma voi ne fate una spelonca di ladri”.

[14] Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì.

[15] Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio: “Osanna al figlio di Davide”, si sdegnarono

[16] e gli dissero: “Non senti quello che dicono?”. Gesù rispose loro: “Sì, non avete mai letto:
Dalla bocca dei bambini e dei lattanti
ti sei procurata una lode?”.

[17] E, lasciatili, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte.

[18] La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame.

[19] Vedendo un fico sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: “Non nasca mai più frutto da te”. E subito quel fico si seccò.

[20] Vedendo ciò i discepoli rimasero stupiti e dissero: “Come mai il fico si è seccato immediatamente?”.

[21] Rispose Gesù: “In verità vi dico: Se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che è accaduto a questo fico, ma anche se direte a questo monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà.

[22] E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete”.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 4, versetti 16-44:

 

“[16] Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere.

[17] Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto:

[18] Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
messaggio,
per proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà gli oppressi,

[19] e predicare un anno di grazia del Signore.

[20] Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui.

[21] Allora cominciò a dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi”.

[22] Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: “Non è il figlio di Giuseppe?”.

[23] Ma egli rispose: “Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fàllo anche qui, nella tua patria!”.

[24] Poi aggiunse: “Nessun profeta è bene accetto in patria.

[25] Vi dico anche: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese;

[26] ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone.

[27] C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro”.

[28] All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno;

[29] si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio.

[30] Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.

[31] Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente.
[32] Rimanevano colpiti dal suo insegnamento, perché parlava con autorità.

[33] Nella sinagoga c’era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte:

[34] “Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei: il Santo di Dio!”.

[35] Gesù gli intimò: “Taci, esci da costui!”. E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui, senza fargli alcun male.

[36] Tutti furono presi da paura e si dicevano l’un l’altro: “Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno?”.

[37] E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione.

[38] Uscito dalla sinagoga entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei.

[39] Chinatosi su di lei, intimò alla febbre, e la febbre la lasciò. Levatasi all’istante, la donna cominciò a servirli.

[40] Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni genere li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva.

[41] Da molti uscivano demòni gridando: “Tu sei il Figlio di Dio!”. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo.

[42] Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro.

[43] Egli però disse: “Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato mandato“.

[44] E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 7, versetti 11-17:

 

“[11] In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla.

[12] Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei.

[13] Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: “Non piangere!”.

[14] E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: “Giovinetto, dico a te, alzati!”.

[15] Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre.

[16] Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: “Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo”.

[17] La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 8, versetti 1-3:

 

“[1] In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio.

[2] C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni,

[3] Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li assistevano con i loro beni.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 10-11:

 

“[10] Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò verso una città chiamata Betsàida.

[11] Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio e a guarire quanti avevan bisogno di cure.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 1-2:

 

“[1] Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.

[2] Diceva loro: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 13, versetto 22:

 

“[22] Passava per città e villaggi, insegnando, mentre camminava verso Gerusalemme.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 1-3:

 

“[1] Entrato in Gerico, attraversava la città.

[2] Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco,

[3] cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 19, versetti 41-45:

 

“[41] Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo:

[42] “Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi.

[43] Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte;

[44] abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata”.

[45] Entrato poi nel tempio, cominciò a cacciare i venditori,”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, versetti 1-6:

 

“[1] Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevan sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni

[2] – sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i suoi discepoli -,

[3] lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea.

[4] Doveva perciò attraversare la Samaria.

[5] Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio:

[6] qui c’era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, versetti 39-42:

 

“[39] Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani.

[40] Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò.

[41] Molti andarono da lui e dicevano: “Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero”.

[42] E in quel luogo molti credettero in lui.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, versetti 49-57:

 

“[49] Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell’anno, disse loro: “Voi non capite nulla

[50] e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera”.

[51] Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione

[52] e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.

[53] Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.

[54] Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli.

[55] Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi.

[56] Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro: “Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?”.

[57] Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo.”

 

 

 

[10] Il testo di questo articolo pubblicato il 2 giugno 2020 conteneva le parole: “In conclusione, la povertà non è un consiglio evangelico.”.

Il 29 settembre 2021 ho corretto questa frase nel modo seguente: “Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sulla povertà come consiglio evangelico non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).”.

La contrarietà di qualsiasi affermazione alla parola di Dio, infatti, non necessita di un atto di abrogazione, ma rende l’affermazione stessa inesistente.

Questo perché – lo ripeto ancora una volta – Dio non è un teologo particolarmente versato al quale possono contrapporsi le affermazioni di altri teologi ugualmente capaci.

Se la Bibbia afferma più volte e inequivocabilmente che Gesù Cristo non era povero e non gli mancava alcunché, che la ricchezza può anche abbondare ma non bisogna attaccarvi il cuore e infine che bisogna accumulare tesori davanti a Dio, qualsiasi tesi contraria non può soppiantare il dato inequivocabile della Scrittura.

Nessuna affermazione umana, infatti, può stare alla pari, superare o contraddire la parola di Dio.

 

 

 

[11] Libro dei salmi, salmo 62:

 

“[1] Al maestro del coro. Su “Iduthun”. Salmo. Di Davide.

[2] Solo in Dio riposa l’anima mia;
da lui la mia salvezza.

[3] Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

[4] Fino a quando vi scaglierete contro un uomo,
per abbatterlo tutti insieme,
come muro cadente,
come recinto che crolla?

[5] Tramano solo di precipitarlo dall’alto,
si compiacciono della menzogna.
Con la bocca benedicono,
e maledicono nel loro cuore.

[6] Solo in Dio riposa l’anima mia,
da lui la mia speranza.

[7] Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

[8] In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.

[9] Confida sempre in lui, o popolo,
davanti a lui effondi il tuo cuore,
nostro rifugio è Dio.

[10] Sì, sono un soffio i figli di Adamo,
una menzogna tutti gli uomini,
insieme, sulla bilancia, sono meno di un soffio.

[11] Non confidate nella violenza,
non illudetevi della rapina;
alla ricchezza, anche se abbonda,
non attaccate il cuore
.

[12] Una parola ha detto Dio,
due ne ho udite:
il potere appartiene a Dio,
tua, Signore, è la grazia;

[13] secondo le sue opere
tu ripaghi ogni uomo.”

 

 

 

[12] LA PARABOLA DEL RICCO STOLTO

Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti 16-21:

 

“[16] Disse poi una parabola: “La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto.

[17] Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?

[18] E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.

[19] Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia.

[20] Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?

[21] Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio“.”

 

 

 

[13] GESÙ CRISTO COMPIMENTO DELLA LEGGE E DEI PROFETI

Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 17:

 

“[17] Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, versetti 13-15:

 

“[13] In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui.

[14] Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?”.

[15] Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia“. Allora Giovanni acconsentì.”

 

 

 

Lettera ai romani, capitolo 3, versetti 27-31:

 

“[27] Dove sta dunque il vanto? Esso è stato escluso! Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede.

[28] Noi riteniamo infatti che l’uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge.

[29] Forse Dio è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, anche dei pagani!

[30] Poiché non c’è che un solo Dio, il quale giustificherà per la fede i circoncisi, e per mezzo della fede anche i non circoncisi.

[31] Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Nient’affatto, anzi confermiamo la legge.”

 

 

 

[14] GESÙ CRISTO SERVO OBBEDIENTE

Lettera ai filippesi, capitolo 2, versetti 1-11:

 

“[1] Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante dalla carità, se c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione,

[2] rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti.

[3] Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso,

[4] senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri.

[5] Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,

[6] il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;

[7] ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana,

[8] umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.

[9] Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome;

[10] perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra;

[11] e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.”

 

 

 

[15] L’OBBEDIENZA DI GESÙ CRISTO

Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, versetti 36-46:

 

“[36] Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”.

[37] E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia.

[38] Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me”.

[39] E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”.

[40] Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con me?

[41] Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”.

 

[42] E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: “Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà“.

[43] E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti.

[44] E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole.

[45] Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Dormite ormai e riposate! Ecco, è giunta l’ora nella quale il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori.

[46] Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina”.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 39-46:

 

“[39] Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono.

[40] Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non entrare in tentazione”.

[41] Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava:

[42] “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà“.

[43] Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo.

[44] In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra.

[45] Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza.

[46] E disse loro: “Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione”.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, versetti 31-34:

 

“[31] Intanto i discepoli lo pregavano: “Rabbì, mangia”.

[32] Ma egli rispose: “Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete”.

[33] E i discepoli si domandavano l’un l’altro: “Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?”.

[34] Gesù disse loro: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetto 19:

 

“[19] Gesù riprese a parlare e disse: “In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti 30-32:

 

“[30] Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.

[31] Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera;

[32] ma c’è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti 36-38:

 

“[36] Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.

[37] E anche il Padre, che mi ha mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto,

[38] e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 37-40:

 

“[37] Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò,

[38] perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.

[39] E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell’ultimo giorno.

[40] Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell’ultimo giorno”.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, versetti 15-19:

 

“[15] I Giudei ne erano stupiti e dicevano: “Come mai costui conosce le Scritture, senza avere studiato?”.

[16] Gesù rispose: “La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato.

[17] Chi vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, o se io parlo da me stesso.

[18] Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l’ha mandato è veritiero, e in lui non c’è ingiustizia.

[19] Non è stato forse Mosè a darvi la Legge? Eppure nessuno di voi osserva la Legge! Perché cercate di uccidermi?”.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetti 28-30:

 

“[28] Disse allora Gesù: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo.

[29] Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite“.

[30] A queste sue parole, molti credettero in lui.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetti 54-55:

 

“[54] Rispose Gesù: “Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”,

[55] e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, versetti 17-18:

 

“[17] Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.

[18] Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio“.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, versetti 24-30:

 

“[24] Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: “Fino a quando terrai l’animo nostro sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente”.

[25] Gesù rispose loro: “Ve l’ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza;

[26] ma voi non credete, perché non siete mie pecore.

[27] Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.

[28] Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano.

[29] Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio.

[30] Io e il Padre siamo una cosa sola“.

 

[31] I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo.

[32] Gesù rispose loro: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi volete lapidare?”.

[33] Gli risposero i Giudei: “Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”.

[34] Rispose loro Gesù: “Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dei?

[35] Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può essere annullata),

[36] a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio?

[37] Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi;

[38] ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre“.

[39] Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, versetti 48-50:

 

“[48] Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà nell’ultimo giorno.

[49] Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare.

[50] E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me“.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 9-11:

 

“[9] Gli rispose Gesù: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre?

[10] Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere.

[11] Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le opere stesse.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 22-24:

 

“[22] Gli disse Giuda, non l’Iscariota: “Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?”.

[23] Gli rispose Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.

[24] Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 28-31:

 

“[28] Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me.

[29] Ve l’ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate.

[30] Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; egli non ha nessun potere su di me,

[31] ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Alzatevi, andiamo via di qui”.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetti 9-11:

 

“[9] Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.

[10] Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.

[11] Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetto 15:

 

“[15] Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, versetti 10-11:

 

“[10] Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco.

[11] Gesù allora disse a Pietro: “Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?”.”

 

 

 

Lettera ai romani, capitolo 5, versetti 17-19:

 

“[17] Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo.

[18] Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita.

[19] Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti.”

 

 

 

Lettera agli ebrei, capitolo 5, versetti 5-10:

 

“[5] Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse:
Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato.

[6] Come in un altro passo dice:
Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchìsedek.

[7] Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà;

[8] pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì

[9] e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono,

[10] essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchìsedek.”

 

 

 

[16] Lettera ai filippesi, capitolo 2, versetti 5-8:

 

“[5] Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,

[6] il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;

[7] ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana,

[8] umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.”

 

 

 

Lettera agli ebrei, capitolo 10, versetti 5-10:

 

“[5] Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.

[6] Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.

[7] Allora ho detto: Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà.

[8] Dopo aver detto prima non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge,

[9] soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo.
[10] Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre.”

 

 

 

 

[17] Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 28-30:

 

“[28] Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.

[29] Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime.

[30] Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero“.”

 

 

 

Prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetto 3:

 

“[3] perché in questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.”

 

 

 

[18] Codice di diritto canonico,

canone 211:

“Can. 211 – Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l’annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo.”

 

 

 

[19] Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 14:

Can. 14 – Omnes christifideles ius et obligationem habent allaborandi, ut divinum salutis nuntium ad omnes homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque perveniat.”

 

Canone 14 in italiano:

Can. 14 – Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto e il dovere di impegnarsi perché il messaggio divino della salvezza giunga sempre più a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutto il mondo.”

 

 

 

[20] Fil 2, 8

Mt 26, 39.42.44

Lc 21, 42

Gv 4, 34; 5, 19.30.36; 6.38; 7, 16; 8, 28-29.55; 10, 18b.25b.30.32.37-38; 12, 49-50; 14, 10-11.24.31; 15, 10; 18, 11

Rm 5, 19

Eb 5, 8; 10, 5.7.9a

 

 

 

[21] Fil 2, 5-8

 

 

 

[22] Mt 11, 30

 

 

 

[23] Sal 62, 11b

 

 

 

[24] Lc 12, 21

 

 

Le note sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Riflessioni sul battesimo

I passi che il Nuovo Testamento dedica al battesimo ci permettono di migliorare le norme del diritto canonico che consentono di amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini.[1]

Lo scopo di questo articolo è rendere i canoni in parola conformi a quanto si legge nella Bibbia.

Come è noto, infatti, il diritto canonico si fonda sulla Scrittura della quale costituisce attuazione dettando regole per disciplinare la vita dei fedeli.

 

 

Fin da quando studiavo teologia, desideravo scrivere le mie riflessioni sulla questione della validità del battesimo amministrato ai neonati e ai bambini.

Il compito è arduo perché l’argomento è già stato affrontato da molti celebri autori.

Dunque, cosa può offrire questo mio contributo?

La risposta è duplice: una trattazione comprensibile anche ai non addetti ai lavori, l’esame della questione anche da un punto di vista legale, oltre che teologico e scritturistico.

 

 

IL NUOVO TESTAMENTO

Partiamo dalle fondamenta: il Nuovo Testamento.

Non può esservi dubbio alcuno che il Nuovo Testamento sancisca che il battesimo vada amministrato unicamente a degli adulti consapevoli.

È sufficiente a tal fine leggere tutti i passi che vanno dal battesimo di conversione amministrato da Giovanni il battista[2] fino al battesimo amministrato nella Chiesa delle origini.[3]

 

A ulteriore dimostrazione di quanto appena detto, ci sono i passi dei vangeli di Marco, di Matteo e di Luca nei quali Gesù Cristo rimprovera gli apostoli perché cecavano di allontanare da lui dei bambini.

Nei passi in parola si legge che Gesù accarezzava e abbracciava i bambini, imponeva loro le mani, li benediceva e pregava per loro.[4]

Nulla di più!

Non c’è scritto che Gesù amministrava ai bambini il battesimo.

Per i cristiani, Gesù Cristo è il figlio di Dio che si è incarnato.

Dio è onnipotente.

Se vuole fare qualcosa, la fa.

Se non la vuole fare, non la fa.

Nulla e nessuno può impedire a Dio di fare ciò che egli desidera.

Se Gesù avesse voluto amministrare a quei bambini il battesimo, lo avrebbe fatto.

Se non lo ha fatto, è perché non ha voluto farlo.

Non si riesce a comprendere, dunque, per quale motivo i cristiani dovrebbero amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini se Dio non ha voluto farlo.

 

 

L’OBIEZIONE DI JOACHIM JEREMIAS

Joachim Jeremias obietta[5] che il battesimo dei bambini sarebbe attestato dai passi del Nuovo Testamento nei quali si legge che una persona viene battezzata “con tutti i suoi” o “assieme alla sua famiglia”.[6]

L’obiezione in esame è interessante, ma non può essere condivisa per i seguenti motivi.

 

Innanzitutto, perché non si può dare a un testo un significato difforme da quello che emerge chiaramente dal testo stesso.

Se, come abbiamo letto poc’anzi in ben tre passi di tre vangeli diversi[7], Gesù Cristo non ha voluto amministrare il battesimo ai bambini, non è lecito interpretare le parole “con tutti i suoi” o “assieme alla sua famiglia” per sostenere che il Nuovo Testamento consentirebbe di battezzare i bambini.

 

In secondo luogo, perché senza precisi e inoppugnabili dati testuali, non si può affermare che gli apostoli e san Paolo di Tarso, apostolo delle genti[8], facessero qualcosa di contrario rispetto a quanto ha fatto Gesù Cristo.

Anche in questo caso, infatti, nulla nel Nuovo Testamento consente di dire che gli apostoli e san Paolo di Tarso abbiano scelto di andare contro l’insegnamento di Gesù Cristo il quale, lo ripetiamo, ha scelto di non amministrare il battesimo ai bambini.[9]

 

Inoltre, la cultura giudaica dalla quale provenivano sia gli apostoli, sia san Paolo di Tarso, prevedeva la sequela del Signore unicamente come atto volontario e consapevole compiuto da un adulto.

Nell’Antico Testamento, infatti, l’agire di Dio si attua attraverso un bambino solo in via di eccezione, per un compito preciso che Dio ha pensato per un bambino in particolare e senza conferirgli il battesimo.

Per rendersene conto, è sufficiente leggere i seguenti passi:

 

  • il passo in cui l’angelo del Signore annuncia alla moglie di Manoach, che era sterile, la nascita di suo figlio Sansone con la missione di iniziare a liberare Israele dalle mani dei Filistei.[10] Anche in questo caso, come nei tre passi dei vangeli citati nella nota 4, una volta nato Sansone, il testo dice che il Signore lo benedisse, non che gli diede il battesimo;[11]

 

  • il passo in cui il Signore suscita lo spirito del giovanetto Daniele perché dimostri pubblicamente come calunniosa l’accusa portata in giudizio da due anziani contro Susanna.[12] Anche in qui, come nei tre passi dei vangeli citati nella nota 4, il testo afferma che il Signore diede a Daniele il dono dell’anzianità per fare da giudice nella contesa tra i due anziani e Susanna e afferma anche che, in seguito a questo episodio, Daniele “divenne grande di fronte al popolo”, ma non si legge che il Signore diede a Daniele il battesimo.

 

Infine, va tenuto presente che, nella cultura romana, i neonati e i bambini non potevano prendere decisioni in modo autonomo, perché erano soggetti alla potestà del padre di famiglia.

D’altro canto, se il padre di famiglia avesse chiesto il battesimo per i neonati e i bambini della sua famiglia o, per ipotesi, questi ultimi lo avessero chiesto autonomamente per se stessi, le tre motivazioni già esposte in questo paragrafo portano a concludere che la richiesta sarebbe stata cortesemente rifiutata.

 

Alla luce delle motivazioni esposte, le parole “con tutti i suoi” e “assieme alla sua famiglia” presenti nei passi usati da Joachim Jeremias devono essere intese come riferite alle seguenti categorie di persone:

  • persone adulte e consapevoli non più soggette alla potestà del padre di famiglia a seguito della manumissio o della emancipatio; [13]
  • persone adulte e consapevoli non più soggette alla potestà del padre di famiglia perché la loro condizione schiavile era cessata a seguito di manumissio vindicta o di manumissio testamento o di manumissio censu;[14]
  • persone adulte e consapevoli soggette alla potestà del padre di famiglia le quali, con il consenso di quest’ultimo, hanno chiesto di ricevere il battesimo.

 

In conclusione, i passi biblici esaminati e le argomentazioni esposte finora ci portano ad affermare che:

  • Gesù Cristo ha scelto di non amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini;
  • il battesimo nel Nuovo Testamento viene amministrato solo a degli adulti consapevoli;
  • sia nel Vecchio Testamento, sia nel Nuovo Testamento l’agire di Dio si attua attraverso un bambino solo in via di eccezione, per un compito preciso che Dio ha pensato per un bambino in particolare e senza somministrazione del battesimo.

 

 

L’ORIGINE DEL BATTESIMO DEI NEONATI E DEI BAMBINI

A questo punto dobbiamo domandarci come abbia avuto inizio la prassi di amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini.

Troviamo la risposta nel paragrafo 4 della “Istruzione sul battesimo dei bambini” del 1980.[15]

Nel paragrafo in esame non si menziona alcun passo della Scrittura, ma si citano dei passi di alcuni scritti di Origène, sant’Agostino di Tagaste, sant’Ireneo di Lione, Ippolito Romano, san Cipriano di Cartagine e si fa menzione di un sinodo dei vescovi africani al quale san Cipriano di Cartagine ha partecipato e che ha sancito la possibilità di battezzare i bambini.

Esaminiamo queste fonti.

 

Per quanto riguarda gli scritti degli autori citati, è bene dare a ciascuno il suo giusto peso.

Per i cristiani, la Bibbia è la parola di Dio.

Le opinioni e le proposte espresse nella riflessione teologica costituiscono un esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero.[16]

Tuttavia, Dio non è un teologo particolarmente versato al quale possono contrapporsi le affermazioni di altri teologi ugualmente capaci.

Se tutti i passi biblici che abbiamo citato ed esaminato finora sono concordi nell’affermare

  • che Gesù Cristo ha scelto di non amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini,
  • che il battesimo nel Nuovo Testamento viene amministrato solo a degli adulti consapevoli
  • e che in tutta la Bibbia l’agire di Dio si attua attraverso un bambino solo in via di eccezione, per un compito preciso che Dio ha pensato per un bambino in particolare e senza somministrazione del battesimo,

le opinioni e le proposte di stampo diverso, per quanto autorevoli, non possono soppiantare il dato inequivocabile della Scrittura.

Nessuna affermazione umana, infatti, può stare alla pari, superare o contraddire la parola di Dio.

 

 

IL SINODO DI CARTAGINE

Prendiamo ora in esame il sinodo africano citato nel paragrafo 4 della “Istruzione sul battesimo dei bambini” del 1980.

Salvo errori da parte mia, si tratta del sinodo di Cartagine dell’anno 251 dopo Cristo, presieduto da san Cipriano vescovo della medesima città.[17] 

 

In ecclesiologia e in storia della chiesa si studia che, affinché un concilio faccia un’affermazione dogmatica, sono necessari tutti e tre i seguenti requisiti: soggetto, oggetto, atto.

Il soggetto è il collegio dei vescovi che devono essere presenti nel concilio per poter discutere e votare.

L’oggetto è la materia, vale a dire la rivelazione.

L’atto è l’intenzione di definire una questione.

Questa intenzione deve essere chiaramente presente negli atti emanati dal concilio: ad esempio, quando è usata la formula “Noi definiamo”.

Se l’intenzione in parola non è presente, non va cercata.

 

Il requisito del soggetto

Il diritto canonico insegna che il collegio dei vescovi è composto dal sommo pontefice che ne è il capo e dai vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del collegio.[18]

Nel sinodo di Cartagine del 251 dopo Cristo:

  • non c’era il collegio dei vescovi, ma solo alcuni vescovi dell’allora porzione dell’Africa facente parte dell’impero romano;
  • non c’era il sommo pontefice.[19]

Questi due dati da soli implicano che il requisito del soggetto non può dirsi presente nel sinodo di Cartagine dell’anno 251 dopo Cristo.

 

Per completezza, va ricordato altresì che i sinodi di Cartagine degli anni ’50 del terzo secolo dopo Cristo non erano in comunione con il sommo pontefice e con il collegio dei vescovi.

Questo a causa del contrasto tra Roma e Cartagine sulla questione della validità del battesimo amministrato fuori della chiesa cattolica.[20]

 

Il requisito dell’oggetto

L’affermazione resa dal sinodo di Cartagine del 251 dopo Cristo secondo la quale si può amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini è sicuramente non conforme alla rivelazione.

Questo perché l’esame dei passi biblici e delle argomentazioni esposte in questo articolo conducono alle seguenti conclusioni:

  • Gesù Cristo ha scelto di non amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini;
  • il battesimo nel Nuovo Testamento viene amministrato solo a degli adulti consapevoli;
  • sia nel Vecchio Testamento sia nel Nuovo Testamento l’agire di Dio si attua attraverso un bambino solo in via di eccezione, per un compito preciso che Dio ha pensato per un bambino in particolare e senza somministrazione del battesimo.

Pertanto, l’affermazione della possibilità di battezzare neonati e bambini resa dal sinodo di Cartagine dell’anno 251 dopo Cristo non è conforme alla rivelazione e quindi non possiede il requisito dell’oggetto.

 

Il requisito dell’atto

Negli atti emanati dal sinodo di Cartagine in esame non c’è la formula “Noi definiamo” o altre espressioni che indichino la chiara intenzione di definire una questione.

Pertanto, l’affermazione resa dal sinodo di Cartagine sulla possibilità di battezzare neonati e bambini non ha il requisito dell’atto.

 

In conclusione, la mancanza dei tre requisiti del soggetto, dell’oggetto e dell’atto comporta che l’affermazione resa dal sinodo di Cartagine dell’anno 251 dopo Cristo secondo la quale è possibile battezzare i neonati e i bambini non è dogmatica.

Inoltre, poiché l’affermazione in parola ha un impatto sulla vita di tutti i fedeli, essa rientra nella competenza di un concilio ecumenico.

Poiché il sinodo di Cartagine del 251 dopo Cristo non fu ecumenico, la sua affermazione secondo la quale è possibile battezzare i neonati e i bambini non ha alcun valore.

 

 

IL VALORE DEL BATTESIMO DEI NEONATI E DEI BAMBINI

A questo punto dobbiamo chiederci quale sia il valore del battesimo conferito ai neonati e ai bambini.

 

In teologia sacramentaria si studia che lo schema di ogni sacramento è: Dio chiama, il soggetto risponde, la chiesa conferma.

Spieghiamo questo concetto con due esempi.

 

Il primo.

Tizio è in chiesa per sposarsi.

Non manifesta il consenso in alcun modo e non ha validamente delegato alcuno a rispondere al suo posto.

Risponde “sì” il padre di Tizio presente in chiesa.

Il matrimonio di Tizio è valido?

No.

Il matrimonio di Tizio è invalido per mancanza del consenso.

 

Il secondo esempio.

Tizio è in chiesa per ricevere il sacerdozio ministeriale.

Non manifesta il consenso in alcun modo e non ha validamente delegato alcuno a rispondere al suo posto.

Risponde “sì” la madre di Tizio presente in chiesa.

Il sacerdozio ministeriale è stato validamente conferito a Tizio?

No.

Il sacerdozio ministeriale non è stato validamente conferito a Tizio per mancanza del consenso.

 

Passiamo ora al battesimo.

Tizio – neonato o bambino – è in chiesa per ricevere il battesimo.

Non manifesta il consenso in alcun modo e non ha validamente delegato alcuno a rispondere al suo posto.

Rispondono “sì” i genitori di Tizio presenti in chiesa.

Il battesimo è stato validamente conferito a Tizio?

No.

Il battesimo non è stato validamente conferito a Tizio per mancanza del consenso.

Lo stesso va detto anche nel caso in cui Tizio, bambino, abbia detto “sì”.

Infatti, il neonato e il bambino non hanno ancora l’età della ragione necessaria per dare validamente il loro consenso e fare affermazioni con coscienza e volontà.

 

Un elemento utile a riflettere sull’età necessaria per esprimere un valido consenso ci viene fornito dal codice di diritto canonico e dal codice dei canoni delle chiese orientali.

A proposito dell’età minima per celebrare un valido matrimonio, i due codici citati fissano un’età minima di sedici anni compiuti per l’uomo e di quattrodici anni compiuti per la donna.[21]

Non si riesce a capire, quindi, per quale motivo persone di età inferiore dovrebbero poter esprimere un valido consenso per ricevere il battesimo.

A questa conclusione non vale opporre il fatto che, nel battesimo dei neonati e dei bambini, il consenso viene espresso da degli adulti al loro posto.

Infatti, come abbiamo ricordato all’inizio di questo paragrafo, in teologia sacramentaria si studia che lo schema di ogni sacramento è: Dio chiama, il soggetto risponde, la chiesa conferma.

Il soggetto risponde.

Non una persona diversa risponde al suo posto!

Né potrebbe obiettarsi, infine, che la Chiesa ha disciplinato il battesimo in modo che degli adulti possano esprimere il consenso al posto del neonato e del bambino.

In teologia sacramentaria, infatti, si studia che la Chiesa disciplina i sacramenti, ma non istituisce i sacramenti.

Lo stesso affermano i due codici di diritto canonico citati poc’anzi.[22]

I sacramenti li istituisce Dio.[23]

Solo Dio può decidere se, come e quando donare la sua grazia.

Nessuno vanta dei diritti sulla grazia di Dio.

Se tutti i passi biblici che abbiamo citato ed esaminato finora sono concordi nell’affermare

  • che Gesù Cristo ha scelto di non amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini,
  • che il battesimo nel Nuovo Testamento viene amministrato solo a degli adulti consapevoli
  • e che in tutta la Bibbia l’agire di Dio si attua attraverso un bambino solo in via di eccezione, per un compito preciso che Dio ha pensato per un bambino in particolare e senza somministrazione del battesimo,

nessuna norma della Chiesa può stabilire che Dio deve donare la grazia del battesimo anche ai neonati e ai bambini.

Nessuno può costringere Dio a donare la sua grazia.

 

Inoltre, fissare l’età minima per ricevere validamente il battesimo a sedici anni compiuti per l’uomo e a quattordici anni compiuti per la donna – come abbiamo visto che già accade per il matrimonio – è utile anche per abbandonare la prassi di ricevere i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, confermazione, eucaristia) in tre momenti diversi.

I due codici di diritto canonico della chiesa latina e delle chiese orientali, infatti, affermano che essi sono tra loro congiunti.[24]

Dunque, perché dividerli?

 

Molti pensano che il battesimo dei neonati e dei bambini sia necessario perché il bambino non battezzato non potrebbe salvarsi.

Un cristiano non può avere questa convinzione perché essa è contraria alla Scrittura.

Per rendersene conto è sufficiente leggere il passo del vangelo di Matteo nel quale è scritto che, al momento della morte di Gesù in croce, “i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono”.[25]

Queste persone erano nate, vissute e morte prima della morte di Gesù in croce e dunque non avevano potuto ricevere il battesimo cristiano.

Ciò non ostante, al momento della morte redentrice di Cristo, esse sono risuscitate.

 

Che dire poi di Mosè ed Elia?

Nati, vissuti e morti molto prima dell’incarnazione di Gesù Cristo, anch’essi non avevano potuto ricevere il battesimo cristiano, eppure appaiono vivi ai lati di Gesù durante la sua trasfigurazione mentre conversano con lui.[26]

Di conseguenza, la convinzione secondo la quale sarebbe necessario amministrare il battesimo ai neonati e ai bambini perché questi possano salvarsi è contraddetta dalla Scrittura e, dunque, non può appartenere alla fede cristiana.

 

Lo stesso va detto per la convinzione secondo la quale, in pericolo di morte, bisognerebbe amministrare il battesimo, la confermazione e ricevere per la prima volta l’eucaristia per consentire all’individuo di salvarsi.

I sacramenti ora citati servono per completare l’iniziazione cristiana.

Non sono amuleti o lascia passare per entrare in paradiso!

Come abbiamo letto poc’anzi, la grazia di Dio fa risorgere anche persone decedute prima della morte di Cristo e conduce in paradiso anche persone vissute prima della incarnazione di Cristo.

 

 

In conclusione, i passi biblici citati e le argomentazioni esposte finora non lasciano spazio al dubbio: il battesimo amministrato ai neonati e ai bambini non è conforme alla Scrittura ed è invalido per mancanza del consenso.

La conseguenza del battesimo invalido è chiaramente espressa in entrambi i codici di diritto canonico: senza il battesimo non si possono ricevere validamente gli altri sacramenti.[27]

 

 

I CANONI DA MODIFICARE

Per risolvere il problema fin qui messo in luce, è necessario modificare le norme del codice di diritto canonico e del codice dei canoni delle chiese orientali che permettono di amministrare il battesimo ai feti, ai neonati, ai bambini e a chi non è responsabile dei suoi atti.

A tale scopo, l’età minima per ricevere validamente il battesimo deve essere la medesima che il diritto canonico stabilisce per contrarre validamente il matrimonio.[28]

 

Codice di diritto canonico

I canoni 852, 867, 868, 870 e 871 sono abrogati.

 

Il testo del canone 852 viene sostituito dal seguente:

Can. 852 – §1. Il battesimo viene amministrato validamente solo a uno o più individui adulti e consapevoli.

§2. L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici anni compiuti, non possono ricevere validamente il battesimo.

§3. La Conferenza episcopale è libera di fissare una età maggiore per ricevere validamente il battesimo.

§4. Congiuntamente con il battesimo viene amministrata la confermazione e viene ricevuta per la prima volta l’eucaristia.

§5. In nessun caso il pericolo di morte consente di ricevere validamente il battesimo, la confermazione e per la prima volta l’eucaristia.

§6. Tutti gli altri sacramenti non possono essere validamente ricevuti prima di avere ricevuto validamente il battesimo.

§7. Tutte le norme sul battesimo dei feti, dei neonati, dei bambini e di chi non è responsabile dei suoi atti sono abrogate.

§8. Ogni norma contraria a questo canone è abrogata.

 

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali

I canoni 680 e 681 sono abrogati.

 

Il paragrafo 1 del canone 686 è abrogato.

Nel canone 686, paragrafo 2, le parole “i genitori del bambino da battezzare, come pure” sono abrogate.

Nel canone 686, paragrafo 2, la virgola dopo la parola “padrino” è eliminata.

Il canone 686 risultante dalle modifiche è il seguente:

Can. 686 – §1. [Paragrafo abrogato]

§2. Il parroco provveda che coloro che stanno per assumere la funzione di padrino siano istruiti convenientemente sul significato di questo sacramento e sugli obblighi che ne derivano e siano preparati bene alla celebrazione del sacramento.

 

Il testo del canone 680 è sostituito dal seguente:

Can. 680 – §1. Il battesimo viene amministrato validamente solo a uno o più individui adulti e consapevoli.

§2. L’uomo prima del sedicesimo anno di età compiuto, la donna prima del quattordicesimo anno di età compiuto non possono ricevere validamente il battesimo.

§3. La Conferenza episcopale è libera di fissare una età maggiore per ricevere validamente il battesimo.

§4. Congiuntamente con il battesimo viene amministrata la crismazione del santo myron e viene ricevuta per la prima volta l’eucaristia.

§5. In nessun caso il pericolo di morte consente di ricevere validamente il battesimo, la crismazione del santo myron e per la prima volta l’eucaristia.

§6. Tutti gli altri sacramenti non possono essere validamente ricevuti prima di avere ricevuto validamente il battesimo.

§7. Tutte le norme sul battesimo dei feti, dei neonati, dei bambini e di chi non è responsabile dei suoi atti sono abrogate.

§8. Ogni norma contraria a questo canone è abrogata.

 

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Tutti i passi dei testi citati in questo articolo sono presi dalle pagine internet indicate.

 

Se non altrimenti specificato, il sottolineato è mio.

 

Tutte le citazioni della Bibbia in questo articolo sono prese da “La Sacra Bibbia” edizione Conferenza episcopale italiana, in: http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice di diritto canonico in questo articolo sono prese da “Codex iuris canonici” in: http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice dei canoni delle chiese orientali presenti in questo articolo sono prese da “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” in latino in:

http://www.vatican.va/archive/cdc/index_it.htm

e in italiano in:

https://www.iuscangreg.it/cceo_multilingue.php

 

 

Codice di diritto canonico,

canoni 852, 867, 868, 870 e 871:

 

“Can. 852 – §1. Le disposizioni contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti coloro che, usciti dall’infanzia, hanno raggiunto l’uso di ragione.

