Modifica dell’art. 158 c.p.

Nel diritto penale, il decorso del tempo della prescrizione inibisce l’esercizio del diritto dello Stato a punire i colpevoli dei reati[1].

L’art. 158 c.p.[2] disciplina l’inizio del decorso del tempo della prescrizione[3].

 

PROBLEMA

Non vi è alcuna certezza che lo Stato venga sempre a conoscenza di un reato nel momento stesso in cui esso viene compiuto.

Prevedere che la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui il reato è stato commesso significa impedire allo Stato di esercitare il suo diritto a punire i colpevoli tutte le volte in cui è venuto a conoscenza di un reato in prossimità o dopo il compiersi della prescrizione.

 

SOLUZIONE

Un aiuto per la soluzione di questo problema può essere trovato nell’art. 2935 c.c.[4] che recita: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”.

Lo Stato, infatti, è in grado di punire i colpevoli dei reati dal momento in cui la notizia del fatto costituente reato (da qui in poi per brevità, notitia criminis) è comunicata al pubblico ministero o ad altra autorità che a quest’ultimo abbia l’obbligo legale di riferire.

Prevedere che la prescrizione in diritto penale inizi a decorrere dalla notitia criminis avrebbe numerosi vantaggi:

  • darebbe allo Stato la possibilità di punire i colpevoli dei reati entro un lasso di tempo che non risentirebbe più del processo di elaborazione interiore necessario alla vittima di un reato prima di rivolgersi alle forze dell’ordine[5];
  • darebbe ai pubblici ministeri e alla polizia giudiziaria la possibilità di lavorare con una maggiore serenità, senza più bisogno di affrettare il loro lavoro a causa del fatto che gran parte della prescrizione è stata consumata da una querela sporta molto tempo dopo la commissione del reato;
  • concorrerebbe all’attuazione del principio costituzionale del giusto processo, perché consentirebbe a ogni procedimento penale di svolgersi entro una durata legalmente prefissata che decorre dalla notitia criminis. In altre parole, non vi sarebbero più dei procedimenti penali nei quali è possibile svolgere le varie fasi processuali con serenità perché la notitia criminis è giunta immediatamente dopo il fatto costituente reato e altri procedimenti penali nei quali bisogna con rammarico “gettare la spugna” in partenza perché la prescrizione è stata in gran parte consumata da una notitia criminis tardiva;
  • infine, accrescerebbe la sicurezza percepita dai cittadini, perché consentirebbe di giungere più frequentemente alla conclusione del procedimento penale e dunque all’assoluzione degli innocenti e alla punizione dei colpevoli dei reati.

 

PROPOSTA

Per questi motivi, propongo di modificare l’art. 158 c.p. nel modo seguente:

“La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la notizia del reato è giunta al pubblico ministero o ad altra autorità che a quest’ultimo abbia l’obbligo legale di riferire.”.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1]Negli ordinamenti di common law

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti la prescrizione dei reati penali non esiste: se ci sono sufficienti evidenze di prova, il reato può essere sempre perseguito. I tempi della giustizia civile e penale sono resi ragionevoli e cogenti da altre norme, senza la prescrizione dei reati.

Negli ordinamenti di civil law

In Francia, Spagna e Germania la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto giudiziario, tipo l’avviso di fine indagini. In Germania per i reati commessi dai parlamentari la prescrizione viene conteggiata non dal momento in cui è avvenuto il reato ma da quando inizia il processo.”

Cito da: https://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione

 

[2] Codice penale della Repubblica italiana Regio Decreto 19 ottobre 1930, numero 1398.

 

[3] A decorrere dal 1 gennaio 2020, il testo dell’art. 158 c.p. sarà il seguente:

  1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
  2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
  3. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

 

[4] Codice civile della Repubblica italiana Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 262.

 

[5] Si pensi ai minori vittime di pedofilia e al tempo a essi necessario per elaborare il grave trauma subito e trovare la forza per sporgere querela.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Modifica dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Un’ordinanza del Tribunale di Torino del 21 gennaio 2015 afferma che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. va dichiarato inammissibile tutte le volte in cui il cliente-resistente contesti l’an della pretesa creditoria vantata dall’avvocato-ricorrente.

 

L’art. 34, c. 16, del D. Lgs. 150/2011 ha abrogato gli articoli 29 e 30 della legge 794/1942 e ha sostituito l’art. 28 della stessa legge come segue:

  • Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”.

