IL LATTE IN POLVERE NEI FORMAGGI

 

 

Tra luglio e agosto del 2015 ho visitato la grandiosa Esposizione universale di Milano.

Quando sono entrato nel padiglione della Coldiretti, mi è stato chiesto di leggere e di firmare una petizione con la quale – così mi è stato detto – si voleva impedire la circolazione in Italia di formaggi prodotti a partire dal latte in polvere.

Non ho ritenuto opportuno leggere, ma ho preferito discuterne con una persona addetta all’accoglienza dei visitatori nel padiglione citato.

Dopo avere detto che preferisco i formaggi ottenuti a partire dal latte fresco, ho precisato che, a mio avviso, essa avrebbe incontrato forti opposizioni in ambito europeo per il suo possibile contrasto con il principio giuridico comunitario della libera circolazione delle merci.

Ho concluso suggerendo di modificare la petizione in esame, puntando a ottenere la previsione in ambito europeo – o almeno nazionale – dell’obbligo di indicare, nella etichetta di tutti i prodotti lattiero-caseari la presenza in essi, sia del latte fresco, sia di quello conservato, e la loro percentuale sulla massa complessiva del prodotto finale.

Questo per consentire al consumatore di essere informato al fine di effettuare una scelta consapevole[1].

 

SVOLGIMENTO DEI FATTI

 

Una volta rientrato a Roma, per documentarmi meglio su questo argomento, ho effettuato una ricerca su internet di cui espongo qui di seguito i risultati più importanti[2].

Tutto è iniziato il 17 gennaio 2013, quando il parlamentare europeo Oreste Rossi rivolgeva alla Commissione dell’Unione Europea un’interrogazione con richiesta di risposta scritta avente a oggetto la “normativa sul latte concentrato e le disparità di trattamento”.

La risposta veniva fornita il 06 marzo 2013[3].

La successiva attività istruttoria svolta dalla stessa Commissione ha portato, nel maggio 2015, a una richiesta all’Italia di presentare delle osservazioni[4] per quanto attiene al divieto, previsto dalla legge italiana, di detenzione e utilizzo di latte conservato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari[5], ipotizzando a tale riguardo la violazione del principio della libera circolazione delle merci nell’ambito dell’Unione Europea[6].

Va detto, inoltre, che la questione in esame presenta due aspetti diversi: quello economico e quello attinente alla qualità dei prodotti lattiero-caseari italiani[7].

Il 28 giugno 2015, il Ministro italiano delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina ha emanato un comunicato stampa in merito alla citata richiesta all’Italia di presentare delle osservazioni[8].

Il 02 luglio 2015, in Commissione agricoltura della Camera dei deputati, il vice-Ministro per le politiche agricole Andrea Olivero ha risposto alle interrogazioni che alcuni deputati hanno rivolto al Governo italiano su questa vicenda.

Dopo avere esposto il contenuto delle varie comunicazioni ufficiali intercorse in proposito tra l’Unione Europea e l’Italia[9], il vice-Ministro ha efficacemente riassunto le due principali obiezioni italiane alla richiesta europea di abolire il divieto di detenzione e utilizzo di latte conservato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari[10].

La prima di esse ribadisce che, nell’ordinamento italiano, non vi è alcuna norma che proibisca l’importazione o la circolazione del latte in polvere.

Pertanto, non può condividersi la preoccupazione della Commissione dell’Unione Europea su una presunta restrizione in Italia del mercato così detto “equivalente” all’importazione di latte in polvere.

La seconda obiezione si appunta sul fatto che la materia in esame non è stata ancora fatta oggetto di un intervento normativo da parte dell’Unione Europea volto ad armonizzare le varie discipline nazionali.

Di conseguenza, ciascuno Stato conserva la facoltà di legiferare in proposito per tutelare le proprie specificità e tradizioni.