§2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo, colui che non è responsabile dei suoi atti.

 

Can. 867 – §1. I genitori sono tenuti all’obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente.

§2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun indugio.

 

Can. 868 – §1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige:

1) che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano;

2)n che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica fermo restando il §3; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.

§2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori.

§3.n Il bambino di cristiani non cattolici è lecitamente battezzato, se i genitori o almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo chiedono e se agli stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere al proprio ministro.

 

Can. 870 – Il bambino esposto o trovatello sia battezzato, a meno che, condotta una diligente ricerca, non consti del suo battesimo.

 

Can. 871 – I feti abortivi, se vivono, nei limiti del possibile, siano battezzati.

 

(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione o a un nuovo paragrafo)

[Articoli modificati da Sua Santità Papa Francesco (cfr. Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio De concordia inter Codices” del 31 maggio 2016)]”

 

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canoni 680, 681, 686:

 

Can. 680 – Foetus abortivus, si vivit et si id fieri potest, baptizetur.

 

Can. 681 – § 1. Ut infans licite baptizetur, oportet:

1° spes habeatur fundata eum in fide Erclesiae catholicae educatum iri firma § 5;

2° parentes, saltem eorum unus, aut is, qui legitime eorundem locum tenet, consentiant.

  • 2. Infans expositus et inventus, nisi de eiusdem baptismo certe constat, baptizetur.
  • 3. Rationis usu ab infantia destituti baptizandi sunt ut infantes.
  • 4. Infans sive parentum catholicornm sive etiam acatholicorum, qui in eo versatur vitae discrimine, ut prudenter praevideatur moriturus, antequam usum rationis attingit, licite baptizatur.
  • 5. Infans christianorum acatholicorum licite baptizatur, si parentes aut unus saltem eorum aut is, qui legitime eorundem locum tenet, id petunt et si eis physice aut moraliter impossibile est accedere ad ministrum proprium.

 

Can. 686 – § 1. Parentes obligatione tenentur, ut infans quam primum secundum legitimam consuetudinem baptizetur.

§2. Curet parochus, ut infantis baptizandi parentes itemque, qui munus patrini sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obligationibus cum eo cohaerentibus congrue edoceantur et ad celebrationem sacramenti apte praeparentur.”

 

 

I canoni 680, 681 e 686 in italiano:

 

Can. 680 – Un feto abortivo, se è vivo e se ciò è possibile, sia battezzato.

 

Can. 681 – § 1. Perché un bambino sia battezzato lecitamente si esige:

1° che vi sia fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica, fermo restando il § 5;

2° che i genitori, almeno uno di essi, oppure chi ne fa le veci legittimamente, vi consentano.

  • 2. Il bambino esposto o trovatello, se non risulta con certezza che è stato battezzato, lo si battezzi.
  • 3. Coloro che sono privi dell’uso di ragione fin dall’infanzia devono essere battezzati come i bambini.
  • 4. Il bambino, sia di genitori cattolici sia anche di genitori acattolici, che si trova in un pericolo di morte tale da far ritenere prudentemente che morirà prima di raggiungere l’uso di ragione, è battezzato lecitamente.
  • 5. Il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro.

 

Can. 686 – § 1. I genitori hanno l’obbligo che il bambino sia battezzato al più presto secondo la legittima consuetudine.

§2. Il parroco provveda che i genitori del bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere la funzione di padrino, siano istruiti convenientemente sul significato di questo sacramento e sugli obblighi che ne derivano e siano preparati bene alla celebrazione del sacramento.”

 

 

 

[2] IL BATTESIMO AMMINISTRATO DA GIOVANNI IL BATTISTA

 

Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 1-11:

 

“[1] Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.

[2] Come è scritto nel profeta Isaia:
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te,
egli ti preparerà la strada.

[3] Voce di uno che grida nel deserto:
preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri,

[4] si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.

[5] Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.

[6] Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico

[7] e predicava: “Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali.

[8] Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”.

[9] In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.

[10] E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba.

[11] E si sentì una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, versetti 1-17:

 

“[1] In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea,

[2] dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”.

[3] Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

[4] Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano locuste e miele selvatico.

[5] Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla zona adiacente il Giordano;

[6] e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano.

[7] Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: “Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all’ira imminente?

[8] Fate dunque frutti degni di conversione,

[9] e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre.

[10] Gia la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco.

[11] Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco.

[12] Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile”.

[13] In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui.

[14] Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?”.

[15] Ma Gesù gli disse: “Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia”. Allora Giovanni acconsentì.

[16] Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.

[17] Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 3, versetti 1-18:

 

“[1] Nell’anno decimoquinto dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilène,

[2] sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.

[3] Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati,

[4] com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

[5] Ogni burrone sia riempito,
ogni monte e ogni colle sia abbassato;
i passi tortuosi siano diritti;
i luoghi impervi spianati.

[6] Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

[7] Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: “Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all’ira imminente?

[8] Fate dunque opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi: Abbiamo Abramo per padre! Perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre.

[9] Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco”.

[10] Le folle lo interrogavano: “Che cosa dobbiamo fare?”.

[11] Rispondeva: “Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto”.

[12] Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: “Maestro, che dobbiamo fare?”.

[13] Ed egli disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”.

[14] Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E noi che dobbiamo fare?”. Rispose: “Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe”.

[15] Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo,

[16] Giovanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.

[17] Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile”.

[18] Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella.”

 

 

 

[3] IL BATTESIMO AMMINISTRATO NELLA CHIESA PRIMITIVA

 

Sul fatto che prima di essere battezzati bisogna avere fede.

 

Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 15-16:

 

“[15] Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura.

[16] Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.”

 

 

 

Sul fatto che per poter essere battezzati è necessario ascoltare l’annuncio della fede, sentirsi trafiggere il cuore da questo annuncio e chiedere cosa bisogna fare.

 

Atti degli apostoli, capitolo 2, versetti 14-37:

 

“[14] Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così: “Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole:

[15] Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del mattino.

[16] Accade invece quello che predisse il profeta Gioele:

[17] Negli ultimi giorni, dice il Signore,
Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno dei sogni.

[18] E anche sui miei servi e sulle mie serve
in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi
profeteranno.

[19] Farò prodigi in alto nel cielo
e segni in basso sulla terra,
sangue, fuoco e nuvole di fumo.

[20] Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue,
prima che giunga il giorno del Signore,
giorno grande e splendido.

[21] Allora chiunque invocherà il nome del Signore
sarà salvato.

[22] Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete -,

[23] dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l’avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso.

[24] Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.

[25] Dice infatti Davide a suo riguardo:
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;
poiché egli sta alla mia destra, perché io non
vacilli.

[26] Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la
mia lingua;
ed anche la mia carne riposerà nella speranza,

[27] perché tu non abbandonerai l’anima mia negli
inferi,
né permetterai che il tuo Santo veda la corruzione.

[28] Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza.

[29] Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi.

[30] Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente,

[31] previde la risurrezione di Cristo e ne parlò:
questi non fu abbandonato negli inferi,
né la sua carne vide corruzione.

[32] Questo Gesù Dio l’ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.

[33] Innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire.

[34] Davide infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice:
Disse il Signore al mio Signore:
siedi alla mia destra,

[35] finché io ponga i tuoi nemici
come sgabello ai tuoi piedi.

[36] Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!”.

[37] All’udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: “Che cosa dobbiamo fare, fratelli?”.”

 

 

 

Sul fatto che prima di essere battezzati bisogna pentirsi dei propri peccati.

 

Atti degli apostoli, capitolo 2, versetto 38:

 

“[38] E Pietro disse: “Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo.”

 

 

 

Ancora sul fatto che per poter essere battezzati è necessario ascoltare l’annuncio della fede e chiedere il battesimo.

 

Atti degli apostoli, capitolo 8, versetti 34-40:

 

“[34] E rivoltosi a Filippo l’eunuco disse: “Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?”.

[35] Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù.

[36] Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c’era acqua e l’eunuco disse: “Ecco qui c’è acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato?”.

[37] .

[38] Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò.

[39] Quando furono usciti dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino.

[40] Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il vangelo a tutte le città, finché giunse a Cesarèa.”

 

 

 

[4] SUL FATTO CHE GESÙ NON AMMINISTRA IL BATTESIMO AI BAMBINI

 

Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti 13-16:

 

“[13] Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano.

[14] Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.

[15] In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso”.

[16] E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 19, versetti 13-15:

 

“[13] Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li sgridavano.

[14] Gesù però disse loro: “Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli”.

[15] E dopo avere imposto loro le mani, se ne partì.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 15-17:

 

“[15] Gli presentavano anche i bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano.

[16] Allora Gesù li fece venire avanti e disse: “Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.

[17] In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà”.”

 

 

 

[5] Joachim Jeremias, Le baptême des enfants dans les quatre premiers siècles, Le Puy et Lyon, ed. Xavier Mappus, 1967.

Per una sintesi dei contenuti di questa opera si veda “Il battesimo dei bambini nella chiesa delle origini. Appunti su di un volume di Joachim Jeremias”, di Andrea Lonardo su: http://www.gliscritti.it/blog/entry/990

 

 

 

[6] I PASSI CITATI DA JOACHIM JEREMIAS NELL’OPERA CITATA NELLA NOTA 5

 

Atti degli apostoli, capitolo 16, versetto 15.

Qui di seguito, cito tutto il passo: capitolo 16, versetti 11-15:

 

“[11] Salpati da Troade, facemmo vela verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e

[12] di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni;

[13] il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e sedutici rivolgevamo la parola alle donne colà riunite.

[14] C’era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo.

[15] Dopo esser stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: “Se avete giudicato ch’io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa”. E ci costrinse ad accettare.”

 

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 16, versetto 33.

Qui di seguito, cito tutto il passo: capitolo 16, versetti 25-34:

 

“[25] Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i carcerati stavano ad ascoltarli.

[26] D’improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti.

[27] Il carceriere si svegliò e vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti.

[28] Ma Paolo gli gridò forte: “Non farti del male, siamo tutti qui”.

[29] Quegli allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando si gettò ai piedi di Paolo e Sila;

[30] poi li condusse fuori e disse: “Signori, cosa devo fare per esser salvato?”.

[31] Risposero: “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia”.

[32] E annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa.

[33] Egli li prese allora in disparte a quella medesima ora della notte, ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi;

[34] poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio.”

 

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 18, versetto 8.

Qui di seguito, cito tutto il passo: capitolo 18, versetti 5-8:

 

“[5] Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timòteo, Paolo si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai Giudei che Gesù era il Cristo.

[6] Ma poiché essi gli si opponevano e bestemmiavano, scuotendosi le vesti, disse: “Il vostro sangue ricada sul vostro capo: io sono innocente; da ora in poi io andrò dai pagani”.

[7] E andatosene di là, entrò nella casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che onorava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga.

[8] Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia; e anche molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano battezzare.”

 

 

 

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 16.

Qui di seguito, cito tutto il passo: capitolo 1, versetti 10-17:

 

“[10] Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e d’intenti.

[11] Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloe, che vi sono discordie tra voi.

[12] Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “E io di Cefa”, “E io di Cristo!”.

[13] Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di Paolo che siete stati battezzati?

[14] Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, se non Crispo e Gaio,

[15] perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome.

[16] Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefana, ma degli altri non so se abbia battezzato alcuno.

[17] Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo.”

 

 

 

[7] Si veda la nota 4 con i passi evangelici in essa citati.

 

 

 

[8] Lettera ai romani, capitolo 11, versetto 13-14:

 

“[13] Pertanto, ecco che cosa dico a voi, Gentili: come apostolo dei Gentili, io faccio onore al mio ministero,

[14] nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni.”

 

 

 

Lettera ai galati, capitolo 1, versetti 13-17:

 

“[13] Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi,

[14] superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri.

[15] Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque

[16] di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo,

[17] senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco.”

 

 

 

Lettera ai galati, capitolo 2, versetti 7-9:

 

[7] Anzi, visto che a me era stato affidato il vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi –

[8] poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani

[9] e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi.”

 

 

 

[9] Si veda la nota 4 con i passi evangelici in essa citati.

 

 

 

[10] L’ANNUNCIO DELLA NASCITA DI SANSONE

Libro dei giudici, capitolo 13, versetti 1-5:

 

“[1] Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il Signore li mise nelle mani dei Filistei per quarant’anni.

[2] C’era allora un uomo di Zorea di una famiglia dei Daniti, chiamato Manoach; sua moglie era sterile e non aveva mai partorito.

[3] L’angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: “Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio.

[4] Ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante e dal mangiare nulla d’immondo.

[5] Poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio fin dal seno materno; egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei“.”

 

 

 

[11] IL SIGNORE BENEDICE IL BAMBINO SANSONE

Libro dei giudici, capitolo 13, versetto 24:

 

“[24] Poi la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse.”

 

 

 

[12] IL SIGNORE SUSCITA LO SPIRITO DEL GIOVANETTO DANIELE

Libro di Daniele, capitolo 13, versetti 45-64:

 

“[45] Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto, chiamato Daniele,

[46] il quale si mise a gridare: “Io sono innocente del sangue di lei!”.

[47] Tutti si voltarono verso di lui dicendo: “Che vuoi dire con le tue parole?”.

[48] Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: “Siete così stolti, Israeliti? Avete condannato a morte una figlia d’Israele senza indagare la verità!

[49] Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei”.

[50] Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: “Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha dato il dono dell’anzianità“.

[51] Daniele esclamò: “Separateli bene l’uno dall’altro e io li giudicherò”.

[52] Separati che furono, Daniele disse al primo: “O invecchiato nel male! Ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce,

[53] quando davi sentenze ingiuste opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e l’innocente.

[54] Ora dunque, se tu hai visto costei, dì: sotto quale albero tu li hai visti stare insieme?”. Rispose: “Sotto un lentisco”.

[55] Disse Daniele: “In verità, la tua menzogna ricadrà sulla tua testa. già l’angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti spaccherà in due”.

[56] Allontanato questo, fece venire l’altro e gli disse: “Razza di Cànaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore!

[57] Così facevate con le donne d’Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità.

[58] Dimmi dunque, sotto quale albero li hai trovati insieme?”. Rispose: “Sotto un leccio”.

[59] Disse Daniele: “In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco l’angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per spaccarti in due e così farti morire”.

[60] Allora tutta l’assemblea diede in grida di gioia e benedisse Dio che salva coloro che sperano in lui.

[61] Poi insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena alla quale volevano assoggettare il prossimo

[62] e applicando la legge di Mosè li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente.

[63] Chelkìa e sua moglie resero grazie a Dio per la figlia Susanna insieme con il marito Ioakìm e tutti i suoi parenti, per non aver trovato in lei nulla di men che onesto.

[64] Da quel giorno in poi Daniele divenne grande di fronte al popolo.”

 

 

 

[13] Sulla cessazione della potestà del padre di famiglia per manumissio e per emancipatio si veda Feliciano Serrao, “Diritto privato economia e società nella storia di Roma”, prima parte, Jovene, Napoli, 1984, pagine 213-218.

 

 

 

[14] Sulla cessazione della condizione schiavile in seguito a manumissio vindicta, manumissio testamento, manumissio censu si veda l’opera di Feliciano Serrao citata nella nota precedente, pagine 270-274.

 

 

 

[15] L’ORIGINE DELLA PRASSI DI BATTEZZARE I NEONATI E I BAMBINI

Sacra Congregazione per la dottrina della fede,

Istruzione sul battesimo dei bambini,

20 ottobre 1980, in: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19801020_pastoralis_actio_it.html

 

Paragrafo 4

“4. Sia in Oriente che in Occidente la prassi di battezzare i bambini è considerata una norma di tradizione immemorabile. Origene, e più tardi S. Agostino, la ritenevano una « tradizione ricevuta dagli Apostoli » (2). Quando poi, nel secolo ІI, appaiono le prime testimonianze dirette, nessuna di esse presenta mai il battesimo dei bambini come una innovazione. S. Ireneo in particolare considera ovvia la presenza tra i battezzati « di infanti e di bambini » a fianco degli adolescenti, dei giovani e dei più anziani (3). Il più antico rituale conosciuto, quello che all’inizio del III secolo descrive la Tradizione apostolica, contiene la seguente prescrizione: « Battezzate in primo luogo i bambini: tutti coloro che possono parlare da soli, parlino; per coloro invece che non possono parlare da soli, parlino i genitori o qualcuno della loro famiglia » (4). S. Cipriano, partecipando ad un Sinodo dei vescovi africani, afferma che « non si può negare la misericordia e la grazia di Dio a nessun uomo che viene all’esistenza »; e lo stesso Sinodo, richiamandosi all’« uguaglianza spirituale » di tutti gli uomini « di qualsiasi statura ed età », decretò che si potevano battezzare i bambini « già dal secondo o terzo giorno dopo la nascita » (5).”

 

Note presenti nel testo ora citato

 

“(2) Origene, In Romanos, lib. V, 9: PG 14, 1047; cf. S. Agostino, De Genesi ad litteram, X, 23, 39: PL 34, 426; De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, I, 26, 39: PL 44, 131. In realtà tre passi degli Atti degli Apostoli (16, 15; 16, 33; 18, 8) ricordano il battesimo di « tutta una casa ».

(3) Adv. Haereses, II, 22, 4: PG 7, 784; Harvey, I, 330. In molti documenti epigrafici, già dal II secolo, i bambini vengono chiamati « Figli di Dio », titolo riservato ai battezzati, o si legge una esplicita menzione del loro battesimo; cf. ad esempio, Corpus inscriptionum graecarum, III, nn. 9727, 9817, 9801; E. Diehl, Inscriptiones latinae christianae veteres, Berlin 1961, nn. 1523 (3), 4429 A.

(4) Ippolito Romano, La Tradition apostolique, ed. e trad. di B. Botte, Münster W., Aschendolrff, 1963 (Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 396), pp. 44-45.

(5) Epist. LXIV, Cyprianus et coeteri collegae, qui in concilio adfuerunt numero LXVI. Fido fratri: PL 3, 1013-1019; Hartel, CSEL, 3, pp. 717-721. Nella Chiesa africana tale prassi era particolarmente ferma, nonostante l’opposizione di Tertulliano, il quale consigliava di differire il battesimo dei bambini, a motivo della loro tenera età e per timore di eventuali defezioni giovanili. Cf. De baptismo, XVIII, 3-XIX, 1: PL 1, 1220-1222; De anima, 39-41: PL 2, 719 ss.”

 

 

 

[16] Su che cos’è e con quali regole si deve svolgere la riflessione teologica rinvio al mio articolo “Riflessioni sul primo concilio di Gerusalemme” …………..

 

 

 

[17] Negli anni ’50 del terzo secolo dopo Cristo, a Cartagine si tennero vari sinodi (anni 251, 253, 254 e 255) per affrontare, tra le altre, due questioni: la decisione da prendere nei confronti del lapsi e la discussa validità del battesimo amministrato fuori dalla chiesa cattolica.

 

Sulla storia dei sinodi di Cartagine in questo periodo si può leggere la voce “Concili e sinodi” nell’enciclopedia Treccani on-line consultabile all’indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/concili-e-sinodi_%28Enciclopedia-Costantiniana%29/

 

 

 

[18] Codice di diritto canonico,

canone 336

 

“Can. 336 – Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane ininterrottamente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 49,

 

Can. 49 – Collegium Episcoporum, cuius caput est Romanus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis ordinationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo et numquam sine hoc capite subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit.”

 

Il canone 49 in italiano:

 

Can. 49 – Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Romano Pontefice e le cui membra sono i Vescovi, in forza dell’ordinazione sacramentale e per la comunione gerarchica con il capo del Collegio e con le membra, e nel quale il corpo apostolico persevera continuamente assieme al suo capo e mai senza questo capo, è pure soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.”

 

 

 

[19] Anche se all’epoca il vescovo di Roma non aveva la suprema potestà dottrinale e giuridica che assunse in seguito, resta il dato di fatto che egli non partecipò al sinodo di Cartagine dell’anno 251 dopo Cristo.

 

 

 

[20] Enciclopedia Treccani on-line,

voce “Concili e sinodi”

in: http://www.treccani.it/enciclopedia/concili-e-sinodi_%28Enciclopedia-Costantiniana%29/

 

“Nonostante le comuni tradizioni, tra Roma e Cartagine vi è uno scarto fondamentale, concernente il battesimo degli eretici.

Il primo concilio di epoca ciprianea in cui viene trattata la disciplina battesimale è quello del 252, dove si discute il battesimo dei neonati e si decide che esso debba essere loro impartito il prima possibile30.

Sarà tuttavia un altro concilio, tre anni più tardi, a occuparsi primieramente della più complessa questione del battesimo degli eretici, cioè di chi, battezzato al di fuori della Catholica, volesse entrare a farvi parte.

Le comunità di Alessandria e Roma, da parte loro, avevano assunto una chiara posizione in merito al problema, decretando la validità di qualsiasi battesimo, purché amministrato nel nome di Gesù Cristo31.

Il concilio di Cartagine del 25532 confermerà invece la rigida disciplina che caratterizza la Chiesa ‘cattolica’ locale, avversando quanto più ogni soluzione di compromesso33 e stabilendo la necessità del battesimo per gli eretici e gli scismatici.

Queste conclusioni saranno ribadite dai settantuno vescovi riunitisi per il sinodo della primavera del 256 e dagli ottantasette vescovi convenuti nel settembre dello stesso anno per il sinodo con la partecipazione più elevata di tutto l’episcopato ciprianeo34.

Tra i problemi ivi dibattuti, vi è anche quello della posizione che la Chiesa cartaginese deve tenere con quella di Roma, dal momento che i rapporti tra le due realtà ecclesiali sono ormai tesi, per ragioni in parte dottrinali, relative alla questione del battesimo degli eretici, e in parte legate all’interpretazione protagonistica del ruolo del vescovo di Roma data dal vescovo romano Stefano35.”

 

Note presenti nel testo ora citato

 

30 Cfr. Cypr., epist. 64. Per la discussione si veda J.A. Fischer, A. Lumpe, Die Synoden, cit., pp. 194-197.

31 Cfr. Cypr., epist. 74,5,1 e 75,18,1-2. Cfr. P. Bernardini, Un solo battesimo, cit., p. 115.

32 Preceduto a sua volta di qualche mese da un incontro, in Numidia, di diciotto vescovi, probabilmente turbati dal fatto che Stefano I a Roma non considerasse problematico il battesimo degli eretici.

33 È legittimo supporre che ci siano anche gruppi disposti a ritenere valido il battesimo somministrato da eretici e scismatici, ma il concilio respinge ogni forma di compromesso. Cfr. J.A. Fischer, A. Lumpe, Die Synoden, cit., p. 244 nota 104.

34 Di quest’ultimo concilio ci sono giunte le Sententiae episcoporum (registrazione dei pronunciamenti dei vescovi partecipanti), una fonte importante per la storia della sinodalità nell’Occidente latino. Queste Sententiae infatti conservano il punto di vista di ciascun vescovo partecipante e ci consentono di capire come il concilio è stato vissuto (cfr. P. Bernardini, Un solo battesimo, cit.).

35 Cfr. Cypr., epist. 74 e 75, e P. Bernardini, Un solo battesimo, cit., p. 90; per approfondimenti, cfr. ivi, pp. 113-120.”

 

 

 

[21] Io sono convinto che l’età minima per celebrare un valido matrimonio debba essere quella nella quale si diventa maggiorenni (l’età nella quale si acquisisce la capacità di agire).

Questo al fine di evitare matrimoni di persone non consenzienti e/o non consapevoli.

L’articolo 84 del codice civile italiano, infatti, prevede il requisito della maggiore età.

L’unica eccezione è costituita dal matrimonio di persone che hanno compiuto i sedici anni di età.

Per quest’ultimo, però la legge esige un decreto pronunciato dal Tribunale in camera di consiglio su istanza dell’interessato nel quale si accerti la maturità psico-fisica del soggetto e i gravi motivi che dovrebbero portare all’accoglimento dell’istanza.

 

Il diritto canonico disciplina diversamente questo aspetto.

 

Codice di diritto canonico,

canone 1083:

 

“Can. 1083 – §1. L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.

  • 2. La Conferenza Episcopale è libera di fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 800:

 

Can. 800 – § 1. Vir ante decimum sextum aetatis annum expletum, mulier ante decimum quartum aetatis annum expletum matrimonium valide celebrare non possunt.

  • 2. Integrum est iuri particulari Ecclesiae sui iuris aetatis annum superiorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere.”

 

Il canone 800 in italiano:

 

Can. 800 – § 1. L’uomo prima del sedicesimo anno di età compiuto, la donna prima del quattordicesimo anno di età compiuto non possono celebrare validamente il matrimonio.

  • 2. Il diritto particolare della Chiesa sui iurisha piena libertà di stabilire l’anno di età superiore per la lecita celebrazione del matrimonio.”

 

 

 

[22] Codice di diritto canonico,

canone 841:

 

“Can. 841 – Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra competente, a norma del can. 838, §§3 e 4, determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione.”

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 669:

 

Can. 669 – Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, solius supremae Ecclesiae auctoritatis est approbare vel definire, quae ad eorum validitatem sunt requisita.”

 

Il canone 669 in italiano:

 

Can. 669 – Poiché i sacramenti sono gli stessi per la Chiesa universale e appartengono al divino deposito, spetta solamente alla suprema autorità della Chiesa approvare o definire quali sono i requisiti per la loro validità.”

 

 

 

[23] Codice di diritto canonico,

canone 840:

 

“Can. 840 – I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e rafforzata, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 667:

 

Can. 667 – Per sacramenta, quae Ecclesia dispensare tenetur, ut sub signo visibili mysteria Christi communicet, Dominus noster Iesus Christus homines in virtute Spiritus Sancti sanctificat, ut singulari modo Dei Patris veri adoratores fiant, eosque sibi ipsi et Ecclesiae, suo Corpori, inserit; quare christifideles omnes, praesertim vero ministri sacri, eisdem sacramentis religiose celebrandis et suscipiendis praescripta Ecclesiae diligenter servent.”

 

Il canone 667 in italiano:

 

Can. 667 – Per mezzo dei sacramenti, che la Chiesa ha l’obbligo di distribuire per comunicare sotto un segno visibile i misteri di Cristo, il Signore nostro Gesù Cristo santifica gli uomini in virtù dello Spirito Santo affinché diventino in modo singolare veri adoratori di Dio Padre, e li innesta a se stesso e alla Chiesa, suo Corpo; perciò tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i sacri ministri, nel celebrare e nel ricevere religiosamente gli stessi sacramenti, osservino diligentemente le prescrizioni della Chiesa.”

 

 

 

[24] Codice di diritto canonico,

canone 842:

 

“Can. 842 – §1. Chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti.

§2. I sacramenti del battesimo, della confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti, da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 695:

 

Can. 695 – § 1. Chrismatio sancti myri ministrari debet coniunctim cum baptismo, salvo casu verae necessitatis, in quo tamen curandum est, ut quam primum ministretur.

§2. Si celebratio chrismationis sancti myri non fit simul cum baptismo, minister tenetur de ea certiorem facere parochum loci, ubi baptismus ministratus est.”

 

Il canone 695 in italiano:

 

Can. 695 – § 1. La crismazione del santo myron deve essere amministrata congiuntamente col battesimo, salvo il caso di vera necessità, in cui tuttavia si deve provvedere che sia amministrata al più presto.

§2. Se la celebrazione della crismazione del santo myron non si fa assieme al battesimo, il ministro è obbligato a informarne il parroco del luogo dove è stato amministrato il battesimo.”

 

 

 

[25] LA RISURREZIONE DI MOLTI ALLA MORTE IN CROCE DI GESÙ

Vangelo secondo Matteo, capitolo 27, versetti 50-54:

 

“[50] E Gesù, emesso un alto grido, spirò.

[51] Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono,

[52] i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono.

[53] E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti.

[54] Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: “Davvero costui era Figlio di Dio!”.

 

 

 

[26] MOSÈ ED ELIA DIALOGANO CON GESÙ DURANTE LA SUA TRASFIGURAZIONE

Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetti 2-8:

 

“[2] Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro

[3] e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche.

[4] E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù.

[5] Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!”.

[6] Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento.

[7] Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una voce dalla nube: “Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!”.

[8] E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.

[9] Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risuscitato dai morti.

[10] Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, versetti 1-9:

 

“[1] Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte.

[2] E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.

[3] Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.

[4] Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”.

[5] Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”.

[6] All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.

[7] Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: “Alzatevi e non temete”.

[8] Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo.

[9] E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti”.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 28-36:

 

“[28] Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare.

[29] E, mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.

[30] Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia,

[31] apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme.

[32] Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.

[33] Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli non sapeva quel che diceva.

[34] Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura.

[35] E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”.

[36] Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.”

 

 

 

[27] Codice di diritto canonico,

canone 842:

 

“Can. 842 – §1. Chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti.

§2. I sacramenti del battesimo, della confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti, da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 675:

 

Can. 675 – § 1. In baptismo homo per lavacrum aquae naturalis cum invocatione nominis Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti a peccato liberatur, ad vitam novam regeneratur, Christum induit et Ecclesiae, quae eius Corpus est, incorporatur.

§2. Tantummodo baptismo in re suscepto homo fit capax ceterorum sacramentorum.”

 

Il canone 675 in italiano:

 

Can. 675 – § 1. Nel battesimo, per mezzo del lavacro dell’acqua naturale con l’invocazione del nome di Dio Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l’uomo è liberato dal peccato, è rigenerato a vita nuova, è rivestito di Cristo ed è incorporato alla Chiesa, che è il suo Corpo.

§2. Solamente col battesimo realmente ricevuto l’uomo diventa capace di tutti gli altri sacramenti.”

 

 

 

[28] Si veda la nota numero 21.

 

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Il primo concilio di Gerusalemme

La narrazione che la Bibbia fa del primo concilio di Gerusalemme ci permette di migliorare le norme del diritto canonico che si riferiscono ai profili che hanno contraddistinto quell’evento.

Lo scopo di questo articolo è rendere le norme in parola conformi a quanto si legge nella Bibbia.

 

Come è noto, il diritto canonico si fonda sulla Scrittura della quale costituisce attuazione dettando regole per disciplinare la vita dei fedeli.

Il rispetto delle norme del diritto canonico, infatti, consente ai fedeli di vivere il minimo indispensabile per la loro vita di fede: non nuocere ad alcuno (neminem laedere).

Acquisito stabilmente questo modo di comportarsi, il fedele può passare allo stadio successivo della sua vita di fede: vivere la carità di Cristo con ciò che lo circonda, con se stesso e con gli altri.

 

 

LA RIFLESSIONE TEOLOGICA

Troppo spesso, nella storia della chiesa, la riflessione teologica ha condotto allo spargimento di sangue, a condanne sia religiose sia statali e infine a degli scismi.

 

Affinché lo spargimento di sangue e le altre conseguenze negative delle quali ho appena detto siano solo un triste ricordo del passato, è bene tenere a mente che cos’è e con quali regole si svolge la riflessione teologica.

 

A questo scopo, leggiamo gli eventi del primo concilio di Gerusalemme negli Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-33.[1]

 

I versetti 1 e 2 del passo in esame dicono che la riflessione teologica ha avuto un periodo di tempo per esplicarsi.

In questo lasso di tempo, tutti gli interessati hanno manifestato liberamente la loro opinione sull’argomento e hanno confutato le opinioni espresse dagli altri.

Da questo comprendiamo che la riflessione teologica è libera.

 

Il testo in esame, inoltre, afferma che essa non è dogma di fede, ma consiste in proposte e opinioni personali.

 

L’odierna elaborazione giuridica, poi, ha fissato dei limiti all’esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero.

Questi limiti valgono anche per la riflessione teologica, perché, come abbiamo detto, anch’essa è una forma di esercizio di questo diritto.

In altre parole, la riflessione teologica non può andare al di là dei limiti che la legge prevede per il corretto esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero: ingiuria, diffamazione, calunnia, minaccia, vilipendio, apologia di reato, istigazione a delinquere, istigazione all’odio.

 

La vivacità della discussione che il versetto 2 del passo in esame descrive, porta a concludere che le affermazioni della riflessione teologica devono essere sostenute da una solida base argomentativa e fattuale.

L’opinione immotivata, infatti, non ha valore e non sarebbe stata idonea a sostenere una discussione che il versetto in parola ci dice essersi svolta “risolutamente” e “animatamente”.

 

I versetti 2, 5 e 6 del testo in esame affermano altresì che la riflessione teologica deve avere il tempo necessario affinché, sul problema preso in esame, emergano le tesi dominanti da sottoporre al concilio.

Anche con i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, la fase della discussione libera richiede decenni di tempo per lo studio, la riflessione, l’elaborazione della tesi personale e le risposte alle tesi avanzate dagli altri partecipanti alla discussione.

 

In definitiva, il passo in esame degli Atti degli apostoli consente di dire che la riflessione teologica consiste nella elaborazione di proposte per risolvere le questioni di qualsiasi tipo nel campo della fede e altresì che essa si svolge secondo le seguenti regole:

  1. la riflessione teologica non è dogma di fede;
  2. la riflessione teologica è libera;
  3. la riflessione teologica è argomentata in modo adatto a sostenere le sue tesi;
  4. la riflessione teologica si svolge nel rispetto delle norme di legge che disciplinano l’esercizio della libera manifestazione del pensiero.

 

 

IL MAGISTERO

Il passo degli Atti degli apostoli che stiamo esaminando afferma anche come deve attuarsi l’intervento del magistero nella riflessione teologica.

L’intervento in parola non è preventivo o concomitante alla riflessione teologica.

Infatti, il passo in esame non parla di alcun vincolo o direttiva alla quale i partecipanti dovettero sottostare durante la discussione teologica (versetto 2 “risolutamente” e “animatamente”) o durante il concilio (versetto 7 “Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse:”).

 

I versetti 2, 5 e 6 del passo in esame ci dicono tre cose molto importanti.

Innanzitutto, il concilio per esaminare la questione fu convocato solo dopo che la discussione libera su di essa era giunta all’affinamento dei concetti e alla elaborazione delle posizioni in contrasto da sottoporgli.

 

In secondo luogo, l’autorità magisteriale non fu individuale – ad esempio, un apostolo o una persona di spicco nella comunità dei credenti – ma collegiale come leggiamo nei versetti 2, 4 e 6: “gli apostoli e gli anziani”.

Questo fatto viene ribadito nel versetto 23: “E consegnarono loro la seguente lettera: “Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute!”

Ne abbiamo la quinta conferma nel versetto 28 dove si legge: “Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie:”.

Infine, i versetti che ho ora citato dicono da quali persone deve essere composta l’autorità magisteriale: per l’appunto, “gli apostoli e gli anziani”.

 

Dunque, l’attuazione dei versetti in esame esige che:

  • l’autorità magisteriale deputata all’esame di una questione deve essere convocata solo dopo che la discussione libera su quella questione abbia condotto all’affinamento dei concetti e alla elaborazione delle posizioni in contrasto da sottoporle;
  • l’autorità magisteriale è necessariamente collegiale: un concilio;
  • l’autorità magisteriale deve essere composta dall’equivalente odierno degli apostoli e dall’equivalente odierno degli anziani di cui parlano i versetti 2, 4, 6, 23 e 28.