 

L’art. 14 del D. Lgs. 150/2011 recita:

  • Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
  • È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
  • Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
  • L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.”.

 

In base alla normativa vigente, questo conduce a un caso di denegata giustizia.

Spiego questa affermazione con due esempi.

 

PRIMA SITUAZIONE: DECRETO INGIUNTIVO

Un avvocato chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento della propria prestazione professionale nei confronti del suo cliente.

Il cliente vuole contestare l’an della pretesa creditoria dell’avvocato sostenendo, ad esempio, che quest’ultimo ha già percepito alcuni compensi dal cliente dei quali non ha tenuto conto, oppure che l’avvocato ha agito in giudizio senza produrre adeguata documentazione a sostegno della domanda e per questo motivo il cliente è stato condannato alle spese processuali.

In quale rito giudiziale il cliente potrà svolgere la propria contestazione ora descritta ?

 

Non nell’opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., perché, in questo caso, essa è regolata dal rito sommario di cognizione ex art. 14, c. 1, del D. Lgs. 150/2011 e l’ordinanza del Tribunale di Torino del 21 gennaio 2015 giustamente afferma che il rito sommario di cognizione non è compatibile con l’indagine di merito sull’an della pretesa creditoria.

 

Non a seguito della conversione del rito sommario – in cui viene trattata questa opposizione al decreto ingiuntivo in base all’art. 14 citato – in rito ordinario, perché la conversione in parola è proibita dall’art. 3, c. 1, del D. Lgs.150/2011 che recita:

  • Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile.

 

Non nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché essa verrebbe necessariamente incardinata dopo che il decreto ingiuntivo è divenuto non impugnabile ed esecutivo e, dunque, non potrebbe intaccare la pretesa creditoria in esso contenuta.

 

Infine, l’ipotesi di un autonomo giudizio di accertamento della non debenza della somma non è praticabile perché, come è noto, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo nelle forme e nei modi previsti dalla legge lo rende non più impugnabile e apre la strada all’apposizione sullo stesso della formula esecutiva.

 

CONCLUSIONE: DENEGATA GIUSTIZIA

Il cliente, quindi, si troverebbe di fronte all’impossibilità di far valere la sua contestazione dell’an della pretesa creditoria azionata dall’avvocato con un decreto ingiuntivo.

Questo rappresenterebbe un caso di denegata giustizia rilevante, sia per l’art. 111 della Costituzione della Repubblica italiana, sia per l’articolo 6 “Diritto a un equo processo” della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

 

SECONDA SITUAZIONE: ART. 702-BIS C.P.C.

Un identico problema di denegata giustizia si verificherebbe nel caso in cui l’avvocato proponga un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per la liquidazione della propria prestazione professionale.

Infatti, in base all’ordinanza del Tribunale di Torino già citata, la costituzione in giudizio del cliente che contesti l’an della pretesa creditoria dell’avvocato conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Di conseguenza, visto l’art. 28 della legge 794/1942, all’avvocato non resterebbe che chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo contro il suo cliente.

Le conseguenze e l’esito finale sarebbero quelle che abbiamo illustrato nella prima situazione.

 

FORZATURA DEL DATO NORMATIVO

La proposta di modifica che trovate in fondo al testo si rivela ancor più urgente se consideriamo le recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione nelle quali, con una evidente forzatura del procedimento sommario di cognizione come delineato dal legislatore, si afferma che:

  • Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 28 della l. n. 794 del 1942 – come risultante all’esito delle modifiche apportategli dall’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge – devono essere trattate con la procedura prevista dall’art. 14 del menzionato d.lgs. n. 150, anche ove la domanda riguardi l’”an” della pretesa, senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l’inammissibilità della domanda.” (Cass., sez. VI civile, sent. 08.03.2017, n. 5843, che cita al suo interno il precedente costituito da Cass., sez. VI civile, 29.02.2016, n. 4002; conforme Cass., sez. II civile, 17.05.2017, n. 12411; il sottolineato è mio).

L’ordinanza del Tribunale di Torino del 21 gennaio 2015 menzionata all’inizio e che allego in fondo al testo cita le sentenze della stessa Cassazione e della Corte Costituzionale che ostano a questa forzatura del dato normativo.

 

PROPOSTA

Per questi motivi, propongo di modificare il comma 1 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, aggiungendo le seguenti parole:

“Questa norma non si applica alle controversie previste dall’articolo 14 di questo decreto.”.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

Trib. Torino – ord. 21.01.2015

Cass. sent. n. 5843 del 2017

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Modifica dell’articolo 545 c.p.c.