Il vice-Ministro ha anche precisato che la normativa in vigore sulla DOP[11] e sulla IGP[12] riguarda prodotti specifici e zone di produzione determinate, mentre la Commissione dell’Unione Europea chiede l’abrogazione di una norma di legge[13] che riguarda l’intero settore lattiero-caseario italiano.

Ritengo importante sottolineare che il vice-Ministro ha dato conto del fatto che, nella lettera del 28 maggio 2014, la Commissione ha proposto al Governo italiano di sostituire la citata norma di legge con una disciplina delle etichette che preveda la comunicazione della eventuale presenza del latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari.

Il 09 luglio 2015, l’associazione internazionale Slow Food ha lanciato una petizione via internet per dire no all’uso del latte in polvere nella fabbricazione del formaggio[14].

Il 10 luglio 2015, il Segretariato generale della Commissione Europea ha comunicato alla Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione Europea la proroga del termine, per presentare le richieste osservazioni, dall’originaria scadenza del 28 luglio 2015 al 29 settembre 2015.

Il 05 agosto 2015, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione unitaria che impegna il Governo italiano, tra l’altro, ad assumere iniziative per la revisione del regolamento europeo numero 1169/2011 al fine di introdurre l’obbligo di indicare l’utilizzo di latte fresco o conservato nell’etichetta dei prodotti lattiero-caseari[15].

 

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

 

Alla luce di tutti i fatti sin qui accaduti, ritengo convincenti le obiezioni italiane esposte dal vice-Ministro Andrea Olivero nella seduta del 02 luglio 2015 in Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

Ciò non ostante, nell’attesa degli sviluppi della procedura comunitaria in corso, propongo di dare seguito alla richiesta della Commissione dell’Unione Europea[16]: adottare una normativa nazionale sulle etichette dei prodotti lattiero-caseari commercializzati in Italia che preveda l’obbligo di dichiarare la presenza in essi, sia del latte fresco, sia di quello conservato, e la loro percentuale sulla massa complessiva del prodotto finale.

Questa scelta avrebbe numerosi vantaggi.

Sarebbe difficilmente criticabile in ambito europeo in considerazione del fatto che essa recepisce, come ho detto, una richiesta della stessa Commissione.

Nel caso in cui la procedura comunitaria in corso avesse un esito favorevole per l’Italia, questa norma fornirebbe comunque al consumatore un’informazione in più per poter effettuare una scelta consapevole nell’acquisto di prodotti lattiero-caseari provenienti da paesi europei nei quali è lecito aggiungere, durante la loro fabbricazione, del latte conservato.

Nella malaugurata ipotesi in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiari illegittimo il divieto, previsto dalla legge italiana, di detenzione e utilizzo di latte conservato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, la norma suddetta offrirebbe comunque una valida protezione contro il tentativo di immettere in Italia dei prodotti del settore in parola senza specificarne la composizione.

 

AGGIORNAMENTI

 

Il 13 luglio 2016 la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri dell’Unione Europea la proposta di una nuova normativa nazionale in materia di etichettatura del latte e dei prodotti lattiero-caseari[17].

La Commissione dell’Unione Europea non ha espresso parere negativo al riguardo entro il termine di legge[18].

Il 20 ottobre 2016 lo schema di decreto contenente la nuova normativa in parola otteneva la manifestazione di intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano[19].

Dopo avere acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il 09 dicembre 2016 è stata data comunicazione dell’avvenuta firma del decreto in parola da parte del Ministero dell’agricoltura e del Ministero dello sviluppo economico[20].

Il 19 gennaio 2017 il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana[21] ed è entrato in vigore il 19 aprile dello stesso anno[22].

Il 03 aprile 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana[23] la circolare del 24 febbraio dello stesso anno che fornisce dei chiarimenti sulle modalità applicative del decreto del 09 dicembre 2016.

 

Vi ringrazio per la vostra attenzione.

 

NOTE A PIE’ DI PAGINA

[1] Il “diritto dei consumatori all’informazione” è espressamente previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) numero 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L304 del 22 novembre 2011.