 

La storia della Chiesa ci insegna che il concilio convocato per l’esame di una questione nel campo della fede deve essere ecumenico quando la questione può avere un impatto sulla vita di tutti i fedeli in generale o di tutti i fedeli appartenenti a uno stato canonico.

Quando l’impatto di una questione è di minore estensione, per il suo esame deve essere convocato un concilio particolare.

 

 

IL PRIMATO PETRINO

La Scrittura, come abbiamo appena letto ed esaminato, afferma che il governo della Chiesa è di tipo collegiale.

Pertanto, non si può condividere la tesi che assegna la suprema potestà dottrinale e giuridica nella Chiesa a un solo individuo.

 

A questo non vale obiettare che il Nuovo Testamento darebbe all’apostolo Pietro la qualifica di roccia sulla quale è edificata la Chiesa.[2]

Infatti, è lo stesso Nuovo Testamento ad affermare che il fondamento sul quale è costruita la Chiesa è Cristo e che nessun altro può porre un fondamento diverso da questo.[3]

Né si può obiettare che Pietro abbia avuto la primazia nel gruppo degli apostoli.

Infatti, il Nuovo Testamento ci dice che la prima Chiesa – la Chiesa di Gerusalemme – non era guidata da Pietro, ma da Giacomo.[4]

Questo perché, nella cultura ebraica, era normale che, quando una persona non fosse stata più presente, il suo posto venisse preso dal parente più prossimo: dopo l’ascensione al cielo di Gesù, la guida della comunità dei credenti viene assunta da Giacomo che era il suo parente più prossimo.

Per averne un’altra conferma, è sufficiente leggere i versetti che abbiamo citato del primo concilio di Gerusalemme negli Atti degli apostoli dove si dice che fu Giacomo a chiudere la discussione nel concilio, dopo che aveva parlato Pietro (capitolo 15, versetti 13-21).

 

Infine, va compreso bene il versetto del capitolo 16 del vangelo secondo Matteo che parla delle chiavi del regno dei cieli e del potere di legare e di sciogliere.[5]

Il potere di legare e di sciogliere, nel giudaismo, indicava il potere di consentire o proibire, vale a dire ammettere o escludere dalla comunità dei credenti.

L’immagine delle chiavi fa riferimento a un’autorità che, nel giudaismo, si basava sull’interpretazione della legge, mentre, nel passo del vangelo di Matteo, si basa sulla confessione fatta da Pietro di Gesù come figlio di Dio.

Ebbene, due capitoli dopo l’affermazione in esame, Matteo afferma che la stessa autorità di legare e di sciogliere viene data da Gesù a tutti gli apostoli.[6]

Il vangelo di Giovanni, poi, afferma che Gesù attribuisce il potere di rimettere o meno i peccati – e dunque di consentire o meno l’ingresso nel regno dei cieli – ai discepoli riuniti nel cenacolo.[7]

 

Per questi motivi, le norme del diritto canonico che prevedono un governo della Chiesa universale di tipo monocratico, facente capo a un solo soggetto munito della suprema potestà dottrinale e giuridica, devono essere modificate con la previsione che la Chiesa universale sia governata da un collegio del quale fanno parte il collegio dei vescovi, in qualità di successore del collegio degli apostoli, unitamente a degli anziani laici non consacrati né sacerdoti.

Questo, lo ripetiamo, al fine di rendere le norme del diritto canonico su questo argomento conformi alla Bibbia.

 

Per sapere quali soggetti sono chiamati a partecipare al concilio, dobbiamo comprendere ora quale siano gli equivalenti odierni degli apostoli e degli anziani dei quali parla il capitolo 15 degli Atti degli apostoli.

 

 

L’EQUIVALENTE ODIERNO DEGLI APOSTOLI

Per comprendere quale sia l’equivalente odierno degli apostoli, è sufficiente leggere il codice di diritto canonico.

Il canone 336 del codice in parola afferma che: “Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice” è il soggetto “nel quale permane ininterrottamente il corpo apostolico”.[8]

 

A questo punto è necessario ribadire che l’appartenenza al collegio dei vescovi non serve per avere un titolo onorifico o la responsabilità di una scrivania.

Gesù Cristo, infatti, non ha scelto gli apostoli per fargli avere un titolo onorifico o la responsabilità di una scrivania, ma per affidargli dei precisi incarichi pastorali: predicare, battezzare, curare.[9]

 

La responsabilità pastorale di una porzione del gregge del Signore quindi è necessaria per poter essere vescovo.[10]

Per questa ragione e in considerazione del fatto che la soluzione che emerge da un concilio ha conseguenze sulla vita dei credenti, gli unici vescovi che partecipano al concilio devono essere i vescovi diocesani titolari di cattedra in carica.

 

Per questi motivi, le norme del diritto canonico nelle quali si afferma che devono essere convocati al concilio anche dei vescovi diversi dai vescovi diocesani titolari di cattedra in carica devono essere modificate al fine di renderle conformi al testo biblico.

 

 

L’EQUIVALENTE ODIERNO DEGLI ANZIANI

Per comprendere quale sia l’equivalente odierno degli anziani, iniziamo ancora una volta dalle fondamenta: la Scrittura.

Nei vangeli e in alcuni passi degli Atti degli apostoli dove si parla della comunità ebraica, il termine “anziani” si riferisce alle persone avanti negli anni rispetto all’età media della comunità, che non fanno parte delle classi dei sacerdoti e degli scribi, ma che assieme a questi ultimi formano un collegio che guida la comunità ebraica.[11]

Nei passi degli Atti degli apostoli dove si parla delle comunità cristiane, il termine “anziani” si riferisce alle persone avanti negli anni rispetto all’età media della comunità, che non esercitano il ministero apostolico, sacerdotale o diaconale, ma che formano un collegio che guida una chiesa locale.[12]

Tutto questo è confermato anche per la Chiesa madre di tutte le Chiese: la Chiesa di Gerusalemme.

Negli Atti degli apostoli, infatti, si legge più volte che, assieme agli apostoli, gli anziani guidano la Chiesa di Gerusalemme, senza essere in alcun modo incaricati dei ministeri apostolico, sacerdotale o diaconale.[13]

 

Non può esservi dubbio, quindi, sul fatto che gli anziani di cui parlano tutti i numerosi passi che abbiamo esaminato e citato nelle note di questo paragrafo sono persone:

  • avanti negli anni rispetto all’età media della comunità alla quale appartengono,
  • senza i ministeri apostolico, sacerdotale o diaconale,
  • che guidano la comunità dei credenti collegialmente con i vertici religiosi di essa: i sacerdoti e gli scribi nella comunità ebraica, gli apostoli nella comunità cristiana.

 

Passo ora a individuare l’equivalente odierno di questi anziani.

Sebbene i versetti 2, 4, 6, 23, e 28 del capitolo 15 degli Atti degli apostoli affermino che il governo della Chiesa sia collegiale, non sono a conoscenza di diocesi nelle quali degli anziani – laici non consacrati né sacerdoti – guidano la comunità collegialmente con il vescovo.

Non parlo dell’esecuzione di servizi nella pastorale sanitaria o della catechesi, ma della guida della diocesi collegialmente con il vescovo, al pari di quanto si legge nei passi biblici citati nelle note 11, 12 e 13 di questo articolo.

 

Contro qualsiasi tentazione di affermare che l’equivalente odierno degli anziani sarebbero i presbiteri, valga osservare che:

  • nella struttura di governo della comunità ebraica – che, come abbiamo letto, la comunità cristiana ricalca – i sacerdoti costituiscono la classe dei leviti, non quella degli anziani;
  • nei passi biblici citati nelle note 11, 12 e 13 di questo articolo non si rinviene alcun ministero sacerdotale affidato agli anziani, né nella comunità ebraica, né in quella cristiana;
  • la tripartizione vescovo – presbitero – diacono come struttura rilevante nel governo della comunità cristiana non è presente nella Bibbia, ma compare per la prima volta nelle lettere attribuite a sant’Ignazio di Antiochia.[14]

 

Senza nulla togliere al valore dell’elaborazione teologica svolta da sant’Ignazio di Antiochia, non dovrebbe esserci alcun dubbio sul fatto che, di fronte a numerosi passi biblici concordi nell’affermare che la struttura di governo della comunità cristiana è di tipo collegiale e vede coinvolti gli anziani – laici non consacrati né sacerdoti – assieme gli apostoli, le opinioni di stampo diverso, per quanto autorevoli, non possono soppiantare il dato inequivocabile della Scrittura.

 

Per questi motivi, le norme del diritto canonico che prevedono un governo della chiesa particolare di tipo monocratico facente capo al vescovo devono essere modificate con la previsione che la diocesi sia governata da un collegio del quale fanno parte il vescovo diocesano titolare di cattedra in carica e alcuni anziani laici non consacrati né sacerdoti.

Questo, lo ripetiamo, al fine di rendere le norme in parola del diritto canonico conformi alla Bibbia.

 

Allo stesso fine vanno modificate le norme del diritto canonico che non prevedono l’obbligatoria partecipazione al concilio con voto deliberativo di anziani – laici non consacrati né sacerdoti – esperti nella questione da discutere.

 

 

 

LE PRELATURE PERSONALI

Come abbiamo letto, nel Nuovo Testamento la comunità cristiana è articolata in chiese particolari e chiesa universale.

Non ho trovato alcun passo del Nuovo Testamento che parli delle prelature personali.

Chiedo a chi ne conosce qualcuno di citarlo nello spazio per i commenti alla fine di questo articolo e lo ringrazio fin da ora.

È vero che la Scrittura – poiché è al contempo parola di Dio e dell’autore ispirato – deve essere interpretata, ma questo non può condurre a inserirvi fatti o tesi che essa non contiene.

Se il Nuovo Testamento afferma che la comunità cristiana è articolata in chiese particolari e chiesa universale, non si può affermare che oggi la comunità cristiana può essere organizzata in prelature personali, chiese particolari e chiesa universale.

Per i cristiani, l’insegnamento che emerge dalla Scrittura è normativo.

Non è un insieme di suggerimenti, proposte, idee.

In altre parole, non si può prevedere un’articolazione della comunità dei credenti ulteriore o diversa rispetto a quella che si legge nel Nuovo Testamento: chiese particolari e chiesa universale.

Quello che qui si contesta non è il fatto che i chierici possano associarsi fra loro, ma il fatto che possano esistere delle realtà che non siano sottoposte all’autorità dell’organo collegiale di governo della diocesi – come abbiamo detto: vescovo e anziani – nel cui territorio esse operano.

Affermare l’esistenza delle prelature personali, quindi, significa aggiungere un terzo soggetto agli unici due dei quali il Nuovo Testamento parla a proposito dell’articolazione della comunità cristiana.

 

I documenti che creano l’istituto della prelatura personale sono recenti: il paragrafo numero 10 del decreto Presbyterorum ordinis del 1965 e i successivi documenti attuativi. [15]

In essi si legge di peculiari esigenze missionarie per soddisfare le quali sarebbe necessario procedere all’istituzione delle prelature personali.

Nel codice di diritto canonico, le prelature personali sono disciplinate dai canoni dal 294 al 297.[16]

Al contrario, nel codice dei canoni delle chiese orientali le prelature personali non ci sono.

Inoltre, i canoni 357 e 391 del codice dei canoni delle chiese orientali[17] non menzionano le prelature personali tra le opzioni offerte al chierico per adempiere al suo obbligo di associazione.

Per questo mi sono domandato: è possibile che le peculiari esigenze missionarie siano presenti solo nella Chiesa latina e non anche nelle Chiese orientali?

 

Poiché il diritto canonico si fonda sulla Scrittura della quale costituisce attuazione dettando regole per la vita dei fedeli, la mancanza di un passo della Scrittura sul quale fondare l’esistenza delle prelature personali comporta che l’istituto vada abolito e tutte le norme che le creano e le disciplinano debbano essere abrogate.

Un’identica conclusione è valida per tutte le altre chiese particolari – diverse dalla diocesi – che sono state istituite dal diritto canonico, ma delle quali non vi è traccia nel Nuovo Testamento, a titolo non esaustivo: prelatura territoriale, abbazia territoriale, vicariato apostolico, prefettura apostolica.

Senza pretesa di completezza, i documenti che parlano delle prelature personali sono:

  • i canoni 294-297 del codice di diritto canonico;
  • il numero 10 del decreto Presbyterorum ordinis nella parte in cui parla delle prelature personali;
  • il decreto Ad gentes, numero 20 nota 105[18] e numero 27 nota 140[19];
  • il motu proprio Ecclesiae sanctae, numero 4;[20]
  • la costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae, articolo 49, paragrafo 1;[21]
  • e ogni atto che ha eretto una o più prelature personali.

Le prelature personali oggi esistenti che non desiderano estinguersi possono chiedere all’autorità competente la propria trasformazione in altre realtà previste dal diritto canonico, come ad esempio l’associazione di chierici[22], l’istituto di vita secolare[23], la società di vita apostolica[24].

 

 

 

I CANONI DA MODIFICARE

I passi della Bibbia citati e le argomentazioni esposte in questo articolo conducono alla necessità di modificare alcuni canoni del diritto canonico al fine di renderli conformi alla Scrittura.

 

 

Sui doveri dei fedeli

Il canone 210 del codice di diritto canonico[25] e il canone 13 del codice dei canoni delle chiese orientali[26]

Il canone 210 del codice di diritto canonico e il canone 13 del codice delle chiese orientali sono modificati nel modo seguente:

 

§1. Tutti i fedeli cristiani devono dedicare le proprie energie, ciascuno secondo la sua condizione, per condurre una vita santa e inoltre per promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.

§2. Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, hanno il dovere di contribuire alla riflessione teologica.[27]

§3. La riflessione teologica consiste nella elaborazione di proposte per risolvere le questioni di qualsiasi tipo nel campo della fede.

§4. La riflessione teologica si svolge secondo le regole seguenti:

  1. la riflessione teologica non è dogma di fede;
  2. la riflessione teologica è libera;
  3. la riflessione teologica è argomentata in modo adatto a sostenere le sue tesi;
  4. la riflessione teologica si svolge nel rispetto delle norme di legge che disciplinano l’esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero.

 

 

 

Sul concilio ecumenico e sui concilii particolari

I canoni 338, 339 e 443 del codice di diritto canonico[28]

Il canone 338 è abrogato e il suo testo è sostituito nel modo seguente:

 

Can. 338 – §1. Il concilio ecumenico è convocato quando una questione di qualsiasi tipo nel campo della fede può avere un impatto sulla vita di tutti i fedeli in generale o di tutti i fedeli appartenenti a uno stato canonico.

§2. Quando una questione di qualsiasi tipo nel campo della fede ha un impatto di minore estensione rispetto a quanto previsto nel paragrafo 1 di questo canone, è convocato un concilio particolare.

§3. Su istanza dei due terzi dei vescovi diocesani titolari di cattedra in carica indirizzata al collegio dei vescovi, il concilio ecumenico è convocato automaticamente di diritto.

§4. Il concilio ecumenico convocato per l’esame di una questione è convocato solo dopo che la discussione libera su quella questione ha condotto all’affinamento dei concetti e alla elaborazione delle posizioni in contrasto da sottoporre al concilio.[29]

§5. Al concilio ecumenico partecipano soltanto i vescovi diocesani titolari di cattedra in carica e gli anziani laici non consacrati né sacerdoti esperti nella questione da discutere nel concilio.

§6. Fatta canonicamente la convocazione, se due terzi dei membri che sono tenuti a partecipare al concilio ecumenico, tolti coloro che sono trattenuti da legittimo impedimento, risultano presenti nel luogo designato, il concilio è dichiarato canonico e si procede.

§7. È compito di chi presiede il concilio ecumenico, dopo aver ascoltato i membri del concilio, preparare l’ordine del giorno da osservare nell’esame delle questioni e da sottoporre all’approvazione del concilio all’inizio delle sessioni.

§8. Durante il concilio ecumenico, i singoli membri possono aggiungere altre questioni a quelle proposte, se lo consente almeno la terza parte dei membri che partecipano al concilio.

§9. Ferme restando le disposizioni sull’ordine del giorno contenute nei paragrafi 7 e 8 di questo canone, la discussione nel concilio ecumenico è libera.[30]

§10. Il concilio ecumenico vota a maggioranza dei due terzi dei membri che partecipano al concilio il suo trasferimento, la sua sospensione, il suo scioglimento.

§11. A meno che il diritto particolare non esige una maggiore presenza, ogni sessione del concilio ecumenico è canonica e ogni singola votazione è valida, se la maggioranza più uno dei membri che sono tenuti a intervenire al concilio è presente.

§12. Tutti i partecipanti al concilio ecumenico hanno il voto deliberativo.

§13. Le norme contrarie a questo canone sono abrogate.

 

 

Il canone 339 del codice di diritto canonico è abrogato.

 

 

Le parole “e le questioni da trattare” nel numero 4 del canone 441 sono abrogate.

Le parole “e le questioni da trattare” nel numero 3 del canone 442 sono abrogate.

In entrambi i casi il motivo è dato dal fatto che queste previsioni sono sostituite dai nuovi paragrafi 7 e 8 del canone 338.

 

 

Il canone 443 è abrogato e il suo testo è modificato nel modo seguente:

 

Can. 443 – §1. Su istanza dei due terzi dei vescovi diocesani titolari di cattedra indirizzata al collegio dei vescovi della conferenza episcopale alla quale essi appartengono, il concilio particolare è convocato automaticamente di diritto.

§2. Fermo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del canone 338, il concilio particolare convocato per l’esame di una questione è convocato solo dopo che la discussione libera su quella questione ha condotto all’affinamento dei concetti e alla elaborazione delle posizioni in contrasto da sottoporre al concilio.

§3. Su istanza dei due terzi dei vescovi diocesani titolari di cattedra in carica indirizzata al collegio dei vescovi della conferenza episcopale alla quale essi appartengono, il concilio particolare è convocato automaticamente di diritto.

§4. Il concilio particolare convocato per l’esame di una questione è convocato solo dopo che la discussione libera su quella questione ha condotto all’affinamento dei concetti e alla elaborazione delle posizioni in contrasto da sottoporre al concilio.[31]

§5. Al concilio particolare partecipano soltanto i vescovi diocesani titolari di cattedra in carica e gli anziani laici non consacrati né sacerdoti esperti nella questione da discutere nel concilio.

§6. Fatta canonicamente la convocazione, se due terzi dei membri che sono tenuti a partecipare al concilio particolare, tolti coloro che sono trattenuti da legittimo impedimento, risultano presenti nel luogo designato, il concilio è dichiarato canonico e si procede.

§7. È compito di chi presiede il concilio particolare, dopo aver ascoltato i membri del concilio, preparare l’ordine del giorno da osservare nell’esame delle questioni e da sottoporre all’approvazione del concilio all’inizio delle sessioni.

§8. Durante il concilio particolare, i singoli membri possono aggiungere altre questioni a quelle proposte, se lo consente almeno la terza parte dei membri che partecipano al concilio.

§9. Ferme restando le disposizioni sull’ordine del giorno contenute nei paragrafi 7 e 8 di questo canone, la discussione nel concilio particolare è libera.[32]

§10. Il concilio particolare vota a maggioranza dei due terzi dei membri che partecipano al concilio il suo trasferimento, la sua sospensione, il suo scioglimento.

§11. A meno che il diritto particolare non esige una maggiore presenza, ogni sessione del concilio particolare è canonica e ogni singola votazione è valida, se la maggioranza più uno dei membri che sono tenuti a intervenire al concilio è presente.

§12. Tutti i partecipanti al concilio particolare hanno il voto deliberativo.

§13. Le disposizioni di questo canone si applicano anche a tutte le altre assemblee previste dal diritto.

§14. Le norme contrarie a questo canone sono abrogate.

 

 

 

Sui concilii nelle chiese orientali

I canoni 102 e 108 del codice dei canoni delle chiese orientali[33]

Il canone 102 del codice dei canoni delle chiese orientali è abrogato e il suo testo è sostituito nel modo seguente:

 

Can. 102 – §1. Il concilio ecumenico è convocato quando una questione di qualsiasi tipo nel campo della fede può avere un impatto sulla vita di tutti i fedeli in generale o di tutti i fedeli appartenenti a uno stato canonico.

§2. Quando una questione di qualsiasi tipo nel campo della fede ha un impatto di minore estensione rispetto a quanto previsto nel paragrafo 1 di questo canone, è convocato un concilio particolare.

§3. Su istanza dei due terzi dei vescovi diocesani titolari di cattedra in carica indirizzata al collegio dei vescovi, il concilio ecumenico è convocato automaticamente di diritto.

§4. Il concilio ecumenico convocato per l’esame di una questione è convocato solo dopo che la discussione libera su quella questione ha condotto all’affinamento dei concetti e alla elaborazione delle posizioni in contrasto da sottoporre al concilio.[34]

§5. Al concilio ecumenico partecipano soltanto i vescovi diocesani titolari di cattedra in carica e gli anziani laici non consacrati né sacerdoti esperti nella questione da discutere nel concilio.

§6. Fatta canonicamente la convocazione, se due terzi dei membri che sono tenuti a partecipare al concilio ecumenico, tolti coloro che sono trattenuti da legittimo impedimento, risultano presenti nel luogo designato, il concilio è dichiarato canonico e si procede.

§7. È compito di chi presiede il concilio ecumenico, dopo aver ascoltato i membri del concilio, preparare l’ordine del giorno da osservare nell’esame delle questioni e da sottoporre all’approvazione del concilio all’inizio delle sessioni.

§8. Durante il concilio ecumenico, i singoli membri possono aggiungere altre questioni a quelle proposte, se lo consente almeno la terza parte dei membri che partecipano al concilio.

§9. Ferme restando le disposizioni sull’ordine del giorno contenute nei paragrafi 7 e 8 di questo canone, la discussione nel concilio ecumenico è libera.[35]

§10. Il concilio ecumenico vota a maggioranza dei due terzi dei membri che partecipano al concilio il suo trasferimento, la sua sospensione, il suo scioglimento.

§11. A meno che il diritto particolare non esige una maggiore presenza, ogni sessione del concilio ecumenico è canonica e ogni singola votazione è valida, se la maggioranza più uno dei membri che sono tenuti a intervenire al concilio è presente.

§12. Tutti i partecipanti al concilio ecumenico hanno il voto deliberativo.

§13. Le norme contrarie a questo canone sono abrogate.

 

 

 

Il canone 108 del codice dei canoni delle chiese orientali è abrogato e il suo testo è sostituito nel modo seguente:

 

Can. 108 – §1. Su istanza dei due terzi dei vescovi diocesani titolari di cattedra indirizzata al collegio dei vescovi della conferenza episcopale alla quale essi appartengono, il concilio particolare è convocato automaticamente di diritto.

§2. Fermo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del canone 102, il concilio particolare convocato per l’esame di una questione è convocato solo dopo che la discussione libera su quella questione ha condotto all’affinamento dei concetti e alla elaborazione delle posizioni in contrasto da sottoporre al concilio.

§3. Su istanza dei due terzi dei vescovi diocesani titolari di cattedra in carica indirizzata al collegio dei vescovi della conferenza episcopale alla quale essi appartengono, il concilio particolare è convocato automaticamente di diritto.

§4. Il concilio particolare convocato per l’esame di una questione è convocato solo dopo che la discussione libera su quella questione ha condotto all’affinamento dei concetti e alla elaborazione delle posizioni in contrasto da sottoporre al concilio.[36]

§5. Al concilio particolare partecipano soltanto i vescovi diocesani titolari di cattedra in carica e gli anziani laici non consacrati né sacerdoti esperti nella questione da discutere nel concilio.

§6. Fatta canonicamente la convocazione, se due terzi dei membri che sono tenuti a partecipare al concilio particolare, tolti coloro che sono trattenuti da legittimo impedimento, risultano presenti nel luogo designato, il concilio è dichiarato canonico e si procede.

§7. È compito di chi presiede il concilio particolare, dopo aver ascoltato i membri del concilio, preparare l’ordine del giorno da osservare nell’esame delle questioni e da sottoporre all’approvazione del concilio all’inizio delle sessioni.

§8. Durante il concilio particolare, i singoli membri possono aggiungere altre questioni a quelle proposte, se lo consente almeno la terza parte dei membri che partecipano al concilio.

§9. Ferme restando le disposizioni sull’ordine del giorno contenute nei paragrafi 7 e 8 di questo canone, la discussione nel concilio particolare è libera.[37]

§10. Il concilio particolare vota a maggioranza dei due terzi dei membri che partecipano al concilio il suo trasferimento, la sua sospensione, il suo scioglimento.

§11. A meno che il diritto particolare non esige una maggiore presenza, ogni sessione del concilio particolare è canonica e ogni singola votazione è valida, se la maggioranza più uno dei membri che sono tenuti a intervenire al concilio è presente.

§12. Tutti i partecipanti al concilio particolare hanno il voto deliberativo.

§13. Le disposizioni di questo canone si applicano anche a tutte le altre assemblee previste dal diritto.

§14. Le norme contrarie a questo canone sono abrogate.

 

 

 

Sulle Chiese particolari nel codice di diritto canonico

Il canone 368 del codice di diritto canonico[38]

Il canone 368 è abrogato e il suo testo è sostituito come segue:

 

Can. 368 – §1. Le Chiese particolari sono unicamente le diocesi.

§2. La suprema potestà in ogni diocesi è esercitata da un collegio[39] del quale fanno parte il vescovo diocesano titolare di cattedra in carica e alcuni anziani laici non consacrati né sacerdoti[40] estratti a sorte[41] tra tutti i credenti validamente battezzati che hanno superato l’età media delle persone che fanno parte di quella diocesi e prendono parte alla sua vita.

§3. Nel caso in cui la diocesi non abbia anziani con le caratteristiche di cui al paragrafo 2 di questo canone, devono essere estratte a sorte delle persone con il maggior numero di queste caratteristiche tra tutti i credenti validamente battezzati che prendono parte alla vita della diocesi.

§4. Ogni norma contraria a questo canone è abrogata.

 

 

I canoni 370 e 371 del codice di diritto canonico sono abrogati e il loro testo è modificato nel modo seguente:

 

Can. 370 – §1. L’istituto della prelatura territoriale è abrogato.

§2. Tutte le prelature territoriali esistenti sono automaticamente abolite e incorporate nella diocesi o nelle diocesi nel cui territorio si trovano.

§3. Entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore di questo canone, la conferenza episcopale nel cui territorio si trovano uno o più delle abolite prelature territoriali può decidere la riorganizzazione delle sue diocesi e del loro territorio.

§4. L’istituto dell’abbazia territoriale è abrogato.

§5. Tutte le abbazie territoriali esistenti sono automaticamente abolite e trasformate in abbazie sui iuris per il loro diritto interno e per tutto il resto sottoposte all’autorità della diocesi o delle diocesi nel cui territorio si trovano.

§6. Entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore di questo canone, la conferenza episcopale nel cui territorio si trovano uno o più delle abolite abbazie territoriali può decidere la riorganizzazione delle sue diocesi e del loro territorio.

 

Can. 371 – §1. L’istituto del vicariato apostolico è abrogato.

§2. Ogni vicariato apostolico esistente è automaticamente abolito e trasformato in diocesi.

§3. Entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore di questo canone, la conferenza episcopale nel cui territorio si trovano uno o più degli aboliti vicariati apostolici può decidere la riorganizzazione delle sue diocesi e del loro territorio.

§4. L’istituto della prefettura apostolica è abrogato.

§5. Ogni prefettura apostolica esistente è automaticamente abolita e trasformata in diocesi.

§6. Entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore di questo canone, la conferenza episcopale nel cui territorio si trovano una o più delle abolite prefetture apostoliche può decidere la riorganizzazione delle sue diocesi e del loro territorio.

 

 

Sulle Chiese particolari nel codice dei canoni delle chiese orientali

Il canone 55 del codice dei canoni delle chiese orientali[42]

Il canone 55 del codice delle chiese orientali è abrogato e il suo testo è modificato come segue:

 

Can. 55 – §1. Le Chiese particolari sono unicamente le diocesi.

§2. La suprema potestà in ogni diocesi è esercitata da un collegio[43] del quale fanno parte il vescovo diocesano titolare di cattedra in carica e alcuni anziani laici non consacrati né sacerdoti[44] estratti a sorte[45] tra tutti i credenti validamente battezzati che hanno superato l’età media delle persone che fanno parte di quella diocesi e prendono parte alla sua vita.

§3. Nel caso in cui la diocesi non abbia anziani con le caratteristiche di cui al paragrafo 2 di questo canone, devono essere estratte a sorte delle persone con il maggior numero di queste caratteristiche tra tutti i credenti validamente battezzati che prendono parte alla vita della diocesi.

§4. Le parole “chiesa patriarcale” ovunque si trovino sono sostituite dalla parola “diocesi”.

§5. La parola “patriarca” ovunque si trovi è sostituita dalla parola “vescovo”.

§6. I poteri e le prerogative di ogni vescovo sono quelli del vescovo diocesano titolare di cattedra.

§7. Ogni norma contraria a questo canone è abrogata.

 

 

 

Il titolo IV del Codice dei canoni delle chiese orientali è rinominato “Le Chiese particolari”

I Titoli V “De ecclesiis archiepiscopalibus maioribus”, VI “De ecclesiis metropolitanis ceterisque ecclesiis sui iuris”, VII “De eparchiis et de episcopis” e VIII “De exarchiis et de exarchis” del codice dei canoni delle chiese orientali sono abrogati.

Queste abrogazioni sono la conseguenza delle previsioni contenute nel nuovo canone 55 del codice dei canoni delle chiese orientali.

 

 

 

Le norme sulle prelature personali

I cannoni dal 294 al 297 del codice di diritto canonico[46]

Nel codice di diritto canonico, i canoni dal 294 al 297 sono abrogati.

Il testo del canone 294 è sostituito nel modo seguente:

 

Can. 294 – §1. L’istituto della prelatura personale è abrogato.

§2. Tutte le prelature personali sono abolite.

§3. Ogni prelatura personale è convertita automaticamente in associazione di chierici.

§4. Entro il termine di due anni dalla entrata in vigore di questo canone, gli appartenenti alle abolite prelature personali possono associarsi in un modo diverso dall’associazione di chierici scegliendo tra gli istituti disciplinati dal diritto canonico.

 

 

 

Il romano pontefice

Canoni 331-335 del codice di diritto canonico[47]

Come si leggerà tra breve, il nuovo testo del canone 332 paragrafo 1 afferma che:

“Il vescovo di Roma è estratto a sorte tra i presbiteri incardinati nella diocesi di Roma che siano stati validamente ordinati.”.

Il motivo della previsione normativa dell’estrazione a sorte è dato dal fatto che, nella Bibbia, questo è il modo con il quale si rimette alla volontà di Dio la scelta da compiere.[48]

I canoni dal 331 al 335 del codice di diritto canonico sono abrogati e il loro testo è sostituito nel modo seguente:

 

CAPITOLO I – L’ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA

Articolo 1 – Il vescovo di Roma, il Capo dello Stato Città del Vaticano e le conferenze episcopali

 

Can. 331 – §1. Come, per volontà del Signore, tutti gli apostoli costituiscono un solo collegio, similmente i vescovi costituiscono un solo collegio.

§2. Le parole “Sommo Pontefice” o “Romano Pontefice” ovunque si trovino sono sostituite con le parole “vescovo di Roma” ad eccezione dei canoni dal 362 al 367 nei quali le parole “Romano Pontefice” sono sostituite con le parole “Capo dello Stato Città del Vaticano”.

§3. Le parole “Santa Sede” o “Sede Apostolica” ovunque si trovino sono sostitute con le parole “Stato Città del Vaticano”.

§4. Le parole “Nunzio apostolico” e “Legato pontificio” ovunque si trovino sono sostituite con le parole “ambasciatore dello Stato Città del Vaticano”.

§5. Le prerogative e i poteri del vescovo di Roma sono quelli del vescovo diocesano titolare di cattedra.

§6. Il servizio in qualità di Capo dello Stato Città del Vaticano e qualsiasi mansione della carriera diplomatica dello Stato Città del Vaticano sono regolati dal diritto internazionale pubblico e sono incompatibili con il ministero episcopale, con il ministero presbiterale, con il ministero diaconale, con la vita laicale consacrata. La violazione di questo paragrafo è sanzionata con l’automatica riduzione allo stato laicale e con l’automatica scomunica entrambe non sanabili.

§7. Il servizio in qualità di Capo dello Stato Città del Vaticano è assunto da un laico eletto ogni cinque anni e rieleggibile una sola volta.

§8. È validamente eletto Capo dello Stato Città del Vaticano chi ottiene il maggior numero di voti e non meno della metà più uno dei voti di coloro che svolgono le funzioni di ambasciatore dello Stato Città del Vaticano.

 

Can. 332 – §1. Il vescovo di Roma è estratto a sorte[49] tra i presbiteri incardinati nella diocesi di Roma che siano stati validamente ordinati. A tale fine, i presbiteri di cui al periodo precedente sono unicamente i presbiteri validamente ordinati e che il giorno prima della cessazione dall’incarico del precedente vescovo diocesano titolare di cattedra in carica risultino incardinati nella diocesi della quale il futuro vescovo è destinato a essere il vescovo diocesano titolare di cattedra in carica.

§2. Fatta la convocazione canonica, l’assemblea per l’estrazione a sorte del vescovo di Roma è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

§3. La votazione è valida con il voto della metà più uno degli aventi diritto.

§4. Il soggetto che ottiene più voti e non meno della metà più uno dei voti sia proclamato vescovo di Roma.

§5. L’elezione legittima, l’accettazione libera e la consacrazione al ministero episcopale fanno ottenere all’eletto il ministero di vescovo di Roma.

§6. Se l’eletto che ha accettato non è vescovo, sia consacrato al ministero episcopale.

§7. Nel caso in cui il vescovo di Roma rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

§8. Quando la sede del vescovo di Roma sia vacante non si modifichi nulla, ma ci si attenga alle disposizioni delle leggi speciali emanate per questa circostanza.

§9. Le disposizioni di questo canone si applicano anche all’acquisizione del ministero episcopale da parte di ogni vescovo della Chiesa di Gesù Cristo.

 

Can. 333 – §1. La Chiesa latina è organizzata in conferenze episcopali.

§2. Il territorio di ciascuna conferenza episcopale corrisponde al territorio dello Stato nel quale essa si trova.

§3. La conferenza episcopale, così come ogni vescovo, non può agire o decidere in contrasto con la parola di Dio, con le delibere dei concilii ecumenici e con il diritto canonico.

 

Can. 334 – §1. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo il monsignorato, il cardinalato e ogni altro titolo onorifico sono aboliti.

§2. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutti coloro che hanno il ministero episcopale hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

§3. La consacrazione al ministero episcopale è conferita validamente solo e soltanto a coloro che devono essere vescovi diocesani titolari di cattedra.[50]

§4. Tutti coloro i quali, a partire dalla data di entrata in vigore di questo canone, hanno la consacrazione al ministero episcopale, ma non sono vescovi diocesani titolari di cattedra in carica o vescovi diocesani titolari di cattedra emeriti, sono automaticamente ridotti allo stato che avevano prima della consacrazione al ministero episcopale.