Nella procedura di espropriazione presso terzi, l’articolo 545 c.p.c.[1] “Crediti impignorabili”, nei suoi commi 7, 8 e 9, prevede il limite del quinto per la pignorabilità degli stipendi e delle pensioni.

I commi in parola sono stati aggiunti nel 2015[2].

La norma prevede anche la parziale inefficacia del pignoramento eventualmente eseguito oltre i limiti previsti.

 

I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 545 c.p.c. bilanciano due interessi contrapposti:

  • l’interesse del creditore a essere pagato
  • e l’interesse dello stipendiato o del pensionato ad avere una somma di denaro sufficiente al sostentamento proprio e delle persone eventualmente a suo carico.

 

In un periodo di crisi economica come quello attuale, questo discorso si arricchisce di ulteriori considerazioni in tema di tutela delle fasce sociali più deboli.

 

Tuttavia, un identico bilanciamento di interessi non è ancora previsto per le imprese e i liberi professionisti.

Questo vuoto normativo comporta due problemi.

 

1° PROBLEMA

Innanzitutto, l’assenza del limite del quinto – nel pignoramento dei crediti che le imprese e liberi professionisti vantano verso i terzi – implica che l’agente delegato alla riscossione dei tributi possa pignorare anche il 100% dei crediti in parola.

La conseguenza è che l’impresa o il libero professionista si trovano a non avere più la liquidità necessaria per pagare le loro utenze (luce, gas, telefono) e gli stipendi dei lavoratori che con essi collaborano.

L’esito finale è la cessazione dell’attività commerciale e professionale con la conseguente creazione di nuovi disoccupati.

Sono certo che questo non è nell’interesse del nostro Paese, ancor più in un momento di crisi economica come questo !

 

Inoltre, sono frequenti i casi nei quali il denaro e i beni dell’impresa fallita non sono sufficienti a soddisfare l’intero credito vantato dall’agente delegato alla riscossione dei tributi, men che meno i crediti vantati dai creditori chirografari.

Al contrario, il limite del quinto nella pignorabilità dei crediti verso i terzi consentirebbe alle imprese e ai liberi professionisti di evitare il fallimento per “asfissia creditizia” e di proseguire la loro attività.

 

In questo modo, la Pubblica Amministrazione:

  • eviterebbe i costi economici e sociali conseguenza della creazione di nuovi disoccupati,
  • potrebbe anche contare su un ulteriore gettito fiscale
  • e su una maggiore probabilità di vedere soddisfatti i suoi crediti fiscali.

 

Il prosieguo dell’attività economica, infatti, consentirebbe alle imprese e ai liberi professionisti di generare altro fatturato.

Da esso deriverebbero un nuovo gettito fiscale e dei nuovi crediti verso i terzi che l’agente delegato alla riscossione dei tributi potrebbe pignorare.

 

2° PROBLEMA

In secondo luogo, l’assenza del limite del quinto – nella pignorabilità dei crediti che le imprese e i liberi professionisti vantano verso i terzi – comporta la diffusione di una cultura di autentica avversione nei confronti della legge e delle istituzioni.

 

Agli occhi di imprenditori, lavoratori e liberi professionisti, infatti, la legge, l’Agenzia delle Entrate e l’agente delegato alla riscossione dei tributi sono dei nemici che cercano di condurre l’impresa o lo studio professionale alla chiusura.

Nulla di meglio per accrescere la cultura dell’evasione fiscale intesa come rimedio legittimo contro una Pubblica Amministrazione vista come una nemica !

Le ristrettezze che contraddistinguono l’attuale crisi economica, poi, fanno il resto.

 

Sono convinto che le tasse non siano facoltative e che la legge non sia un consiglio amichevole.

Tuttavia, non penso che la cultura della legalità e della giustizia fiscale nel nostro Paese possano essere incrementate – mi si passi il termine un po’ forte – “strangolando” il contribuente.

 

PROPOSTA

In conclusione, sulla scia della modifica intervenuta nel 2015, è necessario aggiungere all’art. 545 c.p.c. altri tre commi con il seguente contenuto:

 

“I crediti verso i terzi a qualsiasi titolo vantati dalle imprese e dai liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali o comunque muniti di partita i.v.a. non possono essere pignorati per una misura eccedente il quinto per il pagamento di qualsiasi tipo di tributi, imposte e tasse.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al comma precedente in violazione del limite previsto dallo stesso è inefficace per l’importo eccedente il quinto. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.”.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Codice di procedura civile della Repubblica italiana Regio Decreto 28 ottobre 1940, numero 1443.

[2] Dall’articolo 13 del decreto legge 27 giugno 2015, numero 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, numero 132.

 

Le citazioni sono state verificate alla data della pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

Ipotesi sulla collisione di una molecola di ozono con un protone

INTRODUZIONE

Questo articolo contiene delle ipotesi sulla collisione di una molecola di ozono con un protone.

Le ipotesi possono essere formulate da chiunque.[1]

Come è noto, il metodo sperimentale si articola in tre fasi diverse: ipotesi, esperimento, tesi.

Per questa ragione, tutte le ipotesi – comprese quelle esposte in questo articolo – sono destinate a rimanere tali fino a quando la ricerca scientifica non giunge a confermarle o a smentirle.

 

CONDIZIONI DI PARTENZA

Si danno le seguenti condizioni: 20 gradi centigradi di temperatura, 1 atmosfera di pressione, 1 barn di area.

Una sequenza di molecole di ozono (O3) gira in un verso in un anello di un acceleratore.
Una sequenza di protoni nello stesso acceleratore gira nel verso opposto dentro un altro anello concentrico al primo e con un raggio maggiore di esso.
Le molecole e i protoni vengono fatti scontrare in modo che ogni scontro coinvolga una molecola di ozono[2] e un protone.

 

OSSERVAZIONE
La collisione disgrega il nucleo dell’atomo colpito e produce un coacervo di quattro energie.
L’equazione che riassume tutte e quattro le energie è: 
E = q . sopra la linea di frazione (l – 1/2 radice di m – t) sotto la linea di frazione (radice di 1/l) dopo la linea di frazione = 1 

L’equazione che esprime la prima forma di energia (luce) è: 
1 – 1/2 sopra la linea di frazione (radice di m quadro – t quadro) sotto la linea di frazione (1/l al quadrato) dopo la linea di fazione = 2 

L’equazione che esprime la seconda forma di energia (interazione nucleare debole) è:
2 = 3/4 . sopra la linea di frazione (t quadro – m quadro fratto r quadro) . (l . t fratto r) : (1/2 l fratto 1/t) sotto la linea di frazione (r quadro fratto t quadro – m quadro) //

L’equazione che esprime la terza forma di energia (interazione nucleare forte) è:
// . sopra la linea di frazione (1/t . 1/r quadro . 1/m) sotto la linea di frazione 1/r quadro

L’equazione che esprime la quarta forma di energia (massa/gravità) è:
1/2 – sopra la linea di frazione (radice quadrata di m quadro + l tutto fratto t quadro) sotto la linea di frazione (1 – t fratto l) dopo la linea di fazione = 3

Questa quarta forma di energia esiste in un ambiente quantico che è 3/4 del normale.
L’ambiente quantico normale è quello che si ha nelle condizioni esplicitate all’inizio di questo articolo.[3]
L’equazione dell’ambiente quantico in cui si manifesta la quarta forma di energia ora descritta è:
alfa . gamma l = 6t . m
Mentre le tre equazioni che descrivono questo ambiente quantico sono:

  • 1 – sopra la linea di frazione (3/4 . lambda al quadrato) sotto la linea di frazione (1/2 . radice quadrata di t al quadrato – l) dopo la linea di frazione = 4
  • 2/3 – sopra la linea di frazione (t . lambda al quadrato) sotto la linea di frazione (1/m) dopo la linea di frazione = 2
  • 1/2 . m t – 2 l . t/2

 

CONCLUSIONE

Se uno o più degli esperimenti che verranno effettuati confermeranno la validità delle ipotesi che ho formulato in questo articolo, sarò felice di avere dato un contributo al progresso della conoscenza.

In caso contrario, sono comunque felice di avere dato il mio contributo alla riflessione e alla ricerca nel campo della fisica atomica e della fisica quantistica.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Io svolgo la professione di avvocato e il mio interesse per gli argomenti trattati in questo articolo è puramente personale.

[2] Per la precisione, il bersaglio del protone è il nucleo dell’atomo centrale della molecola di ozono.

[3] 20 gradi centigradi di temperatura, 1 atmosfera di pressione, 1 barn di area.

 

https://orcid.org/0000-0002-9912-6273