L’USO DEL NOME “MADONNA”

 

Presento qui di seguito un parere che ho scritto per soddisfare la richiesta di un amico.

Il quesito che mi ha posto era se fosse giuridicamente possibile interdire l’uso del nome “Madonna” da parte di una nota cantante americana e se fosse ipotizzabile un risarcimento a favore della Chiesa cattolica.

Come sempre, sarei felice di avere le vostre opinioni al riguardo per un confronto costruttivo.

 

Nel quesito in esame sono rinvenibili due profili.

Il primo è dato dall’uso del nome Madonna da parte della nota cantante americana e attiene alla tutela giuridica del nome o dello pseudonimo secondo la legge civile.

Il secondo è il fastidio che ad alcuni può dare il sentir pronunciare il nome Madonna nell’ambito degli spettacoli tenuti dalla citata cantante.

Questo secondo profilo attiene al diritto penale.

 

DIRITTO CIVILE

 

1) La tutela del nome.

Per la tutela del nome, vengono in rilievo l’articolo 7 del codice civile[1] e l’articolo 8, comma 2, del codice della proprietà industriale[2].

Gli ostacoli all’attivazione di questa forma di tutela sono due.

Il primo è dato dal fatto che la madre di Gesù si chiama Maria e non Madonna[3].

Madonna è un appellativo con il quale viene designata Maria madre di Gesù.

Il secondo ostacolo è dato dal fatto che la tutela in esame può essere azionata soltanto dal titolare del nome – in questo caso: Maria madre di Gesù – o da chi ne abbia la rappresentanza legale.

Non mi risultano soggetti che abbiano la rappresentanza legale di Maria madre di Gesù.

 

2) La tutela dello pseudonimo.

Per quanto attiene alla tutela dello pseudonimo prevista dall’articolo 9 del codice civile[4], valgono le stesse obiezioni formulate poc’anzi per la tutela del nome.

Innanzitutto, non mi risulta che Maria madre di Gesù abbia scelto di usare uno pseudonimo.

In secondo luogo, la tutela dello pseudonimo può essere azionata nelle stesse forme previste per la tutela del nome, quindi, da parte del titolare dello pseudonimo o dal suo rappresentante legale[5].

 

3) Il risarcimento del danno.

Nessun soggetto – persona fisica e/o giuridica – è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni arrecati a una persona diversa da se medesimo e della quale non abbia la rappresentanza legale.

 

DIRITTO PENALE

 

1) Il vilipendio.

La prima norma che viene in rilievo è l’articolo 403 del codice penale[6].

Esso sanziona il “vilipendio” di chi professa una confessione religiosa.

Secondo la comune accezione del termine, il vilipendio consiste nel tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all’entità contro cui la manifestazione é diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia[7].

Il vilipendio si estrinseca nella mancanza di riverenza, nell’oltraggio, nella ingiuria particolarmente qualificata, in comportamenti offensivi sino al punto di esprimere disprezzo.

Con l’espressione “coloro che professano una confessione religiosa” si intendono i fedeli di quella confessione religiosa.

In pratica, per integrare questa condotta di reato, la cantante Madonna, con parole o atteggiamenti, dovrebbe vilipendere i cristiani, direttamente o tramite offese a Maria madre di Gesù.

 

2) L’ingiuria e la diffamazione.

Altre due norme sono rilevanti per la soluzione del quesito esposto all’inizio di questo articolo.

Esse sono l’ingiuria e la diffamazione.

L’ingiuria è un illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile[8].

La diffamazione è un reato previsto e punito dall’articolo 595[9] del codice penale.

In pratica, per integrare queste condotte di reato, la cantante Madonna, con parole o atteggiamenti, dovrebbe, ingiuriare o diffamare i cristiani, direttamente o tramite offese a Maria madre di Gesù.

La sanzione pecuniaria civile prevista per la condotta di ingiuria è applicata dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno[10].

La diffamazione è procedibile a querela della persona offesa[11].

 

3) La bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

L’ultima norma offertaci, nella circostanza, dal codice penale è l’articolo 724[12].

Esso sanziona la bestemmia (comma 1) e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti (comma 2).

Il primo comma non può essere azionato per la soluzione del quesito che stiamo affrontando.

Questo comma, infatti, sanziona le offese nei confronti di Dio.

Maria madre di Gesù non è Dio.

Il secondo comma dell’articolo 724, al contrario, potrebbe essere azionato.

Infatti, il bene giuridico tutelato da questa norma è il rispetto verso i defunti.