Per quanto riguarda le finalità di fornire al consumatore le informazioni che gli consentano di effettuare una scelta consapevole, nonché quella di prevenire qualunque pratica in grado di indurlo in errore, si veda:

  • – l’articolo 8 del regolamento (CE) numero 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L31 del 1° febbraio 2012;

e, nel regolamento nel regolamento (UE) numero 1169/2011, citato, si vedano:

  • – i considerando 4, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 34, 37, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 51;
  • – gli articoli 1, commi 1, 2 (citato poc’anzi) e 3, primo periodo; 3, comma 1; 4, comma 2; 8, comma 4; 19, comma 2; 21, comma 2, primo periodo; 23, comma 2; 30, comma 6; 33, commi 1 e 5; 35, comma 1, lettere c) e d); 36, comma 2, lettera b) e comma 4; 39, comma 1, lettera b); 46; 49, primo periodo; 50;
  • – e l’allegato VIII, articolo 1, lettera a), punto IV.

[2] La ricerca in parola è stata effettuata il 04 settembre 2015.

[3] Si veda: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C 347 E, del 28 novembre 2013, interrogazione numero E-000494/13, versione italiana pagina 294, versione inglese pagina 295. Qui di seguito riporto il testo integrale della versione italiana.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000494/13 alla Commissione Oreste Rossi (EFD) (17 gennaio 2013)

Oggetto: Normativa sul latte concentrato e le disparità di trattamento

In Italia la legge 11 aprile 1974 n. 138 vieta la detenzione, la commercializzazione e l’utilizzo del latte in polvere e di latte conservato con qualunque trattamento chimico, o comunque concentrati, per la produzione di latte UHT e dei prodotti lattiero caseari. Tale posizione italiana è stata riconfermata dal decreto legge 175/2011 per il recepimento della direttiva UE 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana.

Le aziende produttrici di yogurt (per la cui produzione il latte concentrato è un ingrediente essenziale) in Italia, sono, quindi, obbligate a trasportare una quantità di latte maggiore di quella di cui avrebbero bisogno perché, a causa della citata legge, non possono operare il processo di concentrazione all’origine e poi trasportare il prodotto negli stabilimenti.

Questa normativa crea un ingente danno economico e competitivo alle aziende, essendo un ostacolo all’ottimizzazione dei costi logistici e ad una maggiore efficienza del processo produttivo. Inoltre, in base ai principi di libera circolazione nel mercato interno, si viene a creare una situazione di disparità rispetto ad altri paesi europei, come ad esempio Belgio e Francia, che possono utilizzare latte concentrato per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari.

Può la Commissione far sapere se ritiene che la permanenza in vigore in Italia della legge 11 aprile 1974 n. 138 e il recepimento della direttiva 2007/61/CE siano in linea con il diritto dell’Unione europea?

Risposta di Dacian Cioloș a nome della Commissione (6 marzo 2013)

La Commissione ringrazia l’onorevole parlamentare per le informazioni riguardanti la legge 11 aprile 1974, n. 138, che vieta la detenzione, la commercializzazione e l’utilizzo del latte in polvere e del latte conservato con qualunque trattamento chimico, o comunque concentrato, per la produzione di alcuni prodotti lattiero-caseari. Per dare una risposta a questa interrogazione, la Commissione sta raccogliendo le informazioni riguardanti il recepimento della direttiva 2001/114/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 [nota a pie’ di pagina: GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/61/CE (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 27) ] in Italia e comunicherà al più presto le risultanze di tale ricerca.

[4] In base all’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che recita:

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.”.

[5] Articolo 1 della legge 11 aprile 1974, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 117, del 07 maggio 1974 e successive modificazioni e integrazioni che recita:

È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione.

È altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si   detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.

È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo “granulare e a solubilità istantanea” e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell’utente, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l’utente si serve dell’apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l’installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti.”.

