Un nuovo rito ordinario di cognizione

Ecco la mia proposta di legge per riformare il rito ordinario di cognizione di primo e di secondo grado del codice di procedura civile italiano[1].

 

Gli avvocati delle parti comunicano tra loro per iscritto per rappresentare le ragioni dei loro clienti, scambiarsi documenti e richieste, tentare di giungere a una transazione.

Il dialogo per iscritto termina quando uno degli avvocati delle parti decide di incardinare il giudizio depositando il proprio atto introduttivo.

Entro il termine perentorio di 5 giorni dal deposito dell’atto introduttivo, esso va notificato alle altre parti assieme alla prova del suo avvenuto deposito.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine per notificare l’atto introduttivo, le contro-parti depositano la propria comparsa di costituzione e risposta.

Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza del termine per depositare la comparsa di costituzione e risposta, ognuna di esse è notificata alle altre parti.

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza del termine per depositare la comparsa di costituzione e risposta, il giudice concede un termine perentorio per lo svolgimento dell’attività istruttoria chiesta dalle parti negli atti che hanno già depositato.

All’infuori del caso in cui il giudice decida di avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio, l’attività istruttoria è svolta dalle parti nel modo seguente.

Durante il termine assegnato per lo svolgimento dell’attività istruttoria, ogni parte deposita le proprie prove e replica a quelle depositate dalle altre parti.

Le eventuali prove orali sono assunte secondo l’articolo 257-bis c.p.c. “Testimonianza scritta”[2], sia per la deposizione, sia per le domande delle controparti.

Allo scadere del termine concesso per lo svolgimento dell’attività istruttoria, ogni parte ha un termine perentorio di 30 giorni per depositare la propria comparsa conclusionale e un ulteriore termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale per depositare la propria memoria di replica.

Allo scadere del termine per il deposito delle memorie di replica, il giudice ha un termine perentorio di 30 giorni per depositare la sentenza.

Ai fini di efficienza e speditezza dell’azione amministrativa e di svolgimento del processo secondo il termine di durata ragionevole, un atto di parte o un provvedimento del giudice compiuto e/o depositato oltre il termine perentorio è inesistente.

Il compimento e/o il deposito di un atto oltre il termine perentorio è fonte di responsabilità civile per gli eventuali danni a chiunque causati, è fonte di responsabilità disciplinare per l’avvocato, è inserito nella scheda di valutazione della professionalità dei magistrati.

Al fine di garantire lo svolgimento del processo, il deposito e/o il compimento di un atto da parte del giudice oltre il termine perentorio comporta la sostituzione del giudice secondo l’articolo 79 delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile “Sostituzione del giudice istruttore”[3].

Per il giudice nominato nei modi di cui al comma precedente, il termine perentorio per depositare l’atto non adottato dal precedente giudice entro il termine previsto decorre dal giorno di comunicazione del provvedimento di nomina. 

Lo stesso rito ora descritto si applica anche in grado di appello.

Le norme di legge e di regolamento configgenti con le disposizioni di questa legge sono abrogate.

Le disposizioni di questa legge si applicano ai procedimenti incardinati a partire dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Questa legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Vi ringrazio per il vostro tempo e per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Regio Decreto 28 ottobre 1940, numero 1443, “Codice di procedura civile” e successive modificazioni.

Da qui in poi, c.p.c.

 

[2] L’articolo 257-bis c.p.c. afferma:

“Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”.

 

[3] Regio Decreto 18 dicembre 1941, numero 1368, “Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie” e successive modificazioni.

Da qui in poi, disp. att. c.p.c.

L’art. 79 disp. att. c.p.c. afferma:

“La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell’articolo 174 del codice è disposta d’ufficio o su istanza di parte.

L’istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.”.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo articolo sul sito www.giorgiocannella.com

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18 thoughts on “Un nuovo rito ordinario di cognizione

  1. Espresso senza la conoscenza specifica delle consuetudini negli uffici giudiziari di Roma mi sembra un nobile tentativo di regolare e limitare i tempi di una causa legale. Non so se le lungaggini burocratiche ma soprattutto le abitudini inveterate dei magistrati romani di approfittare di ogni cavillo per un rinvio di almeno 6 mesi verranno scalfite da questo tuo tentativo. Tanto varrebbe guardare ai tempi delle procedure a Milano o meglio nella Corte a New York, dove giudici e avvocati lavorano senza sosta di notte e nei weekend per concludere il giudizio nei termini! Proponibile a Roma? Buona fortuna!

    1. È vero che al Tribunale di Roma vi sono soggetti che esprimono una maggiore dedizione al loro dovere e altri che su questo aspetto lasciano a desiderare. Tuttavia, le parole “abitudini inveterate dei magistrati romani di approfittare di ogni cavillo per un rinvio di almeno 6 mesi” esprimono una generalizzata e volontaria mala fede di tutti i magistrati da lei citati. Onestamente, io non ho elementi per condividere un’affermazione come questa.
      Per quanto riguarda i tempi delle procedure alla Corte di New York, penso che la storia e i fondamenti dell’ordinamento giuridico statunitense e di quello italiano siano talmente diversi fra loro da non rendere possibile paragonare le performance giudiziarie della Corte di New York con quelle del Tribunale di Roma.
      Trovo più interessante il paragone con altri Tribunali italiani dove alcuni contributi disponibili su internet (https://www.panorama.it/news/in-giustizia/il-metodo-barbuto-per-la-giustizia/) rappresentano che, a parità di ordinamento giuridico vigente, una migliore organizzazione degli uffici e del lavoro aiuta a offrire un servizio pubblico più celere. Il mio articolo qui in commento, però, non parla di organizzazione degli uffici e del lavoro, ma di una nuova normativa processuale civile per il rito ordinario di cognizione in primo grado e in grado di appello. Questa normativa – ne sono convinto – potrà essere di aiuto sia a Roma, sia in altre parti d’Italia. Ferma restando l’importanza di una buona organizzazione degli uffici e del lavoro.