“Defunto” è colui che ha cessato di vivere la vita terrena[13].

“Oltraggiare” significa offendere l’onore o il prestigio di una data persona.

In pratica, per integrare questa condotta di reato, la cantante Madonna dovrebbe pubblicamente oltraggiare Maria madre di Gesù con parole o atteggiamenti.

 

4) Il risarcimento del danno.

Il soggetto leso da un reato può ottenere le restituzioni e i risarcimenti a norma delle leggi civili[14] attraverso due vie:

  • – la costituzione di parte civile nel procedimento penale,
  • – oppure, attraverso un’autonoma azione civile.

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione[15].

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] L’art. 7 del codice civile della Repubblica italiana recita:

  • “1. La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
  • 2. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.”.

[2] L’art. 8 “Ritratti di persone, nomi e segni notori” del codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, numero 273, in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 04 marzo 2005, numero 52, Supplemento ordinario numero 28, recita:

  • 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
  • 2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all’art. 21, comma 1.
  • 3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.”.

L’articolo 21, comma 1, del codice della proprietà industriale, richiamato dal comma 2 della norma ora citata, recita:

  • 1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d’impresa se esso e’ necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.”.

Le norme citate del codice civile e del codice della proprietà industriale non sono identiche.

L’articolo 8 del Codice della proprietà industriale è una particolare applicazione della norma generale contenuta nell’articolo 7 del codice civile, con la differenza, tra le altre, inerente al pregiudizio che può essere solo potenziale per la norma del codice civile e che deve, invece, essere concreto per la norma del codice della proprietà industriale.

[3] Le tre citazioni in questa nota sono prese da: La Bibbia via verità e vita, Edizioni San Paolo s.r.l., Cinisello Balsamo (Milano), 2009.

  • Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo.” Vangelo secondo Matteo, capitolo 1, versetto 16;
  • Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.” Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetto 3;
  • a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.” Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetto 27.

[4] L’art. 9 del Codice civile della Repubblica italiana recita:

  • Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.”.

[5] Per la tutela dello pseudonimo nel diritto d’autore si vedano gli articoli 8 comma 2, 21 comma 1, 27 e 28 della legge 22 aprile 1941, numero 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” in Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia 16 luglio 1941, numero 166, e successive modificazioni e integrazioni.

[6] L’art. 403 del Codice penale della Repubblica italiana recita:

  • “1. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
  • 2. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.”.

[7] Si veda Corte costituzionale italiana, sentenza 30 gennaio 1974, numero 20, Considerato in diritto, paragrafo 5.

[8] L’articolo 594 del Codice penale della Repubblica italiana, “Ingiuria”, è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, numero 7, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 22 gennaio 2016, numero 17.

Il Decreto Legislativo ora citato sanziona la condotta dell’ingiuria nei termini seguenti.

L’articolo 3 “Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie” del Decreto Legislativo in parola recita:

  • 1. I fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
  • 2. Si osserva la disposizione di cui all’articolo 2947, primo comma, del codice civile.”.

L’articolo 2947 “Prescrizione del diritto al risarcimento del danno”, primo comma, del codice civile della Repubblica italiana, richiamato dal comma 2 della norma precedente, recita:

  • 1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

L’articolo 4 “Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie” del Decreto Legislativo in parola recita (riporto solo le parti che si riferiscono alla condotta di ingiuria):

  • 1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; … .
  • 2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
  • 3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
  • 4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: … f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;
  • 5. … .
  • 6. … .
  • 7. … .
  • 8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo.”.

[9] L’art. 595 del Codice penale della Repubblica italiana recita:

  • “1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
  • 2. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
  • 3. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 51.
  • 4. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”.

[10] Confronta l’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, numero 7, citato nella nota 8 che precede.

[11] Confronta l’articolo 597, comma 1, del codice penale della Repubblica italiana.

[12] L’art. 724 del Codice penale della Repubblica italiana recita:

  • “1. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
  • 2. La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.”.

[13] L’articolo 724, comma 2, del codice penale italiano qui in commento viene in rilievo per la soluzione del quesito esposto all’inizio di questo articolo in quanto Maria madre di Gesù è una persona che ha cessato di vivere la sua esistenza terrena. Il fatto che la cessazione della esistenza terrena di Maria madre di Gesù sia avvenuta con l’Assunzione, con la Dormizione, o in altra forma, non cambia il fatto che l’articolo 724, comma 2, citato sia una norma rilevante ai fini di questo articolo.