§5. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutti coloro che hanno il ministero presbiterale hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

§6. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutti coloro che hanno il ministero diaconale hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

§7. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutte le persone che conducono la vita laicale consacrata hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

§8. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutte le persone che conducono la vita laicale hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

 

Can. 335 – Ogni disposizione contraria ai canoni 331, 332, 333, 334 è abrogata.

 

 

 

Il collegio dei vescovi

Codice di diritto canonico canoni 336-341[51]

I canoni dal 336 al 341 del codice di diritto canonico sono abrogati.

Le loro disposizioni, infatti, o sono già presenti nel testo modificato di altri canoni (ad esempio: la definizione del collegio dei vescovi nel nuovo testo del canone 331, paragrafo 1, le norme sul concilio ecumenico nel nuovo testo del canone 338), o sono esplicazione della forma di governo monocratica della Chiesa (che abbiamo compreso non essere quella che si legge nella Scrittura).

 

 

 

Il sinodo dei vescovi

Codice di diritto canonico canoni 342-348[52]

I canoni dal 342 al 348 del codice di diritto canonico sono abrogati.

Le loro disposizioni, infatti, sono attuazione della forma di governo monocratica della Chiesa (che abbiamo compreso non essere quella che si legge nella Scrittura).

Inoltre, la nuova previsione dei motivi per i quali è convocato il concilio ecumenico rende superfluo prevedere e disciplinare l’istituto del sinodo dei vescovi (nuovo testo del canone 338, paragrafo 1).

 

 

 

I cardinali di santa romana Chiesa

Canoni 349-359 del codice di diritto canonico[53]

I canoni 349-359 del codice di diritto canonico sono abrogati.

L’abrogazione di tutti i titoli onorifici nella Chiesa – e tra di essi il cardinalato – rende inutili le norme sui cardinali (nuovo testo del canone 334, paragrafo 1).

Le norme in parola, poi, sono inutili alla luce della nuova disposizione per la quale il Capo dello Stato Città del Vaticano organizza e dirige le persone che collaborano con lui, nonché in considerazione della incompatibilità tra l’episcopato, il presbiterato, il diaconato, la vita laicale consacrata e la collaborazione con il Capo dello Stato Città del Vaticano (nuovo testo dei canoni 360 e 361).

 

 

La curia romana

I canoni 360 e 361 del Codice di diritto canonico[54]

Il capitolo IV al quale appartengono i canoni 360 e 361 è rinominato “Gli uffici dello Stato Città del Vaticano”.

I canoni 360 e 361 del codice di diritto canonico sono abrogati e il loro testo è sostituito nel modo seguente:

 

Can. 360 – Il Capo dello Stato Città del Vaticano organizza e dirige le persone che collaborano con lui.

 

Can. 361 – §1. Il ministero episcopale, il ministero presbiterale, il ministero diaconale, la vita laicale consacrata sono incompatibili con l’essere collaboratore o collaboratrice del Capo dello Stato Città del Vaticano.

§2. Le uniche eccezioni al paragrafo 1 di questo canone sono l’invio di informative e petizioni e l’aiuto prestato in caso di calamità.

§3. La violazione di questo canone è sanzionata con l’automatica riduzione allo stato laicale e con l’automatica scomunica entrambe non sanabili.

 

 

 

I legati del romano pontefice

Codice diritto canonico, canoni 362-367[55]

I canoni dal 362 al 367 del codice di diritto canonico sono abrogati.

Le norme in parola sono inutili alla luce della nuova disposizione per la quale il Capo dello Stato Città del Vaticano organizza e dirige le persone che collaborano con lui (nuovo testo del canone 360), nonché in considerazione della previsione per la quale le parole “Nunzio apostolico” e “Legato pontificio” ovunque si trovino sono sostituite con le parole “ambasciatore dello Stato Città del Vaticano” (nuovo testo del canone 331, paragrafo 4) e infine in base alla previsione per la quale qualsiasi mansione della carriera diplomatica dello Stato Città del Vaticano è regolata dal diritto internazionale pubblico (nuovo testo del canone 331, paragrafo 6).

 

 

 

La suprema autorità della Chiesa e il romano pontefice

Canoni 42-48 del codice dei canoni delle chiese orientali[56]

Come si leggerà tra breve, il nuovo testo del canone 45 paragrafo 1 afferma che:

“Il vescovo di Roma è estratto a sorte tra i presbiteri incardinati nella diocesi di Roma che siano stati validamente ordinati.”.

Il motivo della previsione normativa dell’estrazione a sorte è dato dal fatto che, nella Bibbia, questo è il modo con il quale si rimette alla volontà di Dio la scelta da compiere.

Si vedano a tale proposito i passi biblici citati nella nota numero 41.

I canoni dal 42 al 48 del codice dei canoni delle chiese orientali sono abrogati e il loro testo è sostituito nel modo seguente:

 

TITOLO III – L’ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA

 

Can. 42 – Come, per volontà del Signore, tutti gli apostoli costituiscono un solo collegio, similmente i vescovi costituiscono un solo collegio.

 

Capitolo 1 – Il vescovo di Roma, il Capo dello Stato Città del Vaticano e le conferenze episcopali

Can. 43 – §1. Le parole “Sommo Pontefice” o “Romano Pontefice” ovunque si trovino sono sostituite con le parole “vescovo di Roma”.

§2. Le parole “Santa Sede” o “Sede Apostolica” ovunque si trovino sono sostitute con le parole “Stato Città del Vaticano”.

§3. Le parole “Nunzio apostolico” e “Legato pontificio” ovunque si trovino sono sostituite con le parole “ambasciatore dello Stato Città del Vaticano”.

§4. Le prerogative e i poteri del vescovo di Roma sono quelli del vescovo diocesano titolare di cattedra.

 

Can. 44 – §1. Il servizio in qualità di Capo dello Stato Città del Vaticano e qualsiasi mansione della carriera diplomatica dello Stato Città del Vaticano sono regolati dal diritto internazionale pubblico e sono incompatibili con il ministero episcopale, con il ministero presbiterale, con il ministero diaconale, con la vita laicale consacrata. La violazione di questo paragrafo è sanzionata con l’automatica riduzione allo stato laicale e con l’automatica scomunica entrambe non sanabili.

§2. Il servizio in qualità di Capo dello Stato Città del Vaticano è assunto da un laico eletto ogni cinque anni e rieleggibile una sola volta.

§3. È validamente eletto Capo dello Stato Città del Vaticano chi ottiene il maggior numero di voti e non meno della metà più uno dei voti di coloro che svolgono le funzioni di ambasciatore dello Stato Città del Vaticano.

 

Can. 45 – §1. Il vescovo di Roma è estratto a sorte[57] tra i presbiteri incardinati nella diocesi di Roma che siano stati validamente ordinati. A tale fine, i presbiteri di cui al periodo precedente sono unicamente i presbiteri validamente ordinati e che il giorno prima della cessazione dall’incarico del precedente vescovo diocesano titolare di cattedra in carica risultino incardinati nella diocesi della quale il futuro vescovo è destinato a essere il vescovo diocesano titolare di cattedra in carica.

§2. Fatta la convocazione canonica, l’assemblea per l’estrazione a sorte del vescovo di Roma è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

§3. La votazione è valida con il voto della metà più uno degli aventi diritto.

§4. Il soggetto che ottiene più voti e non meno della metà più uno dei voti sia proclamato vescovo di Roma.

§5. L’elezione legittima, l’accettazione libera e la consacrazione al ministero episcopale fanno ottenere all’eletto il ministero di vescovo di Roma.

§6. Se l’eletto che ha accettato non è vescovo, sia consacrato al ministero episcopale.

§7. Nel caso in cui il vescovo di Roma rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

§8. Quando la sede del vescovo di Roma sia vacante non si modifichi nulla, ma ci si attenga alle disposizioni delle leggi speciali emanate per questa circostanza.

§9. Le disposizioni di questo canone si applicano anche all’acquisizione del ministero episcopale da parte di ogni vescovo della Chiesa di Gesù Cristo.

 

Can. 46 – §1. Le Chiese orientali sono organizzate in conferenze episcopali.

§2. Il territorio di ciascuna conferenza episcopale corrisponde al territorio dello Stato nel quale essa si trova.

§3. La conferenza episcopale, così come ogni vescovo, non può agire o decidere in contrasto con la parola di Dio, con le delibere dei concilii ecumenici e con il diritto canonico.

 

Can 47 – §1. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo il monsignorato, il cardinalato e ogni altro titolo onorifico sono aboliti.

§2. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutti coloro che hanno il ministero episcopale hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

§3. La consacrazione al ministero episcopale è conferita validamente solo e soltanto a coloro che devono essere vescovi diocesani titolari di cattedra.[58]

§4. Tutti coloro i quali, a partire dalla data di entrata in vigore di questo canone, hanno la consacrazione al ministero episcopale, ma non sono vescovi diocesani titolari di cattedra in carica o vescovi diocesani titolari di cattedra emeriti, sono automaticamente ridotti allo stato che avevano prima della consacrazione al ministero episcopale.

§5. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutti coloro che hanno il ministero presbiterale hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

§6. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutti coloro che hanno il ministero diaconale hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

§7. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutte le persone che conducono la vita laicale consacrata hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

§8. In tutta la Chiesa di Gesù Cristo tutte le persone che conducono la vita laicale hanno pari dignità e si differenziano tra loro solo per il servizio esercitato.

 

Can. 48 – Ogni disposizione contraria ai canoni 43, 44, 45, 46, 47 è abrogata.

 

 

 

Il collegio dei vescovi

Codice dei canoni delle chiese orientali, canoni 49-54[59]

I canoni dal 49 al 54 del codice del codice dei canoni delle chiese orientali sono abrogati.

Le loro disposizioni, infatti, o sono già presenti nel testo modificato di altri canoni (ad esempio: la definizione del collegio dei vescovi nel nuovo testo del canone 42, le norme sul concilio ecumenico nel nuovo testo del canone 102), o sono esplicazione della forma di governo monocratica della Chiesa (che abbiamo compreso non essere quella che si legge nella Scrittura).

 

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Tutti i passi dei testi citati in questo articolo sono presi dalle pagine internet indicate.

 

Se non altrimenti specificato, il sottolineato è mio.

 

Tutte le citazioni della Bibbia in questo articolo sono prese da “La Sacra Bibbia” edizione Conferenza episcopale italiana, in: http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice di diritto canonico in questo articolo sono prese da “Codex iuris canonici” in: http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice dei canoni delle chiese orientali presenti in questo articolo sono prese da “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” in latino in:

http://www.vatican.va/archive/cdc/index_it.htm

e in italiano in:

https://www.iuscangreg.it/cceo_multilingue.php

 

Tutte le citazioni del Catechismo della chiesa cattolica presenti in questo articolo sono prese da:

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-33:

 

“[1] Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: “Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè, non potete esser salvi”.

[2] Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.

[3] Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli.

[4] Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro.

[5] Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè.

[6] Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.

[7] Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse:
“Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi, perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del vangelo e venissero alla fede.

[8] E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi;

[9] e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede.

[10] Or dunque, perché continuate a tentare Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri, né noi siamo stati in grado di portare?

[11] Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro”.

[12] Tutta l’assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro.

[13] Quand’essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse:

[14] “Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome.

[15] Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto:

[16] Dopo queste cose ritornerò e riedificherò la
tenda di
Davide che era caduta; ne riparerò le rovine e la
rialzerò,

[17] perché anche gli altri uomini cerchino il Signore
e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio
nome,

[18] dice il Signore che fa queste cose da lui conosciute dall’eternità.

[19] Per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani,

[20] ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dalla impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue.

[21] Mosè infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe”.

[22] Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli.

[23] E consegnarono loro la seguente lettera: “Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute!

[24] Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi sconvolgendo i vostri animi.

[25] Abbiamo perciò deciso tutti d’accordo di eleggere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo,

[26] uomini che hanno votato la loro vita al nome del nostro Signore Gesù Cristo.

[27] Abbiamo mandato dunque Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi queste stesse cose a voce.

[28] Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie:

[29] astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia. Farete cosa buona perciò a guardarvi da queste cose. State bene”.

[30] Essi allora, congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita la comunità consegnarono la lettera.

[31] Quando l’ebbero letta, si rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva.

[32] Giuda e Sila, essendo anch’essi profeti, parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li fortificarono.

[33] Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli, per tornare da quelli che li avevano inviati.”

 

 

[2] Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetti 13-23:

 

“[13] Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”.

[14] Risposero: “Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti”.

[15] Disse loro: “Voi chi dite che io sia?”.

[16] Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.

[17] E Gesù: “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli.

[18] E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa.

[19] A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”.

[20] Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.

[21] Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno.

[22] Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: “Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai”.

[23] Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: “Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”.”

 

 

 

[3] Prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 1-15:

 

“[1] Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo.
[2] Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci. E neanche ora lo siete;

[3] perché siete ancora carnali: dal momento che c’è tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera tutta umana?

[4] Quando uno dice: “Io sono di Paolo”, e un altro: “Io sono di Apollo”, non vi dimostrate semplicemente uomini?

[5] Ma che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso.

[6] Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere.

[7] Ora né chi pianta, né chi irrìga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere.

[8] Non c’è differenza tra chi pianta e chi irrìga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro.

[9] Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio.

[10] Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce.

[11] Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo.

[12] E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia,

[13] l’opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno.

[14] Se l’opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa;

[15] ma se l’opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco.”

 

 

 

[4] Atti degli apostoli, capitolo 12, versetto 17:

 

“[17] Egli allora, fatto segno con la mano di tacere, narrò come il Signore lo aveva tratto fuori del carcere, e aggiunse: “Riferite questo a Giacomo e ai fratelli“. Poi uscì e s’incamminò verso un altro luogo.”

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 21, versetti 17-19:

 

“[17] Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente.

[18] L’indomani Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi: c’erano anche tutti gli anziani.

[19] Dopo aver rivolto loro il saluto, egli cominciò a esporre nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo suo.”

 

 

 

Lettera ai Galati, capitolo 1, versetti 18-20:

 

“[18] In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi presso di lui quindici giorni;

[19] degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore.

[20] In ciò che vi scrivo, io attesto davanti a Dio che non mentisco.”

 

 

 

Lettera ai Galati, capitolo 2, versetti 1-14:

 

“[1] Dopo quattordici anni, andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito:

[2] vi andai però in seguito ad una rivelazione. Esposi loro il vangelo che io predico tra i pagani, ma lo esposi privatamente alle persone più ragguardevoli, per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso invano.

[3] Ora neppure Tito, che era con me, sebbene fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere.

[4] E questo proprio a causa dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi.

[5] Ad essi però non cedemmo, per riguardo, neppure un istante, perché la verità del vangelo continuasse a rimanere salda tra di voi.

[6] Da parte dunque delle persone più ragguardevoli – quali fossero allora non m’interessa, perché Dio non bada a persona alcuna – a me, da quelle persone ragguardevoli, non fu imposto nulla di più.

[7] Anzi, visto che a me era stato affidato il vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi –

[8] poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani –

[9] e riconoscendo la grazia a me conferita, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione, perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi.

[10] Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri: ciò che mi sono proprio preoccupato di fare.

[11] Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto.

[12] Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani; ma dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei circoncisi.

[13] E anche gli altri Giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia.

[14] Ora quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: “Se tu, che sei Giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei Giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei Giudei?”

 

 

 

[5] Vangelo secondo Matteo, capitolo 16, versetto 19:

 

“[19] A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli“.”

 

 

 

[6] Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, versetti 1.18:

 

“[1] In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?”.

[18] In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo.”

 

 

 

[7] Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19-23:

 

“[19] La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”.

[20] Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.

[21] Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”.

[22] Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo;

[23] a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi“.”

 

 

 

[8] Codice di diritto canonico,

canone 336:

 

“Can. 336 – Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane ininterrottamente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 49,

 

Can. 49 – Collegium Episcoporum, cuius caput est Romanus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis ordinationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo et numquam sine hoc capite subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit.”

 

Il canone 49 in italiano:

 

Can. 49 – Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Romano Pontefice e le cui membra sono i Vescovi, in forza dell’ordinazione sacramentale e per la comunione gerarchica con il capo del Collegio e con le membra, e nel quale il corpo apostolico persevera continuamente assieme al suo capo e mai senza questo capo, è pure soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.”

 

 

 

[9] GLI INCARICHI PASTORALI DEGLI APOSTOLI

Vangelo secondo Marco, capitolo 3, versetti 13-19:

 

“[13] Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.

[14] Ne costituì Dodici che stessero con lui

[15] e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.

[16] Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro;

[17] poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del tuono;

[18] e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo

[19] e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì.”

 

 

 

Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti 7-13:

 

“[7] Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi.

[8] E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa;

[9] ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche.

[10] E diceva loro: “Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo.

[11] Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro”.

[12] E partiti, predicavano che la gente si convertisse,

[13] scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano.”

 

 

 

Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 14-20:

 

“[14] Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato.

[15] Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura.

[16] Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.

[17] E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove,

[18] prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno”.

[19] Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.

[20] Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 1-8:

 

“[1] Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d’infermità.

[2] I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello,

[3] Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo,

[4] Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, che poi lo tradì.

[5] Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti:
“Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani;

[6] rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele.

[7] E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino.

[8] Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

 

 

 

Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti 16-20:

 

“[16] Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato.

[17] Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.

[18] E Gesù, avvicinatosi, disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.

[19] Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,

[20] insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.”

 

 

 

Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 1-6:

 

“[1] Egli allora chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demòni e di curare le malattie.

[2] E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi.

[3] Disse loro: “Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche per ciascuno.

[4] In qualunque casa entriate, là rimanete e di là poi riprendete il cammino.

[5] Quanto a coloro che non vi accolgono, nell’uscire dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi, a testimonianza contro di essi”.

[6] Allora essi partirono e giravano di villaggio in villaggio, annunziando dovunque la buona novella e operando guarigioni.”

 

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 3, capitolo 1-16:

 

“[1] Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio.

[2] Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta “Bella” a chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio.

[3] Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l’elemosina.

[4] Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: “Guarda verso di noi”.

[5] Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa.

[6] Ma Pietro gli disse: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!“.

[7] E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono

[8] e balzato in piedi camminava; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio.

[9] Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio

[10] e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto.

[11] Mentr’egli si teneva accanto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo fuor di sé per lo stupore accorse verso di loro al portico detto di Salomone.

[12] Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: “Uomini d’Israele, perché vi meravigliate di questo e continuate a fissarci come se per nostro potere e nostra pietà avessimo fatto camminare quest’uomo?

[13] Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo;

[14] voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino

[15] e avete ucciso l’autore della vita. Ma Dio l’ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo testimoni.

[16] Proprio per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest’uomo che voi vedete e conoscete; la fede in lui ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi.”

 

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 5, versetti 12-16:

 

“[12] Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone;
[13] degli altri, nessuno osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava.

[14] Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore

[15] fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché, quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro.

[16] Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti.”

 

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 8, versetti 5-8:

 

“[5] Filippo, sceso in una città della Samaria, cominciò a predicare loro il Cristo.

[6] E le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva.

[7] Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti paralitici e storpi furono risanati.

[8] E vi fu grande gioia in quella città.”

 

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 8, versetti 34-40:

 

“[34] E rivoltosi a Filippo l’eunuco disse: “Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro?”.

[35] Filippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù.

[36] Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c’era acqua e l’eunuco disse: “Ecco qui c’è acqua; che cosa mi impedisce di essere battezzato?”.

[37] .

[38] Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed egli lo battezzò.

[39] Quando furono usciti dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino.

[40] Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il vangelo a tutte le città, finché giunse a Cesarèa.”

 

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 9, versetti 32-35:

 

“[32] E avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lidda.

[33] Qui trovò un uomo di nome Enea, che da otto anni giaceva su un lettuccio ed era paralitico.

[34] Pietro gli disse: “Enea, Gesù Cristo ti guarisce; alzati e rifatti il letto”. E subito si alzò.

[35] Lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saròn e si convertirono al Signore.”

 

 

 

Atti degli apostoli, capitolo 9, versetti 36-42:

 

“[36] A Giaffa c’era una discepola chiamata Tabità, nome che significa “Gazzella”, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine.

[37] Proprio in quei giorni si ammalò e morì. La lavarono e la deposero in una stanza al piano superiore.

[38] E poiché Lidda era vicina a Giaffa i discepoli, udito che Pietro si trovava là, mandarono due uomini ad invitarlo: “Vieni subito da noi!”.

[39] E Pietro subito andò con loro. Appena arrivato lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro.

[40] Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare; poi rivolto alla salma disse: “Tabità, alzati!“. Ed essa aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere.

[41] Egli le diede la mano e la fece alzare, poi chiamò i credenti e le vedove, e la presentò loro viva.

[42] La cosa si riseppe in tutta Giaffa, e molti credettero nel Signore.”

 

 

 

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti, 21-23:

 

“[21] Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi“.

[22] Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo;

[23] a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi“.”

 

 

 

[10] Codice di diritto canonico,

canone 369:

 

“Can. 369 – La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l’Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.”

 

 

 

[11] GLI ANZIANI NELLA COMUNITÀ EBRAICA

 

Vangelo secondo Marco:

 

capitolo 8, versetto 31:

 

“[31] E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare.”

 

capitolo 11, versetti 27-28:

 

“[27] Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si aggirava per il tempio, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero:
[28] “Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farlo?”.”

 

capitolo 14, versetti 43.53:

 

“[43] E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani.”

“[53] Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi.”

 

capitolo 15, versetto 1:

 

“[1] Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato.”

 

 

 

Vangelo secondo Matteo:

 

capitolo 21, versetto 23:

 

“[23] Entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: “Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità?”.

 

capitolo 26, versetti 3-4:

 

“[3] Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa,
[4] e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire.”

 

capitolo 26, versetti 47-48:

 

“[47] Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo.
[48] Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”.

 

capitolo 27, versetto 1:

 

“[1] Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù, per farlo morire.”

 

 

 

Vangelo di Luca:

 

capitolo 9, versetto 22:

 

“[22] “Il Figlio dell’uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno”.”

 

capitolo 20, versetti 1-2:

 

“[1] Un giorno, mentre istruiva il popolo nel tempio e annunziava la parola di Dio, si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli scribi con gli anziani e si rivolsero a lui dicendo:
[2] “Dicci con quale autorità fai queste cose o chi è che t’ha dato quest’autorità”.”

 

capitolo 22, versetti 52-54:

 

“[52] Poi Gesù disse a coloro che gli eran venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: “Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante?
[53] Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me; ma questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre”.
[54] Dopo averlo preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano.”

 

capitolo 22, versetti 66-69:

 

“[66] Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero:

[67] “Se tu sei il Cristo, diccelo”. Gesù rispose: “Anche se ve lo dico, non mi crederete;

[68] se vi interrogo, non mi risponderete.

[69] Ma da questo momento starà il Figlio dell’uomo seduto alla destra della potenza di Dio”.

 

 

 

Atti degli apostoli,

 

capitolo 4, versetti 1-8.23:

 

“[1] Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei,
[2] irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti.
[3] Li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno dopo, dato che era ormai sera.
[4] Molti però di quelli che avevano ascoltato il discorso credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i cinquemila.
[5] Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme i capi, gli anziani e gli scribi,
[6] il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti.
[7] Fattili comparire davanti a loro, li interrogavano: “Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?”.

[8] Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: “Capi del popolo e anziani,

[23] Appena rimessi in libertà, andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto i sommi sacerdoti e gli anziani.”

 

capitolo 5, versetti 17-21:

 

“[17] Si alzò allora il sommo sacerdote e quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducei, pieni di livore,
[18] e fatti arrestare gli apostoli li fecero gettare nella prigione pubblica.
[19] Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse:
[20] “Andate, e mettetevi a predicare al popolo nel tempio tutte queste parole di vita”.
[21] Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare.
Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il sinedrio e tutti gli anziani dei figli d’Israele; mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione.”

 

capitolo 6, versetti 8-12:

 

“[8] Stefano intanto, pieno di grazia e di fortezza, faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo.
[9] Sorsero allora alcuni della sinagoga detta dei “liberti” comprendente anche i Cirenèi, gli Alessandrini e altri della Cilicia e dell’Asia, a disputare con Stefano,
[10] ma non riuscivano a resistere alla sapienza ispirata con cui egli parlava.
[11] Perciò sobillarono alcuni che dissero: “Lo abbiamo udito pronunziare espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio”.
[12] E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo trascinarono davanti al sinedrio.”

 

 

 

[12] GLI ANZIANI NELLE COMUNITÀ CRISTIANE

Atti degli apostoli:

 

capitolo 14, versetti 21-23:

“[21] Dopo aver predicato il vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Icònio e Antiochia,
[22] rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio.

[23] Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo avere pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto.”

 

capitolo 16, versetti 16-17:

 

“[16] Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia d’Asia: gli premeva di essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste.

[17] Da Milèto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della Chiesa.”

 

 

 

[13] GLI ANZIANI NELLA COMUNITÀ CRISTIANA DI GERUSALEMME

Atti degli apostoli:

 

capitolo 15, versetti 2, 4, 6, 22, 23:

 

“[2] Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.
[3] Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli.
[4] Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro.
[5] Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè.
[6] Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema.

[22] Allora gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba: Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli.
[23] E consegnarono loro la seguente lettera: “Gli apostoli e gli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute!”

 

 

 

[14] Un riassunto della vita di sant’Ignazio di Antiochia è disponibile in: https://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_di_Antiochia

 

Un riassunto della questione filologica generata dalle diverse versioni che ci sono pervenute delle lettere a lui attribuite è disponibile in:  https://it.wikipedia.org/wiki/Lettere_di_Ignazio

 

 

 

[15] Decreto Presbyterorum ordinis,

numero 10,

cito da:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_it.html

(il sottolineato è mio)

 

“10. Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza, « fino agli ultimi confini della terra » (At 1,8), dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli. Infatti il sacerdozio di Cristo, di cui i presbiteri sono resi realmente partecipi, si dirige necessariamente a tutti i popoli e a tutti i tempi, né può subire limite alcuno di stirpe, nazione o età, come già veniva prefigurato in modo arcano con Melchisedec (82). Ricordino quindi i presbiteri che a essi incombe la sollecitudine di tutte le Chiese. Pertanto, i presbiteri di quelle diocesi, che hanno maggior abbondanza di vocazioni si mostrino disposti ad esercitare volentieri il proprio ministero, previo il consenso o l’invito del proprio ordinario, in quelle regioni, missioni o attività che soffrano di scarsezza di clero.

Inoltre, le norme sull’incardinazione e l’escardinazione vanno riviste in modo che questo antichissimo istituto, pur rimanendo in vigore, sia però più rispondente ai bisogni pastorali di oggi. E lì dove ciò sia reso necessario da motivi apostolici, si faciliti non solo una distribuzione funzionale dei presbiteri, ma anche l’attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura continenti. A questo scopo potrà essere utile la creazione di seminari internazionali, peculiari diocesi o prelature personali, e altre istituzioni del genere, cui potranno essere ascritti o incardinati dei presbiteri per il bene di tutta la Chiesa, secondo norme da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni, e rispettando sempre i diritti degli ordinari del luogo.

Comunque, per quanto è possibile, i presbiteri non devono essere mandati soli in una nuova regione, soprattutto quando non ne conoscono ancora bene la lingua e le usanze; è meglio che vadano a gruppi di almeno due o tre, come i discepoli del Signore (83), in modo da aiutarsi a vicenda. È parimenti necessario che ci si prenda cura della loro vita spirituale e della loro salute fisica e mentale; inoltre, nei limiti del possibile, è bene che si scelgano il luogo e le condizioni di lavoro che meglio si adattano alle possibilità personali di ciascuno di essi. D’altra parte, è altrettanto necessario che coloro i quali entrano in una nuova nazione cerchino di conoscere non solo la lingua del paese, ma anche gli speciali caratteri psico-sociologici di quel popolo al cui servizio essi umilmente desiderano mettersi, fondendosi con esso nel modo più pieno, così da seguire l’esempio dell’apostolo Paolo, il quale poté dire di sé: « Io infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servitore di tutti, per guadagnarne il più gran numero. Con i Giudei mi sono fatto Giudeo, per guadagnare i Giudei… » (1 Cor 9,19-20).”

 

 

 

[16] LE PRELATURE PERSONALI

Codice di diritto canonico,

canoni 294-297:

 

“Can. 294 – Al fine di promuovere un’adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali, la Sede Apostolica può erigere prelature personali formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare, udite le Conferenze Episcopali interessate.

 

Can. 295 – §1. La prelatura personale è retta da statuti emanati dalla Sede Apostolica e ad essa viene preposto un Prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un seminario nazionale o internazionale, nonché di incardinare gli alunni e di promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della prelatura.

§2. Il Prelato deve provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che ha promosso con il predetto titolo, sia al loro decoroso sostentamento.

 

Can. 296 – I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli statuti.

 

Can. 297 – Parimenti gli statuti definiscano i rapporti della prelatura personale con gli Ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la prelatura stessa esercita o intende esercitare, previo consenso del Vescovo diocesano, le sue opere pastorali o missionarie.”

 

 

 

[17] Codice dei canoni delle chiese orientali,

canoni 357 e 391:

 

canone 357

Can. 357 – § 1. Quilibet clericus debet esse ut clericus ascriptus aut alicui eparchiae aut exarchiae aut instituto religioso aut societati vitae communis ad instar religiosorum aut instituto vel consociationi, quae ius clericos sibi ascribendi adepta sunt a Sede Apostolica vel intra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, a Patriarcha de consensu Synodi permanentis.

§2. Quod de clericorum alicui eparchiae ascriptione et de dimissione ab ea statuitur, valet congrua. congruis referendo etiam de aliis supra dictis personis iuridicis necnon iure particulari ita ferente de ipsa Ecclesia patriarchali, nisi aliter iure expresse cautum est.”

 

canone 357 in italiano:

 

Can. 357 – § 1. Qualsiasi chierico deve essere ascritto come chierico a un’eparchia, o a un esarcato, o a un istituto religioso, o a una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure a un istituto o a un’associazione che abbia ottenuto dalla Sede Apostolica il diritto di ascriversi dei chierici oppure, entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente.

§2. Ciò che è stabilito circa l’ascrizione dei chierici a un’eparchia e la dimissione da essa, vale anche, con i dovuti riferimenti, delle altre persone giuridiche sopra indicate, come pure, se così lo comporta il diritto particolare, della stessa Chiesa patriarcale, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente dal diritto.”

 

 

Canone 391:

 

Can. 391 – Integrum est clericis firmo can. 578, § 3 se cum aliis consociare ad fines consequendos statui clericali congruentes; competit autem Episcopo eparchiali de hac congruentia authentice iudicare.”

 

Canone 391 in italiano:

 

Can. 391 – E’ pieno diritto dei chierici, fermo restando il can. 578, § 3, di associarsi con altri per raggiungere dei fini convenienti allo stato clericale; giudicare autenticamente di questa convenienza, però, spetta al Vescovo eparchiale.”

 

 

 

[18] Decreto Ad gentes,

numero 20,

cito da:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_it.html

(il sottolineato è mio)

 

“20. La Chiesa particolare, dovendo riprodurre il più perfettamente possibile la Chiesa universale, abbia la piena coscienza di essere inviata anche a coloro che non credono in Cristo e vivono nel suo stesso territorio, al fine di costituire, con la testimonianza di vita dei singoli fedeli e della comunità tutta, il segno che addita loro il Cristo (104).

È inoltre necessario il ministero della parola, perché il messaggio evangelico giunga a tutti. Il vescovo deve essere essenzialmente il messaggero di fede che porta nuovi discepoli a Cristo. Per rispondere bene a questo nobilissimo compito deve conoscere a fondo sia le condizioni del suo gregge, sia la concezione che di Dio hanno i suoi concittadini, tenendo conto esattamente anche dei mutamenti introdotti dalla cosiddetta urbanizzazione, dal fenomeno della emigrazione e dall’indifferentismo religioso.

I sacerdoti locali attendano con molto zelo all’opera di evangelizzazione nelle giovani Chiese, collaborando attivamente con i missionari di origine straniera, con i quali costituiscono un unico corpo sacerdotale riunito sotto l’autorità del vescovo: ciò non solo per pascere i propri fedeli e per celebrare il culto divino, ma anche per predicare il Vangelo a coloro che stanno fuori. Perciò dimostrino prontezza e, all’occasione, si offrano generosamente al proprio vescovo per iniziare l’attività missionaria nelle zone più lontane ed abbandonate della propria diocesi o anche di altre diocesi.

Dello stesso zelo siano animati i religiosi e le religiose, ed anche i laici verso i propri concittadini, specie quelli più poveri.

Le conferenze episcopali procurino che periodicamente si tengano corsi di aggiornamento biblico, teologico, spirituale e pastorale, allo scopo di consentire al clero, di fronte al variare incessante delle situazioni, di approfondire la conoscenza della teologia e dei metodi pastorali.

Quanto al resto, si osservino religiosamente tutte le disposizioni che questo Concilio ha emanato, specialmente quelle del decreto relativo al ministero ed alla vita sacerdotale.

Una Chiesa particolare, per poter realizzare la propria opera missionaria, ha bisogno di ministri adatti, che vanno preparati tempestivamente in maniera rispondente alle condizioni di ciascuna di esse. E poiché gli uomini tendono sempre più a riunirsi in gruppi, è sommamente conveniente che le conferenze episcopali concordino una comune linea di azione, in ordine al dialogo da stabilire con tali gruppi. Se però in certe regioni esistono dei gruppi di uomini, che sono distolti dall’abbracciare la fede cattolica dall’incapacità di adattarsi a quella forma particolare che la Chiesa ha assunto in mezzo a loro, è senz’altro desiderabile che si provveda ad una tale situazione con misure particolari (105) finché non si arrivi a riunire tutti i cristiani in un’unica comunità. Se poi la santa Sede dispone di missionari preparati a questo scopo, pensino i singoli vescovi a chiamarli nelle proprie diocesi o li accolgano ben volentieri, favorendo efficacemente le loro iniziative.

Perché questo zelo missionario fiorisca nei membri della loro patria, è altresì conveniente che le giovani Chiese partecipino quanto prima effettivamente alla missione universale della Chiesa, inviando anch’esse dei missionari a predicare il Vangelo dappertutto nel mondo, anche se soffrono di scarsezza di clero. La comunione con la Chiesa universale raggiungerà in un certo senso la sua perfezione solo quando anch’esse prenderanno parte attiva allo sforzo missionario diretto verso le altre nazioni.”

 

 

 

[19] Decreto Ad gentes,

numero 27,

cito da:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_it.html

(il sottolineato è mio)

 

“27. Tutto questo, benché sia indispensabile a chiunque viene inviato alle genti, in realtà molto difficilmente può essere realizzato dai singoli. Appunto perché l’opera missionaria stessa, come conferma l’esperienza, non può essere compiuta dai singoli individui, una vocazione comune li ha riuniti in istituti dove, mettendo insieme le loro forze, possono ricevere una formazione adeguata, per eseguire quell’opera a nome della Chiesa e dietro comando dell’autorità gerarchica. Per molti secoli tali istituti han portato il peso del giorno e del calore, sia che al lavoro missionario si dedicassero totalmente, sia che vi si dedicassero soltanto in parte. Spesso la santa Sede affidò loro dei territori immensi da evangelizzare, nei quali seppero riunire, per il Signore, un nuovo popolo, cioè una Chiesa locale gerarchicamente unita ai propri pastori. A queste Chiese appunto, che han fondato con il loro sudore o piuttosto con il loro sangue, essi presteranno servizio con il proprio zelo e la propria esperienza in una collaborazione fraterna, sia che esercitino la cura delle anime, sia che svolgano funzioni speciali in vista del bene comune.

Talvolta si assumeranno dei compiti più urgenti in tutto l’ambito di una determinata regione: ad esempio, l’evangelizzazione di certe categorie o di popoli che, per ragioni particolari, non hanno forse ricevuto ancora il messaggio evangelico, o ad esso han fatto finora resistenza (140). In caso di necessità, essi devono esser pronti a formare e ad aiutare con la loro esperienza coloro che si consacrano all’attività missionaria solo temporaneamente. Per tutte queste ragioni, ed anche perché molti sono ancora i popoli da condurre a Cristo, questi istituti restano assolutamente necessari.”

 

Nota presente nel testo ora citato

 

“(140) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sul Ministero e la Vita dei Presbiteri, Presbyterorum Ordinis, n. 10, dove si tratta delle Diocesi e delle Prelature personali e di altri argomenti analoghi [pag. 801ss].”

 

 

 

[20] Motu proprio Ecclesiae sanctae,

numero 4,

cito da:

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19660806_ecclesiae-sanctae.html

(il sottolineato è mio)

 

“4. Inoltre, per favorire speciali iniziative pastorali o missionarie in favore di certe regioni o di gruppi sociali, che abbisognano di speciale aiuto, possono fruttuosamente essere erette dalla Sede Apostolica delle Prelature composte di presbiteri del clero secolare, in possesso di una particolare formazione, dotate di propri statuti e sotto la direzione di un proprio Prelato.
Sarà compito di questo Prelato fondare e dirigere Seminari nazionali o internazionali, per una opportuna formazione degli alunni. Tale Prelato avrà il diritto di incardinare quegli alunni e di promuoverli agli Ordini col titolo di servizio della Prelatura.
Il Prelato deve interessarsi della vita spirituale di coloro che ha promosso col titolo predetto e di perfezionare continuamente la loro peculiare formazione, in vista dello speciale ministero, con opportuni accordi con gli Ordinari dei luoghi in cui questi sacerdoti sono mandati. Così pure deve provvedere loro un dignitoso sostentamento, assicurato mediante gli stessi accordi, o con beni propri della Prelatura o con altri opportuni aiuti. Similmente dovrà interessarsi di coloro che per malferma salute o per altre cause sono costretti ad abbandonare il loro ministero.
Nulla impedisce che dei laici, sia celibi sia coniugati, mediante convenzioni con la Prelatura, offrano la loro abilità professionale a servizio delle opere e delle iniziative di essa.
Tali Prelature non siano erette se non dopo aver ascoltato le Conferenze Episcopali del territorio in cui esse prestano la loro opera. Nel loro servizio le Prelature si premurino di rispettare i diritti degli Ordinari del luogo e abbiano continue e strette relazioni con le stesse Conferenze Episcopali.”

 

 

 

[21] Costituzione apostolica Regimini ecclesiae universae,

numero 49,

cito da:

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19670815_regimini-ecclesiae-universae.html

(il sottolineato è mio)

 

“49. § 1. Alla Congregazione per i Vescovi spetta, nei luoghi e per le persone non soggette alla Congregazione per le Chiese Orientali o alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, costituire nuove diocesi, province, regioni; dividere, unire, sottoporre a revisione quelle già costituite, sia su proposta delle Conferenze Episcopali interessate (14), sia dopo aver semplicemente sentito il loro parere, se il caso lo richiede; erigere Vicariati Castrensi e, dopo aver chiesto il parere delle Conferenze Episcopali del territorio, Prelature per favorire particolari iniziative pastorali a vantaggio di certe regioni o di gruppi sociali bisognosi di speciale aiuto (15); inoltre tratta le questioni che riguardano la nomina dei Vescovi, degli Amministratori Apostolici, dei Coadiutori e degli Ausiliari dei Vescovi, dei Vicari Castrensi e degli altri Vicari e Prelati che godono di giurisdizione personale.
§ 2. Ogni volta che si deve trattare con i Governi Civili per la erezione, divisione, provvisione di diocesi, gli atti vengono presi in considerazione dal S. Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa (16), salvo una particolare condizione per qualche Stato (17); ma in ambedue i casi i Dicasteri per i Vescovi e per gli affari Pubblici della Chiesa procedono di comune accordo, presentando regolarmente l’affare all’Assemblea mista dei Cardinali, dopo la reciproca comunicazione degli atti; resta sempre immutata la norma di definire concordemente le modalità secondo cui debbano essere trattati i problemi di tal genere, che nell’ambito della loro competenza vengono presi in considerazione da più Dicasteri della Curia Romana.
§ 3. In tutti i casi, poi, spetta alla Congregazione per i Vescovi, emanare il decreto di erezione, di divisione, di provvisione delle diocesi.
§ 4. È compito della medesima Congregazione informarsi su tutto ciò che riguarda i Vescovi, in riferimento sia alle persone che agli uffici e all’azione pastorale; parimenti provvedere ai medesimi quando lasciano l’ufficio loro affidato (18). Perciò essa si interessa di ciò che ha attinenza con lo stato delle diocesi e con le mense episcopali; riceve ed esamina quanto i Vescovi hanno riferito per iscritto circa la situazione ed il progresso delle diocesi; di comune accordo con i Dicasteri interessati, indice visite apostoliche e prende in esame quelle già terminate, trasmettendo in ambedue i casi ai singoli Dicasteri quelle informazioni che li riguardano in modo specifico.
§ 5. Considera inoltre quanto riguarda i Primati e i Metropoliti, cura quanto riguarda la concessione dei sacri pallii, prepara i temi da trattarsi nei Concistori.”

 

Note presenti nel testo ora citato.

 

“(14) CONC. VATIC. II, Decr. Christus Dominus, nn. 22-24; 39-40: AAS 58 (1966), pp.683 ss; 694

(15Ibid., n. 42; CONC. VATIC. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10: AAS 58 (1966), p. 1007; Motu Proprio Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966, I, 4: AAS 58 (1966), p. 760

(16) C.I.C, can. 255

(17) Cf Pio XI, Lettera del 5 luglio 1925; cf anche Rescritto ex Audientia SS.mi, 7 marzo 1930, per l’Italia

(18) CONC. VATIC. II, Decr. Christus Dominus, n. 21: AAS 58 (1966), p. 683”

 

 

 

[22] ASSOCIAZIONE DI CHIERICI

Codice di diritto canonico,

canone 278:

 

“Can. 278 – §1. È diritto dei chierici secolari associarsi con altri in vista di finalità confacenti allo stato clericale.

§2. I chierici secolari diano importanza soprattutto alle associazioni le quali, avendo gli statuti autorizzati dall’autorità competente, mediante una regola di vita adatta e convenientemente approvata e mediante l’aiuto fraterno, stimolano alla santità nell’esercizio del ministero e favoriscono l’unità dei chierici fra di loro e con il proprio Vescovo.

§3. I chierici si astengano dal fondare o partecipare ad associazioni il cui fine o la cui attività non sono compatibili con gli obblighi propri dello stato clericale, oppure possono ostacolare il diligente compimento dell’incarico loro affidato dalla competente autorità ecclesiastica.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canoni 357 e 391:

 

canone 357

Can. 357 – § 1. Quilibet clericus debet esse ut clericus ascriptus aut alicui eparchiae aut exarchiae aut instituto religioso aut societati vitae communis ad instar religiosorum aut instituto vel consociationi, quae ius clericos sibi ascribendi adepta sunt a Sede Apostolica vel intra fines territorii Ecclesiae, cui praeest, a Patriarcha de consensu Synodi permanentis.

§2. Quod de clericorum alicui eparchiae ascriptione et de dimissione ab ea statuitur, valet congrua. congruis referendo etiam de aliis supra dictis personis iuridicis necnon iure particulari ita ferente de ipsa Ecclesia patriarchali, nisi aliter iure expresse cautum est.”

 

canone 357 in italiano:

 

Can. 357 – § 1. Qualsiasi chierico deve essere ascritto come chierico a un’eparchia, o a un esarcato, o a un istituto religioso, o a una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure a un istituto o a un’associazione che abbia ottenuto dalla Sede Apostolica il diritto di ascriversi dei chierici oppure, entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente.

§2. Ciò che è stabilito circa l’ascrizione dei chierici a un’eparchia e la dimissione da essa, vale anche, con i dovuti riferimenti, delle altre persone giuridiche sopra indicate, come pure, se così lo comporta il diritto particolare, della stessa Chiesa patriarcale, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente dal diritto.”

 

 

Canone 391:

 

Can. 391 – Integrum est clericis firmo can. 578, § 3 se cum aliis consociare ad fines consequendos statui clericali congruentes; competit autem Episcopo eparchiali de hac congruentia authentice iudicare.”

 

Canone 391 in italiano:

 

Can. 391 – E’ pieno diritto dei chierici, fermo restando il can. 578, § 3, di associarsi con altri per raggiungere dei fini convenienti allo stato clericale; giudicare autenticamente di questa convenienza, però, spetta al Vescovo eparchiale.”

 

 

 

[23] GLI ISTITUTI SECOLARI

Codice di diritto canonico,

canoni 710-730:

 

“Can. 710 – L’istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all’interno di esso.

Can. 711 – Un membro di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, clericale o laicale, che gli è propria nel popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto che riguardano gli istituti di vita consacrata.

Can. 712 – Ferme restando le disposizioni dei cann. 598-601, le costituzioni stabiliscano i vincoli sacri con cui vengono assunti nell’istituto i consigli evangelici e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell’istituto.

Can. 713 – §1. I membri di tali istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione nell’attività apostolica e a modo di fermento si sforzano di permeare ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far crescere il Corpo di Cristo.

§2. I membri laici, nel mondo e dal’interno di esso, partecipano della funzione evangelizzatrice della Chiesa sia mediante la testimonianza di vita cristiana e di fedeltà alla propria consacrazione, sia attraverso l’aiuto che dànno perché le realtà temporali siano ordinate secondo Dio e il mondo sia vivificato dalla forza del Vangelo. Essi offrono inoltre la propria collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale, secondo lo stile di vita secolare loro proprio.

§3. I membri chierici, attraverso la testimonianza della vita consacrata, soprattutto nel presbiterio, sono di aiuto ai confratelli con una peculiare carità apostolica e in mezzo al popolo di Dio realizzano la santificazione del mondo con il proprio ministero sacro.

Can. 714 – I membri degli istituti secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie del mondo, soli, o ciascuno nella propria famiglia, oppure in gruppi di vita fraterna a norma delle costituzioni.

Can. 715 – §1. I membri chierici incardinati in una diocesi dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto.

§2. Quelli invece che a norma del can. 266, §3vengono incardinati nell’istituto, se sono destinati alle opere proprie dell’istituto o a funzioni di governo all’interno di esso, dipendono dal Vescovo allo stesso modo dei religiosi.

Can. 716 – §1. Tutti i membri partecipino attivamente alla vita dell’istituto secondo il diritto proprio.

§2. I membri di uno stesso istituto conservino la comunione tra loro curando con sollecitudine l’unità dello spirito e una vera fraternità.

Can. 717 – §1. Le costituzioni definiscano la forma di governo propria dell’istituto, la durata in carica dei Moderatori e il modo della loro designazione.

§2. Nessuno sia designato come Moderatore supremo se non è stato incorporato nell’istituto in modo definitivo.

§3. Coloro che sono preposti al governo dell’istituto abbiano cura che sia conservata l’unità dello spirito e che sia promossa l’attiva partecipazione dei membri.

Can. 718 – L’amministrazione dei beni dell’istituto, che deve esprimere e favorire la povertà evangelica, è regolata dalle norme del Libro V, I beni temporali della Chiesa, nonché dal diritto proprio dell’istituto. Il diritto proprio deve parimenti definire gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell’istituto verso i membri che ad esso prestano la propria attività.

Can. 719 – §1. Per rispondere fedelmente alla propria vocazione e perché la loro azione apostolica scaturisca dalla stessa unione con Cristo, i membri siano assidui all’orazione, attendano convenientemente alla lettura delle sacre Scritture, osservino i tempi di ritiro annuale e compiano le altre pratiche spirituali secondo il diritto proprio.

§2. La celebrazione dell’Eucaristia, in quanto possibile quotidiana, sia la sorgente e la forza di tutta la loro vita consacrata.

§3. Si accostino liberamente e con frequenza al sacramento della penitenza.

§4. Siano liberi di ricevere la necessaria direzione della coscienza e di richiedere consigli in materia, se lo desiderano, anche ai propri Moderatori.

Can. 720 – Il diritto di ammettere nell’istituto per il periodo di prova oppure per assumere i vincoli sacri, sia temporanei sia perpetui o definitivi, compete ai Moderatori maggiori con il loro consiglio, a norma delle costituzioni.

Can. 721 – §1. È ammesso invalidamente al periodo di prova iniziale:

1) chi non ha ancora raggiunto la maggiore età;

2) chi è legato attualmente con vincolo sacro ad un istituto di vita consacrata o è incorporato in una società di vita apostolica;

3) il coniuge durante il matrimonio.

§2. Le costituzioni possono stabilire altri impedimenti anche per la validità dell’ammissione, o porre condizioni.

§3. Per essere accettati si richiede inoltre la maturità necessaria a condurre in modo conveniente la vita propria dell’istituto.

Can. 722 – §1. La prova iniziale sia ordinata a far sì che i candidati prendano più chiara coscienza della loro vocazione divina e di quella specifica dell’istituto e ne sperimentino lo spirito e il genere di vita.

§2. I candidati siano debitamente formati a condurre una vita secondo i consigli evangelici e istruiti a trasformarla integralmente in apostolato, adottando quelle forme di evangelizzazione che meglio rispondano al fine, allo spirito e all’indole dell’istituto.

§3. Le costituzioni devono definire il metodo e la durata di tale prova, non inferiore a due anni, che precede il primo impegno con vincoli sacri nell’istituto.

Can. 723 – §1. Compiuto il tempo della prova iniziale il candidato che viene giudicato idoneo assuma i tre consigli evangelici, confermati dal vincolo sacro, oppure lasci l’istituto.

§2. Questa prima incorporazione, non inferiore a cinque anni, sia temporanea a norma delle costituzioni.

§3. Trascorso tale periodo di tempo, il membro giudicato idoneo sia ammesso all’incorporazione perpetua oppure a quella definitiva, cioè con vincoli temporanei da rinnovarsi sempre alla scadenza.

§4. L’incorporazione definitiva è equiparata a quella perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere stabiliti nelle costituzioni.

Can. 724 – §1. Dopo il primo impegno con vincoli sacri, la formazione deve essere continuata costantemente a norma delle costituzioni.

§2. I membri devono essere preparati di pari passo tanto nelle scienze umane quanto in quelle divine; i Moderatori dell’istituto sentano seriamente la responsabilità della loro continua formazione spirituale.

Can. 725 – L’istituto può associare a sé, con qualche vincolo determinato dalle costituzioni, altri fedeli che si impegnino a tendere alla perfezione evangelica secondo lo spirito dell’istituto e a partecipare della sua stessa missione.

Can. 726 – §1. Trascorso il periodo dell’incorporazione temporanea il membro può liberamente lasciare l’istituto, o per giusta causa può essere escluso dalla rinnovazione dei vincoli sacri da parte del Moderatore maggiore, udito il suo consiglio.

§2. Il membro di incorporazione temporanea che lo richieda spontaneamente, per grave causa può ottenere dal Moderatore supremo, con il consenso del suo consiglio, l’indulto di lasciare l’istituto.

Can. 727 – §1. Se un membro incorporato con vincolo perpetuo vuole lasciare l’istituto, dopo avere seriamente ponderato la cosa davanti al Signore deve chiederne l’indulto, per mezzo del Moderatore supremo, alla Sede Apostolica se l’istituto è di diritto pontificio; altrimenti anche al Vescovo diocesano, secondo quanto è definito dalle costituzioni.

§2. Trattandosi di sacerdote incardinato nell’istituto si osservi il disposto del can. 693.

Can. 728 – Con la legittima concessione dell’indulto di lasciare l’istituto cessano tutti i vincoli, e insieme i diritti e gli obblighi derivanti dall’incorporazione.

Can. 729n – La dimissione di un membro dall’istituto avviene a norma dei cann. 694 § 1, 1 e 2 e 695. Le costituzioni definiscano anche altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e si osservi inoltre la procedura stabilita nei cann. 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.

Can. 730 – Per il passaggio di un membro di istituto secolare ad un altro istituto secolare si osservino le disposizioni dei cann. 684, §§124 e 685; invece per il passaggio invece ad un istituto religioso o ad una società di vita apostolica, o da questi ad un istituto secolare, si richiede la licenza della Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si deve attenere.

(n: Indica che il testo corrisponde alla nuova versione o a un nuovo paragrafo)

Cf: Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” Communis vita, con la quale vengono mutate alcune norme del codice di diritto canonico (19 marzo 2019)

 

 

 

[24] SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA

Codice di diritto canonico,

canoni 731-746:

 

“Can. 731 – §1. Agli istituti di vita consacrata si aggiungono le società di vita apostolica i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza delle costituzioni.

§2. Fra queste vi sono società i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni.

Can. 732 – Quanto è stabilito nei cann. 578597 e 606 si applica anche alle società di vita apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna di esse; alle società di cui nel can. 731, §2, si applicano anche i cann. 598602.

Can. 733 – §1. Una casa viene eretta e una comunità locale viene costituita dall’autorità competente della società previo consenso scritto del Vescovo diocesano, il quale deve essere anche consultato quando si tratta della soppressione di queste.

§2. Il consenso per l’erezione di una casa comporta il diritto di avere almeno un oratorio, nel quale sia celebrata e custodita la santissima Eucaristia.

Can. 734 – Il governo della società è definito dalle costituzioni, osservati, secondo la natura delle singole società, i cann. 617633.

Can. 735 – §1. L’ammissione dei membri, il periodo di prova, l’incorporazione e la formazione vengono determinati dal diritto proprio di ogni società.

§2. Per l’ammissione nella società si osservino le condizioni stabilite nei cann. 642-645.

§3. Il diritto proprio deve determinare la ratioper la prova e per la formazione, in consonanza con gli scopi e l’indole della società, particolarmente in campo dottrinale, spirituale, apostolico, cosicché i membri, riconoscendo la vocazione divina, siano convenientemente preparati alla missione e alla vita della società.

Can. 736 – §1. Nelle società clericali i chierici sono incardinati nella società stessa, a meno che le costituzioni non dicano altrimenti.

§2. Per quanto riguarda il «piano degli studi» e la recezione degli ordini, si seguano le norme previste per i chierici secolari, fermo restando tuttavia il §1.

Can. 737 – L’incorporazione comporta da parte dei membri gli obblighi e i diritti definiti nelle costituzioni, da parte della società l’impegno di guidare i membri a realizzare la propria vocazione secondo le costituzioni.

Can. 738 – §1. Tutti i membri sono soggetti ai propri Moderatori a norma delle costituzioni in ciò che riguarda la vita interna e la disciplina della società.

§2. Sono soggetti inoltre al Vescovo diocesano in ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre attività apostoliche, attesi i cann. 679-683.

§3. Le relazioni tra il membro incardinato nella diocesi e il proprio Vescovo sono definite dalle costituzioni o da particolari convenzioni.

Can. 739 – I membri, oltre agli obblighi che secondo le costituzioni li toccano in quanto tali, sono tenuti agli obblighi comuni ai chierici, a meno che non risulti altrimenti dalla natura delle cose o dal contesto.

Can. 740 – I membri devono abitare nella casa o nella comunità legittimamente costituita e osservare la vita in comune a norma del diritto proprio; da questo sono pure regolate le assenze dalla casa o dalla comunità.

Can. 741 – §1. Le società e, se non è detto altrimenti nelle costituzioni, le loro parti e le case, sono persone giuridiche e in quanto tali hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma delle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa, dei cann. 636638 e 639, nonché del diritto proprio.

§2. Anche i membri, a norma del diritto proprio, hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di disporne, ma tutto ciò che loro proviene in considerazione della società è acquisito per la società.

Can. 742 – L’uscita e la dimissione di un membro non ancora incorporati in modo definitivo sono regolate dalle costituzioni di ciascuna società.

Can. 743 – Un membro incorporato definitivamente può ottenere dal Moderatore supremo, con il consenso del suo consiglio l’indulto di lasciare la società, con la cessazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall’incorporazione, fermo restando il disposto del can. 693, a meno che tale concessione non sia a norma delle costituzioni riservata alla Santa Sede.

Can. 744 – §1. È parimenti riservato al Moderatore supremo, con il consenso del suo consiglio, di concedere a un membro incorporato definitivamente la licenza di passare ad un’altra società di vita apostolica, venendo frattanto sospesi i diritti e gli obblighi della propria società, fermo restando tuttavia il diritto di potervi ritornare prima dell’incorporazione definitiva nella nuova società.

§2. Per il passaggio ad un istituto di vita consacrata, o da questo ad una società di vita apostolica, si richiede la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere.

Can. 745 – Il Moderatore supremo con il consenso del proprio consiglio può concedere a un membro incorporato in modo definitivo l’indulto di vivere fuori della società, tuttavia non oltre tre anni, rimanendo sospesi i diritti e gli obblighi incompatibili con la sua nuova condizione; questi però rimane sotto la cura dei Moderatori. Se si tratta di un chierico, si richiede inoltre il consenso dell’Ordinario del luogo in cui deve dimorare, rimanendo anche sotto la sua cura e dipendenza.

Can. 746 – Per la dimissione di un membro definitivamente incorporato si osservino, con gli opportuni adattamenti, i cann. 694-704.”

 

 

 

[25] Codice di diritto canonico,

canone 210:

“Can. 210 – Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.”

 

 

 

[26] Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 13:

Can. 13 – Omnes christifideles secundum suam cuiusque condicionem ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent.”

 

Canone 13 in italiano:

Can. 13 – Tutti i fedeli cristiani devono dedicare le proprie energie, ciascuno secondo la sua condizione, per condurre una vita santa e inoltre per promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.”

 

 

 

[27] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-33.

 

Note presenti nel testo ora citato

 

“(104) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 25: AAS 57 (1965), p. 29 [pag. 191ss].

 

(105) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sul Ministero e la Vita dei Presbiteri Presbyterorum Ordinis, n. 10, dove per rendere più facili le opere pastorali particolari per le diverse classi sociali si prevede la costituzione di Prelature personali, in quanto il corretto esercizio dell’apostolato lo avrà richiesto [pag. 801ss].”

 

 

 

capitolo 16, versetti 1-4:

 

“[1] Paolo si recò a Derbe e a Listra. C’era qui un discepolo chiamato Timòteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco;
[2] egli era assai stimato dai fratelli di Listra e di Icònio.
[3] Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere per riguardo ai Giudei che si trovavano in quelle regioni; tutti infatti sapevano che suo padre era greco.
[4] Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero.”

 

capitolo 21, versetti 17-19:

 

“[17] Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente.
[18] L’indomani Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi: c’erano anche tutti gli anziani.
[19] Dopo aver rivolto loro il saluto, egli cominciò a esporre nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo suo.”

 

 

 

[28] Codice di diritto canonico,

canoni 338, 339 e 443:

 

“Can. 338 – §1. Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiederlo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il Concilio stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti.

§2. Spetta al Romano Pontefice determinare le questioni da trattare nel Concilio e stabilire il regolamento da osservare in esso; i Padri del Concilio, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, possono aggiungerne altre, che devono essere approvate dallo stesso Romano Pontefice.

 

 

Can. 339 – §1. Tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare al Concilio Ecumenico con voto deliberativo.

§2. Alcuni altri inoltre, che non sono insigniti della dignità episcopale, possono essere chiamati al Concilio Ecumenico dall’autorità suprema della Chiesa, alla quale spetta determinare il loro ruolo nel Concilio.

 

 

Can. 443 – §1. Devono essere convocati ai concili particolari e in essi hanno diritto al voto deliberativo:

1) i Vescovi diocesani;

2) i Vescovi coadiutori e ausiliari;

3) gli altri Vescovi titolari che esercitano nel territorio uno speciale incarico, loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale.

 

§2. Possono essere chiamati ai concili particolari gli altri Vescovi titolari, anche emeriti, che si trovano nel territorio; essi poi hanno diritto al voto deliberativo.

 

§3. Ai concili particolari devono essere chiamati con voto solamente consultivo:

1) i Vicari generali e i Vicari episcopali di tutte le Chiese particolari del territorio;

2) i Superiori maggiori degli istituti e delle società di vita apostolica, in numero da determinare, sia per gli uomini sia per le donne, dalla Conferenza Episcopale o dai Vescovi della provincia, eletti rispettivamente da tutti i Superiori maggiori degli istituti e delle società che hanno sede nel territorio;

3) i rettori delle università ecclesiastiche e cattoliche, nonché i decani delle facoltà di teologia e di diritto canonico, che hanno sede nel territorio;

4) alcuni rettori dei seminari maggiori, in numero da determinarsi come al n. 2, eletti dai rettori dei seminari situati nel territorio.

 

§4. Ai concili particolari possono essere chiamati, con voto solamente consultivo, anche presbiteri e altri fedeli, in modo però che il loro numero non superi la metà di coloro di cui ai §§1-3.

 

§5. Ai concili provinciali siano invitati inoltre i capitoli cattedrali, come pure il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale di ciascuna Chiesa particolare, in modo che ognuno di essi invii due suoi membri designati collegialmente; essi però hanno voto solamente consultivo.

 

§6. Ai concili particolari possono essere invitati come ospiti anche altri, se ciò risulta opportuno a giudizio della Conferenza Episcopale, per quanto riguarda il concilio plenario, o a giudizio del Metropolita insieme con i Vescovi suffraganei, per quanto riguarda il concilio provinciale.”

 

 

 

[29] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-6.

 

 

 

[30] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 7-33.

 

 

 

[31] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-6.

 

 

 

[32] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 7-33.

 

 

 

[33] Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 102:

 

Can. 102 – § 1. Ad Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis vocari debent omnes et soli Episcopi ordinati eiusdem Ecclesiae ubicumque constituti exclusis eis, de quibus in can. 953, § 1, vel eis, qui poenis canonicis, de quibus in cann. 1433 et 1434, puniti sunt.

§2. Quod attinet ad Episcopos eparchiales extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis constitutos et ad Episcopos titulares, ius particulare eorum suffragium deliberativum coartare potest firmis vero canonibus de electione Patriarchae, Episcoporum et candidatorum ad offcia, de quibus in can. 149.

§3. Pro certis negotiis expediendis a Patriarcha ad normam iuris particularis vel de consensu Synodi permanentis alii invitari possunt praesertim Hierarchae non Episcopi ac periti ad suas opiniones Episcopis in Synodo congregatis manifestandas firmo can. 66, § 2.”

 

Il canone 102 in italiano:

 

Can. 102 – § 1. Al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale devono essere convocati tutti e soli i Vescovi ordinati della stessa Chiesa ovunque costituiti, esclusi quelli di cui nel Tit. IV – Le Chiese patriarcali Tit. IV – Le Chiese patriarcali can. 953, § 1, o che sono puniti con pene canoniche di cui nei cann. 1433 e 1434.

§2. Per quanto riguarda i Vescovi eparchiali costituiti fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale e i Vescovi titolari, il diritto particolare può limitare il loro voto deliberativo, fermi restando però i canoni sulla elezione del Patriarca, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel can. 149.

§3. Per la trattazione di determinati affari possono essere invitate dal Patriarca, a norma del diritto particolare o col consenso del Sinodo permanente, altre persone, specialmente Gerarchi non Vescovi ed esperti, al fine di esprimere le loro opinioni ai Vescovi riuniti nel Sinodo, fermo restando il can. 66, § 2.”

 

 

 

[33] Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 108:

 

Can. 108 – § 1. Patriarchae est Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis aperire necnon de eiusdem Synodi consensu transferre, prorogare, suspendere et dissolvere.

§2. Patriarchae quoque est praeauditis Synodi Episcoporum Ecclesiae patriarchalis membris ordinem servandum in quaestionibus examinandis praeparare atque approbationi Synodi initio sessionum subicere.

§3. Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis durante singuli Episcopi propositis quaestionibus possunt alias addere, si saltem tertia pars membrorum, quae Synodo intersunt, consentit.”

 

Il canone 108 in italiano:

 

Can. 108 – § 1. E’ compito del Patriarca aprire il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, come pure col consenso dello stesso Sinodo trasferirlo, prorogarlo, sospenderlo o scioglierlo.

§2. E’ compito del Patriarca, dopo aver ascoltato i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, anche preparare l’ordine del giorno da osservare nell’esame delle questioni e da sottoporre all’approvazione del Sinodo all’inizio delle sessioni.

§3. Durante il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale i singoli Vescovi possono aggiungere altre questioni a quelle proposte, se lo consente almeno la terza parte dei membri che partecipano al Sinodo.”

 

 

 

 

[34] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-6.

 

 

 

[35] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 7-33.

 

 

 

[36] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-6.

 

 

 

[37] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 7-33.

 

 

 

[38] Codice di diritto canonico,

canone 368:

 

“Can. 368 – Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l’amministrazione apostolica eretta stabilmente.”

 

 

 

[39] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-33.

 

 

 

[40] Gli anziani nella comunità ebraica

Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetto 31; capitolo 11, versetti 27-28; capitolo 14, versetti 43.53; capitolo 15, versetto 1.

Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, versetto 23; capitolo 26, versetti 3-4.47-48; capitolo 27, versetto 1.

Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 22; capitolo 20, versetti 1-2; capitolo 22, versetti 52-54.66-69.

Atti degli apostoli, capitolo 4, versetti 1-8.23; capitolo 5, versetti 17-21; capitolo 6, versetti 8-12.

 

Gli anziani nelle comunità cristiane

Atti degli apostoli, capitolo 14, versetti 21-23; capitolo 16, versetti 16-17.

 

Gli anziani nella comunità cristiana di Gerusalemme

Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 2, 4, 6, 22, 23.

 

 

 

[41] Libro del levitico, capitolo 16, versetti 1 -10.

Libro dei numeri, capitolo 26, versetti 52 – 56.

Libro di Giosuè, capitolo 7, versetti 10 -26.

Primo libro di Samuele, capitolo 10, versetti 17 – 24.

Libro di Giona, capitolo 1, versetti 1 -7.

Atti degli apostoli, capitolo 1, versetti 15 – 26.

 

 

 

[42] Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 55:

 

Can. 55 – Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem iam a primis Conciliis Oecumenicis agnitam viget in Ecclesia institutio patriarchalis; quare singulari honore prosequendi sunt Ecclesiarum orientalium Patriarchae, qui suae quisque Ecclesiae patriarchali tamquam pater et caput praesunt.”

 

Il canone 55 in italiano:

 

Can. 55 – Secondo l’antichissima tradizione della Chiesa, riconosciuta già dai primi Concili Ecumenici, nella Chiesa vige l’istituzione patriarcale; perciò i Patriarchi delle Chiese orientali, che presiedono ciascuno la sua Chiesa patriarcale come padre e capo, devono essere trattati con singolare onore.”

 

 

 

[43] Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 1-33.

 

 

 

[44] Gli anziani nella comunità ebraica

Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetto 31; capitolo 11, versetti 27-28; capitolo 14, versetti 43.53; capitolo 15, versetto 1.

Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, versetto 23; capitolo 26, versetti 3-4.47-48; capitolo 27, versetto 1.

Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 22; capitolo 20, versetti 1-2; capitolo 22, versetti 52-54.66-69.

Atti degli apostoli, capitolo 4, versetti 1-8.23; capitolo 5, versetti 17-21; capitolo 6, versetti 8-12.

 

Gli anziani nelle comunità cristiane

Atti degli apostoli, capitolo 14, versetti 21-23; capitolo 16, versetti 16-17.

 

Gli anziani nella comunità cristiana di Gerusalemme

Atti degli apostoli, capitolo 15, versetti 2, 4, 6, 22, 23.

 

 

 

[45] Libro del levitico, capitolo 16, versetti 1 -10.

Libro dei numeri, capitolo 26, versetti 52 – 56.

Libro di Giosuè, capitolo 7, versetti 10 -26.

Primo libro di Samuele, capitolo 10, versetti 17 – 24.

Libro di Giona, capitolo 1, versetti 1 -7.

Atti degli apostoli, capitolo 1, versetti 15 – 26.

 

 

 

[46] Si veda la nota numero 16.

 

 

 

[47] Codice di diritto canonico,

canoni 331-335:

 

“Can. 331 – Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.

Can. 332 – §1. Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.

§2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.

Can. 333 – §1. Il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese particolari e i loro raggruppamenti; con tale primato viene contemporaneamente rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura.

§2. Il Romano Pontefice, nell’adempimento dell’ufficio di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio.

§3.  Contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice non si dà appello né ricorso.

Can. 334 – Nell’esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi, che possono cooperare con lui in diversi modi, uno dei quali è il sinodo dei Vescovi. Inoltre gli sono di aiuto i Padri Cardinali e altre persone, come pure diverse istituzioni, secondo le necessità dei tempi; tutte queste persone e istituzioni adempiono in suo nome e per sua autorità l’incarico loro affidato per il bene di tutte le Chiese, secondo le norme determinate dal diritto.

Can. 335 – Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze.”

 

 

 

[48] Si vedano i passi biblici citati nella nota 41.

 

 

 

[49] Libro del levitico, capitolo 16, versetti 1 -10.

Libro dei numeri, capitolo 26, versetti 52 – 56.

Libro di Giosuè, capitolo 7, versetti 10 -26.

Primo libro di Samuele, capitolo 10, versetti 17 – 24.

Libro di Giona, capitolo 1, versetti 1 -7.

Atti degli apostoli, capitolo 1, versetti 15 – 26.

 

[50] Gli incarichi pastorali degli apostoli

Vangelo secondo Marco, capitolo 3, versetti 13-19.

Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti 7-13.

Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 14-20.

Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 1-8.

Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti 16-20.

Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 1-6.

Atti degli apostoli, capitolo 3, capitolo 1-16.

Atti degli apostoli, capitolo 5, versetti 12-16.

Atti degli apostoli, capitolo 8, versetti 5-8.

Atti degli apostoli, capitolo 8, versetti 34-40.

Atti degli apostoli, capitolo 9, versetti 32-35.

Atti degli apostoli, capitolo 9, versetti 36-42.

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti, 21-23.

 

 

 

[51] Codice di diritto canonico,

canoni 336-341:

 

“Can. 336 – Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane ininterrottamente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.

Can. 337 – §1. Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico.

§2. Esercita la medesima potestà mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale.

§3. Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale.

Can. 338 – §1. Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiederlo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il Concilio stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti.

§2. Spetta al Romano Pontefice determinare le questioni da trattare nel Concilio e stabilire il regolamento da osservare in esso; i Padri del Concilio, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, possono aggiungerne altre, che devono essere approvate dallo stesso Romano Pontefice.

Can. 339 – §1. Tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare al Concilio Ecumenico con voto deliberativo.

§2. Alcuni altri inoltre, che non sono insigniti della dignità episcopale, possono essere chiamati al Concilio Ecumenico dall’autorità suprema della Chiesa, alla quale spetta determinare il loro ruolo nel Concilio.

Can. 340 – Nel caso che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione del Concilio, questo viene interrotto per il diritto stesso, finché il nuovo Sommo Pontefice non abbia ordinato di proseguirlo o non l’abbia sciolto.

Can. 341 – §1.  I decreti del Concilio Ecumenico non hanno forza obbligante se non siano stati approvati dal Romano Pontefice insieme con i Padri del Concilio, da lui confermati e per suo comando promulgati.

§2. Perché abbiano forza obbligante devono avere la stessa conferma e promulgazione i decreti che emana il Collegio dei Vescovi quando pone un’azione propriamente collegiale secondo una modalità diversa, indetta dal Romano Pontefice o da lui deliberatamente recepita.”

 

 

 

[52] Codice di diritto canonico,

canoni 342-348:

 

“Can. 342 – Il sinodo dei Vescovi è un’assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell’orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo.

Can. 343 – Spetta al sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni da trattare ed esprimere propri voti, non però dirimerle ed emanare decreti su di esse, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa.

Can. 344 – Il sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all’autorità del Romano Pontefice, al quale spetta propriamente:

1) convocare il sinodo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le assemblee;

2) ratificare l’elezione dei membri che, a norma del diritto peculiare, devono essere eletti, e altresì designare e nominare gli altri membri;

3) stabilire in tempo opportuno, a norma del diritto peculiare, prima della celebrazione del sinodo, gli argomenti delle questioni da trattare;

4) definire l’ordine dei lavori;

5) presiedere il sinodo personalmente o per mezzo di altri;

6) concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il sinodo.

Can. 345 – Il sinodo dei Vescovi può riunirsi in assemblea generale, in cui cioè vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa universale: tale assemblea è ordinaria o straordinaria; oppure può anche riunirsi in assemblea speciale, in cui cioè vengono trattate questioni  che riguardano direttamente una o più regioni determinate.

Can. 346 – §1. Il sinodo dei Vescovi che si riunisce in assemblea generale ordinaria è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi che vengono eletti per le singole assemblee delle Conferenze Episcopali, secondo le modalità determinate dal diritto peculiare del sinodo; altri vengono deputati in forza del medesimo diritto, altri sono nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di istituti religiosi clericali, eletti a norma del medesimo diritto peculiare.

  • 2. Il sinodo dei Vescovi, riunito in assemblea generale straordinaria per trattare affari che richiedono una soluzione sollecita, è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi, deputati dal diritto peculiare del sinodo in ragione dell’ufficio svolto; altri poi nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di istituti religiosi clericali eletti a norma del medesimo diritto.
  • 3. Il sinodo dei Vescovi che si riunisce in assemblea speciale è composto di membri scelti soprattutto da quelle regioni per le quali il sinodo viene convocato, a norma del diritto peculiare da cui è retto il sinodo.

Can. 347 – §1. Quando l’assemblea del sinodo dei Vescovi viene conclusa dal Romano Pontefice, cessa l’incarico affidato nel sinodo stesso ai Vescovi e agli altri membri.

  • 2. Se la Sede Apostolica diviene vacante dopo la convocazione del sinodo o durante la sua celebrazione, per il diritto stesso è sospesa l’assemblea del sinodo, come pure l’incarico assegnato in esso ai membri, finché il nuovo Pontefice non abbia deciso o il suo scioglimento o la sua continuazione.

Can. 348 – §1. Il sinodo dei Vescovi ha una segreteria generale permanente presieduta dal Segretario generale, nominato dal Romano Pontefice, al quale è d’aiuto il consiglio di segreteria composto di Vescovi, alcuni dei quali vengono eletti, a norma del diritto peculiare, dallo stesso sinodo dei Vescovi, altri nominati dal Romano Pontefice; l’incarico di tutti costoro però cessa quando inizia la nuova assemblea generale.

  • 2. Vengono inoltre costituiti per ogni assemblea del sinodo dei Vescovi uno o più segretari speciali, nominati dal Romano Pontefice, i quali rimangono nell’ufficio loro affidato solo fino al termine dell’assemblea del sinodo.”

 

 

 

[53] Codice di diritto canonico,

canoni 349-359:

 

“Can. 349 – I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all’elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.

Can. 350 – §1. Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l’ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali; l’ordine presbiterale e l’ordine diaconale.

  • 2. A ciascun Cardinale dell’ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell’Urbe.
  • 3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardinali, hanno come titolo la propria sede patriarcale.
  • 4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia insieme all’altra Chiesa che aveva come titolo precedente.
  • 5. Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata dal Sommo Pontefice i Cardinali dell’ordine presbiterale, nel rispetto della priorità di ordine e di promozione, possono passare ad un altro titolo e i Cardinali dell’ordine diaconale ad un’altra diaconia e, se sono rimasti per un intero decennio nell’ordine diaconale, possono passare anche all’ordine presbiterale.
  • 6. Il Cardinale che passa per opzione dall’ordine diaconale all’ordine presbiterale, ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.

Can. 351 – §1. Ad essere promossi Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice uomini che siano costituiti almeno nell’ordine del presbiterato, in modo eminente distinti per dottrina, costumi, pietà e prudenza nel disbrigo degli affari; coloro che già non siano Vescovi, devono ricevere la consacrazione episcopale.

  • 2. I Cardinali vengono creati con un decreto del Romano Pontefice, che viene reso pubblico davanti al Collegio dei Cardinali; dal momento della pubblicazione essi sono vincolati dai doveri e godono dei diritti definiti dalla legge.
  • 3. Colui che è promosso alla dignità cardinalizia, se il Romano Pontefice ne ha annunciato la creazione, riservandosi però il nome in pectore, durante questo tempo non è tenuto ad alcun dovere e non gode di alcun diritto proprio dei Cardinali; tuttavia dopo che il suo nome è stato reso pubblico dal Romano Pontefice, è tenuto a tali doveri e fruisce di tali diritti; ma gode del diritto di precedenza dal giorno della riserva in pectore.

Can. 352 – §1. Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è considerato primus inter pares.

  • 2. Quando l’ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza del Sottodecano, se è presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al proprio interno chi debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo nome al Romano Pontefice, al quale spetta approvare l’eletto.
  • 3. Nello stesso modo previsto al §2, sotto la presidenza del Decano, viene eletto il Sottodecano; spetta al Romano Pontefice approvare anche l’elezione del Sottodecano.
  • 4. Il Decano e il Sottodecano, se ancora non lo hanno, acquisiscano il domicilio nell’Urbe.

Can. 353 – §1. I Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza; i Concistori possono essere ordinari o straordinari.

  • 2. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano nell’Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità.
  • 3. Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali.
  • 4. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati.

Can. 354 – I Padri Cardinali preposti ai dicasteri e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano, che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, sono invitati a presentare al Romano Pontefice la rinuncia all’ufficio, ed egli provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.

Can. 355 – §1. Spetta al Cardinale Decano ordinare Vescovo il Romano Pontefice eletto, qualora non fosse ordinato; se il Decano è impedito, tale diritto spetta al Sottodecano, e se anche quest’ultimo è impedito, al Cardinale più anziano dell’ordine episcopale.

  • 2. Il Cardinale Proto-diacono annuncia al popolo il nome del Sommo Pontefice neo-eletto; inoltre impone il pallio ai Metropoliti o lo consegna ai loro procuratori, in nome del Romano Pontefice.

Can. 356 – I Cardinali sono tenuti all’obbligo di collaborare assiduamente col Romano Pontefice; perciò i Cardinali che ricoprono qualsiasi ufficio nella Curia, se non sono Vescovi diocesani, sono tenuti all’obbligo di risiedere nell’Urbe; i Cardinali che hanno la cura di una diocesi come Vescovi diocesani, si rechino a Roma ogni volta che sono convocati dal Romano Pontefice.

Can. 357 – §1. I Cardinali ai quali è stata assegnata in titolo una Chiesa suburbicaria o una chiesa nell’Urbe, dopo che ne hanno preso possesso, promuovano il bene di tali diocesi e chiese mediante il consiglio e il patrocinio, pur senza avere su di esse alcuna potestà di governo, e per nessuna ragione interferiscano in ciò che riguarda l’amministrazione dei beni, la disciplina o il servizio delle chiese.

  • 2. I Cardinali che si trovano fuori dell’Urbe e fuori della propria diocesi, sono esenti dalla potestà di governo del Vescovo della diocesi in cui dimorano in tutto ciò che riguarda la propria persona.

Can. 358 – Al Cardinale al quale il Romano Pontefice dia l’incarico di rappresentano in qualche solenne celebrazione o in qualche assemblea di persone, come Legato a latere, cioè come suo alter ego, come pure al Cardinale al quale venga affidato di compiere un determinato incarico pastorale come suo inviato speciale, compete solo quanto gli è demandato dal Romano Pontefice.

Can. 359 – Mentre la Sede Apostolica è vacante, il sacro Collegio dei Cardinali ha nella Chiesa solamente quella potestà che gli è conferita nella legge peculiare.”

 

 

 

[54] Codice di diritto canonico,

canoni 360 e 361:

 

“Can. 360 – La Curia Romana, mediante la quale il Sommo Pontefice è solito trattare le questioni della Chiesa universale, e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e a servizio delle Chiese, è composta dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Tribunali, e da altri Organismi; la loro costituzione e competenza vengono definite da una legge peculiare.

 

Can. 361 – Col nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana.”

 

 

 

[55] Codice di diritto canonico,

canoni 362-367:

 

“Can. 362 – Il Romano Pontefice ha il diritto nativo e indipendente di nominare e inviare suoi Legati sia presso le Chiese particolari nelle diverse nazioni o regioni, sia presso gli Stati e le Autorità pubbliche, come pure di trasferirli e richiamarli, nel rispetto però delle norme del diritto internazionale per quanto riguarda l’invio e la revoca dei Legati accreditati presso i Governi.

Can. 363 – §1. Ai Legati del Romano Pontefice è affidato l’ufficio di rappresentare stabilmente lo stesso Romano Pontefice presso le Chiese particolari o anche presso gli Stati e le Autorità pubbliche cui sono stati inviati.

  • 2. Rappresentano la Sede Apostolica anche coloro che sono incaricati di una Missione pontificia come Delegati od Osservatori presso i Consigli internazionali o presso le Conferenze e i Congressi.

Can. 364 – Il compito principale del Legato pontificio è quello di rendere sempre più saldi ed efficaci i vincoli di unità che intercorrono tra la Sede Apostolica e le Chiese particolari. Spetta perciò al Legato pontificio nell’ambito della sua circoscrizione:

1) informare la Sede Apostolica sulle condizioni in cui versano le Chiese particolari, nonché su tutto ciò che tocca la vita stessa della Chiesa e il bene delle anime;

2) assistere i Vescovi con l’azione e il consiglio, senza pregiudizio per l’esercizio della loro potestà legittima;

3) favorire relazioni frequenti con la Conferenza Episcopale, fornendo ad essa tutto l’aiuto possibile;

4) per quanto riguarda la nomina dei Vescovi, comunicare o proporre i nomi dei candidati alla Sede Apostolica, nonché istruire il processo informativo sui promovendi, secondo le norme date dalla Sede Apostolica;

5) adoperarsi per promuovere tutto ciò che riguarda la pace, il progresso e la cooperazione tra i popoli;

6) cooperare con i Vescovi per favorire opportuni scambi fra la Chiesa cattolica e le altre Chiese o comunità ecclesiali, anzi anche con le religioni non cristiane;

7) in azione congiunta con i Vescovi, difendere di fronte ai governanti degli Stati tutto ciò che riguarda la missione della Chiesa e della Sede Apostolica;

8) esercitare inoltre le facoltà e adempiere gli altri mandati affidatigli dalla Sede Apostolica.

Can. 365 – §1. È inoltre compito peculiare del Legato pontificio che esercita contemporaneamente una legazione presso gli Stati secondo le norme del diritto internazionale:

1) promuovere e sostenere le relazioni fra la Sede Apostolica e le Autorità dello Stato;

2) affrontare le questioni che riguardano i rapporti fra Chiesa e Stato; trattare in modo particolare la stipulazione e l’attuazione dei concordati e delle altre convenzioni similari.

  • 2. Nella trattazione delle questioni di cui al §1, a seconda che lo suggeriscano le circostanze, il Legato pontificio non ometta di richiedere il parere e il consiglio dei Vescovi della circoscrizione ecclesiastica e li informi sull’andamento dei lavori.

Can. 366 – Atteso il carattere peculiare dell’ufficio di Legato:

1) la sede della Legazione pontificia è esente dalla potestà di governo dell’Ordinario del luogo, a meno che non si tratti della celebrazione di matrimoni;

2) il Legato pontificio, avvertiti, per quanto è possibile, gli Ordinari del luogo, può compiere celebrazioni liturgiche, anche pontificali, in tutte le chiese della sua legazione.

Can. 367 – L’ufficio di Legato pontificio non cessa quando diviene vacante la Sede Apostolica, a meno che non venga stabilito diversamente nella lettera pontificia; cessa invece quando scade il mandato, con l’intimazione della revoca, con la rinuncia accettata dal Romano Pontefice.”

 

 

 

[56] Codice dei canoni delle chiese orientali,

canoni 42-48:

 

“TITULUS III DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATE

Can. 42 – Sicut statuente Domino sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur.

 

CAPUT I DE ROMANO PONTIFICE

Can. 43 – Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor, qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet potestate ordinaria, quam semper libere exercere potest.
 
Can. 44 – § 1. Supremam et plenam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum ordinatione episcopali; quare eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus est; si vero charactere episcopali electus caret, statim ordinetur Episcopus.

  • 2. Si contingit, ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur, ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero, ut a quopiam acceptetur.

    Can. 45 – § 1. Romanus Pontifex vi sui muneris non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes eparchias earumque coetus potestatis ordinariae obtinet principatum, quo quidem simul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, quam in eparchiam suae curae commissam Episcopi habent.

  • 2. Romanus Pontifex in munere supremi universae Ecclesiae Pastoris explendo communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est determinare secundum necessitates Ecclesiae modum sive personalem sive collegialem huius muneris exercendi.
  • 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus.

    Can. 46 – § 1. In eius munere exercendo Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam dare possunt variis rationibus, inter quas est Synodus Episcoporum; auxilio praeterea ei sunt Patres Cardinales, Curia Romana, Legati pontificii necnon aliae personae itemque varia secundum necessitates temporum instituta; quae personae omnes et instituta nomine et auctoritate eiusdem munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum secundum normas ab ipso Romano Pontifice statutas.

  • 2. Patriarcharum ceterorumque Hierarcharum, qui Ecclesiis sui iuris praesunt, participatio in Synodo Episcoporum regitur normis specialibus ab ipso Romano Pontifice statutis.

Can. 47 – Sede Romana vacante aut prorsus impedita nihil innovetur in universae Ecclesiae regimine; serventur autem leges speciales pro eisdem adiunctis latae.
 
Can. 48 – Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat, Dicasteria aliaque Curiae Romanae instituta.”

 

 

I canoni 42-48 in italiano:

 

“TITOLO III LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA

Can. 42 – Come, per volontà del Signore, san Pietro e tutti gli altri Apostoli costituiscono un solo Collegio, similmente il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti.

 

CAPITOLO I IL ROMANO PONTEFICE

Can. 43 – Il Vescovo della Chiesa di Roma, nel quale permane la funzione concessa dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e da trasmettere ai suoi successori, è il capo del Collegio dei Vescovi, il Vicario di Cristo e il Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza della sua funzione, ha la potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale nella Chiesa, che può sempre esercitare liberamente.

 

Can. 44 – § 1. Il Romano Pontefice ottiene la suprema e piena potestà nella Chiesa con la legittima elezione da lui accettata, insieme con l’ordinazione episcopale; perciò l’eletto al sommo pontificato, che sia insignito del carattere episcopale, ottiene la stessa potestà dal momento dell’accettazione; se invece l’eletto è privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.

  • 2. Se capita che il Romano Pontefice rinunci alla sua funzione, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e sia debitamente manifestata; non si richiede invece che sia accettata da qualcuno.

 

Can. 45 – § 1. Il Romano Pontefice, in forza della sua funzione, ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma possiede anche la principalità della potestà ordinaria su tutte le eparchie e i loro raggruppamenti; con essa però viene insieme rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sull’eparchia affidata alle loro cure.

  • 2. Il Romano Pontefice, nell’adempiere la funzione di supremo Pastore della Chiesa universale, è sempre congiunto in comunione con tutti gli altri Vescovi e anzi con la Chiesa universale; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare questa funzione.
  • 3. Contro una sentenza o un decreto del Romano Pontefice non si dà né appello né ricorso.

 

Can. 46 – § 1. Nell’esercitare la sua funzione, il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi che gli possono dare una collaborazione in varie maniere tra le quali vi è il Sinodo dei Vescovi; gli sono inoltre di aiuto i Padri Cardinali, la Curia Romana, i Legati pontifici, come pure altre persone e anche varie istituzioni secondo le necessità dei tempi; tutte queste persone e istituzioni adempiono l’incarico loro affidato in nome e con l’autorità dello stesso, per il bene di tutte le Chiese secondo le norme stabilite dal Romano Pontefice stesso.

  • 2. La partecipazione dei Patriarchi e di tutti gli altri Gerarchi, che presiedono le Chiese sui iuris, nel Sinodo dei Vescovi è regolata da norme speciali stabilite dallo stesso Romano Pontefice.

 

Can. 47 – Mentre la Sede Romana è vacante o totalmente impedita non si innovi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per quelle circostanze.

 

Can. 48 – Con il nome di Sede Apostolica o di Santa Sede, in questo Codice, si intende non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non è disposto diversamente dal diritto o non consta dalla natura delle cose, i Dicasteri e le altre istituzioni della Curia Romana.”

 

 

 

[57] Libro del levitico, capitolo 16, versetti 1 -10.

Libro dei numeri, capitolo 26, versetti 52 – 56.

Libro di Giosuè, capitolo 7, versetti 10 -26.

Primo libro di Samuele, capitolo 10, versetti 17 – 24.

Libro di Giona, capitolo 1, versetti 1 -7.

Atti degli apostoli, capitolo 1, versetti 15 – 26.

 

 

 

[58] Gli incarichi pastorali degli apostoli

Vangelo secondo Marco, capitolo 3, versetti 13-19.

Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti 7-13.

Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti 14-20.

Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 1-8.

Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti 16-20.

Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetti 1-6.

Atti degli apostoli, capitolo 3, capitolo 1-16.

Atti degli apostoli, capitolo 5, versetti 12-16.

Atti degli apostoli, capitolo 8, versetti 5-8.

Atti degli apostoli, capitolo 8, versetti 34-40.

Atti degli apostoli, capitolo 9, versetti 32-35.

Atti degli apostoli, capitolo 9, versetti 36-42.

Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti, 21-23.

 

 

 

[59] Codice dei canoni delle chiese orientali,

 

Can. 49 – Collegium Episcoporum, cuius caput est Romanus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis ordinationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo et numquam sine hoc capite subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit.
 
Can. 50 – § 1. Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico.

  • 2. Eandem potestatem Collegium Episcoporum exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae ut talis a Romano Pontifice est indicta aut libere recepta ita, ut verus actus collegialis effciatur.
  • 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Collegium Episcoporum munus suum in universam Ecclesiam collegialiter exercet.

    Can. 51 – § 1. Solius Romani Pontificis est Concilium Oecumenicum convocare, eidem per se vel per alios praeesse, item Concilium transferre, suspendere vel dissolvere eiusque decreta confirmare.

  • 2. Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio Oecumenico tractandas determinare atque ordinem in eodem Concilio servandum constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii Oecumenici alias addere possunt ab eodem Romano Pontifice approbandas.

Can. 52 – § 1. Ius et obligatio est omnibus et solis Episcopis, qui membra sunt Collegii Episcoporum, ut Concilio Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint.

  • 2. Ad Concilium Oecumenicum insuper aliquot, qui episcopali dignitate non sunt insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio determinare.

    Can. 53 – Si contingit, ut Sedes Apostolica durante Concilii Oecumenici celebratione vacet, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Romanus Pontifex Concilium Oecumenicum continuari iusserit aut dissolverit.
     
    Can. 54 – § 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligandi non habent, nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata ab eodem sunt confirmata et eiusdem iussu promulgata.

  • 2. Hac confirmatione et promulgatione, vim obligandi ut habeant, etiam egent decreta, quae fert Collegium Episcoporum, cum actionem proprie collegialem ponit secundum alium a Romano Pontifice indictum vel libere receptum modum.”

 

 

I canoni 49-54 in italiano:

 

Can. 49 – Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Romano Pontefice e le cui membra sono i Vescovi, in forza dell’ordinazione sacramentale e per la comunione gerarchica con il capo del Collegio e con le membra, e nel quale il corpo apostolico persevera continuamente assieme al suo capo e mai senza questo capo, è pure soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.

Can. 50 – § 1. Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico.

  • 2. Il Collegio dei Vescovi esercita la medesima potestà mediante l’azione unita dei Vescovi dispersi nel mondo, se essa è indetta come tale, oppure liberamente recepita dal Romano Pontefice, in modo da diventare un vero atto collegiale.
  • 3. Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi esercita collegialmente la sua funzione sulla Chiesa universale.

Can. 51 – § 1. Spetta solamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiederlo personalmente o per mezzo di altri, come pure trasferire il Concilio, sospenderlo o scioglierlo e confermarne i decreti.

  • 2. Spetta allo stesso Romano Pontefice determinare le cose da trattare nel Concilio Ecumenico e stabilire il regolamento da osservare nello stesso Concilio; i Padri del Concilio Ecumenico possono aggiungere, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, delle altre da approvare dallo stesso Romano Pontefice.

Can. 52 – § 1. Hanno diritto e dovere di partecipare con voto deliberativo al Concilio Ecumenico tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi.

  • 2. Anche altri che non sono insigniti della dignità episcopale possono inoltre essere chiamati al Concilio Ecumenico dalla suprema autorità della Chiesa, alla quale spetta determinarne il ruolo nel Concilio.

Can. 53 – Se capita che la Sede Apostolica diventi vacante durante la celebrazione del Concilio Ecumenico, questo viene sospeso dal diritto stesso, finché il nuovo Romano Pontefice non ordini di proseguirlo oppure lo sciolga.

Can. 54 – § 1. I decreti del Concilio Ecumenico non hanno forza obbligante se non sono stati approvati, assieme ai Padri del Concilio, dal Romano Pontefice, da lui confermati e per comando dello stesso promulgati.

  • 2. Hanno bisogno di questa conferma e promulgazione, per aver forza obbligante, anche i decreti che emana il Collegio dei Vescovi quando pone un’azione propriamente collegiale secondo un altro modo indetto o recepito liberamente dal Romano Pontefice.”

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Riflessioni sul celibato

I passi del Nuovo Testamento nei quali si parla dei fedeli e di coloro che hanno il sacerdozio ministeriale ci permettono di migliorare le norme del diritto canonico che impongono il celibato.

Lo scopo di questo articolo è rendere le norme in parola conformi a quanto si legge nella Bibbia.

Come è noto, infatti, il diritto canonico si fonda sulla Scrittura della quale costituisce attuazione dettando regole per disciplinare la vita dei fedeli.

 

 

Fin da quando studiavo teologia, desideravo scrivere le mie riflessioni sul celibato.

Mi rendo conto che l’argomento è sentito da molti come difficile da trattare.

Per questo, accompagnerò il lettore con un’analisi della Scrittura chiara e comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

 

 

Il celibato è sancito nel codice di diritto canonico per i sacri ministri, per tutti coloro che fanno vita consacrata, nella professione religiosa, per gli istituti secolari e infine per le società di vita apostolica.[1]

Il celibato è sancito altresì dal codice dei canoni delle chiese orientali: per i vescovi, per i religiosi, per i monaci, per gli ordini e per le congregazioni.

Rilevanti ai fini di questo articolo sono anche i canoni di quest’ultimo codice sui sacerdoti e sui diaconi.[2]

Di recente, il dibattito mai sopito su questo argomento è tornato a essere vibrante.[3]

Io non conosco passi del Nuovo Testamento nei quali viene affermata l’incompatibilità tra il sacerdozio ministeriale e il matrimonio.

Invito chiunque li conosca a citarli nello spazio per i commenti che si trova in fondo al testo di questo articolo e lo ringrazio fin da ora.

Al contrario – oltre al passo del vangelo secondo Marco che parla della suocera di Pietro, il quale dunque era sposato[4] – conosco tre passi del Nuovo Testamento nei quali si afferma che chi ha il sacerdozio ministeriale sia sposato una sola volta, abbia figli e sappia governare bene la sua famiglia:

  1. un passo della prima lettera a Timoteo dove si legge che “bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta” e aggiunge “Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? ”;[5]
  2. il passo in parola della prima lettera a Timoteo prosegue affermando che “I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie”;[6]
  3. un passo della lettera a Tito afferma che il candidato al presbiterato “deve essere irreprensibile, sposato una sola volta, con figli credenti”.[7]

 

Per i cristiani, la Bibbia è la parola di Dio.

Come ho scritto in un altro articolo, Dio non è un teologo particolarmente versato al quale possono contrapporsi le affermazioni di altri teologi ugualmente capaci.

Se il Nuovo Testamento afferma più volte e inequivocabilmente che chi ha il sacerdozio ministeriale sia sposato una sola volta, abbia figli e sappia governare bene la sua famiglia e che il candidato al presbiterato sia sposato una sola volta con figli credenti, qualsiasi tesi contraria non può soppiantare il dato inequivocabile della Scrittura.

Nessuna affermazione umana, infatti, può stare alla pari, superare o contraddire la parola di Dio.

 

L’incompatibilità tra il sacerdozio ministeriale e il matrimonio è stata affermata secoli dopo la scrittura dei passi poc’anzi citati del Nuovo Testamento.

Lo scopo di questa affermazione era ottenere una presunta purità rituale di coloro che presiedono il culto eucaristico.

A parere di chi scrive, questa affermazione è per lo meno irriguardosa nei confronti di Dio.

Alla luce dei passi della Scrittura poc’anzi citati – nei quali si legge che vescovi, presbiteri e diaconi siano sposati una sola volta, abbiano figli e sappiano governare bene la loro famiglia – affermare che la purità rituale richiede che chi presiede il culto eucaristico non possa sposarsi, non possa avere figli e debba vivere il celibato significa dire che la parola di Dio invita all’impurità.

Sinceramente, non mi risulta che la parola di Dio consigli l’impurità!

 

La contrarietà alla parola di Dio è un vizio che affligge anche tutte le affermazioni che, nei secoli, hanno continuato a sostenere l’incompatibilità tra il sacerdozio ministeriale e il matrimonio.

Dispiace constatare che, tra queste affermazioni, alcune sono state pronunciate durante dei concilii.

Alcune fonti affermano che il primo di essi sarebbe il concilio di Elvira, tenutosi nei primi anni del quarto secolo dopo Cristo, il cui canone 33 avrebbe ordinato ai chierici di astenersi dal matrimonio e dal generare figli, pena la deposizione dallo stato clericale.[8]

Altre fonti riportano il testo del canone 33 del citato concilio di Elvira e affermano che esso in realtà avrebbe detto l’esatto contrario, ovvero che sarebbero stati dimessi dallo stato clericale coloro che si fossero astenuti dalle loro mogli e non avessero generato figli.[9]

Queste ultime fonti affermano che il celibato sarebbe stato imposto per la prima volta nel concilio lateranense dell’anno 1139.

 

Qualunque sia stato il concilio che per primo abbia sancito l’incompatibilità tra il sacerdozio ministeriale e il matrimonio, in ecclesiologia e in storia della chiesa si studia che, affinché un concilio faccia un’affermazione dogmatica, sono necessari tutti e tre i seguenti requisiti: soggetto, oggetto, atto.

Il soggetto è il collegio dei vescovi che devono essere presenti nel concilio per poter discutere e votare.

L’oggetto è la materia, vale a dire la rivelazione.

L’atto è l’intenzione di definire una questione.

Questa intenzione deve essere chiaramente presente negli atti emanati dal concilio: ad esempio, quando viene usata la formula “Noi definiamo”.

Se l’intenzione in parola non è presente, non va cercata.

 

 

Il requisito del soggetto

Il diritto canonico insegna che il collegio dei vescovi è composto dal sommo pontefice che ne è il capo e dai vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del collegio.[10]

Le affermazioni sul divieto, per chi ha il sacerdozio ministeriale, di sposarsi e di avere figli e sull’obbligo per i medesimi soggetti di vivere il celibato sono state rese da concilii nei quali:

  • non c’era il collegio dei vescovi, ma solo alcuni vescovi di una o alcune province dell’allora impero romano o di territori corrispondenti a una o alcune delle odierne Nazioni;
  • quasi sempre non c’era il sommo pontefice. Egli infatti non partecipò a molti dei concilii che hanno reso le affermazioni in parola e, in quelli nei quali partecipò, non era presente il collegio dei vescovi.

 

Di conseguenza, il requisito del soggetto non può dirsi presente nei concilii che hanno fatto le affermazioni in parola.

 

 

Il requisito dell’oggetto

Le affermazioni rese dai concilii sul divieto, per chi ha il sacerdozio ministeriale, di sposarsi e di avere figli e sull’obbligo per i medesimi soggetti di vivere il celibato sono sicuramente non conformi alla rivelazione.

Questo perché – come abbiamo detto – i passi citati poc’anzi del vangelo di Marco, della prima lettera a Timoteo e della lettera a Tito affermano chiaramente che:

  1. Pietro aveva una suocera (vangelo secondo Marco), dunque era sposato;
  2. “bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta” e inoltre “Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?” (prima lettera a Timoteo);
  3. “I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie” (prima lettera a Timoteo);
  4. il candidato al presbiterato “deve essere irreprensibile, sposato una sola volta, con figli credenti” (lettera a Tito).

 

Pertanto, il requisito dell’oggetto non può dirsi presente nelle affermazioni sul divieto, per chi ha il sacerdozio ministeriale, di sposarsi e di avere figli e sull’obbligo per i medesimi soggetti di vivere il celibato.

Poiché anche i singoli credenti non possono andare contro la rivelazione, le affermazioni dello stesso tenore di quelle ora in esame rese da parte di individui (papa, vescovo, teologo, etc.) non sono conformi alla rivelazione.

 

 

Il requisito dell’atto

Negli atti dei concilii contenenti il divieto, per chi ha il sacerdozio ministeriale, di sposarsi e di avere figli e l’obbligo per i medesimi soggetti di vivere il celibato non ho trovato la formula “Noi definiamo” o altre espressioni che indichino la chiara intenzione di definire una questione.

Pertanto, le affermazioni in parola non hanno il requisito dell’atto.

Anche qualora ve ne siano alcune che abbiano il requisito dell’atto, la mancanza dei requisiti del soggetto e dell’oggetto non consente di dire che esse sono dogmatiche.

 

In conclusione, la mancanza dei tre requisiti del soggetto, dell’oggetto e dell’atto fa sì che tutte le affermazioni che i concilii hanno reso sul divieto, per chi ha il sacerdozio ministeriale, di sposarsi e di avere figli e sull’obbligo per i medesimi soggetti di vivere il celibato non sono dogmatiche.

Esse sono affermazioni disciplinari, non dogmatiche, viziate dal contrasto con la rivelazione.

Di conseguenza, vanno considerate tutte quante come se non ci fossero (“tamquam non essent”).[11]

Identica sorte spetta alle dichiarazioni più recenti che hanno confermato il divieto e l’obbligo in parola.

Mi riferisco al numero 16 del decreto del concilio Vaticano II Presbyterorum ordinis[12] e al numero 1580 del Catechismo della chiesa cattolica.[13]

Nei numeri ora citati, c’è la presa di coscienza del fatto che “La perfetta e perpetua continenza per il Regno dei cieli…non è certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio” e si citano anche due dei quattro passi del Nuovo Testamento che abbiamo poc’anzi ricordato (1 Tm 3,2-5; Tt 1,6), tuttavia si conferma la normativa sul celibato per chi ha il sacerdozio ministeriale.

Chi scrive non riesce a comprendere come si possano citare due passi della parola di Dio che dicono “A” e al contempo confermare una normativa della Chiesa che impone il contrario di “A”.

Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sul divieto per chi ha il sacerdozio ministeriale di sposarsi e di avere figli e sull’obbligo per i medesimi soggetti di vivere il celibato vanno considerate tutte quante come se non ci fossero (“tamquam non essent”).[14]

 

 

 

LE ALTRE CATEGORIE DI FEDELI

Ora ci chiediamo se il celibato sia imposto dalla Scrittura ai fedeli che non hanno il sacerdozio ministeriale.

Nella prima lettera ai corinzi, il capitolo 7 è interamente dedicato alla vita relazionale di queste persone.[15]

Agli sposi il versetto 5 dice: “Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché satana non vi tenti nei momenti di passione.”.

A coloro che conducono vita laicale consacrata i versetti 17, 20 e 24 dicono: “Fuori di questi casi, ciascuno continui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il Signore, così come Dio lo ha chiamato; così dispongo in tutte le chiese. …Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. …Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato.”.[16]

 

Come possiamo leggere, il capitolo 7 della prima lettera ai corinzi non prevede alcun obbligo di castità, celibato, nubilato, verginità consacrata per i fedeli che non hanno il sacerdozio ministeriale.

 

Alla luce di ciò, chiediamoci come deve essere disciplinata la vita laicale consacrata.

Per dare una risposta, riflettiamo su quanto abbiamo appena letto nella parola di Dio.

Come è noto, la vita laicale consacrata consiste nella scelta di vivere il vangelo secondo la regola dettata dal fondatore o dalla fondatrice.

Il capitolo 7 della prima lettera ai corinzi lascia la condizione relazionale di ogni persona chiamata alla vita laicale consacrata alla scelta che Dio fa di chiamarla prima o dopo che questa si sia sposata e abbia avuto dei figli.

Di conseguenza, non è possibile imporre l’obbligo della castità, del celibato, del nubilato, della verginità a coloro che fanno vita laicale consacrata.

Questo non solo perché un obbligo in tal senso andrebbe contro la parola di Dio, ma altresì perché Dio è la perfezione assoluta e dunque non dimentica di dire qualcosa!

Se Dio avesse voluto affermare l’obbligo della castità, del celibato, del nubilato, della verginità per coloro che fanno vita laicale consacrata lo avrebbe sancito nella sua Parola.

Se Dio riserva a se stesso la scelta di chiamare una persona alla vita laicale consacrata prima o dopo che questa si sia sposata e abbia avuto figli, chi può permettersi di imporre a chi vuole fare vita laicale consacrata l’obbligo della castità, del celibato, del nubilato, della verginità impedendo a Dio di fare la sua scelta?