  2. Non sono competente in materia ma capisco che la proposta chiara ed esaustiva è finalizzata non solo ad un processo più veloce nei tempi ma anche più trasparente nelle sue fasi (a prova di ..incompetenti come me). A quando una proposta per convincere i giudici?

    1. Grazie per la tua risposta.
      Un processo civile rapido ed efficiente fa risparmiare denaro, è un incentivo per l’economia e consente di fare di più in meno tempo.
      Il risparmio di denaro lo rende attraente per le finanze pubbliche.
      Il fatto di essere un incentivo per l’economia lo rende attraente per i privati e le imprese.
      La possibilità di fare di più in meno tempo lo rende attraente per gli addetti ai lavori: giudici, cancellieri e avvocati.
      Che ne pensi?

  3. Gentile avvocato, le generalizzazioni sono sempre pericolose. Ma da ciò che ho personalmente provato so per certo che in pretura a Roma è possibile vedere pm che mangiano sguaiatamente il panino durante l’udienza. Sulla mia pelle ho vissuto una causa per dieci anni, vedendo stravolgere ogni più elementare senso di giustizia. Ho la percezione come in altri campi della compresenza di grave corruzione. Ma di che parliamo? Dico solo “Dio ce ne liberi e scampi!”

    1. Buon giorno.
      Grazie per la sua risposta.
      L’ufficio del Pretore è stato soppresso dal Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, numero 51, a decorrere dal 2 giugno 1999 per tutti i processi civili e dal 2 gennaio 2000 per tutti i processi penali.
      Il contenuto della sua risposta mi fa pensare che l’ufficio al quale lei si riferisce è la Procura.
      Nella sua risposta leggo che “in pretura a Roma è possibile vedere pm che mangiano sguaiatamente il panino durante l’udienza”.
      Ebbene, le udienze penali non si svolgono negli uffici della Procura, ma nelle aule dei Tribunali, delle Corti d’Appello e della Corte di Cassazione.
      Fatte queste due precisazioni, rilevo che la Procura è una pubblica amministrazione che prende parte al procedimento penale.
      Al contrario, il mio articolo qui in commento contiene una proposta di un nuovo rito di cognizione ordinaria per il processo civile.
      Infine, nella sua riposta leggo che lei ha “vissuto una causa per dieci anni, vedendo stravolgere ogni più elementare senso di giustizia”.
      Se si tratta di una durata eccessiva di un procedimento penale, ribadisco che il mio articolo contiene una proposta per il processo civile.
      Al contrario, se la sua vicenda riguarda un processo civile, sono convinto che la mia proposta finalizzata a un processo civile rapido ed efficiente sia la risposta giusta al suo problema.
      Distinti saluti.

  4. Condivido in pieno la tua proposta che è evidentemente finalizzata ad ottenere un processo civile piu’ rapido ed efficente. Speriamo sia ascoltata da chi ha il potere di realizzarla.
    Andrea.

  5. Creo que es muy interesante la propuesta de poner en consideracion la labor de abogados y magistrados como una parte fundamental de la eficacia y eficiencia del proceso en lo relativo al cumplimiento de los tiempos procesales. Presentar documentación probatoria en tiempo y forma es absolutamente necesario , hace al debido proceso legal y es un elemento fundamental para una efectiva y justa defensa en juicio.
    Respetar los plazos judiciales es respetar los derechos de las partes y es respetar el espíritu de las leyes y el sistema judicial, y considero que es justo que quienes intervienen en el, como partes o como juez deben ser sancionados si no respetan un elemento esencial como lo son los plazos procesales.

    1. Buenos días Alejandra.
      Con unas pocas frases, has estada capaz de explicar con una terminología legal correcta tanto el problema que mi propuesta quiere resolver – un proceso de duración excesiva anula el derecho – como la meta que mi propuesta quiere alcanzar – conciliar el principio de duración razonable del proceso con el de la eficiencia de la administración de justicia.
      Te felicito y gracias.

  6. Per quanto non sia esperto della materia, credo che le tue siano proposte non solo di buon senso ma anche efficaci, semplici e chiare. E che renderebbero il rito di cognizione celere e lineare. Spero che chi ha il potere di decidere prenda in considerazione le tue idee e le traduca per quanto possibile in norme di legge

  7. È giusto che chi sbaglia paga.
    La legge deve essere uguale per noi cittadini e anche per i giudici e gli avvocati.
    Se questa proposta fosse accettata, sarebbe una risposta ai processi che durano tanto.

  8. Caro Giorgio, grazie per l’articolo, che ho appena finito di leggere; non sono abbastanza competente in materia per capire cosa cambierebbe rispetto al quadro attuale, ma sono certo del fatto che la soluzione che proponi scaturisce dall’esigenza di semplificare le procedure e snellire i tempi. Se possa essere efficace o meno non spetta a me dirlo, ma anche nel mio ambito professionale (scuole superiori) si sente forte l’esigenza di una riforma che semplifichi l’attuale quadro è che ponga al centro dell’azione del sistema educativo l’istruzione dello studente!

  9. Sono profondamente ammirato sia per i temi trattati sia per il Personaggio !!
    Cercherò di seguire,
    Per ora bravo bravissimo !!
    Fulvio Bravi agricoltore.

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