[14] L’articolo 185 del Codice penale della Repubblica italiana recita:

  • “1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
  • 2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fato di lui.”.

[15] Ringrazio il dottor Andrea Bianchi per la revisione di questo articolo.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

 

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE, LOCAZIONE E ZONA EXTRA-TERRITORIALE

Questo articolo offre una soluzione al problema del pagamento del prezzo o del canone nel caso in cui l’immobile venduto o locato sia diventato zona extra-territoriale.

 

IL PROBLEMA

Molte nazioni del mondo hanno diverse ambasciate in Italia[1].

In base al diritto internazionale pubblico, un’ambasciata, un consolato o una sede diplomatica di un’organizzazione internazionale sono zone extra-territoriali e dunque sono sottratte alla sovranità dello Stato circostante e di tutte le sue autorità.

Supponiamo che Tizio voglia vendere il suo immobile sito in Roma, Italia, a Caio, ambasciatore del Paese X, sapendo che quest’ultimo lo destinerà a essere l’ambasciata del suo Paese presso la Repubblica italiana.

Tizio teme che Caio, dopo avere stipulato la compravendita, si rifiuterà di pagare il prezzo pattuito.

Cosa può fare Tizio per evitare questo rischio ?

Per rispondere a questa domanda è necessario prima esaminare i due diversi sistemi in vigore in Italia per la pubblicità immobiliare[2].

 

IL SISTEMA TAVOLARE

Nel sistema tavolare vige il principio dell’iscrizione.

La proprietà del bene immobile compravenduto passa dal venditore all’acquirente solo al momento dell’iscrizione della compravendita nel Libro fondiario del Comune nel quale il bene immobile si trova.

La pubblicità immobiliare nel sistema tavolare ha efficacia costitutiva.

Se la compravendita non viene iscritta nel Libro fondiario, la proprietà del bene immobile non passa dal venditore all’acquirente[3].

Nel sistema tavolare, il rischio del quale stiamo parlando in questo articolo non si può verificare.

Di solito, infatti, il venditore si reca a iscrivere l’avvenuta compravendita quando il compratore gli ha pagato il prezzo.

L’operazione di iscrizione della compravendita nel Libro fondiario è detta “intavolazione”.

Se il venditore non provvede, l’acquirente può recarsi dal Giudice tavolare[4], esibire il contratto di compravendita e la prova dell’avvenuto pagamento e chiedere al Giudice di ordinare al Conservatore del libro fondiario di iscrivere la compravendita in esame.

In Italia, il sistema tavolare è in vigore solo in alcune zone[5].

 

IL SISTEMA CONSENSUALE

Nel resto d’Italia è in vigore il sistema consensuale.

Nel sistema consensuale vige il principio consensualistico.

La proprietà del bene immobile compravenduto passa dal venditore all’acquirente nel momento in cui il consenso tra le parti viene legittimamente manifestato con la stipula del contratto di compravendita.

La pubblicità immobiliare nel sistema consensuale ha solo efficacia dichiarativa.

L’annotazione della compravendita nella Conservatoria dei registri immobiliari si limita unicamente a dichiarare un passaggio di proprietà che è già avvenuto al momento della stipula del contratto[6], anche nel caso in cui, successivamente ad essa, l’acquirente non paghi il prezzo pattuito.

L’ipotesi nella quale l’acquirente Caio effettui il pagamento al momento della stipula del contratto di compravendita è quella più auspicabile.

Nel caso in cui essa non si verifichi, ecco qui di seguito le possibili soluzioni perché Tizio possa ottenere il pagamento del prezzo pattuito.

 

1^ SOLUZIONE: LA VIA LEGALE

Tizio può scegliere di stipulare il contratto di compravendita e in seguito adire le vie legali per ottenere il pagamento del prezzo.

Le norme applicabili saranno quelle in vigore nello Stato o nell’organizzazione internazionale alla quale apparterrà il territorio su cui insiste l’immobile venduto.

Le probabilità di successo di questa alternativa dipendono dal grado di certezza del diritto che la normativa che viene azionata offre ai suoi utenti[7].

 

2^ SOLUZIONE: LA VIA DIPLOMATICA

Tizio può scegliere di stipulare il contratto di compravendita e in seguito seguire la via diplomatica.