 

Tutto ciò considerato, la conclusione è una sola.

Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sul divieto per i fedeli che non hanno il sacerdozio ministeriale di sposarsi e di avere figli e sull’obbligo per i medesimi soggetti di vivere la castità, il celibato, il nubilato, la verginità consacrata non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).[17]

 

Inoltre, la condizione relazionale di ogni persona chiamata alla vita laicale consacrata è un dato che compete alla scelta che Dio fa di chiamarla prima o dopo che questa si sia sposata e abbia avuto dei figli.

 

Piaccia o meno tutto quanto è stato detto fin ora, questo è quanto la Scrittura afferma e un cristiano non se può discostare.

 

 

LE MODIFICHE DA APPORTARE

I passi biblici citati e le motivazioni esposte in questo articolo rendono necessario apportare le seguenti modifiche al fine di rendere la normativa vigente nella Chiesa conforme alla Scrittura.

 

Oltre a quanto abbiamo detto, bisogna considerare che la professione monastica non ha alcun senso fuori del monastero.

Non ha alcun senso prevedere l’esistenza di ordini nei quali i membri, fuori dal monastero e senza essere monaci, “emettono una professione che è equiparata alla professione monastica” (canone 504, paragrafo 1, del codice dei canoni delle chiese orientali).

Dunque, nel codice dei canoni delle chiese orientali la disciplina degli ordini va modificata in modo da fare riferimento a quella degli istituti secolari presente nel codice di diritto canonico.

Di conseguenza, nel codice dei canoni delle chiese orientali va modificata anche la disciplina delle congregazioni in modo da fare riferimento a quella delle società di vita apostolica presente nel codice di diritto canonico.

 

 

I SACRI MINISTRI

Codice di diritto canonico

I canoni 194, 247, 277, 291, 1037 e 1087 vanno modificati nel modo seguente:

 

Can. 194 – §1. È rimosso dall’ufficio ecclesiastico per il diritto stesso: 1) chi ha perso lo stato clericale; 2) chi si è separato pubblicamente dalla fede cattolica o dalla comunione della Chiesa [; 3) numero abrogato].

§2. La rimozione, di cui al numero 2, può essere sollecitata soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell’autorità competente.

 

Can. 247 – §1. [Paragrafo abrogato].

§2. Gli alunni siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa, senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale.

 

Can. 277 – §1. [Paragrafo abrogato]

§2. I chierici si comportino con la dovuta prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità può [parole abrogate] suscitare lo scandalo dei fedeli.

§3. Spetta al vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e giudicare sull’osservanza di questo obbligo nei casi particolari.

 

Can. 291 – [Canone abrogato].

 

Can. 1037 – §1. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di cadere nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona reputazione presso quelli di fuori, per non cadere in discredito e in qualche laccio del diavolo.

§2. Il candidato al presbiterato deve essere irreprensibile, sposato una sola volta, con figli credenti e che non possano essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati.

§3. I diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti al molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie.

§4. Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – contrarie a questo canone non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).

 

Can. 1087 – [Canone abrogato]

 

 

 

LA VITA CONSACRATA

L’abolizione dell’obbligo della castità, del celibato, del nubilato, della verginità consacrata e la riforma della vita consacrata

Codice di diritto canonico, canone 598.

Il canone 598 del codice di diritto canonico va modificato nel modo seguente:

 

Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata (Cann. 573-607)

Can. 598 – §1. Ogni istituto, attese l’indole e le finalità proprie, deve stabilire nelle costituzioni il modo in cui, secondo la propria forma di vita, si devono osservare i consigli evangelici [parole abrogate] di cui parla il nuovo testo del canone 211 di questo codice.

§2. Tutti i membri poi devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il diritto proprio dell’istituto, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato.

§3. Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sul divieto per i fedeli che non hanno il sacerdozio ministeriale di sposarsi e di avere figli e sull’obbligo per i medesimi soggetti di vivere la castità, il celibato, il nubilato, la verginità consacrata non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).

§4. La condizione relazionale di ogni persona chiamata a un istituto di vita monastica, di vita religiosa, di vita consacrata è un dato che compete alla scelta che Dio fa di chiamarla prima o dopo che questa si sia sposata e abbia avuto dei figli. Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – contrarie a questo paragrafo non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).

 

 

Il matrimonio – Impedimenti dirimenti in specie (cannoni 1083-1094)

 

Can. 1088 – [Canone abrogato]

 

 

 

GLI ISTITUTI SECOLARI

Codice di diritto canonico

I canoni 712 e 721 vanno modificati nel modo seguente:

 

Can. 712 – §1. [Parole abrogate] Le costituzioni stabiliscano i vincoli [parola abrogata] con cui vengono assunti nell’istituto i consigli evangelici di cui parla il nuovo testo del canone 211 di questo codice e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell’istituto.

 

Can. 721 – §1. È ammesso invalidamente al periodo di prova iniziale: 1) chi non ha ancora raggiunto la maggiore età; 2) chi è legato attualmente con vincolo sacro ad un istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica [; 3) parole abrogate].

§2. Le costituzioni possono stabilire altri impedimenti anche per la validità dell’ammissione, o porre condizioni.

§3. Per essere accettati si richiede inoltre la maturità necessaria a condurre in modo conveniente la vita propria dell’istituto.

 

 

 

LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Codice di diritto canonico

I canoni 731 e 732 vanno modificati nel modo seguente:

 

Can. 731 – §1. [Parole abrogate] Le società di vita apostolica sono quelle i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza delle costituzioni.

§2. [Paragrafo abrogato]

 

Can. 732 – Quanto è stabilito nei canoni dal numero 578 – a esclusione delle parole “e anche l’oggetto proprio dei sacri vincoli” contenute nel canone 587, paragrafo 1 – fino al numero 597 e nel canone 606 si applica anche alle società di vita apostolica nel rispetto della natura di ciascuna società [; parole abrogate].

 

 

I VESCOVI

Codice dei canoni delle chiese orientali

Il canone 180 va modificato nel modo seguente:

 

Can. 180- §1. Perché qualcuno sia ritenuto idoneo all’episcopato si richiede che sia:

1° [numero abrogato];

2° [numero abrogato];

3° [numero abrogato];

4° almeno di trentacinque anni d’età;

5° costituito nell’ordine del presbiterato almeno da cinque anni;

6° dottore o licenziato o almeno esperto in qualche scienza sacra.

§2. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Inoltre non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di cadere nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona reputazione presso quelli di fuori, per non cadere in discredito e in qualche laccio del diavolo.

§3. Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – contrarie al paragrafo 2 di questo canone non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).

 

 

 

I SACERDOTI E I DIACONI

Codice dei canoni delle chiese orientali

Il canone 762 va modificato nel modo seguente:

 

Can. 762 – §1. È impedito dal ricevere gli ordini sacri:

1° chi è colpito da qualche forma di demenza o da altra infermità psichica, a motivo della quale è giudicato, dopo aver consultato i periti, inabile a svolgere correttamente il ministero;

2° chi ha commesso il delitto di apostasia, di eresia oppure di scisma;

3° [numero abrogato]

4° chi ha commesso omicidio volontario oppure ha procurato un aborto conseguendone l’effetto e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;

5° chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o che ha tentato di togliersi la vita;

6° chi ha posto un atto di ordine riservato a chi è costituito nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione di esercitarlo per qualche pena canonica.

7° chi esercita un ufficio o l’amministrazione vietata ai chierici di cui deve rendere conto finché, abbandonato l’ufficio e l’amministrazione e fatto inoltre il rendiconto, sia diventato libero;

8° il neofita, a meno che, a giudizio del Gerarca, sia sufficientemente sperimentato.

§2. Gli atti dai quali possono provenire gli impedimenti di cui nel §1, nn. 2-6, non producono impedimenti se non sono stati peccati gravi ed esterni commessi dopo il battesimo.

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali

Il canone 769 va modificato nel modo seguente:

 

Can. 769 – §1. L’autorità che ammette un candidato alla sacra ordinazione, deve ottenere:

1° la dichiarazione di cui nel can. 761, come pure il certificato dell’ultima sacra ordinazione oppure, se si tratta della prima sacra ordinazione, anche il certificato di battesimo e della crismazione del santo myron;

2° [parole abrogate] il certificato di matrimonio e il consenso dato per iscritto dalla moglie;

3° il certificato degli studi compiuti;

4° le lettere testimoniali del rettore del seminario o del Superiore di un istituto di vita consacrata, oppure del presbitero al quale è stato affidato il candidato fuori del seminario, sui buoni costumi dello stesso candidato;

5° le lettere testimoniali di cui nel can. 771, §3;

6° le lettere testimoniali, se lo giudica opportuno, degli altri Vescovi eparchiali o dei Superiori di istituti di vita consacrata dove il candidato ha dimorato per qualche tempo, sulle qualità del candidato e sulla sua libertà da ogni impedimento canonico.

§2. Questi documenti siano conservati nell’archivio della stessa autorità.

§3. Il candidato al presbiterato deve essere irreprensibile, sposato una sola volta, con figli credenti e che non possano essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati.

§4. I diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti al molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie.

§5. Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – contrarie ai paragrafi 3 e 4 di questo canone non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).

 

 

 

I RELIGIOSI

L’abolizione dell’obbligo della castità, del celibato, del nubilato, della verginità consacrata e la riforma della vita consacrata

Il canone 410 del codice dei canoni delle chiese orientali va modificato nel modo seguente:

 

Can. 410 – §1. Ogni istituto, attese l’indole e le finalità proprie, deve stabilire nelle costituzioni il modo in cui, secondo la propria forma di vita, si devono osservare i consigli evangelici di cui parla il nuovo testo del canone 14 di questo codice.

§2. Tutti i membri poi devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il diritto proprio dell’istituto, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato.

§3. Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – sul divieto per i fedeli che non hanno il sacerdozio ministeriale di sposarsi e di avere figli e sull’obbligo per i medesimi soggetti di vivere la castità, il celibato, il nubilato, la verginità consacrata non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).

§4. La condizione relazionale di ogni persona chiamata a un istituto di vita monastica, di vita religiosa, di vita consacrata è un dato che compete alla scelta che Dio fa di chiamarla prima o dopo che questa si sia sposata e abbia avuto dei figli. Poiché la normativa di qualsiasi tipo (canonica, disciplinare, liturgica, etc.) vigente nella Chiesa non può andare contro la rivelazione, tutte le affermazioni – di qualsiasi tipo e da chiunque rese: individuo o concilio – contrarie a questo paragrafo non sono conformi alla Scrittura e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).

 

 

 

GLI ORDINI E LE CONGREGAZIONI

 

Codice dei canoni delle chiese orientali

Il canone 504 va modificato nel modo seguente:

 

Can. 504 – §1. L’ordine è una società regolata dai canoni del codice di diritto canonico che disciplinano gli istituti secolari.

§2. La congregazione è una società regolata dai canoni del codice di diritto canonico che disciplinano le società di vita apostolica.

§3. Ogni norma contraria a questo canone è abrogata.

 

Codice dei canoni delle chiese orientali

Il canone 517 va modificato nel modo seguente:

 

Can. 517 – [Canone abrogato]

 

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Tutti i passi dei testi citati in questo articolo sono presi dalle pagine internet indicate.

 

Se non altrimenti specificato, il sottolineato è mio.

 

Tutte le citazioni della Bibbia in questo articolo sono prese da “La Sacra Bibbia” edizione Conferenza episcopale italiana, in: http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice di diritto canonico in questo articolo sono prese da “Codex iuris canonici” in: http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM

 

Tutte le citazioni del codice dei canoni delle chiese orientali presenti in questo articolo sono prese da “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” in latino in:

http://www.vatican.va/archive/cdc/index_it.htm

e in italiano in:

https://www.iuscangreg.it/cceo_multilingue.php

 

Tutte le citazioni del Catechismo della chiesa cattolica presenti in questo articolo sono prese da:

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_it.htm

 

 

IL CELIBATO PER I SACRI MINISTRI

Codice di diritto canonico,

canoni 194, 247, 277, 291, 1037 e 1087:

 

“Can. 194 – §1. E rimosso dall’ufficio ecclesiastico per il diritto stesso: 1) chi ha perso lo stato clericale; 2) chi si è separato pubblicamente dalla fede cattolica o dalla comunione della Chiesa; 3) il chierico che ha attentato al matrimonio anche soltanto civile.

§2. La rimozione, di cui ai nn. 2 e 3, può essere sollecitata soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell’autorità competente.

 

Can. 247 – §1. Siano preparati mediante un’adeguata educazione a vivere lo stato del celibato e imparino ad apprezzarlo come dono peculiare di Dio.

§2. Gli alunni siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa, senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale.

 

Can. 277 – §1. I chierici sono tenuti all’obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini.

§2. I chierici si comportino con la dovuta prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità può mettere in pericolo l’obbligo della continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli.

§3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e giudicare sull’osservanza di questo obbligo nei casi particolari.

 

Can. 291 – Oltre ai casi di cui al  can. 290, n. 1, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall’obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice.

 

Can. 1037 – Il promovendo al diaconato permanente, che non sia sposato, e così pure il promovendo al presbiterato, non siano ammessi all’ordine del diaconato, se non hanno assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente, davanti a Dio e alla Chiesa, l’obbligo del celibato oppure non hanno emesso i voti perpetui in un istituto religioso.

 

Can. 1087 – Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.”

 

 

 

IL CELIBATO PER LA VITA CONSACRATA

Codice di diritto canonico,

canoni 598, 599, 654, 694, 1088:

 

Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata (Cann. 573-607), canoni 598 e 599:

 

“Can. 598 – §1. Ogni istituto, attese l’indole e le finalità proprie, deve stabilire nelle costituzioni il modo in cui, secondo il suo programma di vita, sono da osservarsi i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza.

 

Can. 599 – Il consiglio evangelico di castità assunto per il Regno dei cieli, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso, comporta l’obbligo della perfetta continenza nel celibato.”

 

 

La professione religiosa (Cann. 654-658), canone 654:

 

“Can. 654 – Con la professione religiosa i membri assumono con voto pubblico l’obbligo di osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all’istituto con i diritti e i doveri definiti giuridicamente.”

 

 

Dismissione dei religiosi (Cann. 694-704), canone 694:

 

“Can. 694 – §1. Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che: 1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica; 2) abbia contratto matrimonio o ad esso abbia attentato, anche solo civilmente.

§2. In tali casi il Superiore maggiore col suo consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.”

 

 

Il matrimonio – Impedimenti dirimenti in specie (Cann. 1083-1094), canone 1088:

 

“Can. 1088 – Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.”

 

 

 

IL CELIBATO NEGLI ISTITUTI SECOLARI

Codice di diritto canonico,

canoni 712 e 721:

 

“Can. 712 – Ferme restando le disposizioni dei cann.  598-601, le costituzioni stabiliscano i vincoli sacri con cui vengono assunti nell’istituto i consigli evangelici e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell’istituto.

 

Can. 721 – §1. È ammesso invalidamente al periodo di prova iniziale: 1) chi non ha ancora raggiunto la maggiore età; 2) chi è legato attualmente con un vincolo sacro ad un istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una società di vita apostolica; 3) chi è sposato, durante il matrimonio.”

 

 

 

IL CELIBATO NELLE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Codice di diritto canonico,

canoni 731 e 732:

 

“Can. 731 – §1. Agli istituti di vita consacrata sono assimilate le società di vita apostolica i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza delle costituzioni.

§2. Fra queste vi sono società i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni.

 

Can. 732 – Quanto è stabilito nei cann.  578-597 e  606 si applica anche alle società di vita apostolica, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna società; alle società di cui al  can. 731, §2, si applicano anche i cann.  598-602.”

 

 

[2] I VESCOVI

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 180:

 

Can. 180 – Ut quis idoneus ad episcopatum habeatur, requiritur, ut sit:

1° firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo et prudentia praestans;
2° bona existimatione gaudens;
3° vinculo matrimonii non ligatus;
4° annos natus saltem triginta quinque;
5° a quinquennio saltem in ordine presbyteratus constitutus;
6° in aliqua scientia sacra doctor vel licentiatus vel saltem peritus.”

 

 

Il canone 180 in italiano:

 

Can. 180 – Perché qualcuno sia ritenuto idoneo all’episcopato si richiede che sia:

1° distinto per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo delle anime e prudenza;

2° di buona reputazione;

non legato da vincolo matrimoniale;

4° almeno di trentacinque anni d’età;

5° costituito nell’ordine del presbiterato almeno da cinque anni;

6° dottore o licenziato o almeno esperto in qualche scienza sacra.”

 

 

 

SACERDOTI E DIACONI

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canoni 762 e 769:

 

Can. 762 – § 1. A suscipiendis ordinibus sacris est impeditus:

1° qui aliqua forma laborat amentiae aliusve infirmitatis psychicae, qua consultis peritis inhabilis iudicatur ad ministerium rite implendum;

2° qui delictum apostasiae, haereseos aut schismatis commisit;

3° qui matrimonium, etiam civile tantum, attentavit, sive ipse vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio celebrando impeditus, sive cum muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto litigata;

4° qui voluntarium homicidium perpetravit aut abortum procuravit effecto secuto omnesque positive cooperantes;

5° qui se ipsum vel alium graviter et dolose mutilavit vel sibi vitam adimere tentavit;

6° qui actum ordinis posuit in ordine episcopatus vel presbyteratus constitutis reservatum vel eodem carens vel ab eiusdem exercitio aliqua poena canonica prohibitus;

7° qui officiam vel administrationem gerit clericis vetitam, cuius rationem reddere debet, donec deposito officio et administratione atque rationibus redditis liber factus erit;

8° neophytus, nisi iudicio Hierarchae sufficienter probatus est.

§2. Actus, ex quibus impedimenta, de quibus in § 1, nn. 2 – 6 oriri possunt, illa non pariunt, nisi fuerunt peccata gravia et externa post baptismum perpetrata.”

 

Il canone 762 in italiano:

 

Can. 762 – § 1. E’ impedito dal ricevere gli ordini sacri:

1° chi è colpito da qualche forma di demenza o da altra infermità psichica, a motivo della quale è giudicato, dopo aver consultato i periti, inabile a svolgere correttamente il ministero;

2° chi ha commesso il delitto di apostasia, di eresia oppure di scisma;

chi ha attentato il matrimonio, anche solo civile, sia che egli fosse impedito dal celebrare il matrimonio dal vincolo matrimoniale o dall’ordine sacro oppure dal voto pubblico perpetuo di castità, sia con una donna unita da un matrimonio valido oppure legata dallo stesso voto;

4° chi ha commesso omicidio volontario oppure ha procurato un aborto conseguendone l’effetto e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;

5° chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o che ha tentato di togliersi la vita;

6° chi ha posto un atto di ordine riservato a chi è costituito nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione di esercitarlo per qualche pena canonica.

7° chi esercita un ufficio o l’amministrazione vietata ai chierici di cui deve rendere conto finché, abbandonato l’ufficio e l’amministrazione e fatto inoltre il rendiconto, sia diventato libero;

8° il neofita, a meno che, a giudizio del Gerarca, sia sufficientemente sperimentato.

§2. Gli atti dai quali possono provenire gli impedimenti di cui nel § 1, nn. 2-6, non producono impedimenti se non sono stati peccati gravi ed esterni commessi dopo il battesimo.”

 

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 769:

 

Can. 769 – § 1. Auctoritas, quae candidatum ad sacram ordinationem admittit, obtineat:

1° declarationem, de qua in can. 761, necnon testimonium ultimae sacrae ordinationis aut, si de prima sacra ordinatione agitur, etiam testimonium baptismi et chrismationis sancti myri;

2° si candidatus est matrimonio iunctus, testimonium matrimonii et consensum uxoris scripto datum;

3° testimonium de peractis studiis;

4° testimoniales litteras rectoris seminarii vel Superioris instituti vitae consecratae aut presbyteri, cui candidatus extra seminarium commendatus est, de bonis moribus eiusdem candidati;

5° testimoniales litteras, de quibus in can. 771, § 3;

6° testimoniales litteras, si id expedire iudicat, aliorum Episcoporum eparchialium vel Superiorum institutorum vitae consecratae, ubi candidatus per aliquod tempus commoratus est, de candidati qualitatibus deque eius libertate ab omni impedimento canonico.

§2. Haec documenta asserventur in archivo eiusdem auctoritatis.”

 

Il canone 769 in italiano:

 

Can. 769 – § 1. L’autorità che ammette un candidato alla sacra ordinazione, deve ottenere:

1° la dichiarazione di cui nel can. 761, come pure il certificato dell’ultima sacra ordinazione oppure, se si tratta della prima sacra ordinazione, anche il certificato di battesimo e della crismazione del santo myron;

 2° se il candidato è unito in matrimonio, il certificato di matrimonio e il consenso dato per iscritto della moglie;

3° il certificato degli studi compiuti;

4° le lettere testimoniali del rettore del seminario o del Superiore di un istituto di vita consacrata, oppure del presbitero al quale è stato affidato il candidato fuori del seminario, sui buoni costumi dello stesso candidato;

5° le lettere testimoniali di cui nel can. 771, § 3;

6° le lettere testimoniali, se lo giudica opportuno, degli altri Vescovi eparchiali o dei Superiori di istituti di vita consacrata dove il candidato ha dimorato per qualche tempo, sulle qualità del candidato e sulla sua libertà da ogni impedimento canonico.

§2. Questi documenti siano conservati nell’archivio della stessa autorità.”

 

 

 

I RELIGIOSI

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 410:

 

Can. 410 – Status religiosus est stabilis in communi vivendi modus in aliquo instituto ab Ecclesia approbato, quo christifideles Christum, Magistrum et Exemplum Sanctitatis, sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes novo ac speciali titulo consecrantur per vota publica oboedientiae, castitatis et paupertatis sub legitimo Superiore ad normam statutorum servanda, saeculo renuntiant ac totaliter se devovent caritatis perfectioni assequendae in servitium Regni Dei pro Ecclesiae aedificatione et mundi salute utpote signa coelestem gloriam praenuntiantia.”

 

Il canone 410 in italiano:

 

Can. 410 – Lo stato religioso è un modo stabile di vivere in comune in un istituto approvato dalla Chiesa, nel quale i fedeli cristiani, seguendo più da vicino Cristo, Maestro ed Esempio di Santità, sotto l’azione dello Spirito Santo, con nuovo e speciale titolo sono consacrati per mezzo dei voti pubblici di obbedienza, castità e povertà da osservare sotto un legittimo Superiore a norma degli statuti, rinunciano al secolo e si dedicano totalmente a conseguire la perfezione della carità al servizio del Regno di Dio per l’edificazione della Chiesa e la salvezza del mondo, come segni che preannunciano la gloria celeste.”

 

 

 

I MONACI

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canoni 450 e 497:

 

“De admissione in monasterium sui iuris et de novitiatu

Can. 450 – Firmis praescriptis typici, quae potiora exigunt, ad novitiatum valide admitti non possunt:

1° acatholici;

2° qui poena canonica puniti sunt exceptis poenis, de quibus in can. 1426, § 1;

3° ii, quibus imminet gravis poena ob delictum, de quo legitime accusati sunt;

4° qui duodevicesimum aetatis annum nondum expleverunt, nisi agitur de monasterio, in quo habetur professio temporaria, quo in casu sufficit aetas septemdecim annorum;

5° qui monasterium ingrediuntur vi, metu gravi aut dolo inducti vel ii, quos Superior eodem modo inductus recipit;

6° coniuges durante matrimonio;

7° qui ligantur vinculo professionis religiosae vel alio sacro vinculo in instituto vitae consecratae, nisi de legitimo transitu agitur.”

 

Il canone 450 in italiano:

 

“L’ammissione nel monastero sui iuris e il noviziato

Can. 450Ferme restando le prescrizioni del tipico che esigano di più, non possono essere ammessi validamente al noviziato:

1° gli acattolici;

2° coloro che sono puniti da pena canonica eccetto le pene di cui nel can. 1426, § 1;

3° coloro su cui pende una grave pena per un delitto del quale sono legittimamente accusati;

4° coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, a meno che non si tratti di un monastero nel quale vi sia la professione temporanea, nel qual caso è sufficiente l’età di diciassette anni;

5° coloro che entrano nel monastero indotti da violenza, da timore grave oppure da dolo, o coloro che il Superiore riceve indotto allo stesso modo;

i coniugi mentre dura il matrimonio;

7° coloro che sono legati dal vincolo della professione religiosa o da altro vincolo sacro in un istituto di vita consacrata, a meno che non si tratti di un passaggio legittimo.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 497:

 

“De dimissione monachorum

Can. 497 – § 1. Ipso iure dimissus a monasterio habendus est sodalis qui:

1° fidem catholicam publice abiecit;

2° matrimonium celebravit vel etiam civiliter tantum attentavit.

§2. His in casibus Superior monasterii sui iuris consulto suo consilio sine mora collectis probationibus declarationem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione, atque quam primum de re auctoritatem, cui monasterium immediate subiectum est, certiorem faciat.”

 

Il canone 497 in italiano:

 

“La dimissione dei monaci

Can. 497 – § 1. E’ da ritenere dimesso dal monastero per il diritto stesso il membro che:

1° ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica;

ha celebrato o anche solo civilmente attentato il matrimonio.

§2. In questi casi il Superiore del monastero sui iuris, dopo aver consultato il suo consiglio, senza alcun ritardo, raccolte le prove, emetta la dichiarazione del fatto, affinché consti giuridicamente della dimissione, e informi al più presto della cosa l’autorità a cui il monastero è immediatamente soggetto.”

 

 

 

GLI ORDINI E LE CONGREGAZIONI

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canoni 504 e 517:

 

“Can. 504 – § 1. Ordo est societas ab auctoritate competenti ecclesiastica erecta, in qua sodales, etsi non sunt monachi, professionem emittunt, quae professioni monasticae aequiparatur.

§2. Congregatio est societas ab auctoritate competenti ecclesiastica erecta, in qua sodales professionem emittunt cum tribus votis publicis oboedientiae, castitatis et paupertatis, quae tamen professioni monasticae non aequiparatur, sed propriam vim habet ad normam iuris.”

 

Il canone 504 in italiano:

 

Can. 504 – § 1. L’ordine è una società eretta dalla competente autorità ecclesiastica, nella quale i membri, pur non essendo monaci, emettono una professione che è equiparata alla professione monastica.

§2. La congregazione è una società eretta dalla competente autorità ecclesiastica, nella quale i membri emettono la professione con i tre voti pubblici di obbedienza, castità e povertà, la quale però non è equiparata alla professione monastica, ma ha una forza propria a norma del diritto.”

 

 

Codice dei canoni delle chiese orientali,

canone 517:

 

“Can. 517 – § 1. Aetas ad validam admissionem in novitiatum ordinis vel congregationis requisita est decimus septimus annus expletus; circa cetera requisita ad admissionem in novitiatum serventur cann. 448, 450, 452 et 454.

§2. Ad novitiatum instituti religiosi alterius Ecclesiae sui iuris nemo licite admitti potest sine licentia Sedis Apostolicae, nisi de candidato agitur, qui destinatus est provinciae vel domui, de qua in can. 432, propriae Ecclesiae.”

 

Il canone 517 in italiano:

 

“Can. 517 – § 1. L’età richiesta per la valida ammissione al noviziato di un ordine o congregazione è il diciasettesimo anno compiuto; a riguardo di tutti gli altri requisiti per l’ammissione al noviziato, si osservino i cann. 448, 450, 452 e 454.

§2. Nessuno può essere ammesso lecitamente al noviziato di un istituto religioso di un’altra Chiesa sui iuris senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è destinato a una provincia o casa, di cui nel can. 432, della propria Chiesa.”

 

 

 

[3] Francesco Antonio Grana, 26 ottobre 2019, Sinodo sull’Amazzonia, arriva il sì ai preti sposati. Resta il no alle donne diacono. “Ma il celibato rimane dono di Dio, in: https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/26/sinodo-sullamazzonia-arriva-il-si-ai-preti-sposati-no-alle-donne-diacono-ma-il-celibato-resta-dono-di-dio/5534909/

 

Marco Politi, 10 febbraio 2020, Preti sposati, Papa Francesco è nella morsa degli oppositori. E la svolta potrebbe non arrivare, in: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/10/preti-sposati-papa-francesco-e-nella-morsa-degli-oppositori-e-la-svolta-potrebbe-non-arrivare/5701604/

 

Redazione, 17 febbraio 2020, Sarà sui migranti il Sinodo del 2022? Mentre il dibattito sui preti sposati non è chiuso, in: http://www.farodiroma.it/sara-sui-migranti-il-sinodo-del-2022-mentre-il-dibattito-sui-preti-sposati-non-e-chiuso/

 

Don Arturo Cattaneo, 1 marzo 2020, Un’opinione sul dibattito sui preti sposati e su un eventuale discussione riguardo all’ordinazione delle donne al presbiterato, in: https://www.catt.ch/newsi/unopinione-sul-dibattito-sui-preti-sposati-e-su-un-eventuale-discussione-riguardo-allordinazione-delle-donne-al-presbiterato/

 

 

 

[4] Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 29-31:

 

“[29] E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni.

[30] La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei.

[31] Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli.”

 

 

 

[5] Prima lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti 1-7:

 

“[1] È degno di fede quanto vi dico: se uno aspira all’episcopato, desidera un nobile lavoro.

[2] Ma bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare,

[3] non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro.

[4] Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità,

[5] perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio?

[6] Inoltre non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di cadere nella stessa condanna del diavolo.

[7] È necessario che egli goda buona reputazione presso quelli di fuori, per non cadere in discredito e in qualche laccio del diavolo.”

 

 

 

[6] Prima lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti 8-13:

 

“[8] Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti al molto vino né avidi di guadagno disonesto,

[9] e conservino il mistero della fede in una coscienza pura.

[10] Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio.

[11] Allo stesso modo le donne siano dignitose, non pettegole, sobrie, fedeli in tutto.

[12] I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie.

[13] Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù.”

 

 

 

[7] Lettera a Tito, capitolo 1, versetti 1-6:

 

“[1] Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo per chiamare alla fede gli eletti di Dio e per far conoscere la verità che conduce alla pietà

[2] ed è fondata sulla speranza della vita eterna, promessa fin dai secoli eterni da quel Dio che non mentisce,

[3] e manifestata poi con la sua parola mediante la predicazione che è stata a me affidata per ordine di Dio, nostro salvatore,

[4] a Tito, mio vero figlio nella fede comune: grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro salvatore.

[5] Per questo ti ho lasciato a Creta perché regolassi ciò che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato:

[6] il candidato deve essere irreprensibile, sposato una sola volta, con figli credenti e che non possano essere accusati di dissolutezza o siano insubordinati.”

 

 

 

[8] Enciclopedia Treccani on-line,

voce “celibato” in:

http://www.treccani.it/enciclopedia/celibato/

 

“Nell’antichità l’influsso del concetto religioso secondo il quale il culto dei defunti era necessario alla loro pace ultramondana, donde la necessità di lasciare dietro di sé dei discendenti che perpetuassero questo culto, ispirò al diritto dello Stato, erede del diritto sacro, una politica legislativa in favore del matrimonio e ostile al celibato. A Roma l’avversione al c. è documentata in antico, ma la legislazione rimase sostanzialmente blanda: quella augustea sancì privilegi per i coniugati e per i padri, ma trovò forte ostacolo a essere approvata, e per quanto rimanesse in vigore fino a Costantino non fu mai rigorosamente osservata.

Diversa valenza il c. assume in ambito religioso, quando la castità assoluta è imposta, per ideale ascetico o per motivi rituali, a persone che si trovano in particolare contatto col sacro. Nel cristianesimo primitivo, che presenta l’unione dell’uomo e della donna nel matrimonio come veicolo di grazia e segno mistico dell’unione di Cristo con la sua Chiesa, il c. è proposto come ideale ma non come obbligo per il clero/”>clero, a parte l’esclusione delle seconde nozze (il vescovo, secondo s. Paolo, dev’essere «marito di una sola moglie»).

Il c. ecclesiastico si affermò nei primi anni del 4° sec., quando il Concilio di Elvira (Iliberri, odierna Granada) ordinò a tutti i chierici di astenersi dal matrimonio e dal generare figli, pena la deposizione. La norma fu ratificata, in Occidente, dal papa Siricio nel Concilio romano del 386, quindi da Innocenzo I e da vari Concili (Toledo, 390 e 400, Cartagine e Torino, 401). In Oriente, invece (Concili di Ancira, 314; Nicea, 325; Gangra, circa 350), si ritenne opportuno autorizzare chi non si sentisse di praticare il c. a usare dei diritti coniugali. Altri testi si ispiravano a maggiore severità, per cui, dopo la legislazione giustinianea, la regola del 2° Concilio Trullano (o Sinodo quinisexto, 692) stabilì che ai coniugati non si poteva negare l’ordinazione a suddiacono, diacono o prete, ma vietò il matrimonio dopo l’ordinazione e impose il c. assoluto per i vescovi (generalmente scelti tra i monaci; se sposati, la moglie doveva ritirarsi in un monastero): regola tuttora in vigore nella Chiesa orientale, salvo che fra i copti e gli etiopici, che permettono ai vescovi di tenere le loro mogli.

In Occidente un vero e proprio ripudio del c. ecclesiastico si ebbe soltanto con Lutero, seguito in ciò dagli altri riformatori. In opposizione a tale tendenza, il Concilio di Trento, confermando e chiarendo un decreto di Callisto II (1123), sancì l’invalidità del matrimonio contratto da religiosi di voti solenni e da chierici negli ordini maggiori. Dopo il Concilio Vaticano II la Chiesa latina ha ribadito l’obbligo del c. per i presbiteri (dal momento dell’ordinazione diaconale) e per i diaconi permanenti, anche di età matura, ma non sposati. La dispensa dal c. sacerdotale, riservata personalmente al papa, è stata regolata dapprima da alcune norme emanate dalla Congregazione per la dottrina della fede (1971) e, in seguito alla loro revisione e verifica, da nuovi criteri fissati da Giovanni Paolo II (1980).”

 

 

 

[9] Alfredo Saccardo, Il concilio di Elvira del 305, in:

http://www.smseurope.org/SCIENZEFEDI/SeF_ALFREDO/elvira305.htm

 

“II concilio spagnolo di Elvira, città dell’Andalusia nei pressi di Granada, ha una straordinaria importanza. È uno dei primi concili della Chiesa. Contiene canoni disciplinari e si svolge quando non c’è ancora libertà di professare pubblicamente la fede.

Ha un numero così elevato di canoni (81) da superare qualsiasi altro concilio del IV secolo, compreso quello ecumenico di Nicea del 325.

Non è un concilio che vuole risolvere problemi dogmatici, ma solo disciplinari.

Questo concilio ci permette di conoscere l’estensione del cristianesimo in Spagna e la severità di una disciplina che susciterà vivaci polemiche.

Certamente all’inizio del IV secolo il cristianesimo è già fiorente in Spagna, tanto che tutte le sei province hanno le loro chiese, anche se non tutte sono presenti ad Elvira.

È assente la chiesa della Mauritania Tingitana.

Sono presenti 19 vescovi: il più famoso è Osio di Cordova perché, consigliere dell’imperatore Costantino, parteciperà al concilio ecumenico di Nicea e a quello di Sardica. Osio rappresenta insomma un valido collegamento fra la chiesa d’occidente e quella d’oriente.

Il concilio di Elvira è così importante che alcuni suoi canoni saranno riportati e ripresi nei concili di Arles del 314, di Nicea del 315, di Sardica del 343.

I canoni disciplinari del concilio di Elvira, espressi con semplicità e chiarezza, sono severissimi.

Certi peccati, elencati in alcuni canoni (1, 2, 8, 10, 12, 17, 19, 71, 75), escludono perfino la comunione finale (nec in fine dandam esse communionem).

Non ci soffermiamo sul significato di simili terribili condanne: all’inizio del IV secolo è in atto una tremenda persecuzione nell’impero romano per cui molti cristiani vacillano, altri abiurano… si affermano le prime eresie che minano l’autentica dottrina di Cristo: forse per questo i vescovi presenti ad Elvira sono così severi.

Anche il can. 33 propugna una pena severa per chi trasgredisce ciò che il canone proibisce“Placuit in totum prohiberi episcopis, presbyteris et diaconibus, vel omnibus clericis positis in ministerio, abstinere se a coniugibus suis, et non generare fìlios: quicumque vero fecerit ab honore clericatus exterminetur” (Mansi II, 11). “Noi decidiamo di proibire ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi e a tutti coloro che sono impegnati nel ministero, di astenersi del tutto dalle proprie mogli e di non generare figli: chiunque lo farà, sarà eliminato dal clero”.

Il senso ed il contenuto del canone sono precisi e chiari: SI PROIBISCE LA TOTALE ASTENSIONE DALLE SPOSE E DI NON GENERARE FIGLI!

Ma dopo parecchi secoli, storici e teologi tradurranno il canone capovolgendone il senso, affermando che ad Elvira si è ORDINATA l’astensione dalle mogli proibendo i rapporti coniugali ai chierici.

Con questa arbitraria affermazione si è calpestato il significato letterale del canone che presenta una straordinaria difesa dei diritti naturali dei vescovi, dei preti, dei diaconi, diritti che si trasformeranno, nei secoli, in doveri di astensione per motivi più o meno inconsci di purità rituale e sacrale, assenti del tutto nell’insegnamento di Cristo e degli Apostoli e di inequivocabile provenienza giudaico-pagana.

  1. Tutti i concili della prima metà del IV secolo (compreso quello ecumenico di Nicea) non accennano ad obblighi di continenza sacrale e rituale per il clero. Anzi! Sia a Nicea con Pafnuzio, sia a Gangra si afferma il rispetto per il clero coniugato e convivente con le spose. A Nicea nel 325 e a Sardica nel 343 è presente il vescovo spagnolo Osio, uno dei protagonisti del concilio di Elvira.
  2. Data la presenza nella chiesa, fin dai primi secoli, di eresie manichee, gnostiche e altre minori, tutte contrarie in qualche modo all’attività sessuale anche nel matrimonio, è più che logico che un concilio importante come quello di Elvira si pronunci con forza e durezza contro quelle idee che stavano infiltrandosi anche nella chiesa spagnola e che incriminavano il sacrosanto diritto naturale dell’attività matrimoniale dei fedeli e soprattutto dei ministri della chiesa.
  3. Imerio, vescovo spagnolo di Tetragona, nella seconda metà del IV secolo, chiede lumi a Roma riguardo a varie questioni disciplinari della chiesa spagnola, fra le quali la continenza e la vita coniugale del clero. Ciò dimostra che i ministri della chiesa vivevano regolarmente con le mogli. Ma proprio in quegli anni si diffondevano in Spagna le idee priscilliane di stampo manicheo e nemiche dichiarate dell’attività sessuale matrimoniale del clero.
  4. Ciò spiega l’interrogazione pressante fatta in proposito al papa, domanda che sarebbe stata superflua se il concilio di Elvira avesse perentoriamente stabilito la continenza del clero alcuni decenni prima.
  5. La risposta di papa Siricio ad Imerio nel 385 (Mansi III, 655-662), contraria all’attività sessuale (ma non al matrimonio) del clero, è forse suggerita da S. Girolamo, consigliere del papa e assertore della continenza assoluta dei ministri ecclesiastici. Il responso pontifìcio non accenna minimamente al can. 33 di Elvira, che poteva avallare le tesi puriste di Siricio, se avesse proibito i rapporti del clero spagnolo con le mogli.
  6. I Padri della chiesa, propugnatori della continenza sacrale dei ministri, non citano assolutamente il can. 33 di Elvira che, per la sua antichità e severità, avrebbe potuto rappresentare un argomento solido a favore della continenza del clero, se avesse espresso ordini di stampo purista.
  7. Nei secoli XI e XII, in cui si lotta per riformare il clero corrotto e concubino, si citano parecchi concili di epoche precedenti per sostenere la necessità della continenza del clero, ma quello di Elvira mai. Per la sua forza e per essere stato il primo concilio occidentale con canoni disciplinari, sarebbe stato citato ben volentieri se avesse ordinato la continenza del clero.
  8. La celebre ”Storia dei concili”di Hefele-Leclercq, che commenta il can. 33 di Elvira in chiave purista, aggiunge che la stesura del canone è “difettosa”, quindi non attendibile. Questo probabilmente perché il canone non dice quello che si vorrebbe dicesse.
  9. Se il can. 33 del concilio di Elvira avesse voluto stabilire l’obbligo dell’astensione dei ministri sacri dalle loro mogli, sarebbe stato redatto come il can. 61 dello stesso concilio che dice: “…placuit abstinere a…”.Il can. 33 invece dice: “…placuit prohiberi abstinere se a… Insomma nel can. 61 si ordina di astenersi da…, mentre nel can. 33 si proibisce di astenersi da…
  10. Secondo i puristi, il can. 33 proibirebbe i rapporti con le spose anche ai chierici di grado inferiore (omnibus clericis positisin ministerio)Ma la continenza ai suddiaconi viene imposta per la prima volta da papa Leone Magno nel V secolo, per cui è assurdo che ad Elvira, 150 anni prima, fossero obbligati alla continenza i semplici chierici, inferiori ai suddiaconi.
  11. La storica medioevale G. Rossetti, in uno studio sul matrimonio del clero nell’Alto Medioevo (Il Matrimonio nella società A. Medioevale, XXIV1 Spoleto, 1977)è del parere che il can. 33 di Elvira dica quello che letteralmente afferma: la difesa dei diritti coniugali del clero.
  12. Lo storico di Lovanio M. Meigne, sostenendo la tesi che probabilmente il can. 33 di Elvira farebbe parte di una collezione di canoni del IV secolo (per la somiglianza con canoni del concilio di Gangra e con alcuni canoni degli Apostoli della II metà del IV secolo), non fa altro che affermare, con dovizia di argomenti storici comparati, l’interpretazione letterale del can. 33 di Elvira.
  13. Ecco le testuali parole del Meigne: “Il senso del canone che si ricava dal contesto storico, è esattamente contrario a quello purista abitualmente attribuitogli. Gli autori del can. 33 non si proponevano di consigliare, incoraggiare, ordinare l’astinenza coniugale ai chierici, ma prendevano la difesa del diritto coniugale e del diritto naturale (rifiutato dagli eretici) di generare figli, contro la novità di un falso ascetismo“(M. Meigne in Révue d’Histoire Ecclesiastique 70, Lovain, 1975, p. 361-387).
  14. Pio XI nell’enciclica “Ad catholici sacerdotii” del 1935 e l’Enciclopedia Cattolica vol. 5 pag. 267, sembrano copiarsi a vicenda: “La prima traccia scritta della legge del celibato si riscontra nel can. 33 del concilio di Elvira…”(anche Paolo VI nella “Sacerdotalis coelibatus” dice le stesse cose). Ma ad Elvira si afferma tutto il contrario: né continenza, né celibato, il quale verrà imposto come legge nella chiesa latina solo con il concilio Lateranense del 1139.
  15. Sono così numerosi gli storici, i teologi, i giuristi, i testi enciclopedici italiani ed europei che considerano ancora oggi il can. 33 come inizio della legge del celibato ecclesiastico, da rimanere allibiti.
  16. Oltre a Pio XI e Paolo VI, anche il Denzinger con il celebre “Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum”è convinto che “proibire di astenersi dalle spose…  significa “ordinare di astenersi dalle spose…con buona pace della lingua latina e dei vescovi spagnoli del IV secolo, che non meritavano certo di venire banalmente fraintesi su un argomento così importante.”

 

 

 

[10] Codice di diritto canonico,

canone 336:

 

“Can. 336 – Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane ininterrottamente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.”

 

 

 

 

[11] Il testo di questo articolo pubblicato il 1° giugno 2020 conteneva le parole: “Di conseguenza, devono essere tutte abrogate”.

Il 15 settembre 2021 ho corretto questa frase nel modo seguente: “Di conseguenza, vanno considerate tutte quante come se non ci fossero (“tamquam non essent”).”

La contrarietà di qualsiasi affermazione alla parola di Dio, infatti, non necessita di un atto di abrogazione, ma rende l’affermazione stessa inesistente.

Questo perché – lo ripeto ancora una volta – Dio non è un teologo particolarmente versato al quale possono contrapporsi le affermazioni di altri teologi ugualmente capaci.

Se il Nuovo Testamento afferma più volte e inequivocabilmente che chi ha il sacerdozio ministeriale sia sposato una sola volta, abbia figli e sappia governare bene la sua famiglia, qualsiasi tesi contraria non può soppiantare il dato inequivocabile della Scrittura.

Nessuna affermazione umana, infatti, può stare alla pari, superare o contraddire la parola di Dio.

 

 

 

[12] Decreto del concilio Vaticano II Presbyterorum ordinis,

numero 16, in:

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_it.html

 

Il celibato

  1. La perfetta e perpetua continenza per il regno dei cieli, raccomandata da Cristo Signore (124) nel corso dei secoli e anche ai nostri giorni gioiosamente abbracciata e lodevolmente osservata da non pochi fedeli, è sempre stata considerata dalla Chiesa come particolarmente confacente alla vita sacerdotale. Essa è infatti segno e allo stesso tempo stimolo della carità pastorale, nonché fonte speciale di fecondità spirituale nel mondo (125). Essa non è certamente richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta evidente se si pensa alla prassi della Chiesa primitiva (126) e alla tradizione delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a coloro che assieme a tutti i vescovi scelgono con l’aiuto della grazia il celibato, vi sono anche degli eccellenti presbiteri coniugati: per questo il nostro sacro Sinodo, nel raccomandare il celibato ecclesiastico, non intende tuttavia mutare quella disciplina diversa che è legittimamente in vigore nelle Chiese orientali, anzi esorta amorevolmente tutti coloro che hanno ricevuto il presbiterato quando erano nello stato matrimoniale a perseverare nella santa vocazione, continuando a dedicare pienamente e con generosità la propria vita per il gregge loro affidato (127).

Il celibato, comunque, ha per molte ragioni un rapporto di convenienza con il sacerdozio. Infatti la missione sacerdotale è tutta dedicata al servizio della nuova umanità che Cristo, vincitore della morte suscita nel mondo con il suo Spirito, e che deriva la propria origine « non dal sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma da Dio» (Gv 1,13). Ora, con la verginità o il celibato osservato per il regno dei cieli (128), i presbiteri si consacrano a Dio con un nuovo ed eccelso titolo, aderiscono più facilmente a lui con un cuore non diviso (129) si dedicano più liberamente in lui e per lui al servizio di Dio e degli uomini, servono con maggiore efficacia il suo regno e la sua opera di rigenerazione soprannaturale, e in tal modo si dispongono meglio a ricevere una più ampia paternità in Cristo.

In questo modo, pertanto, essi proclamano di fronte agli uomini di volersi dedicare esclusivamente alla missione di fidanzare i cristiani con lo sposo unico e di presentarli a Cristo come vergine casta (130) evocando così quell’arcano sposalizio istituito da Dio, e che si manifesterà pienamente nel futuro per il quale la Chiesa ha come suo unico sposo Cristo (131). Essi inoltre diventano segno vivente di quel mondo futuro, presente già attraverso la fede e la carità, nel quale i figli della risurrezione non si uniscono in matrimonio (132).

Per questi motivi – fondati sul mistero di Cristo e della sua missione – il celibato, che prima veniva raccomandato ai sacerdoti, in seguito è stato imposto per legge nella Chiesa latina a tutti coloro che si avviano a ricevere gli ordini sacri. Questo sacro Sinodo torna ad approvare e confermare tale legislazione per quanto riguarda coloro che sono destinati al presbiterato, avendo piena certezza nello Spirito che il dono del celibato, così confacente al sacerdozio della nuova legge, viene concesso in grande misura dal Padre, a condizione che tutti coloro che partecipano del sacerdozio di Cristo con il sacramento dell’ordine, anzi la Chiesa intera, lo richiedano con umiltà e insistenza. Il sacro Sinodo esorta inoltre tutti i presbiteri, i quali hanno liberamente abbracciato il sacro celibato seguendo l’esempio di Cristo e confidando nella grazia di Dio, ad aderirvi generosamente e cordialmente e a perseverare fedelmente in questo stato, sapendo apprezzare il dono meraviglioso che il Padre ha loro concesso e che il Signore ha così esplicitamente esaltato (133) e avendo anche presenti i grandi misteri che in esso sono rappresentati e realizzati. E al mondo di oggi, quanto più la perfetta continenza viene considerata impossibile da tante persone, con tanta maggiore umiltà e perseveranza debbono i presbiteri implorare assieme alla Chiesa la grazia della fedeltà che mai è negata a chi la chiede. Ricorrano allo stesso tempo ai mezzi soprannaturali e naturali che sono a disposizione di tutti. E soprattutto non trascurino quelle norme ascetiche che sono garantite dalla esperienza della Chiesa e che nelle circostanze odierne non sono meno necessarie.

Questo sacro Sinodo prega perciò i sacerdoti –  e non solo essi, ma anche tutti i fedeli – di avere a cuore il dono prezioso del celibato sacerdotale, e di supplicare tutti Iddio affinché lo conceda sempre abbondantemente alla sua Chiesa.”

 

Note presenti nel testo ora citato

 

“(124) Cf. Mt 19,12.

 

(125) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 42: AAS 57 (1965), pp. 47-49 [pag. 219ss].

 

(126) Cf. 1 Tm 3,2-5; Tt 1,6.

 

(127) Cf. PIO XI, Encicl. Ad catholici sacerdotii, 20 dic. 1935: AAS 28 (1936), p. 28.

 

(128) Cf. Mt 19,12.

 

(129) Cf. 1 Cor 7,32-34.

 

(130) Cf. 2 Cor 11,2.

 

(131) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, nn. 42 e 44: AAS 57 (1965), pp. 47-49 e 50-51 [pag. 219ss e 227ss]; Decr. sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis, n. 12 [pag. 423ss].

 

(132) Cf. Lc 20,35-36; PIO XI, Encicl. Ad catholici sacerdotii, 20 dic. 1935: AAS 28 (1936), pp. 24-28; PIO XII, Encicl. Sacra Virginitas, 25 marzo 1954: AAS 46 (1954), pp. 169-172.

 

(133) Cf. Mt 19,11.”

 

 

 

[13] Catechismo della chiesa cattolica,

numero 1580:

 

“1580 Nelle Chiese Orientali, da secoli, è in vigore una disciplina diversa: mentre i vescovi sono scelti unicamente fra coloro che vivono nel celibato, uomini sposati possono essere ordinati diaconi e presbiteri. Tale prassi è da molto tempo considerata come legittima; questi presbiteri esercitano un ministero fruttuoso in seno alle loro comunità [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Presbyterorum ordinis, 16]. D’altro canto il celibato dei presbiteri è in grande onore nelle Chiese Orientali, e numerosi sono i presbiteri che l’hanno scelto liberamente, per il Regno di Dio. In Oriente come in Occidente, chi ha ricevuto il sacramento dell’Ordine non può più sposarsi.”

 

 

 

[14] Il testo di questo articolo pubblicato il 1° giugno 2020 conteneva le parole: “devono essere tutte abrogate”.

Il 15 settembre 2021 ho corretto questa frase nel modo seguente: “vanno considerate tutte quante come se non ci fossero (“tamquam non essent”)”.”

Per la motivazione di questa correzione, si veda la nota numero 11.

 

 

 

[15] Prima lettera ai corinzi, capitolo 7, versetti 1-40:

 

“[1] Quanto poi alle cose di cui mi avete scritto, è cosa buona per l’uomo non toccare donna;

[2] tuttavia, per il pericolo dell’incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito.

[3] Il marito compia il suo dovere verso la moglie; ugualmente anche la moglie verso il marito.

[4] La moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il marito; allo stesso modo anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie.

[5] Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché satana non vi tenti nei momenti di passione.

[6] Questo però vi dico per concessione, non per comando.

[7] Vorrei che tutti fossero come me; ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro.

[8] Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io;

[9] ma se non sanno vivere in continenza, si sposino; è meglio sposarsi che ardere.

[10] Agli sposati poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito –

[11] e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito – e il marito non ripudi la moglie.

[12] Agli altri dico io, non il Signore: se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi;

[13] e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi:

[14] perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi.

[15] Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace!

[16] E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?

[17] Fuori di questi casi, ciascuno continui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il Signore, così come Dio lo ha chiamato; così dispongo in tutte le chiese.

[18] Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non lo nasconda! È stato chiamato quando non era ancora circonciso? Non si faccia circoncidere!

[19] La circoncisione non conta nulla, e la non circoncisione non conta nulla; conta invece l’osservanza dei comandamenti di Dio.

[20] Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato.

[21] Sei stato chiamato da schiavo? Non ti preoccupare; ma anche se puoi diventare libero, profitta piuttosto della tua condizione!

[22] Perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore, è un liberto affrancato del Signore! Similmente chi è stato chiamato da libero, è schiavo di Cristo.

[23] Siete stati comprati a caro prezzo: non fatevi schiavi degli uomini!

[24] Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato.

[25] Quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia.

[26] Penso dunque che sia bene per l’uomo, a causa della presente necessità, di rimanere così.

[27] Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei sciolto da donna? Non andare a cercarla.

[28] Però se ti sposi non fai peccato; e se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella carne, e io vorrei risparmiarvele.

[29] Questo vi dico, fratelli: il tempo ormai si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano come se non l’avessero;

[30] coloro che piangono, come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero; quelli che comprano, come se non possedessero;

[31] quelli che usano del mondo, come se non ne usassero appieno: perché passa la scena di questo mondo!

[32] Io vorrei vedervi senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore;

[33] chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie,

[34] e si trova diviso! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito.

[35] Questo poi lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è degno e vi tiene uniti al Signore senza distrazioni.

[36] Se però qualcuno ritiene di non regolarsi convenientemente nei riguardi della sua vergine, qualora essa sia oltre il fiore dell’età, e conviene che accada così, faccia ciò che vuole: non pecca. Si sposino pure!

[37] Chi invece è fermamente deciso in cuor suo, non avendo nessuna necessità, ma è arbitro della propria volontà, ed ha deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine, fa bene.

[38] In conclusione, colui che sposa la sua vergine fa bene e chi non la sposa fa meglio.

[39] La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito; ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore.

[40] Ma se rimane così, a mio parere è meglio; credo infatti di avere anch’io lo Spirito di Dio.”

 

 

 

[16] Il fatto che i versetti 17, 20 e 24 del capitolo 7 della prima lettera ai corinzi si riferiscano alle persone che conducono vita laicale consacrata è dimostrato dalle parole “Fuori di questi casi” all’inizio del versetto 17 con le quali si fa riferimento ai casi trattati dall’inizio del capitolo 7, vale a dire le vicende che riguardano marito e moglie.

 

 

 

[17] Il testo di questo articolo pubblicato il 1° giugno 2020 conteneva le parole: “e vanno modificate.”.

Il 15 settembre 2021 ho corretto questa frase nel modo seguente: “e, di conseguenza, vanno considerate come se non ci fossero (“tamquam non essent”).”.

La contrarietà di qualsiasi affermazione alla parola di Dio, infatti, non necessita di un atto di abrogazione, ma rende l’affermazione stessa inesistente.

Questo perché – lo ripeto ancora una volta – Dio non è un teologo particolarmente versato al quale possono contrapporsi le affermazioni di altri teologi ugualmente capaci.

Se il Nuovo Testamento non prevede alcun obbligo di castità, celibato, nubilato, verginità consacrata per i fedeli che non hanno il sacerdozio ministeriale e lascia la condizione relazionale di ogni persona chiamata alla vita laicale consacrata alla scelta che Dio fa di chiamarla prima o dopo che questa si sia sposata e abbia avuto dei figli, qualsiasi tesi contraria non può soppiantare il dato inequivocabile della Scrittura.

Nessuna affermazione umana, infatti, può stare alla pari, superare o contraddire la parola di Dio.

 

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Riflessioni sul matrimonio

Il diritto canonico afferma che il matrimonio è un sacramento e che i battezzati che desiderano sposarsi devono farlo con il matrimonio sacramento.[1]

La teologia sacramentaria, alla luce del testo biblico, ci dice quali sono i tre elementi che devono essere presenti nella struttura di un sacramento.

Lo scopo di questo articolo è verificare la presenza di questi tre elementi nella struttura del matrimonio.

La mancanza anche di uno solo di essi comporterà che il matrimonio non potrà più essere qualificato come sacramento.

Di conseguenza, sarà necessario modificare il diritto canonico al fine di renderlo conforme a quanto si legge nella Bibbia.

Come è noto, infatti, il diritto canonico si fonda sulla Scrittura della quale costituisce attuazione dettando regole per disciplinare la vita dei fedeli.

 

 

 

I TRE ELEMENTI

I tre elementi necessari per poter affermare l’esistenza di un sacramento sono: l’epiclesi, la sporgenza teologica, un solido appiglio nella Bibbia.

 

L’EPICLESI

L’epiclesi è l’invocazione dello Spirito Santo perché operi il sacramento.

Essa è indispensabile perché il sacramento si realizzi.

L’epiclesi è presente nella liturgia del battesimo dei bambini[2] e degli adulti[3], nella liturgia della confermazione (cresima)[4], nella liturgia della penitenza (confessione)[5], nella liturgia dell’eucaristia[6], nella liturgia dell’ordinazione[7] e nella liturgia dell’unzione degli infermi[8].

 

L’epiclesi è assente nella liturgia del matrimonio.

Questo è molto grave.

Le parole della liturgia, infatti, non sono un’apparenza senza valore.

Le parole della liturgia sono il veicolo attraverso il quale si realizza la realtà del sacramento.[9]

La mancanza dell’epiclesi nella liturgia del matrimonio impedisce a quest’ultimo di realizzarsi come sacramento.

Questo è ancor più sorprendente se si considera che il Catechismo della chiesa cattolica parla espressamente dell’epiclesi nel matrimonio.[10]

 

 

La benedizione degli sposi.

Una tesi afferma che, nella liturgia del matrimonio, l’epiclesi sarebbe presente nella benedizione degli sposi.

Ebbene, la benedizione degli sposi[11] non ha alcunché a che vedere con l’epiclesi.

La benedizione, infatti, consiste nel bene dire, cioè dire bene dell’operato di qualcuno.[12]

Poiché solo Dio giudica l’animo umano, la benedizione la può dare soltanto Dio.

Questo è il motivo per il quale tutte le benedizioni pronunciate dal celebrante hanno i verbi al congiuntivo, ad esempio: “Vi benedica Dio onnipotente”.

Si tratta del congiuntivo esortativo: il celebrante esorta Dio a benedire qualcuno.

Se Dio vuole, benedice, se non vuole, non benedice.

Tutto questo, lo ripetiamo, non ha alcunché a che vedere con l’epiclesi.

L’epiclesi, come abbiamo detto, è l’invocazione dello Spirito Santo perché operi il sacramento, non è un’esortazione a Dio perché dica bene dell’operato di qualcuno.

 

 

La preghiera eucaristica I

Per completezza, va sottolineato che l’epiclesi è assente anche nel Messale romano, preghiera eucaristica I.

In quest’ultima, infatti, le parole:

“Santifica, o Dio, questa offerta

con la potenza della tua benedizione,

e degnati di accettarla a nostro favore,

in sacrificio spirituale e perfetto,

perché diventi per noi il corpo e il sangue

del tuo amatissimo Figlio,

il Signore nostro Gesù Cristo.”

non costituiscono un’invocazione diretta a Dio perché operi il sacramento dell’eucaristia, ma sono una richiesta a Dio di santificare delle offerte con la sua benedizione.

Se si trattasse di un’epiclesi, sarebbero state usate delle parole come queste: “manda il tuo Spirito a santificare queste offerte”.

Si vedano a questo proposito tutte le altre preghiere eucaristiche citate nella nota 6.

La benedizione invece – come abbiamo detto poc’anzi – esorta Dio a dire bene dell’operato di qualcuno.

Non si tratta di una sottigliezza linguistica.

Come abbiamo affermato, nella liturgia, le parole sono il veicolo attraverso il quale si realizza la realtà del sacramento.

Inoltre, il pane e il vino menzionati nella preghiera eucaristica I non hanno un agire come gli individui senzienti e dunque non ha senso chiedere a Dio di dire bene del loro operato.

Dunque, la mancanza dell’epiclesi rende la preghiera eucaristica I inidonea a realizzare il sacramento dell’eucaristia.

 

In conclusione, nel Messale romano, preghiera eucaristica I, le parole:

“Santifica, o Dio, questa offerta

con la potenza della tua benedizione,

e degnati di accettarla a nostro favore,

in sacrificio spirituale e perfetto,

perché diventi per noi il corpo e il sangue

del tuo amatissimo Figlio,

il Signore nostro Gesù Cristo.”

 

vanno modificate come segue:

 

Manda, o Dio, il tuo Santo Spirito su questa offerta

e degnati di accettarla a nostro favore,

in sacrificio spirituale e perfetto,

perché diventi per noi il corpo e il sangue

del tuo amatissimo Figlio,

il Signore nostro Gesù Cristo.

 

 

 

Il rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana

Per accertare la presenza dell’epiclesi nella liturgia del matrimonio, ho letto il testo Rito del matrimonio approvato dalla Conferenza episcopale italiana il 4 ottobre 2004.

Mi sono accorto che il terzo capitolo di questo libro è dedicato al rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana.

Anche in quest’ultimo rito – come negli altri due presenti nel testo[13] – vi sono riferimenti e domande relative a Cristo, alla Chiesa di Cristo, al ministro della Chiesa, alla volontà degli sposi di accogliere i figli che Dio vorrà donargli e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa.[14]

Tutte cose incompatibili con la presenza di una parte non cristiana nella celebrazione del matrimonio.

Infatti, delle due una.

O la parte non cristiana non crede alle affermazioni del rito e non risponde affermativamente alle domande poste dal celebrante, e dunque il matrimonio non viene celebrato.[15]

Oppure, la parte non cristiana dice di credere alle affermazioni contenute nel rito e risponde di sì alle domande fatte dal celebrante, ma solo a parole (o, come si dice, per fare scena), e dunque il matrimonio è invalido perché il consenso è solo apparente.[16]

 

Per quanto riguarda la parte catecumena, la sua presenza nel rito del matrimonio non ha alcun senso.

Come è noto, il catecumeno è colui che si prepara a ricevere il battesimo.[17]

Il matrimonio, il sacerdozio ministeriale, la vita religiosa, la vita monastica sono modi di vivere il proprio battesimo.

Come può un catecumeno celebrare validamente il matrimonio se non ha ancora ricevuto il battesimo?

Il numero 22 delle Premesse generali al Rito del matrimonio si accorge della contraddizione di ammettere al matrimonio una parte catecumena, ma, invece di proibire in questo caso di celebrare il matrimonio, rinvia alle “norme della Chiesa per questi casi”.[18]

Chi scrive si domanda come possa una norma della Chiesa ritenere valido il matrimonio di una parte catecumena, se il matrimonio cristiano è uno dei modi di vivere il proprio battesimo.

 

In effetti, i canoni 1086, 1125 e 1126 del codice di diritto canonico e i canoni 803 e 814 del codice dei canoni delle chiese orientali prevedono la possibilità di ottenere la dispensa dalla invalidità del matrimonio celebrato tra due parti di cui una non battezzata.[19]

Questo in attuazione della regola per la quale il matrimonio gode del favore del diritto.[20]

Questo caso di dispensa spinge a pensare che anche il diritto canonico – come la teologia sacramentaria le cui argomentazioni stiamo esaminando (epiclesi, sporgenza teologica, Scrittura) – dubiti del fatto che il matrimonio cristiano sia un sacramento.

Infatti, quale altra motivazione può avere la dispensa dalla invalidità del matrimonio celebrato tra due parti di cui una non battezzata se il diritto canonico afferma che il battesimo è “la porta dei sacramenti” (canone 849 del codice di diritto canonico[21]), che “Chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti” (canone 842 del codice di diritto canonico[22]) e infine che “Solamente col battesimo realmente ricevuto l’uomo diventa capace di tutti gli altri sacramenti” (canone 675, paragrafo 2, del codice dei canoni delle chiese orientali)?

Inoltre, in quale altro modo – se non pensando appunto che anche il diritto canonico dubita che il matrimonio sia un sacramento – si può spiegare il fatto che la dispensa dalla invalidità è prevista dal diritto canonico per il matrimonio contratto da una parte non battezzata, mentre essa non è prevista per il caso di sacerdozio ministeriale conferito a chi non è battezzato?

 

Il fatto che sia previsto il rito del matrimonio tra una parte battezzata e una parte catecumena, poi, è ancora più incomprensibile se si legge il numero 18 delle Premesse generali al Rito del matrimonio che esorta i futuri sposi a ricevere la cresima, a confessarsi e a comunicarsi prima di ricevere il matrimonio.[23]

Chi scrive non riesce a comprendere come possa accostarsi alla cresima, alla confessione e alla comunione una persona catecumena che non ha ancora ricevuto il battesimo.

 

Non possono esserci dubbi, quindi, sul fatto che il matrimonio cristiano eventualmente celebrato di una parte catecumena è invalido per mancanza di un previo e valido battesimo.

 

 

In conclusione, nel testo Rito del matrimonio approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2004, il capitolo III “Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana” va integralmente abrogato.

Tutte le norme liturgiche, in qualsiasi atto o raccolta si trovino, che consentono e/o disciplinano il “Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana” vanno integralmente abrogate.

 

Inoltre, nel canone 1058 del codice di diritto canonico e nel canone 778 del codice dei canoni delle chiese orientali, dopo il primo paragrafo, va inserita questa abrogazione e vanno aggiunte altresì le seguenti previsioni.

Tutte le norme canoniche, in qualsiasi atto o raccolta si trovino, che consentono, disciplinano in qualsiasi modo, sanano, dispensano dalla invalidità il “Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana” sono integralmente abrogate.

I matrimoni già contratti secondo il “Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana”, previo valido conferimento del battesimo alla parte catecumena o non cristiana, sono soggetti alla convalida semplice di cui al canone 1158, paragrafo 1, del codice di diritto canonico[24] o di cui al canone 845, paragrafo 1, del codice dei canoni delle chiese orientali.[25]

 

 

 

LA SPORGENZA TEOLOGICA

La sporgenza teologica consiste nell’iniziativa che Dio assume di donare la grazia all’uomo.

Senza la sporgenza teologica non può esistere un sacramento.

Questo perché i sacramenti sono il segno tangibile della grazia di Dio per la santificazione dell’uomo.[26]

La grazia è un dono gratuito e immeritato che Dio fa all’uomo.

Nessun uomo può assumere l’iniziativa di donare la grazia a se stesso, ad altri o per realizzare un sacramento.

Per questo è necessario che sia Dio a prendere l’iniziativa e donare la grazia all’uomo.

 

Se questo è chiaro, non si comprende come si possa affermare che gli sposi sono i ministri della grazia di Cristo i quali si conferiscono mutualmente il sacramento del matrimonio (Catechismo della chiesa cattolica, numero 1623[27]).

Per giustificare questa affermazione, alcuni citano la Lettera agli efesini, capitolo 5, versetti 21-33.

Ebbene, in nessun punto del passo ora citato della Lettera agli efesini si afferma che gli sposi sarebbero i ministri della grazia di Cristo i quali si conferiscono mutualmente il sacramento del matrimonio.[28]

Se, come abbiamo compreso, è necessario che Dio prenda l’iniziativa e doni la grazia all’uomo, il ministro di ogni sacramento è Gesù Cristo il quale prende l’iniziativa – ecco la sporgenza teologica – e, operando nel sacerdote celebrante, dona la grazia sacramentale.

Sappiamo infatti che il sacerdote è tale perché è unito a Gesù Cristo, unico ed eterno sacerdote.[29]

L’uomo può chiedere a Dio nella preghiera di fargli avere un sacramento, ma, se Dio non prende l’iniziativa di donare la sua grazia, l’uomo non riceve la grazia sacramentale.

Quanto abbiamo detto ora sul fatto che è necessario che sia Dio a prendere l’iniziativa e donare la grazia è valido anche per tutti gli altri casi diversi dai sacramenti nei quali Dio dona una grazia all’uomo (ad esempio, la conversione del cuore a Dio, l’intelligenza delle Scritture, etc.).

 

In conclusione, nel matrimonio cristiano gli sposi ricevono la grazia, non sono i ministri della grazia.

Inoltre, è Dio che conferisce a ciascuno dei due sposi la grazia di vivere il matrimonio, non sono gli sposi che si conferiscono mutualmente il matrimonio.

Se questo non accade, oppure se uno o entrambi gli sposi rifiutano la grazia di Dio, il matrimonio cristiano non viene a esistenza.[30]

 

Per questi motivi, le parole “Secondo la tradizione latina, sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutuamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso.” contenute nel numero 1623 del Catechismo della chiesa cattolica devono essere abrogate.

 

 

 

LA SCRITTURA

Poiché i sacramenti sono il segno tangibile della grazia di Dio per la santificazione dell’uomo, solo Dio istituisce i sacramenti perché nessuno può costringerlo a donare la sua grazia.

La Chiesa disciplina i sacramenti, non istituisce i sacramenti.[31]

Per poter affermare che il matrimonio è un sacramento, bisogna poter dimostrare cha sia stato istituito da Dio.

Per fare questo, è necessario individuare un solido appiglio nella parola di Dio.

L’appiglio in parola non può consistere semplicemente nel fatto che nella Bibbia ci sono dei passi che parlano del matrimonio, ma in un passo della Scrittura nel quale il matrimonio viene istituito come sacramento.

A titolo di esempio, nella Bibbia si parla dell’elemosina, ma essa non è un sacramento perché non viene descritta come un segno tangibile della grazia di Dio per la santificazione dell’uomo.[32]

 

Ebbene, tra i passi della Bibbia che parlano del matrimonio[33], non ne ho trovato alcuno che lo istituisca come sacramento.

Nella Bibbia, infatti, si parla del matrimonio per descrivere i suoi scopi e la condotta da tenere in esso, i casi di matrimonio misto tra israeliti e non israeliti, i motivi di ripudio.