[6] Si veda: Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, XVII Legislatura, Atti parlamentari, seduta del 09 luglio 2015, allegato B ai resoconti, pagina 26988:

il 28 maggio 2015 la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha ricevuto una lettera di costituzione in mora, nella quale, a seguito di una denuncia pervenuta alla Commissione europea, si richiama « l’attenzione dell’Italia » sul divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero caseari, previsto dall’articolo 1 della legge 11 aprile 1974 n. 138, chiedendone la modifica in quanto restrittiva rispetto alle norme sulla libera circolazione delle merci nel mercato comune (11 Corriere della Sera, 29 Giugno 2015);”.

[7] Si veda: Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, XVII Legislatura, Atti parlamentari, seduta del 09 luglio 2015, allegato B ai resoconti, pagine 26988-26989:

sebbene la richiesta della Commissione europea non riguardi direttamente i prodotti Dop e Igt, secondo Coldiretti la caduta del divieto ex articolo 1 legge 138 del 1974, comporterebbe conseguenze pesanti per il settore, dal momento che « con 1 chilo di polvere di latte che costa 2 euro, è possibile produrre 10 litri di latte, 15 mozzarelle o 64 vasetti di yogurt e tutto con lo stesso sapore », ma abbattendo significativamente i costi di produzione e mettendo perciò a rischio circa 487 produzioni casearie tipiche (Ansa, 8 giugno 2015);

il problema attiene quindi al rischio che il « mercato », una volta decaduto il divieto della legge 138 del 1974 (come chiede la Commissione europea), possa penalizzare prodotti caseari comuni, che in Italia godono comunque di livelli qualitativi alti, in favore di prodotti realizzati con latte in polvere, qualitativamente inferiore, ma più competitivo in termini di prezzo. Un adeguamento al ribasso che oltre a colpire i consumatori, danneggerebbe fortemente anche le produzioni lattiero casearie locali;”.

[8]Difenderemo fino in fondo la qualità del sistema lattiero caseario italiano e la trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori. Ribadiremo alla Commissione europea la necessità di un intervento più approfondito sull’etichettatura del latte, che sappia rispondere meglio alle esigenze dei nostri produttori soprattutto dopo la fine del regime delle quote. Non siamo disposti a fare passi indietro su questi principi. È importante comunque ribadire che non sono interessati da questa vicenda i nostri grandi formaggi Dop, per i quali non sarà mai possibile l’utilizzo di materie prime diverse da quelle previste dai disciplinari. Nel frattempo continueremo a portare avanti un lavoro di confronto con le organizzazioni agricole e con la filiera e gli altri Ministeri interessati per evitare penalizzazioni da parte dell’Unione europea.”.

Il comunicato stampa è presente sul sito internet www.politicheagricole.it alla data del 04 settembre 2015.

[9] Si veda: Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, XVII Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Agricoltura (XIII), seduta di giovedì 02 luglio 2015, allegato 1, pagine 191-192 ed allegato 3, pagine 194-195.

[10] Si veda: Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, XVII Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Agricoltura (XIII), seduta di giovedì 02 luglio 2015, allegato 5, pagina 197.

[11] Denominazione di Origine Protetta.

[12] Indicazione Geografica Protetta.

[13] L’articolo 1 della legge 11 aprile 1974, numero 138, citato.

[14] Essa è indirizzata agli organi dell’Unione Europea (Commissione, Parlamento e Consiglio), al Ministero delle politiche agricole, alimentarie forestali della Repubblica italiana ed è sostenuta da organizzazioni del settore agro-alimentare italiano (ad esempio, Coldiretti), nonché da vari parlamentari italiani. La petizione è presente in diverse lingue sul sito www.change.org alla data del 04 settembre 2015.

[15] Si veda: Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, XVII Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Agricoltura (XIII), seduta di mercoledì 05 agosto 2015, discussione in Commissione, pagine 329-332 ed allegato 4 (risoluzione unitaria approvata), pagine 342-346.

[16] Si veda la lettera della Commissione dell’Unione Europea all’Italia del 28 maggio 2014, citata nel testo.

[17] La notifica in parola è disciplinata dall’articolo 45 “Procedura di notifica” del regolamento (UE) numero 1169/2011 citato nella nota numero 1 di questo articolo.

L’articolo 45 ora citato recita:

  1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano.
  2. La Commissione consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro. In tal caso, la Commissione garantisce la trasparenza di tale processo per tutte le parti interessate.
  3. Lo Stato membro che ritenga necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti può adottare le disposizioni previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.
  4. Se il parere della Commissione è negativo, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione avvia la procedura d’esame prevista all’articolo 48, paragrafo 2, per stabilire se le disposizioni previste possano essere applicate, eventualmente mediante le modifiche appropriate.
  5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione[nota a pie’ di pagina numero 38:  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37] non si applica alle disposizioni che rientrano nella procedura di notifica di cui al presente articolo.

Il sottolineato è mio.

[18] Il termine di tre mesi di cui al comma 3 del citato articolo 45 è scaduto alla mezzanotte del 14 ottobre 2016.

[19] Lo schema di decreto è consultabile in:

http://www.foodagriculturerequirements.com/wp-content/uploads/2016/10/SCHEMA-DECRETO-ORIGINE-LATTE-E-PRODOTTI-LATTIERO-CASEARI.pdf .

L’intesa sullo schema di decreto è consultabile in:

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_055368_Rep.%20190%20CSR%20%20Punto%2011%20odg.pdf .

[20] Il comunicato è consultabile in: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10708 .

Il comunicato in parola descrive le novità introdotte dal decreto nei termini seguenti:

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate saranno le seguenti:

a) “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;

– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE.

Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.”.

[21] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, numero 15, del 19 gennaio 2017.

Il decreto è consultabile anche in internet al seguente indirizzo:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/19/17A00291/sg

[22] In base al suo articolo 7, comma 4, secondo periodo.

[23]Disposizioni applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

In: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, numero 78, del 03 aprile 2017.

La circolare è consultabile anche in internet ai seguenti indirizzi:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/03/17A02419/sg

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2036127-circolare-interministeriale-del-24-febbraio-2017-indicazione-origine-in-etichetta-della-materia-prima-latte-e-prodotti-lattiero-caseari

 

Le citazioni sono state verificate alla data di pubblicazione di questo contributo sul sito www.giorgiocannella.com .

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10 thoughts on “IL LATTE IN POLVERE NEI FORMAGGI

  1. mi è piaciuto, e ciò non solo per la sua chiarezza, ma soprattutto perché affronta un argomento, importantissimo ai giorni nostri, per i moltissimi che, come me, vivono nelle grandi città (europee e non) dove gli alimenti non sono soltanto quelli di produzione nazionale, ma sono il prodotto di macchinari di grandi stabilimenti industriali, sparsi in tutto il mondo, i quali, per forza di cose, potrebbero non essere soggetti, per ogni singolo alimento, alle stesse nostre regole di produzione. Allora, sapere dell’esistenza di una normativa europea in materia alimentare, di informazione dei consumatori, non può non interessarci tutti.

  2. Je me range du côté de slow food et pense que la législation italienne plus protectrice devrait être étendue. A mon sens le plus important relève de la protection du travail artisanal de qualité. Ce travail doit être protégé et mis en avant.

    1. Chère Audrey,
      je suis d’accord avec vous sur la nécessité de protéger le travail artisanal de qualité.
      Lors du Conseil européen des Ministres de l’agriculture à Bruxelles le 16 Mars 2015, le Ministre italien Maurizio Martina a déclaré que “nous avons besoin d’accélérer l’adoption du règlement 1169 afin de fournir un système d’étiquetage du lait qui contient la référence sur l’origine des matières premières” (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8446).
      Nous tous connaissons l’excellence française dans la production de fromage.
      Je pense donc que la proposition du Ministre italien que j’ai mentionné – et que je soutiens dans mon article – est une grande aide aussi pour le secteur laitier français.

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