Essa si articola nelle seguenti fasi:

  • Tizio porta il suo problema all’attenzione del Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana;
  • il Ministro in parola si interessa al problema di Tizio e porta la questione all’attenzione del Ministro degli affari esteri del Paese X;
  • quest’ultimo si interessa al problema di Tizio e chiede all’ambasciatore Caio di pagare il prezzo pattuito per la compravendita;
  • se l’ambasciatore Caio paga il prezzo, il problema è risolto;
  • ma se Caio risponde, ad esempio, di non avere i soldi per pagare, è necessario che il Ministro degli affari esteri del Paese X trovi i fondi necessari, li trasferisca a Caio e quest’ultimo paghi il prezzo.

Le probabilità di successo di questa alternativa dipendono da vari fattori: dalla capacità di Tizio di convincere il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana a interessarsi al suo caso, alla disponibilità di risorse da parte del Ministro degli affari esteri del Paese X.

È possibile che il Paese X sia una nazione in via di sviluppo con gravi problemi economici, oppure che si inceppi qualcosa nella procedura diplomatica che abbiamo ora descritto.

In breve, se Tizio sceglie la via diplomatica ora descritta, ci sono molte probabilità che non riceva il pagamento del prezzo pattuito.

 

3^ SOLUZIONE: LA COMPRAVENDITA CONDIZIONATA

Tizio e Caio possono scegliere di stipulare una compravendita condizionata nella quale viene inserita una clausola sospensiva dell’efficacia del contratto.

Questa clausola prevede che il trasferimento del diritto di proprietà relativo al bene immobile compravenduto si produrrà al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro e incerto costituito dall’integrale versamento del prezzo pattuito[8].

Anche in questo caso, tuttavia, Tizio ha il problema di come rientrare in possesso del bene immobile da lui venduto, nel caso in cui Caio interrompa il pagamento delle rate del prezzo pattuito dopo avere dichiarato che l’immobile è diventato zona extra-territoriale.

 

4^ SOLUZIONE: IL DOPPIO MANDATO AL NOTAIO

Ciascuno dei due soggetti, Tizio e Caio, conferisce un mandato al notaio.

I due mandati conferiscono al notaio il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per procedere, rispettivamente, alla vendita e all’acquisto del medesimo bene immobile[9] secondo la seguente procedura descritta in ciascuno di essi:

  • Caio versa al notaio una somma di denaro che comprende: l’integrale pagamento del prezzo dell’immobile, le spese e le imposte previste dalla legge per la compravendita dell’immobile e infine la parcella del notaio;
  • il notaio versa a Tizio la somma corrispondente al prezzo dell’immobile;
  • nel futuro rogito di compravendita vi sarà la dichiarazione di Tizio di avere già ricevuto l’integrale pagamento del prezzo;
  • successivamente alla stipula del rogito, il notaio effettuerà il pagamento delle spese e delle imposte previste dalla legge per la compravendita dell’immobile e tratterrà per sé la somma corrispondente alla sua parcella.

In questo modo si ottiene un grado di certezza della compravendita immobiliare pari a quello offerto dal sistema tavolare.

 

LA LOCAZIONE

Anche l’immobile locato diviene zona extra-territoriale, se è destinato a essere un’ambasciata, un consolato o una sede diplomatica di un’organizzazione internazionale.

Come può Tizio ottenere il pagamento del canone ?

In questo caso, Tizio non può stipulare una locazione nella quale il trasferimento della proprietà è condizionato al pagamento del canone, perché, nella locazione, la proprietà del bene immobile rimane in capo all’attuale proprietario.

Parimenti, è quasi impossibile che Tizio trovi qualcuno disposto a pagare il canone dovuto per l’intera durata della locazione al momento della stipula del contratto.

Inoltre, anche se l’ambasciatore Caio fosse disposto a effettuare questo pagamento integrale, resterebbe comunque il problema di come eseguire lo sfratto all’interno dell’ambasciata al termine della durata della locazione.

Ricordiamo che le autorità dello Stato circostante non hanno giurisdizione all’interno di una zona extra-territoriale.

Non è praticabile l’ipotesi di inserire nel contratto una clausola contenente l’impegno del locatario di non destinare l’immobile a un uso che ne comporti l’extra-territorialità.

Infatti, in caso di violazione della clausola in parola, Tizio non potrebbe agire in giudizio in Italia contro Caio perché, come ambasciatore, Caio gode dell’immunità diplomatica dalla giurisdizione dello Stato ospitante.

La via legale – consistente nell’azionare la normativa in vigore nello Stato o nell’organizzazione internazionale alla quale appartiene il territorio su cui insiste l’immobile locato e divenuto zona extra-territoriale – presenta il rischio del grado di certezza del diritto che la normativa che viene azionata offre ai suoi utenti[10].

La via diplomatica – della quale abbiamo parlato a proposito della compravendita – è resa ancora più difficile dal fatto che il pagamento del canone di locazione è una prestazione periodica.

Supponendo che il canone vada pagato ogni mese, è difficile che Tizio possa recarsi ogni mese dal Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ed è improbabile che gli impegni istituzionali di quest’ultimo gli consentano di contattare ogni mese il suo omologo del Paese X per ottenere il pagamento del canone.

Suscitare una polemica pubblica sulla morosità dell’ambasciatore Caio è una forma di pressione legittima alla luce del principio della libera manifestazione del pensiero, ma richiede prudenza per evitare che degeneri in un incidente diplomatico.

Per tutte queste ragioni, è meglio non procedere alla stipula di una locazione quando si sappia o si sospetti che l’immobile verrà destinato a un uso che ne comporti l’extra-territorialità.

 

Spero di esservi stato utile.

Vi ringrazio per il vostro tempo.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Presso la Repubblica italiana, presso lo Stato Città del Vaticano, presso le organizzazioni internazionali come la FAO, l’IFAD, il WFP/PAM, etc.

[2] La pubblicità immobiliare è la messa a disposizione del pubblico delle notizie riguardanti lo stato giuridico di un immobile con la menzione delle variazioni di fatto e di diritto che lo riguardano e che si sono verificate da quando l’immobile è venuto a esistenza fino al presente.

[3] Articolo 2 del Regio Decreto 28 marzo 1929, numero 499, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 18 aprile 1929, numero 91:

  1. A modificazione di quanto è disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobiliari non si acquistano per atto tra vivi se non con l’iscrizione del diritto nel libro fondiario.
  2. Parimenti non hanno effetto la modificazione o l’estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.
  3. I diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati.”.

[4] Articolo 75 del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al Regio Decreto 28 marzo 1929, numero 499, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 18 aprile 1929, numero 91, come modificato dall’articolo 163 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, numero 51, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 marzo 1998, numero 66, Supplemento ordinario numero 48:

  1. Presso ogni   tribunale   e         sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare,   incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.
  2. Ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.
  3. Salve le       eccezioni stabilite dalla       legge, le domande per le iscrizioni tavolari       sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare.
  4. È data facoltà al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture.

[5] Comune di Cortina d’Ampezzo, Province di Trieste e di Gorizia, Regione Trentino-Alto Adige.

[6] L’articolo 1376 del codice civile della Repubblica italiana “Contratto con effetti reali” recita:

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.”.

[7] Vi sono Paesi e organizzazioni internazionali al cui interno è difficile ottenere una sentenza civile di condanna nei confronti di un alto funzionario come, ad esempio, un ambasciatore.

[8] La legge, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che l’articolo 1376 del codice civile della Repubblica italiana “Contratto con effetti reali” sia una norma derogabile.

Vi sono, infatti, delle fattispecie nelle quali la legge prevede che l’effetto reale della compravendita si verifichi in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto.

Ricordiamo la vendita di cosa generica (art. 1378 c.c.), la vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), la vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.), la vendita alternativa (art. 1285 c.c.), la vendita con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.).

In quest’ultima, l’effetto reale della compravendita è sottoposto alla condizione sospensiva dell’integrale pagamento del prezzo.

Autorevole dottrina dal canto suo afferma che “Per quanto riguarda i contratti con effetti reali, è importante tener presente la regola che, in mancanza di accordo delle parti, fissa il momento in cui ha luogo il passaggio della proprietà, per tutte le conseguenze che ne derivano, tra cui la più importante è quella relativa al rischio per il perimento fortuito della cosa (interitus rei).” (Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, XVII ed., Milano, 2004, pagina 507; il grassetto è mio).

Anche la Suprema Corte di Cassazione della Repubblica italiana si è pronunciata sull’argomento oggetto di esame in questa nota.

Essa ha affermato che “L’apposizione di una condizione sospensiva ad un contratto di compravendita è pienamente valida, avendo il solo effetto di rendere il contratto, normalmente ad effetti reali, obbligatorio, in quanto gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro ed incerto previsto come condizione.” Cass. sentenza 20.01.1983, numero 573; il grassetto è mio.

[9] L’immobile è identificato in ciascuno dei due mandati secondo i dati catastali che lo contraddistinguono.

[10] Si veda la nota numero 7.

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .